SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3/4 del 2025

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Modulistica 2025
Modelli dichiarativi dei redditi 2024

 

Dichiarazione “Redditi 2025–SC”. Novità, soggetti obbligati e termini

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell’anno 2025 ….

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Modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2025 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2025-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modello “Redditi 2025-SC” per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”.».

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 21.03.2025

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Dichiarazione “Redditi 2025–SC”. Novità, soggetti obbligati e termini

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell’anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento approva, inoltre, le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti.

 

Soggetti obbligati alla compilazione del modello redditi SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Il Modello “REDDITI 2025 SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

1)    società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

2)    enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

3)    società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

I modelli REDDITI 2025 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2024 il modello REDDITI 2025. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2024 va utilizzato il modello REDDITI 2025).

Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2024, anche se iniziati nel corso del 2023 (ad es. periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2024 approvato nel corso del 2024. Qualora il modello REDDITI 2024 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2025, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che l’articolo 1 comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha stabilito che: «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio (*) con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

(*)L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto, per l’anno 2025, il rinvio del termine di approvazione del modello di dichiarazione al 17 marzo 2025.

 

Termini di presentazione

 

I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione a partire dal 30 aprile (per l’anno 2025), se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025) entro il 30 aprile 2026.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto dell’inserimento, del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Le novità del modello SC 2025

 

Il modello Redditi SC 2025 contiene alcune novità rispetto allo scorso anno, dovute principalmente alle modifiche normative previste:

 

Di seguito le novità di rilievo.

 

QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

 

È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13). Il Quadro CP è riservato ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale “CPB” di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

La Sezione I, denominata imposta sostitutiva (art. 20-bis del Decreto CPB).

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB. Tali contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dall’art. 16 del decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando aliquota tre differenziate aliquote. L’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 3.7 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1505).

 

Le aliquote dell’imposta sostitutiva:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è ≥ 8.
  • 12% se è tra 6 e 8.
  • 15% se è < 6.

 

Elementi significativi della Sezione I – Imposta sostitutiva (art. 20-bis del Decreto CPB)

 

 

Cosa va indicato nel Rigo CP1

Colonna 1: il reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato (di cui al rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio);

Colonna 2: il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli art. 16 del decreto CPB. Le istruzioni evidenziano che “il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata”;

Colonna 3: la differenza tra le colonne 1 e 2 (base imponibile per imposta sostitutiva).

Colonna 4: l’aliquota applicabile.

Colonna 5: l’imposta sostitutiva dovuta.

In caso di trasparenza fiscale

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 e l’importo dell’imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci.

Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata e in colonna 2 l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia. La somma degli importi di colonna 2 va riportata nell’apposito rigo del quadro RX.

Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l’imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

 

Elementi significativi della Sezione II – Reddito d’impresa concordato e imposizione

 

 

 

 

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.

I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RF.

Nel rigo CP6 vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno“) (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 3.2 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1502).

Qualora il contribuente partecipi a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo.

 

Nel rigo CP7, va indicato

  • in colonna 1, il reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato; tale importo va esposto al netto dell’eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all’imposta sostitutiva;
  • in colonna 2, la somma algebrica delle variazioni del reddito concordato di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (indicate nel rigo CP6);
  • in colonna 3, il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti a cui il soggetto dichiarante partecipa (già indicato in colonna 2);
  • in colonna 4, la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
  • in colonna 5, il reddito rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l’importo di colonna 4. Il reddito rettificato non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1;
  • in colonna 6, l’ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva:

 

CP7, colonna 5 – (CP7, colonna 1 + CP7, colonna 2)

 

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d’impresa. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa va riportata nella colonna 4 del rigo RN4 ovvero, in caso di trasparenza fiscale o di partecipazione al consolidato, va riportata nei quadri TN o GN o PN.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del decreto CPB, le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito indicato in colonna 5 secondo le disposizioni di cui all’art. 84 del TUIR. In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1.

