Inps rilascia la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Si può accedere al documento tramite numerosi canali, sia tradizionali che digitali

L’Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio è stato pari a 26.723.939.

Come accedere alla Certificazione Unica 2026:

  • Online: visita il portale inps.it e accedi all’Area personale con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Vai alla sezione “I tuoi servizi e strumenti”, quindi “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, e seleziona “Certificazione Unica 2026”.
  • Pensionati: i pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio online “Cedolino pensione”.
  • App INPS Mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS, consente l’accesso alla CU utilizzando le credenziali personali.

 

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Richiesta alternativa della Certificazione Unica:

  • Patronati e CAF
  • PEC: invia una richiesta all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” allegando una copia del tuo documento d’identità. La CU sarà inviata all’indirizzo e-mail utilizzato.
  • Numero Verde: Contatta il servizio dedicato al numero 800 434320.
  • Contact Center: Chiama il numero 803 164 o il 06 164164 per assistenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il portale istituzionale www.inps.it  

Così, comunicato stampa Inps del 13 marzo 2026




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

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Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida ricostruisce la portata applicativa delle principali disposizioni fiscali della L. n. 199/2025, con rinvio puntuale ai singoli commi e alle relative decorrenze.

Tra le misure esaminate nel nuovo numero.

IRPEF: riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione e meccanismo di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro.

Lavoro dipendente: imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali del settore privato; nuova disciplina agevolata per premi di risultato, partecipazione agli utili, maggiorazioni e indennità.

Buoni pasto elettronici: innalzamento da 8 a 10 euro della soglia giornaliera non imponibile.

Agricoltura ed energia: proroga dell’agevolazione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP; revisione del regime per la produzione di energia da impianti fotovoltaici.

Locazioni brevi: cedolare secca applicabile solo fino a due appartamenti per periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale.

Bonus edilizi: proroga per il 2026 delle detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica, sismabonus e bonus mobili, alle condizioni già previste per il 2025.

Forfetario, criptoattività e Tobin Tax: proroga delle condizioni reddituali di accesso al regime forfetario; interventi sulle criptoattività; aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Assegnazione agevolata ed estromissione: riproposizione del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci e dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Plusvalenze e riserve: stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze sui beni d’impresa; riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

IRAP e dividendi: revisione del trattamento IRAP dei dividendi infra-UE/SEE per banche e assicurazioni e nuova disciplina delle istanze di rimborso; modifiche al regime di esclusione per dividendi e plusvalenze da strumenti partecipativi.

Banche e intermediari: nuova disciplina della deducibilità delle svalutazioni su crediti nei primi due stadi di rischio IFRS 9; facoltà di valutazione dei titoli per i soggetti non IAS adopter; incremento dell’aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione.

Riscossione e IVA: rottamazione-quinquies, definizioni agevolate regionali e locali, nuova liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, contrasto alle indebite compensazioni ed estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Investimenti e incentivi: nuovo iperammortamento 2026-2028, crediti d’imposta per ZES unica, ZLS e investimenti nei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

IMU enti non commerciali: disposizioni di interpretazione autentica sull’esenzione per immobili posseduti e utilizzati per attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte con modalità non commerciali.

La guida dedica ampio spazio ai commi 438-443 sull’estensione del credito d’imposta ZES unica agli anni 2026, 2027 e 2028, nonché ai commi 448-452 sul credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica.

L’analisi tiene conto dei primi provvedimenti attuativi già richiamati nel fascicolo, tra cui:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, che approva i modelli di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e di “Comunicazione integrativa”, con relative istruzioni, per gli anni 2026, 2027 e 2028; l’indicazione delle finestre temporali annuali per la trasmissione delle comunicazioni preventive (31 marzo – 30 maggio di ciascun anno) e delle comunicazioni integrative, da inviare a pena di decadenza;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, relativo al modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, con trasmissione telematica prevista dal 15 aprile al 15 maggio 2026; i chiarimenti su rideterminazione, decadenza, utilizzo in compensazione, limiti complessivi del beneficio e coordinamento con il credito principale già richiesto nel 2025.

 

Vedi anche:

Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ...

 

 

 

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Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Le modifiche riguardano, in particolare, il contributo sulle importazioni di modesto valore, la decorrenza della nuova disciplina IVA delle permute e l’ambito oggettivo della maggiorazione degli ammortamenti.

Il primo intervento concerne i commi da 126 a 128 dell’articolo 1, che hanno introdotto un contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La novella dovrebbe disporre il differimento al 30 giugno 2026 dell’efficacia della misura, rinvio motivato dall’esigenza di completare gli adeguamenti del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

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Il secondo il correttivo è destinato a interessare il comma 139 dell’articolo 1, in materia di base imponibile IVA nelle operazioni permutative. L’intervento dovrebbe chiarire che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile, parametrato all’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni poste in essere in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti conclusi anteriormente a tale data continuerebbe, invece, a operare il criterio del valore normale.

Un terzo intervento riguarderebbe i commi da 427 a 436 dell’articolo 1, recanti la nuova disciplina del cosiddetto iper-ammortamento. Verrebbe soppressa la limitazione che circoscrive il beneficio ai beni acquistati presso produttori localizzati in Paesi europei o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’eliminazione di tale vincolo determinerebbe un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione, con possibile estensione dell’incentivo anche ad acquisti effettuati al di fuori dell’area europea, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.

 

Il testo del comunicato stampa Mef del 12 marzo 2026

 

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), per modificare:

  • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • le disposizioni della medesima Legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
  • le disposizioni dedicate al nuovo “iperammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.



I chiarimenti Inps sugli interventi di promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC

Le indicazioni Inps per i datori di lavoro che, entro il 31 marzo, riceveranno la comunicazione di compliance.

Dal 1° gennaio 2026 sono attivi gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), introdotti per rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il lavoro irregolare attraverso l’incrocio di dati fiscali e contributivi.

Il decreto interministeriale 27 febbraio 2026 ha approvato gli ISAC per il settore del commercio all’ingrosso alimentare e per il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L’applicazione degli ISAC coincide con quella degli indicatori ISA dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 6 marzo 2026, n. 26, l’Inps ha illustrato gli interventi di promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC.

 

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Entro il 31 marzo 2026, l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una lettera di compliance che riporta gli eventuali scostamenti (lievi o significativi) dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, con la stima delle giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità.

La comunicazione non è un accertamento e non determina irregolarità, ha finalità informativa e preventiva.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) derivano dall’integrazione dei dati contributivi UNIEMENS con i dati fiscali ISA e le informazioni derivanti dalla cooperazione applicativa (UNISOMM).

I datori di lavoro che ricevono la lettera di compliance possono inviare riscontri all’INPS tramite il template allegato alla circolare. Il template va trasmesso tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente.

