Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

 

Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.

Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.

 

Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)

 

La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.

La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.

 

Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)

 

La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.

L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.

Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.

Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.

 

Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies

 

La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.

L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.

Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.

 

Conclusioni

 

Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.

La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.




Concordato preventivo biennale 2026-2027, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Serie generale – il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Il provvedimento assume rilievo centrale nell’assetto operativo del concordato preventivo biennale, in quanto definisce il quadro metodologico in base al quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La metodologia approvata tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, delle risultanze della loro applicazione e delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Il decreto individua inoltre gli elementi necessari per l’elaborazione della proposta, chiarendo che la stessa viene costruita utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni correlate all’applicazione degli ISA anche con riferimento ad annualità pregresse e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Il decreto disciplina anche alcuni profili di particolare interesse operativo, tra cui i criteri di adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi straordinari e le misure di tutela dei diritti e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei processi decisionali automatizzati.

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale. L’articolo 4 chiarisce infatti che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si manifestano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la soglia prevista dalla disciplina legislativa, purché tale scostamento sia collegato a circostanze eccezionali espressamente individuate.

La norma considera, tra l’altro, gli eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, i danni ai locali o alle scorte tali da compromettere l’attività, l’impossibilità di accesso ai luoghi di esercizio, la sospensione dell’attività per cause straordinarie, la liquidazione, la cessione in affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività o dell’esercizio della professione, nonché gli effetti economici negativi riconducibili ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, se accompagnati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.

Si tratta di una previsione rilevante perché delimita in modo puntuale le ipotesi in cui il concordato può venir meno per eventi non riconducibili alla fisiologica oscillazione dell’attività economica, ma a fattori straordinari e oggettivamente idonei a incidere sulla capacità reddituale del contribuente.

Con la pubblicazione del decreto viene dunque completato un passaggio essenziale del cantiere attuativo del concordato preventivo biennale 2026-2027, offrendo la base tecnica di riferimento per la successiva elaborazione delle proposte da sottoporre ai contribuenti interessati.




730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 giugno 2026 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Per professionisti, CAF e contribuenti, la pubblicazione del provvedimento rappresenta quindi un passaggio importante nella gestione della campagna dichiarativa 2026, soprattutto nei casi in cui le modifiche apportate al modello 730 incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta e conducano a un rimborso.




Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

Bozza del Testo, sintesi operativa e bozze delle Relazioni

 

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

La Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Le Relazioni (Illustrativa e Tecnica) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

 

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in bozza, reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La relazione illustrativa, anch’essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la bozza consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del welfare aziendale; la revisione del regime dei fringe benefit per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l’ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l’estensione dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

 

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Quadro generale del provvedimento

 

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e integrative nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull’adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull’operatività di imprese, professionisti, sostituti d’imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

 

Sintesi delle principali novità

 

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La prima riguarda i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali.

La seconda concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi.

La terza incide sui redditi d’impresa, con interventi in materia di attività agricole, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La quarta riguarda la fiscalità internazionale, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all’imposizione integrativa nell’ambito del Pillar Two.

La quinta attiene all’IVA, con l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La sesta investe l’imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La settima interviene sull’adempimento collaborativo e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L’ottava riguarda il Terzo settore, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

 

Fringe benefit auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e optional

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

L’elemento innovativo più rilevante è l’incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell’assegnazione, ma guarda all’anzianità del veicolo. L’effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del fringe benefit è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l’incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d’imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

 

Lavoro autonomo: crediti d’imposta agevolativi ceduti o compensati

 

L’articolo 3 introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando il credito d’imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un’area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d’imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

 

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell’articolo 32 del TUIR tiene conto dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L’intervento sull’articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell’articolo 32, rientrano nel reddito d’impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La relazione illustrativa sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all’articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all’impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l’interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d’impresa.

 

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

 

Gli articoli 5 e 6 intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L’articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall’articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L’obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

 

Riporto delle perdite fiscali

 

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell’attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l’ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell’articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell’attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l’affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

 

Revisione della disciplina dei conferimenti

 

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La relazione illustrativa segnala, in particolare, l’esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L’obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell’articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d’imposta precedenti a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

 

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

 

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall’altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull’imposizione integrativa e al sistema Pillar Two.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al Pillar Two, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l’imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l’evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

 

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

 

L’articolo 12 interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all’articolo 19 amplia il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all’anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l’articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L’ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell’anno di ricezione.

 

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

 

Gli articoli 13, 14 e 15 intervengono sul testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l’imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l’acquisizione dell’imposta, tenuto conto dell’incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L’articolo 14 modifica l’articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l’imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale effettuata dall’ufficio.

L’articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell’abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all’autoliquidazione. L’anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

 

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

 

L’articolo 16 interviene sulla disciplina dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l’adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l’equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

 

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell’Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. L’intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L’articolo 18 interviene invece sull’articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedimentali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

 

Terzo settore: regime speciale IRAP

 

L’articolo 24 introduce nel Codice del Terzo settore un nuovo articolo 82-bis, dedicato all’IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull’articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l’ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l’area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La relazione tecnica chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l’IRAP.

 

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

L’articolo 25 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L’intervento consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l’utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell’analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

 

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Inps: al via domande per l’indennità ISCRO 2026, scadenza al 31 ottobre

L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.

L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.

Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 

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Riferimenti normativi e documentali

ISCRO e DIS-COLL: chiarimenti INPS sul requisito di iscrizione alla Gestione separata e sulla liquidazione delle prestazioni quando l’obbligo contributivo risulta assolto ma l’iscrizione non è stata formalizzata

Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 – OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione

Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.

 

ISCRO 2026: apertura delle domande telematiche per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, termini di presentazione, accesso al servizio e limiti biennali di fruizione

Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso

Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione”

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 




Pagamenti con il Pos, Mef: nuovo Protocollo per riduzione costi agli esercenti

Firmato oggi al Mef il nuovo Protocollo d’intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L’accordo, reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rientra nell’iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un significativo progresso nell’ottica di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Protocollo promuove l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro.

Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del CNEL.

L’accordo, che rappresenta la prosecuzione dell’impegno avviato nel luglio 2023 dal governo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, ed è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

(Così, comunicato stampa Mef n. 67 del 15 giugno 2026)




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

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Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” ex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

 Operative le misure previste dal decreto-legge n. 62/2026 per sostenere l’occupazione stabile e l’inclusione lavorativa delle categorie svantaggiate

 

 

L’Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale». 

Aggiornamento iter approvativo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

Disegno di legge 1933

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2026
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 giugno 2026 

 pdf

 

Le tre misure sono finalizzate a sostenere l’occupazione stabile e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori assunti e dei contesti territoriali interessati.

 

Bonus Giovani 2026

 

La misura è destinata alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e siano classificati come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la normativa europea. L’esonero è riconosciuto fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e sale fino a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.

 

Bonus ZES 2026

 

Il Bonus ZES è rivolto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive localizzate nelle regioni della ZES unica. L’incentivo, riconosciuto per una durata massima di 24 mesi, prevede un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.

 

Bonus Donne 2026

 

La misura sostiene le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate effettuate nel corso del 2026. L’esonero contributivo è riconosciuto entro i limiti previsti dalla normativa e può raggiungere importi maggiorati nei casi di assunzione nelle regioni della ZES unica.

 

Domande e modalità di fruizione

 

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure agevolative.

A partire dal periodo di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens, secondo le modalità operative indicate dall’Istituto per le diverse Gestioni previdenziali interessate.

Sarà inoltre possibile recuperare le agevolazioni spettanti per i periodi compresi tra gennaio 2026 e il mese precedente l’esposizione corrente, secondo le finestre operative individuate dall’Istituto.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente e riguardano esclusivamente la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai messaggi attuativi e alle circolari INPS n. 55, n.56 e n.57 del 14 maggio 2026, disponibili sul sito www.inps.it

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 




Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, l’INPS completa il quadro operativo degli esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, (cd. Decreto Primo maggio) rendendo effettivamente accessibili le procedure per la richiesta e la fruizione dei bonus sulle assunzioni a tempo indeterminato. I tre messaggi, inoltre, forniscono le indicazioni sulla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso UNIEMENS.

Il passaggio è di rilievo, perché consente di trasformare le misure agevolative già delineate dalle circolari INPS n. 55, n. 56 e n. 57 del 14 maggio 2026 in strumenti concretamente utilizzabili nei flussi contributivi. Le domande possono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni, già DiResCo, e gli esoneri possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026.

 

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Il nucleo comune delle tre misure è rappresentato dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, entro i massimali mensili previsti per ciascun incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La finalità è quella di incentivare la stabilizzazione occupazionale, concentrando l’intervento su tre aree considerate prioritarie: l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e l’occupazione nelle aree territoriali della ZES unica.

 

Il punto operativo: domanda telematica e fruizione da luglio 2026

 

I tre messaggi INPS segnano il passaggio dalla disciplina generale dell’agevolazione alla sua concreta gestione amministrativa. Per ciascun incentivo, l’Istituto previdenziale comunica l’apertura della procedura di domanda nel Portale delle Agevolazioni, accessibile con identità digitale, e disciplina le modalità di esposizione dell’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.

La domanda telematica. Il datore di lavoro deve presentare l’istanza nell’apposita sezione del Portale delle Agevolazioni relativa al singolo beneficio richiesto. Il numero di protocollo della domanda diventa poi elemento necessario per l’esposizione dell’agevolazione nella denuncia contributiva, poiché consente di collegare la fruizione mensile dell’esonero all’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

L’avvio operativo riguarda anche le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026. Gli arretrati relativi ai mesi pregressi possono essere recuperati nelle denunce UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026, secondo le specifiche tecniche dettate per ciascuna gestione contributiva.

 

Bonus Giovani 2026: domanda e codici per la fruizione dell’esonero

 

Il Messaggio n. 1966/2026 riguarda il Bonus Giovani 2026, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026. La misura si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto 35 anni e che rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuate dalla disciplina europea.

L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore. Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica, il massimale può salire a 650 euro mensili, ove ricorrano le condizioni previste.

Dal punto di vista procedurale, la domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus giovani 2026”. La fruizione avviene mediante esposizione nel flusso UniEmens, con regole distinte per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri.

Per la sezione PosContributiva, l’INPS istituisce i codici causale EG26 ed EGZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e all’esonero collegato alla ZES unica. I dati confluiscono poi nel DM2013 “VIRTUALE” mediante i codici L645 e L646 per il beneficio ordinario e L647 e L648 per la misura connessa alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 76 e 77. Per il settore agricolo rilevano, invece, i codici agevolazione U8, U9, UA e UB.

Sul piano contabile, gli oneri sono rilevati sul conto GAW37201, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la gestione delle somme conguagliate dai datori di lavoro nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.

 

Bonus ZES 2026: incentivo territoriale per le assunzioni nella ZES unica

 

Il Messaggio n. 1968/2026 rende operative le istruzioni per il Bonus ZES 2026, disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e che assumono a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.

La misura ha durata massima di 24 mesi e prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Anche per il Bonus ZES, la domanda deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni, nella specifica sezione dedicata. Dal mese di competenza luglio 2026, i datori autorizzati possono esporre il beneficio nei flussi UniEmens.

Per la PosContributiva, il codice causale da utilizzare è EZE1, mentre nel DM2013 “VIRTUALE” sono previsti i codici L637 e L638, rispettivamente per il conguaglio corrente e per gli arretrati. Per la ListaPosPA è previsto il codice recupero 78. Nel settore agricolo, invece, i codici agevolazione sono ZR e ZU, riferiti rispettivamente all’esonero corrente e agli arretrati.

La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37203, utilizzato per contabilizzare gli oneri relativi all’agevolazione nelle diverse modalità di esposizione previste per i datori di lavoro interessati.

