Il Mef pubblica gli elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate e delle società quotate che, a partire dal 1° luglio 2017, applicheranno il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di seguito, il comunicato del 27 giugno 2017 pubblicato nel sito del Mef.
“L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:
A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue:
1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A): disponibile qui;
2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;
3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;
4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;
5) elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): disponibile qui.”

