• 26/04/2024 19:24
Chiarimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Riguardo, all’«elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato», la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni in merito all’applicazione del comma 2 del nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/97 che «al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» prevede taluni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici).

A tal fine, si ricorda che il comma 2 citato, prevede che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento (di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-bis);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Ambito di applicazione dei nuovi obblighi

 

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 (inserito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638) , al comma 1, ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, «tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» (1), l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute «trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

La norma, quindi, al comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

 

Decorrenza degli obblighi

 

Con riferimento, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020». In proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, ha chiarito che la nuova previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

 


Nota (1) Il comma 5 dell’’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce alcune esclusioni dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n.108 E del 23 dicembre 2019 – RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Primi chiarimenti – Decorrenza degli obblighi – Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, nel testo risultante dopo le modifiche della legge di conversione (in corso di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale)

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