Cassetto fiscale, più atti e informazioni nella sezione “l’Agenzia scrive”

Al via il nuovo servizio per consultare avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento parziale “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela e lo stato dell’iter procedimentale. In prima applicazione accesso riservato ai contribuenti destinatari, ai rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate.

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “L’Agenzia scrive” è attivo il servizio che consente di consultare determinate tipologie di atti impositivi e le informazioni relative al relativo iter procedimentale.

La novità riguarda, in particolare, alcune categorie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela, parziale o totale. Per gli avvisi saranno inoltre disponibili informazioni sullo stato del procedimento.

Nel dettaglio, nella sezione “L’Agenzia scrive” confluiscono:

  • gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, relativi all’atto di compravendita ed eventualmente al collegato atto di mutuo;
  • gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” di cui all’articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
  • le informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

In fase di prima applicazione, la consultazione è limitata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

La nuova funzione rafforza il ruolo del Cassetto fiscale come punto di accesso unitario alle informazioni tributarie del contribuente. Il servizio già consente la consultazione di dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, rimborsi, versamenti, atti registrati, comunicazioni di compliance, comunicazioni di irregolarità, crediti IVA, crediti agevolativi, contributi a fondo perduto, dati ISA, comunicazioni relative al concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento, leasing o acquisto nautica, condono e stato di iscrizione al Vies.

Particolare attenzione va posta al regime di accesso. Gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, secondo quanto indicato dall’Agenzia, non possono consultare gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” e i relativi provvedimenti di autotutela.

Tali atti sono attualmente consultabili soltanto dai contribuenti cui sono indirizzati, dai rappresentanti legali e dalle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

Per l’accesso tramite persona di fiducia rilevano le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. Per la delega agli intermediari, invece, continuano ad applicarsi le regole della delega unica, disciplinata dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal provvedimento del 20 maggio 2025.

 

 

Vedi anche:

Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive” disponibili avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento parziale automatizzati e relativi provvedimenti di autotutela

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026, prot. n. 210791/2026, recante: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell’area riservata della funzione di consultazione degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale», pubblicato il 16.07.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l’intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Il nuovo Testo unico è composto da 368 articoli, organizzati in tre Parti dedicate rispettivamente agli adempimenti fiscali, alla collaborazione, ai controlli e agli accertamenti, nonché alle disposizioni transitorie e finali. L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare una ricognizione organica della normativa vigente, coordinando e razionalizzando disposizioni stratificatesi nel tempo e recependo le innovazioni introdotte dalla riforma fiscale degli ultimi anni.

Tra i principali contenuti figurano la disciplina dell’anagrafe tributaria, del codice fiscale, dell’anagrafe dei rapporti finanziari, delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, della dichiarazione precompilata, degli ISA, delle comunicazioni IVA, nonché l’intero sistema della collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, comprensivo di concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, interpelli per nuovi investimenti, accordi preventivi internazionali e procedure di accertamento.

Il Governo sottolinea l’urgenza dell’esame parlamentare anche in considerazione dell’entrata in vigore del Testo unico fissata al 1° gennaio 2027, data entro la quale dovranno essere completati i necessari coordinamenti con gli altri testi unici della riforma tributaria già adottati.

Con l’Atto del Governo n. 414 prosegue il percorso di codificazione e riordino della legislazione tributaria previsto dall’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023.

Il nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento non introduce, in linea generale, una disciplina innovativa sul piano sostanziale, ma si propone di raccogliere, coordinare e sistematizzare le disposizioni vigenti concernenti gli obblighi dichiarativi e comunicativi dei contribuenti, le banche dati fiscali, i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria e le procedure di controllo e accertamento.

Il provvedimento delegato costituisce pertanto uno strumento di razionalizzazione normativa destinato a diventare il riferimento unitario per professionisti, imprese, contribuenti e operatori dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito degli adempimenti tributari e delle attività di verifica fiscale.

Link al testo coordinato dalla Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN).

 




Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell’Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l’Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell’IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l’Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell’Agenzia. In primo luogo, l’Amministrazione precisa che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l’esistenza di un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati”, cui sarebbe stata attribuita l’analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Il comunicato si colloca nel quadro delle precisazioni già rese dall’Agenzia in materia di utilizzo dell’IA nelle attività istituzionali. Nel precedente intervento del 17 dicembre 2025, originato dalle notizie relative a presunti atti di accertamento “allucinati”, l’Agenzia aveva richiamato la propria policy interna, emanata il 23 ottobre 2025, secondo cui i sistemi di IA generativa non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi gli atti connessi alla gestione delle controversie e quelli riferibili alla fase endoprocedimentale.

Nel nuovo documento, l’Agenzia amplia il perimetro della precisazione: non soltanto esclude specifici utilizzi dell’intelligenza artificiale prospettati dalla stampa, ma ribadisce che l’attività amministrativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132 del 2025, richiamata nel comunicato quale disciplina che proibisce l’utilizzo di sistemi di IA per la creazione di provvedimenti amministrativi.

La rilevanza della comunicazione risiede, pertanto, nella delimitazione ufficiale degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: l’Agenzia nega l’acquisizione massiva di dati dai social network, esclude l’esistenza dell’algoritmo descritto negli articoli di stampa e riafferma il limite all’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione degli atti amministrativi.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

 

 

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026

 

Comunicato stampa – Precisazioni

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che riguardano presunti controlli da parte del Fisco sui social network dei contribuenti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate precisa che si tratta di ricostruzioni giornalistiche del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.

In primo luogo, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso.

Inoltre, non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati” che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o “acquisti di beni di lusso” effettuati dai contribuenti.

Più in generale, a garanzia di una corretta informazione ai cittadini, è doveroso sottolineare che l’Agenzia delle entrate agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026)




Atti “allucinati”, la risposta istituzionale dell’Ade: vietata l’IA generativa nella produzione diretta degli accertamenti

Una formula che appartiene al lessico della tecnologia – “allucinazioni” dell’Intelligenza Artificiale (IA) – entra nel linguaggio dell’accertamento tributario. Con comunicato stampa del 17 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in relazione a quanto riportato dall’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat), che in una propria nota aveva affermato, in termini generali, di aver “avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”.

Pur nella cornice di una notizia non circostanziata, l’Agenzia dichiara di aver attivato un approfondimento interno, con un obiettivo dichiarato: verificare il rispetto della policy interna sull’IA generativa, emanata il 23 ottobre.

