• 19/04/2024 11:29

 

Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).

La documentazione idonea

Allo scopo di consentire la determinazione diretta del reddito agevolabile, nell’ambito del regime opzionale agevolativo, il provvedimento indica, in maniera analitica, la documentazione, da redigere per ciascun periodo di imposta, che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo), in assenza del quale il Fisco, recupera integralmente l’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. Stesse conseguenze, ai sensi del punto 6.4, anche in assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita.

L’opzione per la nuova modalità di accesso al beneficio

Il provvedimento stabilisce che l’opzione, di durata annuale, irrevocabile e rinnovabile, deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box e che a seguito dell’esercizio della predetta opzione il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Le modalità per l’abbandono del ruling

Il provvedimento specifica, come previsto dal Decreto crescita, che i contribuenti che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita possono esercitare la citata l’opzione, previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, manifestando, in maniera irrevocabile, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. Dall’abbandono del ruling, consegue l’obbligo per il contribuente di predisporre la documentazione come prevista dal provvedimento in esame in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui si riferisce l’agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 30.07.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244