• 16/05/2024 11:26

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto- attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023 è stato approvato il relativo modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

 

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

 

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto- attività al soggetto che presenta l’istanza.

 

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

 

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 

 

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Un provvedimento firmato oggi (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall’ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.

 

I soggetti interessati

 

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

 

I tempi e le istruzioni

 

L’istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una risoluzione (n. 50 E del 9 agosto 2023) saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi», pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197