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Dichiarazioni IVA 2017. Diffuse le bozze dei modelli per il periodo d’imposta 2016

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Dic 30, 2016

Consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it le bozze dei modelli dichiarativi IVA/2017, IVA Base/2017 e del Modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell’IVA. Di seguito le principali novità.

Termini e modalità di presentazione

Da quest’anno la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.

Versamenti e integrative a favore

Sebbene la dichiarazione IVA non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. E’ stato istituito, inoltre, il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli

Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016).

Regimi opzionali

Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Nella stessa sezione, rigo VO34, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2016)

Link alle bozze dei modelli (sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, percorso: Home – Strumenti – Modelli – Modelli in bozza).