OIC 10, il rendiconto finanziario alla prova della qualità informativa: in consultazione il restyling del principio

Dalla Post Implementation Review emergono incoerenze classificatorie, prassi non omogenee e abuso delle voci residuali. La bozza OIC interviene sul metodo indiretto, sulla classificazione di interessi e dividendi, su factoring e reverse factoring e sull’informativa di dettaglio.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La bozza, come espressamente precisato dall’OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva dell’OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione” (Link esterni verso: https://www.fondazioneoic.eu/oic-pubblica-in-consultazione-la-bozza-del-nuovo-oic-10-rendiconto-finanziario/)

Il dato significativo dell’intervento non risiede soltanto nell’aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella ratio complessiva dell’operazione: rafforzare la qualità, la leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa.

La revisione nasce, infatti, da un’attività di Post Implementation Review (PIR), svolta con il supporto di studiosi accademici e fondata anche su un’analisi empirica condotta su un campione statisticamente significativo di 1.030 rendiconti finanziari. Dall’indagine sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un utilizzo eccessivo delle voci residuali; criticità che, secondo il comunicato, hanno reso necessario un intervento con dichiarata funzione anche “educativa”, mediante chiarimenti, indicazioni puntuali ed esempi applicativi.

 

I soggetti interessati: società in ordinario e bilancio consolidato

 

L’OIC 10 continua a collocarsi nel perimetro delle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria secondo le disposizioni del codice civile. La bozza richiama l’articolo 2423, comma 1, del codice civile, che include il rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio, e ribadisce l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del codice civile. Il principio trova inoltre applicazione anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato, nei termini disciplinati dall’OIC 17.

 

Metodo indiretto: l’utile ante imposte diventa l’unico punto di partenza

 

Significative è la proposta di intervenire sul metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’attività operativa. L’OIC propone che il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile o la perdita ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile o dalla perdita d’esercizio.

La motivazione è esplicitata nel paragrafo dedicato alle decisioni assunte: l’analisi empirica ha evidenziato che il metodo indiretto rappresenta la prassi largamente dominante tra le società non finanziarie tenute alla redazione dello schema. Proprio per questo, la standardizzazione del punto di partenza mira a semplificare il processo di redazione, eliminando un passaggio intermedio non necessario e riducendo le aree di disomogeneità applicativa.

La modifica ha un impatto operativo significativo: il rendiconto finanziario non viene più impostato come mera riconciliazione flessibile del risultato netto, ma come prospetto in cui il risultato ante imposte costituisce la base uniforme da rettificare per componenti non monetari, componenti i cui flussi sono classificati nell’attività di investimento o di finanziamento e variazioni del capitale circolante netto operativo.

 

Interessi e dividendi: classificazione secondo la natura dell’operazione sottostante

 

Altro punto di rilievo riguarda la classificazione dei flussi relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati. La proposta OIC supera logiche meramente contabili o di collocazione economica e valorizza la natura dell’operazione sottostante: gli interessi attivi, i dividendi e gli altri proventi finanziari riconducibili a investimenti in attività finanziarie vengono collocati nell’area dell’attività di investimento; gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari pagati vengono invece ricondotti all’attività di finanziamento.

La scelta è coerente con la nuova definizione delle aree del rendiconto: l’attività di investimento comprende anche i flussi derivanti dai proventi generati da attività finanziarie, mentre l’attività di finanziamento comprende non solo l’ottenimento e la restituzione di mezzi finanziari, ma anche gli oneri connessi al servizio del debito.

Per i revisori, il punto è particolarmente sensibile: la nuova impostazione impone di verificare la coerenza tra la natura economico-finanziaria dell’operazione e l’area del rendiconto in cui il flusso viene rappresentato, evitando classificazioni meccaniche o difformi tra imprese comparabili.

 

Factoring e reverse factoring sotto osservazione

 

La bozza dedica specifica attenzione alle operazioni di factoring e reverse factoring, segnalate come aree in cui la prassi ha evidenziato dubbi applicativi, anche in ragione della diversa strutturazione delle operazioni. L’approccio proposto dall’OIC è quello della coerenza tra la classificazione adottata nello stato patrimoniale e la rappresentazione dei relativi flussi nel rendiconto finanziario.

