Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Primo via libera del Consiglio dei Ministri al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento che segna un passaggio di particolare rilievo nel percorso di attuazione della delega fiscale. Il provvedimento, approvato in esame preliminare il 22 aprile 2026, si propone di ricondurre a sistema uno dei comparti più estesi e stratificati dell’ordinamento tributario, mediante la ricognizione delle disposizioni vigenti, il loro coordinamento per settori omogenei e l’abrogazione espressa delle norme non più attuali o incompatibili.

Come spiega il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 170, il testo “accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti”: la Parte I è dedicata agli adempimenti e disciplina, tra l’altro, anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, semplificazione digitale, obblighi comunicativi e dichiarativi, IVA, ISA e liquidazioni periodiche; la Parte II reca la disciplina della collaborazione, dei controlli e dell’accertamento, comprendendo adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale, interpelli per i nuovi investimenti, poteri dell’Amministrazione finanziaria, scambio automatico di informazioni e procedure accertative, incluso l’accertamento con adesione; la Parte III contiene le disposizioni transitorie e finali. Sempre secondo il comunicato, le norme vigenti sono inserite nel nuovo testo unico senza modificarne la portata applicativa, salvo gli aggiornamenti testuali e i coordinamenti resi necessari da esigenze sistematiche. L’intervento presenta un impatto diretto sia per i professionisti, chiamati a misurarsi con una più ordinata architettura degli obblighi e delle procedure, sia per i contribuenti, sui quali si riflettono concretamente gli assetti degli adempimenti, dei controlli e dell’accertamento. L’entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39/40 del 2025

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Speciale Modulistica 2026
Dichiarazione IRAP 2026, periodo di imposta 2025

 

IRAP 2026: termini di presentazione e regime sanzionatorio | Dichiarazione tardiva e rischio di “rigenerazione” dei termini di accertamento

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello IRAP 2026, relativo …
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Istruzioni e quadri IRAP

Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71997/2026: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”».

 

I quadri e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 20.04.2026.

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Indebiti Inps: operativa la rateizzazione online generalizzata; accesso digitale, simulazione piani e rimborso differenziato per tipologia di indebito

Con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, l’Inps comunica la messa a regime del servizio digitale “OpenRI”, dedicato alla gestione e rateizzazione degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali e di sostegno al reddito, nell’ambito del più ampio progetto “Gestione Integrata Indebiti” sviluppato in attuazione delle linee di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo assetto consente agli utenti, previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, di accedere in autonomia alla propria posizione debitoria, eliminando – salvo specifiche eccezioni – la necessità di ricorrere alle strutture territoriali. Il servizio integra funzionalità evolute che permettono non solo la consultazione del debito, ma anche la simulazione dei piani di rientro e la presentazione e sottoscrizione telematica delle istanze di rateazione.

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato con precedenti rilasci applicativi, che avevano introdotto strumenti di monitoraggio e una prima fase sperimentale della rateizzazione online limitata a specifiche tipologie di indebiti. Con la messa a regime, il servizio assume ora carattere generalizzato, estendendosi a tutte le categorie di indebito, con limitate eccezioni connesse a casistiche che richiedono una gestione istruttoria da parte delle sedi territoriali.

Elemento centrale del sistema è la classificazione degli indebiti, già delineata dal regolamento interno dell’Istituto (determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, cfr. la circolare n. 47 del 16 marzo 2018), che distingue tra indebiti propri, civili e di condotta. Tale distinzione non ha mera valenza descrittiva, ma incide direttamente sulla definizione delle modalità di recupero e, in particolare, sulla durata massima dei piani di rateazione concedibili.

 

Punto centrale della risposta:

“Il servizio consente agli utenti di richiedere online l’autorizzazione alla rateizzazione del pagamento di tutte le tipologie di indebito, senza la necessità di recarsi presso le Strutture territorialmente competenti.”

In termini operativi, il sistema prevede:

– fino a 72 rate per gli indebiti propri, generalmente derivanti da errori di calcolo o da successive verifiche reddituali;
– fino a 36 rate per gli indebiti civili, connessi a fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione;
– fino a 24 rate per gli indebiti di condotta, riconducibili a comportamenti del beneficiario che hanno determinato l’erogazione non dovuta.

La struttura modulare del servizio consente quindi all’utente di individuare la soluzione più adeguata alla propria posizione, tenendo conto sia della natura dell’indebito sia dei limiti normativi e regolamentari applicabili. Ne deriva un modello di gestione orientato alla personalizzazione del piano di rientro, coerente con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e semplificazione amministrativa perseguiti dal PNRR.

Punto centrale della risposta:

“La conoscenza della tipologia di indebito consente all’utente di valutare le opzioni disponibili e di individuare il piano di recupero più adeguato.”

Sul piano sistematico, la messa a regime del servizio digitale “OpenRI” segna un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione dei servizi previdenziali, spostando il baricentro della gestione degli indebiti verso strumenti telematici integrati, con evidenti riflessi anche in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di maggiore certezza nelle relazioni tra utente e Istituto previdenziale.

Link al testo del Messaggio INPS n. 1337 del 21 aprile 2026, con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e assistenziali – Rateizzazione – Servizio online “OpenRI” – Gestione integrata indebiti – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Determinazione presidenziale INPS 26 luglio 2017, n. 123.

 

Come fare per visionare gli indebiti accertati dall’Ente, simulare e attivare online autonomamente un piano di recupero rateale?

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.visualizzazione-indebiti.html

 

 

Vedi anche la circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2018, con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto – Criteri di qualificazione – Modalità di recupero – Regolamento ex determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.

Indebiti INPS: quadro organico di qualificazione e recupero dei crediti; criteri sostanziali e procedurali tra ripetibilità, sanatoria e modalità di rateazione

La circolare n. 47 del 16 marzo 2018, l’INPS ha fornito un quadro sistematico e unitario della disciplina degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto, coordinando profili sostanziali e procedurali alla luce del regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. La circolare ha delineato un modello di gestione degli indebiti improntato a criteri di tipizzazione delle fattispecie, proporzionalità delle modalità di recupero e progressiva integrazione dei processi amministrativi, costituendo il presupposto regolatorio sul quale si sono innestate le successive evoluzioni operative e digitali dei servizi INPS.




ISA 2026, soglie per benefici premiali e strategie di controllo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, individuati, a partire dal periodo d’imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ISA cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 e confermato il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, il provvedimento disciplina, con effetto dal periodo d’imposta 2025, le soglie di punteggio ISA che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, collega ai livelli di affidabilità pari a 9, 8,5 e 8, nonché ai corrispondenti livelli medi su due annualità, l’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA entro soglie graduate, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito entro i limiti normativamente previsti. Il provvedimento detta inoltre una regola specifica per i contribuenti che producono sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo e conferma, per le strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, il livello di affidabilità minore o uguale a 6.




