La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA.
In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati:
– i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti;
– la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell’affitto d’azienda tra le operazioni rilevanti;
– il rilievo delle circostanze eccezionali, quali la sospensione dell’attività professionale, anche in assenza di una durata minima, purché accompagnate da una riduzione significativa del reddito;
– la tassatività delle variazioni del reddito concordato, con esclusione di effetti derivanti da componenti come i differenziali su crediti edilizi e inclusione, invece, di sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi novativi.
Sul fronte del regime forfetario, si segnala la rettifica della precedente prassi in tema di compensi non spettanti: le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro e non determinano la fuoriuscita dal regime, con indicazioni operative per il recupero dell’imposta sostitutiva mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
In ambito IVA, assumono rilievo:
– la qualificazione come prestazioni imponibili delle obbligazioni di non fare e di permettere connesse ad accordi su limiti alla circolazione delle azioni, con esclusione dell’esenzione per le operazioni relative a titoli in assenza di effetti diretti sui diritti incorporati;
– i chiarimenti sull’esenzione per corsi di formazione del personale di enti pubblici, riconosciuta solo in presenza di prestazioni formative autonome e non applicabile in caso di operazioni “miste” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto;
– le indicazioni sulla detraibilità dell’IVA nei costi di operazioni straordinarie (MLBO), con esclusione della dichiarazione integrativa in assenza di errore e apertura alla procedura di rimborso.
La raccolta include, inoltre, interventi su ulteriori temi di rilievo operativo, tra cui regime impatriati, crediti d’imposta, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e imposte indirette.
Di seguito la rassegna completa delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.
Risposta n. 45 del 24/02/2026
CPB e partecipazione a un’associazione professionale “estranea”: il Commercialista può aderire se le due attività, ISA e bienni restano distinti
Risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti svolgente attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali (codice ISA DG10U) – Causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un’associazione o società tra professionisti – Condizione che l’adesione al CPB è possibile solo laddove anche l’associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d’imposta – Non ricorre – Ragioni – La causa di esclusione non trova applicazione laddove le due attività applicano ISA differenti e afferiscono ambiti tra loro non assimilabili – Articolo 11, comma 1, lettera b–quinquies), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81
L’Agenzia delle entrate affronta la nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 giugno2025, n. 81, relativa al professionista che, nel periodo d’imposta precedente, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa contestualmente a un’associazione tra professionisti o a una STP. Nel caso di specie, tuttavia, l’attività individuale di Dottore commercialista e quella esercitata in forma associata (presso una scuola di sci) risultano del tutto eterogenee, soggette a ISA diversi e prive di qualunque sostanziale collegamento economico-funzionale.
Nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la circostanza che le due eventuali adesioni al CPB si collochino su bienni diversi: 2025-2026 per l’attività individuale del Commercialista e 2024-2025 per l’associazione. In questo assetto, la norma antielusiva, secondo una lettura che valorizza gli aspetti sostanziali, non si applica e il professionista può aderire al CPB per la propria attività, indipendentemente dal mancato rinnovo del concordato da parte dell’associazione. In particolare, nella risposta evidenziato che “nel caso concreto prospettato, l’attività di dottore commercialista esercitata dall’Istante per la quale intende aderire al CPB per il biennio 20252026 non è riconducibile a quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l’attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali. Le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili. Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d’imposta differenti: per l’Istante, la proposta riguarda il biennio 2025-2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 20242025”. Di conseguenza, concludono i tecnici di via Giorgione, “l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 20252026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 20262027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione”.
Risposta n. 46 del 24/02/2026
CPB e affitto d’azienda: l’operazione non integra, in via di principio, una causa di cessazione, perché non rientra tra le operazioni straordinarie tipizzate della lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 come modificata dall’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (e, da ultimo, oggetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 10, comma 1, del del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81)
La risposta chiarisce se l’affitto d’azienda stipulato nel secondo anno di vigenza del CPB possa essere qualificato come evento idoneo a far cessare il concordato. L’Agenzia ricostruisce l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 e sottolinea che il legislatore ha tipizzato come cause di cessazione solo le operazioni straordinarie espressamente indicate o quelle ad esse assimilabili, in quanto potenzialmente idonee a modificare la capacità reddituale su cui si fonda la proposta concordataria. Pertanto, l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
Risposta n. 47 del 24/02/2026
CPB e sospensione dell’attività professionale: la cessazione opera anche senza una durata minima, purché il calo di reddito superi il 30%; con essa vengono meno, nello stesso periodo, anche i benefici premiali ISA richiamati dal comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. n. 13/2024
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Articolo 19, comma 2, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.
