Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d’Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche

Si è svolta oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, la presentazione della relazione conclusiva della Commissione Paritetica CONI – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (MOCAS), ai codici di condotta e al sistema di safeguarding.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli esiti del lavoro sviluppato dalla Commissione, frutto di un confronto multidisciplinare tra rappresentanti del mondo sportivo e professionisti dell’area economico-giuridica, con l’obiettivo di individuare proposte operative in grado di coniugare efficacia delle tutele, semplificazione amministrativa e sostenibilità organizzativa.

Tra i principali temi affrontati figurano la differenziazione dei modelli organizzativi in funzione delle caratteristiche degli enti sportivi, la predisposizione di schemi semplificati per le associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni, la definizione delle competenze delle figure di safeguarding e l’introduzione di percorsi qualificati di formazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze delle ASD (Associazioni Sportive dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), che rappresentano il tessuto portante dello sport italiano, con proposte finalizzate a rendere gli adempimenti maggiormente proporzionati alle dimensioni e ai livelli di rischio delle singole realtà sportive, favorendo così un’applicazione concreta ed efficace delle nuove disposizioni.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha affermato: “Safeguarding? La situazione nel mondo sportivo italiano è eterogenea e ogni valutazione deve partire da questo presupposto. Dobbiamo consolidare il processo culturale senza irrigidirci sulle regole. Ho chiesto al Ministro Abodi di riconoscere formalmente al CONI il ruolo di attore principale di tutte le attività di safeguarding. L’argomento merita interesse, dobbiamo perseguirlo con convinzione e con gli strumenti più efficaci”.

Per il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti, delegato al terzo settore, David Moro, “la qualità della regolazione si misura anche dalla sua concreta applicabilità. Per questo il contributo del Consiglio Nazionale è stato orientato a individuare soluzioni che consentano agli enti sportivi, soprattutto quelli di minori dimensioni, di coniugare il pieno rispetto delle nuove regole con una gestione organizzativa sostenibile. La collaborazione con il CONI conferma il ruolo dei Commercialisti quali interlocutori qualificati nell’accompagnare i processi di innovazione, trasparenza e buona governance del sistema sportivo.”

“Il lavoro della Commissione – spiega il Consigliere nazionale dei Commercialisti delegato alla compliance e modelli organizzativi delle imprese, Fabrizio Escheri, – è stato orientato a tradurre i principi della riforma in strumenti concretamente applicabili, attraverso modelli organizzativi proporzionati alla dimensione e al profilo di rischio degli enti sportivi, anche tenendo presenti le necessarie intersezioni con il sistema previsto dal D.lgs. 231/2001″.

Maurizio Masini, presidente della Fondazione nazionale dei commercialisti “Formazione” afferma che “il lavoro prodotto dalla commissione congiunta CONI – CNDCEC ci coinvolge direttamente, dal momento che la formazione avrà un ruolo centrale nell’approfondimento di queste tematiche. Su questo fronte forniremo dunque il nostro contributo”.

Nel corso della presentazione è stato inoltre evidenziato come le proposte formulate dalla Commissione costituiscano una base di lavoro per il futuro sviluppo del sistema sportivo nazionale, favorendo una sempre maggiore integrazione tra competenze giuridiche, economiche e organizzative.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione istituzionale tra CONI e CNDCEC nel promuovere modelli di governance sempre più efficaci, proporzionati e orientati alla tutela delle persone, alla trasparenza e alla crescita del movimento sportivo italiano. (Così, comunicato stampa CNDCEC del  14 luglio 2026)

Link al testo della relazione finale CONI – CNDCEC




Inps, incentivo alla stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L’Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.

Restano esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con riproporzionamento dell’importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, tra cui la regolarità contributiva (DURC), l’osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, il rispetto dei contratti collettivi applicati e la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con altre misure espressamente indicate dalla disciplina applicativa.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) –  Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione, disponibile sul sito INPS. L’attivazione del modulo sarà comunicata con un successivo messaggio dell’Istituto. (Così, comunicato Stampa Inps del 7 luglio 2026)

 

Vedi anche:

Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026

Messaggio Inps n. 2518 del 29 luglio 2026, con oggetto:: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato – Apertura procedura telematica nel Portale delle Agevolazioni – Fruizione tramite flussi UniEmens – Istruzioni contabili – Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

Incentivo alla stabilizzazione 2026: esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 500 euro mensili, per trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato relativi a giovani under 35; modulo ESTA, termini procedurali, UniEmens, incompatibilità con incentivo GECO e variazioni al piano dei conti

 




Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d imposta 2025: revisione e aggiornamento degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA2026, benefici premiali, dati precalcolati, delega unica, società mutualistiche e consortili, concordato preventivo biennale e fedeltà dichiarativa

Link al testo della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA 2026, benefici premiali e concordato preventivo biennale

 




Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Le circolari dell’Agenzia delle entrate 2026

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Circolare n. 1 E del 19/02/2026

ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

 

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d’imposta e facoltà di rinuncia»

 

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Circolare n. 5 E del 16/07/2026

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Circolare n. 6 E del 06/08/2026

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto 2026: «REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo …)»

 

Circolare  n. 7 del 07/08/2026

Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell’atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»

 




Cartelle di pagamento e pignoramenti: nessuna ondata, solo attività ordinaria. Ad agosto previsto uno stop delle notifiche

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l’anno precedente.

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Così, comunicato stampa AdeR 6 luglio 2026




Inps gestioni artigiani e commercianti: online simulatore contribuzione dovuta

L’Inps, con il messaggio 3 luglio 2026, n. 2254, informa che dal 3 luglio 2026 è disponibile il “Simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti, un nuovo servizio ad accesso libero e anonimo, senza necessità di credenziali.

Lo strumento, rilasciato nell’ambito dei progetti di evoluzione dei servizi e dedicato a chi intende iscriversi alle gestioni autonome di artigiani o commercianti, consente di simulare la contribuzione previdenziale dovuta, sulla base del reddito e dei mesi di attività indicati, sia per il titolare sia per gli eventuali collaboratori familiari.

Il servizio interattivo, a fronte dell’inserimento di alcuni dati chiesti all’utente, del tutto anonimi, fornisce informazioni – sulla base del quadro normativo vigente – in merito alla quantificazione della contribuzione previdenziale dovuta per la generalità dei contribuenti che si iscrivono alle Gestioni autonome degli artigiani (legge 4 luglio 1959, n. 463) e degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613, come modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662), con diversificazione per i soggetti che aderiscono a un particolare regime contributivo (regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, o riduzione contributiva per soggetti ultrasessantacinquenni pensionati ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per il titolare e per gli eventuali collaboratori familiari, sulla base del valore del reddito e dei mesi di attività inseriti.

