Nuova disciplina della rateazione debiti contributivi INPS: domanda tramite Smart Task nel Cassetto previdenziale

L’Inps, con il messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, in attuazione del nuovo Regolamento illustrato dalla circolare n. 60 del 21 maggio 2026.

La nuova procedura è disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, mediante la funzionalità Smart Task “Domanda di dilazione”. L’accesso avviene dall’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Operativamente, il contribuente o l’intermediario può procedere selezionando la posizione contributiva interessata e accedendo alla sezione “Contatti” > “Smart Task”, oppure accedendo direttamente allo Smart Task, con successiva selezione della posizione contributiva.

La domanda deve essere completata allegando uno dei moduli PDF editabili previsti dall’Istituto: SC106, per tutte le gestioni contributive amministrate dall’INPS, escluse quelle dei lavoratori domestici; SC80, da utilizzare esclusivamente per il rapporto di lavoro domestico.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

L’esito dell’istruttoria sarà consultabile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”. Per la rideterminazione del numero di rate dei piani in corso, invece, l’interessato deve creare una nuova richiesta di comunicazione bidirezionale, selezionando l’oggetto “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa” e indicando data della domanda, nuovo numero di rate richiesto e gestioni coinvolte.

In sintesi, il nuovo messaggio completa il quadro applicativo della nuova disciplina delle dilazioni contributive, rendendo operativa la procedura telematica e individuando i modelli da utilizzare per l’istanza. Per commercialisti e consulenti del lavoro, il passaggio centrale è la corretta gestione preventiva delle posizioni contributive e la compilazione puntuale dell’atto di impegno, poiché la domanda incide direttamente sul percorso di regolarizzazione e sul mantenimento della correttezza contributiva.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1699 del 22 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti – Contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa – Cassetto Previdenziale del Contribuente – Smart Task “Domanda di dilazione” – Moduli SC106 e SC80 – Rideterminazione del numero delle rate – Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Decreto interministeriale 24 ottobre 2025

 

Riferimenti normativi e di prassi

 


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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2/3 del 2026

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Speciale Modulistica 2026

Modello “Redditi-Sp 2026”
per le società di persone ed equiparate

 

 

Soggetti obbligati, termini e novità

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Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Il provvedimento di approvazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 07.05.2026.

 

Le Istruzioni Generali ai modelli REDDITI SC, SP e ENC sono state pubblicate nel n. 36-37/2025

 

 

Modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti
Redditi Sc • Redditi Sp • Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2026 degli enti e delle società

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello “Redditi SP 2026”, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025”

 

I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026

 

Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.

 

In particolare, devono utilizzare il modello:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  • le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
  • i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.

 

Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.

 

I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP

 

Non devono presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

Termini di presentazione

 

Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.

 

Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.

 

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa

 

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.

Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Definito brevemente l’ambito soggettivo e temporale del modello, l’analisi delle modifiche introdotte nelle istruzioni REDDITI SP 2026 richiede particolare cautela: non tutte le novità presenti nel modello relativo al periodo d’imposta 2025 incidono sulla determinazione del reddito dello stesso periodo. Alcune disposizioni operano immediatamente sul 2025; altre sono state inserite nel modello per gestire operazioni o componenti destinati a rilevare dal 1° gennaio 2026 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È quindi necessario esaminare separatamente ciascuna innovazione, individuandone non soltanto il quadro interessato e la fonte normativa, ma anche l’effettiva decorrenza applicativa

 

Le Novità del Modello Redditi SP 2026

 

Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, recepisce un insieme articolato di modifiche derivanti dalla revisione del regime impositivo dei redditi, dai correttivi al concordato preventivo biennale e dalla legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il dato di particolare interesse è quello temporale: accanto alle innovazioni già applicabili alla dichiarazione del reddito 2025 – quali la nuova disciplina della liquidazione ordinaria, il coordinamento del quadro RE, l’affrancamento straordinario delle riserve e le detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2025 – il modello contiene anche quadri e campi predisposti per fattispecie che acquistano rilievo dal 2026.

È il caso dell’iper-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’aliquota del 33 per cento sulle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026, dell’aumento al 21 per cento della sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dell’assegnazione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2026.

 

Un modello “2026” per dichiarare il 2025, ma con regole che guardano già al periodo successivo

 

Il modello Redditi SP 2026 rappresenta il punto di confluenza dichiarativa di interventi normativi appartenenti a fasi temporali diverse. Da un lato, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2025; dall’altro, contiene sezioni e istruzioni che accolgono disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563), destinate a produrre effetti, in tutto o in parte, dal 1° gennaio 2026 o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, la presenza di una nuova sezione o di un nuovo codice nel modello non implica automaticamente che la corrispondente disciplina debba essere applicata alla generalità dei soggetti per il reddito 2025. Occorre invece verificare, per ciascuna fattispecie:

  • il periodo d’imposta cui la disposizione si riferisce;
  • la data di effettuazione dell’investimento o dell’operazione;
  • l’eventuale coincidenza o non coincidenza dell’esercizio con l’anno solare;
  • la necessità di compilare il quadro nel modello relativo al 2025 oppure in quello relativo al periodo successivo.

È questa la chiave di lettura delle principali novità del modello.

 

Concordato preventivo biennale: nel quadro CP il biennio 2025-2026, nel frontespizio la nuova adesione 2026-2027

 

Il quadro CP viene aggiornato per recepire le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727), intervenuto sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nella sezione I del quadro CP, i righi CP1 e CP2, dedicati rispettivamente al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, contengono le nuove caselle “Comma 1-bis”, destinate alla gestione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 13 del 2024. “riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (…)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni).

 

Nei righi CP3, CP4 e CP5 viene invece esposta l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza.

 

 

Nei righi CP6 e CP8 assumono rilievo anche gli effetti della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

 

 

Nei righi CP11 e CP12 sono gestite le nuove cause di esclusione e cessazione.

 

 

La novità del quadro CP incide direttamente sul modello relativo al periodo d’imposta 2025, perché riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Diverso è il profilo della comunicazione presente nel frontespizio: le istruzioni disciplinano l’adesione e la revoca riferite al nuovo biennio 2026-2027.

Nel medesimo modello convivono, quindi, la dichiarazione degli effetti del CPB già operativo sul 2025 e la comunicazione relativa al successivo biennio.

Quanto alla nuova comunicazione inserita nel frontespizio, le istruzioni precisano: “La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (‘CPB’) per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità […]”. (Cfr. pag. 4 delle istruzioni Redditi SP 2026).

 

 

In sostanza, le società di persone e le associazioni professionali interessate dovranno tenere distinti tre livelli di controllo: il reddito concordato in capo al soggetto collettivo; la quota imputata per trasparenza ai soci o associati; l’eventuale assoggettamento dell’imponibile incrementale all’imposta sostitutiva. La stessa dichiarazione può inoltre veicolare, mediante il frontespizio, l’adesione o la revoca per il biennio successivo.

 

Liquidazione ordinaria: la nuova gestione delle perdite opera per le liquidazioni iniziate dal 2025

 

La nuova disciplina della liquidazione ordinaria viene recepita nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS. La modifica deriva dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) che ha riformulato l’art. 182 del TUIR.

Il nuovo assetto consente, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella procedura e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti.

Nel frontespizio compaiono i campi:

  • “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”;
  • “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”.

 

 

 

La novità rileva già nel periodo d’imposta 2025, ma esclusivamente per le liquidazioni ordinarie iniziate successivamente al 31 dicembre 2024, ossia dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni precisano inoltre che la data di chiusura della liquidazione assume rilievo in caso di dichiarazione integrativa diretta a rideterminare il reddito d’impresa computando in diminuzione le perdite residue alla chiusura.

In particolare, le istruzioni precisano: “Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […]”. (cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026),

Inoltre, le istruzioni relative al frontespizio chiariscono: “I campi ‘Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24’ e ‘Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)’ possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).” (Cfr. pagg. 7-8 delle istruzioni Redditi SP 2026).

In particolare:

  • la casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24” va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 2, lett. b), del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 192/24 nel sostituire il citato articolo 182 TUIR “ribalta” il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l’impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l’imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. Il biennio di riferimento per la determinazione dell’aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all’anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci. (Nuovo articolo 182, comma 2).

 

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: il rigo RE15 viene adeguato dal periodo d’imposta 2025

 

Il quadro RE, utilizzato dalle associazioni professionali e dagli altri soggetti che determinano redditi di lavoro autonomo, viene modificato anche in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente, precedentemente trattate sulla base dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

 

 

 

La modifica costituisce un coordinamento dichiarativo con la revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo operata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2043).

La novella rileva già periodo d’imposta 2025.

Nelle istruzioni chiarito che “nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).” (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

 

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: la tracciabilità rileva già per il periodo d’imposta 2025

 

Sempre nel quadro RE vengono recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione è ricondotta dalle istruzioni all’art. 54, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non siano eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili. La nuova disciplina rileva nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce, infatti, che le disposizioni relative alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entrato in vigore il 18 giugno 2025; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina interessa quindi il periodo d’imposta 2025.

 

Così estratto dalle istruzioni: “Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

Per associazioni professionali e società tra professionisti, il controllo dichiarativo deve pertanto essere preceduto dalla verifica dei mezzi di pagamento utilizzati. La documentazione della spesa e l’analitico riaddebito al cliente non sono sufficienti quando il pagamento originario non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma.

 

Iper-ammortamento: il modello accoglie una misura applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

 

Nei quadri RF e RG vengono introdotti nuovi codici per rappresentare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione o autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La disposizione trova fondamento nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nel testo definitivo delle istruzioni viene inoltre puntualizzato che i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Decorrenza verificata. Questa novità non riguarda, in via ordinaria, il reddito del periodo d’imposta 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le istruzioni stabiliscono espressamente che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il modello SP 2026 risulta, quindi, già strutturato per accogliere la disciplina con riferimento alle fattispecie che intercettano tale decorrenza, in particolare nei casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estratto dalle istruzioni: “Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

Il dato operativo più rilevante consiste, dunque, nella necessità di non anticipare l’applicazione della maggiorazione ai beni acquisiti nel 2025 sulla sola base della presenza dei nuovi codici nel modello. Occorrerà verificare puntualmente la data di effettuazione dell’investimento, la localizzazione della struttura produttiva e l’appartenenza del bene agli allegati previsti dalla legge n. 199 del 2025.

 

Rateizzazione delle plusvalenze: la nuova disciplina non opera sul reddito 2025 dei soggetti solari

 

Il modello viene adeguato alla nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nelle istruzioni chiarito che la novità riguarda non soltanto il quadro RF, ma anche il quadro RG, interessando dunque sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata. La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, essa si applica quindi dal periodo d’imposta 2026 e non incide sulla determinazione del reddito dichiarato nel modello relativo al 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

La presenza della novità nel modello impone una cautela interpretativa: per le operazioni realizzate nel 2025 restano applicabili le regole riferibili al periodo dichiarato, mentre il nuovo regime dovrà essere utilizzato solo quando sia maturata la specifica decorrenza prevista dalla norma.

 

Cripto-attività: l’aliquota del 33 per cento opera dal 1° gennaio 2026; per il 2025 resta distinta la disciplina già applicabile

 

Il quadro RT viene riorganizzato per accogliere la nuova imposizione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Le istruzioni prevedono:

  • la sezione V-A1 e la sezione V-B1 per le plusvalenze e gli altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 33 per cento;
  • la sezione V-A2 per i proventi relativi ai token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti all’aliquota del 26 per cento.

La disciplina si collega all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, all’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

L’imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività si applica ai realizzi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche la disciplina specifica dei token di moneta elettronica denominati in euro, assoggettati al 26 per cento, riguarda operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026. Le istruzioni di dettaglio chiariscono che le nuove sezioni riferite alle operazioni dal 2026 devono essere compilate, nel modello SP 2026, dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025, permane invece la gestione delle plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento secondo la disciplina applicabile al periodo dichiarato.

 

Estratto dalle istruzioni: “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 […]”.

“Nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento […]”. (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.)

La gestione dichiarativa dovrà quindi distinguere:

  • operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025;
  • operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026;
  • cripto-attività ordinarie soggette al 33 per cento;
  • token di moneta elettronica denominati in euro soggetti al 26 per cento;
  • eventuale rilevanza del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Rivalutazione delle partecipazioni: l’aliquota del 21 per cento decorre dal 1° gennaio 2026

 

Nella sezione X del quadro RT viene recepito l’aumento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, previsto dalla modifica all’art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’intervento è disposto dall’art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652) e innalza l’aliquota dal 18 al 21 per cento.

Decorrenza verificata. L’aliquota del 21 per cento si applica alle rideterminazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’aumento non rappresenta una regola di tassazione riferita al reddito 2025, benché la relativa gestione sia già introdotta nel modello SP 2026.

