• 30/10/2025 20:00

Di seguito un focus sulle norme fiscali del Titolo II e delle misure in favore delle imprese del Capo I del Titolo VI.

Il Titolo II contiene gli interventi su IRPEF, premi e rinnovi, buoni pasto, agricoltura, locazioni brevi, turismo, detrazioni edilizie, 5×1000, flat tax nuovi residenti, forfetario, cripto, assegnazioni/estromissioni, rateizzazione plusvalenze, affrancamenti, dividendi, banche/assicurazioni (IRAP), DTA, definizioni agevolate e contrasto a IVA omessa/compensazioni indebite, fino a interventi su accise e regole del reddito d’impresa (Artt. 2-36). Il Capo I del Titolo VI introduce incentivi a investimenti 4.0 e green, proroga/estende crediti d’imposta per ZES/ZLS, sostiene il settore primario, rifinanzia la “Nuova Sabatini” e attiva misure dedicate al turismo e ai contratti di sviluppo (Artt. 94-98).

 

Vedi anche:

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

 

 

 

TITOLO II

MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 2 a 13)

 

La Manovra 2026 ridisegna il prelievo sulle persone fisiche e ritocca leve “micro” per lavoro e consumi: l’IRPEF viene rimodulata sugli scaglioni 23-33-43, con una stretta selettiva sulle detrazioni (-440 euro oltre 200mila di reddito complessivo). Per sostenere i salari, il pacchetto lavoro combina tre strumenti: 5% sui rinnovi contrattuali 2026, 1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro (anni 2026–2027) e 15% su notturni/festivi/turni entro 1.500 euro per chi nel 2025 non supera 40.000 euro. Sul fronte “welfare aziendale”, l’esenzione dei buoni pasto elettronici sale a 10 euro al giorno, mentre per CD/IAP è confermata la franchigia IRPEF sui redditi dominicali e agrari (100% fino a 10.000 euro; 50% tra 10-15.000 euro) .

Casa e patrimoni: la “cedolare 21%” per l’unità scelta opera solo se nessun contratto passa da portali/intermediari (altrimenti 26%); sono prorogati al 2026 i bonus ristrutturazioni/eco/sisma e il bonus mobili con tetto a 5.000 euro. Cresce a 610 milioni annui il plafond del cinque per mille dal 2026. Per la mobilità dei contribuenti, l’imposta sostitutiva per i “nuovi residenti” sale a 300.000 euro (50.000 euro per familiare), e viene prorogata al 2026 la condizione d’accesso al forfetario con soglia 35.000 euro di redditi da lavoro. Nel capitolo cripto, i token di moneta elettronica in euro restano al 26% e la conversione/rimborso a valore nominale non genera realizzo. 

 

Art. 2 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Contenuto: seconda aliquota passa dal 35 per cento al 33 per cento (scaglioni: 23 per cento fino 28.000; 33 per cento 28.000-50.000; 43 per cento oltre).

Ne risulta, quindi, il seguente schema di scaglioni e aliquote:

 

Scaglioni di redditoAliquote
fino a 28.000 euro23%
da 28.000 a 50.000 euro33%
Oltre 50.000 euro43%

 

Riduzione 440 euro delle detrazioni per contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro (escluse le detrazioni per spese sanitarie, erogazioni liberali ai partiti politici e premi per rischio eventi calamitosi).

La disposizione modifica il D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) per quanto concerne il Titolo I, relativo all’imposta su reddito delle persone fisiche. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), relativo alla determinazione dell’imposta riducendo dal 35 al 33 per cento l’aliquota progressiva dell’IRPEF relativa al secondo scaglione di reddito delle persone fisiche. Per effetto della modifica introdotta, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione si presentano come segue:

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Le predette aliquote, oltre alla determinazione delle ritenute di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 917 n. 600 del 1973, da parte dei sostituti d’imposta nonché dell’imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2026, sono applicabili anche per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2026 calcolati su base previsionale.

Modificato, altresì, l’articolo 16-ter del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 che detta disposizioni in materia di riordino delle detrazioni fiscali.

In particolare, si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’applicazione di una riduzione di 440 euro sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante, determinata ai sensi dello stesso articolo 16-ter e dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR, o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso TUIR;

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014;

c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Oltre alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano, conseguentemente, al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.

 

Art. 3 – Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

 

Contenuto: rifinanziamento 500 mln per 2026–2027 e gestione tramite decreto MASAF–Lavoro–MEF; + 2,231 mln per procedure di erogazione.

 

Art. 4 – Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Contenuto: 5 per cento sostitutiva su incrementi retributivi nel settore privato 2026 da rinnovi 2025–2026, per redditi da lavoro dipendente non superiore a euro 28.000.

Premi di risultato/utili 2026–2027: imposta sostitutiva 1 per cento entro 5 mila euro di reddito agevolabile

Maggiorazioni notturni/festivi/turni 2026: 15 per cento sostitutiva entro 1.500 euro per lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro e non si applica ai settori del turismo e stabilimenti termali ai quali si applicano i benefici dell’articolo 8. Prevista clausola anti-sostituzione della retribuzione ordinaria.

Nello specifico, si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 28.000.

