Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730

Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata

La dichiarazione 2026 entra nel vivo. I modelli 730, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal Fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane; inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle entrate è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Parte anche l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate: dal 23 maggio e fino al 20 giugno, il servizio telefonico con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

 

Il gradimento da parte dei cittadini

 

In queste prime due settimane, sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. Tra i contribuenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, quasi 8 su 10 hanno scelto il 730 semplificato (76,8%), dato in crescita rispetto a quello registrato lo scorso anno a fine campagna (60%). Lombardia in testa con più di 930mila accessi, seguita dal Lazio, con oltre 480mila consultazioni. A distanza ravvicinata Piemonte e Veneto: gli accessi registrati dal sistema sfiorano i 350mila.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Assistenza telefonica rafforzata per i cittadini, che potranno ricevere chiarimenti anche il sabato mattina: il 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a risolvere eventuali dubbi.

A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Guida all’invio

 

Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale; in alternativa, si può inviare una Pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.

 

Le prossime date da ricordare

 

La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Calendario leggermente diverso per i contribuenti che utilizzano Redditi Persone fisiche: i modelli saranno disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, da mercoledì prossimo, 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2026)

 

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Civis si rinnova: disponibile la “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici. Aggiornata la Guida operativa dell’Agenzia delle entrate (maggio 2026) | Consentito allegare fino a 10 documenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida operativa Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento” (maggio 2026), dedicata al canale di assistenza online disponibile in area riservata. La novità di maggiore rilievo è la possibilità, per comunicazioni e avvisi telematici, di inviare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS, per chiedere il riesame dell’istanza o integrare chiarimenti non forniti nella prima richiesta.

 

Il perimetro: quali atti si gestiscono con Civis

 

La Guida ricorda che Civis consente di gestire online l’assistenza su:

  • comunicazioni e avvisi telematici di irregolarità,
  • cartelle di pagamento,

quando derivano da controllo automatizzato oppure da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

L’accesso è rivolto non solo ai contribuenti, ma anche a intermediari, rappresentanti legali (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di minori) e persone di fiducia.

 

La novità: “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici

 

Dal punto di vista pratico, la Guida formalizza un passaggio atteso: per comunicazioni e avvisi telematici diventa possibile presentare una seconda istanza CIVIS quando:

  • non si è soddisfatti dell’esito della prima lavorazione, oppure
  • si vogliono fornire ulteriori informazioni o chiarimenti non comunicati con la prima richiesta.

La seconda richiesta consente quindi una seconda valutazione della posizione nei casi di esito negativo (anche parziale) della prima istanza e rafforza l’obiettivo di fare di Civis un canale “di elezione” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici.

 

Allegati: cosa cambia con la seconda richiesta

 

Un ulteriore elemento operativo è la gestione documentale:

con la seconda richiesta è possibile allegare direttamente documenti in formato elettronico in fase di compilazione, fino a 10 documenti, con dimensione massima di 20 MB per ciascun file.
Per la prima richiesta, invece, l’eventuale invio di documenti passa dal servizio “Consegna documenti e istanze” (categoria documento: Civis; oggetto: “Documentazione per riesame pratica CIVIS”).

La Guida chiarisce anche un punto spesso frainteso: in linea generale per comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle non è necessario allegare documenti, perché il controllo automatizzato lavora su dati dichiarativi e informazioni già presenti in Anagrafe tributaria; i chiarimenti vanno inseriti nel campo testuale della richiesta.

 

Tracciabilità e consultazione: pratica, esito, documento aggiornato

 

Ogni richiesta genera un identificativo numerico di 13 cifre (le prime 8 indicano la data di acquisizione) utile per seguire la pratica. La sezione “Consultazione delle richieste” consente di verificare stato, ufficio assegnatario e di scaricare, a lavorazione conclusa, il riepilogo esiti; quando disponibile, il “Documento aggiornato” rende accessibile la versione aggiornata della comunicazione; in caso di regolarizzazione parziale può includere anche il modello F24 precompilato.

 

Controlli di sicurezza sugli allegati: rischio “scarto” e ripresentazione

 

La guida evidenzia, infine, che i file allegati sono sottoposti a controlli (virus, macro/elementi attivi). Se anche un solo file non supera i controlli, la richiesta viene scartata e occorre ripresentarla con allegati conformi.

La nuova “seconda richiesta” consente di strutturare meglio il contraddittorio informale in fase di assistenza, riducendo la frammentazione tra canali e rendendo CIVIS uno strumento più completo per contribuenti e intermediari nella gestione delle comunicazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché degli esiti su redditi a tassazione separata (ambiti richiamati nel perimetro del servizio)

 

Civis. Il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici | Consentito di allegare fino a 10 documenti

Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026

 

Il canale Civis per l’assistenza via web sulle comunicazioni e gli avvisi del Fisco si rinnova per offrire ai cittadini e agli intermediari che li assistono un servizio più completo e trasparente. La nuova versione, ora attiva in area riservata sul sito delle Entrate, consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal proprio pc.

La novità, che risponde anche alle esigenze espresse da Associazioni e Ordini professionali, punta a rendere Civis il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati o dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

 

La novità

 

Adesso non è più necessario contattare l’ufficio con altri canali (quali, ad esempio, appuntamenti o pec), per chiedere all’Agenzia una seconda valutazione. Il contribuente che non ritiene corretto l’esito della prima lavorazione, o desidera fornire ulteriori informazioni, può continuare a dialogare con lo stesso ufficio sempre tramite il canale di assistenza online, direttamente o tramite un professionista delegato.

Il “nuovo” Civis consente di allegare fino a 10 documenti, se necessari per supportare meglio la propria istanza.

Tutte le informazioni sono contenute nella guida aggiornata Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento”, disponibile sul sito delle Entrate.

 

Iter più semplice e trasparente

 

Il canale consente inoltre al contribuente di conoscere lo stato di lavorazione e l’esito delle richieste inviate, così come di consultare quelle precedenti, anche se presentate da un intermediario delegato. “In chiaro” anche l’ufficio che ha preso in carico e ha gestito la richiesta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026)




Nuovo iperammortamento 2026-2028, con la diffusione dello schema di decreto attuativo delineata la nuova disciplina: tra rinnovabili, procedura GSE e stretta documentale

Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, nonché gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto più stringente rispetto al passato. Resta però fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come “anticipazione” da verificare sul testo definitivo.

 

 

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Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalità di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. Tuttavia, allo stato, il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente.

 

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

 

Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, che ripropongono la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, però, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l’accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.

 

I beni agevolabili: Allegati IV e V

 

Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell’agevolazione, tra l’altro, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione.

 

Aliquote e scaglioni annuali

 

La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio è determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull’intero investimento, ma una intensità decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. È questo il tratto che, già a livello di disciplina primaria, segnala la volontà di concentrare la maggiore intensità fiscale sul primo scaglione di investimenti.

 

La procedura GSE: tre fasi obbligatorie

 

Il cuore operativo della misura è nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall’articolo 3 del testo attuativo. L’impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.

La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.

La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

 

Una procedura vincolata

 

Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Dopo ciascun invio, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il GSE, entro dieci giorni, comunica l’esito positivo delle verifiche oppure richiede le integrazioni necessarie, da produrre entro ulteriori dieci giorni. Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta, in modo espresso, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. A ciò si aggiunge un ulteriore obbligo di monitoraggio: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

 

Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

 

Il presidio documentale rappresenta uno dei punti più rigorosi del nuovo impianto. L’articolo 6 del testo attuativo stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, debbano essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da una attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. L’articolo 7 aggiunge poi la certificazione contabile, che deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

 

Come si fruisce della maggiorazione

 

L’articolo 4 del testo attuativo chiarisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento. La misura, dunque, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria. È proprio questo il tratto che distingue radicalmente il nuovo iperammortamento dal modello dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: il vantaggio fiscale non si manifesta attraverso una compensazione immediata, ma si distribuisce nel tempo seguendo il piano di deduzione del bene.