Il Bonus ZES presenta una particolare caratterizzazione territoriale: la sede o unità produttiva presso cui è impiegato il lavoratore deve essere ubicata in una delle regioni rientranti nella ZES unica. La verifica del requisito territoriale, insieme a quella dei limiti dimensionali e dello stato di disoccupazione del lavoratore, diventa quindi elemento essenziale ai fini dell’accesso al beneficio.

 

Bonus Donne 2026: operativa la domanda per le lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate

 

Il Messaggio n. 1970/2026 disciplina le modalità operative del Bonus Donne 2026, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo la definizione contenuta nel regolamento europeo n. 651/2014.

L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice. Per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, il massimale può arrivare a 800 euro mensili.

La domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus donne 2026”. Anche in questo caso l’esposizione dell’esonero decorre dalla competenza luglio 2026, con possibilità di recupero degli arretrati relativi ai periodi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione corrente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026.

Per la PosContributiva, i codici causale sono ED26 ed EDZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e a quello potenziato per la ZES unica. Nel DM2013 “VIRTUALE” i codici sono L641 e L642 per il beneficio ordinario e L643 e L644 per quello collegato alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 74 e 75.

Nel settore agricolo, infine, i codici agevolazione sono DE, DF, DG e DH.

Particolare attenzione è richiesta nei casi in cui il datore di lavoro abbia già fruito di altri incentivi non cumulabili per il medesimo rapporto. In tali ipotesi, il messaggio disciplina le modalità di restituzione dell’agevolazione già goduta, anche con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge n. 92/2012.

La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37202, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la contabilizzazione degli esoneri nelle diverse gestioni interessate.

 

Le condizioni comuni: regolarità, incremento occupazionale e salario giusto

 

La fruizione dei tre bonus non si esaurisce nella presentazione della domanda e nell’esposizione del conguaglio. Il datore di lavoro deve verificare il rispetto delle condizioni generali previste dalla disciplina degli incentivi all’occupazione e dalla normativa speciale del decreto-legge n. 62/2026.

Resta centrale la regolarità contributiva, da valutare anche ai fini del DURC, insieme al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi applicabili. In tale quadro si inserisce anche il requisito del cosiddetto “salario giusto”, previsto dal decreto-legge n. 62/2026 come condizione di accesso alle misure. Il datore di lavoro è quindi chiamato a verificare che il trattamento economico riconosciuto al lavoratore sia coerente con i parametri contrattuali richiesti dalla disciplina agevolativa.

Altro profilo comune è quello dell’incremento occupazionale netto, ove previsto dalla struttura della misura e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La logica non è quella di finanziare meri avvicendamenti di personale, ma di sostenere effettive dinamiche incrementali dell’occupazione, nel rispetto dei vincoli posti dal regolamento europeo n. 651/2014.

Le misure non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni e non si estendono ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale nei limiti e secondo le esclusioni previste, senza incidere sui premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

La gestione degli arretrati e il ruolo dei flussi UniEmens

 

Uno dei profili operativi più rilevanti è il recupero degli arretrati per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. I messaggi INPS consentono di recuperare le mensilità pregresse attraverso i flussi UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026.

La scelta dell’Istituto è funzionale a concentrare il recupero degli importi in una finestra temporale definita, evitando esposizioni disordinate o non coerenti con le autorizzazioni rilasciate. Ne deriva la necessità, per i datori di lavoro e per gli intermediari, di raccordare puntualmente domanda telematica, protocollo dell’istanza, autorizzazione, codice causale e periodo di competenza.

Nel settore agricolo, la gestione degli arretrati segue regole proprie, con specifici codici agevolazione da utilizzare entro il periodo di trasmissione indicato dall’Istituto. Anche in questo ambito l’INPS effettua controlli di coerenza tra i codici esposti nei flussi e le autorizzazioni presenti nella posizione aziendale.

 

Profili di non cumulabilità e restituzione di incentivi incompatibili

 

I tre messaggi richiamano anche la disciplina della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Se il datore di lavoro sta già beneficiando di incentivi incompatibili e intende accedere ai nuovi bonus, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione precedentemente fruita mediante le modalità tecniche indicate dall’Istituto.

Questo passaggio è particolarmente delicato, perché impone una verifica preventiva del singolo rapporto di lavoro e delle agevolazioni già applicate. L’errore nella cumulabilità può determinare scarti nei flussi, recuperi contributivi o contestazioni in sede di controllo.

Per tale ragione, prima della presentazione della domanda, appare opportuno ricostruire la posizione contributiva del rapporto, verificare eventuali incentivi già goduti, controllare la capienza del beneficio e coordinare l’esposizione con le istruzioni UniEmens.

 

Effetti per datori di lavoro e intermediari

 

L’apertura delle domande segna l’effettiva partenza del sistema degli esoneri contributivi 2026. Per i datori di lavoro, tuttavia, l’operatività dei bonus non va letta come automatica acquisizione del diritto al beneficio. La domanda telematica è solo il primo passaggio di un procedimento che richiede la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi, territoriali e contributivi.

Gli intermediari sono chiamati a svolgere un ruolo decisivo: selezione dell’incentivo corretto, verifica del lavoratore, controllo della sede produttiva, valutazione della dimensione aziendale nel Bonus ZES, verifica della compatibilità con altri incentivi, esposizione dei codici corretti in UniEmens e gestione degli eventuali arretrati.

Sul piano operativo, la principale criticità è il coordinamento tra tre livelli: disciplina sostanziale dell’agevolazione, autorizzazione INPS e gestione tecnica della denuncia contributiva. 

 

Conclusioni

 

Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, il quadro degli incentivi alle assunzioni 2026 entra nella fase applicativa. La concreta convenienza dei bonus dovrà quindi essere valutata caso per caso, tenendo conto non solo del massimale mensile riconoscibile, ma anche degli adempimenti richiesti e dei vincoli di compatibilità. 

 

I bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) si richiedono all’INPS tramite istanza telematica presentata dai datori di lavoro privati sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

 


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Desktop Telematico: aggiornati i controlli per dichiarazioni dei redditi e ISA 2026

Disponibili dall’11 giugno 2026, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, le nuove versioni dei moduli di controllo delle dichiarazioni dei redditi e ISA 2026 per le applicazioni Entratel e File Internet.