Se il datore di lavoro ritiene necessario regolarizzare i dati contributivi, può farlo attraverso la sezione “Regolarizzazione da compliance” del flusso UNIEMENS, utilizzando il Tipo Regolarizzazione “RE” e indicando protocollo e data della lettera.

Eventuali contributi dovuti vanno versati con modello F24, causale RC01.

Link al testo della circolare Inps del 6 marzo 2026, n. 26, con oggetto: LAVORO – (ISAC) Indici di affidabilità contributiva – Promozione della compliance in materia contributiva. Indici di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro




Adottato il decreto interministeriale sugli ISAC

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto interministeriale che introduce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), uno strumento di compliance e non di controllo o sanzione. La misura, richiesta dalla Commissione europea nel 2021 nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso“) segna l’avvio di un nuovo modello di cooperazione tra Stato e imprese, orientato alla prevenzione e alla corretta contribuzione.

 

 

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Gli ISAC danno avvio a una prima fase sperimentale che nel 2026 interesserà inizialmente il commercio all’ingrosso alimentare e i servizi alberghieri ed extra-alberghieri, per poi estendersi entro il 31 agosto 2026 ad almeno altri 6 comparti economici, fino a coinvolgere complessivamente 8 settori. L’individuazione dei comparti non esprime alcun giudizio sul loro andamento o sul livello di irregolarità, ma risponde esclusivamente alla necessità di avviare una sperimentazione graduale e controllata.

“Con gli ISAC inauguriamo una nuova stagione nella lotta al lavoro sommerso – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – introducendo un meccanismo di compliance che valorizza le imprese corrette e aiuta a prevenire le irregolarità prima che si trasformino in violazioni, dando seguito alle richieste della Commissione europea nell’ambito del PNRR. Una misura sperimentale che ci permette di passare da un approccio puramente repressivo a un sistema fondato sulla collaborazione e sulla trasparenza. L’obiettivo è duplice: tutelare i lavoratori e garantire una concorrenza leale, accompagnando le imprese in un percorso di crescita e responsabilità”.

Il nuovo sistema si basa sull’integrazione delle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura stabile e interoperabile per la prevenzione del lavoro sommerso. Gli indici consentiranno di individuare eventuali scostamenti rispetto ai parametri di affidabilità contributiva, offrendo ai datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso comunicazioni di compliance. Per le imprese pienamente affidabili è previsto un sistema di premialità, che comprende anche una riduzione dei controlli ordinari. Gli ISAC non sostituiscono gli strumenti di vigilanza già previsti dalla normativa vigente, ma li affiancano introducendo un nuovo modo di affrontare la lotta al lavoro sommerso: non solo contrasto, ma costruzione di un sistema fondato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla valorizzazione dei comportamenti virtuosi. (Così, comunicato stampa MinLavoro del 3 marzo 2026)

Link al testo del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2026 previsto dal comma 7, dell’articolo 1, del decreto legge n. 160 del 2024 – Indici di affidabilità contributiva (ISAC) – Numero repertorio n. 15/2026 del 03/03/2026

Vedi anche, la circolare Inps del 6 marzo 2026, n. 26, con oggetto: LAVORO – (ISAC) Indici di affidabilità contributiva – Promozione della compliance in materia contributiva. Indici di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro

 




Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione “Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore”.




Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): al via le iscrizioni al 5 per mille 2026. Niente domanda per quelle già incluse nell’elenco permanente

Da oggi e fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

 

Il timing per le iscrizioni delle Asd

 

Da oggi, martedì 10 marzo, e fino a venerdì 10 aprile sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo le Associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già inserite nel relativo elenco permanente: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

 

Come fare domanda

 

Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-anno-2026/associazioni-sportive-dilettantistiche-enti). Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115). (cfr. Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018)

 

Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi

 

Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all’Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

 

Le regole per gli altri enti

 

Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. L’Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell’elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2026)

 

Vedi anche:

Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche

Istanza per l’accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2026

Il software Istanza accreditamento 5 per mille – ASD -2026 consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda: per l’iscrizione all’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (articolo 1 comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2026.

 

 




Approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

L’Inps, con il messaggio n. 799 del 6 marzo 2026, informa che sono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che ha aggiornato automaticamente le attestazioni ISEE delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento, disposto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3 del 2 marzo 2026, recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

 

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Le novità riguardano in particolare l’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione che si applica a:

  • l’Assegno di inclusione,
  • il Supporto per la formazione e il lavoro,
  • l’Assegno unico e universale per i figli a carico,
  • il Bonus asilo nido,
  • il Bonus nuovi nati.

Con l’aggiornamento del modello DSU sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. Tra le modifiche introdotte figura anche l’adeguamento delle sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Per l’anno 2026, inoltre, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

A seguito dell’approvazione dei nuovi modelli, l’INPS ha provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Le attestazioni aggiornate sono consultabili attraverso i consueti servizi online dell’Istituto. (Così, Comunicato stampa Inps del 6 marzo 2026)

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 799 del 6 marzo 2026, con oggetto: DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) – ISEE  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – Decreto dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni di compilazione – Aggiornamento automatico dell’attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

Link al testo del decreto Dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

Link al Portale unico ISEE

(https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.Portale-unico-ISEE.html)

 

 




Collegamento tra Registratori di cassa (Rt) e Pos. Attivo il servizio web | Prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche.

 

 

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Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1° e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 marzo 2026)




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Febbraio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale degli enti non commerciali e del Terzo settore, il regime forfetario, le agevolazioni fiscali per investimenti e interventi edilizi, il concordato preventivo biennale, l’IVA, le imposte dirette, l’imposta di registro, gli adempimenti degli intermediari finanziari, nonché alcuni profili relativi alle operazioni straordinarie, ai rapporti tra fiscalità nazionale e internazionale e alla qualificazione dei redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti del Terzo settore, alla rilevanza delle trattenute sugli incentivi GSE, alla partecipazione dei professionisti a reti-contratto nel regime forfetario, nonché al trattamento dei compensi erroneamente percepiti dai contribuenti forfetari e successivamente restituiti.

La raccolta comprende inoltre diversi interventi in materia di agevolazioni, con particolare riferimento al credito d’imposta per la ZES unica nel settore agricolo e nei contratti di leasing in costruendo, agli investimenti in start-up e PMI innovative, al sismabonus acquisti e alle agevolazioni IVA per veicoli adattati destinati a persone con disabilità. Rilevano anche i chiarimenti sulla cedolare secca applicabile agli immobili commerciali e sul trattamento dei crediti d’imposta Transizione 4.0 in presenza di comunicazioni preventive o di completamento irregolari.