La portata del comunicato, però, non risiede nella ricostruzione dell’episodio – che l’Agenzia stessa dichiara non supportato da elementi immediatamente verificabili – quanto nel richiamo netto alla regola organizzativa che presidia l’uso dell’IA nella formazione degli atti impositivi: i sistemi di IA generativa non devono essere impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale. Il divieto viene esplicitamente esteso anche agli atti connessi alla gestione delle controversie, in sede giudiziale ed extragiudiziale, e persino alla fase endoprocedimentale.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025

In riferimento al comunicato stampa dell’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, nel quale genericamente si asserisce che l’associazione “ha avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”, l’Agenzia delle entrate ha prontamente preso contatti con Uncat al fine di verificare la fondatezza di quanto riportato ed eventualmente intervenire presso le proprie strutture operative.

In base a quanto riferito, si tratterebbe di un unico atto di accertamento. L’associazione, tuttavia, non ha saputo fornire ulteriori elementi che consentissero all’Agenzia un pronto riscontro di quanto segnalato.

L’Agenzia ha in ogni caso avviato immediatamente un approfondimento che sta coinvolgendo tutte le strutture territoriali per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella policy interna per l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale di tipo generativo, emanata lo scorso 23 ottobre.

Qualora fossero effettivamente riscontrate violazioni, l’Agenzia provvederà ad adottare azioni disciplinari verso i responsabili, anche nel caso in cui dovessero riguardare un singolo atto.

L’Agenzia ribadisce con fermezza quanto riportato nella citata policy, ovvero che i sistemi di IA di tipo generativo non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, anche di natura negoziale e della gestione delle controversie, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, nonché in fase endoprocedimentale.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025)




Redditi Persone Fisiche 2023, anno d’imposta 2022. Errore di stampa nelle comunicazioni ex 36-ter dell’Agenzia delle entrate: da cestinare quelle ricevute senza la prima pagina

Sogei spa ha comunicato che a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (Modello redditi persone fisiche 2023 – anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina in cui vengono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell’atto e sui passi da seguire.
Preso atto di quanto comunicato da Sogei Spa, nello scusarci del disagio arrecato, invitiamo i destinatari delle comunicazioni che presentano questa anomalia di stampa a non tenerle in considerazione e a cestinarle.
L’Agenzia nel prossimo mese di settembre provvederà a inviare gli atti riportanti tutte le informazioni corrette. (Così, avviso all’Utenza dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2025)




Commercialisti: controlli formali delle dichiarazioni, c’è tempo fino al 15 settembre

De Nuccio e Regalbuto: “Un risultato concreto per i nostri colleghi ottenuto grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate”

 

Per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre. È quanto comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa n. 110/2025, nella quale si ricorda come nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Nell’informativa, il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, spiega che

“cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. All’esito di tali interlocuzioni, l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

“In questo contesto – aggiunge de Nuccio – l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre”.

“Grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate – conclude – arriva un risultato concreto che dimostra come il Consiglio nazionale dei commercialisti continui ad impegnarsi per essere a fianco degli iscritti, ascoltarne le esigenze e alleggerire il peso degli adempimenti in un momento critico per la professione”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

 




La proroga di 85 giorni No limits

La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020 si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.

La “risoluzione” della questione da parte della Corte di cassazione (Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 del  23/01/2025)

Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18/11/2024 con n. 6665/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia, 64/2024
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19/11/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, RG. 1620/2024

 




Soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Ai contribuenti affidabili ISA nell’annualità 2019 i termini per gli accertamenti sono prorogati al 31 dicembre 2025. Confermata per l’annualità del 2018 la decadenza al 31 dicembre 2023

Con risposta n. 5-03163 Governo del 27/11/2024 (di seguito riportata), fornita dal sottosegretario del Ministero dell’economia in risposta all’interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze, chiariti gli effetti combinati del regime premiale ISA per i contribuenti che hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale  almeno pari a 8, con la proroga di un anno dei termini per l’accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). Nella risposta confermato che ai contribuenti “affidabili” i termini di accertamento relativi all’annualità del 2018 sono scaduti  il 31 dicembre 2023.

 

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5/03163

Primo firmatario: Matera Mariangela
Data firma: 26/11/2024
VI Commissione (Finanze) – Camera
Risposta Governo del 27/11/2024

Interrogazione a Risposta immediata in commissione 5-03163 presentata da Matera Mariangela

Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387

 

Matera, Congedo, Filini, Giordano, Matteoni e Testa. — Al Ministro dell’economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:

  • il concordato preventivo biennale, introdotto con il decreto legislativo n. 13 del 2024, successivamente modificato dal decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, pone nuove questioni sotto il profilo accertativo, in relazione ai termini decadenziali previsti dall’ex articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 2-quater comma 14 del suesposto decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che per gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • la medesima disposizione stabilisce inoltre che per i soggetti indici sintetici di affidabilità aderenti al Cpb, che hanno adottato per una o più annualità (tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021) il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater, i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027;
  • la misura suesposta (primo periodo del comma 14) è posta in deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, a norma del quale: «i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati»;

gli interroganti evidenziano in relazione a quanto suesposto, che i soggetti Isa che hanno avuto un livello di affidabilità pari almeno a 8, godono della riduzione di un anno dei termini accertativi per le imposte su redditi – IVA;

per una questione di affidamento del contribuente, dovrebbe essere confermata, a parere degli interroganti, la decadenza dei termini di accertamento per i soggetti ISA, che aderiscono al Cpb e al regime di ravvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater, i quali per effetto del regime premiale ISA di cui hanno beneficiato per il 2018, si sono avvalsi della riduzione dei termini di accertamento per il medesimo periodo (da 5 a 4 anni), e pertanto, trattandosi di termini già spirati a fine 2023 non dovrebbe operare alcuna proroga;

al riguardo, gli interroganti richiedono chiarimenti in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure in caso contrario se i termini di decadenza s’intendono riaperti –:

se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in relazione a quanto esposto in premessa.

(5-03163)

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2024 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03163

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Tale disposizione, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quater, che i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti “in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve condividersi l’approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.

Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d’imposta 2019.

 




Le novità del D.Lgs. Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore in data 8 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Le principali novità introdotte dal decreto delegato: 

  • Pianificazione annuale

Il Decreto legislativo prevede una pianificazione annuale dell’attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, viene adottata tale pianificazione, sentita la Conferenza Unificata. A tal fine, sono individuati gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025.

  • Discarico

Con il termine “discarico” si fa riferimento alla speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa. Nello specifico, si prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In alcuni casi e a determinate condizioni è possibile il discarico anticipato. Mentre ipotesi di differimento del discarico automatico operano in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, qualora siano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure, in alternativa, siano intervenute dilazioni nelle ipotesi di difficoltà economica del debitore o a seguito di istituti agevolativi previsti dalla legge. 