Gli aggiornamenti riguardano i moduli 730/2026, 770/2026, Consolidato nazionale e mondiale, IRAP, Redditi Persone fisiche, Redditi Società di persone, Redditi Società di capitali e Redditi Enti non commerciali.

Per i modelli Redditi PF, SP, SC ed ENC l’intervento più rilevante è l’adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2.

Per Redditi PF 2026, inoltre, il modulo recepisce le modifiche contenute nel recente documento di rettifica delle specifiche tecniche e aggiorna diversi controlli di coerenza, tra cui quelli relativi a Superbonus, quadro RM, rigo RN16, quadro CP, quadro RG e quadro RU.

Per il modello 730/2026 sono stati aggiornati i controlli sull’addizionale regionale Piemonte per contribuenti con più di tre figli a carico, in presenza di figlio nato nel 2025, e sul calcolo delle detrazioni in caso di codice 99 nei righi da E8 a E10.

Per il modello 770/2026 vengono eliminati, nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, alcuni codici tributo non più gestiti dal controllo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E. 

Gli aggiornamenti interessano anche il modello CNM 2026, con correzioni sui controlli del quadro CN, il modello IRAP 2026, con intervento sul quadro IS, e i modelli Redditi SP, SC ed ENC, con modifiche puntuali ai controlli dei quadri CP, RN, RU, RH, TN, RT e del frontespizio.

Qualora i moduli risultino già installati nel Desktop Telematico, non è necessario procedere manualmente ad alcun aggiornamento: i controlli si aggiorneranno automaticamente all’avvio della piattaforma. È comunque opportuno verificare l’avvenuto aggiornamento tramite le funzionalità proprie del Desktop Telematico.




Sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni.

 

Pubblicata sul sito istituzionale del GSE la sezione dedicata. Consulta la documentazione  per verificare requisiti, condizioni di accesso e istruzioni operative.

 

Cos’è

 

L’Iperammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

 

 

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Quadro normativo

 

L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Le modalità attuative – con particolare riguardo all’ambito soggettivo e oggettivo, alla procedura di accesso, alle comunicazioni da trasmettere e agli oneri documentali – sono definite dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

 

Come funziona

 

La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.

Sono agevolabili due categorie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

 

Misura della maggiorazione – beni materiali (Allegato IV) e impianti per l’autoproduzione

Quota di investimento Maggiorazione del costo
fino a 2,5 milioni di euro 180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro 100%
oltre 10 e fino a 20 milioni di euro 50%

 

Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

 

Procedura per l’accesso all’agevolazione

 

Per accedere al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.

L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.

La Piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento 2026) sarà accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Per inserire una comunicazione
Accedi all’Area Clienti tramite SPID, CIE o credenziali.
L’accesso tramite SPID è obbligatorio per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma da parte del Rappresentante Legale/Titolare/Responsabile.

 

Normativa di riferimento:

 

Iperammortamento 2026 (Nuovo Piano Transizione 5.0): apertura della piattaforma GSE dal 12 giugno 2026 per le comunicazioni di accesso e approvazione dei modelli e delle istruzioni operative

Con decreto direttoriale prot. n. 0043378 dell’11 giugno 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE. Le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso a decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID. Il decreto precisa che i termini di apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma degli ordini, con pagamento dell’acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e per le comunicazioni di completamento degli investimenti saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale

Il decreto non disciplina l’intera procedura di accesso all’agevolazione, già regolata dal decreto interministeriale 7 maggio 2026, ma individua la prima finestra operativa per l’invio delle comunicazioni di accesso. L’invio è ammesso dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, esclusivamente tramite piattaforma GSE, sezione “Area Clienti”, con accesso tramite SPID. Il provvedimento approva i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l’invio. Restano invece rinviati a un successivo decreto direttoriale i termini di apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e per le comunicazioni di completamento degli investimenti.

 

  • Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento

 

Iperammortamento 2026: definite le modalità attuative per accesso, comunicazioni GSE, certificazioni e controlli sulla maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 7 maggio 2026, sono definite le modalità attuative della disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Il beneficio riguarda gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto disciplina la procedura di accesso tramite comunicazioni preventive, comunicazioni di conferma e comunicazioni di completamento da trasmettere mediante la piattaforma informatica del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. Sono previste perizia tecnica asseverata, certificazione contabile, controlli documentali e monitoraggio degli oneri. La maggiorazione rileva, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo d’imposta in cui è trasmessa la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del GSE. L’atto assume rilievo operativo per imprese, professionisti e revisori coinvolti nella gestione degli investimenti agevolabili e nella documentazione della spettanza del beneficio.

Il decreto non approva direttamente i modelli di comunicazione: l’articolo 5 demanda a successivi decreti direttoriali l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma informatica e l’approvazione dei modelli, degli allegati e delle istruzioni di compilazione. La procedura di accesso è strutturata in tre fasi: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma dell’investimento entro sessanta giorni dall’esito positivo del GSE e comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028. Sono inoltre previste comunicazioni periodiche annuali per il monitoraggio degli oneri: entro il 20 gennaio e, successivamente, entro il 30 giugno. La documentazione tecnica e contabile è centrale ai fini della spettanza del beneficio: perizia asseverata o attestazione tecnica per i beni agevolabili e certificazione contabile delle spese. Il GSE effettua verifiche documentali e controlli, comunica eventuali decadenze all’Agenzia delle entrate e trasmette dati per il monitoraggio al Ministero, al MEF e all’Agenzia delle entrate.

 

 


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Nuova Transizione 5.0: dal 12 giugno al via la piattaforma GSE per prenotare le agevolazioni

Dal 12 giugno 2026, ore 12.00, diventa operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0, a sostegno degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti da fonti rinnovabili.