 

Le cause di decadenza

 

Il testo attuativo, nella parte finale (artt. 10 e 11), disciplina in modo analitico le principali ipotesi di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene è realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. A ciò si aggiungono altre fattispecie: assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile, mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, false dichiarazioni rese nel corso della procedura, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, nonché ogni altra violazione o inadempimento da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione. Il quadro si chiude con la previsione per cui, qualora dai controlli emerga una indebita fruizione del beneficio, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate per il recupero dei relativi importi, con interessi e sanzioni.

 

Una misura da leggere oggi come bozza tecnica, non ancora come testo definitivo

 

Se si guarda insieme la disciplina primaria dei commi 427-436 della legge n. 199/2025 e il testo attuativo, il nuovo iperammortamento 2026-2028 appare come una misura fiscalmente incisiva ma molto più strutturata, tracciata e controllata rispetto alle precedenti esperienze. L’agevolazione mantiene una significativa attrattività sul primo scaglione di investimenti, amplia il perimetro agli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili e ricostruisce un asse di politica industriale e digitale diverso da quello fondato sui crediti d’imposta.

Ma la lettura tecnico-professionale, allo stato, deve restare prudente: il decreto del MIMIT non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il testo disponibile, pur dettagliato, va trattato come anticipazione soggetta a conferma o modifica.

 

7 cose da controllare

 

  1. Il perimetro temporale

Va verificato il riferimento agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

  1. La platea soggettiva e le esclusioni

Occorre controllare se resteranno immutate le esclusioni per imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità, altre procedure concorsuali e sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché le condizioni su sicurezza e regolarità contributiva.

  1. Gli Allegati IV e V

Sarà necessario verificare il contenuto degli Allegati IV e V, che individuano i beni materiali e immateriali agevolabili e sostituiscono, nell’impianto 2026, i precedenti elenchi storicamente riferiti all’Industria 4.0.

  1. La misura della maggiorazione

La tripartizione del beneficio: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

  1. La procedura GSE in tre fasi

Verificare tre comunicazioni obbligatorie – preventiva, conferma e completamento – e i relativi termini, in particolare quello del 15 novembre 2028 per la comunicazione finale.

  1. Il presidio documentale

La struttura della prova documentale fondata su perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, anche con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio.

  1. Le ipotesi di decadenza e recupero

Verificare la non presenza di cause di decadenza, comprese la cessione del bene, la destinazione all’estero, la documentazione irregolare, le false dichiarazioni e l’attivazione del recupero da parte dell’Agenzia delle entrate su segnalazione del GSE

 

Link al testo dello schema decreto attuativo dell’iperammortamento previsto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

 




Enti terzo settore, dai Commercialisti la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il Consiglio nazionale della categoria aggiorna precedenti edizioni del documento. La pubblicazione contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato anche quest’anno un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio. (Link esterno: https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-dellorgano-di-controllo-degli-enti-del-terzo-settore-allassemblea-degli-associati-o-di-altro-organo-equivalente-delle-fondazioni-in-occasione-dellapprovazion/). La relazione trova come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni, anche se poi è rivolta, nei fatti, a tutti gli stakeholder che intendono comprendere se l’attività dell’ETS può essere legittimata dal punto di vista comportamentale e se, quindi, l’ente risulta credibile agli occhi anche delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

Quest’anno la pubblicazione del CNDCEC è stata arricchita dalle relazioni al bilancio sociale delle imprese sociali, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e del predetto decreto. Gli schemi erano già stati inclusi nella pubblicazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca “L’impresa sociale non cooperative sociale, presentata al Congresso nazionale del CNDCEC dell’ottobre 2025.

Al riguardo, si deve rilevare che non è stata prodotta alcuna relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali in quanto tale relazione deve essere articolata sulla base della forma giuridica di riferimento che può variare dalle società di capitali o di persone sino agli enti non lucrativi retti in forma associativa o fondativa.

Nello specifico, i sindaci delle imprese sociali potranno opportunamente adattare gli schemi di relazione già prodotti da questo Consiglio per le società di capitali non quotate. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 5 maggio 2026)




Pubblicato il Documento Interpretativo n. 12 OIC sugli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 volto a chiarire gli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/). La materia è stata disciplinata dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) che, all’art. 1 commi 65-67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti. Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una legge ormai superata, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo documento interpretativo per riflettere l’emanazione della nuova legge e l’applicazione della norma agli esercizi 2025-2026. (Così, comunicato stampa OIC del 5 maggio 2026)




Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62. Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica) delle disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale

Con la pubblicazione delle relazioni del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il decreto “Lavoro esce dalla condizione, tipica dei testi d’urgenza appena pubblicati, di provvedimento leggibile solo nella sua superficie dispositiva e diventa finalmente decifrabile anche nella sua logica ordinante. Nel procedimento di conversione, infatti, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non rappresentano meri apparati di accompagnamento, ma il luogo nel quale il Governo espone la ratio legis, seleziona i problemi ai quali intende rispondere, giustifica la necessità e urgenza dell’intervento e ne delimita il perimetro sostanziale e finanziario. Nel caso del D.L. n. 62/2026, questa funzione si rivela particolarmente decisiva, perché il provvedimento, pur formalmente scandito in più Capi, è costruito lungo una linea unitaria che lega incentivi all’occupazione, adeguatezza retributiva e contrasto al lavoro digitale opaco.

Le relazioni chiariscono anche il fondamento politico-legislativo dell’intervento. Il Governo individua un duplice presupposto: da un lato, la necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e di crescente precarizzazione; dall’altro, l’esigenza di assicurare un quadro normativo più uniforme e verificabile per la determinazione e il monitoraggio dei trattamenti economici effettivamente corrisposti, facendo leva sulle banche dati pubbliche disponibili e sull’interoperabilità dei flussi informativi. In questa chiave, il decreto viene espressamente costruito in coerenza con gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione e viene inserito nel solco di una traiettoria europea che richiama la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati, la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali. Le relazioni, dunque, non si limitano a spiegare il testo: ne collocano il significato in un quadro costituzionale e unionale preciso.

La relazione illustrativa presenta il pacchetto degli articoli 1-6 come un insieme di esoneri contributivi finalizzati a promuovere l’occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, con modulazioni per categorie prioritarie e contesti territoriali più fragili. Ma la relazione tecnica consente di trasformare questo disegno in dati concreti. Per il bonus donne, l’onere di esonero contributivo è fissato in 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028. Per il bonus giovani, i limiti di spesa sono pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. Per il bonus ZES, la relazione tecnica stima 26 milioni nel 2026, 60 milioni nel 2027 e 34 milioni nel 2028. Per l’incentivo alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, i limiti di spesa sono fissati in 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. In questo senso, la relazione tecnica svolge una funzione essenziale: mostra che i bonus non sono misure illimitate, ma strumenti rigidamente contingentati entro tetti finanziari e governati da un meccanismo di monitoraggio amministrativo.

Ed è proprio il monitoraggio INPS a rappresentare uno dei profili operativi più rilevanti messi in luce dalla relazione tecnica. Per gli incentivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, la RT precisa che l’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a monitorare il rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ove emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del plafond, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni di accesso ai benefici. Questo dato è cruciale sul piano professionale, perché chiarisce che il diritto al beneficio è sempre mediato da una verifica finanziaria ex ante e in itinere, e che l’operatività delle misure non può essere separata dal loro grado di capienza residua.

Di particolare interesse è anche il modo in cui le relazioni trattano l’articolo 6, dedicato alla conciliazione famiglia-lavoro. La relazione illustrativa collega l’introduzione dell’esonero per le imprese che si certificano secondo la UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 a una più ampia politica pubblica di sostegno alla natalità e alla genitorialità, sottolineando che la misura risponde all’urgenza di sostenere senza ritardo l’adeguamento del sistema produttivo ai nuovi standard organizzativi di conciliazione. La relazione tecnica quantifica l’onere della misura in 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Anche qui, dunque, la pubblicazione delle relazioni consente di cogliere un aspetto che il solo testo normativo lasciava sullo sfondo: la funzione della norma come incentivo a modelli organizzativi coerenti con la promozione della natalità e del welfare aziendale.