L’Agenzia delle entrate qualifica la sospensione dell’esercizio della professione, comunicata all’Ordine professionale, come circostanza eccezionale idonea, in re ipsa, a innescare la cessazione del CPB, purché sussista il nesso causale con una riduzione del reddito o del valore della produzione netta eccedente il 30% rispetto al dato concordato. Né l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, né l’articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024 richiedono una durata minima della sospensione.
La cessazione opera quindi dal periodo d’imposta in cui la sospensione si verifica e in cui si realizza lo scostamento quantitativo richiesto. Inoltre, la risposta precisa che il venir meno del regime comporta, per il medesimo periodo d’imposta, anche la perdita di tutti gli effetti connessi all’adesione, compresi i benefici premiali (ISA) richiamati dal comma 3 del citato articolo 19. (ossia, quelli stabiliti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Risposta n. 48 del 24/02/2026
CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto è imponibile nel lavoro autonomo, ma costo e valore nominale utilizzato in compensazione non modificano il reddito e il valore della produzione netta concordati, perché le variazioni CPB sono tassative
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non Rilevanza – Articoli 15 e 17 D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.
La risposta dell’Agenzia delle entrate prende le mosse da un precedente interpello n. 171/2025, che aveva ricondotto, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, sia il costo di acquisto del credito edilizio sia il successivo valore nominale utilizzato in compensazione alla formazione del reddito professionale, con rilevanza temporale, rispettivamente, al momento del pagamento del costo e dell’utilizzo del credito.
Il tema, però, è diverso: non la rilevanza ordinaria del differenziale, ma la sua incidenza sulla base concordata del CPB. L’Agenzia delle entrate ribadisce che le variazioni al reddito concordato previste dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024 sono tassative e che i componenti negativi e positivi che formano il differenziale da acquisto del credito non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate, neppure agli “elementi immateriali” del previgente articolo 54 TUIR.
Ne consegue che né il costo sostenuto nel 2024 né il valore nominale della rata utilizzata nel 2025 comportano variazioni del reddito concordato; la medesima conclusione vale, in forza del rinvio dell’articolo 17, anche ai fini del valore della produzione netta IRAP concordato.
Risposta n. 49 del 24/02/2026
Accordo transattivo “novativo” e CPB: le somme percepite in luogo del closing mancato, stante il rifiuto del promissario acquirente, non seguono il prezzo di cessione originario, ma integrano una sopravvenienza attiva imponibile, con variazione in aumento del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.
La società istante, holding operativa, aveva qualificato le somme incassate in esecuzione di un accordo transattivo come proventi sostitutivi del prezzo di cessione di partecipazioni, sostenendone l’inclusione nella gestione caratteristica. L’Agenzia delle entrate, invece, valorizza il contenuto del nuovo accordo, qualificato dalle parti come transazione novativa delle obbligazioni relative all’operazione, con contestuale rinuncia al trasferimento delle partecipazioni e ridefinizione dell’assetto di interessi.
In questo mutato scenario causale, le somme ricevute non costituiscono il mero surrogato del prezzo di cessione inizialmente pattuito, ma assumono natura di sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), TUIR. Proprio perché rientrano tra le componenti tassativamente richiamate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024, esse determinano una variazione in aumento del reddito concordato e, per il rinvio dell’articolo 17, anche del valore della produzione netta concordata.
Risposta n. 50 del 25/02/2026
Scissione mediante scorporo e DURF: la beneficiaria non eredita il “triennio” della scissa ai fini dell’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997; la continuità civilistico-fiscale non consente estensioni in “mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso”
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241
La neo-beneficiaria di una scissione mediante scorporo chiedeva di poter far valere, ai fini del rilascio del DURF e della deroga ai vincoli dell’articolo 17-bis, il periodo di attività ultraventennale maturato dalla società scissa, invocando i principi di continuità e neutralità propri dell’operazione straordinaria. L’Agenzia delle entrate ricostruisce la disciplina civilistica dello scorporo e, soprattutto, le recenti modifiche dell’articolo 173 TUIR, evidenziando come il legislatore sia intervenuto in modo puntuale sulle posizioni soggettive trasferibili.