La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

 

Il MIMIT ha annunciato l’apertura della piattaforma GSE per la prenotazione delle agevolazioni del nuovo Piano Transizione 5.0. La misura, dotata di 9,8 miliardi di euro di risorse pubbliche, è destinata a sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione digitale, efficienza energetica, tecnologie avanzate e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Sul piano operativo, l’apertura della piattaforma segna l’avvio della fase procedurale di accesso alla misura, ma la prenotazione non va confusa con il riconoscimento definitivo del beneficio, che resta subordinato al rispetto dei requisiti, delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla disciplina attuativa.

Con avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che, a partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del GSE la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0. L’apertura della piattaforma costituisce il primo passaggio operativo per l’accesso al nuovo impianto agevolativo, destinato agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti FER, cioè impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Il Piano viene presentato dal MIMIT come uno degli strumenti centrali della politica industriale nazionale, con una dotazione complessiva pari a 9,8 miliardi di euro. La misura si articola lungo tre direttrici: adozione di tecnologie avanzate e digitali, digitalizzazione dei processi aziendali e transizione verso modelli produttivi a maggiore sostenibilità ambientale. In quest’ultimo ambito rientrano, in particolare, gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Il perimetro temporale è pluriennale: sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Questo arco temporale consente alle imprese di programmare gli investimenti su un orizzonte più ampio rispetto alle tradizionali finestre annuali, ma impone anche una gestione documentale e procedurale coerente con la disciplina attuativa e con i modelli di comunicazione approvati.

Per gli operatori l’apertura della piattaforma non rappresenta una mera comunicazione informativa, ma l’avvio della fase di prenotazione delle risorse. In termini giuridico-operativi, la prenotazione costituisce il momento iniziale del procedimento di accesso all’agevolazione: consente all’impresa di collocare il proprio investimento nel canale amministrativo previsto, ma non equivale ancora alla definitiva spettanza del beneficio. La fruizione resta infatti condizionata alla corretta esecuzione degli adempimenti richiesti, alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e alla coerenza dell’investimento con le previsioni del Piano.

Tra tra le fonti di riferimento richiamate nel citato avviso Minit va segnalato il decreto direttoriale 10 giugno 2026, relativo a termini e modelli di comunicazione, e il decreto 7 maggio 2026, recante le modalità attuative dell’iperammortamento. 

Per imprese e consulenti, l’apertura della piattaforma impone una verifica immediata di tre profili: la riconducibilità dei beni al perimetro agevolabile, la corretta qualificazione degli eventuali investimenti FER destinati all’autoconsumo e la predisposizione della documentazione necessaria a sostenere la prenotazione e le successive fasi del procedimento. 




Roma Capitale: approvate le regole per la definizione agevolata delle entrate locali e per la “rottamazione-quinquies” dei carichi affidati alla riscossione

Roma Capitale ha attivato due distinti strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate. Il primo riguarda le entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva; il secondo concerne, invece, l’adesione alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Più nel dettaglio, con deliberazione n. 98 del 4 giugno 2026, l’Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e ha contestualmente aderito all’estensione della rottamazione-quinquies per i carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Il regolamento disciplina la definizione delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi o altri atti impositivi non ancora iscritti a ruolo o non ancora trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono comprese, tra le altre, IMU, TASI, TARI, contributo di soggiorno, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale e altre entrate per servizi decentrati. La misura comporta, secondo la natura dell’entrata, lo stralcio di sanzioni, interessi, maggiorazioni o penali, ferma restando la debenza della quota capitale. Per l’attuazione concreta della definizione locale occorrerà attendere i provvedimenti della Giunta Capitolina sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze.

L’adesione alla rottamazione-quinquies riguarda invece i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L’atto assume rilievo operativo per la gestione delle pendenze locali, per la riduzione del contenzioso e per il recupero di crediti di difficile esazione.

Il documento (qui prelevabile) contiene entrambi gli istituti: da un lato, la definizione agevolata delle entrate proprie di Roma Capitale non ancora affidate alla riscossione coattiva nazionale; dall’altro, l’adesione alla rottamazione-quinquies per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione.

 

Riferimenti normativi principali

Articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articolo 119 della Costituzione; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689; articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina – Roma Capitale – n. 98 del 4 giugno 2026 – Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e adesione all’estensione della definizione agevolata, detta “rottamazione quinquies”, di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e ss.mm.ii., per i carichi relativi alle entrate di Roma Capitale.

 

Avviso agli utenti dell’ 8 giugno 2026 – Definizione agevolata e rottamazione “quinquies” dell’ 8 giugno 2026

Dal sito https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1598276

Con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026, reperibile nella sezione Deliberazioni, Atti e Regolamenti, Roma Capitale:

– ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199” che disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi ovvero di altri atti impositivi emessi da Roma Capitale non ancora iscritti a ruolo, ovvero non ancora trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva.

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve attendere la pubblicazione di specifici provvedimenti della Giunta Capitolina nei quali verranno indicati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di definizione agevolata relativamente alle singole entrate definibili, che sono le seguenti:

  • Imposta municipale propria (IMU) per gli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2024;
  • Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2024;
  • Tassa sui rifiuti (TARI) per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
  • Tassa sui rifiuti (TARI) per le morosità ordinarie riferite agli anni d’imposta 2023 e 2024;
  • Contributo di soggiorno per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
  • Sanzioni per violazioni al codice della strada notificate negli anni 2023, 2024 e 2025;
  • Sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada oggetto di provvedimenti notificati fino al 31/12/2025;
  • Tutte le componenti del Canone unico patrimoniale (CUP) e le altre entrate per servizi decentrati per gli anni fino al 2024.

Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Con la medesima deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026, Roma Capitale:

– ha aderito alla “Rottamazione-quinquies”, ’ di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per i carichi relativi alle entrate di Roma Capitale affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto stabilito dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.

Il contribuente che intende aderire alla “Rottamazione-quinquies” deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la dichiarazione di voler procedere alla definizione tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. La dichiarazione deve essere presentata con modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscossione pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026.

L’Agente della riscossione renderà disponibili ai debitori nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026.