 

Elementi significativi della Sezione IV – Reddito effettivo

 

 

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato.

A tal fine, nel rigo CP10, nelle colonne 1 e 2, va indicato rispettivamente il reddito o la perdita effettivi del quadro RF e il reddito effettivo del quadro RH e in colonna 3, il reddito complessivo effettivo.

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

 

Elementi significativi della Sezione V – Cessazione o decadenza

 

 

Cessazione

 

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione) (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 2.4 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1496).

A tal fine, nella casella di colonna 1 va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non va compilata la sezione II):

1    – il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

2    – il contribuente ha cessato l’attività;

3    – la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Si ricorda che all’ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (rif. cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 6.6 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1518);

5    – il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;

6   – il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 922), che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

 

Decadenza

 

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall’art. 22 del decreto CPB (decadenza).

A tal fine, nella casella di colonna 2 va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

1    – a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

2    – a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

3    – sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

4    – ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto;

5    – è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, decreto CPB.

 

Nella colonna 3 va indicata la data di fine del primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto CPB.

 

QUADRO RQ – SEZIONE XXV – Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

 

Nel quadro RQ è stata prevista la Sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, rubricato: Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura).

 

 

La sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

L’agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024.

La casella denominata “Assenza redditova barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.

In particolare, nel rigo RQ106 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF;
  • in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
  • in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
  • in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta; detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
  • in colonna 5, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

 

QUADRO RF, Rigo RF55 – Maggiorazione costo del personale

 

Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

In particolare, chiarito che nel rigo RF55, relativo alle variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, vanno indicati con il:

 

QUADRO RQ – SEZIONE VII-B – Affrancamento straordinario delle riserve

 

È stata prevista la nuova Sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2161).

 

 

Come anticipato, i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.

L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della presente disciplina di affrancamento.

 

QUADRO RS – Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

 

Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2187).

 

 

Si ricorda che il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 192/2024 ha novellato l’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante la disciplina delle società di comodo a decorrere dal periodo d’imposta delle società successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Dunque, per i soggetti con periodo d’imposta “solare”, dal 2024, ovvero dalla prossima dichiarazione dei redditi “Modelli Redditi” 2025. Le modifiche dimezzano i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo in relazione agli immobili e alle attività finanziarie (partecipazioni, strumenti finanziari e crediti di finanziamento).

Di seguito il dettaglio:

 

 

QUADRO RQ (SEZIONE VI) e QUADRO RVRiallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie

 

Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2158).

La sezione VI compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

A tal fine, vanno compilate le seguenti sezioni:

–     Sezione VI-A, per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2160).

–    Sezione VI-B, per le operazioni effettuate dalla data del 1° gennaio 2024 (art. 12 del predetto decreto legislativo).

 

SEZIONE VI-AImposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023

 

 

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all’art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

E’ prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

L’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo.

È possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta successivo, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferitario, incorporato, fuso o scisso, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2008, n. 57).

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21:

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
  • in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
  • in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta. Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine in colonna 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta cui si riferisce l’operazione;
  • in colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento in relazione agli scaglioni previsti dal comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR pari alla somma della colonna 3 e, eventualmente, della colonna 4. L’aliquota così determinata deve essere applicata sull’importo di colonna 3.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126; la prima, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine nel rigo RQ22, va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’imposta dovuta.

 

SEZIONE VI-B – Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024

 

 

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale o unitario) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni previste all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente successivamente alle modifiche di cui all’art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2158).

