• Dom. Set 20th, 2026
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L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. In particolare, il citato secondo comma, dell’articolo 1, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva. Utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, infine, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto. Per il periodo di prima applicazione, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in via telematica o a mezzo del servizio postale, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

Come presentare l’autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Indicazioni per chi attiva nuove utenze

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

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