 

 

 




Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l’eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell’atto stesso.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies estesa a Regioni ed enti locali

 

Il decreto legge n. 38/2026 (il cosiddetto decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026) prevede l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

 

Per i contribuenti adesioni dal 16 settembre sul sito di AdeR

 

Dopo che l’ente territoriale ha adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026. La domanda potrà essere inoltrata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026, data entro la quale saranno anche disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 9 giugno 2026)




Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull’attuazione della Legge Capitali

La Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino, con circolare del 22 maggio 2026, ha offerto una prima lettura del novellato art. 2394-bis c.c., come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47.

Il documento assume particolare rilievo pratico perché trasforma la gestione delle azioni di responsabilità in un’attività da avviare subito, non più rinviabile alle fasi avanzate della procedura: curatori, liquidatori giudiziali, commissari liquidatori e professionisti incaricati dovranno impostare tempestivamente l’istruttoria, acquisire la documentazione necessaria, individuare i possibili responsabili e valutare l’avvio dell’azione prima che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.. La riforma, infatti, introduce un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, ma lo fa senza un compiuto coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La circolare torinese si muove proprio dentro questo spazio problematico: descrive la novità normativa, individua i principali dubbi interpretativi e, soprattutto, fornisce indicazioni prudenziali destinate a orientare la prassi.

 

 Il nuovo art. 2394-bis c.c.: il termine di due anni

 

La novità  è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 2394-bis c.c., che attribuisce agli organi delle procedure concorsuali le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e introduce, per il loro esercizio, un termine decadenziale di due anni.

Il testo dell’art. 2394-bis codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 – (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)

«In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»

La circolare qualifica questa modifica come una disposizione di forte impatto sulle procedure concorsuali, perché trasforma radicalmente il tempo dell’azione: non più soltanto il limite della prescrizione, ma un termine decadenziale rigido, idoneo a determinare la perdita definitiva della legittimazione all’azione.

Conseguenze operative. Gli organi della procedura devono valutare sin dall’apertura della liquidazione giudiziale la possibilità di promuovere azioni di responsabilità. L’attività istruttoria non può essere rinviata alla fase avanzata della procedura, perché il decorso del biennio può precludere definitivamente la tutela risarcitoria della massa.

 

Decadenza e non prescrizione: non basta la messa in mora

 

Il primo chiarimento della circolare riguarda la natura del termine.

Poiché si tratta di decadenza, non è sufficiente inviare agli amministratori o ai sindaci una lettera di costituzione in mora. Occorre invece proporre effettivamente l’azione di responsabilità, cioè introdurre il giudizio.

Il documento afferma:

“Trattandosi di decadenza e non di prescrizione, non è sufficiente una semplice lettera di costituzione in mora, ma è necessario l’esercizio dell’azione e cioè la proposizione dell’azione di responsabilità”.

La circolare aggiunge che può assumere rilievo anche il riconoscimento di responsabilità da parte dell’amministratore e che la domanda di mediazione comunicata alla controparte entro il termine può interrompere, per una sola volta, il decorso del termine.

Conseguenze operative. Il curatore non può più limitarsi ad atti stragiudiziali conservativi. Deve predisporre tempestivamente la domanda giudiziale oppure valutare strumenti idonei a impedire la decadenza, come la domanda di mediazione nei casi in cui sia utilizzabile.

 

I soggetti coinvolti: amministratori, direttori generali e sindaci

 

La circolare chiarisce che il nuovo termine biennale non riguarda soltanto l’azione contro gli amministratori.

Il termine deve ritenersi applicabile anche ai direttori generali, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2396 c.c., e ai sindaci, per effetto del rinvio dell’art. 2407 c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori.

Il passaggio interpretativo è rilevante perché amplia il perimetro soggettivo della decadenza.

Conseguenze operative. Nell’istruttoria iniziale il curatore dovrà verificare non solo le condotte degli amministratori, ma anche eventuali profili di responsabilità dei direttori generali e dell’organo di controllo. La strategia processuale dovrà essere costruita in modo unitario, evitando che alcune posizioni vengano esaminate tardivamente.

 

L’applicazione alle S.r.l.: la lettura prudenziale del Tribunale

 

Uno dei punti più delicati riguarda l’estensione del nuovo art. 2394-bis c.c. alle società a responsabilità limitata.

La circolare riconosce che la questione è problematica. Il nuovo art. 2394-bis è collocato nella disciplina delle società per azioni, mentre il Codice della crisi distingue le azioni relative alla S.p.A. da quelle relative alla S.r.l.

Tuttavia, secondo il documento interpretativo, l’applicazione anche alle S.r.l. appare l’opzione interpretativa più probabile, in ragione della sostanziale identità delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore dopo l’apertura della procedura.

La circolare precisa:

“L’estensione dell’art. 2394-bis alla disciplina dell’azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata è più problematica, ma si presenta allo stato come l’opzione interpretativa col più elevato grado di probabilità”.

Ancora più significativa è l’indicazione rivolta ai curatori:

“Pertanto, i sig.ri Curatori sono invitati a considerare prudenzialmente applicabile la riforma anche alle società a responsabilità limitata ed equiparate (cfr. art. 2519 comma 2), almeno finché non si stabilizzi nella giurisprudenza un indirizzo consolidato contrario”.

Conseguenze operative. Nelle liquidazioni giudiziali di S.r.l., il curatore dovrà comportarsi come se il termine biennale fosse già pienamente applicabile. In assenza di un orientamento giurisprudenziale contrario, attendere potrebbe esporre la procedura al rischio di decadenza.

 

Le azioni non coperte dalla decadenza: una frattura con il Codice della crisi

 

La circolare evidenzia poi una grave difficoltà sistematica: il nuovo art. 2394-bis c.c. non è stato coordinato con l’art. 255 CCII, che attribuisce al curatore una pluralità di azioni di responsabilità.

Secondo la circolare, alcune azioni potrebbero restare fuori dal termine decadenziale, tra cui l’azione contro i soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, l’azione per abuso di direzione e coordinamento e l’azione collegata alla concessione abusiva di credito.