Nel principio viene previsto che, qualora tali operazioni siano rilevanti, gli incrementi e i decrementi del debito verso il factor siano presentati distintamente tra i flussi dell’attività di finanziamento. Le commissioni e gli altri oneri corrisposti al factor sono imputati alla medesima area, salvo quelli inclusi nella voce B7 del conto economico secondo quanto previsto dall’OIC 12.

La rilevanza della modifica è evidente soprattutto nel reverse factoring, dove l’operazione può modificare la rappresentazione del debito da commerciale a finanziario. Per questo la bozza introduce anche un esempio illustrativo dedicato, destinato a supportare l’applicazione uniforme del principio nel caso di adozione del metodo indiretto.

 

Voci residuali: più trasparenza sulla composizione

 

Uno degli aspetti più significativi del restyling riguarda le voci residuali. L’indagine OIC ha rilevato che tali voci risultano spesso di entità significativa rispetto agli aggregati complessivi e che, se prive di adeguata informativa sulla composizione, possono incidere negativamente sulla trasparenza e sulla comparabilità del prospetto.

Da qui la proposta di richiedere, in calce al rendiconto finanziario e in forma tabellare, la composizione qualitativa e quantitativa delle voci residuali rilevanti, quali “altre rettifiche per elementi non monetari”, “altre variazioni del capitale circolante netto operativo” e “altri incassi e pagamenti”.

La novità non va letta come mero aggravio informativo. Si tratta, piuttosto, di una misura di presidio contro l’opacità del prospetto: le voci residuali non vengono eliminate, ma devono essere rese intelligibili quando assumono rilievo. Per commercialisti e revisori ciò comporta una maggiore attenzione alla materialità delle poste aggregate e alla necessità di documentare la composizione dei saldi che incidono sulla lettura dei flussi.

 

Un principio con funzione anche formativa

 

Il tratto caratteristico della bozza è la scelta di accompagnare le nuove regole con chiarimenti ed esempi applicativi. Il comunicato sottolinea che il documento non si limita a introdurre modifiche classificatorie, ma intende guidare gli operatori attraverso indicazioni puntuali riferite a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una redazione più corretta e uniforme del rendiconto finanziario.

In questa prospettiva, il restyling dell’OIC 10 non appare come un intervento meramente manutentivo. È, piuttosto, una risposta a un problema di qualità informativa del bilancio: il rendiconto finanziario, divenuto prospetto obbligatorio per le società in ordinario dopo il D.Lgs. n. 139/2015, deve essere costruito in modo da consentire una lettura effettiva della capacità dell’impresa di generare liquidità, finanziare lo sviluppo, sostenere il debito e presidiare gli equilibri di solvibilità.

 

 

Oic – Organismo italiano di contabilità

In consultazione modifiche all’Oic 10 Rendiconto finanziario

Comunicato Stampa Oic del 20 maggio 2026

 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario. Le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.

Dall’indagine svolta sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali. Proprio tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC, il documento posto in consultazione ha volutamente una funzione educativa. Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. Per tale motivo nel principio e nello schema di riferimento, sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.

Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.

 


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Pubblicato il Documento Interpretativo n. 12 OIC sugli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 volto a chiarire gli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/). La materia è stata disciplinata dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) che, all’art. 1 commi 65-67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti. Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una legge ormai superata, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo documento interpretativo per riflettere l’emanazione della nuova legge e l’applicazione della norma agli esercizi 2025-2026. (Così, comunicato stampa OIC del 5 maggio 2026)




Oic ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Particolare rilevanza assumono le modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24). È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.

Quanto all’OIC 25, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

(Così, comunicato stampa OIC 8 dicembre 2025)

Link al testo degli emendamenti
(Link esterno al sito della fondazioneoic.it: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2025/12/Emendamenti-ai-PCN.pdf)

 




Oic: in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili principi contabili nazionali

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha messo in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili nazionali* approvati dal consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità. Le proposte di cambiamento, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell’attività ordinaria di manutenzione degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.

La consultazione si concluderà a fine luglio. L’obiettivo è di rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti entro la fine dell’anno.

In dettaglio gli emendamenti proposti * riguardano i seguenti principi contabili:

  • emendamenti all’ OIC 13 Rimanenze, all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
  • emendamenti all’OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
  • emendamenti all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
  • emendamenti all’OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
  • emendamenti all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’6 giugno 2025)

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)  invita ad inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno 31 luglio 2025 all’indirizzo e-mail  staffoic@fondazioneoic.eu

*Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/)




L’OIC pubblica la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, (Link esterno verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/) il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. Il nuovo standard, sottoposto nei mesi scorsi a pubblica consultazione, dovrà essere applicato a partire dal 2026. Ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.

Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30 (Link esterno verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/) il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questa soluzione ha – tra l’altro – il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.

Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’ 11 giugno 2025)




L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica le modifiche a principi contabili nazionali e aggiorna il documento interpretativo 11

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno.

I principali cambiamenti, in gran parte confermati nel corso della consultazione, sono intervenuti:

  • sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
  • sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.

A seguito del processo di consultazione è stato precisato che la società deve indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo;

  • sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

L’OIC ha pubblicato inoltre il Documento Interpretativo 11 – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023. L’aggiornamento del documento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l’applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.

 (Così, comunicato stampa Organismo Italiano di Contabilità del 18 marzo 2024)

Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/

 – Emendamenti ai principi contabili nazionali, che contiene modifiche all’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio, OIC 15 Crediti, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

–  Documento Interpretativo n. 11 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”, aggiornato per tener conto per tenere conto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 e del DL 131/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 169 novembre 2023.

 

 

 




L’Oic 34: ricavi per attività in conto terzi e mancata previsione dell’early adoption

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si è riunito a Roma ha chiarito, rispondendo ad un quesito, che, sebbene l’OIC 34 Ricavi entri in vigore nel 2024 (link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-04-19-OIC-34-Ricavi-.pdf) e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5-A.7 dell’OIC 34 per decidere se una società agisce in conto proprio (principal) o in conto terzi (agent) sono compatibili con l’attuale quadro normativo, disciplinato. Infatti, in base all’attuale principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. In pratica, tale società, agisce da agent ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.

Tale orientamento (link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2023/11/Bozza-in-consultazione-in-risposta-a-richiesta-di-chiarimento-OIC-34.pdf) è stato pubblicato in consultazione fino all’11 dicembre 2023 e conferma quanto espresso dall’OIC nel 2017 in risposta ad un altro quesito allora pervenuto sul tema dell’iscrizione del ricavo al netto oppure al lordo.

Nel corso della medesima riunione il Presidente ha informato il CdA della decisione presa dall’International Accounting Standard Board (Iasb) di abbondare il progetto sulle Business Combination under Common Control, cioè sulle operazioni infragruppo. In attesa di conoscere le motivazioni di questa scelta, l’OIC rileva come ancora una volta i temi relativi ai bilanci di esercizio, tra i quali si collocano appunto le operazioni infragruppo, continuano a non essere considerati prioritari nell’agenda dei lavori dell’organismo contabile internazionale e si riserva di valutare eventuali autonome iniziative.

Il CdA dell’OIC, nel corso della medesima riunione, ha poi preso in esame gli Annual Improvements proposti dallo Iasb, con i quali l’organismo contabile internazionale compie annualmente una “rilettura” dei suoi standard correggendo incoerenze ed errori marginali. In generale OIC ha condiviso le proposte dello IASB con l’eccezione di quella sull’IFRS 9 relativa all’eliminazione contabile delle passività del leasing. Ad avviso dell’OIC i cambiamenti proposti non riuscirebbero a risolvere il conflitto tra IFRS 9 e IFRS 16. E pertanto sarebbe preferibile che lo Iasb affidi ad un progetto separato l’obiettivo di chiarire l’interazione tra i due standard, a seguito dei risultati della prossima post- implementation review (PIR) dell’IFRS 16.

L’OIC ha infine esaminato il discussion paper dell’Efrag sui variable consideration, cioè su quella porzione dei prezzi d’acquisto che dipende da eventi futuri incerti. In generale l’OIC supporta il lavoro svolto dall’EFRAG tuttavia fa presente che una simile tematica attualmente non è compresa nel piano di lavoro dello Iasb: occorrerebbe invece che vi fosse inserita anche per far sì che le proposte europee abbiano maggiori chance di essere accolte.

(Così, comunicato stampa Oic del 27 novembre 2023)

Link alla bozza in consultazione di risposta ad un quesito in merito all’OIC 34 Ricavi in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell’OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell’adozione dell’intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. (Osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro l’11 dicembre 2023)
Link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2023/11/Bozza-in-consultazione-in-risposta-a-richiesta-di-chiarimento-OIC-34.pdf)




L’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 34 Ricavi

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che si è riunito a Roma sotto la presidenza di Angelo Casò, ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 (Link esterno al sito dell’Organismo Italiano di Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/) sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.

Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. La principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. Tra l’altro il tema della semplificazione è tra i piani operativi dell’Organismo che ha recentemente avviato un progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento.

Ad esito della consultazione pubblica, è stata tra l’altro inserita una specifica previsione riguardante le opzioni put or call (restituzione del bene oppure ricompra da parte della società). Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali. Sia in caso di opzione call che di opzione put il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Qualora sia “ragionevolmente” certo che l’opzione di riacquisto non venga esercitata, l’operazione verrà contabilizzata come un’operazione di vendita. Diversamente l’operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

Per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità del 19 aprile 2023)




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Titoli non immobilizzati. L’OIC approva il Documento Interpretativo 11

L’OIC ha approvato in via definitiva il documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del Decreto-Legge 73/2022 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022 n. 122, “prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d’esercizio), per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 20-quater del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/) per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. A seguito dell’emanazione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto il nuovo documento interpretativo tenuto conto del disposto dell’articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l’OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.

 

 

 




Titoli non immobilizzati. OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11

L’OIC ha diffuso in consultazione il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

I commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del citato decreto-legge n. 73/2022, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma “che ha carattere transitorio, concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto-Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 40-quater del Decreto Legge 21 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

Il documento, spiega la Fondazione, “è stato redatto tenendo conto:

  • delle posizioni assunte in sede di redazione del citato Documento Interpretativo 4 ritenute ancora applicabili;
  • della novità introdotta dal Decreto Legge secondo cui la società destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

In particolare, con riferimento alle posizioni assunte nel citato Documento Interpretativo 4, l’OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:

  • la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;

“Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga”.

  • non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole;

“Pertanto non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio”.

  • la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante;

Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro fair value, i derivati possono essere attivi (classificati nell’attivo circolante o immobilizzato) o passivi (classificati tra fondi rischi) e ad ogni data di valutazione successiva il loro valore è aggiornato per tenere conto delle variazioni di fair value intervenute. Tali variazioni potrebbero in alcuni casi anche portare a cambiare il segno del derivato da attivo a passivo o viceversa. Dal momento che la norma è rivolta ad eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro fair value, non possano ricadere nell’ambito di applicazione della norma.

  • restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
    • l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’OIC 32. Nella copertura di fair value l’elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair value per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di fair value sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura. Diversamente, se si ritenesse applicabile la deroga al titolo oggetto di copertura, non sarebbe possibile rappresentare in bilancio l’effetto della copertura;
    • la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32. L’OIC 32 consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite valutando l’intero strumento ibrido al fair value qualora questo sia uno strumento quotato (i.e. fair value di livello 1). La facoltà, concessa dall’OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso la società valuta al fair value il titolo ibrido invece di procedere allo scorporo e valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal Se la società adotta tale politica contabile, coerentemente con quanto previsto per i derivati, si è ritenuto che non fosse possibile applicare la deroga a tali titoli. Tuttavia la società, come anche previsto dall’OIC 32 al paragrafo 50, può decidere di cambiare principio contabile applicando le previsioni dell’OIC 29 e procedere allo scorporo del derivato dal titolo. In tale caso il derivato sarebbe rilevato e valutato al fair value mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra il costo ed il mercato, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma;
  • per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
    • la valutazione al costo ammortizzato prevista dall’OIC 20 per i titoli dell’attivo circolante. L’OIC 20 al paragrafo 59 prevede che “i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”. Dal momento che l’obiettivo della norma è quello di evitare di rilevare la svalutazione dei titoli derivanti da un andamento negativo dei prezzi di mercato, il valore contabile dell’anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell’applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore in deroga al paragrafo 59 dell’OIC 20;
    • per le stesse ragioni del punto precedente restano valide le disposizioni contenute nell’OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.

 

 

Per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, vedi anche il Regolamento IVASS del 30 agosto 2022 relativo all’attuazione delle disposizioni introdotte dal dl 21 giugno 2022, n. 73, sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la valutazione in bilancio.




L’OIC ha approvato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.

Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based facendo perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. In mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).

Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:

  • la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (OIC 28);
  • le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9);
  • le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità del 9 giugno 2022)




OIC: pubblicati nella versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu)  disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa e sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

a) eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
b) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu) prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese.

Pertanto la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità – del 4 maggio 2022)




Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese pubbliche per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni. In particolare per quanto attiene l’interpretativo n.10 sulle rivalutazioni e riallineamenti il CdG ha anche discusso le modifiche da apportare al documento qualora fosse definitivamente approvato l’emendamento in discussione in Parlamento che consente alle società la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate. Sui tre documenti sarà ora avviata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’OIC.

Nel corso della riunione il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Il CdG è stato infine ragguagliato sul dibattito in corso in sede Iasb su due problematiche che potrebbero avere significative ripercussioni anche in Italia. In una recente riunione tra gli standard setter globali è stata discussa l’applicabilità dello IAS 27 sul bilancio separato ai bilanci di esercizio redatti in coerenza con i principi Ias/IFRS. Qualora lo IASB continuasse a non adeguare lo IAS 27 per disciplinare fattispecie nuove che si evidenziano attraverso il suo utilizzo per la redazione dei bilanci d’esercizio si potrebbe porre un serio problema circa la sua adeguatezza.

Il tema è particolarmente sentito in Italia dove l’opzione è stata esercitata dal legislatore e dove circa 3mila società sono Ias compliant anche per i bilanci d’esercizio. L’OIC ha da tempo avviato sul tema un progetto a livello internazionale con gli standard setter di Brasile, Corea del Sud ed India. Un prossimo step del progetto sarà quello di provocare un incontro con lo IASB per chiarire questo delicato profilo dell’applicazione dello IAS 27.

Un’altra questione sottoposta all’esame dello Iasb riguarda i criteri di contabilizzazione dei contratti di reverse factoring dove un finanziatore, tipicamente una banca, si impegna a pagare gli importi di un fornitore di una società e quest’ultima si impegna a pagare il finanziatore in una data successiva. Questo tipo di contratti si stanno diffondendo nella prassi e sul modo migliore di darne evidenza nei bilanci è in corso un confronto tra lo stesso Iasb e l’Efrag, l’organismo di consulenza della Commissione Europea in materia contabile. Nella riunione odierna l’OIC ha approvato la propria posizione sul documento messo in consultazione da parte dello IASB. L’OIC supporta l’iniziativa dello IASB di migliorare la disclosure relativa a questi contratti, tuttavia nota che permane il dubbio se i debiti che risultano da queste operazioni vadano considerati come finanziari o come operativi. (Così, comunicato stampa OIC del 28 marzo 2022)




L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

 




L’Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci. Gli ETS rappresentano un comparto in costante crescita nell’economia italiana. (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all’OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

L’emanazione del principio contabile OIC 35 conclude un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto, come di consueto nell’emanazione degli standard, tutti gli stakeholders interessati alla materia.

La complessità e la novità della materia riguardante la rappresentazione contabile degli enti appartenenti ad un settore così esteso e rilevante per l’economia del Paese, ha portato l’OIC a programmare fin da ora una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi sui quali eventualmente intervenire con ulteriori documenti specifici.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano che un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi; e
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC

Il principio contabile è corredato da quattro Appendici, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 3 febbraio 2022)

 

Vedi anche:

 

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pd

 

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi

 

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n.34 sui ricavi (Link esterno al sito dell’Organismo Italiano di Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/)

Il nuovo standard prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.

La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”.

Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un veicolo associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. In quel caso, a fronte di un unico corrispettivo per la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, le società potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione. Potranno pertanto rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene valutando l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che:

  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Diversamente il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Nel principio è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche (tra cui vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi). Inoltre sono stati inseriti 12 esempi che, seppur non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dai vari stakeholder.

Interpellato sul tema, il Presidente del Consiglio di Gestione dell’OIC Angelo Casò ha dichiarato: “La bozza di PC sui ricavi pubblicata in data odierna è un documento atteso da molti stakeholder dell’OIC. Un particolare ringraziamento a nome di tutti i membri del Consiglio di Gestione dell’OIC va ai membri del Gruppo di lavoro Nazionale. I loro contributi sono stati fondamentali per la finalizzazione del documento e l’avvio della consultazione.

