ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

 

 

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L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

 

A) Esame dei libri sociali: diritto statutariamente regolabile, ma che non può essere negato

 

Sul primo quesito, concernente l’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo settore, il MinLavoro assume una posizione netta: il diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri sociali è espressione diretta della natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS e, pertanto, non può essere sacrificato da una clausola statutaria che ne sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta. La funzione del diritto è chiaramente individuata nella garanzia di informazione, controllo diffuso e verifica dell’operato degli organi sociali.

Nella Nota ministeriale, tuttavia, si evidenzia che il diritto di esame non è concepito come potere assoluto e incondizionato del singolo associato, ma come facoltà da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, in modo da non compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Da qui la piena legittimazione di regole statutarie che ne disciplinino le modalità, anche in termini non analitici, purché tali regole non si risolvano in ostacoli tali da svuotarlo nella sostanza. Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, l’inammissibilità di richieste generiche o indeterminate capaci di paralizzare l’attività dell’ente, e al contempo riconosce la necessità di contemperare il diritto di consultazione con la tutela della riservatezza, specie in presenza di dati personali, sanitari o di contenuti suscettibili di rilievo penale.

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti organizzati su più livelli. In simili strutture, una previsione statutaria che riservi l’accesso ai libri degli organi di vertice non ai singoli associati di base, ma a loro rappresentanze o delegazioni, può ritenersi ragionevole, purché non si traduca in opacità irragionevole o in ostacolo sostanziale all’esercizio del controllo. La democraticità, in questa chiave, non richiede necessariamente una consultazione indiscriminata e atomistica, ma esige che i meccanismi predisposti restino effettivamente idonei a garantire informazione e controllo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.

 

Sul piano operativo, la Nota suggerisce una linea di prudenza: disciplinare l’accesso sì, ma con criteri di ragionevolezza, predeterminazione e proporzionalità; prevedere eventualmente limiti, oscuramenti o filtri organizzativi; evitare, invece, qualunque costruzione che trasformi il diritto di consultazione in un mero simulacro. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i soci di far valere in sede giudiziale la tutela dei propri diritti.

 

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale: gratuità necessaria, ma non sufficiente

 

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto tra attività volontaria e titolarità di carica sociale. MinLavoro, richiamando espressamente una precedente Nota, la n. 6214 del 9 luglio 2020, conferma che l’attività di volontariato non coincide soltanto con quella direttamente riferita allo svolgimento di attività di interesse generale, ma può comprendere anche l’attività resa nell’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale dell’ente. Si tratta di un passaggio importante, perché evita di relegare il volontariato alla sola sfera “esecutiva” o “operativa” dell’ente e ne riconosce la possibile dimensione organizzativa e gestoria.

Il Ministero insiste però su un punto decisivo: la gratuità non basta da sola a qualificare come volontaria l’attività resa dal titolare della carica. Occorre che ricorrano in concreto i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice e, in particolare, quel carattere di apporto spontaneo, personale e disinteressato che connota il volontariato in senso proprio. La Nota n. 5003/2026 riprende qui, sviluppandola, la linea già espressa nella citata nota del 2020: il tempo e le capacità del soggetto possono essere spesi sia nell’organizzazione interna sia nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che l’una dimensione escluda l’altra.

La risposta enuclea, inoltre, alcuni corollari. Anzitutto, il volontario non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. In secondo luogo, non possono coesistere, con riferimento al medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore di lavoro o d’opera retribuito. Tale incompatibilità era già stata ribadita dalla Nota n. 6214/2020 e viene qui confermata. Infine, l’ente che si avvale di volontari, anche occasionali, è tenuto all’obbligo assicurativo per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

Interessante è anche la precisazione sulla mancata inclusione tra i volontari dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali: il Ministero ne individua la ratio nella volontà di non caricare inutilmente l’ente di adempimenti e costi in presenza di apporti trascurabili per frequenza e impegno. Il legislatore, cioè, distingue volutamente la collaborazione episodica dalla vera e propria prestazione volontaria, che implica una più intensa dimensione di “dono” di sé.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Tale tempo e capacità possono essere impiegati sia nell’ambito dell’organizzazione dell’ente sia propriamente nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che necessariamente l’una cosa escluda o limiti l’altra.”

 

Per gli enti, il chiarimento impone un’attenta verifica delle qualificazioni soggettive utilizzate nella gestione interna: non ogni amministratore gratuito è automaticamente volontario; se però l’ente lo considera tale, ne discendono obblighi assicurativi, regole di incompatibilità e limiti stringenti sul piano economico.

 

C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione: ammissibile per gli ETS diversi dalle ODV anche senza clausola statutaria espressa, salvo divieto

 

Sul tema della remunerazione degli amministratori, il Ministero opera una distinzione netta tra ODV e altri ETS. Solo per le organizzazioni di volontariato, infatti, l’articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore impone il principio della gratuità delle cariche sociali, con la sola eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali. Per tutti gli altri ETS, invece, il Ministero ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se tale compenso non è previsto in modo espresso dallo statuto, purché quest’ultimo non contenga un divieto esplicito di remunerazione.

Il chiarimento è rilevante perché esclude la necessità di una base statutaria positiva per ogni forma di remunerazione della carica, facendo invece leva sull’assenza di un divieto statutario e, soprattutto, sul rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a presidio del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Ciò significa che il problema non è tanto la remunerabilità in sé della funzione amministrativa, quanto la congruità e coerenza del compenso rispetto alla natura dell’ente e ai limiti legali di non lucratività.

Sotto questo profilo, il coordinamento con la Nota n. 6214/2020 è particolarmente utile. Già allora il Ministero aveva chiarito che, per gli ETS diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è rimessa all’autonoma scelta dell’ente, da esercitarsi nel rispetto dell’articolo 8, comma 3, lettera a), del CTS. La Nota n. 5003/2026 si pone, dunque, in linea di continuità con quell’impostazione, rafforzandone la valenza applicativa.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’organo assembleare deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.”

 

Il chiarimento suggerisce una duplice cautela. Da un lato, gli enti che intendano precludere in radice ogni compenso dovrebbero esplicitarlo chiaramente nello statuto. Dall’altro, gli enti che ammettono la remunerazione devono comunque presidiare la congruità del compenso deliberato, anche mediante verbalizzazioni e criteri oggettivi, per evitare che l’erogazione possa essere riletta come utilità indiretta incompatibile con il regime degli ETS.

 

D) Membri supplenti dell’organo di controllo: la nomina è possibile solo se prevista dallo statuto e il RUNTS va aggiornato solo al momento del subentro

 

Di notevole interesse pratico è il chiarimento dedicato ai membri supplenti dell’organo di controllo. L’articolo 30 del Codice del Terzo settore non contempla espressamente tale figura; il MinLavoro ritiene tuttavia che, in forza dell’articolo 21 del Codice, che rimette allo statuto le norme sull’ordinamento e funzionamento dell’ente, sia rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di prevedere o meno la nomina di supplenti. La conseguenza è molto chiara: solo una espressa previsione statutaria legittima l’assemblea alla loro nomina.

Una volta ammessa la figura, il MinLavoro ritiene applicabile l’articolo 2401 del codice civile, per effetto del rinvio di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il supplente subentra in caso di morte, rinuncia o decadenza del titolare e l’assemblea dovrà poi procedere all’integrazione dell’organo, con nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari. Il nuovo componente scadrà insieme agli altri in carica, secondo il principio di unitarietà della durata del collegio.

D’interesse, poi, il chiarimento sul piano pubblicitario. Il RUNTS deve essere aggiornato solo quando il componente supplente diviene effettivo; i supplenti, in quanto tali, non devono essere iscritti nel Registro, giacché la disciplina regolamentare fa riferimento ai titolari delle cariche sociali e non agli eventuali sostituti potenziali. La soluzione appare coerente sia col dato letterale sia con l’esigenza di evitare oneri informativi sproporzionati. Ciò non esime, però, dall’obbligo di verificare, già al momento della designazione, il possesso da parte del supplente dei requisiti richiesti per i componenti titolari, così da garantire la regolare composizione dell’organo al momento del subentro.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Pertanto, solo un’espressa previsione statutaria in tal senso legittima il competente organo assembleare alla nomina del supplente (o dei supplenti).”

 

In pratica, se si vuole assicurare continuità all’organo di controllo senza convocazioni urgenti o disfunzioni funzionali, la figura del supplente va costruita statutariamente; in difetto, non vi è spazio per soluzioni di fatto o per nomine assembleari non assistite da base statutaria. Sul versante RUNTS, invece, il chiarimento delimita in modo utile gli obblighi pubblicitari e consente di evitare comunicazioni superflue.

 

E) Delega a terzi per deposito atti e aggiornamento RUNTS: l’adempimento è delegabile, la sanzione amministrativa resta in capo agli amministratori

 

L’ultima risposta contenuta nella Nota affronta il tema, assai sensibile nella pratica, della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Il Ministero ricostruisce il quadro normativo risultante dall’intervento della legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, e dalle conseguenti modifiche regolamentari apportate al D.M. n. 106/2020 dal D.M. n. 2/2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888). La delega viene letta come strumento di semplificazione amministrativa, volto ad alleggerire il carico operativo del legale rappresentante e degli amministratori.

Il punto più significativo riguarda però il regime delle responsabilità. Il Ministero afferma che, qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 5, del Codice, in collegamento con l’articolo 2630 del codice civile, è applicabile soltanto agli amministratori e non anche al delegato. La conclusione è fondata sul principio di tipicità dell’illecito amministrativo. Il delegato potrà eventualmente rispondere nei confronti del delegante sul piano privatistico, quale mandatario inadempiente, ma questa responsabilità resta estranea alla sfera del RUNTS e dei relativi uffici.

La distinzione, tutt’altro che teorica, è essenziale. Essa chiarisce che la delega non determina uno spostamento della titolarità dell’obbligo pubblicistico né della connessa responsabilità sanzionatoria. In altri termini, l’ente può esternalizzare la materiale esecuzione dell’adempimento, ma non il presidio giuridico del corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni rilevanti. Ne discende l’opportunità, sul piano contrattuale, di disciplinare con cura i rapporti con il delegato, prevedendo termini, verifiche e clausole di responsabilità per il caso di ritardo o omissione.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.”

 

Il chiarimento delimita con precisione il rapporto tra semplificazione procedurale e responsabilità. La delega diventa così uno strumento utile, ma non neutro: alleggerisce l’attività materiale, non il dovere di vigilanza dell’ente sui propri obblighi pubblicitari.

