• 10/09/2025 21:34

Il contributo alle start-up riconosciuto per l’intero ammontare. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione come credito d’imposta. In quest’ultimo caso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, è  stato istituito con la risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 il seguente codice tributo:

“6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo spetta in assenza del requisito previsto per il contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e purché sussistano gli altri requisiti previsti dal citato articolo 1. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021, recante: «Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 20.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 9.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cpf start-up. I criteri e le modalità di attuazione

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021, recante: «Contributo a fondo perduto per le start-up», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre

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