La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026, riguardano l’istituzione, la ridenominazione e la soppressione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente, pubblicità immobiliare, successioni e donazioni e controlli automatizzati.

 

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Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, con la quale l’Agenzia ha chiarito che, per gli intermediari finanziari che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite agli stage 1 e 2 sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, in cinque quote costanti e devono essere determinate al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d’imposta.

Di particolare interesse anche la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, dedicata alle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità. L’Agenzia distingue tra trascrizione immediata del decreto con successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica eseguita dopo l’esecuzione del decreto e disciplina della procedura accelerata di occupazione d’urgenza.

Il nuovo aggiornamento comprende le risoluzioni nn. 30/E-35/E, pubblicate tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2026.

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia interviene in materia di successioni e donazioni, istituendo i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento mediante modello F24 delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, revoca della dichiarazione di intenti, decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, attività di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione.

La risoluzione n. 31/E, pubblicata nella stessa data, istituisce invece i codici 5519 e 5520 per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team”, destinati rispettivamente al versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali, e dispone contestualmente la soppressione dei codici 5442 e 5443.

Con la risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026 viene istituito il codice tributo 7080 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.

La risoluzione n. 33/E del 22 settembre 2026 istituisce invece il codice tributo 5518, da utilizzare nel modello F24 Accise, per il versamento della sanzione amministrativa prevista in relazione ai concorsi e alle operazioni a premio vietati quando venga accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi.

Degna di nota è la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, che rende concretamente applicabile il nuovo procedimento di liquidazione dell’IVA previsto dall’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
La disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Se dal controllo emerge un’imposta dovuta, l’esito viene comunicato al contribuente, che dispone di sessanta giorni per segnalare dati o elementi non considerati o erroneamente valutati, oppure per effettuare il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Sul piano pratico, la risoluzione istituisce il codice tributo 9005, destinato al pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione. Il sistema presenta tuttavia una peculiarità rilevante: il pagamento non può essere effettuato utilizzando crediti in compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, non è ammessa neppure la rateazione.
Qualora il contribuente non intenda versare l’intero importo riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, la risoluzione prevede inoltre tre distinti codici per il versamento parziale: 95AA per l’imposta, 95BB per gli interessi e 95CC per le sanzioni.
La risoluzione n. 34/E assume quindi una valenza che va oltre la mera istituzione di nuovi codici tributo: rappresenta uno degli atti attuativi attraverso i quali prende forma il nuovo sistema di liquidazione automatizzata dell’IVA in presenza di dichiarazione annuale omessa, basato sull’utilizzo dei dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria.

A questa si collega, per rilevanza sistematica, la risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, che interviene invece sulle comunicazioni conseguenti ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La risoluzione istituisce una serie di nuovi codici tributo utilizzabili con i modelli F24 e F24 Enti pubblici quando il contribuente, ricevuta la comunicazione di irregolarità, non intende versare integralmente l’importo indicato nel modello precompilato ma sceglie di corrisponderne soltanto una quota. Per facilitare l’individuazione della corretta codifica, l’Agenzia affianca inoltre a ciascun nuovo codice quello già utilizzato per il corrispondente versamento spontaneo.
Il nuovo sistema interessa numerose fattispecie introdotte o modificate negli ultimi interventi legislativi. Tra queste figurano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, con specifiche codifiche anche per i versamenti territorialmente riferibili a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.
Sono inoltre previsti codici specifici per il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, nonché per le tre componenti della global minimum tax: imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale, distinguendo per ciascuna imposta, interessi e sanzioni. Ulteriori codici riguardano il contributo straordinario sulla riserva introdotto dalla legge di bilancio 2026 e, per il modello F24 Enti pubblici, l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La risoluzione n. 35/E completa quindi, sul piano della riscossione, il raccordo tra nuovi tributi e agevolazioni e il sistema ordinario dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis, consentendo di distinguere puntualmente, anche in caso di pagamento parziale della comunicazione, le componenti relative a imposta, interessi e sanzioni.
Le risoluzioni n. 34/E e 35/E rappresentano, pertanto, i documenti di maggiore interesse dell’ultimo aggiornamento della raccolta: la prima rende operativo il nuovo controllo automatizzato sulle dichiarazioni IVA omesse, mentre la seconda estende e aggiorna l’architettura dei codici utilizzabili per i versamenti parziali conseguenti ai controlli automatizzati delle imposte dirette.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

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Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1 – Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIR – Circolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

 

Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026

Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

 

Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026

Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

 

Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026

Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.

 

Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026

Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

 

Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026

Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.

Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.

Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.

La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.

Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.