 

Considerazioni conclusive

 

La Nota n. 5003 del 27 marzo 2026 merita attenzione perché fornisce indicazioni immediatamente utilizzabili nella prassi statutaria e gestionale degli ETS. La linea di fondo è chiara: ammesse differenziazioni organizzative, mediazioni rappresentative, supplenze, deleghe e forme di remunerazione, ma soltanto quando esse non si traducano in compressione dei diritti associativi, in aggiramento dei presidi di trasparenza o in sviamento dei principi di non lucratività.

L’autonomia statutaria è ampia, ma non neutrale; deve sempre restare compatibile con la funzione dell’ente, con la tutela della base sociale e con l’affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS.

 

Riepilogo

TEMA PRINCIPALE SINTESI CONTENUTI
Diritto di esame libri sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; clausole statutarie che lo vietano sono incompatibili.
Attività volontaria e cariche sociali Chiarimenti su attività volontaria e titolarità cariche sociali negli ETS.
Remunerazione amministratori Regole e limiti per la remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Organo di controllo e membri supplenti Indicazioni su composizione e nomina, inclusi membri supplenti.
Delega per deposito atti e aggiornamenti RUNTS Profili di responsabilità del delegato per atti e aggiornamenti presso il RUNTS.

 

Prassi richiamata:

 

ETS: i libri sociali restano sempre accessibili ai soci, la carica può assumere natura volontaria se gratuita, gli amministratori possono essere remunerati fuori dalle ODV e la delega RUNTS non trasferisce al terzo la responsabilità in tema di sanzioni

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 5003 del 27 marzo 2026, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Libri sociali – Diritto di esame degli associati – Attività volontaria e titolarità di carica sociale – Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione – Organo di controllo – Nomina dei membri supplenti – RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Delega al terzo per il deposito di atti e per l’aggiornamento delle informazioni – Profili di responsabilità del delegato – Articoli 8, 15, comma 3, 17, comma 6, 21, 30, 34, comma 2, 47, comma 1, e 48, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articolo 4, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 104 – Articoli 8, comma 2-bis, e 20, comma 6, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 2/2026 – Articolo 2401 del codice civile – Articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Articolo 2630 del codice civile.

 

Enti del Terzo settore: la carica sociale può integrare attività di volontariato se gratuita e incompatibile con prestazioni retribuite; nelle ODV tutti gli amministratori devono provenire dalla base associativa e le modifiche statutarie richiedono quorum rafforzati effettivi

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 6214 del 9 luglio 2020, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Volontariato – Incompatibilità con prestazioni retribuite – Titolarità di cariche sociali – Organizzazioni di volontariato – Nomina dei componenti dell’organo di amministrazione – Partecipazione di enti pubblici alla base associativa – Modifiche statutarie – Quorum assembleari – Articoli 4, comma 2, 8, commi 2 e 3, lettera a), 17, 25, comma 2, 26, 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 21, comma 2, e 2397 del codice civile.

 




Pagamenti della PA ai professionisti: verifica fiscale della regolarità fiscale e contributiva anche sotto i 5.000 euro e compensazione diretta con l’Agente della riscossione

Con circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni. La novella, introdotta dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, estende, a decorrere dal 15 giugno 2026, l’obbligo di verifica preventiva anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, determinando di fatto la generalizzazione del controllo su tutti i compensi professionali, inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempienza, viene superato il meccanismo della sospensione del pagamento, sostituito da un sistema di compensazione diretta: l’Amministrazione procede al versamento all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l’eventuale eccedenza. La disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni pregresse.

 

Link al testo della circolare Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026,  con oggetto : RISCOSSIONE – Pubblica Amministrazione – Verifica di inadempienza fiscale ex articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Estensione ai compensi di lavoro autonomo corrisposti agli esercenti arti e professioni – Applicazione anche ai pagamenti inferiori a 5.000 euro – Introduzione del comma 1-ter ad opera dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Decorrenza dal 15 giugno 2026 – Obbligo generalizzato di verifica preventiva – Nuovo meccanismo di pagamento diretto all’Agente della riscossione in caso di inadempienza, senza sospensione – Compensazione automatica e liquidazione dell’eventuale eccedenza – Applicazione anche a compensi riferiti a prestazioni pregresse – Articolo 48-bis, comma 1-ter, del DPR 29 settembre 1973, n. 602




Servizio “Situazione debitoria” AdeR. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rate | Pronta la nuova guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili

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Il servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sia nell’area riservata “Cittadini” e “Imprese”, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) sia in EquiPro, l’area riservata agli intermediati fiscali abilitati a Entratel.

 

Tutte le informazioni, un solo prospetto

 

Le informazioni consultabili attraverso la nuova versione del servizio sono state arricchite per fornire al contribuente un quadro più completo della propria situazione debitoria. Il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e, su richiesta, può ottenere il prospetto di sintesi, che viene reso disponibile per il download entro 24 ore, con tutti gli atti riferiti al codice fiscale oggetto dell’interrogazione su tutti gli ambiti provinciali. Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l’ente creditore, la data di notifica, l’importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.

 

Link alla Guida AdeR al servizio “situazione debitoria

 




D.L. n. 42/2026: modifica del decreto fiscale, interventi sulle accise e revisione delle misure per le imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all’esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.

 

Le Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

 

Oggetto e finalità del provvedimento

 

Il provvedimento reca misure urgenti articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dei carburanti; dall’altro, il sostegno alle imprese.

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 reca un insieme di misure “urgenti” articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e, dall’altro, il rafforzamento di interventi in favore delle imprese. Il provvedimento presenta, tuttavia, una peculiare struttura normativa, poiché il suo contenuto non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificandone l’articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all’articolo 18.

Ne deriva che il D.L. n. 42/2026 si configura, in larga misura, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente D.L. n. 38/2026, tuttora in corso di conversione. Come anticipato, il provvedimento appare quindi destinato a interagire strettamente con l’iter del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, con possibile trasfusione, per mezzo di emendamenti, del relativo contenuto nel testo in esame presso il Senato.

 

Struttura del decreto-legge

 

Il provvedimento si compone di due articoli:

  • l’articolo 1, che modifica il D.L. n. 38/2026;
  • l’articolo 2, recante l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 opera mediante:

  • revisione dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026;
  • inserimento, dopo l’articolo 8, dei nuovi articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
  • aggiornamento delle disposizioni finanziarie dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 38/2026.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026

 L’intervento più rilevante del decreto-legge n. 42 del 2026 riguarda l’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, dedicato alle misure fiscali in favore delle imprese connesse alle domande presentate nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”.

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 riconosceva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese di certificazione. Tale formulazione determinava, sul piano sostanziale, un recupero solo parziale del beneficio atteso dalle imprese rimaste escluse dal pieno accesso all’incentivo, con una riduzione del 65 per cento rispetto al credito teorico richiesto.

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo su tale disciplina, ridefinendo sia l’intensità del contributo sia il perimetro delle spese considerate, nonché introducendo una misura distinta per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026

Nuova misura del contributo per le imprese “esodate” dal credito d’imposta 5.0

 La modifica consiste nella sostituzione del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

 

La disposizione presenta tre profili di rilievo:

In primo luogo, aumenta il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

In secondo luogo, eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.

In terzo luogo, la norma riformula il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Sul punto, merita attenzione il coordinamento sistematico con il nuovo comma 3-bis, che reintroduce invece, per altra via, il tema delle certificazioni in relazione agli investimenti energetici.

 

Rilevanza del riferimento al GSE

 Il nuovo testo del comma 1 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell’impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE:

  • comunicazione di rispondenza tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità;
  • comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Adeguamenti formali e coordinamento interno

La lettera a) modifica inoltre:

il comma 3 dell’articolo 8, sostituendo il riferimento alle disposizioni «di cui al presente articolo» con il più preciso rinvio alle disposizioni «di cui al comma 1»; il comma 4, ove il limite di spesa di 537 milioni di euro è sostituito con quello di 1.302,3 milioni di euro.

Si tratta di interventi di coordinamento resi necessari dalla nuova articolazione interna della disciplina.

 

Nuovo comma 3-bis dell’articolo 8: contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili

 

L’introduzione del nuovo comma 3-bis, che riconosce un ulteriore contributo, entro limiti massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, proporzionato alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

La disposizione assume rilievo sotto un duplice profilo.

Da un lato, supera una delle criticità emerse nel precedente assetto del D.L. n. 38/2026, nel quale gli investimenti energetici, e in particolare quelli in impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili, risultavano non coperti dal meccanismo compensativo delineato dall’originario articolo 8.

Dall’altro lato, la norma non li ricomprende semplicemente nel perimetro del nuovo comma 1, ma costruisce una misura distinta, con plafond pluriennale, vincolata al rispetto del principio DNSH e subordinata all’adozione di un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di erogazione, sulla base delle informazioni fornite dal GSE.

La scelta normativa appare quindi orientata a una soluzione “a doppio canale”: quasi integrale ristoro del credito per gli investimenti allegati A e B e misura separata, con specifico limite di spesa, per gli investimenti energetici e le certificazioni correlate.

 

Articolo 1, comma 1, lettera b): inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater nel D.L. n. 38/2026

 

Articolo 8-bis – Misure in materia di accise

 

Il nuovo articolo 8-bis dispone, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, la rideterminazione delle aliquote di accisa su:

  • benzina;
  • gasolio usato come carburante;
  • GPL usato come carburante;
  • gas naturale usato come carburante.

 

Per benzina e gasolio l’aliquota è fissata a 472,90 euro per 1000 litri; per il GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi; per il gas naturale a zero euro per metro cubo.

 Per il medesimo periodo, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, alle condizioni indicate dalla norma.

 La disposizione si collega espressamente al D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e, secondo la relazione testuale del decreto, è giustificata dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Articolo 8-ter – Credito d’imposta per gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

 

Il nuovo articolo 8-ter riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, al netto dell’IVA e comprovato da fatture.

Il credito: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.

La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni.

 

Articolo 8-quater – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

Il nuovo articolo 8-quater interviene sul fondo rotativo di cui al D.L. n. 251/1981, prevedendo, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo, l’incremento fino al 20 per cento del cofinanziamento a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020, per domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardanti iniziative di transizione digitale o ecologica. La misura è riservata alle imprese che abbiano subito un impatto negativo per effetto del rincaro dei costi energetici ovvero una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Per le PMI il cofinanziamento è elevato fino al 30 per cento.

Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027. I criteri applicativi sono rimessi a deliberazioni del Comitato agevolazioni.

 

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026




A tutti i nostri lettori AUGURIAMO una Felice e Santa Pasqua

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IL GIORNO 6 APRILE 2026 SARANNO SOSPESI

 




Il Cdm approva le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026.

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 aprile 2026 – su proposta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani – ha approvato un decreto-legge recante modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.

Il provvedimento interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti, in continuità con i precedenti interventi e in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Tenuto conto dell’accordo concluso con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, si è nuovamente intervenuti sui contributi da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione e d efficienza energetica. Il decreto prevede anche un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Infine, sono state previste modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto.