Sul piano analitico, la relazione illustrativa consente di cogliere con maggiore precisione che:

L’articolo 1 (c.d. bonus donne) introduce un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, entro un tetto mensile di 650 euro, elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano la lavoratrice come svantaggiata o molto svantaggiata, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 2 (c.d. bonus giovani) prevede un esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, di inquadramento non dirigenziale nel 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni ZES. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o molto svantaggiato, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 3 (c.d. bonus ZES) introduce un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese.

Gli incentivi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 4 prevede un incentivo per la trasformazione di contratti a termine (durata complessiva ≤ 12 mesi) in contratti a tempo indeterminato, mediante l’introduzione di un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi (con un tetto di 500 euro mensili). La misura è limitata alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, con rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026 e con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 5 abroga specifiche disposizioni con l’obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto.

L’articolo 6 introduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, riconosciuto in favore delle aziende che si certificano in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026

 

Il Capo II, dedicato al salario giusto, è forse quello in cui la relazione illustrativa dispiega con maggiore nettezza la funzione di chiarimento della ratio legis. L’articolo 7 viene presentato come norma che individua nella contrattazione collettiva lo strumento di determinazione del trattamento economico complessivo adeguato ai sensi dell’articolo 36 Cost., assumendo i CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative come parametro essenziale di riferimento. Le relazioni chiariscono che, nei casi di pluralità contrattuale o di settori non coperti, il decreto mira a ridurre gli spazi di elusione e di dumping, favorendo l’applicazione di contratti coerenti con l’attività effettivamente esercitata. In altri termini, il decreto non introduce un salario minimo legale in cifra fissa, ma costruisce un meccanismo di selezione del contratto collettivo-parametro, al quale collega anche la verifica dei presupposti per la fruizione dei benefici. Questo è un punto che le relazioni rendono inequivoco e che, senza di esse, resterebbe più sfumato. Sempre nel Capo II, la relazione illustrativa valorizza la dimensione di trasparenza e monitoraggio. L’articolo 8 viene descritto come norma istitutiva di un sistema di collaborazione interistituzionale per la raccolta e condivisione di dati retributivi e per l’elaborazione di indicatori di copertura contrattuale e adeguatezza; l’articolo 9 rafforza il ruolo del CNEL, cui viene affidata l’elaborazione annuale di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni e l’ampliamento dell’archivio amministrativo dei contratti collettivi; l’articolo 10 disciplina i rinnovi dei contratti collettivi scaduti, prevedendo, in via interinale, un adeguamento forfettario collegato all’IPCA; l’articolo 11 inserisce il codice alfanumerico unico del CCNL applicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi rilevanti ai fini del monitoraggio e della vigilanza. La relazione tecnica precisa che queste norme non generano nuovi o maggiori oneri, in quanto si fondano sull’utilizzo di banche dati e strutture già esistenti e sono assistite da clausole di invarianza finanziaria. Ma proprio questo conferma che la vera novità del Capo II non è nella spesa pubblica, bensì nella costruzione di un nuovo impianto di leggibilità, controllo e verificabilità delle retribuzioni.

 

Il Capo III, dedicato al caporalato digitale, trae dalle relazioni un grado di intelligibilità molto superiore rispetto a quello che il solo articolato poteva restituire. La relazione illustrativa chiarisce che il lavoro intermediato da piattaforme digitali è considerato settore nel quale l’organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con rischi di sfruttamento e forti asimmetrie informative. In questo quadro, l’articolo 12 viene letto come norma che introduce criteri sostanziali di qualificazione del rapporto, attribuendo rilievo ai poteri organizzativi, direttivi e di controllo esercitati anche con sistemi algoritmici e prevedendo, in presenza di indici di eterodirezione, una presunzione iuris tantum di subordinazione. Gli articoli 13 e 14 vengono descritti come strumenti di rafforzamento degli obblighi informativi e della trasparenza algoritmica, mentre l’articolo 15 viene ricostruito come norma che introduce ulteriori presìdi specifici per i rider, dall’accesso con identità digitale agli obblighi di annotazione nel libro unico del lavoro, fino alla formazione base obbligatoria tramite SIISL. La relazione tecnica chiarisce che gran parte di queste norme non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si traduce in obblighi a carico dei datori di lavoro privati o in utilizzo di strumenti già previsti a legislazione vigente.

 


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Bilanci 2026, il Manuale Unioncamere apre la campagna depositi: XBRL, Terzo Settore, start-up innovative e presìdi sanzionatori

Con la pubblicazione del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2026”, aggiornato al 24 aprile 2026, Unioncamere e sistema camerale segnano formalmente l’avvio della nuova campagna dei depositi di bilancio. (Link esterno sito Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-05/Manuale-Operativo-Bilanci-2026_0.pdf)

Il documento Unioncamere si propone di offrire a società e professionisti un quadro uniforme delle regole di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci, ma assume rilievo anche sul piano sistematico, perché richiama il valore del deposito annuale come adempimento essenziale della fisiologia societaria, puntualizza il perimetro applicativo della tassonomia XBRL e dedica ampio spazio alle fattispecie speciali, dal Terzo Settore alle start-up innovative.

La guida, nella versione del 24 aprile 2026, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci. Ma il documento va oltre il profilo meramente operativo: richiama il rilievo giurisprudenziale del mancato deposito del bilancio quale possibile evidenza della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.; conferma l’assetto ordinario del deposito in formato XBRL con tassonomia “2018-11-04”; ribadisce, per le società di capitali, il termine generale di 30 giorni dall’approvazione assembleare; disciplina le particolarità di ETS, imprese sociali, società benefit e altri soggetti speciali; richiama il regime agevolato di start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati; coordina il deposito con la nuova classificazione ATECO 2025; e ricorda il quadro sanzionatorio dell’omesso o tardivo adempimento.

 

Il deposito del bilancio come obbligo annuale e il rilievo della giurisprudenza

 

Uno dei passaggi più significativi del Manuale è quello nel quale si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo per tutte le società di capitali e per tutte le società cooperative e che tale adempimento deve essere assolto per ciascun esercizio. La guida richiama, inoltre, un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse: il mancato deposito del bilancio viene presentato come elemento idoneo a costituire evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. Il Manuale richiama pronunce che ravvisano tale situazione sia in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi, sia addirittura per un solo esercizio.

 

La tassonomia XBRL 

 

Sul versante tecnico-documentale, il Manuale conferma che, per il 2026, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Restano utilizzabili le tassonomie “2015-12-14” solo per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, mentre tutte le ulteriori tassonomie risultano dismesse e non più impiegabili per il deposito. La guida ribadisce inoltre che il file XBRL non può essere omesso, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Questo profilo è particolarmente rilevante, perché conferma che la struttura ordinaria del deposito continua a fondarsi sul linguaggio standardizzato XBRL, con funzione non soltanto di uniformazione tecnica, ma anche di rafforzamento della qualità e confrontabilità della banca dati bilanci.

 

Doppio formato, validazione e sottoscrizione digitale

 

Il Manuale affronta con precisione anche l’ipotesi del doppio deposito XBRL/PDF/A, chiarendo che il ricorso al PDF/A in aggiunta all’istanza XBRL si impone quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 c.c. La guida precisa però che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL. Viene inoltre ribadita l’importanza della validazione preventiva dell’istanza tramite il servizio TEBENI e il principio secondo cui la sottoscrizione digitale deve avvenire esclusivamente in modalità CAdES, con estensione .p7m, mentre la firma PAdES non deve essere utilizzata.

