Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 28 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente e pubblicità immobiliare.
Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, secondo la quale, nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate. La raccolta è inoltre aggiornata con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, che chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001, distinguendo tra trascrizione immediata del decreto, successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica e procedimento accelerato di occupazione d’urgenza.
Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui
Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026
Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.
La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.
Risoluzione n. 6 del 04/02/2026
Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026
La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom
Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui
Risoluzione n. 10 del 26/02/2026
Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1
La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.
Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026
Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.
Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.
Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026
Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 –
La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.
Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.
Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026
Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025
La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.
Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui
Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026
CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.
La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui
Risoluzione n. 17 del 29/04/2026
Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1 – Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480
La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura.
Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026
Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564
La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
Risoluzione n. 19 del 15/05/2026
Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.
La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.
Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026
Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184
La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.
Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.
In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026
Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 – Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.
Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026
Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 51, commi 2, 3 e 4, del TUIR – Circolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016
La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.
In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026
Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.
La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.
Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.
Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026
Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.
Riferimenti normativi e documentali
• Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026
Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24
RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.
Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026
Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24
RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.
Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026
Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.
Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026
Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.
Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026
Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.
La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.
Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.
Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.
Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.
La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.
Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.
Riferimenti normativi e documentali
Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.
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