  • Riaffidamento dei carichi

Il riaffidamento è finalizzato all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973, oppure dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Nel caso in cui si sia proceduto al discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore e l’ente creditore acquisisca nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, si prevede la possibilità per l’ente stesso, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, di comunicare tale circostanza e i beni da aggredire all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che procederà al relativo recupero.

  • Controlli sul recupero crediti e responsabilità dell’agente della riscossione

Il Decreto legislativo disciplina anche le verifiche e i controlli da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente creditore circa l’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e delinea la responsabilità di quest’ultima. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Magazzino

Il Decreto legislativo istituisce una commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del dipartimento delle Finanze e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata), che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione, proponendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte dello stesso. 

  • Quote non riscosse risorse UE e aiuti di Stato

Il Decreto legislativo disciplina il trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali UE e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato rispettivamente affidate dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

  • Integrazione logistica tra Entrate e Riscossione

Al fine di realizzare un’effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si prevede che la Riscossione possa fruire di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità delle Entrate. 

  • Modifiche in tema di impugnabilità avverso la cartella di pagamento invalidamente notificata

Il Decreto legislativo sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale, pur confermando la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, prevede alcune ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento.

Nello specifico è previsto che il ruolo e la cartella di pagamento, invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore, che agisca in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.

  • Nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in difficoltà

È modificato l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di dilazione del pagamento.

SI prevede che il contribuente che dichiari di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà e abbia somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120mila euro, possa chiedere una rateazione del debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui il contribuente non solo dichiari, ma documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo siano superiori o meno ai 120mila euro.

Se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

  • Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

È introdotto al D.P.R. n. 602/1973 l’articolo 25-bis, in base al quale qualora il debitore principale ottenga la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è sospesa la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

Inoltre, al fine di garantire la massima tutela del diritto di difesa, vengono modificati gli articoli 45 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e si prevede che, prima di iniziare l’esecuzione forzata, è necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento al debitore principale o a quello in solido in via sussidiaria. In tal modo non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

  • Nuove regole di compensazione tra rimborsi e mancati versamenti degli importi dovuti a seguito di cartelle

Il decreto delegato semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. In particolare, viene introdotta una nuova procedura che consente alla Riscossione, a seguito di segnalazione delle Entrate, di notificare una proposta di compensazione tra il debito non adempiuto e le somme che devono essere rimborsate al contribuente dalla stessa Agenzia delle entrate.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016

L’articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l’altro, il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell’art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Si evidenzia che nell’articolo 4 del Decreto stabilito che in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

  • che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Link al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2024




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2024

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Commenti

 

 

L’interpretazione della norma tributaria: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Interessi passivi – Determinazione quota deducibile

 

Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 aprile 2024

 

 

Legislazione

 

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 

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PVC emessi dal 30 aprile 2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il fac simile dell’Agenzia delle entrate per l’adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

Di seguito, un breve guida all’utilizzo del “nuovo” istituto definitorio.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con la lettera d) del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: Adesione ai verbali di constatazione) di aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

L’adesione del contribuente è strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l’adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè entro 20 giorni dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni indicato nel richiamato comma 1 dell’art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

 

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

La comunicazione, (vedi, fac simile) va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (vedi, infra) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

 

Il contribuente può optare per l’adesione al processo verbale di constatazione presentando via PEC, oppure in Ufficio, o per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la suddetta comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti.

 

Nel caso di adesione “condizionata” ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 5-quater D.Lgs. n. 218 del 1997, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. In pratica, l’organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo PEC del competente ufficio dell’Agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.

Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

 

Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. In pratica, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il PVC, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Come anticipato, entro ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l’accertamento con adesione, ovvero:

  • in unica soluzione;
  • in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all’atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l’adesione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e senza possibilità di compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell’atto di definizione, il competente ufficio dell’Agenzia provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell’accertamento per 30 giorni, per consentire l’adesione del contribuente.

Come detto, l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere “condizionata” alla rimozione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli «errori manifesti», che l’organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l’adesione deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l’adesione deve riguardare il contenuto “integrale” del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. b-quater) e l’attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitori. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera b-quater) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un analogo istituto definitorio disposto dall’abrogato art. 5-bis del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall’art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall’art. 1, comma 637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell’ambito applicativo, che ora interessa i PVC di ogni genere, e non solo quelli che consentono «l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Inoltre, nel nuovo istituto è prevista l’adesione condizionata ed è applicabile ai comparti impositivi delle altre imposte indirette diverse dall’IVA: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

  • IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • IVA
  • IRAP
  • IVIE
  • IVAFE
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi
  • Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazione dei redditi.

In conformità, al disposto dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell’adesione, in analogia con la “vecchia” disciplina dell’adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell’atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall’Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E — in “Finanza & Fisco” n. 33/2008, pag. 2974).

Si evidenzia che l’introduzione dell’art. 5-quater nel D.Lgs. 218/97 concede solo con un intervallo di 30 giorni per l’adesione al PVC. Mentre, il nuovo art. 6-bis dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall’altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito in contrapposizione al preciso principio di delega che espressamente dispone l’«estensione del livello di maggior tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del contraddittorio anticipato, previsto dall’abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

 

Ipotesi particolari di definizione

 

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d’imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l’Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all’adesione al processo verbale di constatazione, l’istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell’intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti “trasparenti” (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc), l’eventuale definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione (con versamento da effettuare entro ulteriori 20 giorni, in unica soluzione o a rate) o rinunciarvi attendendo l’accertamento parziale dell’ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all’organo verificatore, all’ufficio dell’Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

 

Istanza di scomputo delle perdite

 

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il Modello IPEC e/o Modello IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

 

Link al modello di “Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione” – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218




Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000

Per effetto dell’articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 previsto che:

  • le disposizioni concernenti il diritto al contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data (comma 1);
  • ai predetti atti si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024 (comma 2);
  • qualora l’Amministrazione finanziaria, prima dell’entrata in vigore del decreto n. 39/2024 (prima, cioè, del 30 marzo 2024), abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis citato, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 6-bis (comma 3).

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo 7 decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha natura di lettura interpretativa di ordine sistematico delle recenti novità normative finalizzata a precisare che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall’articolo 6-bis sopra richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente. Nella relazione illustrativa, infatti, il Governo evidenzia la presenza di altre disposizioni dell’ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo. Tali ipotesi di contraddittorio, sono regolate ad esempio dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (accertamento delle fattispecie abusive), l’articolo 6 del decreto legislativo n. 156 del 2015 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2018 (accertamento delle fattispecie ibride), l’articolo 167, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (accertamento in materia di società estere controllate). Pertanto, secondo il Governo, la previsione recata dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell’ordinamento tributario. In sostanza, la previsione recata dall’articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Proprio in tale prospettiva si inserisce il comma 2 dell’articolo 6-bis, secondo il quale «Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.».