 

Società di capitali: termini ordinari e struttura del fascicolo

 

Per le società di capitali, il Manuale ribadisce la regola generale fissata dall’articolo 2435 c.c.: il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione. La guida richiama inoltre la scansione codicistica dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ricordando il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sul piano documentale, il fascicolo di deposito deve contenere il bilancio in XBRL e gli altri allegati obbligatori in PDF/A, come relazione sulla gestione, verbale di approvazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore, ove dovuti. Per le S.p.A., S.a.p.A. e società consortili per azioni, resta inoltre centrale il tema dell’elenco soci, da allegare tramite il modulo S, con disciplina distinta tra mera conferma dell’assetto proprietario, operazioni straordinarie sul capitale e trasferimenti di azioni.

 

Terzo Settore, imprese sociali e società benefit

 

Un rilievo specifico merita la parte del Manuale dedicata ai soggetti speciali e, in particolare, al Terzo Settore. La guida riserva sezioni autonome agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese – non imprese sociali, alle imprese sociali e alle società benefit. Nel quadro dei termini speciali, viene ricordato che il bilancio di esercizio degli ETS non imprese sociali deve essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione, e analogo termine di 60 giorni è previsto per il bilancio sociale delle imprese sociali. Il Manuale richiama inoltre il deposito del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale per le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese.

 

Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

 

Di notevole interesse operativo è anche il quadro delle esenzioni dedicato a start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati. Il Manuale precisa che, per il deposito del bilancio ordinario, abbreviato o micro, i diritti di segreteria sono esenti per start-up innovative e incubatori certificati, mentre l’imposta di bollo è esente per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative. La guida puntualizza che il regime di favore dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e opera comunque entro il limite massimo del quinto anno dalla costituzione o dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seconda della figura soggettiva considerata.

 

Il coordinamento con ATECO 2025

 

Tra i profili di aggiornamento operativo merita attenzione anche il riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Il Manuale segnala che la nuova classificazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL, indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio. La guida precisa, però, che non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica ATECO 2007. La scelta di inserire questo chiarimento all’interno del Manuale conferma che la campagna bilanci 2026 si colloca in una fase di transizione tecnica che richiede attenzione non solo ai contenuti del bilancio, ma anche alla corretta gestione dei dati classificatori che alimentano la banca dati camerale.

 

Sanzioni e qualità della banca dati

 

Il Manuale non trascura il versante sanzionatorio. Viene infatti richiamato l’articolo 2630 c.c., secondo cui chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo. La guida aggiunge che, nei casi di mancato deposito continuativo, gli uffici camerali si riservano l’attivazione dei procedimenti opportuni, con possibile coinvolgimento del Giudice del Registro. Il richiamo alle sanzioni è completato da una sezione sulla qualità della banca dati bilanci, che ribadisce implicitamente come la correttezza e tempestività del deposito rilevino non solo per l’impresa, ma per l’affidabilità complessiva del sistema informativo pubblico.

 

I punti da presidiare nella campagna 2026 DEPOSITO bilanci 

 

Obbligo annuale di deposito

Il deposito del bilancio resta obbligatorio per società di capitali e cooperative per ciascun esercizio. Il mancato deposito può assumere rilievo anche sotto il profilo della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.

Tassonomia XBRL

Per il 2026 la tassonomia di riferimento è la 2018-11-04. Il file XBRL resta la regola generale del deposito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Termine ordinario per le società di capitali

Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione. Restano termini speciali per ETS, imprese sociali e altre fattispecie particolari.

Terzo Settore e imprese sociali

Per ETS non imprese sociali e imprese sociali la guida disciplina i casi in cui, accanto al bilancio di esercizio, rilevano il bilancio sociale e ulteriori documenti rappresentativi della situazione economico-patrimoniale.

Start-up innovative e PMI innovative

Confermate le esenzioni da diritti di segreteria e/o imposta di bollo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa speciale.

Firma digitale e formati

La sottoscrizione deve avvenire in CAdES (.p7m). Il PDF/A resta il formato per gli allegati e, nei casi previsti, per il doppio deposito.

Sanzioni

L’omesso o tardivo deposito espone alla sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.


 

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D.L. “Lavoro” n. 62/2026 in Gazzetta: agevolazioni all’occupazione, parametro del salario giusto e nuova disciplina del lavoro tramite piattaforma

Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, il Governo interviene contestualmente su tre fronti: incentivi all’occupazione, definizione del parametro normativo del “salario giusto” e rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento combina misure contributive mirate – bonus donne, bonus giovani, bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione – con una disciplina che valorizza la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa quale riferimento per il trattamento economico complessivo, e con un pacchetto di obblighi informativi, monitoraggio e presidi specifici per il lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Le «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale», istituiscono il Bonus donne 2026, il Bonus giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine, tutti costruiti come esoneri contributivi totali, entro limiti mensili di importo e limiti pluriennali di spesa, subordinati a incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti ostativi e ulteriori condizioni di fruizione. Sul versante regolatorio, assume i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative quale parametro per il trattamento economico complessivo adeguato, collegando espressamente a tale parametro l’accesso ai benefici del decreto. Sul versante della vigilanza, interviene sul lavoro intermediato da piattaforme digitali, riconoscendo rilievo alla gestione algoritmica ai fini della qualificazione del rapporto, imponendo obblighi di comunicazione e trasparenza e introducendo tutele rafforzate per i rider. Ne risulta un provvedimento che intreccia diritto del lavoro sostanziale, disciplina degli incentivi e strumenti amministrativi di controllo.

 

La struttura del decreto-legge riflette questa impostazione. Il Capo I reca gli incentivi all’occupazione; il Capo II introduce disposizioni in materia di “salario giusto”; il Capo III contiene misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale; il Capo IV e il Capo V chiudono con ulteriori disposizioni urgenti e norme finanziarie, finali e transitorie. 

 

Brevi note sull Capo I «INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE»

 

Il primo blocco normativo è dedicato a una nuova stagione di esoneri contributivi selettivi, che tuttavia riprendono schemi già noti.

 

Bonus donne 2026

 

L’articolo 1 introduce il Bonus donne 2026. La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero da almeno dodici mesi se appartenenti a una delle categorie di lavoratore svantaggiato richiamate dal regolamento (UE) n. 651/2014, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, il massimale mensile sale a 800 euro. La norma prevede inoltre un regime di durata massima annuale per alcune ulteriori ipotesi di assunzione di donne svantaggiate.

L’impianto della misura è completato da condizioni di fruizione ormai tipiche della più recente legislazione: incremento occupazionale netto, calcolato su base mensile rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; esclusione del lavoro domestico e dell’apprendistato; necessità che il datore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva; revoca dell’esonero e recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento della lavoratrice incentivata, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi. Gli oneri sono fissati in 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028, con monitoraggio affidato all’INPS e meccanismo di chiusura dell’accesso in caso di esaurimento, anche prospettico, del plafond di spesa. La misura è incompatibile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, ma resta compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge n. 207/2024.

 

Bonus Giovani 2026

 

L’articolo 2 reca il Bonus Giovani 2026. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2026. Il lavoratore, alla data dell’assunzione incentivata, non deve avere compiuto il trentacinquesimo anno di età e deve risultare privo da almeno ventiquattro mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero da almeno dodici mesi se rientrante in alcune categorie di lavoratore svantaggiato individuate dal regolamento europeo. L’esonero è totale, sempre con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 500 euro mensili per un periodo massimo di ventiquattro mesi; il massimale sale a 650 euro in caso di assunzione presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni specificamente indicate dalla norma, che comprendono, oltre alle regioni del Mezzogiorno, anche Marche e Umbria. Anche qui opera una versione annuale del beneficio per ulteriori ipotesi di lavoratore svantaggiato e anche qui il beneficio può “seguire” il lavoratore in caso di precedente fruizione parziale presso altro datore. Gli oneri sono quantificati in 109,7 milioni per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028.

 

Bonus ZES 2026

 

L’articolo 3 introduce il Bonus ZES 2026, che si distingue dal bonus giovani per una più marcata selettività sul piano datoriale e territoriale. La misura è riservata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono personale non dirigenziale presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il lavoratore deve avere compiuto trentacinque anni di età ed essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi. Anche in questo caso l’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore, con tetto di 650 euro mensili e durata massima di ventiquattro mesi, subordinato a incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti ostativi e ulteriore disciplina di revoca. Gli oneri sono pari a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028.