IRAP 2026: termini di presentazione e regime sanzionatorio | Dichiarazione tardiva e rischio di “rigenerazione” dei termini di accertamento

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71997/2026: approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2026” con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

La prassi più recente letta in chiave operativa

Accanto al modello IRAP 2026 e alle relative istruzioni di compilazione, si affianca una rassegna ragionata dei più recenti documenti di prassi selezionati per la loro diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile IRAP. Vedi anche tabella finale che organizza i documenti selezionati per oggetto, principio espresso e utilità pratica.

 

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

IRAP 2026, aliquote a geometria variabile: per trovare quella giusta serve la mappa regionale

Come è noto, l’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 fissa le aliquote di riferimento dell’IRAP, ma consente alle Regioni di variarle per settori di attività e categorie di soggetti passivi; la stessa disposizione affida poi alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – la funzione di rendere conoscibili i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta.

Come anticipato, non c’è una sola aliquota IRAP, ma una pluralità di misure che cambiano da territorio a territorio. La ragione è nella struttura stessa del tributo: base statale, ampia manovrabilità regionale, ulteriori differenziazioni per settori, categorie di contribuenti, esenzioni e misure di favore. Per questo, nel 2026, la verifica dell’aliquota applicabile non può che passare dai siti istituzionali: il Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata alle aliquote IRAP applicabili, e il sistema di dati alimentato tramite il Portale del federalismo fiscale. Il contribuente e il professionista possono così consultare sia la scheda della singola Regione o Provincia autonoma, sia l’elenco generale di tutti gli enti territoriali, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e degli altri elementi utili alla corretta determinazione dell’imposta.

Per la verifica delle aliquote Irap stati pubblicate, vedi sito delle Finanze

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/aliquoteirap/sceltaregione.htm

 

 

Presupposto l’imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Nelle Istruzioni (pag. 3) precisato che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello 2026 ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).

Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Qualora il modello IRAP 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Va precisato che i soggetti che indicano nella Modello IRAP 2026 aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.M. Mise 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVII del quadro IS per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Soggetti obbligati alla presentazione del Modello IRAP:

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

 Il modello IRAP va presentato anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.

 

Termini di presentazione

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

In particolare:

  • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, presentano la dichiarazione entro 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 (vedi infra) e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale;
  • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

 Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2026 entro il 30 aprile 2027.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, § 4.5 – in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

Si ricorda che l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Sanzioni per la dichiarazione tardiva entro 90 giorni

 

La tardiva presentazione della dichiarazione IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta alla sanzione di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevista nei casi di omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione per mezzo dell’istituto del ravvedimento può essere ridotta a 1/10 (dunque, pari a 25 euro), da versare con F24, utilizzando il codice tributo “8911”. (cfr. par. 2.2.3. Dichiarazione tardiva della circolare dell’Agenzia delle entrate 42 del 12 ottobre 2016 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1514) . Nel campo anno di riferimento del F24 va riportato l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Disposizioni sostanzialmente identiche si rinvengono nell’art. 2 comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e nell’art. 5 comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzioni prevista per dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di cui si riporta il testo:

 

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

Testo post modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. da 1) a 6), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.

3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.

7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

 

Per il “Testo a fronte” delle modifiche apportate dall’articolo 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, clicca qui:

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

 




Certificazione Unica 2026: conguaglio, rateazioni sui redditi da pensione e canali di rilascio. Gli adempimenti dei sostituto d’imposta

Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’Inps offre una ricognizione degli adempimenti connessi alla Certificazione Unica 2026, qualificando l’attività dell’Istituto previdenziale nel perimetro tipico del sostituto d’imposta: determinazione del conguaglio fiscale di fine anno, rilascio della certificazione ai percettori e contestuale trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.

Sul piano sostanziale, la circolare assume particolare rilievo per i redditi da pensione, ove viene ribadito il meccanismo di conguaglio operato entro il mese di febbraio 2026, con successivo recupero delle eventuali eccedenze a debito sulle erogazioni dell’anno in corso.

In tale ambito, si segnala la disciplina di favore per i trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro, per i quali il debito d’imposta superiore a 100 euro può essere rateizzato fino a un massimo di undici mensilità, senza applicazione di interessi, secondo una logica di attenuazione dell’impatto finanziario sul percettore.

La certificazione è resa disponibile dal 12 marzo 2026 in modalità prevalentemente telematica, in linea con il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, ma con un articolato sistema di canali alternativi che garantisce l’accessibilità anche alle categorie meno digitalizzate.

La circolare dettaglia, infatti, un modello multilivello di erogazione del servizio: accesso diretto tramite area riservata MyINPS e app mobile, assistenza intermediata (CAF, patronati e professionisti abilitati) e canali fisici o “assistiti”, inclusi servizi dedicati all’utenza fragile e ai pensionati residenti all’estero.

 

Le indicazioni per scaricare il documento tramite i servizi digitali e gli altri canali

La certificazione può essere scaricata direttamente online tramite il portale MyINPS o l’app “INPS Mobile”. Chi non può utilizzare i servizi digitali in autonomia ha a disposizione diversi canali alternativi:

  • sportelli territoriali INPS;
  • richiesta via PEC o email ordinaria;
  • CAF, patronati e professionisti abilitati.

I pensionati residenti all’estero e i soggetti appartenenti alle categorie fragili possono invece richiederne l’invio cartaceo al proprio indirizzo di residenza tramite numero dedicato. L’Istituto ricorda che, in caso di errori nella certificazione, dal 16 marzo 2026 è possibile richiederne la rettifica rivolgendosi direttamente all’INPS.

 

Particolare attenzione è dedicata alla gestione delle rettifiche, che possono essere richieste dal contribuente in presenza di dati non corretti, con effetti anche sul conguaglio fiscale già determinato. Tale aspetto assume rilievo diretto nella fase dichiarativa, considerato che il contribuente è comunque tenuto a verificare e, se del caso, aggiornare i dati della precompilata sulla base dell’ultima CU disponibile.

 

Nel complesso, il documento si colloca come riferimento operativo per intermediari e professionisti, chiamati a presidiare non solo il reperimento della certificazione, ma anche la corretta lettura degli effetti del conguaglio – soprattutto in ambito pensionistico – e la gestione delle eventuali anomalie in vista degli adempimenti dichiarativi.