 

Estratto dalle istruzioni: “Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.).

 

Sismabonus ed Ecobonus: la detrazione del 36 per cento comprende le spese sostenute nel 2025 e nel 2026

 

I quadri RP e RN vengono aggiornati per la gestione delle detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576), che prevede la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

Diversamente dalle novità esclusivamente proiettate sul periodo d’imposta 2026, la disciplina del Sismabonus e dell’Ecobonus interessa immediatamente anche il periodo d’imposta 2025, oggetto del modello Redditi SP 2026. Le istruzioni comprendono espressamente le spese sostenute sia nel 2025 sia nel 2026; nel modello in commento assumono immediata rilevanza le spese sostenute nel 2025, da attribuire ai soci o associati secondo le regole applicabili.

Estratto dalle istruzioni: “Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi ‘Sismabonus’ ed ‘Ecobonus’, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RP, pag. 116 e ss.; quadro RN, pag. 120 e ss.)

Le istruzioni di dettaglio del quadro RN confermano, per le spese antisismiche e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, l’applicazione della misura del 36 per cento alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, mentre per le spese sostenute nel 2027 è prevista la misura del 30 per cento.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci: nel quadro RQ convivono la disciplina 2025 e la riapertura per le operazioni entro il 30 settembre 2026

 

La sezione XXII del quadro RQ gestisce l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.

La disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nonché le società che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, si trasformano in società semplici entro la stessa data.

La nuova riapertura disposta dalla legge di bilancio 2026 riguarda operazioni effettuate entro il 30 settembre 2026 e non costituisce, quindi, in via generale, una fattispecie riferita al reddito 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tuttavia, le istruzioni precisano che la medesima sezione deve essere compilata anche dalle società che, entro il 30 settembre 2025, hanno effettuato operazioni agevolate in applicazione dell’art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405). Il quadro RQ assolve dunque una duplice funzione: accoglie le operazioni già rilevanti nel 2025 e predispone la gestione della riapertura 2026.

Estratto dalle istruzioni “La sezione deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data.” “La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, e entro la medesima data, hanno applicato l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP […]”. (cfr. quadro RQ, sezione XXII, pagg. 110-111 delle istruzioni Redditi SP 2026)

L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Per il contribuente è indispensabile distinguere l’annualità normativa dell’operazione: le assegnazioni eseguite nel 2025 e quelle realizzate nel 2026 poggiano su riaperture differenti e richiedono la verifica dei rispettivi requisiti soggettivi, inclusa la data di iscrizione dei soci nel libro soci o la data certa del titolo di trasferimento.

 

Affrancamento straordinario delle riserve: l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025

 

La sezione VII del quadro RQ viene aggiornata per gestire l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

La disciplina riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

Decorrenza. L’affrancamento è una novità direttamente rilevante nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Le istruzioni stabiliscono espressamente che l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella presente dichiarazione REDDITI SP 2026. Non si tratta, quindi, di una misura soltanto prospettica, nonostante la fonte normativa sia la legge di bilancio 2026.

Estratto dalle istruzioni: “I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, legge 30 dicembre 2025, n. 199).”

“L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.”(Cfr. quadro RQ, sezione VII, pag. 108 delle istruzioni Redditi SP 2026).

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento, da indicare nel rigo RQ29 e versare, con il “codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per le società di persone il controllo dovrà estendersi alla ricostruzione delle riserve esistenti nei bilanci interessati, alla loro permanenza alla chiusura del periodo d’imposta 2025 e agli effetti dell’affrancamento nei rapporti con i soci.

 

Disallineamenti da ibridi: la comunicazione nel quadro RS segue il periodo cui si riferisce la documentazione

 

Il quadro RS contiene un nuovo prospetto destinato alle imprese che abbiano predisposto la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi.

La previsione deriva dall’art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

La comunicazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione predisposta. Pertanto, nel modello REDDITI SP 2026 la compilazione assume rilievo quando la documentazione riguarda il periodo d’imposta 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RS, pag. 134 e ss.).

La compilazione del prospetto dovrà essere coordinata con la documentazione materialmente predisposta dall’impresa e con il periodo al quale essa si riferisce. L’omessa comunicazione non può essere trattata come mero errore di compilazione in presenza di un regime documentale collegato a specifici effetti protettivi.




Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l’articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

 

Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

 

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
  • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (Cosi, comunicazione del 25 maggio 2025 pubblicata sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)



D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, reca un pacchetto di misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche, con effetti immediati sul versante tributario, energetico e settoriale. Il decreto proroga al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti aventi i relativi requisiti. Il versamento può essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ma qui si colloca la vera novità: la maggiorazione è fissata allo 0,80 per cento, e non più allo 0,40 per cento come nella prassi dei precedenti differimenti. Accanto alla proroga, il provvedimento estende fino a giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto, amplia il credito per il gasolio agricolo, introduce un nuovo credito d’imposta fino al 30 per cento per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, ridetermina fino al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel e riduce da 60 a 30 giorni, dal 1° ottobre 2026, il termine per la formazione del silenzio assenso sui rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il testo comprende inoltre il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo con il FMI per l’istituzione a Roma del centro SEETAC.

 

Proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari con maggiorazione raddoppiata allo 0,8% per chi paga entro il 20 agosto 2026

 

Tra le misure contenute nel D.L. n. 89/2026 merita un rilievo particolare l’annunciato differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali. In un decreto nato formalmente per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, per contenere gli effetti del rincaro dei carburanti e per sostenere alcune attività economiche maggiormente esposte, trova dunque spazio anche una disposizione di immediata rilevanza per professionisti e contribuenti, destinata a incidere sul calendario dei versamenti di metà anno.

L’articolo 6 stabilisce infatti che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, possono effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. La disposizione si applica, secondo la consueta formulazione estensiva, non soltanto ai soggetti ISA in senso stretto, ma anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in regime di vantaggio, ai soggetti in regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma.

Va tuttavia segnalato che rispetto alla prassi degli anni precedenti, il decreto consente sì di eseguire il versamento anche entro i trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, ma assoggetta questo ulteriore differimento a una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ed è precisamente qui che si colloca la novità più rilevante del provvedimento. Negli ultimi anni, infatti, il rinvio “breve” dei versamenti fiscali era stato normalmente accompagnato dalla maggiorazione dello 0,40 per cento; per il 2026, invece, la misura viene raddoppiata.

La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga che conserva il beneficio del rinvio al 20 luglio senza aggravio, rendendo però economicamente più onerosa la scelta di collocare il pagamento nel segmento successivo. In termini pratici, il decreto continua a offrire ai contribuenti interessati una finestra temporale più ampia rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, ma rende meno neutrale, sotto il profilo finanziario, l’utilizzo del differimento ulteriore. È questo l’aspetto che dovrà essere immediatamente segnalato alla clientela, perché modifica in modo sensibile la convenienza del rinvio rispetto agli schemi ormai consolidati negli anni più recenti.

 

 

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Sostegno ai costi energetici dei settori più esposti

 

Il decreto-legge dedica l’articolo 2 a un duplice intervento in favore di autotrasporto e agricoltura. In primo luogo, viene prorogato il credito d’imposta previsto dal D.L. n. 33/2026 in favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante: l’arco temporale di riferimento viene esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, mentre il limite di spesa viene elevato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026. Si tratta, dunque, di una proroga accompagnata da un significativo rifinanziamento, che amplia sia la durata del beneficio sia la sua dotazione finanziaria.

Sempre l’articolo 2 rafforza il sostegno alle imprese agricole. Da un lato, modifica l’articolo 8-ter del D.L. n. 38/2026, portando da 30 a 90 milioni di euro la dotazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo e ampliando il periodo di riferimento dal solo mese di marzo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Dall’altro lato, introduce un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2026. Il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, comprovati dalle relative fatture di acquisto, al netto dell’IVA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2026; non si applicano i limiti generali di utilizzo dei crediti d’imposta e il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È inoltre prevista la cumulabilità con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che, tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non si superi il costo sostenuto. Il comma 5 collega poi espressamente la misura alla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026, recante il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, mentre il comma 6 rimette a un successivo decreto interministeriale MASAF-MEF, da adottare entro sessanta giorni, la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

Un ulteriore intervento settoriale riguarda i rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il comma 7 dell’articolo 2 riduce da sessanta a trenta giorni il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 5, del Testo Unico Accise (TUA) per la formazione del silenzio assenso e stabilisce che, per fruire del rimborso con tale modalità, la dichiarazione debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 2026.

 

Misure in materia di accise

 

Sul terreno delle accise, l’articolo 4 ridetermina, dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, le aliquote applicabili a benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti. In particolare, l’accisa sulla benzina è fissata a 622,90 euro per mille litri, quella sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri, quella sul GPL a 242,77 euro per mille chilogrammi, mentre per il gas naturale usato come carburante l’aliquota è fissata a zero euro per metro cubo. Per il medesimo periodo, l’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, viene anch’essa rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. Il costo della misura è valutato in 133,8 milioni di euro per il 2026 e in 1,8 milioni di euro per il 2028.

 


 

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Riscossione coattiva più selettiva: i dati delle fatture elettroniche guidano i pignoramenti presso terzi

Con il provvedimento del 22 maggio 2026 l’Agenzia delle entrate disciplina la trasmissione all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle informazioni sui corrispettivi fatturati dai debitori IVA e dai loro coobbligati

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, sono state definite le modalità operative per la messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) nell’ambito degli interventi diretti ad ampliare il patrimonio informativo utilizzabile ai fini della riscossione coattiva.

 

Dalla fatturazione elettronica all’esecuzione presso terzi

 

L’intervento segna un passaggio rilevante nell’utilizzo amministrativo dei dati transitati attraverso il Sistema di Interscambio. Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche non sono più valorizzate esclusivamente per attività di analisi del rischio, controllo o vigilanza fiscale, ma possono essere impiegate anche nella fase esecutiva, per individuare in modo maggiormente selettivo i soggetti presso i quali avviare un pignoramento.

Il presupposto operativo è rappresentato dall’esistenza di rapporti commerciali documentati da fatture elettroniche emesse dal debitore o dal coobbligato nei confronti di uno stesso cliente o committente. Tali rapporti possono evidenziare la presenza di crediti del debitore suscettibili di essere aggrediti dall’Agente della riscossione.

La procedura di pignoramento presso terzi consente, infatti, all’Agenzia delle entrate-Riscossione di richiedere al terzo di versare direttamente all’Agente della riscossione quanto dovuto al debitore sottoposto a esecuzione. Nel nuovo assetto, i dati delle fatture elettroniche diventano uno strumento preliminare di individuazione dei rapporti economici potenzialmente utili all’azione esecutiva.

 

I soggetti interessati: debitori IVA, coobbligati e terzi pignorabili

 

Il provvedimento individua con precisione il perimetro soggettivo della nuova disciplina.

Per debitori si intendono tutti i titolari di partita IVA, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali risultino partite di ruolo o carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per coobbligati si intendono i soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito.

La categoria dei terzi pignorabili comprende, invece, i cessionari o committenti titolari di partita IVA nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati abbiano emesso fattura.

La disciplina riguarda, pertanto, rapporti economici intercorrenti tra soggetti IVA e consente di utilizzare l’informazione relativa alla fatturazione attiva del debitore per selezionare posizioni nelle quali l’avvio dell’esecuzione presso terzi possa risultare concretamente efficace.

 

Dati trasmessi: non il contenuto delle fatture, ma somme, numero dei documenti e dati del cliente

 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione, con cadenza periodica, i dati relativi:

  • alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse;
  • al numero delle fatture emesse;
  • al soggetto destinatario delle fatture, quando le operazioni siano state effettuate tra soggetti IVA.

I dati riguardano le fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui le informazioni vengono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda il cessionario o committente individuato come possibile terzo pignorabile, sono trasmesse esclusivamente le informazioni necessarie all’avvio della procedura esecutiva:

  • codice fiscale;
  • partita IVA;
  • cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale;
  • domicilio fiscale.

La struttura del flusso informativo assume particolare rilievo sotto il profilo sistematico: il provvedimento non dispone la trasmissione generalizzata del dettaglio delle singole operazioni fatturate, ma limita la comunicazione alle informazioni quantitative e identificative funzionali alla selezione dei terzi verso i quali orientare l’attività esecutiva.

 

Pignoramenti meno casuali e maggiore efficacia del recupero

 

Nelle motivazioni del provvedimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive e di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

L’obiettivo della disposizione non è, dunque, quello di introdurre una nuova forma di controllo fiscale sul contribuente, bensì di rafforzare la fase successiva all’affidamento del carico, nella quale la concreta riscossione del credito dipende dalla possibilità di individuare disponibilità o crediti effettivamente aggredibili.