 

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

 

Di rilievo non minore è l’articolo 4, che introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Qui l’incentivo non favorisce un’assunzione ex novo, ma la trasformazione di rapporti a termine di durata complessiva non superiore a dodici mesi in rapporti a tempo indeterminato. Il beneficio spetta per trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, purché senza soluzione di continuità rispetto a rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, e riguarda personale non dirigenziale che, alla data della trasformazione, non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è totale, con tetto di 500 euro mensili per ventiquattro mesi, ma – elemento da segnalare con particolare attenzione – la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Gli oneri sono stimati in 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028.

 

Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

 

A chiudere il Capo I, l’articolo 6 introduce un istituto che si colloca su un piano diverso rispetto agli incentivi alle assunzioni in senso stretto: un esonero contributivo per la conciliazione tra famiglia e lavoro, destinato alle aziende in possesso delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184. Il beneficio, riconosciuto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore in misura non superiore all’1 per cento, nel limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Alla misura si affianca un canale di promozione da parte dell’ICE per le imprese certificate. Gli oneri sono pari a 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il dato di rilievo, qui, è che il legislatore collega un beneficio contributivo non alla mera creazione di posti di lavoro, ma alla qualità delle politiche aziendali di conciliazione e pari opportunità.

 

 

Le quattro agevolazioni in sintesi
Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

 

Misura Destinatari / ambito Misura dell’esonero Durata Limiti di spesa / note
Bonus donne 2026 Assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito secondo i requisiti di legge. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL. Massimale: 650 euro mensili; 800 euro nelle regioni ZES unica. 24 mesi (durata ordinaria). 26,5 mln di euro per il 2026; 63,7 mln per il 2027; 51,3 mln per il 2028.
Bonus Giovani 2026 Assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che non abbia compiuto 35 anni e presenti i requisiti di svantaggio o inattività previsti dalla norma. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 500 euro mensili; 650 euro in specifiche aree territoriali. 24 mesi (durata ordinaria). 109,7 mln di euro per il 2026; 252,4 mln per il 2027; 135,4 mln per il 2028.
Bonus ZES 2026 Assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori con massimo 10 dipendenti in unità produttive ubicate nella ZES unica per il Mezzogiorno. Destinatari: lavoratori con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 650 euro mensili. 24 mesi. 26 mln di euro per il 2026; 60 mln per il 2027; 34 mln per il 2028.
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro Trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato per personale non dirigenziale under 35 mai occupato a tempo indeterminato. 100% dei contributi previdenziali a carico del datore. Massimale: 500 euro mensili. 24 mesi. Trasformazioni dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026. Autorizzazione della Commissione europea. Limiti di spesa: 18,2 mln di euro per il 2026; 87,5 mln per il 2027; 69,3 mln per il 2028.

 

Tratti comuni delle agevolazioni

  • incremento occupazionale netto;
  • assenza di determinati licenziamenti nei sei mesi precedenti;
  • revoca in caso di licenziamenti nei sei mesi successivi;
  • monitoraggio INPS e blocco delle ulteriori domande in caso di raggiungimento del limite di spesa;
  • non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni contributive, ferma la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge n. 207/2024.

 


 

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CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l’Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026, l’Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l’INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L’Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione “somme che non concorrono alla formazione del reddito”. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall’Inps (leggi comunicato di seguito integralmente pubblicato), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l’ulteriore detrazione.

L’Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. Per le prestazioni interessate, l’Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell’agevolazione.

L’Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, al punto 491, il codice “1”, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d’imposta. La nuova certificazione reca altresì l’indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l’importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l’eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla somma aggiuntiva non imponibile, l’Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. L’importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

 

 

Per i redditi superiori, rileva invece l’ulteriore detrazione fiscale, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L’importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

 

 

In conclusione, l’intervento dell’INPS non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d’imposta o prestazioni INPS percepite in corso d’anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

 

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I  chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

 

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025.

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

 

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, legge 207/2024).

 

Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.

 

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.

 

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:

“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.

Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

 

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

 

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.

 

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
  • 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
  • 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

 

Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

 


 

Vedi anche:

 

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio

 

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve video che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

 

La tabella di marcia

 

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche.

Anche quest’anno si può optare per la modalità semplificata, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi Pf: si parte il 20 maggio, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)

 




730/2026 precompilato: al via la consultazione dal 30 aprile. Online il portale informativo dell’Agenzia delle Entrate dedicato e il calendario completo della campagna dichiarativa

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, è disponibile in modalità consultazione la dichiarazione 730/2026 precompilata sul sito della Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono accedere ai modelli già predisposti sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle informazioni trasmesse da soggetti terzi (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, farmacie, università).

A supporto della stagione dichiarativa è attivo il portale dedicato (Sito informativo Infoprecompilata dell’Agenzia delle Entrate) :

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest

Si tratta di una piattaforma informativa di servizio, strutturata per accompagnare il contribuente lungo tutte le fasi della precompilata.

In particolare, il sito consente di:

  • consultare la guida operativa e istruzioni ufficiali per la compilazione del 730 e del modello Redditi PF;
  • verificare in modo puntuale date, scadenze e finestre operative (consultazione, invio, annullamento, correttivi);
  • accedere a schede tematiche sui principali oneri detraibili e deducibili (spese sanitarie, interessi mutui, istruzione, bonus edilizi);
  • comprendere il funzionamento della modalità semplificata, che consente di operare senza intervenire direttamente su quadri e righi;
  • consultare le FAQ ufficiali, con chiarimenti su casi ricorrenti e criticità applicative;
  • reperire indicazioni sui controlli, sugli effetti dell’accettazione senza modifiche e sulle responsabilità del contribuente;
  • ottenere supporto su accesso, deleghe e gestione tramite intermediari (CAF e professionisti abilitati).

La fase dispositiva prenderà avvio dal 14 maggio 2026, quando sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione direttamente tramite l’applicazione web. Il termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato resta fissato al 30 settembre 2026.

 

Il calendario da ricordare: struttura operativa della precompilata 2026

Il calendario pubblicato sul portale non si limita a elencare le scadenze, ma delinea una sequenza logica di adempimenti che integra 730 e modello Redditi in un unico percorso dichiarativo.

 

Avvio e consultazione

 

30 aprile 2026: accesso in consultazione al 730 precompilato

14 maggio 2026: apertura invio (accettazione, modifica e trasmissione)

Fase cruciale di verifica preventiva dei dati e impostazione della dichiarazione

 

Gestione, invio e prime correzioni

 

19 maggio 2026: annullamento del 730 già inviato (una sola volta)

20 maggio 2026: accesso al modello Redditi PF precompilato

27 maggio 2026: piena operatività sul modello Redditi (invio, correttivi, modelli aggiuntivi, annullamento)

Fase di allineamento e correzione tempestiva, con interazione tra 730 e Redditi

 

Finestre di annullamento

 

22 giugno 2026: termine annullamento 730

26 giugno 2026: termine annullamento modello Redditi con F24

Ultimo presidio correttivo prima dei versamenti

 

Versamenti

 

30 giugno 2026: saldo e primo acconto (ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40% (Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

 

Chiusura del 730 e correttivi “a favore”

 

30 settembre 2026: termine invio 730

12 ottobre 2026: comunicazione al sostituto per riduzione/azzeramento acconto IRPEF

26 ottobre 2026: 730 integrativo (tramite CAF/professionista)

 

Modello Redditi e fase finale

 

2 novembre 2026: termine modello Redditi PF (ordinario e correttivo del 730 – Dettaglio: ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 -frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU))

10 novembre 2026: 730 correttivo tipo 2

30 novembre 2026: versamento secondo/unico acconto

 

Dichiarazione tardiva

1° febbraio 2027: invio modello Redditi PF tardivo (entro 90 giorni)

