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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 nuovo D.P.C.M. per il contenimento del contagio da Covid-19. Il provvedimento avrà valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Nel dettaglio l’art. 10 del D.P.C.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano a partire dalla data del 4 maggio 2020 – in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 – e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”».

Modificati gli allegati del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati aggiornati gli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

A partire dal 6 maggio 2020, potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Vedi, il Decreto 4 maggio 2020, recante: «Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 6 maggio 2020

 

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