Ampio spazio è dedicato al concordato preventivo biennale, con risposte che affrontano il tema della compensazione dei crediti e del visto di conformità, delle cause di esclusione e di cessazione, dell’affitto d’azienda, della sospensione dell’attività professionale, dei crediti da bonus edilizi acquistati da associazioni professionali e delle somme percepite in base ad accordi transattivi qualificabili come sopravvenienze attive.

Rilevanti anche i chiarimenti in materia di operazioni straordinarie e fiscalità societaria, tra cui l’affrancamento straordinario delle riserve, la fusione, la scissione mediante scorporo ai fini del DURF, la riorganizzazione societaria familiare mediante conferimento in holding e successiva donazione della nuda proprietà, nonché il trattamento fiscale delle fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi e degli OICR esteri.

Completano la raccolta le risposte in tema di fiscalità internazionale e lavoro, con riguardo al nuovo regime dei lavoratori impatriati, agli employer of record appartenenti al medesimo gruppo, alle retribuzioni convenzionali, alle stock option e performance share, alle borse di studio per ricercatori stranieri, ai medici di assistenza primaria ad attività oraria e al recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni. Sono inoltre presenti chiarimenti sugli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria per gli operatori professionali in oro e le SIM di classe 3, nonché sul collegamento tra POS e registratori telematici.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di febbraio 2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

La piattaforma è costantemente aggiornata con nuovi documenti di prassi, pronunce giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, per trasformare l’aggiornamento normativo in uno strumento di lavoro concreto, rapido e affidabile per professionisti della consulenza fiscale e operatori del settore.

 

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Risposta n. 22 del 09/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: le trattenute sugli importi GSE destinate alla copertura delle spese generali non assumono rilievo commerciale né IVA se prive di sinallagma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 22 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS – Inquadramento fiscale delle trattenute operate dalla Comunità Energetica Rinnovabile sugli importi erogati dal GSE agli associati per la copertura delle maggiori spese di gestione connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR e dell’articolo 79, comma 6, del Codice del Terzo Settore – Le somme eventualmente trattenute sugli importi erogati dal GSE agli associati, per la copertura delle maggiori spese di gestione sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista dal citato articolo 5 del CTS, non rivestono la natura di corrispettivi ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del TUIR e dell’articolo 79, comma 6, del CTS e, quindi, non siano qualificabili come ricavi derivanti da attività commerciale – Affermazione – Ragioni

 

Risposta n. 23 del 09/02/2026

Affrancamento straordinario: escluso per i maggiori valori riallineati da fusione se non vi sono riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 23 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – Fusione – Affrancamento ex artt. 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR – Affrancamento straordinario ex art. 14 del Decreto Legislativo n. 192 del 2024 – Riserva in sospensione d’imposta – Non applicazione – Assenza presupposti.

 

Risposta n. 24 del 09/02/2026

Regime forfetario: la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa, salvo emersione di una società di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Art. 1, comma 54-89, della Legge n. 190 del 2014 – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lettera b), della Legge n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Rete-contratto – Art. 12, comma 3, della Legge n. 81 del 2017 – Non applicabilità.

 

Risposta n. 25 del 09/02/2026

Credito d’imposta ZES unica agricoltura: ammessi anche i soggetti che determinano il reddito su base catastale e adottano il regime di contabilità semplificata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 25 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura – Art. 16-bis del Decreto-Legge n. 124 del 2023 – Determinazione del reddito su base catastale – Regime di contabilità semplificata – Accesso al credito d’imposta.

 

Risposta n. 26 del 10/02/2026

Regime forfetario: i compensi erroneamente percepiti rilevano per soglia e base imponibile; il recupero dell’imposta sostitutiva versata richiede istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 26 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014 – Compensi erroneamente percepiti – Determinazione del reddito imponibile – Rilevanza – Fuoriuscita dal regime forfetario – Restituzione dei compensi – Imposta sostitutiva versata – Rimborso.

 

Risposta n. 27 del 10/02/2026

Affrancamento straordinario delle riserve e opzione per la trasparenza fiscale: la distribuzione ai soci persone fisiche resta soggetta alla ritenuta ordinaria sugli utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 27 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 del Decreto Legislativo n. 192 del 2024 – Effetti – Decorrenza – Opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 28 del 10/02/2026

Operatori professionali in oro: la vendita professionale di oro da investimento va comunicata all’Anagrafe tributaria, oltre agli adempimenti verso l’UIF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 28 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalla Legge n. 7 del 2000.

 

Risposta n. 29 del 10/02/2026

Start-up e PMI innovative: il credito d’imposta per incapienza spetta anche ai contribuenti forfetari e può compensare l’imposta sostitutiva

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 29 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN START­UP E PMI INNOVATIVE – Investimenti in start-up e PMI innovative – Detrazione – Incapienza – Credito d’imposta – Articolo 2 della Legge n. 162 del 2024 – Soggetto in regime forfetario – Articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014 – Applicabilità.

 

Risposta n. 30 del 10/02/2026

Sismabonus acquisti: l’unitarietà dell’intervento impedisce alla società di fruire del sismabonus ordinario sui residui immobili se gli acquirenti hanno già fruito dell’agevolazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 30 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – Fruizione in misura maggiorata del 50% – Condizioni – Articolo 16, comma 1-septies.1, del Decreto-Legge n. 63 del 2013 – Preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Articolo 121, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge n. 34 del 2020 – Unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

 

Risposta n. 31 del 11/02/2026

Sismabonus acquisti e sconto in fattura: nessun credito d’imposta se lo sconto è calcolato sul massimale senza pagamento della parte eccedente il beneficio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-Legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

 

Risposta n. 32 del 11/02/2026

ZES unica e leasing in costruendo: l’investimento immobiliare rileva solo dal momento della consegna del bene all’utilizzatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-Legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

 

Risposta n. 33 del 11/02/2026

Fondazioni bancarie e società bancaria conferitaria: plusvalenza da cessione di partecipazioni imponibile IRES; IRAP esclusa solo se riclassificabile nella voce 210 del bilancio bancario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

 

Risposta n. 34 del 11/02/2026

Cedolare secca sui negozi C/1: nuova proroga esclusa per i contratti anteriori al 2019 già prorogati durante il regime transitorio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga. 

 

Risposta n. 35 del 11/02/2026

Veicoli adattati per persone con disabilità: IVA al 4 per cento ammessa con patente speciale recante gli adattamenti, senza necessità di certificazione ex Legge n. 104/1992

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA ridotte – IVA agevolata al 4% – Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

 

Risposta n. 36 del 11/02/2026

CPB e compensazione di crediti 2023: visto di conformità necessario oltre soglia; l’esonero connesso al concordato opera solo sui periodi d’imposta oggetto di concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

 

Risposta n. 37 del 12/02/2026

Retribuzioni convenzionali: stock option e performance share maturate nei periodi esteri già tassati forfetariamente sono assorbite, salvo le quote maturate prima dell’applicazione del regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock option – Performance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 38 del 12/02/2026

S.a.s. in liquidazione dopo il decesso dei soci: reddito ante liquidazione imputato al socio superstite; affrancamento straordinario senza effetto sugli eredi non soci

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso dei soci – Accomandante e accomandatario – Imputazione del reddito – Ante e post liquidazione – Art. 182 del TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), del TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 Decreto Legislativo n. 192 del 2024.

