Tutto ciò che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES
Arriva una nuova definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (Rottamazione-quinquies): si estinguono capitali e spese (senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 4% dal 1° agosto 2026 ). Previste sospensioni dei procedimenti. Sul fronte IVA , debutta la liquidazione automatizzata delle omesse (o “monche”) dichiarazioni: l’Agenzia incrocia fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE e invia un esito; il contribuente ha 60 giorni per chiarire o pagare (sanzione ridotta). Le compensazioni si restringono: dal 1° luglio 2026 divieto più ampio sull’uso dei crediti agevolativi verso INPS/INAIL e riduzione della soglia “blocca-F24” da 100.000 a 50.000 euro in presenza di ruoli/accertamenti esecutivi scaduti. La riscossione si fa più mirata: AdER potrà usare la somma dei corrispettivi delle e-fatture per attivare pignoramenti presso terzi con maggior efficacia
Infine, gli innesti su IRES completano il quadro: per gli intermediari finanziari, differimenti e limite transitorio all’uso di perdite/ACE sul maggior reddito e regole ad hoc sugli acconti.
| Vedi anche: |
Le brevi per ogni articolo (da 23 a 36)
![]() |
Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
Contenuto: definizione carichi 2000-2023 (omessi versamenti da dichiarazioni/controlli automatizzati e INPS; esclusi accertamenti). Si paga solo capitale+spese, senza sanzioni/interessi/aggio. Istanza entro 30/04/2026; pagamento 31/07/2026 o fino a 54 rate bimestrali (4 per cento annuo dal 01/08/2026). Sospensione procedimenti/fermi/ipoteche, regole su decadenza
L’articolo in esame prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Si prevede, al comma 1, che tali debiti possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il comma 2 dispone che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, scadenti:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2026, siano dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Viene precisato che non si applica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire ai debitori nell’area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Ai sensi del comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato.
Il comma 6 precisa che, nella predetta dichiarazione, il debitore dovrà inoltre indicare se sono pendenti giudizi relativi ai carichi che intende definire e, in caso affermativo, assumere l’impegno a rinunciarvi. In attesa del pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto, tali giudizi verranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Successivamente, ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione avverrà a seguito del versamento della prima o unica rata e l’estinzione sarà dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione, a cura del debitore o dell’agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione (recante l’indicazione delle somme da versare) prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporterà l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In tal modo, la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025. Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2026.
Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.
In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.
Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lettera a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lettera b):
- l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lettera c);
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lettera d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lettera e);
- la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008) (lettera f). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
- l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lettera g).
Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo, in ogni caso, non può essere inferiore a cento euro. A coloro che avranno presentato la dichiarazione di adesione nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione la comunicazione in parola sarà resa disponibile soltanto sulla stessa area riservata.
Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.
Il comma 13 prevede, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possono, inoltre, essere accordate nuove dilazioni i sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. La successiva lettera b) del comma 13 permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il comma 14 precisa che la definizione è inefficace, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento:
a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive;
c) dell’ultima rata.
Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sebbene limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.
Il comma 18, alla lettera a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al “saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.
Ai sensi della successiva lettera b), sono definibili anche i debiti relativi ai relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002;
b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.
Il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16.
Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l’eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.
Art. 24 – Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Contenuto: regioni/EE.LL. possono deliberare proprie definizioni (riduzioni/esclusioni di sanzioni/interessi), anche su accertamenti/pendenze; efficacia con pubblicazione sul sito; invio a MEF-DF entro 60 gg (fini statistici). Abrogata la facoltà generale ex art. 13 L. 289/2002.
L’articolo in esame prevede la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L’adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell’ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso. Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all’albo. Il comma 4, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
Il comma 5 prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
Il comma 6 stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
Il comma 7 prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Il comma 8 dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. Infine, il comma 9 prevede l’abrogazione dell’articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto
Contenuto: nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972: AE può liquidare (anche automatizzato) usando FE, corrispettivi telematici, LIPE; 60 gg per chiarimenti/pagamento (sanzione 1/3 se si paga). Coordinamento sanzioni. La disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all’Imposta sul valore aggiunto.
La disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972, inserendo l’articolo 54-bis.1, che prevede una nuova procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. Si precisa che le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni.
In particolare, il nuovo articolo 54-bis.1, al comma 1, stabilisce che, ferma restando la possibilità di avviare l’azione di accertamento fiscale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero nei casi di presentazione di una dichiarazione priva dei quadri dichiarativi necessari a liquidare l’imposta, l’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, possa liquidare l’imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA, entro il termine decadenziale previsto per l’emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Segnatamente, mettendo a confronto l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l’IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale. Tenuto conto dell’omissione degli adempimenti dichiarativi, la liquidazione si basa su alcune ipotesi semplificatorie. Nello specifico, non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto può essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio di cui al successivo comma 2.
Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 prevede che l’esito della liquidazione sia comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti. Unitamente all’imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni, come declinate al successivo comma 3. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del quantum dell’imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre ex novo. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l’anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Da ultimo, viene precisato che per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l’ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.
Inoltre, sempre in base al nuovo articolo 54-bis.1 le sanzioni applicabili in sede di liquidazione sono le medesime previste per i casi di accertamento dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA, con possibilità di avvalersi della riduzione a un terzo se il pagamento delle somme dovute avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 3) e, dopo la ricezione della comunicazione, il destinatario non può più avvalersi degli istituti che, a fronte di una condotta resipiscente, offrono dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni dovute (comma 4). Infine, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni attuative che dovessero rendersi necessarie e che potranno, ad esempio, riguardare l’utilizzo di informazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente relative all’IVA (es. dati delle transazioni elettroniche), oppure l’individuazione di specifiche modalità di invio della comunicazione (comma 5).
Il comma 1, lettere b) e c) recano disposizioni di coordinamento finalizzate a esplicitare che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia l’accertamento, l’imposta omessa su cui applicare la sanzione in sede di accertamento è quantificata in misura pari all’imposta accertata ridotta dell’imposta liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa poiché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile effettuare la liquidazione.
Tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, non sia ancora decorso il termine di cui all’articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni
Contenuto: divieto mirato di compensare determinati debiti con crediti d’imposta diversi da quelli da liquidazione; soglia controlli e limitazioni preventivi 50.000 euro. Limiti all’uso dei bonus fiscali per Inps e Inail.
Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni dell’articolo in esame intervengono al fine di porre nuovi limiti.
Il comma 1, lettera a), sostituendo l’attuale comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, estende l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi. La lettera b), invece, si limita ad aggiornare la rubrica del suddetto articolo 4-bis per renderla coerente con le modifiche recate dalla lettera a).
Entrambe le modifiche decorrono dal 1° luglio 2026.
Il comma 2 modifica la soglia prevista dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto- legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, riducendola da 100.000 euro a 50.000 euro. Per l’effetto, il divieto di compensazione, con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Per le finalità di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Art. 27 – Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione
Contenuto: estensione dati per rafforzare recupero per mezzo dell’avvio di procedure esecutive; possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
La disposizione di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva., al comma 1, inserisce all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), in base alla quale sono messi a disposizione dell’agente della riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, e dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”. La definizione delle modalità di attuazione della previsione contenuta nella nuova lettera b-ter) è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi, ai sensi del comma 2, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ora Ddl) in esame.
Art. 28 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo
Contenuto: generale variazione (principalmente in aumento) della tassazione indiretta sui tabacchi lavorati, sottoposti al regime dell’accisa armonizzato in ambito unionale, e sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sottoposti ad una imposta di consumo nel territorio dello Stato italiano; disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del TUA.
Art. 29 – Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
L’articolo 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160 del 2019, ha istituito un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
L’efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° luglio 2026 dall’articolo 9-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
La disposizione di cui alla lettera a) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.
L’articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha invece istituito un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate “bevande edulcorate”. L’efficacia delle disposizioni in questione, anch’essa più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2026 dall’articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025.
La lettera b) differisce l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1° gennaio 2027.
Art. 30 – Misure in materia di accisa sui carburanti
Contenuto: rimodulazioni/differimenti di entrate indirette e misure carburanti. La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent euro/litro e l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent euro/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent euro/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.
Art. 31 – Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
Contenuto: eliminazione delle disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un floor unico per tutte le imprese determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Rivalutazioni o tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti. Conferma rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.
Nel dettaglio, con le modifiche di cui al comma 1 sono soppresse le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS contenute nell’articolo 110, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo un floor unico per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati, determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti (articolo 101 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già vigente per OIC adopter). Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.
Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa
Contenuto: regime fiscale della rivendita delle azioni proprie; deduzione oneri connessi a piani di stock option; deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.
In via sperimentale, istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale, sono introdotte le disposizioni del presente articolo.
Il comma 1, lettera a), è finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).
La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all’OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l’applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell’operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata.
Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa (c.d. “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”) per un valore corrispondente al loro costo di acquisto.
Successivamente all’acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:
a) nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);
b) nel caso in cui l’assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l’eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.
Con il medesimo comma 1, lettera a), si include espressamente tra i ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.