 

Ebbene, nell’approssimarsi della data del 30 aprile 2024 reso noto il testo “finale” del D.M. Mef previsto dal citato comma 2, dell’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, contenente atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000.

Naturalmente, come anticipato, chiarito nel comma 2 del articolo 1 del citato D.M. che «restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario».

 

Il D.M. composto da 4 articoli prevede l’elenco di tre categorie di atti cui il contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica, ovvero:

  • gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2);
  • gli atti di pronta liquidazione (art. 3);
  • gli atti di controllo formale delle dichiarazioni (art. 4).

 

Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

 

Nel primo elenco ricadono, ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Da ciò il Mef ne fa discendere che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

  1. tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
  2. addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
  4. imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’articolo 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’articolo 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;

i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

 

Riguardo alle ipotesi di esclusione dall’obbligo del contraddittorio di cui all’articolo 1 del Decreto in esame, si segnala che la prima versione del comma 3 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 proposta nello schema di decreto legislativo (poi approvato con modifiche nel D.Lgs. numero 219/2023) imponeva, ai fini della individuazione dei provvedimenti per cui sussiste il diritto al contraddittorio, di aver riguardo all’effettiva natura e contenuto decisorio dell’atto, indipendentemente dalla sua denominazione.

Tale regola che determina(va) la prevalenza della sostanza rispetto alla forma, non è stata riproposta nella versione definitiva. Tuttavia, deve ritenersi comunque applicabile, in quanto immanente all’ordinamento tributario italiano. In pratica, il Fisco che adotti atti cui corrispondono minori garanzie (ad esempio la cartella di pagamento), in luogo di quelle prescritte (ad esempio, l’avviso di accertamento) non è esonerato dall’applicare le garanzie procedimentali più rigorose (segnatamente, il contraddittorio), previste per il tipo di atto che sostanzialmente è stato adottato, anche se diversamente denominato.

Questo, naturalmente nell’intento di tutelare i contribuenti dalla eccessiva automatizzazione e spersonalizzazione dell’attività accertativa, camuffata da mera attività di liquidazione automatica o semiautomatica, in violazione, peraltro, al generale obbligo di motivazione, il cui contenuto, pur potendo variare secondo la natura dell’atto, deve pur sempre indicare un “minimum” che consenta al contribuente di individuare su cosa si fonda la pretesa tributaria. Ad esempio, è stato evidenziato che “il ricorso alla procedura dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, adottabile in presenza di errore certo, rilevabile ictu oculi, a seguito di controllo (automatico) della dichiarazione non può ritenersi legittimo, qualora sia necessario procedere, ad una attività interpretativa della dichiarazione, occorrendo in tal caso un atto di accertamento esplicitamente motivato. In altri termini, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Pertanto, la verifica di un credito esposto in dichiarazione non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche. Con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. (In applicazione del principi sopra riportati, la C.T. di II grado del Lazio ha ritenuto evidente la violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, poiché le rettifiche operate dall’Ufficio – “che scontano la complessità prevista dalle norme richiamate, a fronte delle scarne indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento e non ravvisandosi peraltro meri errori materiali” – non possano essere frutto di un controllo meramente formale della dichiarazione, essendo necessario un previo avviso di recupero o un rituale atto di accertamento). (Così, Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sez. VII, Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022 – Presidente: Fortunato Vincenzo, Loreto Rita – in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2265). Sul perimetro del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 600/73, vedi anche la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. X, Sentenza n. 1287 del 29 gennaio 2024, secondo la quale “Nel caso di specie è evidente che non si è trattato della correzione di un semplice errore materiale, bensì di una valutazione giuridica sulla utilizzabilità della perdita sicché essa non poteva essere contestata al ricorrente a mezzo cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36-bis invocato ma necessitava di preliminare avviso di accertamento da notificarsi al contribuente”. Conforme, la Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV .

I principi, sono stati confermati da ultimo dalla recente Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024, Sez. V, della Suprema Corte di Cassazione (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), espressi peraltro, nel solco interpretativo già da lungo tempo seguito della giurisprudenza di legittimità.

 

Tra le tipologie più diffuse, vengono, inoltre, esclusi gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 nonché l’atto di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui al “nuovo” articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973, che scaturiscono esclusivamente dall’incrocio di dati.

Al riguardo si osserva che, ai fini IVA, il comma 1, lett. b) dell’articolo 1 del D.M. fa riferimento solo agli «avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», mentre per le imposte dirette richiama l’intero articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; quindi, diversamente da quanto statuito per le imposte dirette, per l’IVA è prevista l’esclusione solo con riferimento agli accertamenti parziali emessi «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». (Così, art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/72).

Inoltre, con specifico riferimento agli accertamenti parziale di cui agli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “è uno strumento diretto a perseguire la finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie”, ma non costituisce “un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole”, ciò in ragione della disciplina dettata dagli articoli in questione (applicabili «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43», quanto all’art. 41-bis, e «dall’art. 57», quanto all’art. 54, quinto comma), la quale è deputata a circoscrivere il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione può esercitare la potestà accertativa, tenendo distinto il metodo di accertamento con la tempistica dello stesso (cfr. Cass., 7 novembre 2019, n. 28681; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23685; Cass., 4 aprile 2018, n. 8406).  E’ stato anche affermato che “La differenza qualitativa di tale tipo di accertamento rispetto a quello ordinario non discende invero dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo esso basarsi anche su una verifica generale (vedi Cass., sez. 5, 12/05/2006, n. 11057; Cass., sez. 5, 07/02/2008, n. 2833; Cass., Sez. 5, 05/02/2009, n. 2761; Cass., sez. 5, 22/01/2010, n. 1150), bensì dalla disponibilità, in capo all’Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una “sorta di automatismo argomentativo” indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento (cfr. Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass. Sez. 5, 10/2/2016, n. 2633; Cass., 4 dicembre 2020, n. 27788, a da ultimo Cass. Sez. 5, 13/12/2023, n. 34926).

 

Pertanto, gli accertamenti parziali basati da fonti interne l’Amministrazione in assenza di incroci, o non predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati se pur ammessi in base alla giurisprudenza di Cassazione sopra citata devono essere preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212. In pratica, per effetto di quanto disposto dalla locuzione «ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione» inserita nella prima alinea del comma 1 dell’articolo 2, come ulteriormente rafforzata dall’ultima frase della lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, secondo la quale gli accertamenti parziali esclusi sono solo quelli «predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati», è stata creata un netta separazione tra accertamenti parziali da incrocio di dati e accertamenti parziali, seppur ammessi (vedi supra) che non derivano da tali incroci soggetti alla disciplina dell’articolo 6-bis.