 

Risposta n. 39 del 12/02/2026

ISA e CPB per imprese di costruzione: l’assenza di ricavi non esclude l’attività prevalente se vi sono rimanenze di immobili in corso di realizzazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicazione – Attività prevalente – Individuazione – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

 

Risposta n. 40 del 16/02/2026

Transizione 4.0: comunicazioni preventive e di completamento irregolari bloccano la compensazione ma non la maturazione del credito; ravvedimento possibile con riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0  – Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39  – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

 

Risposta n. 41 del 16/02/2026

E-bike in leasing ai dipendenti: fuori dalle limitazioni IVA dei veicoli a motore, ma nel welfare gratuito l’IVA sui canoni può risultare indetraibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 42 del 18/02/2026

Conferimento in holding e successiva donazione della nuda proprietà: escluso l’abuso se la riorganizzazione ha sostanza economica e finalità di governance familiare

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 42 del 18 febbraio 2026 – Oggetto: Valutazione antiabuso di un’operazione di riorganizzazione societaria articolata nell’utilizzo combinato del conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due diverse società in una holding newco srl, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, e della successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding newco srl, ai sensi dell’articolo 16 del TUSD.

 

Risposta n. 43 del 20/02/2026

SIM di classe 3: la sola consulenza in materia di investimenti, senza detenzione o movimentazione di patrimoni, non genera obblighi ARF, monitoraggio fiscale, FATCA e CRS

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, comma 2, D.L. n. 201/2011 – Obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all’Anagrafe tributaria da parte delle Società di intermediazione mobiliare di classe 3.

 

Risposta n. 44 del 20/02/2026

POS e registratori telematici: collegamento obbligatorio solo quando vi è uno strumento di certificazione dei corrispettivi; utilizzabili anche dispositivi portatili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

 

Risposta n. 45 del 24/02/2026

CPB professionisti: nessuna esclusione per il commercialista associato a una scuola di sci se le attività sono autonome, eterogenee e non assimilabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Attività di lavoro autonomo – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti – Causa di esclusione – Non ricorre – Condizioni – Art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 46 del 24/02/2026

CPB: l’affitto d’azienda non è causa di cessazione nel biennio concordatario, non essendo assimilabile alle operazioni straordinarie indicate dall’articolo 21

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste  – Art. 21, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 47 del 24/02/2026

CPB e sospensione dell’attività professionale: cessazione degli effetti se la sospensione comunicata all’Ordine genera redditi effettivi inferiori di oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Art. 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.

 

Risposta n. 48 del 24/02/2026

CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto non varia reddito e valore della produzione concordati

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non rilevanza – Artt. 15 e 17 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 49 del 24/02/2026

CPB e transazione novativa: le somme percepite costituiscono sopravvenienza attiva e aumentano reddito concordato e valore della produzione netta concordata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

 

Risposta n. 50 del 25/02/2026

Scissione mediante scorporo e DURF: il triennio di attività della scissa non si trasferisce alla beneficiaria ai fini dell’articolo 17-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241

 

Risposta n. 51 del 25/02/2026

Diritti reali su terreni agricoli: nessuna plusvalenza se superficie e nuda proprietà comportano spossessamento integrale di beni posseduti da oltre cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Costituzione di un diritto di superficie su fondi agricoli non edificabili e contestuale cessione del diritto di nuda proprietà a soggetti diversi – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi

 

Risposta n. 52 del 25/02/2026

Ricognizione di debito non autenticata: imposta di registro fissa solo in caso d’uso se l’atto è meramente ricognitivo della situazione debitoria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata – Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

 

Risposta n. 53 del 25/02/2026

Borse visiting research finanziate Horizon-MSCA: imponibilità IRPEF come redditi assimilati se l’erogazione non rientra in una specifica norma di esenzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progetto – Articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

 

Risposta n. 54 del 27/02/2026

Nuovo regime impatriati: employer of record italiano ed estero dello stesso gruppo fanno scattare il requisito rafforzato di sei periodi d’imposta all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario –  Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

 

Risposta n. 55 del 27/02/2026

Ritenute su provvigioni non operate: dopo la rettifica delle Certificazioni Uniche, il recupero passa da dichiarazioni integrative della società e dei soci

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322

 

Risposta n. 56 del 27/02/2026

Fusione di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente fino al rimborso o alla cessione delle quote

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 57 del 27/02/2026

Medici di assistenza primaria a sola attività oraria: reddito di lavoro dipendente se non aderiscono al ruolo unico; ritenuta d’acconto a carico dell’ASL

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).




730/2026: approvati modelli, istruzioni e la circolare per la liquidazione ed il controllo | Brevi sulle principali novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026, sono stati approvati il modello 730/2026 e i modelli dell’intera “filiera” dell’assistenza fiscale: 730-1, 730-2 (sostituto / CAF-professionista), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, oltre alla bolla per la consegna del 730-1, con le relative istruzioni.

 

730/2026: dubbi su compilazione, oneri e spese?

Prova gratis 730Pro AI: assistente virtuale per CAF e professionisti, basato solo su fonti ufficiali (istruzioni AE, circolari, risoluzioni, interpelli, normativa e giurisprudenza).
Supporto rapido su quadri, familiari a carico, bonus edilizi, spese pluriennali, crediti d’imposta e anomalie del precompilato.

 

Con distinto un provvedimento della stessa data, inoltre, sono state approvate:

 

 

Offerta Benvenuto 2026

Scadenze 730/2026: il calendario operativo

 

Contribuente

Entro 16 marzo 2026: riceve la Certificazione Unica “CU 2026” dal sostituto.

Dal 30 aprile 2026: accesso alla dichiarazione precompilata.

Entro 30 settembre 2026: termine di presentazione del 730 (telematico).

Da luglio a novembre 2026: rimborsi/trattenute in busta paga/pensione (con regole su rateazione e interessi).

 

Sostituto d’imposta 

Entro 16 marzo 2026: trasmissione “CU 2026” dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) e consegna al contribuente.

Trasmissioni 730 e consegne copie/prospetti seguono finestre collegate alla data di presentazione del contribuente (con step: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre, 30 settembre).