Gli importi della contribuzione potenzialmente dovuta sono calcolati sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo dall’utente e devono essere considerati indicativi, orientativi e subordinati alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e alla verifica della correttezza dei dati inseriti.

 




Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida dell’Agenzia al modello “Redditi Persone fisiche”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida “La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche”, relativo al periodo d’imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo vademecum si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell’area riservata dell’Agenzia, e tiene conto dell’evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Redditi PF precompilato: disponibile anche per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

 

La Guida ricorda che l’Agenzia mette a disposizione il modello Redditi Persone fisiche precompilato anche per i titolari di partita IVA che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario.

Nel modello sono presenti, oltre ai dati già tradizionalmente utilizzati nella precompilata – familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, indennità e dati delle certificazioni di lavoro autonomo – anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.

Sul punto, la Guida segnala un aspetto da verificare con attenzione: poiché dalle fonti informative non emerge la data effettiva di incasso, nella precompilazione viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla data di emissione della fattura o del corrispettivo. Ne consegue che, per i contribuenti soggetti al principio di cassa, i dati proposti devono essere controllati e, se necessario, modificati prima dell’invio.

 

Redditi Web e Redditi Online: due di compilazione

 

Per la gestione del modello Redditi PF 2026 sono disponibili due strumenti.

Il modello RPF in modalità Web consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF direttamente tramite applicativo, senza scaricare software. Può essere utilizzato anche da imprenditori e professionisti in regime di vantaggio o forfetario, per la compilazione del quadro LM.

Il modello RPF in modalità Online, invece, è il software completo per la compilazione dei fascicoli 1, 2 e 3 del modello Redditi PF. Devono utilizzare questa modalità, tra gli altri, i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e quelli che possiedono redditi da partecipazione.

 

Chi deve presentare Redditi PF 2026

 

La Guida riepiloga i casi in cui il contribuente non può utilizzare il modello 730, né precompilato né ordinario, ed è tenuto a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026.

Tra le principali ipotesi rientrano i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi da partecipazione, redditi provenienti da trust, redditi “diversi” non dichiarabili nel quadro D del 730, oppure che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia.

Devono inoltre utilizzare Redditi PF i contribuenti che sono tenuti a presentare anche dichiarazioni IVA, IRAP o modello 770, quelli che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli gestibili nel 730, nonché i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Per il periodo d’imposta 2025, la Guida richiama anche il caso dei soggetti che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti, coerentemente con la disciplina applicabile all’anno dichiarato.

 

Disponibilità e invio: le date principali

 

Il modello Redditi PF precompilato 2026 è disponibile dal 20 maggio 2026 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, insieme al relativo foglio riepilogativo.

L’invio può essere effettuato dal 27 maggio 2026 al 2 novembre 2026, termine risultante dallo slittamento del 31 ottobre, che cade di sabato, e del 1° novembre, giorno festivo.

L’accesso all’applicativo avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, per i soggetti abilitati, credenziali Entratel/Fisconline. È possibile operare anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore, persona di fiducia o erede, nei casi previsti.

 

Le operazioni prima dell’invio: controllo, modifica e integrazione

 

Prima della trasmissione, il contribuente deve verificare i quadri precompilati, controllare la correttezza dei dati inseriti dall’Agenzia e completare le parti mancanti.

La Guida segnala che l’applicativo consente di visualizzare l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto utilizzare perché incompleti o incongruenti. È inoltre disponibile l’esito della liquidazione: credito, debito oppure saldo zero.

Per l’inserimento dei dati è prevista una funzione di ricerca dei campi dichiarativi, utile per individuare con maggiore facilità le sezioni del modello in cui riportare le informazioni da integrare.

 

Le principali novità e indicazioni operative per i quadri

Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario

 

Una parte più rilevante della Guida riguarda la precompilazione del quadro LM, riservato ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Per valorizzare il quadro LM, l’Agenzia considera la somma degli importi risultanti dalle fatture elettroniche e/o dai corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

L’Agenzia evidenzia però, che trattandosi di regimi fondati sul principio di cassa, il contribuente deve verificare se l’incasso sia effettivamente avvenuto nell’anno 2025. Se il pagamento non coincide con la data di emissione della fattura, occorre modificare i componenti positivi di reddito: vanno inclusi gli importi delle fatture emesse in anni precedenti ma incassate nel 2025, ed esclusi quelli delle fatture emesse nel 2025 ma non incassate al 31 dicembre.

Per i professionisti iscritti a una Cassa professionale, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dai componenti positivi precompilati. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, invece, i contributi addebitati al committente sono inclusi nei componenti positivi.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione rifiutate: tali fatture e le relative note di credito non sono considerate ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi. In presenza di tali situazioni, il foglio informativo segnala al contribuente la necessità di verificare i dati.

Altro caso evidenziato è quello della sommatoria dei componenti positivi pari a zero o negativa, ad esempio per effetto di note di credito. Anche in questo caso il contribuente viene avvisato e deve controllare la correttezza del dato.

 

Codici ATECO

Per il quadro LM assumono rilievo anche i codici attività.

 

Per i contribuenti in regime di vantaggio, il codice ATECO del rigo LM1 è precompilato sulla base della dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfetari, i codici attività dei righi da LM22 a LM27 sono desunti dalla dichiarazione dell’anno precedente oppure, in assenza, dai dati anagrafici presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Il contribuente deve verificarne la correttezza. In presenza di più attività, se i ricavi o compensi riguardano gruppi merceologici diversi, occorre suddividerli su distinti righi.

 

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo

 

La Guida ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024, è previsto l’esonero dall’invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, l’obbligo permane in alcuni casi, tra cui i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e alcune indennità, come quelle di maternità.

Per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario, le somme certificate sono utilizzate per la precompilazione della sezione III del quadro LM.

Per le indennità certificate con specifici codici, ad esempio maternità, gli importi sono riportati nel quadro LM, con apposito messaggio informativo.

Specifiche indicazioni sono previste anche per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico e per i diritti d’autore o le opere dell’ingegno: se tali compensi sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, devono essere riportati nel quadro LM ed eliminati dal quadro RL.

 

Quadro RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro RR è precompilato con i dati forniti dall’INPS, relativi ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

La Guida segnala che, in presenza di interruzioni nel periodo di imposizione o di riduzione contributiva, il contribuente riceve un messaggio nel foglio informativo e nell’applicativo web, ed è chiamato a verificare i mesi corretti da indicare.