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile 2026 scade il termine per le adesioni

Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate- Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall’area riservata del sito, infatti, il servizio indica in automatico i soli debiti “rottamabili”, sarà quindi sufficiente selezionare quelli per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la possibilità di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

I contribuenti che aderiscono alla Rottamazione-quinquies verseranno l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. in area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone automaticamente l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps).

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 17 aprile 2026)




Responsabilità del Commercialista: in Commissione VI Finanze della Camera il Mef frena sugli automatismi sanzionatori

Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all’interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull’intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La  novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L’accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

 

Conclusioni

 

Per il contenzioso tributario il messaggio è chiaro. Dopo Cass. n. 5638/2026, il professionista esterno non può più confidare in una immunità di sistema fondata sull’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Ma, dopo la risposta del Mef del 15 aprile 2026, l’Amministrazione non può nemmeno trattare l’intermediario come coautore automatico dell’illecito della società. Tra questi due poli si colloca il vero criterio di giudizio: l’analisi concreta degli obblighi professionali violati, del contenuto del mandato e del contributo causalmente rilevante ascrivibile al consulente. È su questo crinale, più che su formule di principio, che si misureranno la tenuta degli atti impositivi e l’effettiva tutela del professionista in giudizio.

 

 

 




Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online | Scade il 20 aprile il termine per gli strumenti di pagamento attivi a gennaio 2026

C’è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune Faq di chiarimento. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.

 

Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario delegato, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino a lunedì prossimo, 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione nel Mese di febbraio una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento.

Sempre sul sito dell’agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa del 17 aprile 2026)

 

Si ricorda che la pagina di riferimento indicata dall’Agenzia dell’Entrate è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 




La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025

Per effetto di quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 aprile 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;

d) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;

e) modifiche agli ISA approvati con decreto ministeriale 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche e, in particolare, la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:

– “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U – Trasporto terrestre di passeggeri);

– “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U applicabile alle attività di pesca ).

Tra le altre modifiche riguardanti l’aggiornamento delle Note tecniche e metodologiche, si segnalano:

— la modifica dell’indicatore elementare di anomalia “Copertura delle spese per dipendente” a seguito della modifica del calcolo del “numero dipendenti”;

— la modifica dei sub allegati “D – formule delle variabili e degli indicatori” a seguito delle ulteriori variabili precalcolate relative a; “Condizione di Pensionato”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo pieno”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo parziale”, “Cooperativa (mutualità prevalente o altra cooperativa)”;

— la modifica della formula relativa a “Ricavi e dell’Importo dello sconto praticato al SSN (L. 662/96)” (ISA DM04U) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione per i farmaci erogati in convenzione con il SSN;

— la modifica della formula relativa alla “Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali” a seguito della modifica dei codici ATECO afferenti l’ISA G36U.




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




Revisione biennale degli ISA: pubblicato il Decreto Mef

Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

  • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;
  • EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
  • EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale «l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO».




Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 “soglia 2 appartamenti” e presunzione di imprenditorialità oltre limite

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento (aprile 2026) della Guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari”, adeguandola alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 17, L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha modificato il perimetro applicativo del regime.

 

Dal 2026 la cedolare “locazioni brevi” solo fino a 2 appartamenti

 

La Guida recepisce la novità: a partire dal 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo se, nel periodo d’imposta, sono destinati a locazione breve non più di due appartamenti; superata la soglia, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Di conseguenza, la verifica del numero di appartamenti destinati alla locazione breve diventa un presidio preliminare, perché incide a monte sulla qualificazione dell’attività e, quindi, sulla disciplina fiscale applicabile.

 

Perimetro e regole di base: cosa resta “locazione breve”

 

La Guida conferma l’impianto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 4): contratti di durata non superiore a 30 giorni, immobili ad uso abitativo in Italia (categorie A/1-A/11, esclusa A/10) e pertinenze, con possibilità di includere servizi accessori (pulizie, biancheria, wi-fi, utenze), purché non si sconfini in prestazioni “aggiuntive” tipiche dell’impresa (es. somministrazione di alimenti e bevande, servizi turistici organizzati).

Cedolare secca: aliquote 21%/26% e base imponibile “lordo”

Nel quadro aggiornato, per chi può ancora collocarsi nel regime:

  • dal 1° gennaio 2024 l’aliquota della cedolare per locazioni brevi è 26%;
  • l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti stipulati per una sola unità immobiliare per periodo d’imposta, a scelta del contribuente (individuazione in dichiarazione).

La base imponibile è, di regola, l’intero canone/corrispettivo, senza abbattimento forfetario del 5% previsto nell’ordinario.

 

Focus intermediari e portali: dati, CIN, ritenuta e scadenze

 

Ampia la sezione sugli adempimenti degli intermediari (agenzie e portali) quando intervengono nella stipula e/o nei pagamenti:

  • trasmissione dati del contratto (tra cui indirizzo, durata, corrispettivo lordo, e CIN – codice identificativo nazionale – ex art. 13-ter D.L. 145/2023);
  • invio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, con regole di rettifica in caso di recesso successivo.
  • ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui canoni/corrispettivi lordi se l’intermediario incassa o interviene nel pagamento (con versamento F24 entro il 16 del mese successivo; codice tributo 1919).

La Guida richiama inoltre il profilo sanzionatorio: sanzione per omessa/incompleta/infedele comunicazione dati (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e per mancata applicazione della ritenuta (art. 14 D.Lgs. 471/1997), ferma la possibilità di ravvedimento.

L’aggiornamento 2026 rende, quindi, imprescindibile, nella consulenza al locatore “non professionale”, una ricognizione ex ante: quanti appartamenti (non stanze) risultano destinati a locazioni brevi nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia non è un mero dettaglio quantitativo, ma un elemento che sposta la qualificazione dell’attività, con conseguenze fiscali e dichiarative potenzialmente rilevanti.