 

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Certificazioni Uniche 2026 e precompilata: l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla gestione delle anomalie segnalate

Con Comunicazione di servizio del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle anomalie riscontrate in alcune Certificazioni Uniche 2026, oggetto di una precedente segnalazione della CGIL al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella lettera del 21 aprile 2026, la CGIL aveva rappresentato il rischio che una quota significativa di CU riportasse dati non corretti, con particolare riferimento alla mancata inclusione, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, di alcune indennità erogate. Secondo la segnalazione, tale errore avrebbe potuto incidere sul calcolo della somma aggiuntiva e dell’ulteriore detrazione prevista dalla legge di bilancio 2025, con possibili effetti penalizzanti per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione del 29 aprile, precisa che alcuni sostituti d’imposta – datori di lavoro o enti pensionistici – hanno rilevato anomalie nelle certificazioni predisposte e hanno già provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle CU. In conseguenza di tali flussi rettificativi, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Il chiarimento arriva alla vigilia dell’apertura della precompilata 2026, disponibile in consultazione dal pomeriggio del 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con oltre 1,3 miliardi di dati già inseriti relativi a redditi e spese. L’invio del 730 e le eventuali modifiche saranno invece consentiti dal 14 maggio, con termine finale fissato al 30 settembre 2026.

Nel periodo antecedente al 14 maggio, la dichiarazione sarà quindi disponibile solo in visualizzazione. Qualora ulteriori sostituti d’imposta dovessero riscontrare errori nelle CU già trasmesse, dovranno procedere con l’invio all’Agenzia di una certificazione rettificativa. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel proprio cassetto fiscale mediante un avviso personalizzato, visibile anche nella pagina web della dichiarazione precompilata.

La comunicazione dell’Agenzia prende dunque atto della criticità segnalata e ne delimita l’impatto operativo: le CU già rettificate dai sostituti d’imposta sono state recepite nella precompilata, mentre eventuali ulteriori errori dovranno essere corretti tramite nuove certificazioni rettificative, con informativa personalizzata ai contribuenti interessati.

 

 

Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2026

 

In riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un Sindacato e di un centro di assistenza fiscale, si precisa quanto segue.

Dal pomeriggio di domani, 30 aprile 2026, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2026 per tutti i contribuenti italiani con oltre 1,3 miliardi di dati su redditi e spese già inseriti.

Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse. Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Fino al 14 maggio la precompilata 2026 sarà disponibile solo per la visualizzazione e nel caso in cui qualche sostituto dovesse rendersi conto di aver commesso degli errori nelle CU emesse lo stesso sostituto di imposta dovrà trasmettere all’Agenzia una certificazione rettificativa.
I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel cassetto fiscale con un avviso personalizzato visibile nella pagina web della dichiarazione precompilata.




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile è ultimo giorno per le adesioni | Aggiornate le FAQ sull’ambito applicativo e le modalità operative

Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.

 

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile consultare anche le risposte alle domande più frequenti (Faq). (Link alle faq aggiornate al 28 aprile 2026).

 

Scopri come richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione. (Puoi richiedere il Prospetto informativo in area riservata fino alle ore 23:59 del 29 aprile).

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono inviare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta. In entrambi i casi, è necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Al riguardo la legge prevede che il pagamento dilazionato può arrivare fino a 54 rate in 9 anni e che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 aprile 2026)




Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni e contrasto di nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 28 aprile 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

 

Aggiornamento

Vedi: decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026

 

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

 

Incentivi all’occupazione

 

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

  • bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
  • bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
  • bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
  • bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

 

Salario giusto

 

La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

 

Disciplina dei rinnovi contrattuali

 

Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

 

Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

 

Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:

  • la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
  • il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

 

Conciliazione famiglia-lavoro

 

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

 

Trattamento di fine rapporto

 

Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

 

 




MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Il decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente dei Commercialisti

Un documento CNDCEC – FNC offre una ricognizione ragionata sulle principali novità del TUF e del Codice civile

Analizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché di alcune disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali.

È il principale obbiettivo del documento “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno : https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf)

La pubblicazione rientra nell’ambito delle attività delle aree di delega del Consiglio nazionale “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” – Diritto societario – Finanza aziendale, seguite dai consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, David Moro e Antonio Repaci.

L’analisi, alla luce anche delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo e nel più ampio quadro di riferimento del diritto europeo dei mercati finanziari, è orientata a evidenziare, da un lato, le modifiche rilevanti sotto il profilo giuridico, dall’altro, la ratio economico-finanziaria posta alla base del provvedimento normativo, con particolare attenzione agli effetti prodotti sull’efficienza e sulla competitività del mercato italiano dei capitali.

Le disposizioni modificate o introdotte ex novo si collocano nell’ambito di un più ampio processo di semplificazione del quadro normativo finalizzato a ridurre l’area dell’interpretazione discrezionale e, al contempo, a rafforzare l’allineamento dell’ordinamento interno ai principi e alle fonti del diritto dell’Unione Europea, in un’ottica di coordinamento, coerenza e armonizzazione sistemica.

Il documento, in modo sistematico, offre una ricognizione ragionata di alcune delle principali novità contenute nel Decreto, soffermandosi, in linea generale, sulla disciplina delle società di partenariato, sui temi centrali in materia di appello al pubblico risparmio che riguardano il controllo societario e l’informazione al mercato, sulla disciplina delle società quotate con particolare riguardo alle semplificazioni degli obblighi informativi e della regolamentazione delle assemblee e sulla disciplina speciale relativa agli emittenti di nuova quotazione. Si annotano anche le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari, con specifica attenzione sulla complessa revisione delle disposizioni del Codice civile in ordine alle discipline dei sistemi di amministrazione e controllo, evidenziandone l’impatto operativo per società e professionisti che ricoprono cariche sociali e fornendo un quadro interpretativo utile per l’adeguamento degli assetti societari alla nuova disciplina, considerate anche le novità in tema di  integrazione dei sistemi di AI nelle funzioni di controllo.

Il documento, attraverso l’ausilio di tabelle sinottiche, offre uno strumento operativo per i professionisti.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 28 aprile 2026)

 

 

Legge 5 marzo 2024, n. 21

«Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (1515)»

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge

Deleghe

Decreti legislativi emanati

Art. 19, comma 1.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2026) uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali[1].

 

[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11 marzo 2025, n. 28. L’art. 1, comma 1, lett. b) della medesima L. 28/2025 ha introdotto l’art. 19-bis alla legge 21/2024 che delega il Governo ad adottare, nei termini di cui all’articolo 19, comma 1, della L. 21/2024, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026. Supplemento Ordinario n. 14.
 

Art. 19, comma. 4.

Il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, decreti correttivi e integrativi degli stessi.

 

 

 




730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026

La risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 interviene in via meramente ricognitiva e di coordinamento sul piano operativo del credito d’imposta per investimenti introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. La risoluzione si inserisce nel solco applicativo già delineato dalla precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, senza incidere sui presupposti sostanziali dell’agevolazione né sulle modalità di fruizione.

Il documento si concentra esclusivamente sulla ridenominazione del codice tributo “7079”, già istituito per consentire l’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24. La modifica riguarda la descrizione del codice, ora ricondotta direttamente al riferimento normativo dell’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con finalità di maggiore coerenza sistematica e chiarezza operativa.

Restano integralmente confermate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E, sia con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 sia con riguardo alle condizioni di utilizzo del credito, che può essere fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i limiti e secondo le verifiche automatizzate previste dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

In tale contesto, la funzione della ridenominazione si esaurisce in un intervento di natura formale, volto ad allineare la descrizione del codice tributo al dato normativo vigente, senza alterare il perimetro applicativo dell’agevolazione né incidere sui controlli in fase di utilizzo del credito.

 

Punto centrale della risposta:

“Con la presente risoluzione il codice tributo ‘7079’ è ridenominato come segue: ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38’.”

