SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 28 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente e pubblicità immobiliare.

Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, secondo la quale, nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate. La raccolta è inoltre aggiornata con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, che chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001, distinguendo tra trascrizione immediata del decreto, successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica e procedimento accelerato di occupazione d’urgenza.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIRCircolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

 

Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026

Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

 

Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026

Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

 

Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026

Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.

 

Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026

Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

 

Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026

Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.

Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.

Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.

La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.

Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.

 


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D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (A.C. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell’avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d’imposta per le imprese agricole, sostegno all’internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Più nel dettaglio, il capo I – articoli da 1 a 12-bis – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-bis); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-ter); la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un’esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell’applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-bis); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l’introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup – Napoli 2027” (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-bis); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-bis.1); un credito d’imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-ter); il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-quater); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-bis) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-ter); la proroga dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-quater); l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-quinquies); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all’Automobile Club d’Italia (articolo 12-bis).

Il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l’integrazione di alcune misure di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-bis); disposizioni finanziarie per l’attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-ter); la materia dell’educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-bis); l’interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-ter); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-bis); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-bis); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19).




MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




D.L. n. 42/2026: correzione del decreto fiscale, nuove misure su accise e imprese e riassetto delle coperture (aggiornamento al 9 aprile 2026)

Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall’originario 35 per cento all’89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell’ambito di “Transizione 5.0”, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d’imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nelle relazioni illustrativa e tecnica, nonché il nel dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.

 

Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall’altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d’imposta “Transizione 5.0”, alle imprese agricole e all’internazionalizzazione.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d’imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la misura “Transizione 5.0” e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell’incentivo teorico richiesto.

 

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il contributo all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.

 

Le relazioni governative consentono di comprendere con maggiore precisione la ratio dell’intervento. La relazione illustrativa chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere l’89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all’89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La Relazione tecnica quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.

 

 

Da relazione tecnica pag. 7

 

 

La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE

 

Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:

  • la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
  • nonché la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapienza finanziaria.

 

Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica

 

Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:

  • fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

 

La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-bis crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all’autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.

 

In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l’architettura interna dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026.

 

Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione

 

Con l’inserimento dell’articolo 8-bis nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell’aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

 

La relazione illustrativa collega espressamente la misura all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il dossier dei Servizi Studi segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta anche l’estensione della riduzione ai biocarburanti “qualificati” di cui all’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025, e formula una specifica osservazione circa l’opportunità di valutare l’estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.

 

Sul piano finanziario, la relazione tecnica quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d’imposta. Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e D.M. 2 aprile 2026.

 

Credito d’imposta per le imprese agricole

 

L’articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola, al netto dell’IVA e comprovati mediante fatture di acquisto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.

 

Il dossier parlamentare esplicita, inoltre, l’effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri

 

Con l’articolo 8-quater il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura opera nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell’incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

 

Su questo punto, il dossier dei Servizi Studi evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla relazione illustrativa, si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l’assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.

 

La Relazione tecnica aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

 

Conclusioni

 

Alla luce delle relazioni governative e del dossier dei Servizi Studi, il D.L. n. 42/2026 emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo “Transizione 5.0”, estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d’imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.

 

I documenti richiamati

 

La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 (correzione del decreto fiscale)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».

Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42

Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»

Le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica – D.L. 3 aprile 2026, n. 42. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026

 

 

 

 

 




D.L. n. 42/2026: modifica del decreto fiscale, interventi sulle accise e revisione delle misure per le imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all’esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.

 

Le Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

 

Oggetto e finalità del provvedimento

 

Il provvedimento reca misure urgenti articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dei carburanti; dall’altro, il sostegno alle imprese.

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 reca un insieme di misure “urgenti” articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e, dall’altro, il rafforzamento di interventi in favore delle imprese. Il provvedimento presenta, tuttavia, una peculiare struttura normativa, poiché il suo contenuto non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificandone l’articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all’articolo 18.

Ne deriva che il D.L. n. 42/2026 si configura, in larga misura, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente D.L. n. 38/2026, tuttora in corso di conversione. Come anticipato, il provvedimento appare quindi destinato a interagire strettamente con l’iter del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, con possibile trasfusione, per mezzo di emendamenti, del relativo contenuto nel testo in esame presso il Senato.