 

Risoluzione n. 30 del 16/09/2026

Successioni e donazioni: nuovi codici F24 A252-A284 per ravvedimento, revoca d’intenti, controlli, adesione e conciliazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 30/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE  – SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modello F24 – Ravvedimento e riliquidazione a seguito di revoca d’intenti, attività di controllo e conciliazione – Imposta di successione, imposta sulle donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo da A252 ad A284 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346; D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; D.Lgs. 19/06/1997, n. 218; D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

 

La risoluzione istituisce i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento con modello F24 delle somme dovute in materia di successioni, donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali. I codici A252-A263 riguardano, in particolare, il ravvedimento operoso e la revoca d’intenti, compresa la riliquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”; i codici A264-A284 coprono le somme dovute a seguito di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione. Per le spese di notifica resta utilizzabile il codice tributo 9400.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 31 del 16/09/2026

Win for Italia Team: codici 5519 e 5520 per il prelievo erariale e i proventi residuali; soppressi 5442 e 5443

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 31/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” – Modello F24 Accise – Versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali – Istituzione dei codici tributo 5519 e 5520 – Soppressione dei codici 5442 e 5443 – Articolo 1, commi 151 e 152, della L. 30/12/2025, n. 199.

 

Per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” sono istituiti i codici tributo 5519, destinato al versamento della quota del 12,25 per cento dell’importo delle giocate, e 5520, relativo ai proventi residuali. Entrambi vanno utilizzati nel modello F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”. La risoluzione sopprime inoltre i codici 5442 e 5443, riferiti a una disciplina non più vigente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 32 del 22/09/2026

Credito carburanti pesca 2026: codice tributo 7080 per la compensazione in F24 entro il 31 dicembre

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 32/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA – Imprese esercenti attività di pesca – Acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 – Istituzione del codice tributo 7080 – Articolo 4 del D.L. 18/03/2026, n. 33, convertito dalla L. 13/05/2026, n. 79.

Per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi di gasolio e benzina sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 è istituito il codice tributo 7080. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 entro il 31 dicembre 2026. L’importo fruibile è consultabile nel cassetto fiscale e il modello viene scartato se la compensazione supera l’ammontare comunicato dal Ministero competente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 33 del 22/09/2026

Concorsi e operazioni a premio vietati: codice 5518 per la sanzione da elusione del monopolio dei giochi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 33/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Concorsi e operazioni a premio vietati – Coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o elusione del monopolio statale – Sanzione amministrativa – Versamento tramite modello F24 Accise – Istituzione del codice tributo 5518 – Articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito dalla L. 24/06/2009, n. 77.

 

È istituito il codice tributo 5518 per il versamento, mediante modello F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per i concorsi e le operazioni a premio vietati dall’articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. n. 39/2009. La disciplina sanzionatoria opera, secondo il comma 1-bis, nei casi in cui sia accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Il codice va indicato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.L. 28 aprile 2009, n. 39, articolo 12, commi 1, lettera o), e 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  • D.M. 18 luglio 2003.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi prot. n. 325439 dell’11 giugno 2026.

 

Risoluzione n. 34 del 30/09/2026

Omessa dichiarazione IVA: codice 9005 per il pagamento integrale e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 34/E del 30 settembre 2026 – Oggetto: IVA – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omessa dichiarazione annuale IVA – Liquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Versamento tramite modello F24 senza compensazione né rateazione – Codice tributo 9005 per il pagamento complessivo e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali – Articolo 54-bis.1 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Per le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, è istituito il codice tributo 9005 per il pagamento dell’importo complessivamente richiesto. Se il contribuente intende versare soltanto una quota, deve utilizzare i codici 95AA, 95BB e 95CC, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. Il pagamento avviene tramite modello F24 senza possibilità di compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, senza rateazione.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 35 del 01/10/2026

Controlli 36-bis: nuovi codici F24 e F24 EP per i versamenti parziali delle somme richieste

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 35/E del 1° ottobre 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Comunicazioni ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – Versamento parziale delle somme richieste tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici – Nuovi codici per imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e prestazioni aggiuntive del personale sanitario, credito start-up e PMI innovative, global minimum tax e contributo straordinario sulle riserve – Articolo 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

 

I nuovi codici tributo sono destinati ai contribuenti che, ricevuta una comunicazione di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intendono versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto anziché utilizzare integralmente il modello precompilato. Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I-999I e 900L-923L; per il modello F24 EP i codici 924L-932L. Le nuove codifiche distinguono imposta, interessi e sanzioni e riguardano, tra l’altro, l’imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, il credito per investimenti in start-up e PMI innovative, le imposte della global minimum tax e il contributo straordinario sulle riserve.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
  • Legge 28 ottobre 2024, n. 162, articolo 2.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 69.

 

 

 


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Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).

 

Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.

 

 

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Termini e modalità di presentazione

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.

 

Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia.

Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il CdM ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2026

Preleva la bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre 2025 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui. La manovra, che non comporta un aumento del disavanzo pubblico, è responsabile e sostenibile, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato con la priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate. Sostiene il potere d’acquisto delle famiglie, rafforza il sistema sanitario e favorisce la competitività delle imprese.

 

Misure fiscali e sostegno al reddito

 

Riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

Regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio.

Confermata per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50%.

Confermata la cosiddetta flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro.

 

Famiglie, lavoro e politiche sociali

 

Stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.

Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.

Finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

Rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

Previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

 

Sanità

 

Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi a decorrere dal 2027. Una parte di tali risorse sarà destinata a nuove assunzioni e al miglioramento dei trattamenti in favore del personale sanitario. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nel 2026 si autorizza quindi l’assunzione di personale sanitario.

 

Imprese

 

Ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

Saranno presenti nel triennio il credito d’imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.

Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

 

Banche

 

Confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata. Modificata aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.)

 

Pace fiscale

 

Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Credito R&S e riserva di legge (art. 23 Cost.): i limiti del Fisco tra discrezionalità tecnica e obbligo di parere MiSE
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Profili fiscali e contabili della cessione d’azienda
di Marco Orlandi

Prescrizione del credito post notifica della cartella di pagamento. L’eccezione di prescrizione in executivis e l’omessa opposizione agli atti della riscossione
di Adriana Ardito

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Credito d’imposta R&S e valutazioni tecnico-specialistiche: la C.G.T. di Milano conferma la necessità del parere MiSE. Solo così si evita la disapplicazione sostanziale dell’art. 8 del D.M. 27/05/2015

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XVI – Sentenza n. 3180 del 17 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo -Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 relativo al periodo di imposta 2018 utilizzato in compensazione nell’anno 2019 – Qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini dell’accesso al beneficio attestata da perizia tecnica predisposta da un dottore di ricerca in Ingegneria delle costruzioni, già professore a contratto presso il Politecnico di Milano – Controversia caratterizzata da elevato grado di tecnicismo che involge profili altamente tecnici e, quindi, valutativi – Illegittimità dell’atto impugnato in ragione del fatto che l’Ufficio non può disconoscere il diritto al credito d’imposta per ragioni tecniche senza interpellare il Ministero dello Sviluppo Economico»

 

Tribunali:

 

Prescrizione successiva alla cartella esattoriale non opposta: è ammissibile l’opposizione all’esecuzione. Il pignoramento è illegittimo se gli atti interruttivi sono inefficaci

Tribunale Ordinario di Bari – Sezione II Civile – Sentenza n. 2272 dell’11 giugno 2025: «ESECUZIONE FORZATA – Opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. – Ricorso in opposizione avverso atto di pignoramento – Riscossione coattiva – Cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta – Intervenuta prescrizione successiva alla notifica – Eccezione sollevata in sede esecutiva – Ammissibilità dell’opposizione – Inidoneità della cartella a produrre effetti di giudicato – Atti interruttivi successivi inefficaci o non provati – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Fondamento – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Sussistenza»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Prestito o distacco di personale – Trattamento IVA

 

Distacco, avvalimento e codatorialità: le regole IVA aggiornate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 maggio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Trattamento, ai fini dell’IVA, delle operazioni di prestito e distacco di personale -Abrogazione dell’art. 8, comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Rilevanza IVA del mero rimborso del costo del personale distaccato – Ambito soggettivo, oggettivo e territoriale – Decorrenza della nuova disciplina – Regime transitorio e salvaguardia dei comportamenti pregressi – Disciplina IVA applicabile ad altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento – Indicazioni operative e interpretative in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020) – Art. 16-ter, del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 166 – Art. 30, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

ZES Unica – Agevolazioni per gli investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare

 

Credito d’imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell’8 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati “non immobiliari” – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

 

Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale

 

Studio condiviso tra professionisti non associati: l’IVA si applica al riaddebito delle spese

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 14 luglio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale, non costituito in associazione professionale – Quota parte di spese per il personale dipendente, per le riviste, per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti, affitti e vigilanza – Risposte ai quesiti – Il riaddebito delle spese deve essere soggetto ad IVA in quanto trattasi di operazioni imponibili tra professionisti indipendenti, come chiarito anche dalla circolare n. 58/E del 2001 – Esclusione del configurarsi un ipotesi di mandato senza rappresentanza – Gli interessi legali per ritardato pagamento di natura risarcitoria non concorrono alla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 – Le spese legali liquidate dal giudice seguono la regola generale: l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata) – Art. 15, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

ISA 2025, p.i. 2024: effetti dell’introduzione della classificazione ATECO 2025, adeguamento della modulistica ai D.Lgs. n. 216/2023, n. 192/2024 e alla L. n. 213/2023 e ai nuovi criteri di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per opere, forniture e servizi ultrannuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 luglio 2025: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2024 – Nuova classificazione ATECO 2025 e impatto sui modelli ISA – Aggiornamento della modulistica 2025 per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023, dalla L. n. 213/2023 e dal D.Lgs. n. 192/2024 – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento al nuovo art. 54 del TUIR – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d’impresa escluse dall’applicazione degli indici – Eliminazione del campo “Adeguamento valore esistenze iniziali” – Allineamento criteri contabili e fiscali per rimanenze e opere in corso – Obbligo di acquisizione dei dati “precalcolati” per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 18 marzo 2024 – D.M. 31 marzo 2025»

 

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