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Professionisti e ditte individuali: un attività produttiva di ingenti guadagni non comporta di per sé la realizzazione del presupposto impositivo IRAP dell’automa organizzazione

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l’attività di lavoro autonomo integra il presupposto impositivo dell’IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. Tale requisito organizzativo rilevante ai fini IRAP, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto-organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Pertanto, esistenza di un reddito alto, da solo, non può essere considerato indice di una rilevante struttura propria.

Di conseguenza, i guadagni cospicui del professionista/imprenditore individuale non possono costituire il presupposto per l’imposizione dell’imposta. Questa è la massima espressa dai giudici della V Sezione, della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 29863 del 13 dicembre 2017 Presidente: Cappabianca A, Relatore: Esposito A. F – , in un caso riguardante noto artista.

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