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Modello 730/2026 – Riepilogo Scadenze

 

Adempimento Scadenza Nota operativa
Disponibilità 730 precompilato (area dedicata AE) 30 aprile 2026 Apertura consultazione/gestione della precompilata
Presentazione 730/2026 (precompilato e, in generale, campagna 730) 30 settembre 2026 Termine ordinario di invio
Presentazione 730 integrativo 26 ottobre 2026 Termine “spostato” perché il 25/10/2026 è domenica
Gestione operativa 730 rettificativo 10 novembre 2026 Disciplina dei casi entro/oltre la data, con effetti su “senza sostituto” e flusso 730-4
Alternativa al 730 / correttiva nei termini: Modello REDDITI PF 2026 2 novembre 2026 Termine “spostato” perché il 31/10/2026 cade di sabato

 

 

Novità e punti di “attenzione” 2026

 

“Criteri di accoglimento” e controlli: più regole in circolare, più rischio scarto

 

La Circolare dei controlli del 730/2026 , riporta anche le regole di accoglimento della dichiarazione, distinguendo controlli bloccanti e confermabili: la non conformità può determinare lo scarto del file/dichiarazione, secondo la casistica.

 

Tracciato telematico: conferma XML e limite “massivo”

 

È confermato il tracciato in XML; in più, viene ribadito un vincolo operativo: ogni file telematico non può contenere più di 2.500 dichiarazioni 730/2026, pena lo scarto dell’intero file.

 

Gestione del 730 “senza sostituto”: istruzioni e coerenze bloccanti

 

La Circolare dettaglia i requisiti del 730 presentato senza sostituto (frontespizio coerente, gestione dei righi del prospetto di liquidazione, canale di assistenza, ecc.) e richiama che la non coerenza dei dati può comportare scarto senza possibilità di conferma.

 

Ampliamento del modello 730: nuove tipologie reddituali

 

Viene richiamato il percorso di ampliamento del 730 (in attuazione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1): nel perimetro operativo del modello risultano gestibili anche fattispecie “aggiuntive” (es. monitoraggio/IVIE-IVAFE, cripto-attività – Quadro W, tassazione separata e imposte sostitutive – Quadro M, plusvalenze finanziarie – Quadro T, ecc.), con regole di versamento/rimborso allineate alla logica del “senza sostituto” in caso di debiti/crediti da queste componenti.

 

Liquidazione 2026: focus su cuneo fiscale e riordino detrazioni

 

Nella Circolare trovano spazio specifiche sezioni di calcolo/controllo che impattano direttamente su liquidazione e annotazioni, tra cui:

 

  • riduzione del cuneo fiscale / trattamento integrativo (rigo C14), con indicazioni di verifica e calcolo;
  • riordino delle detrazioni (con automatismi e/o gestione da parte del contribuente), con impatti su righi e rideterminazioni;

 

Le principali novità del 730/2026 (redditi 2025)

 

Le istruzioni del modello 730/2026 riepilogano un pacchetto di novità che impattano sul calcolo IRPEF, detrazioni familiari e gestione di specifici regimi/agevolazioni.

In sintesi:

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La de- trazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;

Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono acce- dere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli inter- venti siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;

Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di mon- tagna” o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente pre- vista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la fa- coltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento;




Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l’anno d’imposta 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

  • istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l’Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Di seguito le novità.

 

Parte generale – Cause di esclusione

 

Le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli ISA richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026, relativi al periodo d’imposta 2025:

— 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

— 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

— 10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si ricorda che tali cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA erano comunque subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

L’eliminazione di dette cause di esclusione è conseguente alle modifiche introdotte dagli articoli 8 e 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 846 e ss.); a seguito di tali modifiche, infatti, è stato, da un lato eliminata la previsione secondo cui l’esclusione dall’applicazione dagli ISA è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, dall’altro ridefinito il momento di efficacia delle disposizioni del Codice del Terzo settore e della disciplina delle imprese sociali, in tema di applicazione degli ISA, fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025.

Nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2027, relative al periodo d’imposta 2026 (primo periodo d’imposta interessato dall’applicazione delle nuove disposizioni fiscali), saranno introdotti nuovamente i codici 8, 9 e 10, per consentire ai soggetti interessati di segnalare le cause di esclusione in commento.

 

Quadro F – Dati contabili impresa

 

La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13 – Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15 – Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.

In particolare, un primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656), che ha introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. n. 199 del 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e ss.) e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del rigo F13 e del rigo F15 sono state integrate nella parte in cui è precisato che, nel campo 1, non deve essere indicato, rispettivamente, l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, ivi compresa, da ultimo quella prevista dalla L. n. 199 del 2025.

Con riferimento al rigo F17, le istruzioni alla compilazione del campo 4 – di cui maggiorazioni fiscali, sono state aggiornate al fine di includere l’importo riferito alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento connessi alla fruizione della suddetta misura agevolativa.

Tali aggiornamenti si collocano in continuità con quelli effettuati negli anni pregressi per la gestione delle agevolazioni fiscali e hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli ISA.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, sebbene la norma abbia introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, lo specifico aggiornamento effettuato sul modello ISA si è reso necessario al fine di assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box “ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF.

 

 Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

 

Nei modelli ISA2026 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2025, intervenendo sull’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearli al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

Come per lo scorso anno, l’unica rilevante differenza rispetto agli anni passati, in merito alla corrispondenza tra le istruzioni al modello ISA e i corrispondenti righi del quadro RE, riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del Testo unico delle imposte sui redditi. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, devono essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società tra avvocati (STA), di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

a) “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

b) “Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

c) “Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

d) “Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

e) “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

f) “Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

g) “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

h) “Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10;

come per l’anno precedente, sebbene ancora escluse dall’applicazione degli ISA, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto, negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U, il quadro E – Dati per la revisione, introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla eventuale elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale: chiarimenti

 

Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB), relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, il periodo d’imposta 2025 rappresenta la prima annualità per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto CPB secondo cui, decorso il biennio oggetto di concordato, i soggetti che abbiano conservato i requisiti necessari per potervi accedere e nei confronti dei quali non siano insorte cause di esclusione, potranno aderire a una nuova proposta di concordato biennale. Pertanto, nei confronti dei citati contribuenti, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate (c.d. dati precalcolati) e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il punteggio risultante dall’applicazione degli ISA assume rilevanza, non solo ai fini della definizione della proposta, ma anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva, secondo le previsioni dell’articolo 20-bis del decreto CPB.

Al riguardo, appare opportuno chiarire che, per coloro che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

Tale preclusione è correlata alla circostanza che per tali soggetti il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.




Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: in arrivo il differimento al 1° maggio 2026

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l’esonero è stato rimosso con la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, commi 140-142, Legge n. 199/2025), che ha disposto l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.