Il documento afferma:

“La sconnessione tra riforma dell’art. 2394-bis e Codice della crisi fa sì che tali azioni non siano coperte dalla decadenza e possano continuare a essere proposte nel termine di prescrizione anche quando il curatore sia decaduto dall’azione contro gli amministratori”.

Il documento interpretativo segnala però che questo risultato è poco coerente con gli obiettivi della riforma e può creare problemi in tema di responsabilità solidale tra amministratori e altri coobbligati.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà distinguere attentamente tra azioni soggette alla decadenza biennale e azioni che potrebbero restare soggette al solo termine prescrizionale. Tuttavia, per ragioni prudenziali, anche queste ultime dovranno essere valutate tempestivamente, soprattutto quando siano connesse alla responsabilità degli amministratori.

 

Costituzione di parte civile nel processo penale

 

La circolare affronta un tema di immediata rilevanza pratica: la decadenza biennale incide anche sulla costituzione di parte civile del curatore nei procedimenti per bancarotta?

Secondo il documento interpretativo la risposta deve essere prudenzialmente positiva quando la domanda risarcitoria proposta nel processo penale ha ad oggetto lo stesso danno patrimoniale di massa che potrebbe essere fatto valere con l’azione civile di responsabilità.

Il passaggio centrale è il seguente:

“Se il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla procedura in sede penale coincide con il danno di massa che potrebbe essere fatto valere in sede civile, appare coerente ritenere che il nuovo termine di decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c. deve essere considerato, in via prudenziale, rilevante anche rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale”.

La circolare spiega che una soluzione opposta potrebbe consentire di eludere il limite decadenziale mediante il semplice mutamento del veicolo processuale.

Conseguenze operative. Il curatore non dovrebbe attendere l’evoluzione del procedimento penale per costituirsi parte civile oltre il biennio. Quando il danno azionato è il danno patrimoniale della massa, è opportuno promuovere tempestivamente l’azione civile o comunque assumere iniziative idonee a evitare eccezioni di decadenza.

 

Decadenza del curatore e riacquisto dell’azione da parte dei creditori

 

Altro profilo problematico riguarda gli effetti della decadenza del curatore sulla legittimazione dei creditori.

La circolare rileva che il Codice della crisi prevede il riacquisto del libero esercizio delle azioni da parte dei creditori soltanto con la chiusura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, se il curatore decade prima della chiusura, si apre un vuoto di tutela.

Il documento osserva:

“La mancanza di coordinamento tra la novella e il Codice della crisi comporta oggi una lacuna: tra la maturazione della decadenza e la chiusura della procedura concorsuale si verifica forzatamente l’inerzia stigmatizzata dalla giurisprudenza, non essendovi un soggetto abilitato a esercitare l’azione di responsabilità e a interrompere la prescrizione”.

Il Tribunale ipotizza, con uno sforzo interpretativo, che i creditori possano riacquistare l’azione già per effetto della decadenza del curatore oppure che il curatore possa rinunciare all’azione per non convenienza ai sensi dell’art. 213 CCII.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà evitare che la procedura cada in una zona di inerzia non governata. Se ritiene non conveniente l’azione, dovrà valutare tempestivamente gli strumenti per consentire ai creditori di riacquistare l’iniziativa, evitando che la decadenza pregiudichi definitivamente anche le loro pretese.

 

Il diritto transitorio: le procedure già aperte

 

La circolare dedica ampio spazio alla questione intertemporale.

Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 non contiene una disciplina transitoria specifica per le azioni di responsabilità relative a procedure già aperte alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 29 aprile 2026.

Il Tribunale indica tre possibili letture:

a) applicazione della decadenza anche alle procedure già aperte, con decorrenza dalla sentenza di apertura;

b) applicazione anche alle procedure già aperte, ma con decorrenza dal 29 aprile 2026;

c) applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma.

La prima tesi viene considerata incompatibile con il principio di irretroattività, perché finirebbe per consumare immediatamente azioni relative a procedure aperte da oltre due anni.

La circolare reputa difendibile la tesi dell’applicazione soltanto alle procedure future, ma invita comunque i curatori a seguire una linea prudenziale.

Il passaggio operativo più importante è il seguente:

“Pertanto, i sig.ri curatori, nelle procedure già aperte, sono invitati prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028)“.

Conseguenze operative. Anche nelle procedure pendenti prima del 29 aprile 2026, i curatori dovranno organizzare l’istruttoria in modo da essere pronti ad agire entro il 29 aprile 2028. Questa data diventa, nella prospettiva prudenziale del Tribunale, uno snodo essenziale per la gestione delle azioni di responsabilità.

 

I dubbi sulla copertura costituzionale della novella

 

La circolare non si limita all’analisi operativa, ma solleva anche un problema di possibile eccesso di delega.

Secondo i giudici torinesi, i principi della legge delega riguardano prevalentemente la governance societaria, la semplificazione dei controlli e il coordinamento delle regole delle società di capitali. Non emerge invece un chiaro principio che autorizzi il Governo a comprimere le azioni di responsabilità attribuite alla massa dei creditori.

Il documento afferma:

“In prima analisi, non c’è un solo principio nell’art. 19 della Legge Capitali che abbia autorizzato il Governo a intervenire in modo innovativo sulle azioni di responsabilità previste dal Codice della crisi, restringendo i diritti della massa creditoria”.

Secondo la circolare, la frammentazione dell’azione di massa in azioni individuali dei creditori non neutralizza gli effetti della riforma, perché aumenta i costi di accesso alla tutela, riduce l’efficienza del sistema e può determinare risultati meno coerenti rispetto alla distribuzione concorsuale.

Conseguenze operative. Il profilo di possibile illegittimità costituzionale potrà essere valorizzato nei giudizi futuri, ma non consente agli organi della procedura di ignorare il termine decadenziale. Sul piano pratico, resta necessario agire secondo la lettura più prudente.

 

Liquidazione coatta amministrativa

 

La circolare segnala ulteriori criticità con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.

Il nuovo art. 2394-bis collega il termine decadenziale, per la L.C.A., alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Tuttavia, tale sentenza non è sempre un presupposto necessario dell’azione del commissario liquidatore.