Link al testo alla Guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari”




Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica | Documento con funzione partecipativa e acquisizione di contributi ai fini della versione definitiva, ma già rilevante quale primo orientamento interpretativo sugli istituti, sul coordinamento con l’ordinamento tributario e sui principali effetti fiscali (Parte I)

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

È disponibile da oggi e fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Agenzia delle entrate. In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

Questa circolare (I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza “Parte I”) rappresenta il primo step di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: al sovraindebitamento; agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo e- mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione. (Così, comunicato stampa del 15 aprile 2026)

 

Link al testo della bozza di circolare, con oggetto: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA – PROCEDURE CONCORSUALI – CRISI D’IMPRESA – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) –  Consultazione pubblica, finalizzata alla raccolta di osservazioni e contributi degli operatori ai fini della eventuale recezione nella versione definitiva – Inquadramento sistematico degli istituti e delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Analisi delle definizioni, dei presupposti soggettivi e oggettivi e delle modalità di accesso agli strumenti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani attestati e procedure concorsuali) – Qualificazione fiscale delle fattispecie e coordinamento con il TUIR e il D.P.R. IVA n. 633/1972 – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – Documento, pur non definitivo, idoneo a delineare un primo orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate – Coordinamento con la prassi amministrativa e profili di criticità applicativa- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Articoli 88 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il documento di prassi, in bozza, offre i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni inerenti la Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), il Concordato semplificato (articolo 25-sexies), il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e le disposizioni relative ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

 




D.L. n. 42/2026: correzione del decreto fiscale, nuove misure su accise e imprese e riassetto delle coperture (aggiornamento al 9 aprile 2026)

Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall’originario 35 per cento all’89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell’ambito di “Transizione 5.0”, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d’imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nelle relazioni illustrativa e tecnica, nonché il nel dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.

 

Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall’altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d’imposta “Transizione 5.0”, alle imprese agricole e all’internazionalizzazione.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d’imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la misura “Transizione 5.0” e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell’incentivo teorico richiesto.

 

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il contributo all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.

 

Le relazioni governative consentono di comprendere con maggiore precisione la ratio dell’intervento. La relazione illustrativa chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere l’89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all’89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La Relazione tecnica quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.

 

 

Da relazione tecnica pag. 7

 

 

La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE

 

Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:

  • la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
  • nonché la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapienza finanziaria.

 

Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica

 

Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:

  • fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

 

La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-bis crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all’autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.

 

In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l’architettura interna dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026.

 

Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione

 

Con l’inserimento dell’articolo 8-bis nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell’aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

 

La relazione illustrativa collega espressamente la misura all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il dossier dei Servizi Studi segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta anche l’estensione della riduzione ai biocarburanti “qualificati” di cui all’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025, e formula una specifica osservazione circa l’opportunità di valutare l’estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.

 

Sul piano finanziario, la relazione tecnica quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d’imposta. Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e D.M. 2 aprile 2026.

 

Credito d’imposta per le imprese agricole

 

L’articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola, al netto dell’IVA e comprovati mediante fatture di acquisto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.

 

Il dossier parlamentare esplicita, inoltre, l’effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri

 

Con l’articolo 8-quater il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura opera nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell’incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

 

Su questo punto, il dossier dei Servizi Studi evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla relazione illustrativa, si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l’assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.

 

La Relazione tecnica aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

 

Conclusioni

 

Alla luce delle relazioni governative e del dossier dei Servizi Studi, il D.L. n. 42/2026 emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo “Transizione 5.0”, estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d’imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.

 

I documenti richiamati

 

La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 (correzione del decreto fiscale)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».

Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42

Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»

Le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica – D.L. 3 aprile 2026, n. 42. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026

 

 

 

 

 




ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

 

 

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L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

 

A) Esame dei libri sociali: diritto statutariamente regolabile, ma che non può essere negato

 

Sul primo quesito, concernente l’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo settore, il MinLavoro assume una posizione netta: il diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri sociali è espressione diretta della natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS e, pertanto, non può essere sacrificato da una clausola statutaria che ne sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta. La funzione del diritto è chiaramente individuata nella garanzia di informazione, controllo diffuso e verifica dell’operato degli organi sociali.

Nella Nota ministeriale, tuttavia, si evidenzia che il diritto di esame non è concepito come potere assoluto e incondizionato del singolo associato, ma come facoltà da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, in modo da non compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Da qui la piena legittimazione di regole statutarie che ne disciplinino le modalità, anche in termini non analitici, purché tali regole non si risolvano in ostacoli tali da svuotarlo nella sostanza. Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, l’inammissibilità di richieste generiche o indeterminate capaci di paralizzare l’attività dell’ente, e al contempo riconosce la necessità di contemperare il diritto di consultazione con la tutela della riservatezza, specie in presenza di dati personali, sanitari o di contenuti suscettibili di rilievo penale.

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti organizzati su più livelli. In simili strutture, una previsione statutaria che riservi l’accesso ai libri degli organi di vertice non ai singoli associati di base, ma a loro rappresentanze o delegazioni, può ritenersi ragionevole, purché non si traduca in opacità irragionevole o in ostacolo sostanziale all’esercizio del controllo. La democraticità, in questa chiave, non richiede necessariamente una consultazione indiscriminata e atomistica, ma esige che i meccanismi predisposti restino effettivamente idonei a garantire informazione e controllo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.”

 

Sul piano operativo, la Nota suggerisce una linea di prudenza: disciplinare l’accesso sì, ma con criteri di ragionevolezza, predeterminazione e proporzionalità; prevedere eventualmente limiti, oscuramenti o filtri organizzativi; evitare, invece, qualunque costruzione che trasformi il diritto di consultazione in un mero simulacro. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i soci di far valere in sede giudiziale la tutela dei propri diritti.

 

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale: gratuità necessaria, ma non sufficiente

 

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto tra attività volontaria e titolarità di carica sociale. MinLavoro, richiamando espressamente una precedente Nota, la n. 6214 del 9 luglio 2020, conferma che l’attività di volontariato non coincide soltanto con quella direttamente riferita allo svolgimento di attività di interesse generale, ma può comprendere anche l’attività resa nell’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale dell’ente. Si tratta di un passaggio importante, perché evita di relegare il volontariato alla sola sfera “esecutiva” o “operativa” dell’ente e ne riconosce la possibile dimensione organizzativa e gestoria.

Il Ministero insiste però su un punto decisivo: la gratuità non basta da sola a qualificare come volontaria l’attività resa dal titolare della carica. Occorre che ricorrano in concreto i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice e, in particolare, quel carattere di apporto spontaneo, personale e disinteressato che connota il volontariato in senso proprio. La Nota n. 5003/2026 riprende qui, sviluppandola, la linea già espressa nella citata nota del 2020: il tempo e le capacità del soggetto possono essere spesi sia nell’organizzazione interna sia nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che l’una dimensione escluda l’altra.