Le misure si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Modello 730/2026: in avvio la campagna dichiarativa tra precompilata e controllo dei dati

La campagna dichiarativa relativa al modello 730/2026, riferita ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025, si appresta ad entrare nella sua fase, confermandosi quale snodo centrale nell’attività professionale di CAF e intermediari abilitati.

A partire dal 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell’area riservata del contribuente, consentendo l’accesso alle informazioni già acquisite attraverso i flussi informativi dell’Anagrafe tributaria: certificazioni Uniche, spese sanitarie trasmesse al Sistema TS, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e ulteriori oneri detraibili e deducibili. Tale fase assume una funzione essenzialmente ricognitiva, finalizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati precaricati.

La piena operatività si apre, tuttavia, dal 15 maggio 2026, data dalla quale il contribuente – direttamente o per il tramite dell’intermediario – può procedere all’accettazione, modifica o integrazione della dichiarazione, fino alla trasmissione telematica. È in questa fase che si concentra l’attività a maggiore contenuto professionale, in quanto l’intervento umano risulta determinante per la corretta qualificazione fiscale delle informazioni, la gestione delle casistiche non standardizzate e la prevenzione di possibili anomalie suscettibili di attivare controlli automatizzati.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026; tuttavia, sotto il profilo organizzativo, la gestione efficiente della campagna dichiarativa impone una concentrazione delle attività nelle settimane immediatamente successive all’apertura della fase operativa. In particolare, assumono rilievo decisivo la verifica degli oneri detraibili e deducibili, il corretto riporto delle agevolazioni pluriennali – con specifico riguardo ai bonus edilizi – nonché la gestione dei crediti d’imposta e delle eccedenze.

In tale prospettiva, il modello 730 si configura sempre meno come uno strumento “semplificato” e sempre più come un sistema integrato di ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, nel quale la precompilata rappresenta il punto di partenza, ma non il punto di arrivo.

Ne deriva l’esigenza di adottare un approccio metodologico strutturato, fondato su procedure di controllo, tracciabilità delle informazioni e utilizzo di strumenti evoluti di supporto all’attività professionale.

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Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le Relazioni delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della ratio legis. Esse esplicitano le finalità dell’intervento, chiariscono l’ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d’imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un riparto parziale di risorse limitate su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al plafond disponibile.

 

La lettura “tecnica” dell’articolo 8 consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd.  “esodati” della Transizione 5.0 

 

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

  • non incide su un credito già riconosciuto;
  • riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
  • si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica conferma questa impostazione: il plafond di 537 milioni è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “pro quota”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all’esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l’ambito oggettivo della misura.

L’articolo 8 richiama infatti:

  • gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”);
  • nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti “Transizione 5.0” riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

  • che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro “Transizione 5.0”, ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
  • che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) restano esclusi se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

  • la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello “Transizione 5.0”, include anche componenti energetiche e di efficientamento);
  • e la platea degli investimenti effettivamente “recuperabili” tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

  • imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
  • gli investimenti energetici, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

  • la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
  • ma presenta una selettività oggettiva restrittiva, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.



Università non statali: confermate le soglie di detrazione per l’anno d’imposta 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il Decreto del MUR 30 dicembre 2025, che individua gli importi massimi detraibili ai fini IRPEF per le spese universitarie sostenute presso atenei non statali.

Il provvedimento conferma i limiti già fissati dal DM 20 dicembre 2024, n. 1924, garantendo continuità applicativa per l’anno d’imposta 2025.

Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

 

In sintesi:

Nessuna revisione degli importi: restano invariati i tetti di detraibilità

Confermata la struttura per:
 – area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale)
 – zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole)

Inclusi anche i corsi post-laurea (master, specializzazioni, dottorati)

Alcuni riferimenti operativi (anno d’imposta 2025)

Area sanitaria: fino a euro 4.100 (Nord)
Area medica: fino a euro 3.600 (Nord)
Area scientifico-tecnologica: fino a euro 3.700 (Nord)
Area umanistico-sociale: fino a euro 3.200 (Nord)
Post-laurea: fino a euro 4.100 (Nord)

Agli importi va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio

Il decreto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR, che limita la detrazione per le università non statali agli importi definiti annualmente dal MUR sulla base dei costi medi delle università statali.

 

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Decreto-legge “fiscale” approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026.

È entrato in vigore il 28 marzo 2026.

Riepilogo
Decreto-legge: 27 marzo 2026, n. 38
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 27-3-2026
Entrata in vigore: 28-3-2026
Se desidera (servizio riservato agli abbonati di Finanza & Fisco), posso fornirle anche il testo integrale, estratti specifici o l’analisi normativa, articolo per articolo.

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell’applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l’eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo SEE; l’introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).

 

 

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Di seguito l’elenco delle novelle contenute nel provvedimento urgente.

Credito d’imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.

Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d’imposta.

Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate), si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva.

Rinvio contributo spedizioni: l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere: l’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.

Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.

Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.

Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.

Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l’anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.

Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.

 

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto-legge entra in vigore il 28 marzo 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del testo definitivo si pubblica una prima bozza del provvedimento urgente:

Il Link al testo in bozza (soggetto quindi a revisione) delle decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

BOZZADL_Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica




Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

 

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L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (inFinanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




Codice identificativo per prodotti di filiera (suinicola e settori conigli, uova, grano duro) nelle fatture: il provvedimento Ae

È stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2026, prot. n. 93628/2026 che definisce le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (filiera suinicola e settori conigli, uova, grano duro), istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.

Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (Link esterno ai ListiniCUN).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informativi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2025

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Speciale Modulistica 2026
Modelli dichiarativi dei redditi 2025

 

Modello “Redditi SC 2026” per società di capitali, enti commerciali ed equiparati. Termini, sanzioni e novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, approvato il modello “Redditi SC 2026”, …

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Modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2026 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2026-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modello “Redditi 2026-SC” per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”», pubblicato il 27.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 02.03.2026

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che modifica il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020. Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto Runts, che, come è noto, definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all’esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all’Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall’articolo 4 della Legge 104 del 4 luglio 2024, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809).

 

Il delegato del rappresentante legale

 

La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

  • delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

 

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

 

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

 

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

 

L’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

 

Modifica l’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

 

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

 

Il decreto opera una modifica all’art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

 

Cancellazione dal Runts

 

Viene introdotto all’art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

 

Devoluzione del Patrimonio

 

Vengono dettagliate all’art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

 

Comunicazioni e notifiche

 

All’art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

 

I comitati

 

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

 

Modelli standard di statuto e altre novità

 

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

 

Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

 

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

 

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.




Modello “Redditi SC 2026” per società di capitali, enti commerciali ed equiparati. Termini, sanzioni e novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, approvato il modello “Redditi SC 2026”, da presentare nell’anno 2026 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento approva, inoltre, le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti.

 

Soggetti obbligati alla compilazione del modello redditi SC Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Il Modello “REDDITI 2026 SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

 A tal riguardo si ricorda che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.

Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2026 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENCREDDITI SP). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR).

 

Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT (a eccezione della sezione VI-A), RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel  modello REDDITI SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello REDDITI ENC.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

 

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

I modelli REDDITI 2026 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello REDDITI 2026. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2025.

Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2025 va utilizzato il modello REDDITI 2026).

Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025, anche se iniziati nel corso del 2024 (ad es. periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2025 approvato nel corso del 2025. Qualora il modello REDDITI 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che l’articolo 1 comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha stabilito che: «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

 

Termini di presentazione

 

I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026) entro il 30 aprile 2027.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

Dichiarazione omessa presentata prima dell’accertamento – Regime sanzionatorio attenuato

 

A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Disposizioni sostanzialmente identiche si rinvengono nell’art. 2 comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e nell’art. 5 comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

 

L’omessa dichiarazione, ove l’imposta evasa superi 50.000 euro per singola imposta, assume rilievo penale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. Salvo, l’esclusione della punibilità disposta per il reato di cui all’articolo 5, prevista dall’articolo 13, comma 2, del medesimo D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al verificarsi delle condizioni ivi contemplate. Trattasi della estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, «mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali»

Sul punto, il riferimento di prassi più recente resta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 12 maggio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2022, pag. 811), la quale, nel ricostruire i rapporti tra ravvedimento e reati tributari, richiama espressamente l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 conferma che la non punibilità presuppone, oltre al pagamento del debito, la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della dichiarazione successiva e l’assenza di attività istruttorie già conosciute dal contribuente.

In conclusione, ne deriva che la presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni può produrre effetti favorevoli per il contribuente, ma con intensità diversa a seconda del profilo considerato:

  • sul versante amministrativo, può consentire l’accesso al trattamento sanzionatorio attenuato previsto dal novellato art. 1, comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/1997;

In tale contesto, può essere opportunamente richiamata anche la possibilità di ulteriore riduzione della sanzione amministrativa in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997; disposizione che consente la riduzione della sanzione fino a un quarto quando concorrano circostanze idonee a rendere manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile. Al riguardo vedi la risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2023, n. 450 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2023, pag. 1940), nella quale l’Amministrazione ha riconosciuto che, pur non essendo configurabile il ravvedimento dell’omessa dichiarazione oltre i novanta giorni, l’Ufficio, in sede di controllo, deve tenere conto delle somme spontaneamente versate e può valutare la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997. Il precedente di prassi potrà essere utilizzato per sostenere, in chiave argomentativa, la perdurante praticabilità di una mitigazione ulteriore della risposta sanzionatoria nei casi di manifesta sproporzione. Sebbene anteriore alla riforma del 2024, la risposta conserva utilità soprattutto sul piano sistematico e ricostruttivo, quale conferma della rilevanza del principio di proporzionalità anche nelle ipotesi di omissione dichiarativa regolarizzata spontaneamente.

  • sul versante penale-tributario, invece, la non punibilità richiede il rispetto del più ristretto termine della dichiarazione dell’anno successivo, oltre all’integrale pagamento del debito e alla mancanza di preventiva conoscenza di attività di controllo.

 

Le novità del modello SC 2026

 

Il modello Redditi SC 2026 contiene alcune novità rispetto allo scorso anno, dovute principalmente alle modifiche normative previste:

 

Di seguito le novità di rilievo.

