Questo IV capitolo chiude la rassegna sulla Manovra 2026 dal lato imprese e investimenti.
Dalla maggiorazione dell’ammortamento per beni 4.0 e “green” (art. 94) ai crediti d’imposta per ZES/ZLS (art. 95) e per il primario (agricoltura, pesca, acquacoltura – art. 96), fino al rifinanziamento della Nuova Sabatini (art. 97) e agli interventi per le filiere del turismo e delle imprese (art. 98).
| Vedi anche: |
Le brevi per ogni articolo (da 94 a 98)
![]() |
TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI
CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE
Art. 94 – Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Contenuto: Iper-ammortamento “rafforzato”: maggiorazione del costo ai soli fini delle quote di ammortamento/lease per investimenti effettuati 1.1.2026–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026). Aliquote base: +180 per cento (fino 2,5 mln), +100 per cento (2,5–10 mln), +50 per cento (10–20 mln). Versione “green”: +220 per cento / +140 per cento / +90 per cento se si riducono i consumi ≥3 per cento a livello di sito o ≥5 per cento sui processi interessati. Beni ammissibili: Allegati A/B L. n. 232/2016 (beni 4.0 interconnessi) e beni per autoproduzione da rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo; per il fotovoltaico valgono i moduli individuati dal D.L. n. 181/2023, art. 12, comma 1, lett. da a) a c).
Soggetti esclusi/condizioni: fuori le imprese in procedure concorsuali o con sanzioni interdittive 231; necessario rispetto sicurezza lavoro e regolarità contributiva.
Accesso e controlli: comunicazione telematica su piattaforma GSE; monitoraggio MEF degli oneri; decreto attuativo MIMIT-MEF (sentito MASE) entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Regola acconti 2026: calcolo come se la misura non esistesse.
Cumulo/limiti: cumulabile con altri aiuti senza superare il costo; esclusi gli investimenti già coperti da altre specifiche disposizioni (richiamata la L. n. 207/2024, art. 1, comma 446). Investimenti sostitutivi ammessi con mantenimento del beneficio.
La disposizione prevede l’introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “iper ammortamento”), già previsto dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 e prorogato dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017 e dall’articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
In particolare, al comma 1 si prevede la maggiorazione del relativo costo di acquisizione dei beni specificati al comma 3, per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, prevedendo che l’intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.
Il comma 2 esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231 del 2001). Infine, il comma 2 dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La disposizione di cui al comma 3 individua i seguenti investimenti agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, il medesimo comma precisa che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024.
Il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, pari a:
- 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.
Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, il comma 5 prevede l’innalzamento della misura della maggiorazione a:
- 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il comma 6 specifica, inoltre, i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.
Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), apposita documentazione.
Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio e il comma 9 prevede che, nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Il comma 9, altresì, disciplina che nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell’incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Ai sensi del comma 12, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche per le esigenze di monitoraggio di cui al comma 13.
Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo per scongiurare il verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti.
Art. 95 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate
Contenuto: ZES unica (Mezzogiorno), proroga 2026–2028 dell’agevolazione ex D.L. n.124/2023, art. 16 con nuovi plafond (2,3 mld 2026, 1,0 mld 2027, 0,75 mld 2028) e finestre comunicative:
- 31.3 -30.5 per comunicare spese sostenute e da sostenere;
- 3-17 gennaio dell’anno successivo per la comunicazione integrativa sugli investimenti effettivi (decadenza se omessa).
Riparto tramite percentuale fissata dall’AE in base ai limiti di spesa. Report regionale per ZES per dimensione d’impresa e tipologia di investimento.
ZLS: esteso al 2026-2028 il credito d’imposta (limite 100 mln/anno) con procedure e riparto analoghi (comunicazione e percentuale).
La disposizione modifica la disciplina del contributo in forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
La disposizione proroga, al comma 1, per il triennio 2026-2028 la disciplina del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, autorizzando la spesa di 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, 1 miliardo di euro per l’anno 2027 e di 750 milioni per l’anno 2028.
Il comma 2 prescrive, per il triennio, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. Inoltre, si prevede – a pena di decadenza dall’agevolazione – che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. Infine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Il comma 3 regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028, il comma 4 dispone che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla rispettiva comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 5 dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per quelle integrative;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.