Particolare attenzione è richiesta ai contribuenti forfetari che beneficiano della riduzione contributiva.

Se il quadro RR risulta precompilato con il codice relativo alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, il contribuente deve verificare se nel corso del 2025 ha superato il limite di 100.000 euro. In caso affermativo, deve integrare la dichiarazione indicando il codice previsto per l’avvenuto superamento del limite.

La Guida richiama inoltre il controllo sul reddito eccedente il minimale e sulla corretta attribuzione di eventuali crediti compensati con F24, soprattutto quando sono presenti collaboratori.

 

Quadro RU – Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU vengono precompilati i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta, tra cui:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES unica;
  • credito per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS);
  • credito per investimenti nella ZES unica agricola, per imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura;
  • credito per spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

La Guida precisa che nel quadro RU sono riportati il codice del credito, il credito spettante nel periodo e l’eventuale credito utilizzato in compensazione con modello F24.

Il contribuente viene avvisato, tramite specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano compensazioni da verificare. In caso di perdita totale o parziale del diritto al credito, ad esempio per revoca o decadenza, occorre intervenire sul rigo RU12 per evitare che il residuo venga riportato, in tutto o in parte, nella dichiarazione successiva.

 

Quadro RP – Oneri e spese

 

Per il quadro RP, la l’Agenzia delle entrate si concentra in particolare sui contributi previdenziali e assistenziali.

Quando il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo. Spetta quindi al contribuente distinguere i contributi relativi all’attività svolta in regime di vantaggio o forfetario, da indicare nel quadro LM, dall’eventuale quota eccedente o dagli altri contributi deducibili, da riportare nel rigo RP21.

Rientrano tra gli esempi indicati dalla Guida i contributi per il riscatto degli anni di laurea, quelli per la frequenza degli ITS Academy e quelli per la prosecuzione volontaria.

 

Quadro RL – Altri redditi

 

Nel quadro RL sono precompilati, tra gli altri, i dati delle CU di lavoro autonomo con causale relativa all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, processi, formule o informazioni.

La Guida evidenzia però che, se il contribuente è in regime forfetario e tali compensi sono correlati all’attività professionale svolta, i dati devono essere trasferiti nel quadro LM, eliminandoli dal quadro RL.

Sono inoltre precompilate nel quadro RL le indennità percepite dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari, con indicazione delle relative ritenute d’acconto.

 

Presentazione, annullamento, correttiva e integrativa

 

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente oppure tramite Caf, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Dopo l’invio, è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e le ricevute, incluse quelle relative agli eventuali versamenti F24 effettuati.

 

Le operazioni successive all’invio

 

L’annullamento della dichiarazione già inviata è possibile tramite applicativo web a partire dal 27 maggio 2026. Se è stato predisposto un modello F24, l’annullamento può essere effettuato fino al 26 giugno 2026; se non è stato predisposto un modello F24, fino al 15 ottobre 2026.

L’annullamento può essere effettuato solo se lo stato della ricevuta risulta “Elaborato” e comporta la cancellazione dei dati inseriti dal contribuente. Dopo l’annullamento, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione: è quindi necessario trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Se il contribuente si accorge di errori o omissioni dopo il periodo utile per l’annullamento, può presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. Dopo tale data, sarà possibile presentare solo un Redditi integrativo.

 

Il calendario della precompilata Redditi PF 2026

 

Le principali scadenze:

  • 20 maggio 2026: accesso e modifica del modello Redditi PF precompilato;
  • 27 maggio 2026: invio del modello Redditi PF precompilato, invio del Redditi aggiuntivo del 730, invio del correttivo e possibilità di annullamento;
  • 26 giugno 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24;
  • 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento di saldo e primo acconto;
  • 20 luglio 2026: termine, senza maggiorazione, per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione ISA, regime di vantaggio e forfetari;
  • 30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40%;
  • 20 agosto 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80% per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione, regime di vantaggio e forfetari;
  • 15 ottobre 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24;
  • 2 novembre 2026: termine per l’invio del modello Redditi PF 2026, del Redditi correttivo del 730 e del Redditi aggiuntivo del 730;
  • 30 novembre 2026: termine per il versamento del secondo o unico acconto;
  • 1° febbraio 2027: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”, entro 90 giorni dalla scadenza.



Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l’allegato Testo unico e ne fissa l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle  Camere per l’espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall’art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

 

Bonus edilizi: disciplina permanente e disciplina temporanea vengono separate

 

Nello Schema AG 398, l’art. 17 era costruito come norma “mista”: nella rubrica e nei riferimenti normativi ricomprendeva sia l’art. 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sia il riferimento all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Inoltre, nello stesso articolo erano collocate anche le misure temporanee per le spese 2025, 2026 e 2027.

Nel testo definitivo, invece, l’art. 17 resta centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, mentre la disciplina temporanea viene collocata separatamente nell’area finale del Testo unico. In particolare, il nuovo articolo sulle misure temporanee prevede, per gli interventi indicati nell’art. 17, una detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento per quelle sostenute nel 2027, con elevazione al 50 per cento per il 2025-2026 e al 36 per cento per il 2027 in caso di interventi sull’abitazione principale.

La scelta ne migliora la leggibilità: da un lato resta la disciplina “a regime”, dall’altro vengono isolate le disposizioni temporanee, evitando che l’articolo sulla detrazione ordinaria diventi un contenitore indistinto di regole permanenti e proroghe.

 

Dividendi, utili e PEX: non una novità autonoma, ma recepimento del D.L. fiscale 2026

 

Sul fronte di dividendi, utili e participation exemption, il testo definitivo va letto in coordinamento con l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Tale disposizione ha ripristinato, dal 1° gennaio 2026, il regime anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2026, intervenendo sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del vecchio TUIR.

La conseguenza, nel nuovo Testo unico, è evidente soprattutto nell’art. 70, relativo ai dividendi: nello Schema AG 398 gli utili concorrevano per l’intero ammontare, salvo l’eccezione degli utili qualificati dal comma 2, collegata a soglie di partecipazione o valore fiscale minimo; nel testo definitivo, invece, gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento.

Il medesimo coordinamento si ritrova nella disciplina della PEX e degli utili percepiti dai soggetti IRES: l’art. 96 del nuovo Testo unico conferma l’esenzione delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, mentre l’art. 98 prevede l’esclusione dal reddito, sempre per il 95 per cento, degli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES.