In questa prospettiva, il dato relativo ai corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti può consentire di intercettare rapporti commerciali recenti e potenzialmente ancora produttivi di crediti. L’Agente della riscossione potrà quindi concentrare le attività di analisi su posizioni caratterizzate da maggiore probabilità di recupero, evitando iniziative esecutive prive di concreta utilità.

Il provvedimento rende così operativa una delle misure della legge di bilancio 2026 dirette a contrastare la c.d. evasione da riscossione, ossia la distanza tra crediti affidati alla riscossione e somme effettivamente recuperate.

 

Trasmissione tramite PEC nella fase iniziale; successivamente previsto uno scambio automatizzato

 

Il provvedimento disciplina anche le modalità tecniche di messa a disposizione delle informazioni, distinguendo tra una fase iniziale e una soluzione a regime.

Nella prima fase di avvio, definita nel documento come soluzione “as is”, la trasmissione dei dati avverrà mediante posta elettronica certificata. Le informazioni saranno contenute in file protetti da una password robusta, comunicata attraverso un canale diverso rispetto a quello utilizzato per l’invio del file.

L’accesso ai dati ricevuti sarà riservato esclusivamente a personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere le attività di analisi e, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Per la soluzione a regime, denominata “to be”, il provvedimento prevede invece la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

La disciplina consente, pertanto, l’avvio immediato del nuovo flusso informativo, pur rinviando a una successiva infrastruttura automatizzata la gestione strutturale e sistematica delle trasmissioni.

 

Trattamento dei dati personali: selezione territoriale delle posizioni e gradualità delle azioni esecutive

 

L’impiego dei dati della fatturazione elettronica per finalità di riscossione coattiva impone un bilanciamento particolarmente rigoroso tra efficacia dell’azione esecutiva e tutela dei dati personali.

Il provvedimento individua la base giuridica del trattamento nell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 127 del 2015 e precisa che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Di particolare rilievo è la previsione relativa alla minimizzazione dei dati trasmessi. Le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione territorialmente competente devono definire il numero delle posizioni da segnalare tenendo conto:

  • delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio;
  • della capacità operativa dell’Agente della riscossione;
  • dei principi di proporzionalità e non eccedenza;
  • della gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento.

Il nuovo flusso informativo non determina, pertanto, un automatismo tra fatturazione verso un determinato cliente e avvio immediato del pignoramento. I dati costituiscono uno strumento di analisi e selezione delle posizioni, da utilizzare secondo criteri di proporzionalità, effettiva utilità dell’azione esecutiva e rispetto delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Il provvedimento dà inoltre atto dell’avvenuta valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

 

Effetti per imprese e professionisti con carichi affidati alla riscossione

 

Per i contribuenti titolari di partita IVA, la disposizione produce conseguenze operative importanti. In presenza di partite di ruolo o di carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, i rapporti commerciali documentati dalle fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti o committenti IVA possono ora essere utilizzati per individuare i possibili destinatari di un pignoramento presso terzi.

La novità assume rilievo soprattutto per imprese e professionisti che operano stabilmente nei confronti di pochi committenti o che presentano flussi di fatturazione concentrati verso determinati clienti: la continuità o l’importanza economica del rapporto commerciale può rendere più agevole l’individuazione di crediti potenzialmente pignorabili.

Sotto altro profilo, il provvedimento consolida la centralità della fatturazione elettronica quale infrastruttura informativa dell’Amministrazione finanziaria.

I dati originariamente acquisiti per documentare le operazioni IVA diventano ora funzionali anche alla fase di recupero coattivo dei crediti affidati alla riscossione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto», pubblicato il 22.05.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le istruzioni operative Inps per la presentazione delle domande di dilazione tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 comunica l’entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026.

 

La nuova disciplina, come previsto all’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» ed al successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, ha l’obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva.

“La riforma”, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, “si inserisce nel più ampio processo di semplificazione delle attività di gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti”, aggiungendo: “L’Inps conferma, inoltre, il proprio impegno nel promuovere comportamenti virtuosi e nel favorire la regolarità contributiva quale elemento essenziale per lo sviluppo del sistema produttivo e per la tutela dei lavoratori”.

 

Principali novità:

Fino a 60 rate per il pagamento dei debiti contributivi

 

La riforma consente all’Inps di concedere il pagamento rateale per le esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, come di seguito indicato:

  • per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
  • per importi da 500.000,01 euro per un massimo 60 rate mensili.

La nuova disciplina supera il precedente sistema basato sull’autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate.

 

Potere decisionale

 

Il nuovo Regolamento Inps definisce criteri uniformi per l’accesso alla dilazione e rafforza il ruolo delle strutture territoriali. Le decisioni sulle domande di rateazione sono infatti attribuite:

  • ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro;
  • ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano per i piani fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.

“Tale assetto, sottolinea Antonio Pone, “consente una valutazione più aderente alle specificità delle situazioni aziendali e del contesto territoriale, migliorando la qualità del servizio e i tempi di risposta”.

 

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’Inps illustra il contenuto del nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, fornendo le istruzioni operative per la presentazione delle domande di dilazione che deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità definite dall’Istituto.

 

Il nuovo Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare e, nella logica di maggiore favore nei confronti del contribuente, anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della stessa circolare. In tal caso, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate. La richiesta di rideterminazione dei piani già concessi nel periodo transitorio sarà possibile per 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia. (Così, comunicato Stampa Inps del 21 maggio 2026)

 

 

Link al testo della circolare n. 60 del 21 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025 – Pagamento rateale dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a sessanta rate mensili – Debiti oggetto di dilazione – Seconda dilazione – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Presentazione della domanda, potere decisionale, piano di ammortamento, requisiti di permanenza e revoca – Prime istruzioni applicative

 

La circolare illustra il nuovo Regolamento INPS sulla dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25 febbraio 2026 in attuazione della legge n. 203/2024 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025. La disciplina consente la rateazione dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a un massimo di sessanta rate mensili, definendo presupposti, competenze decisionali, domanda telematica, seconda dilazione, rapporti con le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, condizioni di permanenza e cause di revoca.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1699 del 22 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti – Contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa – Cassetto Previdenziale del Contribuente – Smart Task “Domanda di dilazione” – Moduli SC106 e SC80 – Rideterminazione del numero delle rate – Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Decreto interministeriale 24 ottobre 2025

 

 

 

 

Riferimenti normativi

  • Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 (in allegato alla circolare)
  • Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge (in allegato alla circolare)
  • Articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203
  • Articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
  • Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 ottobre 2025
  • Articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • Articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
  • Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, confluito nell’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Iscrizione alla Gestione commercianti: non basta la qualifica formale, serve la prova dell’attività personale abituale e prevalente
di Eugenio Grimaldi

Gestione separata INPS: l’omesso quadro RR non sospende automaticamente la prescrizione
di Enrico Molteni

Processo tributario e prova insufficiente. Sul raccordo tra art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 e art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nella Sentenza n. 50 del 2026 della Consulta
di Antonio Terlizzi

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Assoluzione penale e giudizio tributario: la Consulta conferma il raccordo tra i due processi, con eccezioni per presunzioni legali e inutilizzabilità probatoria

Corte Costituzionale – Sentenza n. 50 del 13 aprile 2026: «PROCESSO TRIBUTARIO – Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario – Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Denunciata violazione del diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate in relazione all’interesse fiscale di cui è portatrice – Non fondatezza delle questioni»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

 

Omessa compilazione del quadro RR – Prescrizione contributi gestione separata INPS

 

Contributi alle Gestioni separate Inps: escluso l’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 6005 del 17 marzo 2026: «PROFESSIONISTI – INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PRESCRIZIONE CIVILE – Sospensione – Gestione separata INPS – Professionisti – Prescrizione – Dichiarazione dei redditi – Omessa compilazione del quadro RR – Occultamento doloso del debito – Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. – Automatismo – Insussistenza – Accertamento in concreto del dolo – Necessità – Art. 2941, n. 8, c.c. – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335»

 

I principali orientamenti giurisprudenziali sull’omessa compilazione del Quadro RR e la prescrizione dei contributi previdenziali

 

SENTENZA  ANNO  SEZIONE  SINTESI ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Cassazione n. 6005 2026 Lavoro L’omessa compilazione del Quadro RR non sospende automaticamente la prescrizione. Occorre dolo specifico, cioè volontà di occultare il debito contributivo.
Cassazione n. 28594 2024 Lavoro La prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento contributi, non dalla dichiarazione. L’omissione del Quadro RR non prova dolo.
Cassazione n. 6838 2026 Lavoro Conferma che la mancata compilazione del Quadro RR non determina sospensione della prescrizione senza prova di occultamento doloso.
Corte d’Appello di Roma n. 2124 2020 – L’omessa compilazione del Quadro RR non integra l’elemento psicologico per sospendere la prescrizione se il reddito è comunque dichiarato.
Corte d’Appello di Salerno n. 715 2019 – Mancata denuncia del reddito non equivale a occultamento doloso. INPS può comunque attivare controlli ordinari.
Corte d’Appello di Torino n. 150 2019 – Pur obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata, l’omessa indicazione nel Quadro RR non sospende la prescrizione.

 

 

Enti del Terzo settore: fiscalità, RUNTS e rendicontazione

 

Prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Rendicontazione degli ETS

 

Modello “E” (cassa aggregata) per ETS fino a 60.000 euro: semplificazione “di esposizione”, facoltà vincolata e decorrenza. Focus sul caso degli enti dotati di personalità giuridica per i quali, alla data del 21 marzo 2026, l’esercizio 2025 risultava già chiuso

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 17 aprile 2026: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Bilancio ETS – Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore – DM 18 febbraio 2026 – Utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E) per ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro – Facoltà di adozione e vincolo della modulistica – Decorrenza e disciplina transitoria per enti con personalità giuridica – Decorrenza (art. 3 D.M. 18 febbraio 2026) – Esclusioni (imprese sociali e ETS “commerciali” ex art. 13, comma 5 CTS) – Caso particolare enti con personalità giuridica con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026 – Tali enti possono redigere il bilancio 2025 nella forma del rendiconto per cassa previsto dal modello D, allegato al D.M. 05/03/2020 – Art. 13, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 18/02/2026»

 

Tenuta, conservazione e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

 

Ex Onlus e istanze RUNTS post 31 marzo 2026: obbligo devolutivo fuori dalla procedibilità, ma rilevante per il patrimonio minimo ex art. 22 CTS

Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6665 del 28 aprile 2026: «TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, CTS) – Ex ONLUS e istanze di iscrizione presentate successivamente al 31 marzo 2026 – Obbligo devolutivo del patrimonio incrementale ex articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e sua irrilevanza quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione nel RUNTS per ex ONLUS prive di personalità giuridica – Istruzione delle domande tardive ex articolo 47 CTS secondo la procedura ordinaria (DM 15/09/2020, n. 106) – Domande ex articolo 22 CTS delle ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla: incidenza della devoluzione sul patrimonio minimo e attestazione notarile (articolo 22, comma 4, CTS) – Richieste integrative ex articolo 16 DM n. 106/2020 – Invito alla rimozione dell’acronimo ONLUS dalla denominazione senza effetti su iscrizione/permanenza»

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 14 del 9 febbraio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2026 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214»

 

 

Legislazione

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

Contribuenti ISA: i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici premiali dal periodo d’imposta 2025

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2025. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis»

 

 

 

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OIC 10, il rendiconto finanziario alla prova della qualità informativa: in consultazione il restyling del principio

Dalla Post Implementation Review emergono incoerenze classificatorie, prassi non omogenee e abuso delle voci residuali. La bozza OIC interviene sul metodo indiretto, sulla classificazione di interessi e dividendi, su factoring e reverse factoring e sull’informativa di dettaglio.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La bozza, come espressamente precisato dall’OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva dell’OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione” (Link esterni verso: https://www.fondazioneoic.eu/oic-pubblica-in-consultazione-la-bozza-del-nuovo-oic-10-rendiconto-finanziario/)

Il dato significativo dell’intervento non risiede soltanto nell’aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella ratio complessiva dell’operazione: rafforzare la qualità, la leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa.

La revisione nasce, infatti, da un’attività di Post Implementation Review (PIR), svolta con il supporto di studiosi accademici e fondata anche su un’analisi empirica condotta su un campione statisticamente significativo di 1.030 rendiconti finanziari. Dall’indagine sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un utilizzo eccessivo delle voci residuali; criticità che, secondo il comunicato, hanno reso necessario un intervento con dichiarata funzione anche “educativa”, mediante chiarimenti, indicazioni puntuali ed esempi applicativi.

