• 30/04/2025 10:03
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On-line un tris di chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei cd. bonus edilizi, dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernente un’ulteriore irrigidimento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto. Nei citati chiarimenti evidenziato che il “comma 5”, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto­legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per «lavori già effettuati», alla data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La ratio della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto­legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all’esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano “sostenut[o]” spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l’applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili («lavori già effettuati»);
  • il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»);
  • la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).

In considerazione della ratio della norma, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, ritiene l’Agenzia, le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto­legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori (cfr. risposta n. 105/2025)

Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Nei documenti di prassi chiarito che dal tenore della locuzione «lavori già effettuati» contenuta nel comma 5, tale disposizione faccia riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Pertanto, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al “comma 5non trova applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024 (risposta n. 103/2025);
  • ad opera del condominio/committente di servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico (risposta n. 104/2025);
  • di prestazione professionali o di consulenza, nonché di oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposta n. 105/2025).

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 105 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento degli oneri di urbanizzazione – Non rilevanza – Interventi edilizi – Fatture emesse dai subappaltatori – Pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – Condizioni – Non sussistenza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori – Non rilevanza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico – Non rilevanza

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