Il comma 6 prevede che resta ferma l’applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.
Il comma 7 proroga sino al 2028 il credito d’imposta, istituito dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, attribuibile in ragione degli investimenti effettuati nelle zone logistiche semplificate, istituite in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024, l’agevolazione in parola trova applicazione anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Ora, con la modifica qui in rassegna, l’agevolazione viene temporalmente estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2028.
L’estensione del credito d’imposta è finalizzata ad implementare l’applicazione di uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, al fine di assicurare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull’occupazione. Il credito d’imposta, del resto, è diretto a finanziare l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
In termini soggettivi, è previsto l’accesso al beneficio per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati, già insediate o di prossimo insediamento in Zone logistiche semplificate già istituite o di futura istituzione a norma dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. In termini oggettivi, invece, è previsto che gli operatori economici predetti effettuino investimenti nei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone, ubicate in Zone logistiche semplificate, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In considerazione dell’estensione dell’agevolazione, il comma 8 disciplina la procedura di accesso al credito di imposta, gravando i soggetti interessati di un duplice onere comunicativo all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
- a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicano, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.
Il comma 9 chiarisce che il direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione della medesima.
Il comma 10 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
Art. 96 – Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura
Contenuto: Credito 40 per cento per investimenti in beni Allegati A/B L. n. 232/2016 effettuati 1.1–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026), fino a 1 milione di euro per impresa; plafond complessivo euro 2,1 milioni (2026). Utilizzo solo in compensazione senza i consueti limiti generali.
Leasing/recapture: base su costo del locatore; in caso di cessione/destino estraneo o mancato riscatto entro 5 anni, rideterminazione e riversamento del maggior credito. Investimenti sostitutivi ammessi (regole L. n. 205/2017).
Documentazione: fatture/DT con riferimento all’articolo; certificazione di revisore legale (per non obbligati, costi certificazione aggiuntivi fino a euro 5.000 inclusi nel credito). DM MASAF (di concerto) entro 60 giorni per criteri/procedure. Cumulo/alternative: non applicabile se l’investimento beneficia della misura ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 446 o dell’altra misura del Capo I sulla maggiorazione del costo (indicata in Relazione come non cumulabile con la maggiorazione dell’ammortamento).
La disposizione, al comma 1, prevede l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il predetto contributo spetta in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ed è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.
Il comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo spettante nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, nel medesimo comma si riproduce il contenuto delle disposizioni previste in materia di recapture dell’agevolazione, prevedendo altresì l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 3 dispone l’alternatività e la non cumulabilità del contributo in relazione agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e della maggiorazione dell’ammortamento di cui all’articolo 95 della presente legge.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il successivo comma 4 fissa il limite massimo di spesa dell’agevolazione pari a 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precisando che l’utilizzo del credito d’imposta mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini dei successivi controlli, il comma 5 prevede, pena la revoca del beneficio, delle disposizioni riguardanti la documentazione e certificazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di concessione del contributo finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, individuando altresì il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità responsabile agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Art. 97 – Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Contenuto: incremento dell’autorizzazione di spesa: +euro 200 mln (2026) e +euro 450 mln (2027) per la misura “Nuova Sabatini” a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.
La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni per l’anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Art. 98 – Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese
Contenuto: Decreto MITUR-MEF (d’intesa in Conferenza Stato-Regioni) per fissare criteri/condizioni/modalità di agevolazioni finanziarie a investimenti turistici (destagionalizzazione, digitalizzazione ecosistema, ESG, turismo sostenibile). Contributi al turismo: euro 50 mln/anno per 2026–2028 (anche fondo perduto). Fino all’1 per cento destinabile a finalità di promozione ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 505. Contratti di sviluppo (art. 43 D.L. n. 112/2008): euro 250 mln (2027), euro 50 mln (2028), euro 250 mln (2029).
L’articolo reca misure per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il comma 1, nel novellare l’articolo 1, comma 502, della legge n. 207 del 2024, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali, finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e la promozione del turismo sostenibile. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle suddette agevolazioni sono demandati ad apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore turistico. Le modalità di concessione dei contributi sono definite con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 per il finanziamento dei contratti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e gestiti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all’articolo 43, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Vedi anche:
Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II) Le relazioni del Ddl bilancio 2026 Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica |
![]() |