(Così comunicato stampa Mef del 27 febbraio 2026)




Online 730, Redditi (Pf, Sp, Sc e Enc), CNM, 770, IRAP e CPB. Approvati in via definitiva tutti i modelli della stagione dichiarativa 2026

Pronti i modelli 730, 770, Redditi, Irap e Concordato preventivo biennale (Cpb) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già rese disponibili da dicembre 2025, si aggiungono alla Certificazione unica (Cu) e al modello di dichiarazione annuale IVA approvati lo scorso gennaio. Si completa, così, il pacchetto dei modelli dichiarativi aggiornati che i contribuenti dovranno utilizzare quest’anno per il periodo d’imposta 2025.

 

 

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I nuovi 730 e Redditi Pf

 

I modelli 730 e Redditi Pf 2026 accolgono diverse novità, tra cui il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e al riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Redditi Pf imprenditori e professionisti e società ed enti

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre inserita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025.

Approvati anche i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che sono parte integrante dei modelli Redditi.

 

Restyling anche per IRAP e 770

 

Novità anche per il modello IRAP, che accoglie la nuova disciplina di detassazione, per il 95 per cento, dei dividendi infra-UE/SEE percepiti da banche e imprese di assicurazione.

Quanto al 770, è stato inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

 

Concordato preventivo biennale (CPB)

 

Disponibile il modello, insieme alle istruzioni, per aderire al Concordato preventivo per gli anni 2026 e 2027: in particolare, sono confermati la struttura e i contenuti dello scorso anno.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026)

 

I modelli approvati 2026

 

Modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n.  72078/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Redditi SP 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72272/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Redditi SC 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71522/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

REDDITI 2026 – ISTRUZIONI PARTE GENERALE – Modelli REDDITI 2026 delle Società e degli Enti – REDDITI SC – REDDITI SP – REDDITI ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”

REDDITI 2026 SC – ALLEGATO A – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello Redditi 2026 Società di capitali

 

Modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72156/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72281/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello 770/2026, relativo all’anno 2025 con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72221/2026, recante: «Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “IRAP 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71997/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2026), da utilizzare per il periodo di imposta 2025 e modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB 2026/2027) per i periodi d’imposta 2026 e 2027

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71684 /2026, recante: «Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2026) per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB 2026/2027) per i periodi d’imposta 2026 e 2027»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72335/2026, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71552 /2026, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72296/2026, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




D.L. n. 200/2025. Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge

Mercoledì 25 febbraio, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 1812 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. Milleproroghe.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

 

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

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L’articolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell’incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nell’isola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dell’incarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell’area di Bagnoli-Coroglio e dispone in merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 proroga all’anno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per l’evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l’ammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per l’iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. I commi 14-bis e 14-ter rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali. Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nell’ordinario per l’emergenza determinatasi nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4. Il comma 16-bis differisce al 1° gennaio 2027 l’applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-bis prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-ter proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l’acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-quater estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell’elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-quinquies differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dell’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-sexies a 19-octies prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale”, con relativa autorizzazione di spesa.

L’articolo 2 interviene in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-ter dispone l’erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprensive anche dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-bis e 6-ter dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-quater proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L’articolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

L’articolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (Asset Management Company) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno l’efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dell’accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali. Il comma 11 estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Il comma 11-bis proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-ter fissa al 30 giugno 2026 il termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo all’adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione delle entrate locali. Il comma 12-bis proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere l’incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella “zona rossa” degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori un’indennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-quater proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-quinquies proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali. Il comma 12-sexies reca la proroga del termine per le delibere della TARI. Il comma 12-septies dispone l’immediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche. Il comma 12-octies dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

L’articolo 5 dispone proroghe in materie di salute. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno l’autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per l’applicazione di una norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per l’applicazione di una disciplina transitoria per l’ammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina d’emergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell’anno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-bis e 8-ter recano la dotazione per l’anno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-bis proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-bis dispone un’ulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-ter proroga il termine di una disciplina transitoria n materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del SSN. Il comma 10-quater dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-quinquies dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-sexies a 10-octies prorogano l’assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall’Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-novies e 10-decies estendono il periodo di durata massima dell’incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per l’anno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L’articolo 6 reca proroghe in materia di istruzione e merito. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 l’efficacia della disposizione che consente al Ministero dell’istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Il comma 1-bis proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-ter dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, stipulati nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per l’anno scolastico 2026/27, la possibilità per l’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell’anno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche all’anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-ter estende l’applicazione della disciplina transitoria già prevista per l’anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all’anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a materie di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, l’articolo 7, comma 1, proroga di sei mesi l’esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell’ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023- 2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-bis proroga fino al 31 luglio 2027 l’attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-ter proroga all’anno accademico 2026/2027 l’applicazione delle linee guida per l’offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all’esame finale degli studenti stabilmente impegnati all’estero nell’ambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-quater proroga fino al 31 dicembre 2026 l’attuale composizione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L’articolo 8 reca proroghe in materia di cultura. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-bis dispone che, limitatamente all’anno 2026, nelle more della riforma del cinema e dell’audiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziate. I commi 5-ter e 5-quater rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l’autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia”. Il comma 5-quinquies prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità.

Nell’ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dell’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Il comma 2 proroga i termini previsti per l’accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-ter, oltre a confermare anche per l’anno 2026 l’applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-bis proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-ter differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell’area portuale. Il comma 3-quinquies prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3- sexies proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente bagnante. Il comma 3-septies differisce l’efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell’integrazione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all’aggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-octies e 3-novies intervengono sulla disciplina del “buono portuale“, con l’obiettivo di prorogare al 2027 l’orizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-decies proroga fino al 2027 l’autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell’intervento “Linea 2 della metropolitana della città di Torino”. Il comma 3-undecies dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. “decreto rilancio”, siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell’anno 2026. Il comma 3-duodecies differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L’articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L’articolo 11, intervenendo in materia di competenza del Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all’articolo 2229, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare e apporta modifiche all’articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante l’emergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC) alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, l’articolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

L’articolo 13 reca disposizioni di proroga in materia ambientale. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l’attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-bis differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-ter prevede l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dell’incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dell’affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”. I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-ter e 5-quater estendono agli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. Il comma 5-novies rinvia di un anno l’efficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, l’articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-bis a 1-quater prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. Bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. Bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. Bonus donne). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il bonus donne e al 30 aprile 2026 per il bonus giovani e il bonus ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-quinquies proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l’invalidità e l’inabilità. Il comma 1-sexies è volto a prorogare, per l’anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

Di seguito, le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Prorogato il cosiddetto Bonus Giovani Under 35 per le assunzioni (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) che interverranno sino al 30 aprile 2026. Si tratta di un esonero per un massimo di 24 mesi dal versamento dei contributi in misura pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026 e pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il massimale dell’esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria

Prorogato il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica per le assunzioni che interverranno sino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il Bonus Giovani

Prorogato il cosiddetto Bonus Donne per le assunzioni che interverranno sino al 31 dicembre 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell’esonero, ma con il requisito dell’aumento occupazionale netto

Prorogata per l’anno 2026 anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

 

L’articolo 15 reca proroghe in materia di agricoltura. In particolare, il comma 2 proroga il termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Il comma 2-bis fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato. Il comma 3-bis estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull’immissione in natura di specie ittiche non autoctone. Il comma 3-ter proroga fino al 31 dicembre 2028 l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera. I commi 3-quater e 3-quinquies introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

In materia di turismo, l’articolo 16, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali. I commi 1-bis e 1-ter destinano un contributo di 130.000 euro per l’anno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito ad alcune piccole e microimprese. Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all’aperto. Il comma 3-bis proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

L’articolo 17, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.