La risposta enuclea, inoltre, alcuni corollari. Anzitutto, il volontario non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. In secondo luogo, non possono coesistere, con riferimento al medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore di lavoro o d’opera retribuito. Tale incompatibilità era già stata ribadita dalla Nota n. 6214/2020 e viene qui confermata. Infine, l’ente che si avvale di volontari, anche occasionali, è tenuto all’obbligo assicurativo per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

Interessante è anche la precisazione sulla mancata inclusione tra i volontari dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali: il Ministero ne individua la ratio nella volontà di non caricare inutilmente l’ente di adempimenti e costi in presenza di apporti trascurabili per frequenza e impegno. Il legislatore, cioè, distingue volutamente la collaborazione episodica dalla vera e propria prestazione volontaria, che implica una più intensa dimensione di “dono” di sé.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Tale tempo e capacità possono essere impiegati sia nell’ambito dell’organizzazione dell’ente sia propriamente nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che necessariamente l’una cosa escluda o limiti l’altra.”

 

Per gli enti, il chiarimento impone un’attenta verifica delle qualificazioni soggettive utilizzate nella gestione interna: non ogni amministratore gratuito è automaticamente volontario; se però l’ente lo considera tale, ne discendono obblighi assicurativi, regole di incompatibilità e limiti stringenti sul piano economico.

 

C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione: ammissibile per gli ETS diversi dalle ODV anche senza clausola statutaria espressa, salvo divieto

 

Sul tema della remunerazione degli amministratori, il Ministero opera una distinzione netta tra ODV e altri ETS. Solo per le organizzazioni di volontariato, infatti, l’articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore impone il principio della gratuità delle cariche sociali, con la sola eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali. Per tutti gli altri ETS, invece, il Ministero ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se tale compenso non è previsto in modo espresso dallo statuto, purché quest’ultimo non contenga un divieto esplicito di remunerazione.

Il chiarimento è rilevante perché esclude la necessità di una base statutaria positiva per ogni forma di remunerazione della carica, facendo invece leva sull’assenza di un divieto statutario e, soprattutto, sul rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a presidio del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Ciò significa che il problema non è tanto la remunerabilità in sé della funzione amministrativa, quanto la congruità e coerenza del compenso rispetto alla natura dell’ente e ai limiti legali di non lucratività.

Sotto questo profilo, il coordinamento con la Nota n. 6214/2020 è particolarmente utile. Già allora il Ministero aveva chiarito che, per gli ETS diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è rimessa all’autonoma scelta dell’ente, da esercitarsi nel rispetto dell’articolo 8, comma 3, lettera a), del CTS. La Nota n. 5003/2026 si pone, dunque, in linea di continuità con quell’impostazione, rafforzandone la valenza applicativa.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’organo assembleare deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.”

 

Il chiarimento suggerisce una duplice cautela. Da un lato, gli enti che intendano precludere in radice ogni compenso dovrebbero esplicitarlo chiaramente nello statuto. Dall’altro, gli enti che ammettono la remunerazione devono comunque presidiare la congruità del compenso deliberato, anche mediante verbalizzazioni e criteri oggettivi, per evitare che l’erogazione possa essere riletta come utilità indiretta incompatibile con il regime degli ETS.

 

D) Membri supplenti dell’organo di controllo: la nomina è possibile solo se prevista dallo statuto e il RUNTS va aggiornato solo al momento del subentro

 

Di notevole interesse pratico è il chiarimento dedicato ai membri supplenti dell’organo di controllo. L’articolo 30 del Codice del Terzo settore non contempla espressamente tale figura; il MinLavoro ritiene tuttavia che, in forza dell’articolo 21 del Codice, che rimette allo statuto le norme sull’ordinamento e funzionamento dell’ente, sia rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di prevedere o meno la nomina di supplenti. La conseguenza è molto chiara: solo una espressa previsione statutaria legittima l’assemblea alla loro nomina.

Una volta ammessa la figura, il MinLavoro ritiene applicabile l’articolo 2401 del codice civile, per effetto del rinvio di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il supplente subentra in caso di morte, rinuncia o decadenza del titolare e l’assemblea dovrà poi procedere all’integrazione dell’organo, con nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari. Il nuovo componente scadrà insieme agli altri in carica, secondo il principio di unitarietà della durata del collegio.

D’interesse, poi, il chiarimento sul piano pubblicitario. Il RUNTS deve essere aggiornato solo quando il componente supplente diviene effettivo; i supplenti, in quanto tali, non devono essere iscritti nel Registro, giacché la disciplina regolamentare fa riferimento ai titolari delle cariche sociali e non agli eventuali sostituti potenziali. La soluzione appare coerente sia col dato letterale sia con l’esigenza di evitare oneri informativi sproporzionati. Ciò non esime, però, dall’obbligo di verificare, già al momento della designazione, il possesso da parte del supplente dei requisiti richiesti per i componenti titolari, così da garantire la regolare composizione dell’organo al momento del subentro.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Pertanto, solo un’espressa previsione statutaria in tal senso legittima il competente organo assembleare alla nomina del supplente (o dei supplenti).”

 

In pratica, se si vuole assicurare continuità all’organo di controllo senza convocazioni urgenti o disfunzioni funzionali, la figura del supplente va costruita statutariamente; in difetto, non vi è spazio per soluzioni di fatto o per nomine assembleari non assistite da base statutaria. Sul versante RUNTS, invece, il chiarimento delimita in modo utile gli obblighi pubblicitari e consente di evitare comunicazioni superflue.

 

E) Delega a terzi per deposito atti e aggiornamento RUNTS: l’adempimento è delegabile, la sanzione amministrativa resta in capo agli amministratori

 

L’ultima risposta contenuta nella Nota affronta il tema, assai sensibile nella pratica, della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Il Ministero ricostruisce il quadro normativo risultante dall’intervento della legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, e dalle conseguenti modifiche regolamentari apportate al D.M. n. 106/2020 dal D.M. n. 2/2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888). La delega viene letta come strumento di semplificazione amministrativa, volto ad alleggerire il carico operativo del legale rappresentante e degli amministratori.

Il punto più significativo riguarda però il regime delle responsabilità. Il Ministero afferma che, qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 5, del Codice, in collegamento con l’articolo 2630 del codice civile, è applicabile soltanto agli amministratori e non anche al delegato. La conclusione è fondata sul principio di tipicità dell’illecito amministrativo. Il delegato potrà eventualmente rispondere nei confronti del delegante sul piano privatistico, quale mandatario inadempiente, ma questa responsabilità resta estranea alla sfera del RUNTS e dei relativi uffici.

La distinzione, tutt’altro che teorica, è essenziale. Essa chiarisce che la delega non determina uno spostamento della titolarità dell’obbligo pubblicistico né della connessa responsabilità sanzionatoria. In altri termini, l’ente può esternalizzare la materiale esecuzione dell’adempimento, ma non il presidio giuridico del corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni rilevanti. Ne discende l’opportunità, sul piano contrattuale, di disciplinare con cura i rapporti con il delegato, prevedendo termini, verifiche e clausole di responsabilità per il caso di ritardo o omissione.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.”

