Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

 

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Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

La liquidazione viene effettuata sulla base di quattro fonti informative: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo. I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre i dati dei versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.

Sul piano del calcolo, l’imposta dovuta è determinata partendo dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle liquidazioni periodiche presentate. Da tale importo sono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE, nonché i versamenti IVA effettuati. Non viene invece considerato, nella prima liquidazione, il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Questo profilo assume particolare rilievo operativo, perché l’eventuale credito pregresso potrà essere fatto valere dal contribuente nella fase di interlocuzione con l’ufficio, mediante la produzione degli elementi utili alla rideterminazione.

Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia comunica le risultanze al contribuente, consentendogli di fornire chiarimenti o di procedere al pagamento. La comunicazione è trasmessa tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, insieme al prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi considerati, viene inoltre resa disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente e per fornire i chiarimenti necessari. L’assistenza è affidata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro resta ferma la competenza della Direzione regionale.

Quanto al versamento, se il contribuente paga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, o dalla comunicazione definitiva in caso di rideterminazione, evita l’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura prevista dal decreto ministeriale 21 maggio 2009.

Le motivazioni del provvedimento precisano che, oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo e la sanzione amministrativa del 120 per cento; in caso di pagamento tempestivo, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5 per cento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

In mancanza di pagamento nei termini, le somme dovute per imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del D. P.R. n. 602/1973. Anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

 

Dichiarazioni IVA omesse. Le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta ex articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse», pubblicato il 28.08.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

 

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

 

Impatriati: l’accesso all’ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l’estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

 

La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

 

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

 

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

 

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”

 

Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.

La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

 

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

 

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesiologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesiologo fatturazione elettronica

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

 

 

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A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato

 

Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

 

B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA

 

Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

 

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

 

Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

 

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

 

La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica

 




Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per massedecorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).

Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

 

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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

  • un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
  • in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 

 

Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività

 

L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.

La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
  • nell’attività svolta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Detrazione IVA: il Tribunale Ue “riapre” la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell’Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di effettuazione/esigibilità.

L’effetto, per l’ordinamento IVA “nostrano” è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.

 

 

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La sentenza – Causa T-689/24:

  • ribadisce che lo Stato membro non può introdurre, in via generale, una condizione ulteriore che finisca per ostacolare sistematicamente la detrazione, senza considerare le circostanze del caso;
  • individua un punto fermo temporale: se la fattura è ricevuta prima della presentazione della dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto, non è legittimo impedirne l’esercizio in quel periodo;
  • mette sotto pressione, sul piano applicativo, la lettura domestica che tende a concentrare il diritto nell’anno di ricezione/registrazione (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), almeno nelle ipotesi a “cavallo d’anno”.

 

Il principio decisivo: divieto di negare la detrazione se la fattura è disponibile entro la dichiarazione.

 

Link al testo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Causa T-689/24 – dell’11 febbraio 2026 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Articolo 167, articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Emissione della fattura che indica l’IVA nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è esercitato il diritto a detrazione – Neutralità fiscale e proporzionalità – Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Questione rilevante: detrazione dell’IVA in caso di fatture ricevute nell’anno successivo




INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istat, cambia la soglia che fa scattare l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii in scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l’INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

 

 

 

Decorrenza

 

La Determinazione ADM chiarisce che le nuove disposizioni si applicano «a partire dagli invii… entro il 25 febbraio 2026»

In pratica, il nuovo criterio rileva già dalla prima scadenza utile successiva alla pubblicazione. In sintesi operativa: dal 25 febbraio 2026, “mensile” per l’INTRA 2-bis solo se, in uno dei quattro trimestri precedenti, gli acquisti intra-UE di beni raggiungono almeno 2 milioni su base trimestrale.

 

Continuità con la disciplina esistente

Restano fermi modelli e specifiche tecniche già approvati con la Determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, richiamata espressamente dal provvedimento 2026.

 

La ratio: meno oneri statistici grazie a nuove fonti dati

Nella premesse, l’ADM evidenzia che l’innalzamento della soglia è reso possibile dalla disponibilità di nuove fonti informative in capo all’Istat (in particolare i micro-dati MDE e i flussi dei “dati fattura” ricevuti dall’Agenzia delle entrate), che consentono una sostituzione parziale dei dati raccolti tramite INTRA 2-bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari.

 

Link al testo della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, pubblicata su www.adm.gov.it il 04/02/2026

 




In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.

Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.

L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)

Di seguito il sommario per Titoli e Capi.