 

Struttura del decreto-legge

 

Il provvedimento si compone di due articoli:

  • l’articolo 1, che modifica il D.L. n. 38/2026;
  • l’articolo 2, recante l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 opera mediante:

  • revisione dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026;
  • inserimento, dopo l’articolo 8, dei nuovi articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
  • aggiornamento delle disposizioni finanziarie dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 38/2026.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026

 L’intervento più rilevante del decreto-legge n. 42 del 2026 riguarda l’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, dedicato alle misure fiscali in favore delle imprese connesse alle domande presentate nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”.

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 riconosceva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese di certificazione. Tale formulazione determinava, sul piano sostanziale, un recupero solo parziale del beneficio atteso dalle imprese rimaste escluse dal pieno accesso all’incentivo, con una riduzione del 65 per cento rispetto al credito teorico richiesto.

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo su tale disciplina, ridefinendo sia l’intensità del contributo sia il perimetro delle spese considerate, nonché introducendo una misura distinta per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026

Nuova misura del contributo per le imprese “esodate” dal credito d’imposta 5.0

 La modifica consiste nella sostituzione del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

 

La disposizione presenta tre profili di rilievo:

In primo luogo, aumenta il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

In secondo luogo, eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.

In terzo luogo, la norma riformula il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Sul punto, merita attenzione il coordinamento sistematico con il nuovo comma 3-bis, che reintroduce invece, per altra via, il tema delle certificazioni in relazione agli investimenti energetici.

 

Rilevanza del riferimento al GSE

 Il nuovo testo del comma 1 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell’impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE:

  • comunicazione di rispondenza tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità;
  • comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Adeguamenti formali e coordinamento interno

La lettera a) modifica inoltre:

il comma 3 dell’articolo 8, sostituendo il riferimento alle disposizioni «di cui al presente articolo» con il più preciso rinvio alle disposizioni «di cui al comma 1»; il comma 4, ove il limite di spesa di 537 milioni di euro è sostituito con quello di 1.302,3 milioni di euro.

Si tratta di interventi di coordinamento resi necessari dalla nuova articolazione interna della disciplina.

 

Nuovo comma 3-bis dell’articolo 8: contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili

 

L’introduzione del nuovo comma 3-bis, che riconosce un ulteriore contributo, entro limiti massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, proporzionato alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

La disposizione assume rilievo sotto un duplice profilo.

Da un lato, supera una delle criticità emerse nel precedente assetto del D.L. n. 38/2026, nel quale gli investimenti energetici, e in particolare quelli in impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili, risultavano non coperti dal meccanismo compensativo delineato dall’originario articolo 8.

Dall’altro lato, la norma non li ricomprende semplicemente nel perimetro del nuovo comma 1, ma costruisce una misura distinta, con plafond pluriennale, vincolata al rispetto del principio DNSH e subordinata all’adozione di un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di erogazione, sulla base delle informazioni fornite dal GSE.

La scelta normativa appare quindi orientata a una soluzione “a doppio canale”: quasi integrale ristoro del credito per gli investimenti allegati A e B e misura separata, con specifico limite di spesa, per gli investimenti energetici e le certificazioni correlate.

 

Articolo 1, comma 1, lettera b): inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater nel D.L. n. 38/2026

 

Articolo 8-bis – Misure in materia di accise

 

Il nuovo articolo 8-bis dispone, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, la rideterminazione delle aliquote di accisa su:

  • benzina;
  • gasolio usato come carburante;
  • GPL usato come carburante;
  • gas naturale usato come carburante.

 

Per benzina e gasolio l’aliquota è fissata a 472,90 euro per 1000 litri; per il GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi; per il gas naturale a zero euro per metro cubo.

 Per il medesimo periodo, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, alle condizioni indicate dalla norma.

 La disposizione si collega espressamente al D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e, secondo la relazione testuale del decreto, è giustificata dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Articolo 8-ter – Credito d’imposta per gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

 

Il nuovo articolo 8-ter riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, al netto dell’IVA e comprovato da fatture.

Il credito: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.

La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni.

 

Articolo 8-quater – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

Il nuovo articolo 8-quater interviene sul fondo rotativo di cui al D.L. n. 251/1981, prevedendo, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo, l’incremento fino al 20 per cento del cofinanziamento a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020, per domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardanti iniziative di transizione digitale o ecologica. La misura è riservata alle imprese che abbiano subito un impatto negativo per effetto del rincaro dei costi energetici ovvero una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Per le PMI il cofinanziamento è elevato fino al 30 per cento.

Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027. I criteri applicativi sono rimessi a deliberazioni del Comitato agevolazioni.

 

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026




Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le Relazioni delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della ratio legis. Esse esplicitano le finalità dell’intervento, chiariscono l’ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d’imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un riparto parziale di risorse limitate su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al plafond disponibile.

 

La lettura “tecnica” dell’articolo 8 consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd.  “esodati” della Transizione 5.0 

 

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

  • non incide su un credito già riconosciuto;
  • riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
  • si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica conferma questa impostazione: il plafond di 537 milioni è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “pro quota”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all’esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l’ambito oggettivo della misura.

L’articolo 8 richiama infatti:

  • gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”);
  • nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti “Transizione 5.0” riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

  • che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro “Transizione 5.0”, ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
  • che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) restano esclusi se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

  • la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello “Transizione 5.0”, include anche componenti energetiche e di efficientamento);
  • e la platea degli investimenti effettivamente “recuperabili” tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

  • imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
  • gli investimenti energetici, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

  • la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
  • ma presenta una selettività oggettiva restrittiva, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.



Transizione 5.0, dal 30 gennaio 2026 abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

L’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall’art.12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. (Così, comunicato pubblicato il 28 gennaio 2026 su sito di web GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/news)

 


Si ricorda che il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, conv. con mod., dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che «L’articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta ivi disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate».




In Gazzetta e in vigore le nuove norme su aree idonee l’installazione di impianti agrivoltaici e Transizione 5.0

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Il provvedimento urgente è vigore dal 22 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

 

Vedi anche: DDL e relazioni – Disegno di legge 1718

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Relazione illustrativa e Relazione tecnica

 

 

 

Il decreto interviene su due fronti: (i) gestione del Piano Transizione 5.0 e (ii) accelerazione dell’installazione di impianti da FER, con novità rilevanti su aree idonee e agrivoltaico.

 

1) Piano Transizione 5.0 – Scadenze, controlli e divieto di cumulo

 

Comunicazioni ex art. 38, comma 10, primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 27 novembre 2025. Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, se i dati sono incompleti/errati o la documentazione è incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni da effettuare entro il termine perentorio indicato e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025.

 

Sanzione procedurale sostanziale

 

«Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta».

Si evidenzia che non è sanabile la mancanza di elementi della certificazione di riduzione dei consumi energetici (DM 24 luglio 2024, art. 15, comma 1, lett. a)).

 

Divieto di cumulo

 

Si chiarisce che l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, sia la domanda per il credito 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024) sia quella per il credito beni strumentali nuovi (L. n.178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).

Le imprese che alla data del 22 novembre 2025, hanno presentato entrambe le domande devono optare con modalità telematiche entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti.

Se si opta per il 5.0 ma il beneficio non è riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva (verificati i requisiti) la possibilità di accedere al credito beni strumentali nei limiti delle risorse vigenti.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente.

 

Vigilanza e controlli GSE

 

Rafforzati i poteri: vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni i (nuovo comma 11-ter) e controlli tecnici su tutta la documentazione (nuovo comma 16), con annullamento della prenotazione e segnalazione all’AE per recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Rinnovabili – aree idonee e agrivoltaico

 

Definizioni e principio chiave

 

Nel D.Lgs. n. 190/2024 è introdotta la definizione di impianto agrivoltaico: impianto FV che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali; è ammessa rotazione dei moduli in posizione elevata e l’uso di agricoltura digitale/di precisione.

Per effetto dell’art. 2, comma 2: «È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

 

Link al testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

 

 




Transizione 5.0: Domande fino al 31 dicembre. Nuovo Piano operativo dal 1° gennaio, in piena continuità con l’attuale misura

Prosegue la presentazione dei progetti relativi a Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, nel fine settimana e nella giornata di ieri, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

 

 

Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Transizione 4.0, pubblicato il contatore delle risorse residue

Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il GSE procederà a pubblicare il contatore delle risorse residue disponibili per il Piano Transizione 4.0.

Il contatore sarà consultabile al seguente link e verrà aggiornato quotidianamente in base alle comunicazioni pervenute.

 

Fonte sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – https://www.mimit.gov.it 

 




Mimit: esaurite le risorse Transizione 5.0 | Nuove prenotazioni ancora possibili fino al 31 dicembre: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse

Con decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale in data 7 novembre 2025, il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

 

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Link al testo del Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2025 – “Transizione 5.0. Esaurimento risorse