• 02/05/2024 17:12

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

A tal fine l’articolo in esame modifica l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. Per effetto delle modifiche in parola, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

  • 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019);
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle modifiche in sede di conversione in legge, a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2020 e 2021);
  • 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021(per i “solari”, 2022);
  • 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

Si precisa che l’IMU è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 E del 14 maggio 2014 (§ 8.1 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 779) l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati «esclusivamente» per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente”.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

Articolo 3.

(Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.