 

QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

 

Nella Sezione I del Quadro CP:

  • nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casellaComma 1-bis” per gestire la novità prevista dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, 13, riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81);

 

 

In particolare, le nuove istruzioni chiariscono che “qualora l’importo di colonna 3 sia superiore ad 85.000 euro, nella casella «Comma 1-bis» va indicato:

  • il codice 1, dai contribuenti che, avendo esercitato l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, a decorrere dal 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 2025, applicano le disposizioni previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto CPB. (Cfr. art. 8, comma 2, del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81). In tal caso, le aliquote dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell’art. 20-bis del decreto CPB, si applicano nei limiti dell’imponibile di colonna 3 non superiore a 85.000 euro e l’eccedenza è assoggettata all’imposta sostitutiva nella misura prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di applicazione dell’agevolazione c.d. “IRES premiale”). In caso di società in trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) o di trust trasparenti l’eccedenza superiore a 85.000 euro è attribuita ai soci o beneficiari che determineranno l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia del 43 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all’IRPEF e l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all’IRES;
  • il codice 2, dai contribuenti che hanno esercitato l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 in data anteriore al 13 giugno 2025, o che l’hanno esercitata per il biennio 2024-2025, per i quali non si applicano le disposizioni previste dal comma 1-bis del citato art. 20-bis. In tal caso le aliquote dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell’art. 20-bis, si applicano sul totale imponibile di colonna 3.

Qualora il contribuente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella “Comma 1-bis ed applichi l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, nella colonna 4A del rigo CP1 va indicato l’eventuale importo dell’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025. Tale importo va sommato all’imposta sostitutiva dovuta nella colonna 5”.

Nelle istruzioni specificato, inoltre, che “qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR oppure in caso di trust trasparente, vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 (esclusa la colonna 4A) e l’importo dell’imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci o dai beneficiari”.

  • nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis;

 

 

 

A tal riguardo, nelle istruzioni si chiarisce che “qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, o ad un trust trasparente che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata o del trust trasparente e in colonna 2 l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia, ai sensi dell’art. 20-bis, comma 1, del decreto CPB.

Qualora la società trasparente partecipata o il trust trasparente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella “Comma 1-bisl’imponibile, di cui al citato art. 20-bis del decreto CPB, conseguito dalla società trasparente partecipata o dal trust trasparente che eccede l’importo di 85.000 euro imputato pro quota ai soci o beneficiari va indicato in colonna 3 e l’imposta sostitutiva dovuta su detta quota di eccedenza, determinata applicando all’importo di colonna 3 l’aliquota del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di “IRES premiale”) va indicata in colonna 5. La colonna 5 non va, invece, compilata se il soggetto dichiarante è in regime di trasparenza fiscale e l’imponibile di cui a colonna 3 è imputato pro quota ai soci/beneficiari.

In colonna 4, in caso di società o trust trasparenti che applicano l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, va indicata l’eventuale quota di agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025. Tale importo va sommato all’imposta sostitutiva dovuta in colonna 5.

La somma degli importi di colonna 2 e 5 va riportata nell’apposito rigo del quadro RX.

Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l’imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra”.

  • nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81);

 

 

 

 

Come ricorda l’Agenzia delle entrate “il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione). A tal fine, nella casella di colonna 1 (del rigo CP11) va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non va compilata la sezione II):

1 – il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

2 – il contribuente ha cessato l’attività;

3 – la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di ramo di azienda. Si ricorda che all’ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (cfr. Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 § 6.6 in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1518);

5 – il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;

8 – la società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovverola società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR non hanno determinato il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui ha aderito l’associazione o la società partecipata;

La causa di cessazione di cui al codice 8 si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025).

9 – il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024(in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 922), che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall’art. 22 del decreto CPB (decadenza). A tal fine, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si verifica una causa di decadenza, va compilata la casella di colonna 2 indicando uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

1 – risultano commesse le violazioni di non lieve entità di cui al comma 2 dell’art. 22 del decreto CPB;

2 – a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

3 – sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

4 – ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto;

5 – è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, decreto CPB, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, comma 3, del P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nella colonna 3 va indicata la data di fine del primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.

Ad esempio, se per il biennio 2024-2025 si verifica una delle cause di decadenza elencate precedentemente, va compilata la colonna 2 e va riportata nella colonna 3 la data del 31 dicembre 2024. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto CPB.

Pertanto, qualora per il periodo d’imposta oggetto di decadenza le imposte determinate tenendo conto del reddito effettivamente conseguito risultino di ammontare superiore a quelle determinate tenendo conto del reddito concordato, non va compilato il presente quadro CP (ad eccezione della presente sezione).

Se la decadenza si verifica in relazione ad un periodo di imposta per cui sono già scaduti i termini di presentazione della relativa dichiarazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa relativa a tale periodo d’imposta nella quale va comunicata la decadenza compilando la presente sezione”.

 

FRONTESPIZIO E QUADRI RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP E RX – IRES premiale

 

Agevolazione IRES premiale. Nel Frontespizio e nei Quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2472).

 Si ricorda che il citato art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste. Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza. Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo). (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 17 ottobre 2025).

 

Frontespizio

 

Nel frontespizio è stata inserita la casella «IRES premiale», che va compilata dai soggetti che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, applicano la riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (cd. IRES premiale), prevista dall’art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In particolare, va indicato:

  • il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
  • il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del D.M. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno.

La casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

 

QUADRO RN – Determinazione dell’IRES

 

Tra i diversi quadri modificati per gestire l’agevolazione in esame, si segnala che nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento e in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973), mentre in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.

 

FRONTESPIZIO E  QUADRI RN E RQ – Disciplina della liquidazione ordinaria

 

Nel frontespizio e in diversi quadri è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (cfr. art.18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180).

 

Frontespizio

 

I campi Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24e Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).

In particolare:

  • la casella “ art. 18 d.lgs. 192/24va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 3, del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

 

Quadro RN – Determinazione dell’IRES

 

Nel rigo RN4 (Perdite scomputabili), va indicato l’ammontare delle perdite, computabili in diminuzione del reddito in misura piena, che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR) va indicato anche nella colonna 3A.

 Va inoltre evidenziato che nelle istruzioni al rigo RN4 l’Agenzia delle entrate chiarisce che “ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, [riguardante il piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), applicabile agli intermediari finanziari.] il computo delle perdite, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 agosto 2025)”. In pratica, in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’articolo 84 del TUIR, il comma 2 dell’articolo 13, del D.M. 8 agosto 2025 prevede la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

 

Quadro RQ – Altre imposte – Sezione II – Imposta d’ingresso nel regime SIIQ e SIINQ

 

Per il rigo RQ9 chiarito che in colonna 5A, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso in misura piena che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio (art. 182, comma 3, del TUIR).

 

Quadro RQ – Altre imposte – Sezione XI – Imposta addizionale per gli intermediari finanziari

 

Per il rigo RQ43 chiarito che in colonna 5A, va indicato l’ammontare delle perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR).

 

QUADRO RS Prospetti vari – Perdite di impresa non compensate

Nelle istruzioni chiarito che “nel prospetto vanno, inoltre, indicate le perdite formatesi nel corso della liquidazione ordinaria da utilizzare nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art, 182, comma 3, del TUIR. Il comma 3 del citato art. 182 prevede che se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, il soggetto dichiarante può riportare all’indietro le perdite residue scomputandole dal reddito dell’ultimo esercizio e progressivamente da quello degli esercizi precedenti (c.d. carry back)”.

 

QUADRO RQ – Altre imposte – Sezione VII-B – Affrancamento straordinario delle riserve

 

È stata aggiornata la Sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

 

I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2025, pag. 886)., di attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ha dettato le disposizioni di attuazione della presente disciplina.

 

L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.

 

L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

QUADRO RQ – Altre imposte

 

A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata utilizzando il codice tributo “1867, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

 

QUADRO RQ – Altre imposte – Sezione XXII – Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice

 

Nel Quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1589).

 

QUADRO RQ – Altre imposte

 

La sezione deve essere compilata dalle società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2026 , assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data. Tali soggetti possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 35 a 41, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, entro la medesima data, ed hanno applicato l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP (art. 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405).

L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).

L’imposta sostitutiva è pari:

  • all’8 per cento ovvero;
  • al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

 Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).

Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2024, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2024 ovvero che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2025, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 del 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2025.

 

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 37, della legge n. 199 del 2025, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Nel rigo RQ94 va indicato:

  • in colonna 1, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
  • in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
  • in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RQ95 va indicato:

  • in colonna 1, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
  • in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
  • in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”.

Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei righi RQ94 e RQ95 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti righi.

Nel rigo RQ96 va indicato:

  • in colonna 1, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RQ94 e RQ95; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 36, della legge 199 del 2025.

I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di colonna 2.

Nel rigo RQ97 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 36, della legge 199 del 2025.

 

Il versamento per i soggetti che si avvalgono della legge n. 199 del 2025 è effettuato, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2026, il 60 per cento dell’imposta sostitutiva; la restante parte è versata entro il 30 novembre 2026.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate nonché dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta vanno utilizzati, rispettivamente, i codici tributo 1836 e 1837.

 

Le altre novità inserite nel modello 2026

 

Iper-ammortamento

 

Nel Quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656).

 

Rateizzazione delle plusvalenze

 

Nel Quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591).

 

Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività

 

Nel quadro RT sono state previste le nuove Sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

Rivalutazione delle partecipazioni

 

Nella Sezione X del Quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652).

 

Ecobonus e Sismabonus

 

Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di “Ecobonus” e “Sisma bonus” (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576).

 

Disallineamenti da ibridi

 

In un apposito prospetto del Quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430)

 

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2460).

 

Tabelle

 

Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione.

 

Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità

 

È stato evidenziato nel Quadro RS, rigo RS544, e nel Quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2389).

 

Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese

 

Nei Quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 31/2025, pag. 1508)

 

Crisi d’impresa

 

Sono state integrate le istruzioni nel Quadro RF, con l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell’art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 in “Finanza & Fisco” n. 28/2025, pag. 1381).

 

Contributo straordinario

 

Nel Quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1617).

 

Monitoraggio per determinate operazioni

 

Nel Quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative al regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1642).

 




Comitati ed enti del Terzo settore: ammessa l’iscrizione al RUNTS anche senza personalità giuridica e applicabile il procedimento ex articolo 22 CTS per l’acquisto della personalità giuridica, con patrimonio minimo allineato a quello delle fondazioni

 

Aggiornamento del 20 Marzo 2026 

La soluzione interpretativa accolta dalla Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 ha successivamente trovato un espresso consolidamento sul piano regolamentare con il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, (cfr. artt. 10, 11 e 12) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il quale, intervenendo sul D.M. n. 106/2020, ha esteso ai comitati le disposizioni regolamentari in materia di iscrizione e di acquisto della personalità giuridica mediante RUNTS. In particolare, l’inserimento della figura del comitato negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento attuativo recepisce in via positiva l’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore a tale fattispecie organizzativa, superando definitivamente ogni residuo dubbio interpretativo circa la possibilità che il comitato, ove in possesso dei requisiti dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017, possa non solo conseguire la qualifica di ETS, ma altresì acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale fondato sull’iscrizione nel RUNTS. Il passaggio dalla prassi amministrativa alla fonte regolamentare attribuisce così stabilità sistematica a una lettura inclusiva del perimetro soggettivo del Terzo settore, coerente con i principi della legge delega n. 106/2016 e con la logica non concessoria del modello delineato dall’articolo 22 CTS.

