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E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Byadmin

Giu 13, 2018

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento firmato oggi (13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia.

Delega ampia o più deleghe separate

Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura. Si tratta, tra gli altri, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente.

In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. Quanto invece al QR-code, potrà essere generato anche all’interno del cassetto fiscale.

Come conferire la delega

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018)

Prassi e normativa

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018, recante: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

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