 

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni

 

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

 

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I – Cessione di beni

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Prestazioni di servizi

Capo IV – Importazioni

Capo V – Buono corrispettivo

 

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni

Capo II – Operazioni intraunionali

Capo III – Prestazioni di servizi

 

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

 

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Importazioni

 

TITOLO VIII – Aliquote

Capo I – Aliquote dell’imposta

 

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I – Operazioni esenti

Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

Capo V – Operazioni non imponibili assimilate

Capo VI – Depositi IVA

 

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I – Rivalsa

Capo II – Detrazione

 

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I – Volume d’affari

 

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

Capo I – Debitori dell’imposta

Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni

Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività

Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni

Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

TITOLO XIII – Riscossione

Capo I – Liquidazione e versamenti

 

TITOLO XIV – Rimborsi

Capo I – Disposizioni varie

 

TITOLO XV – Gruppo IVA

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

Capo III – Disposizioni relative a determinati settori

Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo

Capo V – Attività spettacolistiche

Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

 

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

 

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I – Disposizioni varie

 

Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

 

Si tratta, in particolare, della:

Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;

Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;

Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;

Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;

Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.




Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …

Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …




Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.




Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

Il modello IVA BASE/2026 è presentato come versione semplificata del modello IVA/2026 e può essere utilizzato in alternativa a quest’ultimo, nei limiti e con le condizioni indicate nelle istruzioni dedicate.

 

 

 

 

 

Termine di presentazione e “finestra” febbraio per il quadro VP

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

Le istruzioni chiariscono che il quadro VP, Liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (richiamo all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010). In tale caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio e, conseguentemente, il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente.

Sempre secondo le istruzioni:

  • se la dichiarazione è presentata entro febbraio per inviare/integrare/correggere dati omessi, incompleti o errati si compila il quadro VP (senza compilare VH/VV in assenza di dati da gestire per trimestri precedenti al quarto);
  • se la dichiarazione è presentata oltre febbraio occorre compilare il quadro VH (o VV).

 

Le istruzioni del nuovo modello

4.2.17 – QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

 

Modalità di presentazione (solo telematica) e tardività

 

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite intermediario, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Quanto alla tardività, le istruzioni ricordano che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide (ferma l’applicazione delle sanzioni), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Versamento del saldo IVA e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo se l’importo supera euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile versare in unica soluzione oppure rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: le rate sono di pari importo, la prima scade al 16 marzo e le successive il giorno 16 di ciascun mese; l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

È inoltre previsto il differimento del saldo IVA alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (termine fissato al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; la maggiorazione si applica sulla parte del debito non compensato.

Le istruzioni richiamano anche la possibilità di un ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Le istruzioni del nuovo modello

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72, titolari di partita IVA.

Le istruzioni indicano, “in particolare”, una serie di soggetti esonerati tra cui:

  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10) o che, avvalendosi della dispensa ex 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (con esclusioni dall’esonero in presenza, ad esempio, di operazioni imponibili, intracomunitarie, rettifiche ex art. 19-bis2 o acquisti con imposta dovuta dal cessionario);
  • contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario (legge n. 190/2014);
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
  • esercenti attività di intrattenimento/spettacolo esonerati ex 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA;
  • ulteriori fattispecie elencate (ad es. art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993; opzione legge n. 398/1991; identificazione ex 74-quinquies; raccoglitori occasionali ex art. 34-ter; organizzazioni/APS in regimi indicati).

 

Le istruzioni del nuovo modello

 2.2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami );
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2025: rigo VX5, compensazione e vincoli

 

Il rigo VX5 accoglie l’importo del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo oppure compensare nel modello F24.

Le istruzioni richiamano che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale oltre 5.000 euro può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 subordina la compensazione per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel citato rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

È inoltre precisato che, in caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti), il credito annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali ISA e CPB: esonero visto/garanzia e corretta indicazione in dichiarazione

 

Le istruzioni del frontespizio prevedono la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: essa va barrata se il contribuente è esonerato dal visto ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

In particolare, viene ricordato che tale norma prevede, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono i livelli di affidabilità individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2025 benefici tra cui:

  • esonero dal visto per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui.

La stessa casella va barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024, se l’anno oggetto della dichiarazione corrisponde a una delle annualità di concordato, poiché ai medesimi sono riconosciuti i benefici dell’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

 

Le istruzioni del nuovo modello

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017. In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

AVVERTENZA: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3) il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere lett. a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Sul versante rimborsi, nelle istruzioni del quadro VX è precisato che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia e che non deve essere compilato tra l’altro, dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017; dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità posta nel riquadroFirma della dichiarazione del frontespizio.