 

I soggetti interessati: società in ordinario e bilancio consolidato

 

L’OIC 10 continua a collocarsi nel perimetro delle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria secondo le disposizioni del codice civile. La bozza richiama l’articolo 2423, comma 1, del codice civile, che include il rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio, e ribadisce l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del codice civile. Il principio trova inoltre applicazione anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato, nei termini disciplinati dall’OIC 17.

 

Metodo indiretto: l’utile ante imposte diventa l’unico punto di partenza

 

Significative è la proposta di intervenire sul metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’attività operativa. L’OIC propone che il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile o la perdita ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile o dalla perdita d’esercizio.

La motivazione è esplicitata nel paragrafo dedicato alle decisioni assunte: l’analisi empirica ha evidenziato che il metodo indiretto rappresenta la prassi largamente dominante tra le società non finanziarie tenute alla redazione dello schema. Proprio per questo, la standardizzazione del punto di partenza mira a semplificare il processo di redazione, eliminando un passaggio intermedio non necessario e riducendo le aree di disomogeneità applicativa.

La modifica ha un impatto operativo significativo: il rendiconto finanziario non viene più impostato come mera riconciliazione flessibile del risultato netto, ma come prospetto in cui il risultato ante imposte costituisce la base uniforme da rettificare per componenti non monetari, componenti i cui flussi sono classificati nell’attività di investimento o di finanziamento e variazioni del capitale circolante netto operativo.

 

Interessi e dividendi: classificazione secondo la natura dell’operazione sottostante

 

Altro punto di rilievo riguarda la classificazione dei flussi relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati. La proposta OIC supera logiche meramente contabili o di collocazione economica e valorizza la natura dell’operazione sottostante: gli interessi attivi, i dividendi e gli altri proventi finanziari riconducibili a investimenti in attività finanziarie vengono collocati nell’area dell’attività di investimento; gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari pagati vengono invece ricondotti all’attività di finanziamento.

La scelta è coerente con la nuova definizione delle aree del rendiconto: l’attività di investimento comprende anche i flussi derivanti dai proventi generati da attività finanziarie, mentre l’attività di finanziamento comprende non solo l’ottenimento e la restituzione di mezzi finanziari, ma anche gli oneri connessi al servizio del debito.

Per i revisori, il punto è particolarmente sensibile: la nuova impostazione impone di verificare la coerenza tra la natura economico-finanziaria dell’operazione e l’area del rendiconto in cui il flusso viene rappresentato, evitando classificazioni meccaniche o difformi tra imprese comparabili.

 

Factoring e reverse factoring sotto osservazione

 

La bozza dedica specifica attenzione alle operazioni di factoring e reverse factoring, segnalate come aree in cui la prassi ha evidenziato dubbi applicativi, anche in ragione della diversa strutturazione delle operazioni. L’approccio proposto dall’OIC è quello della coerenza tra la classificazione adottata nello stato patrimoniale e la rappresentazione dei relativi flussi nel rendiconto finanziario.

Nel principio viene previsto che, qualora tali operazioni siano rilevanti, gli incrementi e i decrementi del debito verso il factor siano presentati distintamente tra i flussi dell’attività di finanziamento. Le commissioni e gli altri oneri corrisposti al factor sono imputati alla medesima area, salvo quelli inclusi nella voce B7 del conto economico secondo quanto previsto dall’OIC 12.

La rilevanza della modifica è evidente soprattutto nel reverse factoring, dove l’operazione può modificare la rappresentazione del debito da commerciale a finanziario. Per questo la bozza introduce anche un esempio illustrativo dedicato, destinato a supportare l’applicazione uniforme del principio nel caso di adozione del metodo indiretto.

 

Voci residuali: più trasparenza sulla composizione

 

Uno degli aspetti più significativi del restyling riguarda le voci residuali. L’indagine OIC ha rilevato che tali voci risultano spesso di entità significativa rispetto agli aggregati complessivi e che, se prive di adeguata informativa sulla composizione, possono incidere negativamente sulla trasparenza e sulla comparabilità del prospetto.

Da qui la proposta di richiedere, in calce al rendiconto finanziario e in forma tabellare, la composizione qualitativa e quantitativa delle voci residuali rilevanti, quali “altre rettifiche per elementi non monetari”, “altre variazioni del capitale circolante netto operativo” e “altri incassi e pagamenti”.

La novità non va letta come mero aggravio informativo. Si tratta, piuttosto, di una misura di presidio contro l’opacità del prospetto: le voci residuali non vengono eliminate, ma devono essere rese intelligibili quando assumono rilievo. Per commercialisti e revisori ciò comporta una maggiore attenzione alla materialità delle poste aggregate e alla necessità di documentare la composizione dei saldi che incidono sulla lettura dei flussi.

 

Un principio con funzione anche formativa

 

Il tratto caratteristico della bozza è la scelta di accompagnare le nuove regole con chiarimenti ed esempi applicativi. Il comunicato sottolinea che il documento non si limita a introdurre modifiche classificatorie, ma intende guidare gli operatori attraverso indicazioni puntuali riferite a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una redazione più corretta e uniforme del rendiconto finanziario.

In questa prospettiva, il restyling dell’OIC 10 non appare come un intervento meramente manutentivo. È, piuttosto, una risposta a un problema di qualità informativa del bilancio: il rendiconto finanziario, divenuto prospetto obbligatorio per le società in ordinario dopo il D.Lgs. n. 139/2015, deve essere costruito in modo da consentire una lettura effettiva della capacità dell’impresa di generare liquidità, finanziare lo sviluppo, sostenere il debito e presidiare gli equilibri di solvibilità.

 

 

Oic – Organismo italiano di contabilità

In consultazione modifiche all’Oic 10 Rendiconto finanziario

Comunicato Stampa Oic del 20 maggio 2026

 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario. Le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.

Dall’indagine svolta sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali. Proprio tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC, il documento posto in consultazione ha volutamente una funzione educativa. Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. Per tale motivo nel principio e nello schema di riferimento, sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.

Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.

 


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D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (A.C. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell’avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d’imposta per le imprese agricole, sostegno all’internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Più nel dettaglio, il capo I – articoli da 1 a 12-bis – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-bis); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-ter); la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un’esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell’applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-bis); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l’introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup – Napoli 2027” (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-bis); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-bis.1); un credito d’imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-ter); il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-quater); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-bis) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-ter); la proroga dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-quater); l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-quinquies); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all’Automobile Club d’Italia (articolo 12-bis).

Il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l’integrazione di alcune misure di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-bis); disposizioni finanziarie per l’attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-ter); la materia dell’educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-bis); l’interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-ter); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-bis); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-bis); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19).




Bonus Giovani, Donne e ZES per il rilancio dell’occupazione stabile e di qualità. Le prime istruzioni Inps

Con le tre circolari l’Inps delinea il quadro applicativo dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge n. 62/2026, volti a incentivare la stabilizzazione professionale di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese attraverso lo strumento dello sgravio totale.

In particolare, la Circolare numero 55 del 14 maggio 2026 fornisce le prime indicazioni operative sul “Bonus Giovani 2026”, che prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 effettuate nel 2026. L’accesso al beneficio è riservato a lavoratori che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno sei mesi qualora ricorrano le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di 500 euro su base mensile riconosciuto per ventiquattro mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per dodici mesi alle restanti categorie, innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nella ZES Unica o in aree del Centro Italia in crisi industriale.

 

Bonus Giovani 2026. La Guida Inps su requisiti, importi fino a 650€ e istruzioni per l’esonero contributivo INPS al 100%

 

Desideri un lavoro a tempo indeterminato?

Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (art. 2) ha introdotto un importante incentivo per l’occupazione stabile in Italia: il Bonus Giovani 2026. Questa misura ha l’obiettivo di promuovere l’occupazione dei giovani under 35 attraverso un azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico delle aziende.

Lo sgravio fiscale si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

 

Quanto vale il Bonus Giovani 2026 e quanto dura?

L’entità e la durata dell’agevolazione variano in base al profilo del lavoratore assunto e alla sede legale o operativa dell’azienda.
L’incentivo prevede uno sconto del 100% sui contributi previdenziali fino a un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. La durata del beneficio è così suddivisa:

 – 24 mesi per i giovani definiti “molto svantaggiati”.
 – 12 mesi per i giovani definiti “svantaggiati“.

Per incentivare le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno e del Centro Italia (ZES Unica), il tetto massimo dello sgravio sale a 650 euro al mese. Le regioni incluse sono: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

 

Chi sono i beneficiari del Bonus Giovani?

L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono giovani che non hanno compiuto 35 anni alla data di stipula del contratto e che rispettano una delle seguenti condizioni:

  • Disoccupati da almeno 24 mesi: in questo caso si ha diritto a un bonus della durata di 24 mesi.
  • Disoccupati da almeno 12 mesi se “svantaggiati” (es. privi di diploma superiore, genitori single o impiegati in settori ad alta disparità di genere): il bonus è della durata di 24 mesi.
  • Giovani tra i 15 e i 24 anni oppure soggetti senza lavoro da almeno 6 mesi: il bonus è in questo caso della durata di 12 mesi.

 

Chi può richiedere l’incentivo e quali contratti sono inclusi?

Il Bonus Giovani 2026 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, incluso il settore agricolo. Resta invece totalmente esclusa la Pubblica Amministrazione.

I contratti ammessi:

  • Assunzioni a tempo indeterminato (full-time e part-time).
  • Contratti di somministrazione.

 

I contratti esclusi:

Non è possibile richiedere lo sgravio per il lavoro domestico, l’apprendistato (che gode già di aliquote ridotte), i contratti a chiamata (intermittenti), i contratti a termine (tempo determinato) e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato.

 

Requisiti e condizioni per le aziende

 

Per accedere all’esonero contributivo del 100%, le imprese devono soddisfare rigidi criteri operativi:

Incremento occupazionale netto: L’assunzione deve aumentare il numero complessivo dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Regolarità contributiva (DURC): L’azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi, rispettare i contratti collettivi nazionali (CCNL) e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Limiti di spesa della misura: Lo Stato ha stanziato un budget di 110 milioni di euro per il 2026 e 252 milioni per il 2027. L’INPS monitorerà i fondi e bloccherà le domande in caso di esaurimento delle risorse.
Obbligo portale SIISL: Dopo l’emanazione del decreto attuativo dedicato, le aziende dovranno obbligatoriamente pubblicare la posizione lavorativa aperta sul portale SIISL per sbloccare lo sconto.

L’INPS ha già rilasciato le prime istruzioni amministrative con la circolare 14 maggio 2026, n. 55, e pubblicherà a breve i dettagli operativi per consentire alle aziende di inviare le domande di sgravio sul portale ufficiale.

 

La Circolare numero 56 del 14 maggio 2026 illustra le indicazioni operative per il “Bonus ZES 2026”, destinato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). Questa agevolazione è rivolta a lavoratori che abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi, garantendo un esonero contributivo totale nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.

 

Infine, la Circolare numero 57 del 14 maggio 2026 disciplina il “Bonus donne 2026”, un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La misura spetta per un periodo massimo di ventiquattro mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno dodici o sei mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione. Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma prevede un potenziamento fino a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

Per tutte le misure descritte, restano esclusi i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

I datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali e, laddove previsto, il requisito dell’incremento occupazionale netto. (Così, comunicato Stampa Inps del 14 maggio 2026)

 

Link al testo della Circolare Inps n. 55 del 14 maggio 2026, con oggetto: BONUS GIOVANI 2026 – Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale» – Esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati – Requisiti soggettivi e oggettivi – Durata e misura degli incentivi – Regime ZES unica – Incremento occupazionale netto – Compatibilità con aiuti di Stato e altri esoneri – Prime indicazioni operative – D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – DM 17 ottobre 2017 – Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296

La circolare fornisce istruzioni per l’utilizzo del Bonus Giovani 2026 introdotto dal D.L. n. 62/2026, definendo il nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati, con specifiche maggiorazioni per le assunzioni effettuate nella ZES unica.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 56 del 14 maggio 2026 – BONUS ZES 2026 – Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale» – Esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Requisiti dimensionali dei datori di lavoro – Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi – Misura massima dell’incentivo – Rapporti incentivabili – Incremento occupazionale netto – Coordinamento con altri incentivi – Prime indicazioni operative – D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – DM 17 ottobre 2017 – Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296

La circolare illustra il nuovo Bonus ZES 2026, destinato ai datori di lavoro privati con un massimo di dieci dipendenti che assumono lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi presso sedi operative ubicate nella ZES unica.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 57 del 14 maggio 2026 – BONUS Donne 2026 – Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale» – Esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – Requisiti soggettivi – Incremento occupazionale netto – Regime ZES unica – Coordinamento con il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 – Aiuti di Stato – Prime indicazioni operative

La circolare illustra il Bonus donne 2026 introdotto dal D.L. n. 62/2026, fornendo istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, con maggiorazioni per le lavoratrici residenti nella ZES unica.