E’ prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta dell’IRES e dell’IRAP, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo arti. 16, comma 1. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

A tal fine la sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando:

–    ai fini IRES nel rigo RQ23, in colonna 1, l’importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in colonna 2, l’imposta corrispondente all’applicazione della percentuale del 18 per cento all’importo di colonna 1; in colonna 4, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’eventuale addizionale o maggiorazione (la cui percentuale va indicata in colonna 3); in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

–     ai fini IRAP nel rigo RQ24, in colonna 1, l’importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in colonna 2, l’imposta corrispondente all’applicazione della percentuale del 3 per cento all’importo di colonna 1; in colonna 3, la differenza, se positiva, tra l’aliquota IRAP applicata ordinariamente al dichiarante e quella prevista per le imprese industriali; in colonna 4, l’ulteriore imposta sostitutiva calcolata applicando all’importo di colonna 1 l’aliquota di colonna 3; in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

Nel caso in cui il soggetto eserciti l’attività nel territorio in più regioni con applicazione di diverse aliquote IRAP, occorre compilare più righi riportando nelle colonne 1, 3, 4 gli importi richiesti; le colonne 2 e 5 vanno, invece, compilate nel primo modulo.

Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, utilizzando gli appositi codici tributo.

 

Le altre novità inserite nel modello:

  • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2460).
  • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040).
  • Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze (art. 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2157).
  • Modifiche alla disciplina della «Tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2183).
  • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2426).
  • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. Nel quadro RF è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108).
  • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2392).
  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2401).
  • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2408).
  • Perdite d’impresa. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR (art. 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2161).



On-line la versione definitiva dei modelli Redditi Pf, Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc, IRAP, ISA, 730 e Consolidato 2025 da utilizzare per le dichiarazioni 2025, p.i. 2024

Approvati, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche dei modelli Redditi 2025, IRAP, CNM e ISA.

 

Link ai modelli dichiarativi 2025, Redditi (PF, SP, SC e ENC), IRAP, ISA e CNM:

 

REDDITI 2025-PF

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-ENC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131080/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-ENC”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SP

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

APPROVAZIONE DI N. 172 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131055/2025, recante: «Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, Prot. n. 131056/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2024» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

IRAP 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “IRAP 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2025”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127523/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025»(Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

MODELLI 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10/03/2025)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi

Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up

 

Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024

 

Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Incentivi agli investimenti 2025

 

Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili

Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti

 

La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.

 

Le ultime Sentenze

 

Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo.

Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”.

Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.

Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.

 

Vedi anche:

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

 

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Disponibili sul sito dell’Agenzia dell’entrate i modelli Consolidato nazionale e mondiale, IRAP, 730

Modello di dichiarazione “Irap 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, Prot.n. 127533/2025

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2025” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, Prot.n. 127523/2025

Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

Modelli 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, Prot. n. 114763/2025

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10/03/2025)




Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025. In arrivo disposizioni correttive in materia di concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e operazioni societarie transfrontaliere

Adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il testo introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti. Inoltre, in materia di concordato preventivo biennale, si proroga la possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) e, tenuto conto della sperimentalità del concordato, si escludono i soggetti che adottano il regime forfetario.

In materia di contenzioso, si estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata quelli successivi al 5 gennaio 2024. Infine, nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne.

Alcune delle modifiche inserite nello schema di D.Lgs.

 Proroga adesione al Concordato Preventivo Biennale: il termine per aderire viene prorogato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025.

  • Esclusione dei forfetari: i contribuenti con regime forfetario non potranno aderire al CPB dal 2025.
  • Certificazioni Uniche per i redditi da lavoro autonomo inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
  • Estesa la conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione.
  • Giustizia tributaria. Modificata la certificazione di conformità.

 

Trasformazioni, fusioni e scissioni di società transfrontaliere

 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

Gli interventi correttivi operati mirano a semplificare ulteriormente le procedure e chiarire, ove necessario, i passaggi procedurali che devono essere effettuati (o che in alcuni casi possono essere omessi) per l’esito favorevole dell’operazione transfrontaliera o internazionale, mantenendo sempre i principi di controllo proporzionato ed efficace della legalità dell’operazione stessa.

Inoltre, si introducono norme che consentono alle società di integrare, ove possibile, i dati mancanti necessari per il positivo superamento del controllo di legalità da parte del notaio e per conseguire l’iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano.