Adesso l’aspettativa è quella che al termine della consultazione pubblica il documento si arricchisca grazie al contributo di tutti gli stakeholder dell’OIC. Pertanto l’invito rivolto a tutti è quello di partecipare alla consultazione inviando le proprie considerazioni sul documento.”

(Cosi, comunicato stampa OIC del 9 novembre 2021)

I commenti possono essere inviati entro il 7 marzo 2022 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830




In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)




OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La comunicazione trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”. In particolare, è stato chiesto se per effetto del lock-down, che ha limitato l’uso delle immobilizzazioni, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto.

Link alla bozza per la consultazione della Comunicazione sulla modifica del metodo ammortamento

(Link al sito web dell’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ: www.fondazioneoic.it)

 




Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma “interpretata” prevede “che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie”.

 

Ambito di applicazione

 

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La stessa deroga non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

 

Link al testo del documento interpretativo 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 ‘Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio’
(Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)




L’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 33 “Passaggio ai principi contabili nazionali”

Il principio contabile nazionale OIC 33 (link esterno al sito web della fondazione OIC) disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.).

Come chiarito nelle “Motivazioni ”, l’obiettivo dell’OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente. Per perseguire tale obiettivo è stato necessario prevedere, analogamente all’OIC 29, il modello contabile dell’applicazione retroattiva degli OIC come se da sempre fossero stati applicati. In tal modo si evita che il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti. In linea con quanto statuito nell’OIC 29 e in aderenza alla previsione dell’articolo 2423, comma 4, codice civile, non si ha l’applicazione retroattiva quando questa risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti.

Link al testo del principio: OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali  (applicabile dal 1° gennaio 2020) (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)




Oic adopter. Estesa all’esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

 “Le disposizioni di cui all’art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l’esercizio 2019”. Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione “transitoria” che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2019. Come chiarisce l’OIC nel documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), “rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni””.

 

I derivati sono esclusi

 

Come evidenzia l’OIC “Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC”.

 

Regolamento IVASS per le imprese del settore assicurativo

 

Si ricorda, infine, che la norma primaria ora “prorogata” per tutto l’esercizio 2019, al comma 2, ha attribuito all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. A ciò ha provveduto la il regolamento IVASS 12 febbraio 2019 n. 43 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli adottato ai sensi dell’art. 20-quater, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati).

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, recante: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

Per saperne di più:

Link al documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità con riferimento all’esercizio 2018. (link al sito https://www.fondazioneoic.eu/)




L’OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”

 

L’OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”. L’obiettivo del nuovo OIC, ora in bozza per commenti, è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente. Per perseguire tale obiettivo, spiega la parte motiva della bozza del documento, è stato necessario prevedere, analogamente all’OIC 29, il modello contabile dell’applicazione retroattiva degli OIC come se da sempre fossero stati applicati. In tal modo si evita che il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti. In linea con quanto statuito nell’OIC 29 e in aderenza alla previsione dell’articolo 2423, comma 4, codice civile non si ha l’applicazione retroattiva quando questa risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti.

Link alla Bozza in consultazione   (al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/)




OIC pubblica l’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”

La nuova versione dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si applica retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l’applicazione anticipata.

I paragrafi dal 21 al 24 relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” sono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l’entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”: “Le valutazioni nel bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”.

Nella motivazione delle scelte fatte dall’OIC nell’ambito del processo aggiornamento dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si legge che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti temi:

  • la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
  • la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell’intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
  • la prospettiva della continuità aziendale.

Visto che le regole relative alla Prospettiva della continuità aziendale si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, si riportano alcune precisazioni nell’OIC 11 contenute nella parte motiva (che si ricorda non è parte integrante dell’OIC 11). In particolare l’OIC puntualizza:

“la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile comporta l’abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 dell’OIC del principio ma, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest’ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, (Link esterno verso sito https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 ‘il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche”. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: ‘Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile’. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio”.




Bozza in consultazione del principio OIC 11: la “Rappresentazione sostanziale” trova ingresso nei postulati del bilancio d’esercizio

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. In arrivo modifiche

La Direttiva 2013/34/UE all’art. 6, paragrafo 1, lettera h), prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione» …; nel successivo comma 3 prevende, inoltre, che «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

Il D.Lgs. 139/2015 di «Attuazione della direttiva 2013/34/UE … » all’art. 6, comma 3, prevede la sostituzione nell’art. 2423‐bis n. 1) della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Questo, il fondamento normativo di una delle più importanti statuizioni contenute nella bozza del principio n. 11, di seguito riportato:

4.3 Rappresentazione sostanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)

21. L’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
22. A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi contabili da parte dell’OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
23. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.
24. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l’OIC 23 Lavori in corso su ordinazione indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

(ndr. nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l’OIC prevede gli specifici trattamenti ne pertinenti principi contabili, così come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016 (*).

