• 24/04/2024 10:59

Con risoluzione n. 47 E dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d’affari cui la norma associa l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, che per «volume d’affari» non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. …».

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

  • per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E dell’8 maggio 2019, con oggetto: SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 – Determinazione del volume d’affari superiore a 400.000 euro – Criteri – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art.20, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633