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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D’IMPRESA – QUADRO RF

Nel rigo RF1 è stata inserita la casella “ISA-cause di esclusione” che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF12 è stata inserita la colonna “ISA” che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale (comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF41, la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, già prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel rigo RF47 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art.106, comma 3,del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel rigo RF53 per l’indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle per- dite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela (art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018).

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015 (Patent-box).

Tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sempre tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la nuova sezione XI-A (righi da RQ43 a RQ47) che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d’Italia che applicano un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C (righi da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel rigo RQ80 (“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”) vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA di cui all’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La sezione XVII (“Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni”) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 (commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

DETERMINAZIONE DELL’IRES – QUADRO RN

Nel rigo RN6 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del rigo RN10 (“Detrazione d’imposta”) è stata prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1°gennaio 2019, dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro (art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”), nei righi RM11 e RM12, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10 per cento (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (“Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento”) è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all’art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII (“Partecipazioni rivalutate”), nei righi RT105 e RT106, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’ali- quota nella misura dell’11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei “Dati di bilancio” comprende un’autonoma evidenziazione dei c.d. “Intermediari IFRS” secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d’italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice” è stato aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite (art. 1, comma 23, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il prospetto “Spese di riqualificazione energetica” è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel prospetto “Investimenti in Start-up innovative” l’aliquota dell’agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l’anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires, l’ali- quota è aumentata, per l’anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)” (rigo RS253) per l’indicazione del credito d’imposta nel- la misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali” (righi RS290 e RS291) per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato” che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l’imposta sostitutiva versata e quella ac- cantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall’inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le “Variazioni in diminuzione”, nel rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i righi RX31 e RX32, riguardanti l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e di quella relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il rigo RX21 è utilizzato anche per l’indicazione dell’imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d’Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).