Milleproroghe 2026: al Senato il DdL A.S. 1812 per la conversione del D.L. n. 200/2025

È all’esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 1812, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, in materia di termini normativi (cd. Milleproroghe 2026). Il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 23 febbraio 2026 e trasmesso al Senato il 24 febbraio 2026.

 

 

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Tra le modifiche inserite nel corso dell’esame alla Camera, si segnalano due interventi con impatto su lavoro e adempimenti:

Proroga esoneri contributivo per assunzioni di giovani disoccupati, donne in condizioni di svantaggio e lavoratori nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (art. 14, commi 1-bis-1-quater)

I nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 14, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, prorogano gli esoneri contributivi per i datori di lavoro privati che assumono:

  • giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato (bonus giovani);
  • lavoratori presso sedi/unità produttive in regioni della ZES unica Mezzogiorno (bonus ZES);
  • donne in condizioni di svantaggio (bonus donne).

La proroga riguarda i termini di assunzione:

  • bonus donne: fino al 31 dicembre 2026;
  • bonus giovani e bonus ZES: fino al 30 aprile 2026.

Per bonus giovani e bonus ZES, inoltre, le nuove disposizioni intervengono anche su misura dello sgravio e condizioni di fruizione, introducendo (per le assunzioni successive al 31 dicembre 2025) la logica dell’incremento occupazionale netto quale snodo per l’accesso all’esonero pieno.

Fatture elettroniche: codice identificativo per prodotti di filiera (art. 15, comma 3-ter)

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 15 , inserito nel corso dell’esame alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2028 l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche relative ai prodotti rientranti nell’ambito delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) (in sostanza: filiera suinicola e settori conigli, uova, grano duro).

La proroga opera tramite l’estensione della misura prevista dall’art. 3, comma 7-bis, D.L. n. 63/2024 (come introdotto dalla L. n. 182/2025), finalizzata a rafforzare la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera e i flussi informativi verso la segreteria unica della Commissione competente.

Vedi anche:

Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

 




Le ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

 

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

 

Impatriati: l’accesso all’ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l’estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

 

La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

 

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

 

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

 

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”

 

Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.

La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

 

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

 

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesiologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesiologo fatturazione elettronica

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica – Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

 

 

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A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato

 

Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

 

B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA

 

Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

 

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

 

Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

 

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

 

La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica

 




Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Fisco leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest’anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio.

Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%. Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d’imposta, potranno “recuperarle” in dichiarazione. Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, firmata dal direttore dell’Agenzia.

 

 

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Tassazione light sugli incrementi retributivi

 

La misura riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 33mila euro nel 2025, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi da rinnovi contrattuali nazionali (CCNL) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La circolare ricorda che la nuova aliquota si applica agli aumenti corrisposti nel 2026 e spiega che, nell’eventualità in cui l’erogazione sia iniziata prima, le eventuali quote di incremento erogate quest’anno rientrano comunque nella tassazione agevolata. Nel perimetro dell’agevolazione anche le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio nonché l’aumento contrattuale che assorbe l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.

 

Sostitutiva del 15% su indennità per notturni, festivi e turni

 

Tassazione agevolata anche per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026; infatti, per i lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro, queste somme sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15 per cento, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. La circolare chiarisce che il beneficio si estende anche alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi erogate nello stesso anno e che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento di questa franchigia.

 

Come usufruire delle agevolazioni

 

Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzioni n. 2/E e n. 3/E  approvate lo scorso 29 gennaio. È in ogni caso aperta la possibilità per il lavoratore di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare del 24 febbraio 2026)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali (art. 1, comma 7) e imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni (art. 1, commi 10 e 11) – Ambito soggettivo, limiti reddituali (33.000 e 40.000 euro), franchigia annua di 1.500 euro, modalità applicative da parte dei sostituti d’imposta e istruzioni operative




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Ultimo aggiornamento

Segnaliamo cinque risoluzioni di immediata utilità operativa: codici tributo e istruzioni F24 per misure della Legge di bilancio 2026, indicazioni pratiche su Transizione 5.0 e una presa di posizione rilevante sulla detraibilità IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO.

 

 

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Risoluzione n. 1/E del 12/01/2026

 

Transizione 5.0: fruizione del credito “residuo” al 31.12.2025 ripartita 2026-2030; in F24 si usa il codice 7072 con anno quota e controlli automatici su capienza annuale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 – Articolo 38, Decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19 – Utilizzo in compensazione – Credito residuo al 31 dicembre 2025 – Ripartizione in cinque quote annuali 2026–2030 – Cassetto fiscale – Codice tributo 7072 – Controlli automatizzati e scarto F24.

La Risoluzione fornisce le istruzioni operative per la fruizione, in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, del credito Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025, chiarendo che l’importo residuo è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni 2026-2030, rese visibili nel cassetto fiscale.

Per la compensazione della quota annua, il contribuente indica nel modello F24 il codice tributo “7072” (istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024) e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di fruibilità della singola quota nel formato “AAAA” (come esposto in cassetto fiscale).

È inoltre precisato che l’Agenzia effettua controlli automatizzati: se l’utilizzo in compensazione eccede la quota disponibile per l’annualità, il modello F24 è scartato con comunicazione tramite ricevuta telematica.

 

Risoluzione n. 2/E del 29/01/2026

 

Legge di bilancio 2026: imposta sostitutiva 15% su notturno/festivi/turni nel privato; istituiti i codici tributo F24 (anche per versamenti “fuori regione” in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno – Lavoro festivo e giorni di riposo – Indennità di turno – Articolo 1, commi 10 e 11, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1076, 1610, 1929, 1933, 1311.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per il periodo d’imposta 2026 sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, lavoro festivo e a turni (salva rinuncia scritta del lavoratore), ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025. Sono istituiti i codici tributo 1076 (versamento ordinario) e i codici 1610/1929/1933/1311 per la gestione dei versamenti relativi a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta in ipotesi di versamento “fuori regione” (e speculare).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 3/E del 29/01/2026

 

Incrementi retributivi 2026 e rinnovi contrattuali 2024-2026: imposta sostitutiva 5% (con soglia reddito 2025 ≤ 33.000 euro); istituiti i codici tributo F24

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi 2026 – Rinnovi contrattuali sottoscritti 01/01/2024–31/12/2026 – Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Limite reddito lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1075, 1609, 1926, 1927, 1310.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, prevista dall’articolo 1, comma 7, legge n. 199/2025, applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro (salva rinuncia scritta).