 

Sul piano operativo, il coordinamento tra le due risoluzioni consente di ricostruire in modo unitario il regime del credito d’imposta: la risoluzione n. 14/E definisce il codice tributo e le modalità di utilizzo, mentre la risoluzione n. 16/E ne perfeziona la denominazione, assicurando coerenza tra prassi amministrativa e dato legislativo.

 

Punto centrale della risposta:

“Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 14/E del 2026.”

 

Ne deriva, in termini applicativi, un assetto stabile e pienamente operativo del credito d’imposta per investimenti 2026, nel quale la fase attuativa – basata sull’utilizzo in compensazione – è presidiata da controlli automatizzati che verificano la spettanza e i limiti del beneficio sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).




Zes, dai Commercialisti una guida alle novità 2026

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un set di strumenti allineato alle nuove regole in relazione a massimali, categorie di investimento e requisiti di tracciabilità e attestazione

Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_24_le-zone-economiche-speciali.pdf)

Il documento, realizzato nell’ambito dell’attività dell’area “Finanza agevolata”, alla quale è delegato il vicepresidente nazionale della categoria Antonio Repaci, è un aggiornamento di pubblicazioni sul tema del 2024. Consiglio Nazionale e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti avevano allora redatto due documenti, il primo recante un quadro di sintesi degli adempimenti connessi agli investimenti; il secondo concepito come strumento operativo di supporto ai revisori incaricati di attestare l’ammissibilità degli investimenti.

Con l’introduzione della disciplina ZES 2026, il legislatore ha ora aggiornato il quadro normativo, introducendo novità sostanziali rispetto alla versione 2025 e alle disposizioni originarie del 2024. Tra i requisiti fondamentali per l’accesso alle agevolazioni, resta centrale la corretta certificazione delle spese sostenute, che garantisce che gli investimenti rispettino i criteri previsti, risultino ammissibili e siano conformi alla normativa vigente.

L’evoluzione normativa intervenuta ha reso necessario un aggiornamento organico delle pubblicazioni del 2024, al fine di fornire ai professionisti un set di strumenti pienamente allineato alle nuove regole in relazione ai massimali, alle categorie di investimento e ai requisiti di tracciabilità e attestazione.

Il documento aggiornato raccoglie entrambi i lavori, descrivendo gli adempimenti relativi agli investimenti 2026 e tutte le fasi essenziali dell’incarico della certificazione delle spese sostenute.

L’aggiornamento rappresenta, dunque, una revisione evolutiva del lavoro iniziato nel 2024, conservandone l’impianto operativo, ma ne amplia la capacità di orientare i professionisti chiamati a operare nell’ambito della disciplina ZES 2026

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 aprile 2026)

 

Vedi anche:

 

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica 2025 (Mod. ZAG26)

Da oggi (15/04/2026) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta aggiuntivo di cui all’articolo Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli investimenti nella ZES unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2026 (ZES26)

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Agricoltura 2026 (ZEP26)

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) 2026 (ZLP26)




Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Primo via libera del Consiglio dei Ministri al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento che segna un passaggio di particolare rilievo nel percorso di attuazione della delega fiscale. Il provvedimento, approvato in esame preliminare il 22 aprile 2026, si propone di ricondurre a sistema uno dei comparti più estesi e stratificati dell’ordinamento tributario, mediante la ricognizione delle disposizioni vigenti, il loro coordinamento per settori omogenei e l’abrogazione espressa delle norme non più attuali o incompatibili.

Come spiega il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 170, il testo “accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti”: la Parte I è dedicata agli adempimenti e disciplina, tra l’altro, anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, semplificazione digitale, obblighi comunicativi e dichiarativi, IVA, ISA e liquidazioni periodiche; la Parte II reca la disciplina della collaborazione, dei controlli e dell’accertamento, comprendendo adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale, interpelli per i nuovi investimenti, poteri dell’Amministrazione finanziaria, scambio automatico di informazioni e procedure accertative, incluso l’accertamento con adesione; la Parte III contiene le disposizioni transitorie e finali. Sempre secondo il comunicato, le norme vigenti sono inserite nel nuovo testo unico senza modificarne la portata applicativa, salvo gli aggiornamenti testuali e i coordinamenti resi necessari da esigenze sistematiche. L’intervento presenta un impatto diretto sia per i professionisti, chiamati a misurarsi con una più ordinata architettura degli obblighi e delle procedure, sia per i contribuenti, sui quali si riflettono concretamente gli assetti degli adempimenti, dei controlli e dell’accertamento. L’entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39/40 del 2025

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Speciale Modulistica 2026
Dichiarazione IRAP 2026, periodo di imposta 2025

 

IRAP 2026: termini di presentazione e regime sanzionatorio | Dichiarazione tardiva e rischio di “rigenerazione” dei termini di accertamento

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello IRAP 2026, relativo …
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Istruzioni e quadri IRAP

Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71997/2026: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”».

 

I quadri e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 20.04.2026.

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Indebiti Inps: operativa la rateizzazione online generalizzata; accesso digitale, simulazione piani e rimborso differenziato per tipologia di indebito

Con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, l’Inps comunica la messa a regime del servizio digitale “OpenRI”, dedicato alla gestione e rateizzazione degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali e di sostegno al reddito, nell’ambito del più ampio progetto “Gestione Integrata Indebiti” sviluppato in attuazione delle linee di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo assetto consente agli utenti, previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, di accedere in autonomia alla propria posizione debitoria, eliminando – salvo specifiche eccezioni – la necessità di ricorrere alle strutture territoriali. Il servizio integra funzionalità evolute che permettono non solo la consultazione del debito, ma anche la simulazione dei piani di rientro e la presentazione e sottoscrizione telematica delle istanze di rateazione.

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato con precedenti rilasci applicativi, che avevano introdotto strumenti di monitoraggio e una prima fase sperimentale della rateizzazione online limitata a specifiche tipologie di indebiti. Con la messa a regime, il servizio assume ora carattere generalizzato, estendendosi a tutte le categorie di indebito, con limitate eccezioni connesse a casistiche che richiedono una gestione istruttoria da parte delle sedi territoriali.

Elemento centrale del sistema è la classificazione degli indebiti, già delineata dal regolamento interno dell’Istituto (determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, cfr. la circolare n. 47 del 16 marzo 2018), che distingue tra indebiti propri, civili e di condotta. Tale distinzione non ha mera valenza descrittiva, ma incide direttamente sulla definizione delle modalità di recupero e, in particolare, sulla durata massima dei piani di rateazione concedibili.

 

Punto centrale della risposta:

“Il servizio consente agli utenti di richiedere online l’autorizzazione alla rateizzazione del pagamento di tutte le tipologie di indebito, senza la necessità di recarsi presso le Strutture territorialmente competenti.”

In termini operativi, il sistema prevede:

fino a 72 rate per gli indebiti propri, generalmente derivanti da errori di calcolo o da successive verifiche reddituali;
fino a 36 rate per gli indebiti civili, connessi a fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione;
fino a 24 rate per gli indebiti di condotta, riconducibili a comportamenti del beneficiario che hanno determinato l’erogazione non dovuta.

La struttura modulare del servizio consente quindi all’utente di individuare la soluzione più adeguata alla propria posizione, tenendo conto sia della natura dell’indebito sia dei limiti normativi e regolamentari applicabili. Ne deriva un modello di gestione orientato alla personalizzazione del piano di rientro, coerente con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e semplificazione amministrativa perseguiti dal PNRR.

Punto centrale della risposta:

“La conoscenza della tipologia di indebito consente all’utente di valutare le opzioni disponibili e di individuare il piano di recupero più adeguato.”

Sul piano sistematico, la messa a regime del servizio digitale “OpenRI” segna un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione dei servizi previdenziali, spostando il baricentro della gestione degli indebiti verso strumenti telematici integrati, con evidenti riflessi anche in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di maggiore certezza nelle relazioni tra utente e Istituto previdenziale.