 

Con Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul tema dell’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore ai Comitati già in possesso di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) o a quelli che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al Registro.

Dal Ministero viene offerta una lettura apertamente inclusiva della disciplina, attraverso la quale si consente ai comitati, già personificati o intenzionati a conseguire la personalità giuridica, di entrare a far parte del Terzo settore senza subire irragionevoli preclusioni derivanti dalla forma organizzativa adottata. Il documento non si limita a chiarire la mera iscrivibilità dei comitati al RUNTS, ma affronta anche il rapporto tra articolo 22 del Codice del Terzo settore e procedimento di riconoscimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il tema del patrimonio minimo e quello, ulteriore, della devoluzione dei fondi nelle ipotesi previste dall’articolo 42 del codice civile.

La circolare si colloca nel quadro di una progressiva sistemazione interpretativa della categoria degli «altri enti del Terzo settore», rispetto ai quali il Ministero valorizza l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 quale norma-cardine di accesso al perimetro del Terzo settore. L’approccio seguito è significativamente sistematico: la forma giuridica del Comitato non è letta come elemento ostativo, ma come possibile contenitore organizzativo compatibile con la qualifica di ETS, purché risultino integrati i requisiti sostanziali di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, svolgimento di attività di interesse generale e iscrizione al RUNTS.

 

Il comitato può essere ETS: l’articolo 4 CTS prevale su una lettura tipologica restrittiva

 

Il primo chiarimento di rilievo riguarda la possibilità, che il Ministero del Lavoro considera ormai pacifica, di iscrivere nel RUNTS un comitato privo di personalità giuridica. La soluzione viene fondata sulla ampia formulazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, che, accanto agli ETS “tipici”, ricomprende gli “altri enti di diritto privato diversi dalle società” in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma. In tale cornice, il comitato viene ricondotto alla sezione residuale di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata agli «altri enti del Terzo settore».

Il Ministero rafforza la soluzione con tre argomenti convergenti. In primo luogo, richiama l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al comitato, indipendentemente dalla personalità giuridica, la qualità di autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In secondo luogo, valorizza il carattere altruistico e di interesse generale che emerge dall’articolo 39 del codice civile. In terzo luogo, sottolinea l’assenza dello scopo di lucro. Né assume rilievo ostativo il carattere tendenzialmente temporaneo del comitato, poiché anche gli ETS possono avere una durata limitata, come emerge dall’articolo 21, comma 1, del CTS.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS.”

 

Sul piano operativo, il passaggio è rilevante perché chiude lo spazio per letture amministrative eccessivamente formalistiche, che avrebbero potuto escludere dal Registro soggetti in concreto perfettamente compatibili con la nozione sostanziale di ETS. La circolare, dunque, consolida una lettura funzionale del Codice: il baricentro si sposta dalla nomen iuris alla verifica dei requisiti sostanziali.

 

La sezione RUNTS dei comitati è quella residuale degli “altri ETS”

 

Dopo avere affermato la compatibilità tra comitato e qualifica di ETS, il Ministero affronta il tema della corretta collocazione del soggetto all’interno del RUNTS. Sul punto la conclusione è definita “obbligata”: il comitato può accedere esclusivamente alla sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), riservata agli altri enti del Terzo settore. Ciò in quanto le sezioni speciali risultano incompatibili con la forma giuridica del comitato: ODV, APS e reti associative postulano una struttura associativa; gli enti filantropici, necessariamente dotati di personalità giuridica, possono assumere solo forma di associazione riconosciuta o fondazione; le società di mutuo soccorso richiedono, per definizione, una diversa conformazione soggettiva.

Di particolare utilità pratica è la precisazione con cui il Ministero invita a non confondere i comitati ex articolo 39 del codice civile con quei livelli territoriali di associazioni complesse che, sul piano organizzativo interno, assumono la denominazione di “comitati” pur mantenendo natura giuridica associativa. Il riferimento, tra gli altri, ai comitati territoriali della Croce Rossa Italiana o ai livelli territoriali di enti di promozione sportiva segnala la volontà di evitare improprie assimilazioni nominalistiche.

 

Punto centrale della risposta:

 

“L’individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti del libro primo del codice civile.”

 

L’indicazione ministeriale assume rilievo non solo classificatorio, ma anche sostanziale, poiché evita errori nella domanda di iscrizione e contribuisce a ordinare il rapporto tra figura civilistica del comitato e tassonomia interna del RUNTS.

 

Articolo 22 CTS applicabile anche ai comitati: il procedimento non è derogatorio, ma alternativo a quello del D.P.R. n. 361/2000

 

Il punto centrale della circolare è costituito dal chiarimento relativo all’applicabilità ai comitati dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, vale a dire della procedura che consente l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS o, per i soggetti già personificati ex D.P.R. n. 361/2000, il conseguimento della qualifica di ETS.

Il Ministero prende le mosse da un’obiezione legata alla formulazione letterale delle disposizione in esame: l’articolo 22 del CTS menziona espressamente associazioni e fondazioni, mentre l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 si riferisce più ampiamente anche alle “altre istituzioni di carattere privato”. Una lettura meramente testuale potrebbe, dunque, condurre a escludere i comitati dal meccanismo di cui all’articolo 22. La circolare, però, supera questa impostazione in chiave sistematica. Secondo il Ministero, il procedimento previsto dal Codice del Terzo settore non ha natura derogatoria rispetto a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000, ma natura alternativa: mutano i soggetti destinatari, le amministrazioni competenti, le modalità di verifica, i requisiti patrimoniali e, soprattutto, il modello di acquisto della personalità giuridica, fondato non più su una logica concessoria tradizionale, ma sul meccanismo speciale costruito attorno al RUNTS.

Da qui la conclusione favorevole: negare l’accesso al procedimento di cui all’articolo 22 ai comitati si porrebbe in contrasto sia con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 106 del 2016, sia con il principio costituzionale di eguaglianza formale. La circolare insiste, infatti, sull’“essenziale e irrinunciabile autonomia” che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore e considera irragionevole subordinare l’accesso alla disciplina ETS a una distinzione formale basata sulla sola disponibilità della personalità giuridica.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione favorevole circa l’applicabilità dell’articolo 22 ai comitati.”

 

La portata applicativa del chiarimento è notevole. Il Ministero evita, infatti, un duplice effetto distorsivo: da un lato, impedire ai comitati già personificati di accedere al RUNTS come ETS; dall’altro, precludere ai comitati non personificati già iscritti o iscrivendi la possibilità di acquisire, tramite il Registro, anche la personalità giuridica. La soluzione accolta, oltre a essere coerente col sistema, rimuove aporie e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

 

Il comitato già dotato di personalità giuridica può acquisire la qualifica di ETS; quello già ETS può conseguire la personalità giuridica

 

La circolare non si limita a una generica apertura all’articolo 22, ma esplicita i due versanti dell’applicabilità. In primo luogo, il comitato già dotato di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 può conseguire la qualifica di ETS tramite iscrizione al RUNTS. In secondo luogo, il comitato privo di personalità giuridica, già iscritto o candidato all’iscrizione nel Registro, può acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale previsto dal CTS. Proprio questa duplice possibilità consente al Ministero di neutralizzare quelle incongruenze sistemiche che deriverebbero da una lettura restrittiva della disciplina.

La circolare sottolinea, in particolare, che sarebbe irragionevole ammettere l’accesso al regime ETS per il comitato già personificato e negarlo a quello che intenda conseguire la personalità giuridica in via contestuale o successiva all’iscrizione, ovvero viceversa ammettere il comitato non personificato nel RUNTS e impedirgli di completare il proprio percorso organizzativo attraverso il meccanismo dell’articolo 22. L’argomentazione ministeriale, dunque, si muove chiaramente lungo una direttrice di parità di trattamento tra soggetti sostanzialmente omogenei.

 

Punto centrale della risposta:

 

“La lettura sopra esposta consente pertanto di evitare aporie sistemiche capaci di generare ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo.”

 

Per notai, professionisti e uffici RUNTS, la conseguenza pratica è evidente: nella gestione delle domande di iscrizione o delle istanze relative al riconoscimento della personalità giuridica occorre abbandonare un approccio meramente formalistico e valorizzare, invece, l’alternatività dei procedimenti e la piena compatibilità del comitato con entrambe le dimensioni – ETS e personalità giuridica.

 

Patrimonio minimo: per i comitati si assume la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni

 

Una volta ammessa l’applicabilità dell’articolo 22 CTS ai comitati, si pone inevitabilmente il problema del patrimonio minimo necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Su questo punto il Ministero compie una scelta interpretativa di particolare interesse: il parametro di riferimento deve essere quello di 30.000 euro previsto dal comma 4 dell’articolo 22 per le fondazioni. La ragione di tale opzione viene rinvenuta nella specifica fisiologia del comitato, nella cui evoluzione organizzativa assume rilievo primario l’elemento patrimoniale, legato alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.

La circolare non assimila il comitato alla fondazione sul piano tipologico, ma individua nella struttura patrimoniale della fattispecie un elemento di prossimità funzionale tale da giustificare l’utilizzo di quel parametro come soglia minima. Si tratta di una soluzione che, pur non espressamente prevista dalla lettera dell’articolo 22, appare coerente con la logica complessiva della fattispecie e con la centralità del fondo raccolto nella definizione civilistica del comitato.

 

Punto centrale della risposta:

 

“All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.”

 

Dal punto di vista applicativo, l’indicazione è preziosa perché colma una lacuna che avrebbe potuto generare incertezza istruttoria e prassi difformi a livello territoriale. Resta naturalmente fermo che il patrimonio dovrà essere effettivo, adeguatamente documentato e coerente con la struttura e l’operatività concreta dell’ente.

 

Devoluzione dei fondi: i poteri dell’articolo 42 c.c. spettano all’ufficio RUNTS territorialmente competente

 

La circolare affronta, da ultimo, una questione ulteriormente sistematica: chi esercita, per i comitati iscritti nel RUNTS, i poteri che l’articolo 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa in materia di devoluzione dei fondi quando essi risultino insufficienti per il raggiungimento dello scopo originario, quando lo scopo divenga inattuabile o, ancora, quando, raggiunto lo scopo, residui una parte dei fondi raccolti.

