• 02/05/2024 21:53

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.

Link alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023, con oggetto: IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi – Art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36