 

Provvedimenti approvati in esame definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti in esame definitivo:

  • Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame definitivo)
  • Revisione delle disposizioni in materia di accise (decreto legislativo – esame definitivo)

Sui testi, che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono state ottenute le intese in sede di Conferenza unificata.




Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. I Commercialisti pubblicano i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, senza tuttavia pretese di esaustività, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche riscontrabili nella prassi.

Il documento operativo analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.

Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.

Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.

L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.

I modelli sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/24658/)

Allegato 1 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe

Allegato 1 bis – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe – Società che redige il bilancio in forma abbreviata

Allegato 2 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili

Allegato 3 – Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, co. 3, c.c.

 

 

 




Registro delle imprese. Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Nel documento interpretativo, evidenziato che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 

Sanzioni per il mancato adempimento

 

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancato adempimento, Il MIMIT precisa che si applica all’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». Peraltro, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dalle imprese.

 

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 




Imposte di registro, ipocatastali, bollo e relativo sistema sanzionatorio. Le novità post-riforma

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Registro al restyling

 

In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Le novità sull’accesso alle banche dati del Catasto

 

Per incentivare l’uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa cambia per l’imposta di bollo

 

Razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Interventi apportati con il D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 e D.Lgs. 14/06/2024, n. 87.




Rottamazione-quater, al via le richieste di riammissione. Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il servizio per i decaduti fino al 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.

 

Cosa prevede il decreto milleproroghe

 

 

La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (c.d. decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Domanda online entro aprile

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.

Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. Si ricorda che in caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Esito della richiesta entro giugno

 

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

 

Che cos’è la rottamazione-quater.

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’11 marzo 2025)

 

FAQ_riscossione

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2025

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Manovra 2025

La Legge
di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207

 

La guida alla normativa

Comma per comma,
l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 207/2024

Il testo della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2024

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Manovra 2025

 

La Legge
di Bilancio 2025

 

La mappa
delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 207/2024

Il testo della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»

 

Nel prossimo numero l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 con particolare riguardo alle disposizioni fiscali.

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2025

 

Le ultime risposte agli interpelli

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 65 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 64 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Stabile organizzazione e applicabilità dell’articolo 192-bis della direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP – Art. 83, co. 1, del Tuir – Art. 8, co. 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 62 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Aiuto alla crescita economica (ACE) – Limite del patrimonio netto – art. 11 del D.M. 3 agosto 2017 – Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) – Somme ricevute a fronte dell’emissione di ”azioni” – Contabilizzazione – Passività finanziarie – Non concorrono»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 61 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Impianti agrivoltaici avanzati – Produzione e cessione di energia elettrica – Art. 1, co. 423, della legge n. 266 del 2005 – Imprenditore agricolo – Requisito della connessione con l’attività agricola – Criteri – Regime fiscale»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Credito d’imposta per l’acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – Prenotazione – Oneri accessori non preventivabili – efficacia – Limiti»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 59 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina transitoria – legge n. 205 del 2017 – Rinuncia ai dividendi – Sopravvenienza attiva – Art. 88, co. 4-bis, del TUIR – Assenza»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 58 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Applicabilità delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al d.P.R: 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)»

 

 

Risoluzioni

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»




Revisori della sostenibilità. Le regole per l’abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Con decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) è stato affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, «il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

 

Pubblicato sulla G.U. il DM relativo all’abilitazione dei revisori allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (cd. “Decreto Milleproroghe).

 

Modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

 

Fase 1  (a decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.M. 19/02/2025)

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla Fase 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial. (link esterno verso il sito: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 

Fase 2 – (a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato, da adottare a conclusione dell’implementazione dell’applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025)

 

Nella Fase 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

 

Fase 3 – (abilitazione a regime)

 

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle Fasi 1 e 2.