Link alla bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)


Nota (*) – Vedi: “L’OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015”

 




Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;
OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;
OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;
OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;
OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;
OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;
OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;
OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;
OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell’eliminazione contabile del derivato;
OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;
OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;
OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;
OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell’elemento coperto nelle Coperture di fair value.

Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)




Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti sul comportamento contabile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elaborato è dedicato alle specificità delle cooperative, poiché all’analisi dell’impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

 L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale è consultabile nella sezione: Studi e Ricerche – Principi contabili e di valutazione

 




Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

 Il testo e la sintesi delle disposizioni fiscali 

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 16 febbraio il Senato ha approvato il relativo disegno di legge di conversione, (A.S. 2630) che è stato poi trasmesso alla Camera (A.C. 4304). Il decreto legge è stato definitivamente approvato dalla Camera il 23 febbraio 2017.

Testo del decreto-legge approvato dalla Camera

 

Articolo 3, comma 3-octies (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi)

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L’articolo 3, comma 3-octies, proroga fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Articolo 3, comma 3-novies (Esercizio dell’opzione lavoratori rimpatriati)

3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-novies, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l’opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale (recato dall’articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

Articolo 6, comma 8 (Commercio su aree pubbliche)

 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

L’articolo 6, comma 8, dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull’intero territorio nazionale. La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.

La norma in esame, pertanto, sembra applicarsi, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

  • alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
  • alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
  • alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

Introdotta, infine, la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Articolo 7, comma 3-bis (Proroga termine invio dei dati relativi alle spese veterinarie)

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il comma 3-bis dell’articolo 7, dispone una proroga dei termini (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)

3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. L’ultimo periodo del comma 3 prevede infine che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (di cui all’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) operi fino alla data del 31 dicembre 2017. Tale effetto è conseguito attraverso la proroga per l’anno 2017 delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.

Articolo 9, comma 5 (Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 31 marzo 2017.

Il comma 5 dell’articolo 9 proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 31 marzo 2017.

Articolo 9, commi 9-octies e 9-undecies (Detrazione dell’IVA dall’IRPEF per acquisti unità immobiliari)

9-octies. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l’anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.

Il comma 9-octies, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Articolo 10, comma 2-ter (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

2-ter. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-ter, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull’art. 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Modificando la norma transitoria (comma 4), il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo degli attuali 4 anni) dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018.

Articolo 10, comma 2-quater (Disciplina transitoria esame di abilitazione forense)

2-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-quater dell’articolo 10, modificando l’art. 49 della legge professionale forense (L. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018.

Articolo 11, comma 2 (Card cultura per i diciottenni)

2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

L’articolo 11, comma 2, proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura

Articolo 13, comma 4 (Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3».

Il comma 4 dell’articolo 13, apporta alcune novelle all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, per effetto delle norme introdotte si posticipa dal 3 dicembre 2016 a1° ottobre 2017 (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l’applicazione delle norme che:

 

  • dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI;
  • prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.

 

Sempre per effetto delle norme, si dispone che dal 1º ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l’acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

Si precisa inoltre che le norme in commento non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Articolo 13, comma 4-bis (Contributo di sbarco)

4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».

Il comma 4-bis dell’articolo 13, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Articolo 13, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Ue)

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-ter ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, si rammenta che l’articolo 50, comma 6 obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Sul comma 6 è intervenuto l’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Di conseguenza, le norme in esame sostanzialmente fanno rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Altre modifiche alla disciplina

4-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  1. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 4-quater sostituisce il comma 6 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il comma 4-quinquies stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni di cui al comma 4-quater è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 13, comma 4-sexies (Abrogate le comunicazioni dei beni d’impresa in godimento ai soci)

4-sexies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

Il comma 4-sexies abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell’Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Articolo 13, comma 4-sexies (Contrasto all’evasione fiscale internazionale. Non serve un decreto MEF per la raccolta delle informazioni)

4-septies. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 è abrogato.