 




Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini

Parte l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

In particolare, le date da segnare in calendario sono: 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Nelle quattro giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Precompilata, info e scadenze

 

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Per chi utilizza “Redditi Pf” si parte nel pomeriggio di domani, 20 maggio, quando i modelli saranno disponibili per la consultazione e per integrazioni; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 maggio 2026)

 

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A supporto dell’operatività nella campagna dichiarativa, il settimanale Finanza & Fisco mette a disposizione 730Pro AI, progettato per affiancare operatori fiscali, CAF, commercialisti e consulenti del lavoro nella gestione, compilazione e controllo del modello 730.

 

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Civis si rinnova: disponibile la “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici. Aggiornata la Guida operativa dell’Agenzia delle entrate (maggio 2026) | Consentito allegare fino a 10 documenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida operativa “Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento” (maggio 2026), dedicata al canale di assistenza online disponibile in area riservata. La novità di maggiore rilievo è la possibilità, per comunicazioni e avvisi telematici, di inviare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS, per chiedere il riesame dell’istanza o integrare chiarimenti non forniti nella prima richiesta.

 

Il perimetro: quali atti si gestiscono con Civis

 

La Guida ricorda che Civis consente di gestire online l’assistenza su:

  • comunicazioni e avvisi telematici di irregolarità,
  • cartelle di pagamento,

quando derivano da controllo automatizzato oppure da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

L’accesso è rivolto non solo ai contribuenti, ma anche a intermediari, rappresentanti legali (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di minori) e persone di fiducia.

 

La novità: “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici

 

Dal punto di vista pratico, la Guida formalizza un passaggio atteso: per comunicazioni e avvisi telematici diventa possibile presentare una seconda istanza CIVIS quando:

  • non si è soddisfatti dell’esito della prima lavorazione, oppure
  • si vogliono fornire ulteriori informazioni o chiarimenti non comunicati con la prima richiesta.

La seconda richiesta consente quindi una seconda valutazione della posizione nei casi di esito negativo (anche parziale) della prima istanza e rafforza l’obiettivo di fare di Civis un canale “di elezione” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici.

 

Allegati: cosa cambia con la seconda richiesta

 

Un ulteriore elemento operativo è la gestione documentale:

con la seconda richiesta è possibile allegare direttamente documenti in formato elettronico in fase di compilazione, fino a 10 documenti, con dimensione massima di 20 MB per ciascun file.
Per la prima richiesta, invece, l’eventuale invio di documenti passa dal servizio “Consegna documenti e istanze” (categoria documento: Civis; oggetto: “Documentazione per riesame pratica CIVIS”).

La Guida chiarisce anche un punto spesso frainteso: in linea generale per comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle non è necessario allegare documenti, perché il controllo automatizzato lavora su dati dichiarativi e informazioni già presenti in Anagrafe tributaria; i chiarimenti vanno inseriti nel campo testuale della richiesta.

 

Tracciabilità e consultazione: pratica, esito, documento aggiornato

 

Ogni richiesta genera un identificativo numerico di 13 cifre (le prime 8 indicano la data di acquisizione) utile per seguire la pratica. La sezione “Consultazione delle richieste” consente di verificare stato, ufficio assegnatario e di scaricare, a lavorazione conclusa, il riepilogo esiti; quando disponibile, il “Documento aggiornato” rende accessibile la versione aggiornata della comunicazione; in caso di regolarizzazione parziale può includere anche il modello F24 precompilato.

 

Controlli di sicurezza sugli allegati: rischio “scarto” e ripresentazione

 

La guida evidenzia, infine, che i file allegati sono sottoposti a controlli (virus, macro/elementi attivi). Se anche un solo file non supera i controlli, la richiesta viene scartata e occorre ripresentarla con allegati conformi.

La nuova “seconda richiesta” consente di strutturare meglio il contraddittorio informale in fase di assistenza, riducendo la frammentazione tra canali e rendendo CIVIS uno strumento più completo per contribuenti e intermediari nella gestione delle comunicazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché degli esiti su redditi a tassazione separata (ambiti richiamati nel perimetro del servizio)

 

Civis. Il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici | Consentito di allegare fino a 10 documenti

Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026

 

Il canale Civis per l’assistenza via web sulle comunicazioni e gli avvisi del Fisco si rinnova per offrire ai cittadini e agli intermediari che li assistono un servizio più completo e trasparente. La nuova versione, ora attiva in area riservata sul sito delle Entrate, consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal proprio pc.

La novità, che risponde anche alle esigenze espresse da Associazioni e Ordini professionali, punta a rendere Civis il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati o dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

 

La novità

 

Adesso non è più necessario contattare l’ufficio con altri canali (quali, ad esempio, appuntamenti o pec), per chiedere all’Agenzia una seconda valutazione. Il contribuente che non ritiene corretto l’esito della prima lavorazione, o desidera fornire ulteriori informazioni, può continuare a dialogare con lo stesso ufficio sempre tramite il canale di assistenza online, direttamente o tramite un professionista delegato.

Il “nuovo” Civis consente di allegare fino a 10 documenti, se necessari per supportare meglio la propria istanza.

Tutte le informazioni sono contenute nella guida aggiornata “Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento”, disponibile sul sito delle Entrate.

 

Iter più semplice e trasparente

 

Il canale consente inoltre al contribuente di conoscere lo stato di lavorazione e l’esito delle richieste inviate, così come di consultare quelle precedenti, anche se presentate da un intermediario delegato. “In chiaro” anche l’ufficio che ha preso in carico e ha gestito la richiesta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026)




Nuovo iperammortamento 2026-2028, con la diffusione dello schema di decreto attuativo delineata la nuova disciplina: tra rinnovabili, procedura GSE e stretta documentale

Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, nonché gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto più stringente rispetto al passato. Resta però fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come “anticipazione” da verificare sul testo definitivo.

 

 

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Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalità di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. Tuttavia, allo stato, il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente.

 

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

 

Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, che “ripropongono” la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, però, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l’accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.

 

I beni agevolabili: Allegati IV e V

 

Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell’agevolazione, tra l’altro, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione.

 

Aliquote e scaglioni annuali

 

La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio è determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull’intero investimento, ma una intensità decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. È questo il tratto che, già a livello di disciplina primaria, segnala la volontà di concentrare la maggiore intensità fiscale sul primo scaglione di investimenti.

 

La procedura GSE: tre fasi obbligatorie

 

Il cuore operativo della misura è nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall’articolo 3 del testo attuativo. L’impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.

La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.

La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

 

Una procedura vincolata

 

Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Dopo ciascun invio, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il GSE, entro dieci giorni, comunica l’esito positivo delle verifiche oppure richiede le integrazioni necessarie, da produrre entro ulteriori dieci giorni. Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta, in modo espresso, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. A ciò si aggiunge un ulteriore obbligo di monitoraggio: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

 

Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

 

Il presidio documentale rappresenta uno dei punti più rigorosi del nuovo impianto. L’articolo 6 del testo attuativo stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, debbano essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da una attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. L’articolo 7 aggiunge poi la certificazione contabile, che deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

 

Come si fruisce della maggiorazione

 

L’articolo 4 del testo attuativo chiarisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento. La misura, dunque, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria. È proprio questo il tratto che distingue radicalmente il nuovo iperammortamento dal modello dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: il vantaggio fiscale non si manifesta attraverso una compensazione immediata, ma si distribuisce nel tempo seguendo il piano di deduzione del bene.

 

Le cause di decadenza

 

Il testo attuativo, nella parte finale (artt. 10 e 11), disciplina in modo analitico le principali ipotesi di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene è realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. A ciò si aggiungono altre fattispecie: assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile, mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, false dichiarazioni rese nel corso della procedura, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, nonché ogni altra violazione o inadempimento da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione. Il quadro si chiude con la previsione per cui, qualora dai controlli emerga una indebita fruizione del beneficio, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate per il recupero dei relativi importi, con interessi e sanzioni.

 

Una misura da leggere oggi come bozza tecnica, non ancora come testo definitivo

 

Se si guarda insieme la disciplina primaria dei commi 427-436 della legge n. 199/2025 e il testo attuativo, il nuovo iperammortamento 2026-2028 appare come una misura fiscalmente incisiva ma molto più strutturata, tracciata e controllata rispetto alle precedenti esperienze. L’agevolazione mantiene una significativa attrattività sul primo scaglione di investimenti, amplia il perimetro agli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili e ricostruisce un asse di politica industriale e digitale diverso da quello fondato sui crediti d’imposta.

Ma la lettura tecnico-professionale, allo stato, deve restare prudente: il decreto del MIMIT non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il testo disponibile, pur dettagliato, va trattato come anticipazione soggetta a conferma o modifica.

 

7 cose da controllare

 

  1. Il perimetro temporale

Va verificato il riferimento agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

  1. La platea soggettiva e le esclusioni

Occorre controllare se resteranno immutate le esclusioni per imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità, altre procedure concorsuali e sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché le condizioni su sicurezza e regolarità contributiva.

  1. Gli Allegati IV e V

Sarà necessario verificare il contenuto degli Allegati IV e V, che individuano i beni materiali e immateriali agevolabili e sostituiscono, nell’impianto 2026, i precedenti elenchi storicamente riferiti all’Industria 4.0.

  1. La misura della maggiorazione

La tripartizione del beneficio: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

  1. La procedura GSE in tre fasi

Verificare tre comunicazioni obbligatorie – preventiva, conferma e completamento – e i relativi termini, in particolare quello del 15 novembre 2028 per la comunicazione finale.

  1. Il presidio documentale

La struttura della prova documentale fondata su perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, anche con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio.

  1. Le ipotesi di decadenza e recupero

Verificare la non presenza di cause di decadenza, comprese la cessione del bene, la destinazione all’estero, la documentazione irregolare, le false dichiarazioni e l’attivazione del recupero da parte dell’Agenzia delle entrate su segnalazione del GSE

 

Link al testo dello schema decreto attuativo dell’iperammortamento previsto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

 




Enti terzo settore, dai Commercialisti la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il Consiglio nazionale della categoria aggiorna precedenti edizioni del documento. La pubblicazione contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato anche quest’anno un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio. (Link esterno: https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-dellorgano-di-controllo-degli-enti-del-terzo-settore-allassemblea-degli-associati-o-di-altro-organo-equivalente-delle-fondazioni-in-occasione-dellapprovazion/). La relazione trova come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni, anche se poi è rivolta, nei fatti, a tutti gli stakeholder che intendono comprendere se l’attività dell’ETS può essere legittimata dal punto di vista comportamentale e se, quindi, l’ente risulta credibile agli occhi anche delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

Quest’anno la pubblicazione del CNDCEC è stata arricchita dalle relazioni al bilancio sociale delle imprese sociali, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e del predetto decreto. Gli schemi erano già stati inclusi nella pubblicazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca “L’impresa sociale non cooperative sociale”, presentata al Congresso nazionale del CNDCEC dell’ottobre 2025.

Al riguardo, si deve rilevare che non è stata prodotta alcuna relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali in quanto tale relazione deve essere articolata sulla base della forma giuridica di riferimento che può variare dalle società di capitali o di persone sino agli enti non lucrativi retti in forma associativa o fondativa.

Nello specifico, i sindaci delle imprese sociali potranno opportunamente adattare gli schemi di relazione già prodotti da questo Consiglio per le società di capitali non quotate. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 5 maggio 2026)




Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62. Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica) delle disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale

Con la pubblicazione delle relazioni del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il decreto “Lavoro” esce dalla condizione, tipica dei testi d’urgenza appena pubblicati, di provvedimento leggibile solo nella sua superficie dispositiva e diventa finalmente decifrabile anche nella sua logica ordinante. Nel procedimento di conversione, infatti, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non rappresentano meri apparati di accompagnamento, ma il luogo nel quale il Governo espone la ratio legis, seleziona i problemi ai quali intende rispondere, giustifica la necessità e urgenza dell’intervento e ne delimita il perimetro sostanziale e finanziario. Nel caso del D.L. n. 62/2026, questa funzione si rivela particolarmente decisiva, perché il provvedimento, pur formalmente scandito in più Capi, è costruito lungo una linea unitaria che lega incentivi all’occupazione, adeguatezza retributiva e contrasto al lavoro digitale opaco.

Le relazioni chiariscono anche il fondamento politico-legislativo dell’intervento. Il Governo individua un duplice presupposto: da un lato, la necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e di crescente precarizzazione; dall’altro, l’esigenza di assicurare un quadro normativo più uniforme e verificabile per la determinazione e il monitoraggio dei trattamenti economici effettivamente corrisposti, facendo leva sulle banche dati pubbliche disponibili e sull’interoperabilità dei flussi informativi. In questa chiave, il decreto viene espressamente costruito in coerenza con gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione e viene inserito nel solco di una traiettoria europea che richiama la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati, la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali. Le relazioni, dunque, non si limitano a spiegare il testo: ne collocano il significato in un quadro costituzionale e unionale preciso.

