• 10/11/2025 13:18

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis“), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

Di seguito i massimali:

 

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

 

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); (link Consolidated text)

 

Aiuti de minimis all’agricoltura

Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

 

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

 

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione di adottare i regolamenti “de minimis, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

  • Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;
  • Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

 

Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339, con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il regime “de minimis”) – Nuovi Regolamenti (UE) “de minimis” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento

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