 

Schema AG 398 Testo definitivo D.Lgs. n. 117/2026 Note
Pubblicazione e decorrenza Schema trasmesso il 9 aprile 2026 per il parere parlamentare. Pubblicazione nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 152 del 3 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027 ex art. 377. Il testo entra nel sistema come nuovo corpus unico delle imposte sui redditi, con efficacia differita.
Bonus edilizi – art. 17 Art. 17 costruito come norma ampia su recupero edilizio e riqualificazione energetica, con richiamo anche all’art. 16 D.L. n. 63/2013. Art. 17 centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per recupero edilizio. Separazione più pulita tra regime ordinario e misure temporanee.
Bonus edilizi – misure temporanee Le aliquote 2025-2027 erano collocate nello stesso art. 17, comma 13. La disciplina temporanea è collocata autonomamente nell’area finale: 36% per 2025-2026, 30% per 2027; maggiorazione per abitazione principale. Il testo definitivo migliora la tecnica normativa: “a regime” da una parte, “temporaneo” dall’altra.
Dividendi – art. 70 Utili imponibili per intero, salvo eccezione con concorso al 58,14% subordinata a requisiti/soglie. Utili imponibili direttamente nella misura del 58,14%. Coordinamento con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, che ha ripristinato il regime precedente alla legge di bilancio 2026.
PEX – art. 96 Disciplina da coordinare con il quadro transitorio e con le modifiche intervenute sul vecchio TUIR. Plusvalenze esenti nella misura del 95%, in presenza dei requisiti ordinari. Il nuovo Testo unico recepisce il regime PEX ripristinato dal D.L. fiscale 2026.
Utili soggetti IRES – art. 98 Schema da riallineare alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 38/2026. Utili esclusi dalla formazione del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Non vi è innovazione autonoma del Testo unico, ma recepimento del regime ripristinato.
Fonte del coordinamento dividendi/PEX Lo schema non rifletteva compiutamente il ripristino poi consolidato in sede di conversione del D.L. fiscale. Il testo definitivo è coordinato con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, conv. dalla L. n. 88/2026.  La vera fonte innovativa è il D.L. fiscale 2026, non il Testo unico.

 

Pertanto, il D.Lgs. n. 117/2026 non si limita a “fotografare” il vecchio TUIR: riorganizza la materia, migliora la collocazione sistematica di alcune discipline e recepisce le modifiche normative intervenute nelle more del procedimento. Tra queste, assumono particolare rilievo la separazione delle regole temporanee sui bonus edilizi e il coordinamento con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX disposto dal D.L. fiscale 2026.

 

 




Consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate rende operative le nuove regole

Con il provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, l’Agenzia delle entrate definisce le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica relative ai tributi di propria competenza.

Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente l’articolo 10-octies, dedicato alla consulenza giuridica, e proseguito con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2025, che ne ha disciplinato presupposti, contenuto delle istanze, istruttoria, inammissibilità ed effetti.

Su questo impianto interviene ora il provvedimento dell’Agenzia, che individua gli uffici competenti, stabilisce le modalità di presentazione delle domande e regola i profili operativi della procedura. Le istanze devono essere trasmesse, in via ordinaria, alle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell’istante; per i soggetti non residenti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale e le rappresentanze nazionali degli organismi legittimati, la competenza è invece attribuita alla Divisione Contribuenti.

Le richieste possono essere presentate via PEC oppure, quando sarà attivato, tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia. Il provvedimento disciplina anche la fase istruttoria, con termini per la regolarizzazione e per l’eventuale integrazione documentale, e conferma che la risposta deve essere resa in forma scritta e motivata entro centoventi giorni.

Il quadro è stato inoltre precisato dal decreto legislativo n. 192/2025, che ha eliminato il generico riferimento agli enti privati e ha chiarito che la consulenza giuridica può essere richiesta solo dai soggetti espressamente individuati dall’articolo 10-octies dello Statuto.

Con questo intervento l’Agenzia delle entrate completa dunque il passaggio attuativo dell’istituto, rendendo concretamente fruibile il servizio di consulenza giuridica per i soggetti collettivi legittimati a richiedere chiarimenti interpretativi su questioni fiscali di carattere generale.




Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 3 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Consulenza giuridica n. 8 del 03/07/2026

Crediti d’imposta da trasformazione di DTA: esclusa la libera cessione civilistica ex articolo 1260 c.c.; la cessione a terzi resta ammessa solo secondo la disciplina tributaria speciale degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 3 luglio 2026 – Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA – Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta – Cessione a terzi e utilizzo in compensazione – Inapplicabilità della cessione ordinaria ex articolo 1260 del codice civile – Applicazione degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Consulenza giuridica n. 9 del 01/09/2026

Acquisto d’azienda nell’accordo di ristrutturazione: il cessionario non risponde dei debiti fiscali del venditore anche se la transazione fiscale viene risolta per inadempimento

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 1° settembre 2026 – Oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

In caso di cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva e permane anche se la transazione fiscale stipulata dal cedente con l’Amministrazione finanziaria viene successivamente risolta per inadempimento. La risoluzione della transazione fiscale produce effetti tra debitore ed Erario e non può pregiudicare il cessionario terzo in buona fede, salvo il caso in cui la cessione sia stata attuata in frode ai crediti tributari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Articolo 14, commi 1, 4 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2560, comma 2, del codice civile.
Articolo 1372 del codice civile.
Articolo 1458 del codice civile.
Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112.
Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 21 del 6 dicembre 2019.

Corte di cassazione, Sez. v, sentenza 14 marzo 2014, n. 5979 – Presidente: Cirillo  Ettore, Relatore: Olivieri Stefano 

In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta “iuris tantum” “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.

Si ricorda che secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha introdotto misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr., ex multis, Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).



Assegno per il nucleo familiare: nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2026

Con la circolare n. 13 del 30 giugno 2026, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nel periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027.

La rivalutazione, pari all’1,4 per cento sulla base della variazione ISTAT, riguarda esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili, per i quali l’ANF è stato sostituito dall’assegno unico e universale.

Si ricorda che in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Pertanto, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022). 

In sostanza, l’Assegno Nucleo Familiare spetta esclusivamente ai nuclei composti da:

  • Coniugi (senza figli a carico);
  • Fratelli e sorelle;
  • Nipoti (in linea collaterale o retta, sempre in assenza di figli).

Allegate alla circolare le nuove tabelle di riferimento, elaborate sui redditi conseguiti nel 2025, e il modello di domanda da utilizzare per la richiesta o la rideterminazione della prestazione.




Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Codice della crisi, in consultazione la Parte II della bozza di circolare su sovraindebitamento ed esdebitazione

Contributi entro il 24 luglio 2026. Il documento dell’Agenzia delle Entrate esamina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

L’Agenzia delle Entrate apre la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata alle novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che presentano profili di interesse fiscale.

La Parte II della bozza di circolare è dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione.

In particolare, il documento esamina le disposizioni generali sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui agli articoli 65 e 66 del Codice, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli da 67 a 73, il concordato minore, regolato dagli articoli da 74 a 83, la liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dagli articoli da 268 a 277, e l’esdebitazione, disciplinata dagli articoli da 278 a 283

La bozza ricostruisce l’evoluzione della disciplina del sovraindebitamento, originariamente contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, e ora confluita nel Codice della crisi, con l’obiettivo di ricondurre gli strumenti destinati ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale all’interno di un sistema unitario. La trattazione valorizza il ruolo delle procedure di regolazione dell’indebitamento e dell’esdebitazione come strumenti diretti a favorire il reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico, secondo la logica della “seconda opportunità”.

Sul piano operativo, il documento affronta il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, le condizioni di accesso alle procedure, le fasi procedimentali, gli effetti dell’omologazione, le ipotesi di revoca e il coordinamento con le posizioni creditorie, incluse quelle di rilievo tributario.

La consultazione si colloca nel percorso avviato dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione, il 15 aprile 2026, della Parte I della bozza di circolare, dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza. Secondo quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria, il percorso proseguirà con la consultazione delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, nonché alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, ad eccezione di quelli per i quali sia stata formulata espressa richiesta di non divulgazione.

La consultazione sulla Parte II della bozza di circolare assume rilievo per professionisti, OCC, consulenti fiscali, creditori pubblici e soggetti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento. Il documento punta a fornire un quadro interpretativo organico sugli istituti destinati ai debitori non fallibili e sulle ricadute fiscali delle procedure di regolazione della crisi, con particolare attenzione al bilanciamento tra tutela del debitore, soddisfazione dei creditori e interessi erariali.

 

Termine per l’invio dei contributi

 

Le osservazioni devono essere inviate entro il 24 luglio 2026 all’indirizzo dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it, utilizzando lo schema richiesto dall’Agenzia: Tematica / Paragrafi della circolare interessati / Osservazioni / Contributi.

 

Link al testo della Bozza di circolare in consultazione pubblica del 26 giugno 2026 – OGGETTO: Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II) – Consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare relativa al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione

 




Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 17/2026, con le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.

La misura, prevista dal Regolamento UE n. 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate. Contestualmente viene meno la precedente franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile.

 La circolare chiarisce l’ambito applicativo del nuovo prelievo, con particolare riferimento alle merci importate tramite regime IOSS, alle spedizioni postali, alle vendite a distanza di beni importati e alle merci eventualmente vincolate al regime di deposito doganale. Particolare attenzione è dedicata anche alla clausola antiabuso prevista per le catene di vendite concluse prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, ADM fornisce indicazioni sui soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, individuati secondo un criterio gerarchico che tiene conto dell’utilizzo del regime IOSS, del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, del rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, di altri soggetti in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie.

Il documento interviene inoltre sulla nuova nozione di “articolo” ai fini dell’applicazione del dazio forfettario, precisando che il prelievo è collegato alle linee dichiarative e che, quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta.

 Rilevanti anche gli aggiornamenti ai tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, con l’introduzione dei codici procedura IVA F48, F49 e F53 e dello specifico codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al nuovo regime di tassazione forfettaria. Per le dichiarazioni H7, il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio di 3 euro mediante codice tributo A00; in caso di tracciato H1, invece, l’operatore dovrà dichiarare il dazio forfettario nel medesimo codice tributo.

La circolare disciplina anche gli obblighi informativi relativi ai Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026, nonché le regole sulla garanzia globale, sul monitoraggio dell’importo di riferimento e sulle modalità di pagamento del dazio.

Per le operazioni in regime IOSS, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile IVA all’importazione. Nei regimi non-IOSS, invece, l’IVA resta dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include anche il dazio forfettario.

ADM chiarisce infine che, dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla sola base dell’invalidazione per reso, salvo l’applicazione delle ordinarie regole unionali in materia di merci difettose o non conformi.

La circolare contiene anche indicazioni sul contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, la cui applicazione, salvo ulteriori proroghe, è prevista per le importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.

 

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 17/2026 del 25 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza – Novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l‘eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Riferimenti normativi e documentali

  • Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, pubblicato nella GUUE Serie L del 18 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009 eliminando la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro. Il testo prevede anche, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale transitorio di 3 euro per articolo per determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 4, punto 2), e articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis)
  • P.R. n. 633/1972, articoli 70.1 e 74-sexies.1
  • Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
  • Codice doganale dell’Unione, articoli 89, 95, 102, 105, 110, 111, 116 e 118
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Articolo 1, commi 126-129
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 5
  • Circolare ADM n. 37/2025.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

 

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del Gruppo IVA, dell’acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest’ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell’incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l’Agenzia affronta l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d’impresa ed è soggetta a IRES.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l’agevolazione per il compendio unico agricolo. L’Agenzia esclude l’applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l’Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione in presenza di un acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell’operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell’importo dell’operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

 

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

 

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: Superbonus, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei trust

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l’Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto e l’applicazione dell’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l’attenzione si sposta sulla fiscalità dei trust residenti, con particolare riguardo alla verifica dell’effettiva autonomia del trust, alla possibile interposizione fiscale, all’imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell’IVAFE.

 

 

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Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell’imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42

 

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l’esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.

 

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell’abitazione fusa; credito d’imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche:Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).

 

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

 

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.

 

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.

 

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all’estero; l’esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.

 

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

 

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

 

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all’usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l’eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l’immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di specie, in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, la rinuncia dell’usufrutto quale atto unilaterale dell’usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, giorno in cui l’Istante ha acquistato la piena proprietà dell’immobile mediante compravendita. La rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell’Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.

 

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l’assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che “in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell’impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l’autonomia decisionale e gestoria dell’Istante/Trustee, essendo il fondo in Trust a disposizione ”illimitata” delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.