La relazione illustrativa presenta il pacchetto degli articoli 1-6 come un insieme di esoneri contributivi finalizzati a promuovere l’occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, con modulazioni per categorie prioritarie e contesti territoriali più fragili. Ma la relazione tecnica consente di trasformare questo disegno in dati concreti. Per il bonus donne, l’onere di esonero contributivo è fissato in 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028. Per il bonus giovani, i limiti di spesa sono pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. Per il bonus ZES, la relazione tecnica stima 26 milioni nel 2026, 60 milioni nel 2027 e 34 milioni nel 2028. Per l’incentivo alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, i limiti di spesa sono fissati in 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. In questo senso, la relazione tecnica svolge una funzione essenziale: mostra che i bonus non sono misure illimitate, ma strumenti rigidamente contingentati entro tetti finanziari e governati da un meccanismo di monitoraggio amministrativo.

Ed è proprio il monitoraggio INPS a rappresentare uno dei profili operativi più rilevanti messi in luce dalla relazione tecnica. Per gli incentivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, la RT precisa che l’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a monitorare il rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ove emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del plafond, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni di accesso ai benefici. Questo dato è cruciale sul piano professionale, perché chiarisce che il diritto al beneficio è sempre mediato da una verifica finanziaria ex ante e in itinere, e che l’operatività delle misure non può essere separata dal loro grado di capienza residua.

Di particolare interesse è anche il modo in cui le relazioni trattano l’articolo 6, dedicato alla conciliazione famiglia-lavoro. La relazione illustrativa collega l’introduzione dell’esonero per le imprese che si certificano secondo la UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 a una più ampia politica pubblica di sostegno alla natalità e alla genitorialità, sottolineando che la misura risponde all’urgenza di sostenere senza ritardo l’adeguamento del sistema produttivo ai nuovi standard organizzativi di conciliazione. La relazione tecnica quantifica l’onere della misura in 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Anche qui, dunque, la pubblicazione delle relazioni consente di cogliere un aspetto che il solo testo normativo lasciava sullo sfondo: la funzione della norma come incentivo a modelli organizzativi coerenti con la promozione della natalità e del welfare aziendale.

Sul piano analitico, la relazione illustrativa consente di cogliere con maggiore precisione che:

L’articolo 1 (c.d. bonus donne) introduce un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, entro un tetto mensile di 650 euro, elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano la lavoratrice come svantaggiata o molto svantaggiata, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 2 (c.d. bonus giovani) prevede un esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, di inquadramento non dirigenziale nel 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni ZES. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o molto svantaggiato, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 3 (c.d. bonus ZES) introduce un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese.

Gli incentivi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 4 prevede un incentivo per la trasformazione di contratti a termine (durata complessiva ≤ 12 mesi) in contratti a tempo indeterminato, mediante l’introduzione di un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi (con un tetto di 500 euro mensili). La misura è limitata alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, con rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026 e con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 5 abroga specifiche disposizioni con l’obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto.

L’articolo 6 introduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, riconosciuto in favore delle aziende che si certificano in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026

 

Il Capo II, dedicato al salario giusto, è forse quello in cui la relazione illustrativa dispiega con maggiore nettezza la funzione di chiarimento della ratio legis. L’articolo 7 viene presentato come norma che individua nella contrattazione collettiva lo strumento di determinazione del trattamento economico complessivo adeguato ai sensi dell’articolo 36 Cost., assumendo i CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative come parametro essenziale di riferimento. Le relazioni chiariscono che, nei casi di pluralità contrattuale o di settori non coperti, il decreto mira a ridurre gli spazi di elusione e di dumping, favorendo l’applicazione di contratti coerenti con l’attività effettivamente esercitata. In altri termini, il decreto non introduce un salario minimo legale in cifra fissa, ma costruisce un meccanismo di selezione del contratto collettivo-parametro, al quale collega anche la verifica dei presupposti per la fruizione dei benefici. Questo è un punto che le relazioni rendono inequivoco e che, senza di esse, resterebbe più sfumato. Sempre nel Capo II, la relazione illustrativa valorizza la dimensione di trasparenza e monitoraggio. L’articolo 8 viene descritto come norma istitutiva di un sistema di collaborazione interistituzionale per la raccolta e condivisione di dati retributivi e per l’elaborazione di indicatori di copertura contrattuale e adeguatezza; l’articolo 9 rafforza il ruolo del CNEL, cui viene affidata l’elaborazione annuale di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni e l’ampliamento dell’archivio amministrativo dei contratti collettivi; l’articolo 10 disciplina i rinnovi dei contratti collettivi scaduti, prevedendo, in via interinale, un adeguamento forfettario collegato all’IPCA; l’articolo 11 inserisce il codice alfanumerico unico del CCNL applicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi rilevanti ai fini del monitoraggio e della vigilanza. La relazione tecnica precisa che queste norme non generano nuovi o maggiori oneri, in quanto si fondano sull’utilizzo di banche dati e strutture già esistenti e sono assistite da clausole di invarianza finanziaria. Ma proprio questo conferma che la vera novità del Capo II non è nella spesa pubblica, bensì nella costruzione di un nuovo impianto di leggibilità, controllo e verificabilità delle retribuzioni.

 

Il Capo III, dedicato al caporalato digitale, trae dalle relazioni un grado di intelligibilità molto superiore rispetto a quello che il solo articolato poteva restituire. La relazione illustrativa chiarisce che il lavoro intermediato da piattaforme digitali è considerato settore nel quale l’organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con rischi di sfruttamento e forti asimmetrie informative. In questo quadro, l’articolo 12 viene letto come norma che introduce criteri sostanziali di qualificazione del rapporto, attribuendo rilievo ai poteri organizzativi, direttivi e di controllo esercitati anche con sistemi algoritmici e prevedendo, in presenza di indici di eterodirezione, una presunzione iuris tantum di subordinazione. Gli articoli 13 e 14 vengono descritti come strumenti di rafforzamento degli obblighi informativi e della trasparenza algoritmica, mentre l’articolo 15 viene ricostruito come norma che introduce ulteriori presìdi specifici per i rider, dall’accesso con identità digitale agli obblighi di annotazione nel libro unico del lavoro, fino alla formazione base obbligatoria tramite SIISL. La relazione tecnica chiarisce che gran parte di queste norme non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si traduce in obblighi a carico dei datori di lavoro privati o in utilizzo di strumenti già previsti a legislazione vigente.

 


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Bilanci 2026, il Manuale Unioncamere apre la campagna depositi: XBRL, Terzo Settore, start-up innovative e presìdi sanzionatori

Con la pubblicazione del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2026”, aggiornato al 24 aprile 2026, Unioncamere e sistema camerale segnano formalmente l’avvio della nuova campagna dei depositi di bilancio. (Link esterno sito Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-05/Manuale-Operativo-Bilanci-2026_0.pdf)

Il documento Unioncamere si propone di offrire a società e professionisti un quadro uniforme delle regole di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci, ma assume rilievo anche sul piano sistematico, perché richiama il valore del deposito annuale come adempimento essenziale della fisiologia societaria, puntualizza il perimetro applicativo della tassonomia XBRL e dedica ampio spazio alle fattispecie speciali, dal Terzo Settore alle start-up innovative.

La guida, nella versione del 24 aprile 2026, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci. Ma il documento va oltre il profilo meramente operativo: richiama il rilievo giurisprudenziale del mancato deposito del bilancio quale possibile evidenza della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.; conferma l’assetto ordinario del deposito in formato XBRL con tassonomia “2018-11-04”; ribadisce, per le società di capitali, il termine generale di 30 giorni dall’approvazione assembleare; disciplina le particolarità di ETS, imprese sociali, società benefit e altri soggetti speciali; richiama il regime agevolato di start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati; coordina il deposito con la nuova classificazione ATECO 2025; e ricorda il quadro sanzionatorio dell’omesso o tardivo adempimento.

 

Il deposito del bilancio come obbligo annuale e il rilievo della giurisprudenza

 

Uno dei passaggi più significativi del Manuale è quello nel quale si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo per tutte le società di capitali e per tutte le società cooperative e che tale adempimento deve essere assolto per ciascun esercizio. La guida richiama, inoltre, un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse: il mancato deposito del bilancio viene presentato come elemento idoneo a costituire evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. Il Manuale richiama pronunce che ravvisano tale situazione sia in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi, sia addirittura per un solo esercizio.

 

La tassonomia XBRL 

 

Sul versante tecnico-documentale, il Manuale conferma che, per il 2026, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Restano utilizzabili le tassonomie “2015-12-14” solo per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, mentre tutte le ulteriori tassonomie risultano dismesse e non più impiegabili per il deposito. La guida ribadisce inoltre che il file XBRL non può essere omesso, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Questo profilo è particolarmente rilevante, perché conferma che la struttura ordinaria del deposito continua a fondarsi sul linguaggio standardizzato XBRL, con funzione non soltanto di uniformazione tecnica, ma anche di rafforzamento della qualità e confrontabilità della banca dati bilanci.

 

Doppio formato, validazione e sottoscrizione digitale

 

Il Manuale affronta con precisione anche l’ipotesi del doppio deposito XBRL/PDF/A, chiarendo che il ricorso al PDF/A in aggiunta all’istanza XBRL si impone quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 c.c. La guida precisa però che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL. Viene inoltre ribadita l’importanza della validazione preventiva dell’istanza tramite il servizio TEBENI e il principio secondo cui la sottoscrizione digitale deve avvenire esclusivamente in modalità CAdES, con estensione .p7m, mentre la firma PAdES non deve essere utilizzata.

 

Società di capitali: termini ordinari e struttura del fascicolo

 

Per le società di capitali, il Manuale ribadisce la regola generale fissata dall’articolo 2435 c.c.: il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione. La guida richiama inoltre la scansione codicistica dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ricordando il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sul piano documentale, il fascicolo di deposito deve contenere il bilancio in XBRL e gli altri allegati obbligatori in PDF/A, come relazione sulla gestione, verbale di approvazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore, ove dovuti. Per le S.p.A., S.a.p.A. e società consortili per azioni, resta inoltre centrale il tema dell’elenco soci, da allegare tramite il modulo S, con disciplina distinta tra mera conferma dell’assetto proprietario, operazioni straordinarie sul capitale e trasferimenti di azioni.

 

Terzo Settore, imprese sociali e società benefit

 

Un rilievo specifico merita la parte del Manuale dedicata ai soggetti speciali e, in particolare, al Terzo Settore. La guida riserva sezioni autonome agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese – non imprese sociali, alle imprese sociali e alle società benefit. Nel quadro dei termini speciali, viene ricordato che il bilancio di esercizio degli ETS non imprese sociali deve essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione, e analogo termine di 60 giorni è previsto per il bilancio sociale delle imprese sociali. Il Manuale richiama inoltre il deposito del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale per le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese.

 

Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

 

Di notevole interesse operativo è anche il quadro delle esenzioni dedicato a start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati. Il Manuale precisa che, per il deposito del bilancio ordinario, abbreviato o micro, i diritti di segreteria sono esenti per start-up innovative e incubatori certificati, mentre l’imposta di bollo è esente per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative. La guida puntualizza che il regime di favore dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e opera comunque entro il limite massimo del quinto anno dalla costituzione o dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seconda della figura soggettiva considerata.

 

Il coordinamento con ATECO 2025

 

Tra i profili di aggiornamento operativo merita attenzione anche il riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Il Manuale segnala che la nuova classificazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL, indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio. La guida precisa, però, che non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica ATECO 2007. La scelta di inserire questo chiarimento all’interno del Manuale conferma che la campagna bilanci 2026 si colloca in una fase di transizione tecnica che richiede attenzione non solo ai contenuti del bilancio, ma anche alla corretta gestione dei dati classificatori che alimentano la banca dati camerale.

 

Sanzioni e qualità della banca dati

 

Il Manuale non trascura il versante sanzionatorio. Viene infatti richiamato l’articolo 2630 c.c., secondo cui chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo. La guida aggiunge che, nei casi di mancato deposito continuativo, gli uffici camerali si riservano l’attivazione dei procedimenti opportuni, con possibile coinvolgimento del Giudice del Registro. Il richiamo alle sanzioni è completato da una sezione sulla qualità della banca dati bilanci, che ribadisce implicitamente come la correttezza e tempestività del deposito rilevino non solo per l’impresa, ma per l’affidabilità complessiva del sistema informativo pubblico.

 

I punti da presidiare nella campagna 2026 DEPOSITO bilanci 

 

Obbligo annuale di deposito

Il deposito del bilancio resta obbligatorio per società di capitali e cooperative per ciascun esercizio. Il mancato deposito può assumere rilievo anche sotto il profilo della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.