Fonte: portale della revisione legale – https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 




Bonus ZES per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno. Firmato il D.M. attuativo

Prende ufficialmente il via il Bonus ZES, l’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Con il decreto attuativo 7 gennaio 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati fissati i criteri per l’esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili.

La misura prevista dall’articolo 24 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027.

 

DI.bZes

 




Approvato il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, prot. n. 75896/2025 approvato il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche, che consentiranno l’invio della dichiarazione.

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

 

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.

 

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025

 

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2025 i seguenti soggetti i quali:

  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

 

Termini di presentazione della dichiarazione

 

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

Redazione della dichiarazione

 

Il riquadro “Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

 

 

 

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso.

In particolare, indicare:

1.nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2.nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

Inoltre, dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

  • Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
  • Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Ad esempio, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle “Dipendente” e “Autonomo”.

La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2 nella casella “Tipologia invio”.

Si ricorda che l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

 

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:

  • indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
  • barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Esempio: il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata.

In tale caso il sostituto può servirsi dell’ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione spacchettando i flussi.

In entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando codice 2 nella casella “Tipologia invio”.

 

CASO A: Il sostituto si avvale dell’ausilio di intermediari per l’invio di entrambi i flussi.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo.

INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”.

 

CASO B: Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.

INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

 

CASO C: Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opti per l’invio tramite intermediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

Si ricorda che nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”.

Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

INVIO 1: Dipendente

INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

INVIO 1: Locazioni

INVIO 2: Dipendente

La tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

Si ricorda che caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.

 

Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:

C.t. 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “dipendente”;

C.t. 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “autonomo”;

C.t. 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “capitale”.

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, indicare:

1. nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;

2. nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo di imposta 2024 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.




Gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 (di seguito riportata), ha chiarito che gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate evidenzia che si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

 

Di seguito il testo integrale della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali – Non deducibilità degli interessi da ravvedimento “speciale” versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Affermazione – Ragioni – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

  

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Istante è un professionista che ­ avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (di seguito, ravvedimento speciale) disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)  ­  ha  presentato  nel  2024  delle  dichiarazioni  integrative  relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l’Istante ha versato, in un’unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Ciò posto, l’Istante chiede se i predetti interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’Istante ritiene che gli importi versati nel 2024 a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle imposte siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto:

  • il principio espresso in materia di reddito di impresa, con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi versati in un’unica soluzione per il ritardato pagamento di imposte dirette, «vada applicato, oltre che ai ”Soggetti IRES”, anche ai ”Soggetti IRPEF»;
  • «la mancanza nel TUIR, tanto di una specifica disciplina in ordine alla deducibilità degli interessi per ritardato pagamento quanto di una loro espressa esclusione dai componenti negativi del reddito da lavoro autonomo, legittimi il contribuente a dedurre questi ultimi dal reddito, secondo i principi generali».

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

 

L’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, prevede che: «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]». In relazione al quesito posto dall’Istante, inerente al trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista in occasione del ravvedimento speciale, appare opportuno preliminarmente considerare la natura del costo sostenuto.

Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare talune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del quantum dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale, articolo 1, commi da 174 a 178, L. n. 197/2022, cfr. da ultimo circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Riguardo ai menzionati interessi, in mancanza di una previsione specifica e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, si rinvia alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono dovuti gli «interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno». Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E emanata in occasione del citato decreto n. 472 del 1997, rappresentano «una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari».

 

La qualificazione di ”interessi moratori” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Sotto altro profilo, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54-­octies del Tuir) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato articolo 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività», e quindi all’effettivo sostenimento delle spese nel periodo d’imposta, debitamente documentato, nonché all’inerenza delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta.

In via interpretativa, è stato affermato che:

  • «Un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso» (circolare 20 giugno 2002 n. 55/E, paragrafo 5);
  • «Le spese devono […] essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30).