In merito, agli accertamenti parziali IVA va, inoltre, ricordato che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI-T – Ordinanza n. 18350 del 19 settembre 2016 (Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Vella Paola in “Finanza & Fisco” n. 20/2016, pag. 1574), ha evidenziato che per i tributi “armonizzati, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti nella fase endoprocedimentale, determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, come si desume, peraltro, dalle sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Principio applicato in IVA in relazione ad un accertamento cd. “a tavolino”, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Nella specie, il contribuente non aveva prospettato in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato). Conf.: Cass., Sez. V, Sent. n. 16036 del 29/07/2015 (Presidente: Piccininni Carlo, Relatore: Cirillo Ettore). Vedi: Corte di Giustizia sentenza del 03/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). In altri termini, visto che nel diritto unionale non esiste alcuna distinzione tra atti parziali e non, l’Amministrazione finanziaria è gravata, anche nel caso di accertamenti parziali, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle imposte armonizzate, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, contenuto che può essere desunto in positivo anche dal comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell’atto impositivo (vedi: Cass. Sez. V, Ordinanza n. 37234 del 20/12/2022 – Presidente: Virgilio Biagio; Relatore: Gori Pierpaolo). Peraltro, come segnalato dalla Sez. V, con l’Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023 (Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: Federici Francesco) il rispetto del contraddittorio, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all’organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria all’esito della verifica e prima della notificazione dell’atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto.

Pertanto, può affermarsi che dopo il 30 aprile 2024, l’omissione dell’invio dello schema di atto, in presenza di una seria e pertinente allegazione del contribuente, sarà motivo di annullamento dell’atto impositivo parziale IVA (da incrocio e non).

 

Gli atti di pronta liquidazione

 

Riguardo agli atti di pronta liquidazione esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero emessi dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione, vengono (conseguentemente) individuati i seguenti atti:

a)  le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:

  1. imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
  2. imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  3. imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  4. imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  5. imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 20, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  6. imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, 642;
  7. tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

Quanto agli atti di pronta liquidazione, esclusi dal novero degli atti che non sono non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo, si evidenzia che anche nel caso del “controllo cartolare” ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, sussiste l’obbligo del “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante l’invio dell’invito previsto dal quinto comma dell’art. 6 legge n. 212 del 2000, nei rari casi in cui sussistono «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».

 

Atti di controllo formale delle dichiarazioni

 

Infine, tra le categorie di atti esclusi troviamo le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Quanto a questa ultima categoria, si evidenzia che le comunicazioni di irregolarità emesse nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n.600/1973, realizzano anch’esse una forma di contraddittorio preventivo obbligatorio (cfr. Cass., Sez. V – Sentenza  n. 15311 del 4 luglio 2014 – Presidente: Cappabianca Aurelio, Relatore: Crucitti Roberta in “Finanza & Fisco” n. 22/2014, pag. 1657); Cass., Sez. V, Sentenza n. 19861 del 5 ottobre 2016 – Presidente: Cappabianca Aurelio, Relatore: Iannello Emilio in “Finanza & Fisco” n. 22/2016, pag. 1745). Secondo le citate sentenze al controllo previsto dall’art. 36-ter, il legislatore ha fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, culminante nella previsione di cui al comma 4, che fa obbligo dell’Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un’apposita comunicazione da effettuare al contribuente Si ricava, pertanto, da tali disposizioni una disciplina dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973) connotata dalla generate previsione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e già di per sé a tal fine esaustiva ed autosufficiente, essendo in tal caso il contraddittorio con il contribuente (che deve fornire la documentazione di riscontro) già coessenziale all’istituto.

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, recante: individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni gli atti automatizzati, autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212.- In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 




D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. “DAC7”, la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all’evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Le disposizioni in materia di accertamento tributario

 

Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I (Disposizioni in materia di accertamento tributario), contengono le disposizioni, concernenti i procedimenti di accertamento e notifica, che modificano diverse norme del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’articolo 1 reca una serie di disposizioni volte a rafforzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, ampliando i casi di definizione tramite adesione del contribuente, razionalizzando le forme di intervento nel medesimo. L’articolo 2 individua un elenco di definizioni da ritenersi valido per tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria e indica le finalità per le quali possono essere utilizzati i risultati dell’analisi del rischio, in conformità con le norme vigenti in materia di privacy. L’articolo 3 introduce specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti. Con l’articolo 4 vengono introdotte nuove misure volte al contrasto di fenomeni fraudolenti in ambito IVA. In particolare, viene richiesto il possesso di specifici requisiti soggettivi di integrità morale ai rappresentanti fiscali dei soggetti per i quali sono previsti obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di IVA ma non residenti nel territorio dello Stato. All’articolo 5 introdotte modifiche ai termini per la presentazione di dichiarazioni tardive da parte dei contribuenti e ai termini di prescrizione per il conseguimento, da parte dello Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sui premi di assicurazione.

 

Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

Gli articoli da 6 a 39 contenuti nel Titolo II introducono nell’ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.

Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.

L’articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. L’articolo 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 8 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. L’articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato in presenza dell’obbligo o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. L’articolo 12 individua gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto, l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato. L’articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati rilevanti ISA L’articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato. L’articolo 15 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. L’articolo 16 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. L’articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse. L’articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro. L’articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. L’articolo 19 stabilisce l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Infine, si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici premiali previsti per i soggetti ISA.

L’articolo 20 dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l’attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie. L’articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla i seguenti casi:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2. Anche in caso di decadenza restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il Capo III (articoli 23-33) concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

L’articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfettario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 2. L’articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall’accesso al concordato preventivo biennale. Viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. L’articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato. L’articolo 26 stabilisce che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario. L’articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale. L’articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato. L’articolo 29 precisa che l’adesione al concordato non ha effetti sul regime dell’imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario. L’articolo 30 precisa l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. L’articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte. Per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all’articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA). L’articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall’articolo 22 sopra descritte.

Il Capo IV (articoli 34-39) contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.

L’articolo 34 esclude gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 e prescrive che le autorità di controllo intensifichino l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. L’articolo 35 esclude che il regime previsto dal concordato fiscale possa essere fruito nelle ipotesi di tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Prevede, altresì, che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l’elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell’approvazione della relativa metodologia. L’articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato. Viene disposto un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottato il regime concordatario (31 luglio 2024). L’articolo 38, modifica, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e la disponibilità dei programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Per  l’analisi, articolo per articolo, delle misure del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, vedi “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024)

https://www.finanzaefisco.com/riviste_2024-9-10/

 

 

 

La modulistica per il Concordato preventivo biennale

 

Per i soggetti ISA è stato approvato uno specifico modello, mentre per i soggetti forfettari, la proposta e relativa accettazione è contenuta nel quadro LM, Sezione VI del modello “Redditi PF” 2024.