 

Il chiarimento delimita con precisione il rapporto tra semplificazione procedurale e responsabilità. La delega diventa così uno strumento utile, ma non neutro: alleggerisce l’attività materiale, non il dovere di vigilanza dell’ente sui propri obblighi pubblicitari.

 

Considerazioni conclusive

 

La Nota n. 5003 del 27 marzo 2026 merita attenzione perché fornisce indicazioni immediatamente utilizzabili nella prassi statutaria e gestionale degli ETS. La linea di fondo è chiara: ammesse differenziazioni organizzative, mediazioni rappresentative, supplenze, deleghe e forme di remunerazione, ma soltanto quando esse non si traducano in compressione dei diritti associativi, in aggiramento dei presidi di trasparenza o in sviamento dei principi di non lucratività.

L’autonomia statutaria è ampia, ma non neutrale; deve sempre restare compatibile con la funzione dell’ente, con la tutela della base sociale e con l’affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS.

 

Riepilogo

TEMA PRINCIPALE SINTESI CONTENUTI
Diritto di esame libri sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; clausole statutarie che lo vietano sono incompatibili.
Attività volontaria e cariche sociali Chiarimenti su attività volontaria e titolarità cariche sociali negli ETS.
Remunerazione amministratori Regole e limiti per la remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Organo di controllo e membri supplenti Indicazioni su composizione e nomina, inclusi membri supplenti.
Delega per deposito atti e aggiornamenti RUNTS Profili di responsabilità del delegato per atti e aggiornamenti presso il RUNTS.

 

Prassi richiamata:

 

ETS: i libri sociali restano sempre accessibili ai soci, la carica può assumere natura volontaria se gratuita, gli amministratori possono essere remunerati fuori dalle ODV e la delega RUNTS non trasferisce al terzo la responsabilità in tema di sanzioni

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 5003 del 27 marzo 2026, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Libri sociali – Diritto di esame degli associati – Attività volontaria e titolarità di carica sociale – Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione – Organo di controllo – Nomina dei membri supplenti – RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Delega al terzo per il deposito di atti e per l’aggiornamento delle informazioni – Profili di responsabilità del delegato – Articoli 8, 15, comma 3, 17, comma 6, 21, 30, 34, comma 2, 47, comma 1, e 48, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articolo 4, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 104 – Articoli 8, comma 2-bis, e 20, comma 6, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 2/2026 – Articolo 2401 del codice civile – Articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Articolo 2630 del codice civile.

 

Enti del Terzo settore: la carica sociale può integrare attività di volontariato se gratuita e incompatibile con prestazioni retribuite; nelle ODV tutti gli amministratori devono provenire dalla base associativa e le modifiche statutarie richiedono quorum rafforzati effettivi

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 6214 del 9 luglio 2020, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Volontariato – Incompatibilità con prestazioni retribuite – Titolarità di cariche sociali – Organizzazioni di volontariato – Nomina dei componenti dell’organo di amministrazione – Partecipazione di enti pubblici alla base associativa – Modifiche statutarie – Quorum assembleari – Articoli 4, comma 2, 8, commi 2 e 3, lettera a), 17, 25, comma 2, 26, 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 21, comma 2, e 2397 del codice civile.

 




Pagamenti della PA ai professionisti: verifica fiscale della regolarità fiscale e contributiva anche sotto i 5.000 euro e compensazione diretta con l’Agente della riscossione

Con circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni. La novella, introdotta dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, estende, a decorrere dal 15 giugno 2026, l’obbligo di verifica preventiva anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, determinando di fatto la generalizzazione del controllo su tutti i compensi professionali, inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempienza, viene superato il meccanismo della sospensione del pagamento, sostituito da un sistema di compensazione diretta: l’Amministrazione procede al versamento all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l’eventuale eccedenza. La disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni pregresse.

 

Link al testo della circolare Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026,  con oggetto : RISCOSSIONE – Pubblica Amministrazione – Verifica di inadempienza fiscale ex articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Estensione ai compensi di lavoro autonomo corrisposti agli esercenti arti e professioni – Applicazione anche ai pagamenti inferiori a 5.000 euro – Introduzione del comma 1-ter ad opera dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Decorrenza dal 15 giugno 2026 – Obbligo generalizzato di verifica preventiva – Nuovo meccanismo di pagamento diretto all’Agente della riscossione in caso di inadempienza, senza sospensione – Compensazione automatica e liquidazione dell’eventuale eccedenza – Applicazione anche a compensi riferiti a prestazioni pregresse – Articolo 48-bis, comma 1-ter, del DPR 29 settembre 1973, n. 602




Servizio “Situazione debitoria” AdeR. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rate | Pronta la nuova guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili

Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”, che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull’esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Con pochi clic, l’utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online.

Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.

 

Come si accede

 

Il servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga” è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sia nell’area riservata “Cittadini” e “Imprese”, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) sia in EquiPro, l’area riservata agli intermediati fiscali abilitati a Entratel.

 

Tutte le informazioni, un solo prospetto

 

Le informazioni consultabili attraverso la nuova versione del servizio sono state arricchite per fornire al contribuente un quadro più completo della propria situazione debitoria. Il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e, su richiesta, può ottenere il prospetto di sintesi, che viene reso disponibile per il download entro 24 ore, con tutti gli atti riferiti al codice fiscale oggetto dell’interrogazione su tutti gli ambiti provinciali. Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l’ente creditore, la data di notifica, l’importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.

 

Link alla Guida AdeR al servizio “situazione debitoria“

 




D.L. n. 42/2026: modifica del decreto fiscale, interventi sulle accise e revisione delle misure per le imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all’esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.

 

Le Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

 

Oggetto e finalità del provvedimento

 

Il provvedimento reca misure urgenti articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dei carburanti; dall’altro, il sostegno alle imprese.

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 reca un insieme di misure “urgenti” articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e, dall’altro, il rafforzamento di interventi in favore delle imprese. Il provvedimento presenta, tuttavia, una peculiare struttura normativa, poiché il suo contenuto non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificandone l’articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all’articolo 18.

Ne deriva che il D.L. n. 42/2026 si configura, in larga misura, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente D.L. n. 38/2026, tuttora in corso di conversione. Come anticipato, il provvedimento appare quindi destinato a interagire strettamente con l’iter del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, con possibile trasfusione, per mezzo di emendamenti, del relativo contenuto nel testo in esame presso il Senato.