Si ricorda che il citato campo 7 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

“2” se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;

“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

 

Novità 2026: principali modifiche ai modelli dichiarativi

 

Le istruzioni generali IVA/2026 evidenziano alcune modifiche di carattere generale, tra cui:

Quadro VA: inserimento del rigo VA15 (casella) riservato alle società non operative ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VE: nel rigo VE38 (sezione 4) aggiunti i campi 2 e 3 per indicare imponibile e imposta relativi a prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi 59-63, legge n. 207/2024;

Quadro VJ: rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni; la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese della logistica sopra citate, da indicare nel rigo VJ30;

Quadro VX: nel rigo VX4 eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi;

Prospetto IVA 26/PR: nel quadro VS (sezione 1) il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VW: eliminazione del rigo VW21 (in precedenza usato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo).

 

Modello IVA BASE/2026: quando è utilizzabile

 

Le istruzioni IVA BASE/2026 precisano che il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA (persone fisiche e non) che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA (senza applicare regimi speciali), hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati/operazioni ex art. 34-bis, non hanno effettuato operazioni con l’estero non hanno operato con plafond e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Le stesse istruzioni elencano anche varie fattispecie che escludono l’uso dell’IVA BASE/2026 (ad esempio: non residenti con stabile organizzazione/rappresentanza/identificazione diretta; soggetti tenuti all’F24 auto elementi identificativi; curatori/commissari; società in liquidazione IVA di gruppo ex art. 73; ecc.).




Nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025, fornisce il quadro interpretativo del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione delle direttive (UE) 2020/285 e 2022/542.

La circolare illustra condizioni di accesso e di permanenza nel regime per le piccole imprese che operano oltre confine, chiarendo in particolare:

  • il limite di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE e le soglie nazionali fissate dai singoli Stati (in Italia, 85.000 euro);
  • le regole per i soggetti stabiliti in Italia che intendono applicare la franchigia in altri Stati membri e per i soggetti UE che scelgono la franchigia in Italia;
  • gli adempimenti telematici (comunicazione preventiva, numero identificativo “EX”, comunicazioni trimestrali) e le ipotesi di decadenza dal regime.

Ampio spazio è dedicato al coordinamento con il regime forfetario, agli effetti del superamento delle soglie e ai controlli che l’A.F. potrà effettuare tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa europea.

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 16 dicembre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiuntoDecreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  –  In allegato alla Circolare:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025, recante: «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva», pubblicato il 04.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356, recante: «Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 10.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Anomalie nelle detrazione IVA: le lettere di compliance possono contenere degli errori. Non tengono conto di tutte le bollette doganali del 2022

Avviso all’Utenza dell’Agenzia dell’entrate

 

Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA. Nello scusarci del disguido, che stiamo prontamente verificando con il partner tecnologico Sogei, invitiamo i contribuenti interessati a segnalarci questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis. Ricordiamo che le lettere di compliance hanno il solo fine di consentire un dialogo effettivo tra contribuenti e amministrazione finanziaria e facilitare la correzione di errori prima che vengano effettuati i controlli.

 

(Così, avviso del 26 novembre 2026, pubblicato nel sito dell’Agenzia dell’entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 

 

 

 




Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore. Le dichiarazioni del Sottosegretario Mantovano

La proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore, approvata oggi (giovedì 20 novembre 2025), dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione.

 

 




Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l’abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

 

Le novità principali 2025

 

Aliquote e limiti rimodulati: per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è del 50 per cento (con tetto di 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale; 36 per cento negli altri casi.

Quando spetta l’aliquota più alta: serve titolarità (proprietà/diritto reale) già all’avvio lavori e l’uso come abitazione principale al termine. Regole applicabili anche a parti comuni e a box/posti auto pertinenziali; l’aliquota maggiorata resta anche se in seguito l’immobile non è più abitazione principale.

Stop alle caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili gli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche a combustibili fossili (inclusa la condensazione). Restano agevolabili microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi.

Tetto alle detrazioni per redditi elevati: introdotto dall’art. 16-ter del TUIR con un plafond massimo di oneri detraibili per chi ha reddito complessivo > 75.000 euro, calcolato su importo base (14.000 euro o 8.000 euro a seconda dello scaglione) moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico (cfr. anche la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir).