Link al testo del Messaggio INPS n. 1337 del 21 aprile 2026, con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e assistenziali – Rateizzazione – Servizio online “OpenRI” – Gestione integrata indebiti – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Determinazione presidenziale INPS 26 luglio 2017, n. 123.

 

Come fare per visionare gli indebiti accertati dall’Ente, simulare e attivare online autonomamente un piano di recupero rateale?

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.visualizzazione-indebiti.html

 

 

Vedi anche la circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2018, con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto – Criteri di qualificazione – Modalità di recupero – Regolamento ex determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.

Indebiti INPS: quadro organico di qualificazione e recupero dei crediti; criteri sostanziali e procedurali tra ripetibilità, sanatoria e modalità di rateazione

La circolare n. 47 del 16 marzo 2018, l’INPS ha fornito un quadro sistematico e unitario della disciplina degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto, coordinando profili sostanziali e procedurali alla luce del regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. La circolare ha delineato un modello di gestione degli indebiti improntato a criteri di tipizzazione delle fattispecie, proporzionalità delle modalità di recupero e progressiva integrazione dei processi amministrativi, costituendo il presupposto regolatorio sul quale si sono innestate le successive evoluzioni operative e digitali dei servizi INPS.




ISA 2026, soglie per benefici premiali e strategie di controllo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, individuati, a partire dal periodo d’imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ISA cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 e confermato il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, il provvedimento disciplina, con effetto dal periodo d’imposta 2025, le soglie di punteggio ISA che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, collega ai livelli di affidabilità pari a 9, 8,5 e 8, nonché ai corrispondenti livelli medi su due annualità, l’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA entro soglie graduate, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito entro i limiti normativamente previsti. Il provvedimento detta inoltre una regola specifica per i contribuenti che producono sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo e conferma, per le strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, il livello di affidabilità minore o uguale a 6.




IRAP 2026: termini di presentazione e regime sanzionatorio | Dichiarazione tardiva e rischio di “rigenerazione” dei termini di accertamento

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71997/2026: approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2026 con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

La prassi più recente letta in chiave operativa

Accanto al modello IRAP 2026 e alle relative istruzioni di compilazione, si affianca una rassegna ragionata dei più recenti documenti di prassi selezionati per la loro diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile IRAP. Vedi anche tabella finale che organizza i documenti selezionati per oggetto, principio espresso e utilità pratica.

 

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

IRAP 2026, aliquote a geometria variabile: per trovare quella giusta serve la mappa regionale

Come è noto, l’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 fissa le aliquote di riferimento dell’IRAP, ma consente alle Regioni di variarle per settori di attività e categorie di soggetti passivi; la stessa disposizione affida poi alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – la funzione di rendere conoscibili i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta.

Come anticipato, non c’è una sola aliquota IRAP, ma una pluralità di misure che cambiano da territorio a territorio. La ragione è nella struttura stessa del tributo: base statale, ampia manovrabilità regionale, ulteriori differenziazioni per settori, categorie di contribuenti, esenzioni e misure di favore. Per questo, nel 2026, la verifica dell’aliquota applicabile non può che passare dai siti istituzionali: il Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata alle aliquote IRAP applicabili, e il sistema di dati alimentato tramite il Portale del federalismo fiscale. Il contribuente e il professionista possono così consultare sia la scheda della singola Regione o Provincia autonoma, sia l’elenco generale di tutti gli enti territoriali, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e degli altri elementi utili alla corretta determinazione dell’imposta.

Per la verifica delle aliquote Irap stati pubblicate, vedi sito delle Finanze

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/aliquoteirap/sceltaregione.htm

 

 

Presupposto l’imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Nelle Istruzioni (pag. 3) precisato che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello 2026 ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).

Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Qualora il modello IRAP 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Va precisato che i soggetti che indicano nella Modello IRAP 2026 aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.M. Mise 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVII del quadro IS per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Soggetti obbligati alla presentazione del Modello IRAP:

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

 Il modello IRAP va presentato anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.

 

Termini di presentazione

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

In particolare:

  • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, presentano la dichiarazione entro 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 (vedi infra) e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale;
  • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

 Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2026 entro il 30 aprile 2027.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, § 4.5 in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

Si ricorda che l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Sanzioni per la dichiarazione tardiva entro 90 giorni

 

La tardiva presentazione della dichiarazione IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta alla sanzione di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevista nei casi di omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione per mezzo dell’istituto del ravvedimento può essere ridotta a 1/10 (dunque, pari a 25 euro), da versare con F24, utilizzando il codice tributo “8911”. (cfr. par. 2.2.3. Dichiarazione tardiva della circolare dell’Agenzia delle entrate 42 del 12 ottobre 2016 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1514) . Nel campo anno di riferimento del F24 va riportato l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Disposizioni sostanzialmente identiche si rinvengono nell’art. 2 comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e nell’art. 5 comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzioni prevista per dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di cui si riporta il testo:

 

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

Testo post modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. da 1) a 6), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.

3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.

7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

 

Per il “Testo a fronte” delle modifiche apportate dall’articolo 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, clicca qui:

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

 




Certificazione Unica 2026: conguaglio, rateazioni sui redditi da pensione e canali di rilascio. Gli adempimenti dei sostituto d’imposta

Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’Inps offre una ricognizione degli adempimenti connessi alla Certificazione Unica 2026, qualificando l’attività dell’Istituto previdenziale nel perimetro tipico del sostituto d’imposta: determinazione del conguaglio fiscale di fine anno, rilascio della certificazione ai percettori e contestuale trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.

Sul piano sostanziale, la circolare assume particolare rilievo per i redditi da pensione, ove viene ribadito il meccanismo di conguaglio operato entro il mese di febbraio 2026, con successivo recupero delle eventuali eccedenze a debito sulle erogazioni dell’anno in corso.

In tale ambito, si segnala la disciplina di favore per i trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro, per i quali il debito d’imposta superiore a 100 euro può essere rateizzato fino a un massimo di undici mensilità, senza applicazione di interessi, secondo una logica di attenuazione dell’impatto finanziario sul percettore.

La certificazione è resa disponibile dal 12 marzo 2026 in modalità prevalentemente telematica, in linea con il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, ma con un articolato sistema di canali alternativi che garantisce l’accessibilità anche alle categorie meno digitalizzate.

La circolare dettaglia, infatti, un modello multilivello di erogazione del servizio: accesso diretto tramite area riservata MyINPS e app mobile, assistenza intermediata (CAF, patronati e professionisti abilitati) e canali fisici o “assistiti”, inclusi servizi dedicati all’utenza fragile e ai pensionati residenti all’estero.

 

Le indicazioni per scaricare il documento tramite i servizi digitali e gli altri canali

La certificazione può essere scaricata direttamente online tramite il portale MyINPS o l’app “INPS Mobile”. Chi non può utilizzare i servizi digitali in autonomia ha a disposizione diversi canali alternativi:

  • sportelli territoriali INPS;
  • richiesta via PEC o email ordinaria;
  • CAF, patronati e professionisti abilitati.

I pensionati residenti all’estero e i soggetti appartenenti alle categorie fragili possono invece richiederne l’invio cartaceo al proprio indirizzo di residenza tramite numero dedicato. L’Istituto ricorda che, in caso di errori nella certificazione, dal 16 marzo 2026 è possibile richiederne la rettifica rivolgendosi direttamente all’INPS.

 

Particolare attenzione è dedicata alla gestione delle rettifiche, che possono essere richieste dal contribuente in presenza di dati non corretti, con effetti anche sul conguaglio fiscale già determinato. Tale aspetto assume rilievo diretto nella fase dichiarativa, considerato che il contribuente è comunque tenuto a verificare e, se del caso, aggiornare i dati della precompilata sulla base dell’ultima CU disponibile.

 

Nel complesso, il documento si colloca come riferimento operativo per intermediari e professionisti, chiamati a presidiare non solo il reperimento della certificazione, ma anche la corretta lettura degli effetti del conguaglio – soprattutto in ambito pensionistico – e la gestione delle eventuali anomalie in vista degli adempimenti dichiarativi.