In particolare, la disposizione in esame considera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. Va da sé che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 110 del TUIR.
Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonché secondo quanto disposto dall’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Da ultimo, il comma 1, lettera a), introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L’ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.», presumendo, dunque, ai fini della disciplina in esame, l’adozione di cui al criterio c.d. “First-In, First-Out” (o FIFO).
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).
Come noto, l’IFRS 2 definisce l’operazione con pagamento basato su azioni come un’operazione mediante la quale l’impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.
In particolare, nell’ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. equity settled), in cui l’impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall’impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. vesting period) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.
Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni è classificato come “cash-settled”, ai sensi dell’IFRS 2, quando l’impresa, in cambio dell’apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare “denaro” o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico è rappresentata da una passività finanziaria.
Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è stato chiarito che l’onere connesso ai piani di stock option risulta deducibile, per i soggetti IAS/IFRS adopter, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR.
Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l’articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 è stato stabilito che detta deduzione – quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame – è limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell’articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate.
La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell’effettivo pagamento del costo in esame.
Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l’applicazione dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).
L’impairment test consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un’attività se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore “recuperabile” che è determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene. La riduzione di valore dell’attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).
La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre “a prescindere dalle imputazioni contabili” quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell’avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell’intangible. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell’avviamento originariamente iscritto.
In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell’avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.
Con l’intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell’articolo 10 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).
In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l’acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l’avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica). Le quote non dedotte nei periodi d’imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate – nei limiti dell’ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta – in quelli successivi fino all’assorbimento del suo ammontare complessivo.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), trovano applicazione in relazione alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-ter, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.
Art. 33 – Limiti alla deducibilità degli interessi passivi
Contenuto: razionalizzazioni del reddito d’impresa e limiti alla deducibilità degli interessi. La disposizione prevede a partire dall’anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100% vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all’articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.
Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.
Nel dettaglio, la disposizione, al comma 1, introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari – come individuati dall’articolo 162-bis del TUIR, ad eccezione di quelli per i quali permane la disciplina disposta dal comma 13 dell’articolo 96 del TUIR (96% di deducibilità) – per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). Dal periodo d’imposta “2030” tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.
Il comma 2 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 3 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo.
Art. 34 – Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti
Contenuto: abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.
Art. 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Contenuto: aggiornamento criterio di determinazione del valore nelle operazioni tra parti collegate (da “valore normale” a valore/costi complessivi). La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.
Nel dettaglio, la disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, il comma 1 del apporta modifiche all’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella versione precedente alla presente novella, individuava il corrispettivo da assumere come base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all’articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, nel valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Secondo quanto rilevato dai servizi della Commissione europea nel EU Pilot (2022) 10314 inviato all’Italia, il riferimento al “valore normale” non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nelle cause c-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.
Nella causa c-33/93, al punto 19, la Corte afferma, infatti, che il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto è un valore soggettivo, poiché l’imponibile IVA è il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi. Non consistendo il corrispettivo in una somma di denaro stabilita fra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale (nel caso della sentenza) costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Trattandosi della fornitura di un bene, tale valore può essere soltanto il prezzo d’acquisto che il fornitore ha versato per l’articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi.
Nella successiva causa c-380/99, ai punti 24 e 25, la Corte ribadisce che il valore della cessione, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Precisa poi che, in base al principio così enunciato nella citata sentenza Empire Stores, fanno parte del valore della prestazione di servizi tutte le spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento della prestazione di cui trattasi, ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie, individuate nel caso di specie nelle spese di spedizione, connesse alla fornitura dei beni che vanno quindi incluse nella base imponibile.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha più volte ribadito, ad esempio nella causa c- 549/11 (Orfey Balgaria EOOD) del 19 dicembre 2012, che il valore normale costituisce la base imponibile IVA solo se sussistono le condizioni indicate dall’articolo 80 della direttiva 2006/112/CE, ovvero quando tra le parti dell’operazione vi sono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.
Il presente articolo, tenendo conto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ridefinisce i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, le quali, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Il comma 1 stabilisce, pertanto, che il valore di tali cessioni o prestazioni è costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi, secondo il criterio soggettivo enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. A tal fine, debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, stabilendo che esso si applica alle operazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore della norma.
Art. 36 – Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze
Contenuto: chiarito il trattamento fiscale dei proventi su operazioni/strumenti del debito pubblico; fatti salvi i comportamenti pregressi. La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.
Continua …
IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)
Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II) Le relazioni del Ddl bilancio 2026 Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica |
![]() |