 

Struttura del decreto-legge

 

Il provvedimento si compone di due articoli:

  • l’articolo 1, che modifica il D.L. n. 38/2026;
  • l’articolo 2, recante l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 opera mediante:

  • revisione dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026;
  • inserimento, dopo l’articolo 8, dei nuovi articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
  • aggiornamento delle disposizioni finanziarie dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 38/2026.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026

 L’intervento più rilevante del decreto-legge n. 42 del 2026 riguarda l’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, dedicato alle misure fiscali in favore delle imprese connesse alle domande presentate nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”.

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 riconosceva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese di certificazione. Tale formulazione determinava, sul piano sostanziale, un recupero solo parziale del beneficio atteso dalle imprese rimaste escluse dal pieno accesso all’incentivo, con una riduzione del 65 per cento rispetto al credito teorico richiesto.

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo su tale disciplina, ridefinendo sia l’intensità del contributo sia il perimetro delle spese considerate, nonché introducendo una misura distinta per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026

Nuova misura del contributo per le imprese “esodate” dal credito d’imposta 5.0

 La modifica consiste nella sostituzione del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

 

La disposizione presenta tre profili di rilievo:

In primo luogo, aumenta il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

In secondo luogo, eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.

In terzo luogo, la norma riformula il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Sul punto, merita attenzione il coordinamento sistematico con il nuovo comma 3-bis, che reintroduce invece, per altra via, il tema delle certificazioni in relazione agli investimenti energetici.

 

Rilevanza del riferimento al GSE

 Il nuovo testo del comma 1 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell’impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE:

  • comunicazione di rispondenza tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità;
  • comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Adeguamenti formali e coordinamento interno

La lettera a) modifica inoltre:

il comma 3 dell’articolo 8, sostituendo il riferimento alle disposizioni «di cui al presente articolo» con il più preciso rinvio alle disposizioni «di cui al comma 1»; il comma 4, ove il limite di spesa di 537 milioni di euro è sostituito con quello di 1.302,3 milioni di euro.

Si tratta di interventi di coordinamento resi necessari dalla nuova articolazione interna della disciplina.

 

Nuovo comma 3-bis dell’articolo 8: contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili

 

L’introduzione del nuovo comma 3-bis, che riconosce un ulteriore contributo, entro limiti massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, proporzionato alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

La disposizione assume rilievo sotto un duplice profilo.

Da un lato, supera una delle criticità emerse nel precedente assetto del D.L. n. 38/2026, nel quale gli investimenti energetici, e in particolare quelli in impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili, risultavano non coperti dal meccanismo compensativo delineato dall’originario articolo 8.

Dall’altro lato, la norma non li ricomprende semplicemente nel perimetro del nuovo comma 1, ma costruisce una misura distinta, con plafond pluriennale, vincolata al rispetto del principio DNSH e subordinata all’adozione di un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di erogazione, sulla base delle informazioni fornite dal GSE.

La scelta normativa appare quindi orientata a una soluzione “a doppio canale”: quasi integrale ristoro del credito per gli investimenti allegati A e B e misura separata, con specifico limite di spesa, per gli investimenti energetici e le certificazioni correlate.

 

Articolo 1, comma 1, lettera b): inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater nel D.L. n. 38/2026

 

Articolo 8-bis – Misure in materia di accise

 

Il nuovo articolo 8-bis dispone, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, la rideterminazione delle aliquote di accisa su:

  • benzina;
  • gasolio usato come carburante;
  • GPL usato come carburante;
  • gas naturale usato come carburante.

 

Per benzina e gasolio l’aliquota è fissata a 472,90 euro per 1000 litri; per il GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi; per il gas naturale a zero euro per metro cubo.

 Per il medesimo periodo, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, alle condizioni indicate dalla norma.

 La disposizione si collega espressamente al D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e, secondo la relazione testuale del decreto, è giustificata dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Articolo 8-ter – Credito d’imposta per gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

 

Il nuovo articolo 8-ter riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, al netto dell’IVA e comprovato da fatture.

Il credito: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.

La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni.

 

Articolo 8-quater – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

Il nuovo articolo 8-quater interviene sul fondo rotativo di cui al D.L. n. 251/1981, prevedendo, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo, l’incremento fino al 20 per cento del cofinanziamento a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020, per domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardanti iniziative di transizione digitale o ecologica. La misura è riservata alle imprese che abbiano subito un impatto negativo per effetto del rincaro dei costi energetici ovvero una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Per le PMI il cofinanziamento è elevato fino al 30 per cento.

Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027. I criteri applicativi sono rimessi a deliberazioni del Comitato agevolazioni.

 

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026




A tutti i nostri lettori AUGURIAMO una Felice e Santa Pasqua

A tutti i nostri lettori AUGURIAMO una Felice e Santa Pasqua

 

INFORMIAMO I NOSTRI LETTORI
CHE I SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA RELATIVO ALL’UTILIZZO DEI NOSTRI AGENTI AI (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)
IL GIORNO 6 APRILE 2026 SARANNO SOSPESI

 




Il Cdm approva le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026.

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 aprile 2026 – su proposta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani – ha approvato un decreto-legge recante modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.

Il provvedimento interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti, in continuità con i precedenti interventi e in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Tenuto conto dell’accordo concluso con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, si è nuovamente intervenuti sui contributi da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione e d efficienza energetica. Il decreto prevede anche un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Infine, sono state previste modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto.

Le misure si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Marzo 2026

Dall’IVA sulle operazioni straordinarie e sulle cessioni intracomunitarie alla fiscalità dei trust esteri; dal regime degli impatriati alle plusvalenze immobiliari; fino ai profili del carried interest, del gruppo IVA, della disciplina CFC e del concordato preventivo biennale: sono questi alcuni dei temi che attraversano le risposte agli interpelli pubblicate nel mese di marzo 2026.

Se ne ricava un quadro di prassi di particolare interesse per i professionisti della consulenza fiscale e, più in generale, per i contribuenti, perché investe questioni nelle quali la qualificazione della fattispecie, la corretta individuazione del presupposto e la verifica dei requisiti dei regimi speciali incidono in modo immediato sulla determinazione del carico fiscale e sulle scelte applicative.

Si tratta di documenti interpretativi certamente utili, e talora preziosi, che esprimono l’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria in relazione a casi concreti, ma che devono comunque essere collocati entro il perimetro segnato dal principio di legalità e di riserva di legge in materia tributaria.

Proprio per questo, tali documenti non possono essere recepiti in modo acritico: la loro utilità va colta nel corretto perimetro tecnico, non come formule da replicare automaticamente, ma come indicazioni da coordinare con il dato normativo, con le caratteristiche della fattispecie concreta e con i principi che governano l’attuazione del rapporto d’imposta.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di marzo 2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

La piattaforma è costantemente aggiornata con nuovi documenti di prassi, pronunce giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, per trasformare l’aggiornamento normativo in uno strumento di lavoro concreto, rapido e affidabile per professionisti della consulenza fiscale e operatori del settore.