Sono istituiti i codici 1075 (ordinario) e 1609/1926/1927/1310 per le specificità connesse ai versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta (versamenti fuori regione e speculari).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 4/E del 29/01/2026

 

Pubblica amministrazione: imposta sostitutiva 15% sul trattamento economico accessorio 2026 per personale non dirigenziale; codici tributo per F24 e per F24 EP (179E-181E)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su trattamento economico accessorio personale non dirigenziale PA – Articolo 1, comma 237, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo – Versamento con F24 e F24 EP – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici F24 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 – Codici F24 EP 179E, 180E, 181E.

In attuazione dell’articolo 1, comma 237, legge n. 199/2025, la Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva 15% (anno 2026) sui compensi di trattamento economico accessorio, incluse indennità fisse e continuative, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (salva rinuncia scritta).

Per il modello F24, sono istituiti i codici 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 (con gestione delle specificità regionali). Per il modello F24 EP, sono istituiti i codici 179E, 180E, 181E, con istruzioni dedicate per i campi riferimento A e B (mese/anno) e senza valorizzazione dei campi “codice” ed “estremi identificativi”.

Sono altresì fornite le regole di compilazione (sezioni, colonne, formati 00MM e AAAA) coerenti con l’ordinario tracciato di versamento.

 

Risoluzione n. 7 del 12/02/2026

 

MLBO e IVA sui transaction costs: la SPV non è mera holding “statica”; i costi di acquisizione sono spese prodromiche all’attività imponibile post-fusione. La detrazione è ammessa se sussiste il nesso con le operazioni attive della risultante

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis c.c. – Società veicolo (SPV) – Costi di transazione (Transaction costs) – Soggettività passiva IVA – Articolo 4, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Diritto alla detrazione – Articolo 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Nesso immediato e diretto con operazioni imponibili – Principio di neutralità – Prassi e giurisprudenza (Corte di Giustizia UE e Cassazione).

La Risoluzione affronta la detraibilità dell’IVA addebitata sui costi di transazione sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO e richiama i due presupposti del diritto alla detrazione ex articolo 19 DPR 633/1972: (i) qualifica di soggetto passivo IVA ex articolo 4; (ii) impiego degli acquisti a monte per operazioni attive imponibili (o assimilate) a valle.

In premessa, l’Agenzia ricorda la regola antielusiva sull’assenza di attività commerciale per le holding “statiche” (mera detenzione di partecipazioni) e la conseguente esclusione della soggettività passiva IVA; tuttavia, nel MLBO la SPV opera come veicolo funzionale all’acquisizione con indebitamento e alla successiva fusione con la target.

Richiamando il principio di neutralità e la giurisprudenza unionale e nazionale (cfr. Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22608 e Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22649), la Risoluzione qualifica i transaction costs come spese di investimento prodromiche/preparatorie all’avvio dell’attività economica imponibile che verrà esercitata dalla società risultante dalla fusione, riconoscendo la detraibilità dell’IVA a monte quando è individuabile un nesso tra tali costi e le operazioni attive imponibili della post-fusione. Più in dettaglio, la risoluzione afferma che: in linea con la giurisprudenza unionale e domestica, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target. “La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione”.




Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 13.20

Approvato Decreto Milleproroghe

Nella seduta di lunedì 23 febbraio, con 154 voti favorevoli, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 12.20

Decreto Milleproroghe, votata la fiducia

La Camera con 177 voti favorevoli e 93 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

Al termine della discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753), il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sullo stesso provvedimento.

La Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

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Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).

Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

 

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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

  • un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
  • in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 

 

Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività

 

L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.

La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
  • nell’attività svolta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.




POS-RT: pronta la guida dell’Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i “suggerimenti pratici”

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di “collegare“ gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web “Documento Commerciale on line”) con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni di marzo 2026 (con avviso sul sito dell’Agenzia). 

Insieme alla Guida, nella pagina dedicata al Collegamento POS–RT, l’Agenzia rende disponibili anche:

  • il Manuale operativo con il percorso e le schermate per collegamenti puntuali (fino a 5 RT e oltre), inserimento manuale del POS e collegamento massivo via file CSV, oltre a funzioni come “storico collegamenti” e “POS non collegati”;
  • le FAQ con risposte su disponibilità della procedura, deleghe, strumenti da collegare e tempistiche;
  • i “Suggerimenti pratici” per i casi con più punti vendita, con indicazioni di ricognizione preliminare (matricole RT/indirizzi) e reperimento dei dati POS (Acquirer/Terminal ID), anche in vista di gestione tramite intermediario delegato.

La pagina di riferimento indicata dall’Agenzia è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 

Esclusioni e “casi misti”

 

La Guida e le FAQ chiariscono che:

  • non c’è obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati solo con fattura;
  • sono fuori dall’ambito (come corrispettivi) le operazioni certificate con vending machine, carburanti e ricariche veicoli elettrici;
  • per i corrispettivi esonerati (es. tabacchi/monopoli, vendite a distanza, ecc.) in linea generale non si applica, ma se lo stesso POS incassa sia operazioni con documento commerciale sia operazioni esonerate, il POS va comunque collegato.

È inoltre possibile “chiudere”/segnalare in procedura POS non più nella disponibilità, non riconosciuti, o utilizzati solo per operazioni escluse/esonerate, attraverso la funzione “POS non collegati” e motivazione di chiusura (operazione che rende il POS non più selezionabile per il collegamento). 

La Guida ricorda che l’errata indicazione in RT della modalità di incasso al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997.

 

 

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Vedi anche:

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 –definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

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Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiorna il precedente del 2020

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, (il link rimanda a una pagina esterna del sito commercialisti.it) che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l’80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing” e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 18 febbraio 2026)

 

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Riforma fiscale. Il Cdm approva (in via preliminare) il nuovo TUIR da 376 articoli

Testo unico in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 18 febbraio 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32/33 del 2025

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Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

La mappa
delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

Le Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

 

Il testo della L. n. 199/2025
Il testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»

 

Nel prossimo numero l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 con particolare riguardo alle disposizioni fiscali.

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).

 

Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.

 

 

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Termini e modalità di presentazione

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.

 

Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia.

Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici” (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.