È disponibile nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2015, hanno subito variazioni colturali.
Chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Guida alla consultazione
Nell’elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia. Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessantagiorni successivi alla pubblicazione del dell’elenco, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, nella sezione: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.
Cosa fare in caso di incoerenza
I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela.
Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione: Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.
Mentre, i ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’elenco dei Comuni nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2015)

