Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 del decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si dà avvio al percorso di attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”), che sarà completato con i provvedimenti attuativi di INPS e INAIL, in materia di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.
Il nuovo decreto ministeriale individua, infatti, i casi in cui INPS e INAIL possono autorizzare piani di rientro fino a 60 rate mensili per i debiti ancora non affidati agli agenti della riscossione.
Il cuore del decreto è l’articolo 1 (Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge) che fissa la nuova architettura della “rateizzazione lunga”. INPS e INAIL potranno concedere il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, «non affidati per il recupero agli agenti della riscossione», in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per debiti di importo pari o superiore a 500.001 euro. È inoltre prevista la possibilità di riconoscere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso, ampliando così gli spazi di gestione negoziata dell’esposizione contributiva. Naturalmente, in presenza di tutti i requisiti fissati dal decreto i citati Enti non potranno legittimamente negare la rateizzazione.
Il decreto, all’articolo 2 (Requisiti, criteri e modalità di accesso e di pagamento della dilazione) rinvia agli enti la definizione dei requisiti e dei criteri di accesso. Saranno i consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con propri atti da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, a stabilire quali indici attestino la «la situazione di difficoltà economico-finanziaria», le condizioni per il mantenimento della dilazione e le regole operative di pagamento, nel rispetto del principio di contestualità della riscossione e della continuità negli adempimenti correnti. Tale difficoltà potrà, ad esempio, dipendere da cali di fatturato conseguente a perdita di commesse, indebitamento pregresso elevato e difficoltà di accesso al credito, da documentare tramite bilanci, estratti conto bancari e dichiarazioni fiscali.
![]() |
Sul piano procedurale, il decreto si limita a fissare il quadro di principio. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso i portali INPS o INAIL. Inoltre, il provvedimento prevede che le domande presentate dal 12 gennaio 2025 in avanti possano essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate alla luce del nuovo quadro regolatorio, una volta adottati gli atti degli enti.
In particolare, il decreto all’articolo 3 (Decorrenza) dispone: «1. I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.
2. Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’art. 2 del presente decreto».
Nel complesso, il decreto 24 ottobre 2025 non riscrive la scelta di fondo del Collegato lavoro, ma la rende operativa, definendo con precisione i limiti oggettivi (36 o 60 rate, a seconda della soglia) e rafforzando il ruolo di INPS e INAIL nella valutazione delle situazioni di difficoltà e nella gestione dei piani di rientro.
| Istruzioni operative Dilazione dei debiti contributivi INPS/INAIL fino a 60 mesi (DM 24/10/2025)
Chi può chiedere la nuova dilazione Soggetti con debiti per contributi, premi e accessori di legge verso INPS o INAIL. Debiti devono essere ancora in fase amministrativa, cioè non affidati agli agenti della riscossione. In pratica: datori di lavoro, aziende, studi professionali e lavoratori autonomi con esposizioni contributive INPS/INAIL non ancora passate all’Agente della riscossione.
Quali debiti sono dilazionabili e per quanto tempo Il DM fissa due fasce di debito con due tetti distinti di durata: Debiti fino a 500.000 euro Debiti da 500.001 euro in su È sempre richiesta una «dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» È inoltre possibile ottenere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso.
Requisito chiave: temporanea difficoltà economico-finanziaria Condizione necessaria per accedere alla dilazione straordinaria è la presenza di una temporanea «situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» . La situazione dovrà risultare temporanea e coerente con un piano di rientro sostenibile.
Scadenze da monitorare Atti INPS/INAIL I consigli di amministrazione INPS e INAIL devono adottare i propri atti su requisiti, criteri e modalità della dilazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM in G.U.
Decorrenza delle nuove regole Le regole fissate da questi atti si applicheranno alle domande di rateazione presentate a partire dal 30° giorno successivo all’adozione degli stessi.
Domande già presentate dal 12 gennaio 2025 Le domande di rateazione presentate dal 12 gennaio 2025 in poi ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989 possono essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate concesse,
Valutare e motivare la “temporanea difficoltà”
|
Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2025, recante: «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 29 novembre 2025)