Da tale ricostruzione deriva che il “pregresso esercizio dell’attività” non può essere esteso oltre i limiti espressi della disciplina speciale. Le condizioni del comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 costituiscono infatti un presupposto specifico di una norma a finalità antielusiva, insuscettibile di interpretazione estensiva; pertanto, in assenza di un’esplicita previsione di legge, alla beneficiaria non può essere riconosciuto il triennio maturato in capo alla scissa.
Risposta n. 51 del 25/02/2026
Diritto di superficie su fondi agricoli e contestuale cessione della nuda proprietà: nessuna plusvalenza se il disponente si spoglia integralmente e il terreno è posseduto da oltre cinque anni; se residua un diritto reale, il corrispettivo resta reddito diverso ex lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Caso di specie – Diritto di superficie ad una società e il diritto di nuda proprietà in favore del figlio, nell’ambito di un’operazione di pianificazione del passaggio generazionale – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi
L’Agenzia delle entrate applica la norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, secondo cui la costituzione di un diritto reale di godimento produce un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera h), quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene, mentre si qualifica come plusvalenza ex lettera b) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale.
Nel caso esaminato, posto, che il contribuente istante afferma di aver intenzione di costituire un diritto di superficie su terreni posseduti da più di cinque anni e contestualmente cedere il diritto di nuda proprietà in favore di un soggetto diverso (il figlio); qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all’istante, neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR.
Risposta n. 52 del 25/02/2026
Ricognizione di debito in scrittura privata non autenticata: se l’atto è meramente confermativo del rapporto sottostante, registro in misura fissa solo in caso d’uso; resta l’1% se produce effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Caso d’uso – Ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice civile – Scrittura privata non autenticata – Carattere meramente ricognitivo – Applicabilità dell’imposta in misura fissa solo in caso d’uso – Articolo 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131
Richiamando le SS.UU. n. 7682/2023 del 16/03/2023 della Suprema Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate distingue l’atto di mera ricognizione di debito, che ha natura di semplice dichiarazione di scienza e produce solo effetti sul piano dell’onere della prova, dagli atti che, al di là del nomen iuris, introducono un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale.
Nel caso concreto, l’atto prospettato richiama espressamente il rapporto fondamentale sottostante e si limita a confermare un debito certo per causa e oggetto, senza produrre effetti modificativi autonomi. Per questo la scrittura privata non autenticata sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, Parte II, del TUR; la medesima misura fissa si applica anche in caso di registrazione volontaria. Diversamente, ove l’atto producesse effetti modificativi patrimonialmente rilevanti, tornerebbe applicabile l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, con imposta proporzionale dell’1%.
Risposta n. 53 del 25/02/2026
Borse “visiting research” per post-dottorato stranieri: niente esenzione IRPEF, neppure per analogia con Erasmus+ o con l’art. 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR; l’università deve operare la ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progetto – Articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600
La risposta esamina borse di studio erogate da un’università italiana, quale coordinatrice di un progetto Horizon Europe – Marie Sklodovska Curie Staff Exchanges, a ricercatori stranieri post-dottorato in regime di secondment. L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro delle esenzioni espressamente previste in materia di borse di studio e sottolinea che, dopo le recenti modifiche normative, l’attività di ricerca post-dottorato non può più essere finanziata, ai fini dell’esenzione, attraverso semplici borse di studio diverse dagli istituti tipizzati dalla legge. Poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione, non è possibile estendere in via analogica il regime di favore previsto per Erasmus+, né applicare l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR, riservata alle somme corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Le borse “visiting research” risultano quindi imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), TUIR; l’università, in qualità di sostituto d’imposta, deve riconoscere la detrazione di cui all’articolo 13 TUIR e operare la relativa ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Risposta n. 54 del 27/02/2026
Nuovo regime impatriati e “employer of record”: conta la continuità del datore formale di gruppo, anche se gli utilizzatori sostanziali sono diversi e non collegati; il requisito estero sale quindi a sei periodi d’imposta
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.