 

Soggetti ISA

 

Il modello costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale modelli (ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato

 Accettazione proposta CPB

Barrando la casella nel Rigo P10, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 e periodo d’imposta 2025.

 

Soggetti forfettari

 

Quadro LM del Modello “Redditi PF” 2024
Sezione VI – Concordato preventivo regime forfetario (art. 23 D.Lgs. n. 13 del 2024)

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all’art. 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfetario devono compilare i campi della sezione VI.

In particolare, i righi da LM60 a LM64 vanno compilati come segue.

Nel rigo LM60, barrando la casella, va indicato di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al Concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo LM61, barrando la casella, va indicata l’assenza delle seguenti cause di esclusione:

  1. inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  3. condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del con- cordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Nel rigo LM62, va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;

Nel rigo LM63, è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2024.

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

 

 

 




Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

 

 




Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva che rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC 8)

La direttiva DAC 8 (direttiva n. 2023/2226) modifica le norme dell’UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto).

L’obiettivo della direttiva è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.

Saranno contemplate nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. La direttiva riguarda un’ampia gamma di cripto-attività e si basa sulle definizioni contenute nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).

Link al testo della Direttiva (Ue) 2023/2226 del Consiglio UE del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 24 ottobre 2023, Serie L – (G.U.U.E. L 24/10/2023)




Approvato lo schema di D.Lgs. per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. Disciplinato il regime dei vizi degli atti impositivi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)

(Link alla bozza di decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Il decreto (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
  • stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità) dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;
  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria:

  • annullabilità – gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
  • nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
  • irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
  • inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

Si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Si vieta espressamente all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.




Delega fiscale: Commercialisti, contraddittorio e autotutela rafforzati per superare la mediazione

D’Angiolella:

“Nel nuovo scenario, conciliazione anticipata su iniziativa del giudice al posto della mediazione”

 

 “Sono note le criticità che caratterizzano gli istituti del reclamo e della mediazione, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice. Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il rafforzamento degli istituti del contraddittorio preventivo e dell’autotutela”.

È il punto di vista espresso da Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale dei commercialisti, nel corso del suo intervento al Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino.

“In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorre dare pienezza e concretezza al contraddittorio preventivo al fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in un diritto di replica successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia attivato prima di emanare l’avviso di accertamento, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non “partecipato”.

Secondo l’esponente dei commercialisti, deve trattarsi

“di una partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto giusto procedimento, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché l’obbligo di motivazione “rafforzata”, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle”.

Per D’Angiolella è anche

“necessario estendere a tutti gli accertamenti l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gli accertamenti “a tavolino” che quelli di natura parziale, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato”.

I commercialisti propongono di disciplinare in modo appropriato anche le forme con cui il contraddittorio dovrà svolgersi.

“Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un contraddittorio orale, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta”.

La procedura di mediazione potrebbe essere trasferita per D’Angiolella all’interno del giudizio di primo grado. “In sintesi – ha concluso – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Commercialisti: con la delega fiscale arriva una rivoluzione nei controlli

De Nuccio: “Con concordato preventivo e adempimento collaborativo svolta culturale nella lotta all’evasione. Commercialisti centrali come “certificatori”, ma serve linguaggio comune con l’Amministrazione finanziaria”.

Regalbuto: “Stop a sistema vessatorio, semplificare e razionalizzare il prelievo”

 

“Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L’introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli. Si passerà infatti da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l’amministrazione fiscale. Una vera svolta nella lotta all’evasione, che necessariamente  affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla Legge Delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all’istituto. Tutto ciò richiederà anche l’implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell’Amministrazione Finanziaria”.

È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino. 

Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come

“si passerà dalla lotta all’evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo. L’approccio tradizionale, nonostante il miglioramento negli ultimi anni della tax compliance e dei risultati delle azioni di contrasto all’evasione condotte dall’Amministrazione finanziaria, fa registrare – secondo i dati più aggiornati del Rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2023 – valori del tax gap complessivo ancora troppo elevati, pari a circa 99,6 miliardi nell’anno 2019, 86,9 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 12,7 miliardi alle entrate contributive. Con la delega fiscale siamo di fronte ad una svolta culturale: l’approccio collaborativo significa limitare le attività di controllo ex post, laddove contribuente e fisco concordino preventivamente il reddito da dichiarare nel biennio successivo ovvero sia attivata, sulle posizioni fiscali incerte e controverse, un’interlocuzione preventiva ex ante con l’autorità fiscale, al fine di ottenere certezza tramite una comune valutazione che anticipa i controlli”.

“Un cambio di prospettiva che non potrà che attribuire un ruolo centrale ai commercialisti, una rete di oltre 120.000 professionisti qualificati diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che commercialisti e funzionari del fisco parlino la stessa lingua, una sorta di esperanto ispirato a principi di reciproca trasparenza e collaborazione, perché solo attraverso questo percorso virtuoso gli obiettivi della Legge Delega potranno essere efficacemente raggiunti”, ha aggiunto il presidente de Nuccio.

“Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale – ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto – e i Commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni ’90 alla recente introduzione della fattura elettronica. Ma dovrà essere un cambiamento epocale anche e soprattutto per l’Amministrazione finanziaria e per le sue capacità di gestire un simile cambiamento su larga scala, che impone un potenziamento della macchina pubblica per un fisco al quale, nel rispetto dei ruoli, non si chiede di essere amico, ma di essere efficiente nel dipanare incertezze e nel rapporto quotidiano con i contribuenti e i professionisti che li assistono”.

Regalbuto ha poi sottolineato

“l’importanza di ridurre al minimo quelle asimmetrie di tipo informativo e interpretativo tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria, che sono spesso la causa principale, nel nostro Paese, dell’elevato tasso di conflittualità del rapporto tributario e dell’eccessivo ricorso al contenzioso, ma che, a ben guardare, costituiscono anche l’humus che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive. E non deve essere trascurato che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono una delle principali cause che scoraggiano gli investimenti da parte di soggetti esteri”.