Chi può beneficiarne: la detrazione spetta non solo ai proprietari/nudi proprietari ma anche a titolari di diritti reali, locatari e comodatari (con consenso del proprietario), familiari conviventi e conviventi di fatto che sostengono la spesa e risultano in fatture e bonifici. Per condomini la detrazione si calcola pro-quota; prevista anche la fruizione in condominio minimo e per l’unico proprietario di edificio con più unità e parti comuni.

 

Interventi ammessi:

Sono agevolate le spese su unità abitative e parti comuni per:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; per le parti comuni anche manutenzione ordinaria.
  • altri lavori: eliminazione barriere architettoniche, prevenzione atti illeciti (antintrusione), cablatura e acustica, risparmio energetico (inclusi impianti fotovoltaici al servizio dell’abitazione), interventi antisismici, bonifica amianto e sicurezza domestica, messa a norma impianti, sostituzione gruppi elettrogeni d’emergenza con generatori a gas (detrazione 50 per cento).

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento ottobre 2025

 

Vedi anche:

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 




Restituzione dell’IVA non dovuta: l’Agenzia dell’entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

Con la Risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate interviene sulla restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972, fornendo la sua versione su chi può chiedere il rimborso, quando e a quali condizioni, nonché i casi ostativi.

 

Il principio di neutralità e il ruolo della “rivalsa”

 

La risoluzione riafferma che il meccanismo di rimborso salvaguarda la neutralità dell’IVA: il cedente/prestatore può ottenere il rimborso solo dopo aver restituito al cessionario l’IVA indebitamente addebitata, a condizione che il cessionario abbia riversato all’Erario l’IVA indebitamente detratta a seguito di accertamento definitivo.

Tuttavia, va osservato che proprio, alla luce di ragionevolezza e neutralità, l’opzione che vincola il rimborso al solo cedente può produrre esiti iniqui nei casi limite in cui il cessionario resta definitivamente inciso dall’IVA non dovuta e la via civilistica è impraticabile (es. fornitore in procedura concorsuale, come nella vicenda della Risposta n. 66/2024 richiamata della risoluzione). In tali ipotesi, un approccio sostanzialistico e garantista suggerirebbe di riconoscere – con adeguate prove di impossibilità di recupero e assenza di frodi – un canale di rimborso diretto al cessionario, per rendere effettivi i principi di neutralità ed effettività.

Infine, nella risoluzione sottolineato che i principi sopra indicati sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». Pertanto, nel caso – frequente in prassi – di riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro, con esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni (per invalidità del titolo e assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore), non si dà luogo alla restituzione dell’imposta. È quindi precluso l’accesso al rimborso in assenza dei presupposti sostanziali dell’art. 30-ter.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 3 ottobre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Restituzione dell’IVA non dovuta – Soggetti legittimati: cedente/prestatore; rimborso subordinato alla preventiva restituzione al cessionario/committente e al riversamento all’Erario a seguito di accertamento definitivo – Termine decadenziale biennale – Esclusione in caso di frode fiscale – Richiamo a Risposta n. 66/2024 (allegata alla risoluzione) su neutralità/effettività e inammissibilità del rimborso diretto del cessionario – Caso della riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro: esclusa la restituzione per assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore – Art. 30-ter del DPR 26/10/1972, n. 633




Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Reverse charge settore logistica. Rilasciato il software per la compilazione della comunicazione dell’opzione 

Da oggi ( 30/07/2025) è possibile inviare i file contenenti la comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La Comunicazione deve essere utilizzata dal committente per comunicare all’Agenzia delle entrate, l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 207 del 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. In altri termini, è consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva.
La nuova trasmissione “correttiva” consente di correggere le informazioni errate, ma non di  rettificare opzioni già esercitate e comunicate. (Cfr.par. 5 del  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025).

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nei rispettivi cassetti fiscali . La consultazione può essere effettuata anche dall’intermediario delegato.

 

 




Reverse charge settore logistica. Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica

L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Nelle more della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo che «per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.

L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione. Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Resta ferma la facoltà di esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

Infine, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo:

  • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Nella citata risoluzione chiarito che “in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Le modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

 

Si ricorda che l’articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «disposizioni urgenti in materia fiscale» (in corso di conversione in legge) al fine di estendere l’applicazione dell’inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, ha eliminato i vincoli applicativi dell’inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Con una modifica aggiunta dalla Camera (pertanto, non ancora applicabile alla data del 28 luglio 2025), inoltre, si consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro.

Il comma 2 introduce una disposizione di coordinamento (lettera a)); chiarisce che l’opzione affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (lettera b)).

