• 19/04/2024 9:50

In tema di prova che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, per la normativa nazionale, la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, necessità la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l’Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione Finanziaria.

Si ricorda che il citato l’articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 prevede che una condizione per l’esenzione di una cessione intracomunitaria di beni in conformità dell’articolo 138 della direttiva IVA, ossia che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, si presume soddisfatta nei casi di cui all’articolo 45-bis, paragrafo 1, lettere a) o b).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Articoli da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prassi nazionale

 

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall’Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell’8 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative ai documenti di trasporto denominati CMR e POD – Art. 138, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato. Il caso della cessione intracomunitaria di imbarcazioni da diporto con trasporto a cura del cessionario “via mare

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Cessione con trasporto a cura del cessionario – Caso di specie – Cessione di imbarcazioni da diporto ad un soggetto passivo IVA di altro paese Ue (nella specie iscritto al VIES fiscalmente domiciliato in Francia) – Requisiti per essere qualificata cessione intracomunitaria, ex art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 – Prova dell’uscita “fisica” dell’imbarcazione dal territorio dello Stato – Modalità di formazione»

 

La documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 25 marzo 2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica” di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato CMR – Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Vedi anche, le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, nelle quali è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

 

Prova cessione intra Ue. “Quick fixes 2020”

Link al testo della note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE [Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio] relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020) – (Pubblicate a dicembre 2019, a cura della Commissione Europea – Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale – Imposta sul valore aggiunto)

Le note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell’UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina. Le note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.