 

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall’area di frontiera non impedisce il regime dell’Accordo se l’attività è svolta integralmente nell’area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
 
La risposta  chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. Pertanto, se l’attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell’Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che “l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente” 

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo,  sempreché  il  lavoratore  che  ne  invoca  le  disposizioni  soddisfi  tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

 

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il 2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024.
Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l’ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l’incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell’incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell’incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell’incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell’incorporata, senza attendere l’ordinario termine di ingresso di cui all’articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018; Risoluzioni n. 78 E del 29 luglio 2011 e n. 570624 del 1989; Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024 

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell’articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell’esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell’allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d’impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo  73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025

 

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l’agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l’esenzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l’agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l’impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

 

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell’operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell’attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L’acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025; Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

 

 


 

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Decreti Lavoro e Carburanti-ter, doppio via libera definitivo del Senato

Si chiude l’iter approvativo per incentivi all’occupazione, salario giusto, rider, accise e sostegni a trasporti e agricoltura.

 

Aggiornamento 30 giugno 2026

 

Decreto Lavoro

Legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.».

 

Decreto Carburanti-ter

Legge 25 giugno 2026, n. 113, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

 

 

 

 

Doppia approvazione definitiva al Senato per due provvedimenti destinati a incidere in modo significativo sul quadro economico e normativo. L’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo sul D.L. n. 62/2026, c.d. Decreto lavoro, approvando il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Nella stessa giornata, con 79 voti favorevoli e 51 contrari, è arrivato anche il via libera definitivo al ddl di conversione del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto carburanti-ter, in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

 

Messaggio disegno di legge 1891-B

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali”

24/06/2026

 

Messaggio disegno di legge 1933

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

24/06/2026

 

 

Il Decreto Lavoro si articola lungo tre direttrici principali: incentivi all’occupazione, salario giusto e contrasto al caporalato digitale. Un impianto normative articolato in cinque capi, con misure su bonus donne, assunzioni di giovani, ZES unica, stabilizzazione degli under 35, conciliazione famiglia-lavoro, salario minimo contrattuale, monitoraggio retributivo, codice alfanumerico unico dei CCNL e tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali.

Sul fronte degli incentivi, il provvedimento riscrive per il 2026 il bonus donne 2.0, riconoscendo ai datori di lavoro privati un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il beneficio può durare 24 o 12 mesi, a seconda della condizione di svantaggio, ed è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’accesso resta subordinato, tra l’altro, all’incremento occupazionale netto, all’assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti e al rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Il capitolo del salario giusto rafforza il ruolo della contrattazione collettiva qualificata. Per il settore privato, il trattamento economico complessivo del lavoratore non può essere inferiore a quello definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il medesimo parametro diventa anche condizione di accesso ai benefici previsti dal decreto. Inoltre, le posizioni di lavoro pubblicate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), dovranno riportare dati relativi al contratto collettivo applicato e alla retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale.

Particolarmente rilevante per imprese, piattaforme e consulenti del lavoro è il capo sul caporalato digitale. Le nuove disposizioni si applicano ai rider, cioè ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore, tramite piattaforme anche digitali. Il decreto incide sulla qualificazione del rapporto, attribuendo rilievo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, e introduce obblighi di comunicazione e informazione rafforzati.

 

Il Decreto Carburanti-ter interviene invece sul versante energetico, fiscale e produttivo. Un perimetro di azione molto ampio: accise sui carburanti, trasporto merci, agricoltura, gasolio commerciale, trasporto pubblico locale, versamenti fiscali, definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali, contrasto alle manovre speculative sui carburanti, pagamenti elettronici e ulteriori misure settoriali.

Il nucleo del provvedimento resta la rimodulazione delle accise sui carburanti.

Per le imprese, il decreto affianca agli interventi sui prezzi dei carburanti misure specifiche per settori esposti. È prorogato al mese di giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto merci, con limite massimo innalzato a 300 milioni di euro; per l’agricoltura, il credito d’imposta per gasolio e benzina viene esteso ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con limite di 90 milioni di euro, ed è introdotto un credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli pari al 30 per cento della spesa, nel limite di 40 milioni di euro.

Sul fronte dei controlli di mercato, il provvedimento rafforza anche la prevenzione delle manovre speculative sui carburanti, ridefinendo l’ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera: l’istruttoria potrà risalire fino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell’autorizzazione petrolifera in regime sospensivo.




La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 28 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente e pubblicità immobiliare.

Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, secondo la quale, nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate. La raccolta è inoltre aggiornata con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, che chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001, distinguendo tra trascrizione immediata del decreto, successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica e procedimento accelerato di occupazione d’urgenza.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

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Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIRCircolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

 

Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026

Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

 

Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026

Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

 

Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026

Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.

 

Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026

Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

 

Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026

Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.

Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.

Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.

La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.

Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.

 


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Dipendenti privati: l’Agenzia delle entrate amplia il perimetro delle agevolazioni fiscali su aumenti contrattuali e lavoro festivo/notturno

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene nuovamente sul regime della tassazione sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e sull’imposta sostitutiva del 15% applicabile a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, fornendo una serie di risposte operative ai quesiti formulati da imprese e operatori.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura l’estensione della tassazione agevolata del 5% anche agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. L’Agenzia conferma inoltre l’applicabilità del beneficio agli incrementi delle indennità connesse alla mansione (ad esempio indennità di cassa), ai superminimi assorbibili, alle ferie, alle festività soppresse, ai permessi retribuiti e alle gratifiche feriali. Restano invece escluse le somme erogate “una tantum”.

Sul fronte dell’imposta sostitutiva del 15%, il documento interviene sul perimetro applicativo della misura, chiarendo che l’aliquota agevolata si applica anche alle maggiorazioni per lavoro domenicale, alle indennità di reperibilità e all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito. Viene inoltre precisato che l’agevolazione interessa l’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario festivo o notturno.

La circolare affronta anche alcune questioni interpretative relative ai rapporti di lavoro part-time, ai casi di assenza di un contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e al coordinamento delle nuove imposte sostitutive con i regimi agevolativi previsti per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori trasferiti in Italia. In particolare, viene chiarito che le somme assoggettate alle imposte sostitutive del 5% e del 15% devono essere tassate per il loro intero ammontare, senza applicazione delle riduzioni previste dai regimi agevolativi per il rientro dei lavoratori dall’estero.

Le indicazioni fornite consolidano l’impostazione già delineata dalla circolare n. 2/E del febbraio scorso e confermano l’obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2026 di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e la valorizzazione delle prestazioni lavorative svolte in condizioni particolarmente gravose o disagiate.