L’Istante sosteneva che, essendo diversi e non collegati i soggetti “utilizzatori” della prestazione lavorativa, la continuità del solo employer of record appartenente al medesimo gruppo non dovesse rilevare ai fini dell’innalzamento del requisito temporale di permanenza all’estero. L’Agenzia respinge questa lettura e valorizza, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, la continuità del datore di lavoro formale/gruppo presso cui il lavoratore è stato impiegato all’estero e poi in Italia.
Nel caso esaminato, il rapporto estero con GAMMA Svizzera e quello italiano con GAMMA Italia sono ricondotti al medesimo gruppo societario, circostanza sufficiente a far scattare l’innalzamento del requisito minimo di pregressa permanenza all’estero. L’agevolazione impatriati è quindi subordinata non al requisito ordinario dei tre periodi d’imposta, ma a quello rafforzato di sei periodi d’imposta.
Risposta n. 55 del 27/02/2026
Provvigioni riqualificate ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973: prima vanno rettificate le CU per cassa 2022/2023, poi dichiarazioni integrative SP e PF; i crediti “ultrannuali” emersi saranno compensabili solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322
La risposta interviene in un caso di riqualificazione di compensi da “consulenza e ricerca di mercato” a procacciamento d’affari, con conseguente emersione di ritenute non operate sulle provvigioni. Il punto decisivo è il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito per cassa: la Certificazione Unica deve fotografare il periodo in cui la provvigione è stata effettivamente percepita dal sostituito, sicché la CU 2022 originariamente emessa va prima rettificata, distinguendo correttamente le somme percepite nel 2022 da quelle incassate nel 2023.
Solo una volta ottenute le “nuove” CU 2022 e 2023, la società in contabilità semplificata potrà presentare i modelli Redditi SP integrativi per i due periodi d’imposta, attribuendo le ritenute pro quota ai soci, che a loro volta dovranno presentare i corrispondenti Redditi PF integrativi per far emergere il maggior credito. Trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali, la loro utilizzabilità in compensazione decorre soltanto dal 2027, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998. Nel dettaglio, chiarito che se modelli Redditi PF integrativi per i periodi 2022 e 2023 vengono presentati nel 2026, il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d’imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l’’’imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione’’ (nella risposta si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026); potrà utilizzare tali crediti in compensazione per il versamento di debiti maturati dal 2027.
Risposta n. 56 del 27/02/2026
Fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente se non vi sono liquidazione, rimborso, conguagli o switch; tassazione rinviata all’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
Nella risposta l’Agenzia delle entrate esamina la fusione, disciplinata dal diritto lussemburghese e unionale, di due comparti di una SICAV UCITS in una SICAV RAIF, nelle tre varianti prospettate dall’istante (confluenza in due nuovi comparti, in un solo nuovo comparto oppure in comparti già esistenti). In tutti i casi rappresentati, l’operazione avviene al NAV certificato, senza conguagli in denaro, senza rimborso delle azioni dei comparti incorporati e senza annullamento con liquidazione in natura degli attivi a favore dell’investitore residente.
Muovendo dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983, l’Agenzia ribadisce che per gli investitori italiani in OICR esteri i fatti imponibili sono tassativamente individuati nella distribuzione di proventi, nel riscatto o liquidazione delle quote/azioni, nella cessione, nel trasferimento a diverso intestatario e nella conversione tra comparti dello stesso fondo (switch). La fusione tra comparti di OICR esteri non rientra in nessuna di tali fattispecie e, proprio per questo, non integra un evento realizzativo imponibile.
La risposta esclude, in particolare, che la descritta fusione possa essere assimilata:
- a una cessione o a un trasferimento a diverso intestatario, poiché non vi è alcun passaggio delle quote a soggetti diversi dal titolare originario;
- a uno switch, poiché quest’ultimo, secondo la disciplina di vigilanza richiamata, presuppone un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione, elementi assenti nel caso di specie.
Ne discende che la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisca un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. La tassazione resta soltanto differita al momento dell’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione, quando il reddito imponibile dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.