Tassonomia XBRL

Per il 2026 la tassonomia di riferimento è la 2018-11-04. Il file XBRL resta la regola generale del deposito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Termine ordinario per le società di capitali

Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione. Restano termini speciali per ETS, imprese sociali e altre fattispecie particolari.

Terzo Settore e imprese sociali

Per ETS non imprese sociali e imprese sociali la guida disciplina i casi in cui, accanto al bilancio di esercizio, rilevano il bilancio sociale e ulteriori documenti rappresentativi della situazione economico-patrimoniale.

Start-up innovative e PMI innovative

Confermate le esenzioni da diritti di segreteria e/o imposta di bollo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa speciale.

Firma digitale e formati

La sottoscrizione deve avvenire in CAdES (.p7m). Il PDF/A resta il formato per gli allegati e, nei casi previsti, per il doppio deposito.

Sanzioni

L’omesso o tardivo deposito espone alla sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.


 

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D.L. “Lavoro” n. 62/2026 in Gazzetta: agevolazioni all’occupazione, parametro del salario giusto e nuova disciplina del lavoro tramite piattaforma

Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, il Governo interviene contestualmente su tre fronti: incentivi all’occupazione, definizione del parametro normativo del “salario giusto” e rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento combina misure contributive mirate – bonus donne, bonus giovani, bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione – con una disciplina che valorizza la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa quale riferimento per il trattamento economico complessivo, e con un pacchetto di obblighi informativi, monitoraggio e presidi specifici per il lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Le «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale», istituiscono il Bonus donne 2026, il Bonus giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine, tutti costruiti come esoneri contributivi totali, entro limiti mensili di importo e limiti pluriennali di spesa, subordinati a incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti ostativi e ulteriori condizioni di fruizione. Sul versante regolatorio, assume i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative quale parametro per il trattamento economico complessivo adeguato, collegando espressamente a tale parametro l’accesso ai benefici del decreto. Sul versante della vigilanza, interviene sul lavoro intermediato da piattaforme digitali, riconoscendo rilievo alla gestione algoritmica ai fini della qualificazione del rapporto, imponendo obblighi di comunicazione e trasparenza e introducendo tutele rafforzate per i rider. Ne risulta un provvedimento che intreccia diritto del lavoro sostanziale, disciplina degli incentivi e strumenti amministrativi di controllo.

 

La struttura del decreto-legge riflette questa impostazione. Il Capo I reca gli incentivi all’occupazione; il Capo II introduce disposizioni in materia di “salario giusto”; il Capo III contiene misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale; il Capo IV e il Capo V chiudono con ulteriori disposizioni urgenti e norme finanziarie, finali e transitorie. 

 

Brevi note sull Capo I «INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE»

 

Il primo blocco normativo è dedicato a una nuova stagione di esoneri contributivi selettivi, che tuttavia riprendono schemi già noti.

 

Bonus donne 2026

 

L’articolo 1 introduce il Bonus donne 2026. La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero da almeno dodici mesi se appartenenti a una delle categorie di lavoratore svantaggiato richiamate dal regolamento (UE) n. 651/2014, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, il massimale mensile sale a 800 euro. La norma prevede inoltre un regime di durata massima annuale per alcune ulteriori ipotesi di assunzione di donne svantaggiate.

L’impianto della misura è completato da condizioni di fruizione ormai tipiche della più recente legislazione: incremento occupazionale netto, calcolato su base mensile rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; esclusione del lavoro domestico e dell’apprendistato; necessità che il datore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva; revoca dell’esonero e recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento della lavoratrice incentivata, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi. Gli oneri sono fissati in 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028, con monitoraggio affidato all’INPS e meccanismo di chiusura dell’accesso in caso di esaurimento, anche prospettico, del plafond di spesa. La misura è incompatibile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, ma resta compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge n. 207/2024.

 

Bonus Giovani 2026

 

L’articolo 2 reca il Bonus Giovani 2026. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2026. Il lavoratore, alla data dell’assunzione incentivata, non deve avere compiuto il trentacinquesimo anno di età e deve risultare privo da almeno ventiquattro mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero da almeno dodici mesi se rientrante in alcune categorie di lavoratore svantaggiato individuate dal regolamento europeo. L’esonero è totale, sempre con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 500 euro mensili per un periodo massimo di ventiquattro mesi; il massimale sale a 650 euro in caso di assunzione presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni specificamente indicate dalla norma, che comprendono, oltre alle regioni del Mezzogiorno, anche Marche e Umbria. Anche qui opera una versione annuale del beneficio per ulteriori ipotesi di lavoratore svantaggiato e anche qui il beneficio può “seguire” il lavoratore in caso di precedente fruizione parziale presso altro datore. Gli oneri sono quantificati in 109,7 milioni per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028.

 

Bonus ZES 2026

 

L’articolo 3 introduce il Bonus ZES 2026, che si distingue dal bonus giovani per una più marcata selettività sul piano datoriale e territoriale. La misura è riservata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono personale non dirigenziale presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il lavoratore deve avere compiuto trentacinque anni di età ed essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi. Anche in questo caso l’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore, con tetto di 650 euro mensili e durata massima di ventiquattro mesi, subordinato a incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti ostativi e ulteriore disciplina di revoca. Gli oneri sono pari a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028.

 

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

 

Di rilievo non minore è l’articolo 4, che introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Qui l’incentivo non favorisce un’assunzione ex novo, ma la trasformazione di rapporti a termine di durata complessiva non superiore a dodici mesi in rapporti a tempo indeterminato. Il beneficio spetta per trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, purché senza soluzione di continuità rispetto a rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, e riguarda personale non dirigenziale che, alla data della trasformazione, non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è totale, con tetto di 500 euro mensili per ventiquattro mesi, ma – elemento da segnalare con particolare attenzione – la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Gli oneri sono stimati in 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028.

 

Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

 

A chiudere il Capo I, l’articolo 6 introduce un istituto che si colloca su un piano diverso rispetto agli incentivi alle assunzioni in senso stretto: un esonero contributivo per la conciliazione tra famiglia e lavoro, destinato alle aziende in possesso delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184. Il beneficio, riconosciuto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore in misura non superiore all’1 per cento, nel limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Alla misura si affianca un canale di promozione da parte dell’ICE per le imprese certificate. Gli oneri sono pari a 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il dato di rilievo, qui, è che il legislatore collega un beneficio contributivo non alla mera creazione di posti di lavoro, ma alla qualità delle politiche aziendali di conciliazione e pari opportunità.

 

 

Le quattro agevolazioni in sintesi
Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

 

Misura Destinatari / ambito Misura dell’esonero Durata Limiti di spesa / note
Bonus donne 2026 Assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito secondo i requisiti di legge. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL. Massimale: 650 euro mensili; 800 euro nelle regioni ZES unica. 24 mesi (durata ordinaria). 26,5 mln di euro per il 2026; 63,7 mln per il 2027; 51,3 mln per il 2028.
Bonus Giovani 2026 Assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che non abbia compiuto 35 anni e presenti i requisiti di svantaggio o inattività previsti dalla norma. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 500 euro mensili; 650 euro in specifiche aree territoriali. 24 mesi (durata ordinaria). 109,7 mln di euro per il 2026; 252,4 mln per il 2027; 135,4 mln per il 2028.
Bonus ZES 2026 Assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori con massimo 10 dipendenti in unità produttive ubicate nella ZES unica per il Mezzogiorno. Destinatari: lavoratori con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 650 euro mensili. 24 mesi. 26 mln di euro per il 2026; 60 mln per il 2027; 34 mln per il 2028.
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro Trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato per personale non dirigenziale under 35 mai occupato a tempo indeterminato. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 500 euro mensili. 24 mesi. Trasformazioni dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026. Autorizzazione della Commissione europea. Limiti di spesa: 18,2 mln di euro per il 2026; 87,5 mln per il 2027; 69,3 mln per il 2028.

 

Tratti comuni delle agevolazioni

  • incremento occupazionale netto;
  • assenza di determinati licenziamenti nei sei mesi precedenti;
  • revoca in caso di licenziamenti nei sei mesi successivi;
  • monitoraggio INPS e blocco delle ulteriori domande in caso di raggiungimento del limite di spesa;
  • non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni contributive, ferma la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge n. 207/2024.

 


 

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CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l’Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026, l’Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l’INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L’Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione “somme che non concorrono alla formazione del reddito”. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall’Inps (leggi comunicato di seguito integralmente pubblicato), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l’ulteriore detrazione.

L’Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. Per le prestazioni interessate, l’Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell’agevolazione.

L’Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, al punto 491, il codice “1”, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d’imposta. La nuova certificazione reca altresì l’indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l’importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l’eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla somma aggiuntiva non imponibile, l’Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. L’importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

 

 

Per i redditi superiori, rileva invece l’ulteriore detrazione fiscale, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L’importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

 

 

In conclusione, l’intervento dell’INPS non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d’imposta o prestazioni INPS percepite in corso d’anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

 

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I  chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

 

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025.

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

 

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, legge 207/2024).

 

Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.

 

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.

 

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:

“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.

“Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

 

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

 

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.

 

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
  • 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
  • 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

 

Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

 


 

Vedi anche:

 

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio

 

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve video che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

 

La tabella di marcia

 

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche.

Anche quest’anno si può optare per la modalità semplificata, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi Pf: si parte il 20 maggio, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)

 




730/2026 precompilato: al via la consultazione dal 30 aprile. Online il portale informativo dell’Agenzia delle Entrate dedicato e il calendario completo della campagna dichiarativa

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, è disponibile in modalità consultazione la dichiarazione 730/2026 precompilata sul sito della Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono accedere ai modelli già predisposti sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle informazioni trasmesse da soggetti terzi (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, farmacie, università).

A supporto della stagione dichiarativa è attivo il portale dedicato (Sito informativo Infoprecompilata dell’Agenzia delle Entrate) :

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest

Si tratta di una piattaforma informativa di servizio, strutturata per accompagnare il contribuente lungo tutte le fasi della precompilata.

In particolare, il sito consente di:

  • consultare la guida operativa e istruzioni ufficiali per la compilazione del 730 e del modello Redditi PF;
  • verificare in modo puntuale date, scadenze e finestre operative (consultazione, invio, annullamento, correttivi);
  • accedere a schede tematiche sui principali oneri detraibili e deducibili (spese sanitarie, interessi mutui, istruzione, bonus edilizi);
  • comprendere il funzionamento della modalità semplificata, che consente di operare senza intervenire direttamente su quadri e righi;
  • consultare le FAQ ufficiali, con chiarimenti su casi ricorrenti e criticità applicative;
  • reperire indicazioni sui controlli, sugli effetti dell’accettazione senza modifiche e sulle responsabilità del contribuente;
  • ottenere supporto su accesso, deleghe e gestione tramite intermediari (CAF e professionisti abilitati).

La fase dispositiva prenderà avvio dal 14 maggio 2026, quando sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione direttamente tramite l’applicazione web. Il termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato resta fissato al 30 settembre 2026.

 

Il calendario da ricordare: struttura operativa della precompilata 2026

Il calendario pubblicato sul portale non si limita a elencare le scadenze, ma delinea una sequenza logica di adempimenti che integra 730 e modello Redditi in un unico percorso dichiarativo.

