È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Il provvedimento urgente è vigore dal 22 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.
Vedi anche: DDL e relazioni – Disegno di legge 1718
“Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili“
Relazione illustrativa e Relazione tecnica
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Il decreto interviene su due fronti: (i) gestione del Piano Transizione 5.0 e (ii) accelerazione dell’installazione di impianti da FER, con novità rilevanti su aree idonee e agrivoltaico.
1) Piano Transizione 5.0 – Scadenze, controlli e divieto di cumulo
Comunicazioni ex art. 38, comma 10, primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 27 novembre 2025. Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, se i dati sono incompleti/errati o la documentazione è incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni da effettuare entro il termine perentorio indicato e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025.
Sanzione procedurale sostanziale
«Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta».
Si evidenzia che non è sanabile la mancanza di elementi della certificazione di riduzione dei consumi energetici (DM 24 luglio 2024, art. 15, comma 1, lett. a)).
Divieto di cumulo
Si chiarisce che l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, sia la domanda per il credito 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024) sia quella per il credito beni strumentali nuovi (L. n.178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).
Le imprese che alla data del 22 novembre 2025, hanno presentato entrambe le domande devono optare con modalità telematiche entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti.
Se si opta per il 5.0 ma il beneficio non è riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva (verificati i requisiti) la possibilità di accedere al credito beni strumentali nei limiti delle risorse vigenti.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente.
Vigilanza e controlli GSE
Rafforzati i poteri: vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni i (nuovo comma 11-ter) e controlli tecnici su tutta la documentazione (nuovo comma 16), con annullamento della prenotazione e segnalazione all’AE per recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Rinnovabili – aree idonee e agrivoltaico
Definizioni e principio chiave
Nel D.Lgs. n. 190/2024 è introdotta la definizione di impianto agrivoltaico: impianto FV che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali; è ammessa rotazione dei moduli in posizione elevata e l’uso di agricoltura digitale/di precisione.
Per effetto dell’art. 2, comma 2: «È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».
Link al testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.