 

Link al testo della circolare – Agenzia delle Entrate – n. 3/E del 24 giugno 2026 – Oggetto: Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Risposte a quesiti.

 




Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l’intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Il nuovo Testo unico è composto da 368 articoli, organizzati in tre Parti dedicate rispettivamente agli adempimenti fiscali, alla collaborazione, ai controlli e agli accertamenti, nonché alle disposizioni transitorie e finali. L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare una ricognizione organica della normativa vigente, coordinando e razionalizzando disposizioni stratificatesi nel tempo e recependo le innovazioni introdotte dalla riforma fiscale degli ultimi anni.

Tra i principali contenuti figurano la disciplina dell’anagrafe tributaria, del codice fiscale, dell’anagrafe dei rapporti finanziari, delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, della dichiarazione precompilata, degli ISA, delle comunicazioni IVA, nonché l’intero sistema della collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, comprensivo di concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, interpelli per nuovi investimenti, accordi preventivi internazionali e procedure di accertamento.

Il Governo sottolinea l’urgenza dell’esame parlamentare anche in considerazione dell’entrata in vigore del Testo unico fissata al 1° gennaio 2027, data entro la quale dovranno essere completati i necessari coordinamenti con gli altri testi unici della riforma tributaria già adottati.

Con l’Atto del Governo n. 414 prosegue il percorso di codificazione e riordino della legislazione tributaria previsto dall’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023.

Il nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento non introduce, in linea generale, una disciplina innovativa sul piano sostanziale, ma si propone di raccogliere, coordinare e sistematizzare le disposizioni vigenti concernenti gli obblighi dichiarativi e comunicativi dei contribuenti, le banche dati fiscali, i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria e le procedure di controllo e accertamento.

Il provvedimento delegato costituisce pertanto uno strumento di razionalizzazione normativa destinato a diventare il riferimento unitario per professionisti, imprese, contribuenti e operatori dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito degli adempimenti tributari e delle attività di verifica fiscale.

Link al testo coordinato dalla Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN).

 




Rottamazione-quinquies.  Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili  sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Somme dovute e moduli di pagamento

 

La Comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

 

I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu

 

La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.

 

Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026)

 

Dove trovare la Comunicazione

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la “Comunicazione“, oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Tipologie di “Comunicazione”
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies, nonché, per i debiti non rientranti nella misura agevolativa, il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies; per i restanti debiti contenuti nella domanda e “non definibili” vengono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera sono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione dalla Rottamazione-quinquies.

Le “Comunicazioni” di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

A tali “Comunicazioni” sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.

Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

  • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
  • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Se intendi pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu.

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

 

Comunicato Stampa Mef n. 73 del 23 giugno 2026

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2026

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sopra riportato), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

 




Caldo: dal 22 giugno attivo il 1500, Ministero salute e Inail rafforzano la prevenzione

Dal 22 giugno è attivo il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, in sinergia con l’Inail, dedicato all’ascolto e all’informazione sui rischi connessi alle ondate di calore. Il servizio si rivolge ai cittadini, con particolare attenzione alle persone fragili e ai soggetti maggiormente esposti, e assume rilievo anche in chiave giuslavoristica per la tutela dei lavoratori che operano all’aperto o in ambienti esposti a temperature elevate.

Il numero sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i festivi. Gli operatori forniranno indicazioni sui comportamenti da adottare per prevenire gli effetti del caldo sulla salute, sui servizi territoriali attivati da Regioni e Comuni, sui consigli di tipo medico-sanitario e sulle informazioni in materia di salute nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai lavoratori outdoor.

Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della prevenzione, l’attivazione del servizio si inserisce nel quadro degli obblighi di valutazione e gestione del rischio microclimatico, soprattutto nei settori maggiormente esposti: edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni, cantieri stradali e attività svolte all’aperto.

Il Ministero ricorda inoltre la disponibilità dei bollettini sulle ondate di calore, con previsioni a tre giorni e raccomandazioni per la popolazione. In ambito lavoristico, la notizia conferma la centralità della prevenzione organizzativa: rimodulazione degli orari, pause, idratazione, sorveglianza dei soggetti vulnerabili e informazione preventiva dei lavoratori diventano strumenti essenziali per ridurre il rischio da stress termico.




Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

 

Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.

La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.

La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi e documentali

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.

 

Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.




Assistenza fiscale 2026: conguagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall’Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS per l’anno 2026 e dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L’obiettivo è chiarire quando l’istituto previdenziale può operare come sostituto d’imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l’esistenza, nell’anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d’imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l’Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all’Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l’altro, l’impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all’estero, per i quali resta necessario l’utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l’eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

La Guida INPS richiama inoltre l’attenzione su alcune situazioni a rischio: prestazioni non pensionistiche cessate prima dell’effettuazione dei conguagli, prestazioni di importo insufficiente, prestazioni esenti, contribuenti che hanno soltanto richiesto una prestazione ma non ne sono ancora titolari, pensioni semestrali, assegni ordinari di invalidità in scadenza, quote di reversibilità e pensioni di soggetti residenti all’estero. In tali casi, prima di indicare l’INPS come sostituto d’imposta, è opportuno verificare titolarità, continuità e capienza della prestazione.

Sul versante dei sostituti d’imposta e degli intermediari, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate confermano la centralità della corretta comunicazione della sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4, tramite modello CSO o quadro CT della Certificazione Unica. La correttezza del canale di ricezione è condizione essenziale per la gestione ordinata dei flussi tra Agenzia delle Entrate, sostituti, intermediari e INPS.

Il quadro che emerge è quello di una gestione dell’assistenza fiscale sempre più procedurale e integrata: il modello 730 con sostituto INPS resta utilizzabile, ma richiede una verifica preventiva della posizione del contribuente. L’indicazione dell’INPS come sostituto non è automatica né sempre conveniente: deve essere coerente con la natura della prestazione, la sua imponibilità, la sua permanenza nel periodo utile e la capacità della prestazione di assorbire eventuali debiti d’imposta.

Per CAF, professionisti e intermediari, il punto operativo è quindi duplice: da un lato, evitare l’indicazione impropria dell’INPS come sostituto d’imposta; dall’altro, assistere il contribuente nella verifica degli esiti del modello 730-4, dei dinieghi e dell’eventuale necessità di ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche o al versamento diretto tramite F24.