 




Ultima chiamata per la dichiarazione IVA 2025 tardiva: termine entro il 29 luglio

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

 

Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa

 

Decorso il termine dei 90 giorni (dunque dal 30 luglio 2025 in poi), la dichiarazione si considera omessa ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e si applicano sanzioni più gravi:

  • 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro;

 

Presentazione oltre 90 giorni ma prima di controlli: sanzione ridotta

 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997, se la dichiarazione omessa viene trasmessa oltre 90 giorni, ma prima che il contribuente riceva comunicazioni formali di accessi, ispezioni, verifiche o altri atti istruttori, e entro i termini di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972, allora si applica una sanzione ridotta pari al 75% dell’IVA dovuta (ossia il triplo del 25% previsto dall’art. 13 citato).

Se non è dovuta IVA, resta applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili, la sanzione, in tali casi, è compresa tra 150 e 1.000 euro (art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997).

 

Profili penali

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA può configurare anche un reato tributario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, se l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per periodo d’imposta. In questi casi, è prevista la reclusione da 2 anno a 5 anni.

La non punibilità è ammessa solo se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima dell’avvio di controlli e provvede al versamento integrale di imposte, sanzioni e interessi (art. 13 del D.Lgs. 74/2000). In particolare, il citato articolo al comma 2, prevede che «I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.».




Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

1. Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 luglio 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Si interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Completano il quadro alcune ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

In particolare, viene abrogato l’art. 24 del DPR 633/72, che disciplina(va) il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

 

2. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (decreto legislativo – esame definitivo)

Inoltre, in attuazione della stessa delega, è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il testo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.




Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

 

1. Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l’istituto dell’autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

 

2. Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell’IVA.

Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.




Studio condiviso tra professionisti non associati: l’IVA si applica al riaddebito delle spese

Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, forniti chiarimenti sul trattamento IVA di somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • il riaddebito delle spese comuni tra professionisti, in assenza di una formale associazione professionale, “deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA”, in linea con quanto già chiarito nella circolare n. 58/E del 2001, par. 2.3;
  • non è configurabile, nel caso concreto, un mandato senza rappresentanza, in quanto l’accordo tra i professionisti non è “riconducibile al contratto … di cui all’articolo 1703 del codice civile”;
  • gli interessi legali liquidati dal giudice, quando assumono “natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni”, non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.
  • l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 14 luglio 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale, non costituito in associazione professionale Quota parte di spese per il personale dipendente, per le riviste, per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti, affitti e vigilanza – Risposte ai quesiti – Il Riaddebito delle spese deve essere soggetto ad IVA in quanto trattasi di operazioni imponibili tra professionisti indipendenti, come chiarito anche dalla circolare n. 58/E del 2001 – Esclusione del configurarsi un ipotesi di mandato senza rappresentanza – Gli interessi legali per ritardato pagamento di natura risarcitoria non concorrono alla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R.  633/1972 – Le spese legali liquidate dal giudice seguono la regola generale: l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata) – Art. 15, del DPR 26/10/1972, n. 633

 




Supervisione del personale dei servizi sociali: l’esenzione IVA ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993 non spetta in via automatica; occorre che l’attività affidata a terzi sia concretamente qualificata e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell’ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 17 giugno 2025 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Versamenti eseguiti da enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale – Corrispettivi versati da ente pubblico per l’affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali – Esclusione in assenza di accreditamento del corso e di riconoscimento dei crediti formativi.

L’interpello riguarda un ente pubblico che, nell’ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all’appaltatore possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l’esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell’esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell’ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall’altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all’attività del personale pubblico: occorre che l’oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all’esecuzione di un corso di formazione.

Nel caso in esame, pur riconoscendo che la supervisione professionale può assumere, sul piano sostanziale, una valenza formativa e che la relativa documentazione la descrive come uno strumento complesso di formazione continua, l’Agenzia evidenzia che, sulla base dei documenti prodotti, non emerge che l’attività affidata alla società appaltatrice sia stata accreditata come corso di formazione né che, alla data rilevante, fosse previsto il riconoscimento di crediti formativi per il personale partecipante. Proprio tale mancanza documentale impedisce di ricondurre con certezza l’attività oggetto di affidamento nell’alveo dei corsi esenti ai sensi dell’articolo 14, comma 10 della legge n. 537/1993.