Sul punto il Ministero attribuisce tali poteri all’ufficio del RUNTS territorialmente competente. Spetterà dunque a quest’ultimo individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, ove la destinazione originaria non sia più concretamente attuabile. Anche qui la circolare mostra una chiara volontà di concentrare nel circuito RUNTS non solo le funzioni di iscrizione e controllo formale, ma anche quelle connesse alla fisiologia finale del rapporto tra ente e patrimonio destinato allo scopo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Da ultimo, sempre nell’ottica dell’inquadramento sistematico della materia, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.”

 

L’indicazione appare coerente con la centralità del Registro nel nuovo assetto del Terzo settore e consente di evitare incertezze sulla competenza amministrativa nelle fasi patologiche o finali della vita del comitato-ETS.

 

Considerazioni conclusive

 

La Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 costituisce un documento di notevole rilievo sistematico, perché estende al comitato una lettura pienamente coerente con la logica sostanziale del Codice del Terzo settore. Il Ministero muove da una concezione inclusiva della nozione di ETS e, attraverso una lettura coordinata degli articoli 4, 22 e 46 del CTS con gli articoli 39, 41 e 42 del codice civile e con il D.P.R. n. 361/2000, giunge a una conclusione di forte impatto pratico: il comitato non è figura marginale o incompatibile con il Terzo settore, ma può pienamente accedere al relativo regime giuridico, anche sul versante della personalità giuridica.

Il documento ha il pregio di evitare disparità di trattamento e di sciogliere nodi interpretativi che avrebbero potuto condurre a esiti irragionevolmente differenziati tra comitati già personificati, comitati non personificati iscritti al RUNTS e comitati intenzionati a conseguire contestualmente personalità giuridica e qualifica di ETS. Al tempo stesso, la circolare completa il quadro applicativo dettando criteri anche in ordine al patrimonio minimo e alla devoluzione dei fondi.

Per gli operatori del Terzo settore, per i professionisti e per gli uffici RUNTS, la circolare rappresenta dunque un chiarimento di sistema, destinato a incidere stabilmente sulla prassi: la forma del comitato, se coerente con i requisiti sostanziali dell’articolo 4 CTS, non costituisce un limite all’ingresso nel Terzo settore, né sul piano della qualifica, né su quello della personalità giuridica.

 

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 5 del 26 marzo 2025, con oggetto: TERZO SETTORE – Comitati – Iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Altri enti del Terzo settore – Acquisto della personalità giuridica – Procedimento alternativo a quello del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Patrimonio minimo – Devoluzione dei fondi residui – Articoli 4, comma 1, 22, commi 1, 1-bis e 4, e 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 39, 41 e 42 del codice civile – Articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 




POS-RT – Collegamento strumenti di pagamento elettronico – Le nuove FAQ di marzo 2026 – Termini, casi particolari e modalità di pagamento

Con nuove Faq introdotte precisazioni in materia di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, con interventi sia su profili temporali sia su fattispecie particolari.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 completano il quadro applicativo chiarendo:

  • le scadenze effettive del primo adempimento;
  • la gestione di errori e anomalie di censimento;
  • l’estensione dell’obbligo anche in presenza di assetti contrattuali complessi (franchising);
  • la corretta classificazione dei pagamenti nel documento commerciale;
  • i requisiti tecnici di accesso e operatività sulla piattaforma.

Di seguito sintesi e testo delle nuove risposte.

POS-RT – Termini di primo collegamento (POS già in uso)

Per i POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento ai registratori telematici deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web (a partire dal 5 marzo 2026).

POS-RT – Termini per nuovi POS e variazioni

Per i POS attivati o modificati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione o variazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.


12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”? (Pubblicata il 19 febbraio 2026 e aggiornata il 9 marzo 2026)

Risposta: Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.


POS-RT – POS erroneamente segnalato come restituito

In caso di erronea segnalazione di restituzione di un POS, lo strumento deve essere nuovamente inserito manualmente nella procedura, al fine di consentirne il successivo collegamento al registratore telematico.


25. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.


POS-RT – Rilevanza dell’utilizzo vs titolarità (franchising e casi analoghi)

L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico sussiste anche qualora lo strumento di pagamento sia intestato a un soggetto terzo, rilevando l’utilizzo ai fini della certificazione dei corrispettivi e non la titolarità formale.


26. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: . In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.


POS-RT – Modalità di indicazione dell’assegno nel documento commerciale

I pagamenti effettuati mediante assegno bancario o circolare devono essere indicati nel documento commerciale come pagamenti in contante.


27. Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.


POS-RT – Accesso alla procedura e accreditamento

L’accesso alla funzione di collegamento dei dispositivi POS sul portale “Fatture e Corrispettiviè subordinato all’accreditamento dell’esercente, possibile  anche tramite intermediario delegato al servizio di accreditamento e censimento dispositivi.


28. Nella procedura web non trovo il link “Collegamento dispositivi POS”. Cosa devo fare? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: È necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi del portale.





Nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. La nota di MinLavoro

A partire dal primo gennaio 2026, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della Legge di bilancio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’ISEE (cosiddetto “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”), che risulta più favorevole per le famiglie con figli o con abitazione di proprietà per l’accesso alle principali misure di inclusione sociale.

Il nuovo “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” si applica esclusivamente alle seguenti prestazioni:

  • Assegno di inclusione (ADI)
  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
  • Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
  • Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
  • Bonus nuovi nati.

Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia di esclusione dell’abitazione di proprietà (adibita a residenza) nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, che sale a 91.500 euro. La soglia è ulteriormente aumentata a 120mila euro per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Inoltre, per ogni figlio convivente successivo al primo è previsto un incremento di 2.500 euro. Previsto anche un rafforzamento delle maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare. In particolare è stata introdotta una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli, accompagnata dal contestuale incremento delle altre maggiorazioni.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di recente introduzione, con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” sono stati approvati il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Con il Messaggio numero 799 del 6 marzo 2026, l’INPS ha riepilogato le principali modifiche e integrazioni. 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA.

In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati:
– i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti;
– la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell’affitto d’azienda tra le operazioni rilevanti;
– il rilievo delle circostanze eccezionali, quali la sospensione dell’attività professionale, anche in assenza di una durata minima, purché accompagnate da una riduzione significativa del reddito;
– la tassatività delle variazioni del reddito concordato, con esclusione di effetti derivanti da componenti come i differenziali su crediti edilizi e inclusione, invece, di sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi novativi.

Sul fronte del regime forfetario, si segnala la rettifica della precedente prassi in tema di compensi non spettanti: le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro e non determinano la fuoriuscita dal regime, con indicazioni operative per il recupero dell’imposta sostitutiva mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.

In ambito IVA, assumono rilievo:
– la qualificazione come prestazioni imponibili delle obbligazioni di non fare e di permettere connesse ad accordi su limiti alla circolazione delle azioni, con esclusione dell’esenzione per le operazioni relative a titoli in assenza di effetti diretti sui diritti incorporati;
– i chiarimenti sull’esenzione per corsi di formazione del personale di enti pubblici, riconosciuta solo in presenza di prestazioni formative autonome e non applicabile in caso di operazioni “miste” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto;
– le indicazioni sulla detraibilità dell’IVA nei costi di operazioni straordinarie (MLBO), con esclusione della dichiarazione integrativa in assenza di errore e apertura alla procedura di rimborso.

La raccolta include, inoltre, interventi su ulteriori temi di rilievo operativo, tra cui regime impatriati, crediti d’imposta, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e imposte indirette.

 

Di seguito la rassegna completa delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.

 

Risposta n. 45 del 24/02/2026

CPB e partecipazione a un’associazione professionale “estranea”: il Commercialista può aderire se le due attività, ISA e bienni restano distinti

Risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti svolgente attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali (codice ISA DG10U) – Causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un’associazione o società tra professionistiCondizione che l’adesione al CPB è possibile solo laddove anche l’associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d’imposta – Non ricorre – Ragioni – La causa di esclusione non trova applicazione laddove le due attività applicano ISA differenti e afferiscono ambiti tra loro non assimilabili – Articolo 11, comma 1, lettera bquinquies), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

L’Agenzia delle entrate affronta la nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 giugno2025, n. 81, relativa al professionista che, nel periodo d’imposta precedente, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa contestualmente a un’associazione tra professionisti o a una STP. Nel caso di specie, tuttavia, l’attività individuale di Dottore commercialista e quella esercitata in forma associata (presso una scuola di sci) risultano del tutto eterogenee, soggette a ISA diversi e prive di qualunque sostanziale collegamento economico-funzionale.

Nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la circostanza che le due eventuali adesioni al CPB si collochino su bienni diversi: 2025-2026 per l’attività individuale del Commercialista e 2024-2025 per l’associazione. In questo assetto, la norma antielusiva, secondo una lettura che valorizza gli aspetti sostanziali, non si applica e il professionista può aderire al CPB per la propria attività, indipendentemente dal mancato rinnovo del concordato da parte dell’associazione. In particolare, nella risposta evidenziato che “nel caso concreto prospettato, l’attività di dottore commercialista esercitata dall’Istante per la quale intende aderire al CPB per il biennio 2025­2026 non è riconducibile a quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l’attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali. Le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili. Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d’imposta differenti: per l’Istante, la proposta riguarda il biennio 2025-2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 2024­2025”. Di conseguenza, concludono i tecnici di via Giorgione, “l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025­2026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026­2027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione”.

 

Risposta n. 46 del 24/02/2026

CPB e affitto d’azienda: l’operazione non integra, in via di principio, una causa di cessazione, perché non rientra tra le operazioni straordinarie tipizzate della lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 come modificata dall’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (e, da ultimo, oggetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 10, comma 1, del del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81)

La risposta chiarisce se l’affitto d’azienda stipulato nel secondo anno di vigenza del CPB possa essere qualificato come evento idoneo a far cessare il concordato. L’Agenzia ricostruisce l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 e sottolinea che il legislatore ha tipizzato come cause di cessazione solo le operazioni straordinarie espressamente indicate o quelle ad esse assimilabili, in quanto potenzialmente idonee a modificare la capacità reddituale su cui si fonda la proposta concordataria. Pertanto, l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.

 

Risposta n. 47 del 24/02/2026

CPB e sospensione dell’attività professionale: la cessazione opera anche senza una durata minima, purché il calo di reddito superi il 30%; con essa vengono meno, nello stesso periodo, anche i benefici premiali ISA richiamati dal comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Articolo 19, comma 2, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.

L’Agenzia delle entrate qualifica la sospensione dell’esercizio della professione, comunicata all’Ordine professionale, come circostanza eccezionale idonea, in re ipsa, a innescare la cessazione del CPB, purché sussista il nesso causale con una riduzione del reddito o del valore della produzione netta eccedente il 30% rispetto al dato concordato. Né l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, né l’articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024 richiedono una durata minima della sospensione.

