• 03/05/2024 11:07

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023 il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Il provvedimento “urgente” che accompagna il Ddl di Bilancio 2024, “anticipa” alcune rilevanti misure fiscali.

In particolare si segnala:

  • il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette lo slittamento, per i soggetti IVA, del versamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023 a gennaio 2024 con la possibilità di rateizzarlo (art. 4);
  • la proroga del termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo (art. 5).

 

Partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

Per il solo periodo d’imposta 2023, l’artico 4 in esame dispone che per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (nel 2022, dichiarati modello Redditi Pf 2023) dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi – in pratica l’acconto di novembre 2023 -, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL , sia effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il pratica, il versamento viene posticipato al 16 gennaio 2024. Il alternativa può essere effettuato in 5 rate, con interessi del 4 per cento annuo, con scadenza: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024.

 

Rinvio termini per il riversamentospontaneodel bonus ricerca e sviluppo. Proroga di un anno per gli atti impositivi relativi ai crediti R&S utilizzati negli anni 2016 e 2017

 

L’artico 5, ai commi 1 e 2, proroga al 30 giugno 2024 il termine (già fissato al 30 novembre 2023 dall’art. 1, comma 271, L. 29 dicembre 2022, n. 197) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data, del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell’unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Inoltre, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione in argomento ed utilizzati negli anni 2016 e 2017.