Risposta n. 57 del 27/02/2026
Medici di assistenza primaria ad attività oraria “pura” non aderenti al Ruolo unico: i compensi restano redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR; la ASL deve operare le ritenute come sostituto d’imposta e non si applica il regime del lavoro autonomo chiarito per il Ruolo unico
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
L’interpello affronta il corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti dalla ASL medici titolari a tempo indeterminato non aderenti al Ruolo unico, così come definito dall’ACN del 4 aprile 2024, che svolgono la sola attività oraria in sedi aziendali e che “continueranno ad essere, nella forma e nella sostanza, medici di Assistenza primaria ad attività oraria ‘‘pura’’. Il quesito nasce dal coordinamento con la precedente risposta n. 73/2025, che aveva ricondotto al lavoro autonomo i compensi dei medici di Ruolo unico che svolgono attività sia a ciclo di scelta sia oraria.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo e di prassi distinguendo tre piani:
- la regola generale per cui l’attività medica, fuori dal lavoro subordinato, rientra nel lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR;
- il precedente orientamento della risoluzione n. 14/1999, che aveva qualificato come redditi di lavoro dipendente gli emolumenti dei medici titolari a tempo indeterminato della continuità assistenziale;
- il più recente chiarimento del 2025, limitato però ai medici confluiti nel Ruolo unico, in ragione del mutato assetto contrattuale definito dagli ACN.
Nel caso di specie, l’elemento decisivo è che i medici interessati continuano a operare come titolari di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato di sola attività oraria, senza avere accettato il completamento dell’incarico che comporta il passaggio al Ruolo unico. In assenza di tale adesione, secondo l’Agenzia delle entrate, non opera il mutamento qualificatorio già riconosciuto ai medici del Ruolo unico e resta quindi ferma la precedente impostazione: gli emolumenti percepiti continuano a costituire redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 TUIR.
Sul piano operativo, la conseguenza è che l’Azienda sanitaria locale, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare, all’atto del pagamento, la ritenuta a di acconto prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta conferma dunque che il regime del lavoro autonomo resta circoscritto ai medici che, in base al nuovo assetto convenzionale, sono effettivamente transitati nel Ruolo unico di assistenza primaria.
Nel dettaglio, nella risposta chiarito che gli emolumenti corrisposti dall’Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR. Mentre, come nel caso rappresentato dall’Istante, dove sussistono “rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria dei medici che non aderiscono al Ruolo unico ex ACN 2024”, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano ad essere inquadrati fra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, come chiarito nella risoluzione n. 14 del 1999.
Risposta n. 58 del 2/03/2026
MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).
L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.
L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.
Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.
Risposta n. 59 del 2/03/2026
Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target”
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni
L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.
Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.
Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).
Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.
Risposta n. 60 del 2/03/2026
Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642
La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.
L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.
A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.
Risposta n. 61 del 03/03/2026
Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633
L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.
Risposta n. 62 del 03/03/2026
Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.
L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.
Risposta n. 63 del 03/03/2026
DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.
L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.
L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.
In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.
Risposta n. 64 del 03/03/2026
Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)
L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).
Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.
Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.
Risposta n. 65 del 04/03/2026
Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997
La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.
L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.
Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.
Risposta n. 66 del 06/03/2026
Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze – Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.
L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.
Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.
Risposta n. 67 del 06/03/2026
PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207
L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.
La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.
Risposta n. 68 del 06/03/2026
Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190
Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.
Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.
Risposta n. 69 del 06/03/2026
Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, a tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.
Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.
Risposta n. 70 del 06/03/2026
CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR – Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.
L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.
L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.
Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.
In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.
Risposta n. 71 del 09/03/2026
Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principle – Branch exemption (BEX) non esercitata – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze
L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.
Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:
- la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
- la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.
La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.
Risposta n. 72 del 09/03/2026
Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157
La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.
Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.
Risposta n. 73 del 09/03/2026
Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del del D.L. del 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.
L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.
L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.
Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.
Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.
Risposta n. 74 del 10/03/2026
Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.
La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.
La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.
Risposta n. 75 del 10/03/2026
Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.
L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.
Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.
Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia dele entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.
Risposta n. 76 del 11/03/2026
Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.
Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.
L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.
La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.
Risposta n. 77 del 12/03/2026
Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633
La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.
L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.
Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.
Risposta n. 78 del 12/03/2026
Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in f24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).
L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.
L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.
La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.
Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.
Risposta n. 79 del 12/03/2026
Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.
La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).
Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.
Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.
Risposta n. 80 del 18/03/2026
Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122
L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.
Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.
La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.
L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.
Risposta n. 81 del 18/03/2026
Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992
L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.
Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.