La cessazione opera quindi dal periodo d’imposta in cui la sospensione si verifica e in cui si realizza lo scostamento quantitativo richiesto. Inoltre, la risposta precisa che il venir meno del regime comporta, per il medesimo periodo d’imposta, anche la perdita di tutti gli effetti connessi all’adesione, compresi i benefici premiali (ISA) richiamati dal comma 3 del citato articolo 19. (ossia, quelli stabiliti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

 

Risposta n. 48 del 24/02/2026

CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto è imponibile nel lavoro autonomo, ma costo e valore nominale utilizzato in compensazione non modificano il reddito e il valore della produzione netta concordati, perché le variazioni CPB sono tassative

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non Rilevanza – Articoli 15 e 17 D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La risposta dell’Agenzia delle entrate prende le mosse da un precedente interpello n. 171/2025, che aveva ricondotto, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, sia il costo di acquisto del credito edilizio sia il successivo valore nominale utilizzato in compensazione alla formazione del reddito professionale, con rilevanza temporale, rispettivamente, al momento del pagamento del costo e dell’utilizzo del credito.

Il tema, però, è diverso: non la rilevanza ordinaria del differenziale, ma la sua incidenza sulla base concordata del CPB. L’Agenzia delle entrate ribadisce che le variazioni al reddito concordato previste dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024 sono tassative e che i componenti negativi e positivi che formano il differenziale da acquisto del credito non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate, neppure agli “elementi immateriali” del previgente articolo 54 TUIR.

Ne consegue che né il costo sostenuto nel 2024 né il valore nominale della rata utilizzata nel 2025 comportano variazioni del reddito concordato; la medesima conclusione vale, in forza del rinvio dell’articolo 17, anche ai fini del valore della produzione netta IRAP concordato.

 

Risposta n. 49 del 24/02/2026

Accordo transattivo “novativo” e CPB: le somme percepite in luogo del closing mancato, stante il rifiuto del promissario acquirente, non seguono il prezzo di cessione originario, ma integrano una sopravvenienza attiva imponibile, con variazione in aumento del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La società istante, holding operativa, aveva qualificato le somme incassate in esecuzione di un accordo transattivo come proventi sostitutivi del prezzo di cessione di partecipazioni, sostenendone l’inclusione nella gestione caratteristica. L’Agenzia delle entrate, invece, valorizza il contenuto del nuovo accordo, qualificato dalle parti come transazione novativa delle obbligazioni relative all’operazione, con contestuale rinuncia al trasferimento delle partecipazioni e ridefinizione dell’assetto di interessi.

In questo mutato scenario causale, le somme ricevute non costituiscono il mero surrogato del prezzo di cessione inizialmente pattuito, ma assumono natura di sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), TUIR. Proprio perché rientrano tra le componenti tassativamente richiamate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024, esse determinano una variazione in aumento del reddito concordato e, per il rinvio dell’articolo 17, anche del valore della produzione netta concordata.

 

Risposta n. 50 del 25/02/2026

Scissione mediante scorporo e DURF: la beneficiaria non eredita il “triennio” della scissa ai fini dell’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997; la continuità civilistico-fiscale non consente estensioni in “mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241

La neo-beneficiaria di una scissione mediante scorporo chiedeva di poter far valere, ai fini del rilascio del DURF e della deroga ai vincoli dell’articolo 17-bis, il periodo di attività ultraventennale maturato dalla società scissa, invocando i principi di continuità e neutralità propri dell’operazione straordinaria. L’Agenzia delle entrate ricostruisce la disciplina civilistica dello scorporo e, soprattutto, le recenti modifiche dell’articolo 173 TUIR, evidenziando come il legislatore sia intervenuto in modo puntuale sulle posizioni soggettive trasferibili.

Da tale ricostruzione deriva che il “pregresso esercizio dell’attività” non può essere esteso oltre i limiti espressi della disciplina speciale. Le condizioni del comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 costituiscono infatti un presupposto specifico di una norma a finalità antielusiva, insuscettibile di interpretazione estensiva; pertanto, in assenza di un’esplicita previsione di legge, alla beneficiaria non può essere riconosciuto il triennio maturato in capo alla scissa.

 

Risposta n. 51 del 25/02/2026

Diritto di superficie su fondi agricoli e contestuale cessione della nuda proprietà: nessuna plusvalenza se il disponente si spoglia integralmente e il terreno è posseduto da oltre cinque anni; se residua un diritto reale, il corrispettivo resta reddito diverso ex lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Caso di specie – Diritto di superficie ad una società e il diritto di nuda proprietà in favore del figlio, nell’ambito di un’operazione di pianificazione del passaggio generazionale – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi

L’Agenzia delle entrate applica la norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, secondo cui la costituzione di un diritto reale di godimento produce un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera h), quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene, mentre si qualifica come plusvalenza ex lettera b) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale.

Nel caso esaminato, posto, che il contribuente istante afferma di aver intenzione di costituire un diritto di superficie su terreni posseduti da più di cinque anni e contestualmente cedere il diritto di nuda proprietà in favore di un soggetto diverso (il figlio); qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all’istante, neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR.

 

Risposta n. 52 del 25/02/2026

Ricognizione di debito in scrittura privata non autenticata: se l’atto è meramente confermativo del rapporto sottostante, registro in misura fissa solo in caso d’uso; resta l’1% se produce effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Caso d’uso – Ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice civile – Scrittura privata non autenticata – Carattere meramente ricognitivo – Applicabilità dell’imposta in misura fissa solo in caso d’uso – Articolo 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131

Richiamando le SS.UU. n. 7682/2023 del 16/03/2023 della Suprema Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate distingue l’atto di mera ricognizione di debito, che ha natura di semplice dichiarazione di scienza e produce solo effetti sul piano dell’onere della prova, dagli atti che, al di là del nomen iuris, introducono un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale.

Nel caso concreto, l’atto prospettato richiama espressamente il rapporto fondamentale sottostante e si limita a confermare un debito certo per causa e oggetto, senza produrre effetti modificativi autonomi. Per questo la scrittura privata non autenticata sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, Parte II, del TUR; la medesima misura fissa si applica anche in caso di registrazione volontaria. Diversamente, ove l’atto producesse effetti modificativi patrimonialmente rilevanti, tornerebbe applicabile l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, con imposta proporzionale dell’1%.

 

Risposta n. 53 del 25/02/2026

Borse “visiting research” per post-dottorato stranieri: niente esenzione IRPEF, neppure per analogia con Erasmus+ o con l’art. 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR; l’università deve operare la ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progettoArticolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

La risposta esamina borse di studio erogate da un’università italiana, quale coordinatrice di un progetto Horizon EuropeMarie Sklodovska Curie Staff Exchanges, a ricercatori stranieri post-dottorato in regime di secondment. L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro delle esenzioni espressamente previste in materia di borse di studio e sottolinea che, dopo le recenti modifiche normative, l’attività di ricerca post-dottorato non può più essere finanziata, ai fini dell’esenzione, attraverso semplici borse di studio diverse dagli istituti tipizzati dalla legge. Poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione, non è possibile estendere in via analogica il regime di favore previsto per Erasmus+, né applicare l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR, riservata alle somme corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Le borse “visiting research” risultano quindi imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), TUIR; l’università, in qualità di sostituto d’imposta, deve riconoscere la detrazione di cui all’articolo 13 TUIR e operare la relativa ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

 

Risposta n. 54 del 27/02/2026

Nuovo regime impatriati e “employer of record”: conta la continuità del datore formale di gruppo, anche se gli utilizzatori sostanziali sono diversi e non collegati; il requisito estero sale quindi a sei periodi d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’Istante sosteneva che, essendo diversi e non collegati i soggetti “utilizzatori” della prestazione lavorativa, la continuità del solo employer of record appartenente al medesimo gruppo non dovesse rilevare ai fini dell’innalzamento del requisito temporale di permanenza all’estero. L’Agenzia respinge questa lettura e valorizza, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, la continuità del datore di lavoro formale/gruppo presso cui il lavoratore è stato impiegato all’estero e poi in Italia.

Nel caso esaminato, il rapporto estero con GAMMA Svizzera e quello italiano con GAMMA Italia sono ricondotti al medesimo gruppo societario, circostanza sufficiente a far scattare l’innalzamento del requisito minimo di pregressa permanenza all’estero. L’agevolazione impatriati è quindi subordinata non al requisito ordinario dei tre periodi d’imposta, ma a quello rafforzato di sei periodi d’imposta.

 

Risposta n. 55 del 27/02/2026

Provvigioni riqualificate ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973: prima vanno rettificate le CU per cassa 2022/2023, poi dichiarazioni integrative SP e PF; i crediti “ultrannuali” emersi saranno compensabili solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322

La risposta interviene in un caso di riqualificazione di compensi da “consulenza e ricerca di mercato” a procacciamento d’affari, con conseguente emersione di ritenute non operate sulle provvigioni. Il punto decisivo è il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito per cassa: la Certificazione Unica deve fotografare il periodo in cui la provvigione è stata effettivamente percepita dal sostituito, sicché la CU 2022 originariamente emessa va prima rettificata, distinguendo correttamente le somme percepite nel 2022 da quelle incassate nel 2023.

Solo una volta ottenute le “nuove” CU 2022 e 2023, la società in contabilità semplificata potrà presentare i modelli Redditi SP integrativi per i due periodi d’imposta, attribuendo le ritenute pro quota ai soci, che a loro volta dovranno presentare i corrispondenti Redditi PF integrativi per far emergere il maggior credito. Trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali, la loro utilizzabilità in compensazione decorre soltanto dal 2027, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998. Nel dettaglio, chiarito che se modelli Redditi PF integrativi per i periodi 2022 e 2023 vengono presentati nel 2026, il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d’imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l’’’imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione’’ (nella risposta si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026); potrà utilizzare tali crediti in compensazione per il versamento di debiti maturati dal 2027.

 

Risposta n. 56 del 27/02/2026

Fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente se non vi sono liquidazione, rimborso, conguagli o switch; tassazione rinviata all’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Nella risposta l’Agenzia delle entrate esamina la fusione, disciplinata dal diritto lussemburghese e unionale, di due comparti di una SICAV UCITS in una SICAV RAIF, nelle tre varianti prospettate dall’istante (confluenza in due nuovi comparti, in un solo nuovo comparto oppure in comparti già esistenti). In tutti i casi rappresentati, l’operazione avviene al NAV certificato, senza conguagli in denaro, senza rimborso delle azioni dei comparti incorporati e senza annullamento con liquidazione in natura degli attivi a favore dell’investitore residente.