Il comma 4-septies sopprime l’articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Articolo 13, comma 4-octies. (Reddito dell’unità immobiliare: riduzione del 30 per cento con meno obblighi)

4-octies. All’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998. Detta norma subordina la facoltà di usufruire dell’abbattimento al 30% dell’imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies. (Bilancio “non IFRS” per gli intermediari)

6-quinquiesdecies. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto».

Il comma 6-quinquiesdecies dell’articolo 13, consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l’entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al D.Lgs. n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari “non IFRS”, ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

Articolo 13-bis. 

Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015

Articolo 13-bis. comma 1 (Proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.

Prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11 (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015)

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 83:

  1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princìpi contabili»;

  2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;

    b) al comma 2 dell’articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;

     c) all’articolo 108:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;

  2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

  3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3»;

  4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

     d) all’articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall’impresa»;

     e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;

     f) all’articolo 112:

  1) il comma 1 è abrogato;

  2) al comma 2, le parole: «delle operazioni “fuori bilancio” in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;

  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall’impresa»;

  7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

    a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

    b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

    a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

    b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

    c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

    d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

    e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

    «7-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modificando l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, in breve, “Regolamento IAS” — in “Finanza & Fisco” n. 20/2009, pag. 1684), in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3 del predetto “Regolamento IAS”) al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bisall’articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2011, pag. 1608), sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d’impresa, previste dal citato art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value(lettera f)).

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).

Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dal D.M. 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal D.M. 14 marzo 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 369) concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Articolo 14, comma 3 (Esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

L’articolo 14, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Articolo 14, comma 4 (Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla P.A. )

 4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.

 

Articolo 14, commi 6-bis (Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14, novella una disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia di redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l’Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la novella – indicando la finalità di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai suddetti eccezionali eventi sismici – proroga, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Articolo 14, commi 12-quinquies (Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

12-quinquies. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Il comma 12-quinquies dell’articolo 14 modifica l’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera a) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica).

La lettera b) aggiunge il comma 7-bis al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma 7-bis stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l’agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all’attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2015.

Articolo 14-bis. (Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali).

1. All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017»

L’articolo 14-bis,  proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall’articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Articolo 14-ter (Semestrale per il 2017 la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».

L’articolo 14-ter, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

 

 




Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 2364, co. 2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle S.p.A. (norma estesa alle S.r.l. dall’art. 2478-bis, co. 1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora «lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società».

Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato D.Lgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 «Disposizioni finali, transitorie» del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che «[l]’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9–bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto».

In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal legislatore dell’art. 9-bis del D.L. 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi – è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.

L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.

Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art. 2364, c.c. (art. 2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni. (Così, nota pubblicata nel sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Link al sito della Fondazione OIC dove sono pubblicati i nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 15 – Crediti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 19 – Debiti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)

 

 




L’OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22 dicembre ha diffuso la versione definitiva di 20 principi contabili. Principi aggiornati in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) di recepimento delle direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, le cui disposizioni ai sensi dell’articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 139 del 2015, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (nella maggioranza dei casi, bilanci chiusi al 31 dicembre 2016), saranno interessati dalle novità introdotte dal decreto legislativo 139/201, il cui impatto, è stato il motivo dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sotto elencati.

I nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 30 che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Si ricorda che “il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura; la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; la capacità della società di autofinanziarsi”. Riguardo l’ambito di applicazione, nel principio evidenziato che “l’articolo 2435-bis, comma 2, e l’articolo 2435-ter del codice civile prevedono l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese”. Pertanto il “principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile” La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Nelle motivazioni la Fondazione evidenzia che “la principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative introdotte dal D.lgs. 139/2015 ha riguardato l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione”.

La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio”.

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 22 deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 22 deve essere applicato prospetticamente, come previsto al paragrafo 70. Le disposizioni relative alla determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze di materie prime e sussidiarie contenute nei paragrafi 51-53 si applicano a tutte le rimanenze finali di materie prime e sussidiarie rappresentate nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 13 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dall’OIC 29 per tale modalità di rilevazione. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio”.

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 15 – Crediti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che: valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2426, numero 4, codice civile; valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 127/1991. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 19 – Debiti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC 21 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La nuova edizione dell’OIC si applica prospetticamente ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il nuovo principio si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.