La conclusione è quindi negativa: i corrispettivi versati dall’ente pubblico al soggetto terzo per il servizio di supervisione, così come descritto nell’istanza e nel contratto allegato, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. La risposta assume rilievo pratico anche come precedente interpretativo per tutte le ipotesi in cui un ente pubblico affidi attività “ibride” di accompagnamento, supervisione o supporto professionale: l’esenzione richiede non solo una finalità formativa in senso ampio, ma una chiara qualificazione contrattuale e documentale dell’attività come vero e proprio corso destinato al personale dell’ente, con i relativi requisiti di accreditamento e tracciabilità formativa.




Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 30/12/2023, n. 213), l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Link ai Software 2025

Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo (versione 1.00)
Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione (versione 1.00)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Vedi anche:

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, …

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024.

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli …

 

 




Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA».

Di conseguenza, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia e l’estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023). Allo stesso modo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati

 

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2024

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Speciale Modulistica 2025

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

 

 

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

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Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

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La dichiarazione annuale IVA 2025

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che “il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dallarticolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta”

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA (per gli esoneri vedi infra).

 

I termini di presentazione

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (nella specie: termine prorogato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 marzo 2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Per le sanzioni civili tributarie riguardanti i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i reati riscossivi o legati alla indebita compensazione di crediti non spettanti, vedi, l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) e l’articolo 10-quater (Indebita compensazione) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’ 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, par. 3. Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100.000 euro – tale chiarimento è collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’ 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

Con le circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, è stato precisato che nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui è titolare viene sospesa la partita IVA. Ciò è stato consentito al fine di evitare l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti nel titolo II del DPR n. 633 del 1972 per il periodo di durata dell’affitto. Pertanto, ove nel periodo di affitto il titolare dell’azienda ponga in essere cessioni di beni facenti parte della azienda stessa, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale.

  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’ art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2024

 

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo (compensazione “verticale” nel 2025), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 (compensazione “orizzontale” nel 2025 con tributi/contributi).

Nelle istruzioni al Rigo VX5 chiarito che va indicato “l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24”. Nella medesime istruzioni chiarito che i sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, “l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015”. La compensazione “verticale” non è, invece, soggetta ad alcuna limitazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;
  • società che nel triennio 2022-2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali soggetti ISA – Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per il rimborso IVA (§ 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024)

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente (per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, vedi infra).

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (2025) per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1297) ha chiarito che la “soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. … a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Le principali modifiche ai modelli

 

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

Frontespizio – Firma della dichiarazione – La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Quadro VM – Versamenti auto F24 elementi identificativi

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

 

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

 

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

 

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 – Quadro VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Vedi anche: Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

 




Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024.

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

In particolare, prevede che

  • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
  • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
  • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

Ad esempio, per un bene ammortizzabile entrato in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta (per gli immobili, la rettifica deve essere effettuata per decimi, tenendo conto non dell’entrata in funzione, ma della data di acquisto o ultimazione del fabbricato).

Inoltre, l’articolo 1, comma 61, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prescrive che: «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie».

A tal fine, nelle istruzioni sono stati indicati gli adempimenti che i contribuenti che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2025, passano al regime forfetario, devono porre in essere. Queste le istruzioni: “I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2025 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.
Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014”.

Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto D. È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall’art. 19-bis2. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione. In particolare, in relazione al “Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale”, chiarito che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi: (omissis)

  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • passaggio dal regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario”.

 

Al riguardo, si richiama, la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 – recante chiarimenti sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2543) – dove, al paragrafo 3.1.4 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2007, pag. 4041), è stato precisato che l’“applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.”. Ai fini della rettifica in rassegna si rimanda ai chiarimenti della circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 55). Sull’argomento, vedi anche: “La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario” di Marco Peirolo (in “Finanza & Fisco” n. 37/2018, pag. 2580).

Inoltre, i contribuenti in parola dovranno barrare la casella del Rigo VA14. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

 

Vedi anche: Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

 




Editoria libraria. Alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le “moderne tecnologie” si applica l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento

L’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza di consulenza giuridica, la n. 5 del 2 settembre 2024, ha confermato che nelle operazioni di composizione del libro sempre applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate conclude che “adeguatamente valutata la ragionevolezza e l’opportunità di un’interpretazione evolutiva, si ritiene che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applichi l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.

Link al testo della risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 2 settembre 2024, con oggetto: Editoria – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – Aliquota IVA 4 per cento – N. 35), Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 207 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo della forfetizzazione della resa – Percentuale forfetaria di resa per l’anno 2021 – Al 95 per cento per l’intero anno 2021 per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi – Affermazione – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 67, comma 7, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto Sostegni-Bis)

Editoria digitale. Per l’IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 850 del 22 dicembre 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Banche dati online in abbonamento – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»