• 27/07/2024 3:55

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)

 

1.  All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.

 

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario viene elevato a 85.000 euro. Previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell’anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all’anno successivo.

Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023