Sulla base dei principi sopra esposti, quindi, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall’Istante i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltreché attenere alla diversa categoria del reddito d’impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi (i.e. gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione) aventi una funzione ”compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella ”risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, in applicazione della normativa sopra citata e in linea con i principi su esposti, gli interessi versati nel 2024 dall’Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Direttore centrale ad interim
(firmato digitalmente)




Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 scade la prossima rata. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025

In arrivo una nuova scadenza per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 è il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025.

Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A tale riguardo si specifica che, per i piani di pagamento in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio.

Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla “Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Servizi online.

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 febbraio 2025)

 

Vedi anche:

 Le scadenze fiscali del mese di marzo




Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali. Pubblicata la circolare Inps

L’Inps annuncia la pubblicazione di una nuova circolare (Circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025) riguardante l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani. Questa circolare fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

L’obiettivo principale della circolare è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Essa descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creator, comprendente influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile che possa evolvere con il settore. La circolare non intende creare un elenco rigido di figure professionali, ma piuttosto stabilire principi comuni per inquadrare le diverse attività.

“La circolare Inps sull’inquadramento previdenziale di creator digitali ed influencer è un segno concreto dell’attenzione dell’Istituto ai giovani e alle nuove professioni sui temi previdenziali e al contempo risulta coerente con l’obiettivo di promuovere lavoro in regola in un mercato, quello dei lavori digitali, dove c’è grande rischio di speculazione. Questa iniziativa, che ha trovato la valutazione positiva del Ministero del Lavoro, rientra nel più ampio progetto di promozione della cultura previdenziale che caratterizzerà i prossimi anni e punta a portare a bordo il maggior numero di giovani”, afferma il presidente INPS, Gabriele Fava.

La parte centrale del documento si concentra sulla disciplina previdenziale applicabile, affrontando l’inquadramento giuridico di queste professioni in mancanza di normative specifiche. L’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Inoltre, la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025 sul sito dell’INPS.

(Così, comunicato Stampa Inps del 19 febbraio 2025)

 




D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

 

 

Si riporta il testo integrale della risposta:

Faq del 13 febbraio 2025Regime del registrato e imputazione dei ricavi. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

Legislazione

 

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

 

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Approvato il provvedimento per l’abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta»

 

 

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Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Con circolare del 7 febbraio 2025, n. 38, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La circolare specifica la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

Gli artigiani e gli esercenti over 65 di attività commerciali, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti previsti, usufruiranno della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Nella circolare evidenziato che l’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025  per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli  artigiani  e  degli  esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Infine, il documento di prassi ricorda che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024. 

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Speciale Modulistica 2025. La Certificazione unica “CU 2025”

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Speciale Modulistica 2025

La Certificazione unica “CU 2025”
Modello e Istruzioni

 

 

Certificazione Unica 2025. Termini, sanzioni e alcune novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, approvata la Certificazione unica 2025 (Cu), …

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Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Online le bozze dei modelli Redditi 2025 e IRAP aggiornate con le ultime novità normative

Disponibili sul sito dell’Agenzia i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e IRAP, in veste non definitiva. Dopo le bozze di 730 e 770, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione un primo schema della modulistica. Già definitivamente approvate a metà gennaio, invece, la dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (CU) 2025.

 

Il modello Redditi 2025 persone fisiche (Pf)

 

Nella bozza spiccano diverse novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. Il modello fa spazio, nel quadro Rc, al “bonus tredicesima” così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

 

I modelli per le Società e gli Enti non commerciali (Sc, Sp, Enc) e la dichiarazione Irap 

 

In pista anche le bozze dei modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (CNM). Online, infine, il modello IRAP, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2025)

 

Modelli in bozza – Aggiornamento: 4 febbraio 2025

Modello e istruzioni 730/2025 (bozze)

Modello e istruzioni 770/2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi persone fisiche 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di persone 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di capitali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi enti non commerciali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Consolidato nazionale e mondiale 2025 (bozze)

Modello e istruzioni IRAP 2025 (bozze)