 

Avvio e consultazione

 

30 aprile 2026: accesso in consultazione al 730 precompilato

14 maggio 2026: apertura invio (accettazione, modifica e trasmissione)

Fase cruciale di verifica preventiva dei dati e impostazione della dichiarazione

 

Gestione, invio e prime correzioni

 

19 maggio 2026: annullamento del 730 già inviato (una sola volta)

20 maggio 2026: accesso al modello Redditi PF precompilato

27 maggio 2026: piena operatività sul modello Redditi (invio, correttivi, modelli aggiuntivi, annullamento)

Fase di allineamento e correzione tempestiva, con interazione tra 730 e Redditi

 

Finestre di annullamento

 

22 giugno 2026: termine annullamento 730

26 giugno 2026: termine annullamento modello Redditi con F24

Ultimo presidio correttivo prima dei versamenti

 

Versamenti

 

30 giugno 2026: saldo e primo acconto (ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40% (Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

 

Chiusura del 730 e correttivi “a favore”

 

30 settembre 2026: termine invio 730

12 ottobre 2026: comunicazione al sostituto per riduzione/azzeramento acconto IRPEF

26 ottobre 2026: 730 integrativo (tramite CAF/professionista)

 

Modello Redditi e fase finale

 

2 novembre 2026: termine modello Redditi PF (ordinario e correttivo del 730 – Dettaglio: ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 -frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU))

10 novembre 2026: 730 correttivo tipo 2

30 novembre 2026: versamento secondo/unico acconto

 

Dichiarazione tardiva

1° febbraio 2027: invio modello Redditi PF tardivo (entro 90 giorni)

 

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Certificazioni Uniche 2026 e precompilata: l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla gestione delle anomalie segnalate

Con Comunicazione di servizio del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle anomalie riscontrate in alcune Certificazioni Uniche 2026, oggetto di una precedente segnalazione della CGIL al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella lettera del 21 aprile 2026, la CGIL aveva rappresentato il rischio che una quota significativa di CU riportasse dati non corretti, con particolare riferimento alla mancata inclusione, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, di alcune indennità erogate. Secondo la segnalazione, tale errore avrebbe potuto incidere sul calcolo della somma aggiuntiva e dell’ulteriore detrazione prevista dalla legge di bilancio 2025, con possibili effetti penalizzanti per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione del 29 aprile, precisa che alcuni sostituti d’imposta – datori di lavoro o enti pensionistici – hanno rilevato anomalie nelle certificazioni predisposte e hanno già provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle CU. In conseguenza di tali flussi rettificativi, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Il chiarimento arriva alla vigilia dell’apertura della precompilata 2026, disponibile in consultazione dal pomeriggio del 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con oltre 1,3 miliardi di dati già inseriti relativi a redditi e spese. L’invio del 730 e le eventuali modifiche saranno invece consentiti dal 14 maggio, con termine finale fissato al 30 settembre 2026.

Nel periodo antecedente al 14 maggio, la dichiarazione sarà quindi disponibile solo in visualizzazione. Qualora ulteriori sostituti d’imposta dovessero riscontrare errori nelle CU già trasmesse, dovranno procedere con l’invio all’Agenzia di una certificazione rettificativa. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel proprio cassetto fiscale mediante un avviso personalizzato, visibile anche nella pagina web della dichiarazione precompilata.

La comunicazione dell’Agenzia prende dunque atto della criticità segnalata e ne delimita l’impatto operativo: le CU già rettificate dai sostituti d’imposta sono state recepite nella precompilata, mentre eventuali ulteriori errori dovranno essere corretti tramite nuove certificazioni rettificative, con informativa personalizzata ai contribuenti interessati.

 

 

Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2026

 

In riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un Sindacato e di un centro di assistenza fiscale, si precisa quanto segue.

Dal pomeriggio di domani, 30 aprile 2026, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2026 per tutti i contribuenti italiani con oltre 1,3 miliardi di dati su redditi e spese già inseriti.

Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse. Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Fino al 14 maggio la precompilata 2026 sarà disponibile solo per la visualizzazione e nel caso in cui qualche sostituto dovesse rendersi conto di aver commesso degli errori nelle CU emesse lo stesso sostituto di imposta dovrà trasmettere all’Agenzia una certificazione rettificativa.
I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel cassetto fiscale con un avviso personalizzato visibile nella pagina web della dichiarazione precompilata.




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile è ultimo giorno per le adesioni | Aggiornate le FAQ sull’ambito applicativo e le modalità operative

Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.

 

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile consultare anche le risposte alle domande più frequenti (Faq). (Link alle faq aggiornate al 28 aprile 2026).

 

Scopri come richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione. (Puoi richiedere il Prospetto informativo in area riservata fino alle ore 23:59 del 29 aprile).

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono inviare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta. In entrambi i casi, è necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Al riguardo la legge prevede che il pagamento dilazionato può arrivare fino a 54 rate in 9 anni e che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 aprile 2026)




Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

“Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni e contrasto di nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 28 aprile 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

 

Aggiornamento

Vedi: decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026

 

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

 

Incentivi all’occupazione

 

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

  • bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
  • bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
  • bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
  • bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

 

Salario giusto

 

La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

 

Disciplina dei rinnovi contrattuali

 

Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

 

Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

 

Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:

  • la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
  • il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

 

Conciliazione famiglia-lavoro

 

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

 

Trattamento di fine rapporto

 

Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

 

 




MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Il decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente dei Commercialisti

Un documento CNDCEC – FNC offre una ricognizione ragionata sulle principali novità del TUF e del Codice civile

Analizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché di alcune disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali.

È il principale obbiettivo del documento “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno : https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf)

La pubblicazione rientra nell’ambito delle attività delle aree di delega del Consiglio nazionale “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” – Diritto societario – Finanza aziendale, seguite dai consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, David Moro e Antonio Repaci.

L’analisi, alla luce anche delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo e nel più ampio quadro di riferimento del diritto europeo dei mercati finanziari, è orientata a evidenziare, da un lato, le modifiche rilevanti sotto il profilo giuridico, dall’altro, la ratio economico-finanziaria posta alla base del provvedimento normativo, con particolare attenzione agli effetti prodotti sull’efficienza e sulla competitività del mercato italiano dei capitali.

Le disposizioni modificate o introdotte ex novo si collocano nell’ambito di un più ampio processo di semplificazione del quadro normativo finalizzato a ridurre l’area dell’interpretazione discrezionale e, al contempo, a rafforzare l’allineamento dell’ordinamento interno ai principi e alle fonti del diritto dell’Unione Europea, in un’ottica di coordinamento, coerenza e armonizzazione sistemica.

Il documento, in modo sistematico, offre una ricognizione ragionata di alcune delle principali novità contenute nel Decreto, soffermandosi, in linea generale, sulla disciplina delle società di partenariato, sui temi centrali in materia di appello al pubblico risparmio che riguardano il controllo societario e l’informazione al mercato, sulla disciplina delle società quotate con particolare riguardo alle semplificazioni degli obblighi informativi e della regolamentazione delle assemblee e sulla disciplina speciale relativa agli emittenti di nuova quotazione. Si annotano anche le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari, con specifica attenzione sulla complessa revisione delle disposizioni del Codice civile in ordine alle discipline dei sistemi di amministrazione e controllo, evidenziandone l’impatto operativo per società e professionisti che ricoprono cariche sociali e fornendo un quadro interpretativo utile per l’adeguamento degli assetti societari alla nuova disciplina, considerate anche le novità in tema di  integrazione dei sistemi di AI nelle funzioni di controllo.

Il documento, attraverso l’ausilio di tabelle sinottiche, offre uno strumento operativo per i professionisti.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 28 aprile 2026)

 

 

Legge 5 marzo 2024, n. 21

«Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (1515)»

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge

Deleghe

Decreti legislativi emanati

Art. 19, comma 1.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2026) uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali[1].

 

[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11 marzo 2025, n. 28. L’art. 1, comma 1, lett. b) della medesima L. 28/2025 ha introdotto l’art. 19-bis alla legge 21/2024 che delega il Governo ad adottare, nei termini di cui all’articolo 19, comma 1, della L. 21/2024, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026. Supplemento Ordinario n. 14.
 

Art. 19, comma. 4.

Il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, decreti correttivi e integrativi degli stessi.

 

 

 




730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026

La risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 interviene in via meramente ricognitiva e di coordinamento sul piano operativo del credito d’imposta per investimenti introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. La risoluzione si inserisce nel solco applicativo già delineato dalla precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, senza incidere sui presupposti sostanziali dell’agevolazione né sulle modalità di fruizione.

Il documento si concentra esclusivamente sulla ridenominazione del codice tributo “7079”, già istituito per consentire l’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24. La modifica riguarda la descrizione del codice, ora ricondotta direttamente al riferimento normativo dell’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con finalità di maggiore coerenza sistematica e chiarezza operativa.

Restano integralmente confermate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E, sia con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 sia con riguardo alle condizioni di utilizzo del credito, che può essere fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i limiti e secondo le verifiche automatizzate previste dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

In tale contesto, la funzione della ridenominazione si esaurisce in un intervento di natura formale, volto ad allineare la descrizione del codice tributo al dato normativo vigente, senza alterare il perimetro applicativo dell’agevolazione né incidere sui controlli in fase di utilizzo del credito.

 

Punto centrale della risposta:

“Con la presente risoluzione il codice tributo ‘7079’ è ridenominato come segue: ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38’.”

 

Sul piano operativo, il coordinamento tra le due risoluzioni consente di ricostruire in modo unitario il regime del credito d’imposta: la risoluzione n. 14/E definisce il codice tributo e le modalità di utilizzo, mentre la risoluzione n. 16/E ne perfeziona la denominazione, assicurando coerenza tra prassi amministrativa e dato legislativo.

 

Punto centrale della risposta:

“Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 14/E del 2026.”

 

Ne deriva, in termini applicativi, un assetto stabile e pienamente operativo del credito d’imposta per investimenti 2026, nel quale la fase attuativa – basata sull’utilizzo in compensazione – è presidiata da controlli automatizzati che verificano la spettanza e i limiti del beneficio sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).




Zes, dai Commercialisti una guida alle novità 2026

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un set di strumenti allineato alle nuove regole in relazione a massimali, categorie di investimento e requisiti di tracciabilità e attestazione

“Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_24_le-zone-economiche-speciali.pdf)

Il documento, realizzato nell’ambito dell’attività dell’area “Finanza agevolata”, alla quale è delegato il vicepresidente nazionale della categoria Antonio Repaci, è un aggiornamento di pubblicazioni sul tema del 2024. Consiglio Nazionale e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti avevano allora redatto due documenti, il primo recante un quadro di sintesi degli adempimenti connessi agli investimenti; il secondo concepito come strumento operativo di supporto ai revisori incaricati di attestare l’ammissibilità degli investimenti.

Con l’introduzione della disciplina ZES 2026, il legislatore ha ora aggiornato il quadro normativo, introducendo novità sostanziali rispetto alla versione 2025 e alle disposizioni originarie del 2024. Tra i requisiti fondamentali per l’accesso alle agevolazioni, resta centrale la corretta certificazione delle spese sostenute, che garantisce che gli investimenti rispettino i criteri previsti, risultino ammissibili e siano conformi alla normativa vigente.

L’evoluzione normativa intervenuta ha reso necessario un aggiornamento organico delle pubblicazioni del 2024, al fine di fornire ai professionisti un set di strumenti pienamente allineato alle nuove regole in relazione ai massimali, alle categorie di investimento e ai requisiti di tracciabilità e attestazione.

Il documento aggiornato raccoglie entrambi i lavori, descrivendo gli adempimenti relativi agli investimenti 2026 e tutte le fasi essenziali dell’incarico della certificazione delle spese sostenute.

L’aggiornamento rappresenta, dunque, una revisione evolutiva del lavoro iniziato nel 2024, conservandone l’impianto operativo, ma ne amplia la capacità di orientare i professionisti chiamati a operare nell’ambito della disciplina ZES 2026

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 aprile 2026)

 

Vedi anche:

 

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica 2025 (Mod. ZAG26)

Da oggi (15/04/2026) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta aggiuntivo di cui all’articolo Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli investimenti nella ZES unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2026 (ZES26)

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Agricoltura 2026 (ZEP26)

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) 2026 (ZLP26)




Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.

 

Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.

 

Il punto centrale dell’informativa

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.

 

“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”

 

Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.

 

“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”

“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”

 

Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.

In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.

Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.

Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

 

 

 

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.

 

La ratio delle nuove precisazioni

 

Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:

  • vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
  • consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.

Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:

  • sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
  • sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).

 

Decorrenza della nuova disciplina

 

Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:

 

 “[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”

 

Ne consegue che:

  • per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
  • dal 2026 si applica il nuovo criterio.

Il passaggio è duplice:

  • riduzione drastica della soglia;
  • accorciamento dell’orizzonte temporale.

Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:

Il periodo di osservazione è:

  • quadriennale nella fase transitoria;
  • triennale a regime.

 

Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità

 

Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.

 

Centralità del fatturato complessivo

 

Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.

 

Rafforzamento del presidio antielusivo

 

Il nuovo criterio:

  • impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
  • neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.

 

Necessità di revisione degli assetti organizzativi

 

I professionisti sono chiamati a:

  • monitorare le medie triennali;
  • riequilibrare i flussi economici;
  • valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.

 

Per il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED). (Link a https://commercialisti.it/informative/70-note-interpretative-sulla-disciplina-delle-incompatibilita-ex-art-4-d-lgs-n-139-2005- precisazioni-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-della-soglia-del-20-per-le-soci/)

 

Conclusioni

 

L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale

Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

 

Incompatibilità professionale e CED
Sintesi

 

Disciplina transitoria

Anno Criterio applicato
2026 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20%
2027 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20%
2028 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20%
Dal 2029 Media triennale → 20%

 

Confronto tra regime previgente e nuovo regime

Profilo Regime previgente Nuovo regime
Soglia 50% 20%
Periodo di osservazione 5 anni (media quinquennale) 3 anni (media triennale)
Logica Prevalenza ampia Incidenza economica selettiva

Note

  • La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
  • Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
  • Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.