“In un momento storico come quello attuale, il sistema fiscale non può continuare ad essere percepito come vessatorio. Pagare i tributi è un dovere civico prima che giuridico, ma tale dovere deve essere bilanciato dal diritto a vedere efficacemente utilizzate le risorse pubbliche e dall’esigenza di poter adempiere in un contesto di certezza del diritto. Se il sistema tributario saprà evolversi in questa direzione sarà l’intero sistema Paese a beneficiarne. E in questo contesto bisognerà operare per semplificare e razionalizzare il sistema e, contestualmente, per disegnare regole certe che consentano di raggiungere il corretto equilibrio tra le indispensabili esigenze di gettito e la necessità di utilizzare la leva fiscale per il sostegno a famiglie e imprese soprattutto attraverso azioni che premino la creazione di lavoro, che rappresenta il pilastro fondamentale che regge un’economia moderna, e sostengano l’aumento della produttività e competitività di imprese e professionisti premiando coloro che assumono, investono e innovano. Siamo fiduciosi – ha concluso Regalbuto – che, anche grazie all’ausilio qualificato dei Commercialisti, molti di questi obiettivi, delineati dalla Legge Delega, potranno essere raggiunti”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Errori commessi dagli operatori finanziari nelle comunicazioni dei pagamenti Pos. In arrivo le lettere di annullamento degli alert del Fisco con dati sbagliati

Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.

L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.

L’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’ 11 ottobre 2023)




Commercialisti, rinnovata la convenzione per le procure via web per l’attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia

Rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. Lo rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali attraverso l’informativa n. 122 del 4 ottobre 2023, di cui di seguito si riporta ampio stralcio.

Il Servizio consente ai Commercialisti di precaricare nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, al fine di poterli rappresentare presso gli Uffici dell’Agenzia senza dover più produrre, all’atto dell’accesso, l’esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del suo documento d’identità nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio, qualora sia quest’ultimo a fare accesso presso gli Uffici. Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le eventuali successive verifiche.

Più nel dettaglio, il Servizio web permette di:

  • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
    • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
    • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso ex 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
    • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
    • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
  • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

Grazie al Servizio web “Procure”, con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.

L’accesso al Servizio è riservato ai professionisti, regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:

  • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
  • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
  • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.

Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca. Si suggerisce di salvarlo tra i servizi preferiti per averlo sempre a disposizione.

Le informazioni acquisite mediante l’applicazione web sono rese disponibili anche agli operatori degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’autorizzazione del professionista a svolgere attività di assistenza per i contribuenti che hanno conferito la procura.




Verifiche c.d. “a tavolino” con rettifiche rilevanti ai fini di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP). La Consulta si rimette al Legislatore

La Commissione tributaria regionale per la Toscana ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” posti in essere dall’Agenzia delle entrate.

Secondo il giudice rimettente, il sistema tributario sarebbe infatti caratterizzato da un’ingiustificata disparità di trattamento tra le cosiddette verifiche precedute da accessi in loco, che si svolgono nei locali dei contribuenti, e le cosiddette verifiche “a tavolino”, che si svolgono, invece, presso gli uffici dell’amministrazione, con i dati di cui quest’ultima ha la disponibilità.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 47 (relatore: Augusto Barbera), depositata oggi (21 marzo 2023), pur rilevando l’inadeguatezza dell’attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, ha dichiarato l’inammissibilità della questione, in quanto il superamento del rilevato dubbio di legittimità esige un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore.

Tenuto conto, infatti, della pluralità delle soluzioni possibili in ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell’atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme, è solo il Parlamento che, con un tempestivo intervento normativo, può colmare la lacuna evidenziata, garantendo l’estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria.

 

Link al testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 21 marzo 2023, con oggetto: ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Accertamento sulle imposte sui redditi – Tributi “non armonizzati” – Diritto di ricevere copia del verbale di chiusura delle operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni – Previsione nelle sole ipotesi delle verifiche c.d. in loco, anziché anche per quelle c.d. “a tavolino” – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Inammissibilità della questione – Necessità di un tempestivo intervento normativo – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600- Art. 3, Costituzione

 

Si ricorda che nel caso di accertamenti IVA “a tavolino”, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. (Così, Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023 – Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Maria Enza La Torre in “Finanza & Fisco” n. 32/2019, pag. 1812)

Conf.: Cass., SS.UU., Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; Cass., Sez. VI-T, Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018; Sez. V, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021

Vedi: Cass., Sez.V, Sentenza n. 701 del 15/01/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2019, pag. 1812), Sez. V, Sentenza n. 22644 dell’11/09/2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Vedi: Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, C-129/13 e C130/13, Kamino International Logistics, punti 79, 80, 82 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Si ricorda che la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con Sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2015, pag. 1941), ha riconosciuto l’esistenza di un differente regime della norma comunitaria rispetto alla norma nazionale: “la prima, infatti, prevede il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, quale principio di generale applicazione, pur valutandone gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici; la seconda, lo delinea, invece, quale obbligo gravante sull’Amministrazione a pena di nullità dell’atto – non, generalizzatamente, ogni qual volta essa si accinga ad adottare provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente – ma, soltanto, in relazione ai singoli (ancorché molteplici) atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato”, con inevitabile divaricazione applicativa tra la disciplina dei tributi cd. “non armonizzati” (in particolare: quelli diretti), estranei alla sfera di competenza del diritto dell’Unione europea, e di quelli cd. “armonizzati” (in particolare: l’IVA), in detta sfera rientranti.

 

 

 




Processo di recepimento degli atti dell’UE. In Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione europea 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 n. 199 pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022

La legge si compone di 21 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell’allegato A.

L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Le  direttive europee inserite nell’Allegato A sono le seguenti:

  1. direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  2. direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
  3. direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori;
  4. direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  5. direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
  6. direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  7. direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
  8. direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  9. direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  10. direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
  11. direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
  12. direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
  13. direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità;
  14. direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Legge di delegazione europea 2021 contiene anche la delega per l’adeguamento ai seguenti regolamenti europei:

  1. Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
  2. Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
  3. Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  4. Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
  5. Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;
  6. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
  7. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
  8. Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
  9. Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;
  10. Regolamento (UE) 2019/1009 che apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici, introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto e rafforzando il sistema dei controlli;
  11. Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per la parte sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici;
  12. Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust che sostiene il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell’UE;
  13. Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca che stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale;
  14. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  15. Regolamento (UE) 2017/1939, cosiddetto regolamento EPPO, che istituisce una Procura europea con il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  16. Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  17. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
  18. Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
  19. Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
  20. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  21. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

La raccomandazione recepita è infine la seguente:

  1. Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

 

Focus sui princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

 

L’articolo 3 Legge 4 agosto 2022, n. 127, stabilisce che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. .

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che lo scopo che si intende perseguire è l’introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati, senza pertanto limitarsi al mero recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo.

I princìpi e criteri direttivi specifici richiedono in particolare di:

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) estendere, in quanto compatibili (la disciplina comunitaria presuppone l’esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all’Unione europea;

d) disciplinare le trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) disciplinare il trasferimento all’estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l’operazione sia ammissibile e prevedendo, laddove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana;

 

La legge n. 218 del 1995 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L’articolo 25, in particolare, riguarda le società ed enti e stabilisce, al comma 1, che le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Il comma 2 specifica che sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente:

  1. la natura giuridica;
  2. la denominazione o ragione sociale;
  3. la costituzione, la trasformazione e l’estinzione;
  4. la capacità;
  5. la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
  6. la rappresentanza dell’ente;
  7. le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
  8. la responsabilità per le obbligazioni dell’ente;
  9. le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo.