Inoltre, la disposizione riduce, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5 per cento all’1 per cento il livello dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa di cui ai commi da 182 a 189 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2026 e 2027, innalzano da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo entro il quale si applica la predetta imposta sostitutiva. Tale beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nel periodo d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro. Peraltro, l’aliquota della predetta imposta è stata, negli ultimi anni, ridotta costantemente dal 10 per cento al 5 per cento e, da ultimo, con l’articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Infine, per l’anno 2026, si prevedono misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni prevedendo, per tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Tale imposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Laddove il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

L’imposta sostitutiva, inoltre, non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Si prevede, inoltre, che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

 

Art. 5 – Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

 

Contenuto: esenzione e-ticket da 8 euro a 10 euro. Si prevede che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rappresentate dai buoni pasto elettronici non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro.

La disposizione interviene sull’articolo 51, comma 2, lettera c), D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalzando da 8 a 10 euro l’importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (c.d. buoni pasto) rese in forma elettronica che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Art. 6 – Misure in favore delle imprese del settore agricolo

 

Contenuto: per l’anno 2026, franchigia 100 per cento fino 10.000 euro; 50 per cento tra 10–15.000 euro per CD/IAP. Oltre, tassazione ordinaria.

Nel dettaglio, la disposizione proroga per le persone fisiche, per l’anno 2026, la franchigia IRPEF del 100 per cento fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l’esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La disposizione ripropone la misura di favore contenuta nell’articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge n. 232 del 2016, in base alla quale, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

–       fino a 10.000 euro, zero per cento;

–       oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

–       oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Va ricordato che, nella determinazione dell’ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma. Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione, prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR).

 

Art. 7 – Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

 

Contenuto: la cedolare 21 per cento sul “primo immobile” si applica solo se nel periodo d’imposta non sono conclusi contratti per quell’unità tramite intermediari/portali; altrimenti 26 per cento.

La disposizione, modificando l’articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell’aliquota della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, opera solo a condizione che in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici.

In particolare, si prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell’aliquota della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, prevista dal comma 2, secondo periodo, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, operi solo a condizione che, in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Resta fermo che, non essendo interessate dalla modifica normativa, le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano a trovare applicazione. Pertanto, in linea generale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel relativo pagamento, continuano ad effettuare la ritenuta d’acconto del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi medesimi all’atto del loro pagamento al beneficiario.

 

Art. 8 – Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Contenuto: trattamento integrativo speciale 15 per cento (no imponibile) su notturni/straordinari festivi dal 1° gennaio-30 settembre 2026, per redditi 2025 inferiore ai 40.000 euro. Datori turistico-alberghieri

La disposizione reca misure in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025. Si dispone, altresì, che le somme erogate siano indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Art. 9 – Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

 

Contenuto: rimodulazione: 36 per cento 2025–2026 e 30 per cento 2027; per tipologie al 50 per cento: 50 per cento 2025–2026, 36 per cento 2027; estensioni correlate art. 16 D.L. n. 63/2013.

Le disposizioni prorogano per l’anno 2026, la detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36 per cento per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall’abitazione principale. Prevista, inoltre, la proroga della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2026 relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare.

Più, nel dettaglio, la disposizione modifica il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, prorogando, per l’anno 2026, alle stesse condizioni previste per l’anno 2025 le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi di cui:

  • all’articolo 14, comma 3-quinquies, in materia di ecobonus;
  • all’articolo 16, comma 1, in materia di bonus ristrutturazioni;
  • all’articolo 16, comma 1-septies.1, in materia di sisma bonus.

Inoltre, si proroga, analogamente, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazioni di cui all’articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. bonus mobili).

Con la presente disposizione si intende, estendere la disciplina più favorevole applicabile per l’anno 2025, anche agli interventi effettuati nell’anno 2026.

Pertanto, con riferimento a tale annualità, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi in questione sarà pari al 50 per cento (anziché al 36 per cento, previsto a legislazione vigente), nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e al 36 per cento (anziché al 30 per cento, previsto a legislazione vigente), in tutti gli altri casi. Restano ferme le aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute nell’anno 2027 per i medesimi interventi. Inoltre, al comma 1, lettera b), numero 3), si prevede una proroga del bonus mobili alle condizioni applicate fino all’anno 2025 ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto- legge n. 63 del 2013. Detto beneficio, che consiste in una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si applicherà, pertanto, anche per le spese sostenute nel 2026 con lo stesso limite di spesa detraibili di 5.000 euro già previsto per l’anno 2025.

 

Art. 10 – Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille

 

Contenuto: 610 mln/anno dal 2026. La disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.

 

Art. 11 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

 

Contenuto: imposta sostitutiva 300.000 euro (da 200.000); 50.000 euro per familiare (da 25.000); applicazione ai trasferimenti dalla data di entrata in vigore.

In particolare, si prevede che l’importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro; altresì si prevede che, in caso di opzione per l’applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, l’importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026.

 

Art. 12 – Condizioni di accesso al regime forfetario

 

Contenuto: proroga condizioni straordinarie anche al 2026. La disposizione, anche per l’anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario. In pratica, per coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, non potranno accedere al regime forfettario nel 2026.

 

Art. 13 – Disposizioni in materia di criptovalute

 

Contenuto: aliquota 26 per cento (non 33 per cento) per token di moneta elettronica in euro; conversione/rimborso a valore nominale non genera plus/minus. Istituito Tavolo permanente vigilanza/educazione. Operatività: i contribuenti devono distinguere e-money token da altri cripto-asset.

La disposizione prevede che l’incremento dal 26 per cento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, dal comma 24 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (Markets in crypto – assets regulation – MICAR), il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Su tali redditi, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 461 del 1997, continuerà, quindi, ad applicarsi nella misura del 26 per cento. Si precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

 

Continua …

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

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