 

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Risposta n. 58 del 02/03/2026

MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).

L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.

Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.

 

Risposta n. 59 del 02/03/2026

Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni

L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.

Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.

Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).

Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.

 

Risposta n. 60 del 02/03/2026

Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.

A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.

 

Risposta n. 61 del 03/03/2026

Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633

L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.

 

Risposta n. 62 del 03/03/2026

Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.

 

Risposta n. 63 del 03/03/2026

DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.

L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.

L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.

 

Risposta n. 64 del 03/03/2026

Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)

L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).

Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.

Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.

 

Risposta n. 65 del 04/03/2026

Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997

La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.

L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.

Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

 

Risposta n. 66 del 06/03/2026

Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze –  Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.

L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.

Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.

 

Risposta n. 67 del 06/03/2026

PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207

L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.

La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.

 

Risposta n. 68 del 06/03/2026

Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190

Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.

Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.

 

Risposta n. 69 del 06/03/2026

Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.

Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.

 

Risposta n. 70 del 06/03/2026

CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR – Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.

L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.

L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.

Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.

In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.

 

Risposta n. 71 del 09/03/2026

Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principle – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze

L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.

Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
  • la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.

La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.

 

Risposta n. 72 del 09/03/2026

Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157

La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.

 

Risposta n. 73 del 09/03/2026

Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.

L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.

L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.

Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.

 

Risposta n. 74 del 10/03/2026

Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.

La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.

La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

 

Risposta n. 75 del 10/03/2026

Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.

L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.

Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia delle entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.

 

Risposta n. 76 del 11/03/2026

Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.

L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.

La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.

 

Risposta n. 77 del 12/03/2026

Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633

La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.

L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.

Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.

 

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in F24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).

L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.

L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.

La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.

Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.

 

Risposta n. 79 del 12/03/2026

Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.

La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).

Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.

 

Risposta n. 80 del 18/03/2026

Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.

Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.

La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.

L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.

 

Risposta n. 81 del 18/03/2026

Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale –  IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992

L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.

Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 – Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)

 

Risposta n. 86 del 27/03/2026

Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

 

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB – Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa a favore – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Modello 730/2026: in avvio la campagna dichiarativa tra precompilata e controllo dei dati

La campagna dichiarativa relativa al modello 730/2026, riferita ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025, si appresta ad entrare nella sua fase, confermandosi quale snodo centrale nell’attività professionale di CAF e intermediari abilitati.

A partire dal 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell’area riservata del contribuente, consentendo l’accesso alle informazioni già acquisite attraverso i flussi informativi dell’Anagrafe tributaria: certificazioni Uniche, spese sanitarie trasmesse al Sistema TS, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e ulteriori oneri detraibili e deducibili. Tale fase assume una funzione essenzialmente ricognitiva, finalizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati precaricati.

La piena operatività si apre, tuttavia, dal 15 maggio 2026, data dalla quale il contribuente – direttamente o per il tramite dell’intermediario – può procedere all’accettazione, modifica o integrazione della dichiarazione, fino alla trasmissione telematica. È in questa fase che si concentra l’attività a maggiore contenuto professionale, in quanto l’intervento umano risulta determinante per la corretta qualificazione fiscale delle informazioni, la gestione delle casistiche non standardizzate e la prevenzione di possibili anomalie suscettibili di attivare controlli automatizzati.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026; tuttavia, sotto il profilo organizzativo, la gestione efficiente della campagna dichiarativa impone una concentrazione delle attività nelle settimane immediatamente successive all’apertura della fase operativa. In particolare, assumono rilievo decisivo la verifica degli oneri detraibili e deducibili, il corretto riporto delle agevolazioni pluriennali – con specifico riguardo ai bonus edilizi – nonché la gestione dei crediti d’imposta e delle eccedenze.

In tale prospettiva, il modello 730 si configura sempre meno come uno strumento “semplificato” e sempre più come un sistema integrato di ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, nel quale la precompilata rappresenta il punto di partenza, ma non il punto di arrivo.

Ne deriva l’esigenza di adottare un approccio metodologico strutturato, fondato su procedure di controllo, tracciabilità delle informazioni e utilizzo di strumenti evoluti di supporto all’attività professionale.

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Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le Relazioni delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della ratio legis. Esse esplicitano le finalità dell’intervento, chiariscono l’ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d’imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un riparto parziale di risorse limitate su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al plafond disponibile.

 

La lettura “tecnica” dell’articolo 8 consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd.  “esodati” della Transizione 5.0 

 

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

  • non incide su un credito già riconosciuto;
  • riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
  • si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica conferma questa impostazione: il plafond di 537 milioni è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “pro quota”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all’esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l’ambito oggettivo della misura.

L’articolo 8 richiama infatti:

  • gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”);
  • nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti “Transizione 5.0” riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

  • che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro “Transizione 5.0”, ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
  • che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) restano esclusi se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

  • la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello “Transizione 5.0”, include anche componenti energetiche e di efficientamento);
  • e la platea degli investimenti effettivamente “recuperabili” tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

  • imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
  • gli investimenti energetici, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

  • la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
  • ma presenta una selettività oggettiva restrittiva, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.



Decreto-legge “fiscale” approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026.

È entrato in vigore il 28 marzo 2026.

Riepilogo
Decreto-legge: 27 marzo 2026, n. 38
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 27-3-2026
Entrata in vigore: 28-3-2026
Se desidera (servizio riservato agli abbonati di Finanza & Fisco), posso fornirle anche il testo integrale, estratti specifici o l’analisi normativa, articolo per articolo.

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell’applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l’eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo SEE; l’introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).

 

 

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Di seguito l’elenco delle novelle contenute nel provvedimento urgente.

Credito d’imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.

Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d’imposta.

Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate), si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva.

Rinvio contributo spedizioni: l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere: l’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.

Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.

Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.

Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.

Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l’anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.

Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.

 

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto-legge entra in vigore il 28 marzo 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del testo definitivo si pubblica una prima bozza del provvedimento urgente:

Il Link al testo in bozza (soggetto quindi a revisione) delle decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

BOZZADL_Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica




Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

 

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L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 – Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




Codice identificativo per prodotti di filiera (suinicola e settori conigli, uova, grano duro) nelle fatture: il provvedimento Ae

È stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2026, prot. n. 93628/2026 che definisce le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (filiera suinicola e settori conigli, uova, grano duro), istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.

Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (Link esterno ai ListiniCUN).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informativi.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

 

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

 

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.