• 18/04/2024 18:22

Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all’atto dell’acquisto

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L’aggiornamento del D.M. 14 marzo 1998 è frutto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una revisione della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, relativa alle condizioni per l’applicazione ai soggetti portatori di handicap dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione; In particolare, nel citato comma 2 dell’articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, si prevede che con la revisione sia riconosciuto il beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.

La disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma 1 del citato articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, che ha previsto che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l’integrazione al loro interno di un medico dell’INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.

 

Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, (Link al testo previgente) che ha stabilito le condizioni e le modalità per l’applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 (di seguito riportato);

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (di seguito riportato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco

 

 

Si riporta il testo aggiornato del Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998

 

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998, recante: «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’IVA;

Visto l’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, n. 669, conv., dalla L. 28/02/1997, n. 30 (in “Finanza & Fisco” n. 10/97, pag. 1195), nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Mef del 7 aprile 2021)