• 13/10/2024 5:56

Certificazione Unica 2024: aggiornate le istruzioni in tema di detassazione delle mance e redditi derivanti da lavoro sportivo

Le istruzioni della Certificazione Unica 2024 sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate.

Di seguito le modifiche:

 

Aggiornamento della Certificazione Unica 2024

(ai sensi del punto 1.7 del provvedimento del 15 gennaio 2024)

 

22 febbraio 2024
Istruzioni

 

  • Alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e ”;
  • Alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 ” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.”

 

 

 

7 febbraio 2024
Istruzioni

 

  • Alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
  • Alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
  • Alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
  • Alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
  • Alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione”;
  • Alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”.

 

Mance. Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

Le istruzioni aggiornate:

 

“Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Si precisa che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

La base di calcolo cui applicare il venticinque per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Tale importo deve essere indicato nel punto 651. Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel presente punto, il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. (Periodo inserito dall’aggiornamento del 7 febbraio 2024). Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Nel punto 652 riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti”.