Il comma 3, infine, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

 

g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell’autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

 

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, disciplina alcuni aspetti di diritto societario. In particolare, l’articolo 86-quaterdecies prevede il rilascio di un certificato preliminare alla trasformazione (articolo 86-quaterdecies), alla fusione (articolo 127) e alla scissione (160- sexdecies) transfrontaliera attestanti il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza. I medesimi articoli disciplinano altresì le modalità per la richiesta e il rilascio dei certificati preliminari, nonché per i controlli da parte dell’autorità competente degli Stati membri.

La direttiva disciplina inoltre il controllo di legalità della trasformazione (articolo 86-sexdecies), della fusione (articolo 128) e della scissione (articolo 160-sexdecies) transfrontaliera prevedendo che gli Stati membri designino l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente. I medesimi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento dello stesso controllo e stabiliscono che l’autorità competente approva la trasformazione, fusione o scissione non appena abbia stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità.

 

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 108 del 2008 riguardante elativo all’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86- sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell’ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160- quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all’elusione del diritto dell’Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

 

L’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2021 prevede che alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160-quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p) (relative ad alcuni elementi informativi del progetto di scissione transfrontaliera), e gli articoli 160-sexies (obbligo di relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti), 160 septies (obbligo di relazione dell’esperto indipendente) e 160-decies (tutela dei soci contrari al progetto di scissione transfrontaliera).

 

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 108 del 2008 riguardante l’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nell’Allegato A, inoltre, previsto il recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).

Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

 

La cooperazione in materia fiscale nell’Unione Europea

 

La direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29.

 

La DAC 1 prevede tre tipi di scambio di informazioni:

  • scambio di informazioni su richiesta (articolo 5 e ss.gg), che si fonda per l’appunto su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato;
  • scambio automatico (articolo 8 e ss.gg.) che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali; l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;
  • scambio spontaneo (articolo 9) che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche

Oggetto dello scambio automatico obbligatorio sono le informazioni elencate all’articolo 8, aventi a oggetto specifiche categorie di redditi e di capitali, individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC 1) e sull’interfaccia sviluppata dall’Unione (CSI).

Successivamente la direttiva 2014/107/UE (DAC 2) ha inserito nella DAC lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all’interno dell’Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva del 2014 ha inoltre ampliato le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, mentre la direttiva (UE) 2016/881 (DAC 4) ha introdotto l’obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate.

Alla luce dell’utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 (DAC 5) ha disposto l’obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

La direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.

 

La direttiva 2021/514/UE (DAC 7)

 

La direttiva interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale.

Di conseguenza essa estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

La principale novità della DAC 7 è dunque l’obbligo posto, in capo ai gestori delle piattaforme digitali (opportunamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all’amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali (nuovo articolo 8- bis quater inserito nella DAC 1): si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023.

Inoltre, la DAC 7:

  • modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell’articolo 5 della DAC 1), tra l’altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di “prevedibile pertinenza”: viene specificato che le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine;
  • estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico (articolo 8) anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale;
  • accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell’ambito di uno scambio di dati su richiesta (articolo 7 DAC 1);
  • riordina la disciplina sulla presenza di funzionari negli uffici e sulla partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell’ambito dello scambio di informazioni (articolo 11 DAC 1);
  • dispone la possibilità di avviare verifiche congiunte (nuovo articolo 12-bis inserito nella DAC 1), condotte dalle autorità di due o più Stati membri;
  • adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali (articolo 25 DAC 1, che viene aggiornato al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd regolamento GDPR).

Con riferimento all’applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che:

  • gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall’ 1° gennaio 2023;
  •  siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall’1° gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022




L’ Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” prevista dal decreto Atad

È disponibile online la circolare n. 2/E, con cui l’Agenzia fa il punto sulla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” prevista dal decreto Atad. Il testo della circolare tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica sullo schema di documento che era stata avviata lo scorso ottobre e chiusa il 19 novembre 2021. Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi fa luce sulla disciplina prevista dagli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.

 

Le norme di reazione al disallineamento da ibridi

 

La circolare si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”. I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre: la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad, e l’elemento soggettivo. Il documento di prassi affronta diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.

 

Double dip e coordinamento delle discipline

 

Anche se non rientra in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, la circolare tratta anche il tema della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

Infine, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

 (Così, comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2022)




Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell’istanza entro detto termine, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Diversamente, nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248  

 

Per saperne di più:

Liquidazione delle imposte risultanti da dichiarazioni: le condizioni e le modalità per l’invio in forma telematica dell’invito tramite intermediario a fornire chiarimenti o a produrre documenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 4 novembre 2009: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Domiciliazione presso gli intermediari al fine dell’invio telematico degli esiti – Modalità – Condizioni – Accettazione da parte dell’intermediario di ricevere l’avviso telematico, mediante la barratura della casella “Ricezione avviso telematico”  inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello Unico – Scelta del contribuente mediante la barratura della casella “Invio avviso telematico all’intermediario” di far recapitare l’esito della liquidazione all’intermediario – Procedura per il download delle comunicazioni – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza dedicati agli intermediari Pec e Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248»




Bonus edilizi: riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura

 

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021)

 

 

Nuovi software per la Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0)
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0)

I software sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 12/11/2021.

 




Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi. Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

 

“Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021)

 

Si ricorda che comma 1-ter dell’articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Come chiarisce la relazione illustrativa del citato decreto-legge “la lettera b) interviene sull’articolo 121, prevedendo, in relazione alle detrazioni fiscali per lavori di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 per cento), per le quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

a) l’estensione dell’obbligo del visto di conformità;

b) l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.”

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021, recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – (Atto Senato n. 2449).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle misure antifrode su Bonus e Superbonus

Link al testo relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» – Atto Senato n. 2449.

 

Il testo del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

Il decreto-legge introduce disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

 

 

 




In Gazzetta il decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021
Manutenzione straordinaria canale cessione e sconto in fattura detrazioni lavori edilizi

 

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.

L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata.”.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’ 11 novembre 2021 il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157. Il provvedimento introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il decreto-legge, in vigore dal 12 novembre 2021, contiene disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta. Il decreto urgente estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021




“Superbonus al 110%”. Approvate nuove misure per il contrasto alle frodi

 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

 

Il Consiglio dei Ministri di riunito mercoledì 10 novembre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus al 110%”.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”).