• 12/12/2024 17:07

Con circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

Sono, inoltre, riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed è precisato che, ai fini della determinazione dei premi assicurativi, si applicano le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2022.

Infine, sono fornite indicazioni per i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.

Nella circolare evidenziato che le novità della riforma “riguardano i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000. I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023*.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi**.
I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa”.

 

 


* In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
** In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.

 

Link al testo della Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con oggetto: «Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

Fonte: l’Inail – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sito web: https://www.inail.it

Vedi anche la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023.  Nel documento di prassi illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.