 

Link al testo del Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026 – OGGETTO: Assistenza fiscale 2026 – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4 – Avvio delle attività INPS quale sostituto d’imposta – Guida all’assistenza fiscale INPS 2026 – Rapporto di sostituzione d’imposta e diniego dei risultati contabili – Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” – Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca – Gestione delle risultanze contabili e dei modelli 730-4

 

Assistenza fiscale 2026: dall’Inps le istruzioni per verificare conguagli e dinieghi del modello 730-4

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps illustra l’avvio delle attività di assistenza fiscale 2026 da parte dell’istituto previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, per la gestione dei conguagli sulle prestazioni previdenziali derivanti dai risultati contabili del modello 730-4.

Il documento chiarisce quando sussiste il rapporto di sostituzione d’imposta, i casi di diniego, le funzionalità del servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, la gestione delle richieste di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca e le modalità di gestione delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle entrate.

 

Guida 2025 all’assistenza fiscale da parte di Inps

Documento di supporto operativo per contribuenti, CAF, professionisti e intermediari: spiega quando indicare l’INPS come sostituto, come funziona il flusso 730-4, quali prestazioni presentano rischi di diniego o incapienza e quali verifiche effettuare prima della dichiarazione.

 

FAQ Agenzia delle Entrate – Flusso 730-4 

Risposte su questioni tecnico-procedurali sul flusso dei modelli 730-4: comunicazione della sede telematica, modello CSO, quadro CT, variazioni, sostituti d’imposta e gestione della ricezione telematica dei risultati contabili.

 

 


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Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

 

Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.

Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.

 

Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)

 

La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.

La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.

 

Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)

 

La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.

L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.

Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.

Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.

 

Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies

 

La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.

L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.

Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.

 

Conclusioni

 

Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.

La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.




Concordato preventivo biennale 2026-2027, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Serie generale – il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Il provvedimento assume rilievo centrale nell’assetto operativo del concordato preventivo biennale, in quanto definisce il quadro metodologico in base al quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La metodologia approvata tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, delle risultanze della loro applicazione e delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Il decreto individua inoltre gli elementi necessari per l’elaborazione della proposta, chiarendo che la stessa viene costruita utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni correlate all’applicazione degli ISA anche con riferimento ad annualità pregresse e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Il decreto disciplina anche alcuni profili di particolare interesse operativo, tra cui i criteri di adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi straordinari e le misure di tutela dei diritti e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei processi decisionali automatizzati.

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale. L’articolo 4 chiarisce infatti che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si manifestano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la soglia prevista dalla disciplina legislativa, purché tale scostamento sia collegato a circostanze eccezionali espressamente individuate.

La norma considera, tra l’altro, gli eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, i danni ai locali o alle scorte tali da compromettere l’attività, l’impossibilità di accesso ai luoghi di esercizio, la sospensione dell’attività per cause straordinarie, la liquidazione, la cessione in affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività o dell’esercizio della professione, nonché gli effetti economici negativi riconducibili ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, se accompagnati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.

Si tratta di una previsione rilevante perché delimita in modo puntuale le ipotesi in cui il concordato può venir meno per eventi non riconducibili alla fisiologica oscillazione dell’attività economica, ma a fattori straordinari e oggettivamente idonei a incidere sulla capacità reddituale del contribuente.

Con la pubblicazione del decreto viene dunque completato un passaggio essenziale del cantiere attuativo del concordato preventivo biennale 2026-2027, offrendo la base tecnica di riferimento per la successiva elaborazione delle proposte da sottoporre ai contribuenti interessati.




730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 giugno 2026 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Per professionisti, CAF e contribuenti, la pubblicazione del provvedimento rappresenta quindi un passaggio importante nella gestione della campagna dichiarativa 2026, soprattutto nei casi in cui le modifiche apportate al modello 730 incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta e conducano a un rimborso.




Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

Bozza del Testo, sintesi operativa e bozze delle Relazioni

 

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

La Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Le Relazioni (Illustrativa e Tecnica) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

 

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in bozza, reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La relazione illustrativa, anch’essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la bozza consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del welfare aziendale; la revisione del regime dei fringe benefit per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l’ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l’estensione dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

 

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Quadro generale del provvedimento

 

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e integrative nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull’adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull’operatività di imprese, professionisti, sostituti d’imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

 

Sintesi delle principali novità

 

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La prima riguarda i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali.

La seconda concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi.

La terza incide sui redditi d’impresa, con interventi in materia di attività agricole, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La quarta riguarda la fiscalità internazionale, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all’imposizione integrativa nell’ambito del Pillar Two.

La quinta attiene all’IVA, con l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La sesta investe l’imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La settima interviene sull’adempimento collaborativo e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L’ottava riguarda il Terzo settore, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

 

Fringe benefit auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e optional

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

L’elemento innovativo più rilevante è l’incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell’assegnazione, ma guarda all’anzianità del veicolo. L’effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del fringe benefit è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l’incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d’imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

 

Lavoro autonomo: crediti d’imposta agevolativi ceduti o compensati

 

L’articolo 3 introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando il credito d’imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un’area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d’imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

 

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell’articolo 32 del TUIR tiene conto dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L’intervento sull’articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell’articolo 32, rientrano nel reddito d’impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La relazione illustrativa sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all’articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all’impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l’interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d’impresa.

 

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

 

Gli articoli 5 e 6 intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L’articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall’articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L’obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

 

Riporto delle perdite fiscali

 

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell’attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l’ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell’articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell’attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l’affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

 

Revisione della disciplina dei conferimenti

 

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La relazione illustrativa segnala, in particolare, l’esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L’obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell’articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d’imposta precedenti a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

 

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

 

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall’altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull’imposizione integrativa e al sistema Pillar Two.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al Pillar Two, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l’imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l’evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

 

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

 

L’articolo 12 interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all’articolo 19 amplia il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all’anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l’articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L’ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell’anno di ricezione.

 

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

 

Gli articoli 13, 14 e 15 intervengono sul testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l’imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l’acquisizione dell’imposta, tenuto conto dell’incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L’articolo 14 modifica l’articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l’imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale effettuata dall’ufficio.

L’articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell’abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all’autoliquidazione. L’anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

 

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

 

L’articolo 16 interviene sulla disciplina dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l’adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l’equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

 

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell’Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. L’intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L’articolo 18 interviene invece sull’articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedimentali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

 

Terzo settore: regime speciale IRAP

 

L’articolo 24 introduce nel Codice del Terzo settore un nuovo articolo 82-bis, dedicato all’IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull’articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l’ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l’area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La relazione tecnica chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l’IRAP.

 

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

L’articolo 25 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L’intervento consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l’utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell’analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

 

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