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E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

Byadmin

Dic 4, 2018

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico) e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nelle “Faq(di seguito riportate) con cui l’Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’1.1.2019.

Dalla fatturazione facoltativa delle operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase”) alla possibilità dell’emissione di una fattura elettronica “differita”. Nelle risposte, l’Agenzia scioglie i dubbi dei contribuenti anche su altre questioni, come quella posta dai contribuenti che applicano un regime monofase IVA (ad es. per il commercio dei prodotti editoriali), che gestiscono l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. In questo caso l’operatore che decide di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML; il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”. Nelle risposte, raggruppate in funzione degli specifici aspetti trattati, tramite il classico esempio chiarificatore, affrontata la questione della possibilità di emissione fattura elettronica “differita”. In particolare, evidenziato, che si può ancora emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Quindi, ad esempio: per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate –

Aggiornate al 30 novembre 2018

  • Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica

  • Compilazione della fattura elettronica

  • Emissione delle fatture elettroniche

  • Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

  • Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

  • Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

  • Registrazione e conservazione delle fatture

  • Autofatture

  • Sanzioni

FAQ

Deleghe ai servizi  di fatturazione elettronica

Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta: Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018.

Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?

Risposta: Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2198).

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell’originale?

Risposta: In tal caso, sarà l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre può utilizzare l’invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saranno conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessita di istituire l’apposito registro cronologico?

Risposta: Se si utilizza l’invio massivo (o anche puntuale) per l’attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l’attivazione della delega.

Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell’emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l’accesso al cassetto fiscale?

Risposta: Sì, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

Qual è la procedura corretta da adottare nell’ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste dal punto 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l’attivazione delle deleghe) del provvedimento del 5 novembre 2018?

Risposta: La procedura corretta è la seguente:

  • Acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l’autentica della firma);
  • Invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione della delega, con l’indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
  • Conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d’identità del delegante;
  • Istituzione di un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

La medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2018, pag. 851) e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, può fare autenticare, da parte del suo legale rappresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell’Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all’autentica della firma, può delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l’autentica della firma sulla procura?

Risposta: L’ipotesi di ricorrere ad una sorta di “sub procura” non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all’autentica delle firme (ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973).

La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all’utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?

Risposta: Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

È possibile chiedere massivamente l’attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest’ultima, alla revoca e ad una nuova delega?

Risposta: Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all’ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l’utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l’ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all’acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all’utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

Nel tracciato record dell’invio massivo è prevista l’indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B – Denominazione – oppure anche i campi 10 e 11 – Cognome e Nome?

Risposta: I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L’assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi “Entratel” della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all’autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?

Risposta: Sì, è corretta. La parte relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).

Il modulo di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l’attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta: Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 25/2018, pag. 1854), disponibile anche nell’area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l’altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia e un’ulteriore sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

Compilazione della fattura elettronica

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?

Risposta: Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Risposta: Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta: Le due ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1793).

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Emissione delle fatture elettroniche

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 — in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1265), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per «le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione». Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Risposta: Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794), è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792) stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1262) con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta: Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642) per maggiori approfondimenti.

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta: Come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791), l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a IVA (N2)?

Risposta: Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Risposta: Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365):

  1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
  2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
  3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta: Il provvedimento del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).

Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta: Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l’IVA pagata correttamente il 16 febbraio.

Risposta: Sì, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Registrazione e conservazione delle fatture

È possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Risposta: In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 41/2012, pag. 3549), proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?

Risposta: Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Autofatture

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto IVA, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’emittente mediante SdI?

Risposta: Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

Risposta: L’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del D.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta: Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Sanzioni

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?

Risposta: Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Risposta: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

Le disposizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791) in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.