Muovendo dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983, l’Agenzia ribadisce che per gli investitori italiani in OICR esteri i fatti imponibili sono tassativamente individuati nella distribuzione di proventi, nel riscatto o liquidazione delle quote/azioni, nella cessione, nel trasferimento a diverso intestatario e nella conversione tra comparti dello stesso fondo (switch). La fusione tra comparti di OICR esteri non rientra in nessuna di tali fattispecie e, proprio per questo, non integra un evento realizzativo imponibile.

La risposta esclude, in particolare, che la descritta fusione possa essere assimilata:

  • a una cessione o a un trasferimento a diverso intestatario, poiché non vi è alcun passaggio delle quote a soggetti diversi dal titolare originario;
  • a uno switch, poiché quest’ultimo, secondo la disciplina di vigilanza richiamata, presuppone un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione, elementi assenti nel caso di specie.

Ne discende che la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisca un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. La tassazione resta soltanto differita al momento dell’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione, quando il reddito imponibile dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.

 

Risposta n. 57 del 27/02/2026

Medici di assistenza primaria ad attività oraria “pura” non aderenti al Ruolo unico: i compensi restano redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR; la ASL deve operare le ritenute come sostituto d’imposta e non si applica il regime del lavoro autonomo chiarito per il Ruolo unico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’interpello affronta il corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti dalla ASL medici titolari a tempo indeterminato non aderenti al Ruolo unico, così come definito dall’ACN del 4 aprile 2024, che svolgono la sola attività oraria in sedi aziendali e che “continueranno ad essere, nella forma e nella sostanza, medici di Assistenza primaria ad attività oraria ‘‘pura’’. Il quesito nasce dal coordinamento con la precedente risposta n. 73/2025, che aveva ricondotto al lavoro autonomo i compensi dei medici di Ruolo unico che svolgono attività sia a ciclo di scelta sia oraria.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo e di prassi distinguendo tre piani:

  • la regola generale per cui l’attività medica, fuori dal lavoro subordinato, rientra nel lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR;
  • il precedente orientamento della risoluzione n. 14/1999, che aveva qualificato come redditi di lavoro dipendente gli emolumenti dei medici titolari a tempo indeterminato della continuità assistenziale;
  • il più recente chiarimento del 2025, limitato però ai medici confluiti nel Ruolo unico, in ragione del mutato assetto contrattuale definito dagli ACN.

Nel caso di specie, l’elemento decisivo è che i medici interessati continuano a operare come titolari di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato di sola attività oraria, senza avere accettato il completamento dell’incarico che comporta il passaggio al Ruolo unico. In assenza di tale adesione, secondo l’Agenzia delle entrate, non opera il mutamento qualificatorio già riconosciuto ai medici del Ruolo unico e resta quindi ferma la precedente impostazione: gli emolumenti percepiti continuano a costituire redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 TUIR.

Sul piano operativo, la conseguenza è che l’Azienda sanitaria locale, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare, all’atto del pagamento, la ritenuta a di acconto prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta conferma dunque che il regime del lavoro autonomo resta circoscritto ai medici che, in base al nuovo assetto convenzionale, sono effettivamente transitati nel Ruolo unico di assistenza primaria.

Nel dettaglio, nella risposta chiarito che gli emolumenti corrisposti dall’Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR. Mentre, come nel caso rappresentato dall’Istante, dove sussistono “rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria dei medici che non aderiscono al Ruolo unico ex ACN 2024”, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano ad essere inquadrati fra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, come chiarito nella risoluzione n. 14 del 1999.

 

Risposta n. 58 del 2/03/2026

MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).

L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.

Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.

 

Risposta n. 59 del 2/03/2026

Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni

L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.

Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.

Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).

Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.

 

Risposta n. 60 del 2/03/2026

Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.

A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.

 

Risposta n. 61 del 03/03/2026

Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633

L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.

 

Risposta n. 62 del 03/03/2026

Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.

 

Risposta n. 63 del 03/03/2026

DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.

L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.

L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.

 

Risposta n. 64 del 03/03/2026

Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)

L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).

Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.

Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.

 

Risposta n. 65 del 04/03/2026

Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997

La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.

L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.

Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

 

Risposta n. 66 del 06/03/2026

Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni  

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze –  Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.

L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.

Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.

 

Risposta n. 67 del 06/03/2026

PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207

L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.

La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.

 

Risposta n. 68 del 06/03/2026

Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190

Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.

Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.

 

Risposta n. 69 del 06/03/2026

Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, a tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.

Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.

 

Risposta n. 70 del 06/03/2026

CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR –  Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.

L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.

L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.

Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.

In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.

 

Risposta n. 71 del 09/03/2026

Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principleBranch exemption (BEX) non esercitata – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze

L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.

Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
  • la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.

La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.

 

Risposta n. 72 del 09/03/2026

Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157

La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.

 

Risposta n. 73 del 09/03/2026

Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del del D.L. del 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.

L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.

L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.

Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.

 

Risposta n. 74 del 10/03/2026

Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.

La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.

La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

 

Risposta n. 75 del 10/03/2026

Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.

L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.

Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia dele entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.

 

Risposta n. 76 del 11/03/2026

Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.

L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.

La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.

 

Risposta n. 77 del 12/03/2026

Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633

La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.

L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.

Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.

 

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in f24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).

L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.

L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.

La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.

Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.

 

Risposta n. 79 del 12/03/2026

Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.

La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).

Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.

 

Risposta n. 80 del 18/03/2026

Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.

Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.

La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.

L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.

 

Risposta n. 81 del 18/03/2026

Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale –  IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992

L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.

Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.

 

 




Inps rilascia la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Si può accedere al documento tramite numerosi canali, sia tradizionali che digitali

L’Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio è stato pari a 26.723.939.

Come accedere alla Certificazione Unica 2026:

  • Online: visita il portale inps.it e accedi all’Area personale con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Vai alla sezione “I tuoi servizi e strumenti”, quindi “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, e seleziona “Certificazione Unica 2026”.
  • Pensionati: i pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio onlineCedolino pensione”.
  • App INPS Mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS, consente l’accesso alla CU utilizzando le credenziali personali.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Richiesta alternativa della Certificazione Unica:

  • Patronati e CAF
  • PEC: invia una richiesta all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” allegando una copia del tuo documento d’identità. La CU sarà inviata all’indirizzo e-mail utilizzato.
  • Numero Verde: Contatta il servizio dedicato al numero 800 434320.
  • Contact Center: Chiama il numero 803 164 o il 06 164164 per assistenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il portale istituzionale www.inps.it  

Così, comunicato stampa Inps del 13 marzo 2026




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2025

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Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida ricostruisce la portata applicativa delle principali disposizioni fiscali della L. n. 199/2025, con rinvio puntuale ai singoli commi e alle relative decorrenze.

Tra le misure esaminate nel nuovo numero.

IRPEF: riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione e meccanismo di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro.

Lavoro dipendente: imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali del settore privato; nuova disciplina agevolata per premi di risultato, partecipazione agli utili, maggiorazioni e indennità.

Buoni pasto elettronici: innalzamento da 8 a 10 euro della soglia giornaliera non imponibile.

Agricoltura ed energia: proroga dell’agevolazione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP; revisione del regime per la produzione di energia da impianti fotovoltaici.

Locazioni brevi: cedolare secca applicabile solo fino a due appartamenti per periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale.

Bonus edilizi: proroga per il 2026 delle detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica, sismabonus e bonus mobili, alle condizioni già previste per il 2025.

Forfetario, criptoattività e Tobin Tax: proroga delle condizioni reddituali di accesso al regime forfetario; interventi sulle criptoattività; aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Assegnazione agevolata ed estromissione: riproposizione del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci e dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Plusvalenze e riserve: stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze sui beni d’impresa; riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

IRAP e dividendi: revisione del trattamento IRAP dei dividendi infra-UE/SEE per banche e assicurazioni e nuova disciplina delle istanze di rimborso; modifiche al regime di esclusione per dividendi e plusvalenze da strumenti partecipativi.

Banche e intermediari: nuova disciplina della deducibilità delle svalutazioni su crediti nei primi due stadi di rischio IFRS 9; facoltà di valutazione dei titoli per i soggetti non IAS adopter; incremento dell’aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione.

Riscossione e IVA: rottamazione-quinquies, definizioni agevolate regionali e locali, nuova liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, contrasto alle indebite compensazioni ed estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Investimenti e incentivi: nuovo iperammortamento 2026-2028, crediti d’imposta per ZES unica, ZLS e investimenti nei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

IMU enti non commerciali: disposizioni di interpretazione autentica sull’esenzione per immobili posseduti e utilizzati per attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte con modalità non commerciali.

La guida dedica ampio spazio ai commi 438-443 sull’estensione del credito d’imposta ZES unica agli anni 2026, 2027 e 2028, nonché ai commi 448-452 sul credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica.

L’analisi tiene conto dei primi provvedimenti attuativi già richiamati nel fascicolo, tra cui:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, che approva i modelli di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e di “Comunicazione integrativa”, con relative istruzioni, per gli anni 2026, 2027 e 2028; l’indicazione delle finestre temporali annuali per la trasmissione delle comunicazioni preventive (31 marzo – 30 maggio di ciascun anno) e delle comunicazioni integrative, da inviare a pena di decadenza;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, relativo al modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, con trasmissione telematica prevista dal 15 aprile al 15 maggio 2026; i chiarimenti su rideterminazione, decadenza, utilizzo in compensazione, limiti complessivi del beneficio e coordinamento con il credito principale già richiesto nel 2025.

 

Vedi anche:

Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ...

 

 

 

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Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Le modifiche riguardano, in particolare, il contributo sulle importazioni di modesto valore, la decorrenza della nuova disciplina IVA delle permute e l’ambito oggettivo della maggiorazione degli ammortamenti.

Il primo intervento concerne i commi da 126 a 128 dell’articolo 1, che hanno introdotto un contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La novella dovrebbe disporre il differimento al 30 giugno 2026 dell’efficacia della misura, rinvio motivato dall’esigenza di completare gli adeguamenti del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

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Il secondo il correttivo è destinato a interessare il comma 139 dell’articolo 1, in materia di base imponibile IVA nelle operazioni permutative. L’intervento dovrebbe chiarire che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile, parametrato all’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni poste in essere in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti conclusi anteriormente a tale data continuerebbe, invece, a operare il criterio del valore normale.

Un terzo intervento riguarderebbe i commi da 427 a 436 dell’articolo 1, recanti la nuova disciplina del cosiddetto iper-ammortamento. Verrebbe soppressa la limitazione che circoscrive il beneficio ai beni acquistati presso produttori localizzati in Paesi europei o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’eliminazione di tale vincolo determinerebbe un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione, con possibile estensione dell’incentivo anche ad acquisti effettuati al di fuori dell’area europea, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.

 

Il testo del comunicato stampa Mef del 12 marzo 2026

 

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), per modificare:

  • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • le disposizioni della medesima Legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
  • le disposizioni dedicate al nuovo “iperammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.