• Mar. Set 22nd, 2026

La generica condivisione della decisione di prime cure senza vaglio critico in base ai motivi di appello è causa di nullità della sentenza della Regionale

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Costituisce ius receptum che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche nel caso in cui il giudice di appello pur manifestando la sua condivisione alla decisione di prime cure, abbia poi mancato di illustrare le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame (cfr. Sez. I, 18/06/2018, n. 16057; Sez. L, 25/10/2018, n. 27112; Sez. I, 19/06/2019, n. 16504); egualmente, la mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr., Sez. V, 14/10/2015, n. 20648; SS.UU., 16/01/2015, n. 642).

Questo, in sintesi, l’interessante principio contenuto nell’ordinanza, n. 37204 del 29/11/2021, Sez. V della Suprema Corte di Cassazione.

 

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