La circolare osserva:

“Pertanto, la sentenza dichiarativa da cui viene fatto decorrere il termine di decadenza non è un antecedente necessario dell’azione”.

Ne deriva un effetto disarmonico: se lo stato di insolvenza viene dichiarato, l’azione è soggetta a decadenza; se invece la L.C.A. è aperta per altra causa e non viene richiesto l’accertamento dello stato di insolvenza, la medesima azione potrebbe restare soggetta all’ordinario termine di prescrizione.

Conseguenze operative. Il commissario liquidatore dovrà verificare con attenzione se vi sia stata una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e da quale data decorra il termine. Particolare cautela è necessaria quando l’insolvenza sia accertata prima della nomina del commissario.

 

Concordato liquidatorio

 

Infine, la circolare affronta il concordato liquidatorio.

Il nuovo art. 2394-bis attribuisce al liquidatore giudiziale, in caso di concordato liquidatorio, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti. Anche qui, tuttavia, emerge una forte sconnessione con il Codice della crisi.

L’art. 115 CCII attribuisce infatti al liquidatore giudiziale la sola azione sociale, mentre lascia ai creditori la possibilità di esercitare o proseguire l’azione dei creditori sociali anche durante la procedura.

La circolare conclude che la nuova formulazione appare frutto di un coordinamento imperfetto più che di una precisa scelta sistematica.

Conseguenze operative. Nei concordati liquidatori sarà necessario verificare caso per caso il rapporto tra legittimazione del liquidatore e persistente facoltà dei creditori di agire. La riforma potrebbe generare conflitti interpretativi sulla titolarità dell’azione e sul relativo termine di esercizio.

 

Considerazioni conclusive

 

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 costituisce un primo fondamentale intervento interpretativo sul nuovo art. 2394-bis c.c.

Il documento descrive una riforma potenzialmente destabilizzante per la prassi concorsuale, perché introduce un termine decadenziale breve e rigoroso in un settore nel quale l’accertamento delle responsabilità richiede spesso attività complesse, analisi contabili, ricostruzione delle condotte gestorie e coordinamento con eventuali procedimenti penali.

La conseguenza operativa principale è una sola: le azioni di responsabilità devono essere istruite tempestivamente, sin dalle prime fasi della procedura.

Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non potranno più attendere il consolidamento del passivo o la piena ricostruzione di tutte le vicende societarie prima di valutare l’avvio dell’azione.

La riforma impone un cambio di metodo: programmazione anticipata, immediata acquisizione documentale, rapida individuazione dei possibili responsabili, valutazione tempestiva delle azioni civili e coordinamento con il processo penale.

In questo senso, la circolare torinese non è soltanto un documento interpretativo, ma una vera guida operativa per evitare che la nuova decadenza biennale si traduca nella perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.




PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Dal 4 giugno 2026 sono disponibili nuovi aggiornamenti evolutivi dei servizi di deposito degli atti e documenti nel PTT.

Nello specifico, gli aggiornamenti del sistema riguardano:

– La dimensione dei file depositabili telematicamente

La dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico è stata aumentata da 10 a 50 MB, mentre la dimensione totale dei documenti trasmessi in un singolo deposito telematico è stata incrementata da 50 a 100 MB. Rimane invariato il numero massimo di 50 file consentiti per ogni deposito telematico.

Per maggiori approfondimenti in merito ai requisiti tecnici dei file depositabili e ai relativi controlli di validità effettuati dal sistema, si rimanda alla pagina web dedicata Formato degli atti e codifica delle anomalie.

– L’autonoma classificazione della “procura-nomina del difensore” tra le diverse tipologie degli altri atti processuali depositato successivamente alla costituzione in giudizio

E’ stato tipicizzato l’atto processuale “procura-nomina del difensore”, da utilizzare nel caso di autonomo deposito della procura – con obbligo di firma digitale – in un momento successivo all’atto di costituzione in giudizio. La nuova tipologia di atto è disponibile selezionando la voce “ALTRI ATTI PROCESSUALI” nella funzionalità “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”. Si precisa che non è stato apportato alcun cambiamento nel caso di procura presentata contestualmente all’atto di costituzione in giudizio.

Vedi anche: “Formato degli atti e codifica delle anomalie”
Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/formato-degli-atti-e-codifica-delle-anomalie

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it




Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull’APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

Si ricorda che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

Il servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa, consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione del deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

L’ampliamento del servizio App IO rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

La presentazione il nuovo servizio App IO

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Servizi su App IO.  (Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/servizi-su-app-io)

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2026

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gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Modulistica 2026
Redditi PF 2026 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello …

Continua a leggere →

 

 

Il modello “Redditi 2026-PF” fascicoli 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2026 per il periodo d’imposta 2025

 

Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2026-PF” sono stati pubblicati nel numero 4/5 del 2026.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2026-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 25 maggio 2026 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 13 maggio 2026 e del 28 maggio 2026.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2026

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Speciale Modulistica 2026
Redditi PF 2026 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello …

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Il modello “Redditi 2026-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2026 per il periodo d’imposta 2025

 

 

 

Il provvedimento di approvazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF»

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 28 maggio 2026)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 13 maggio 2026)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 6 del 2026).

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2026-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 25 maggio 2026 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 13 maggio 2026 e del 28 maggio 2026.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

 

Modello REDDITI PF 2026. Chi deve utilizzarlo

 

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono ipotesi di esonero, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

 

“Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 5)

 

“I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2026, ovvero il quadro W e K del modello 730 devono essere presentati con le modalità e i termini previsti rispettivamente per la presentazione dei predetti modelli.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2026 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche il Quadro RM – Sezione IV -, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai rispettivi quadri”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 3)

 

Come chiarito nell’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”,

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2026:

  • il quadro RM del Mod. REDDITI/2026 Persone fisiche:
  • se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • se hanno percepito nel 2025 redditi non presenti in dichiarazione derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

I produttori agricoli in regime di esonero possono presentare anche il Quadro RU e il Quadro RS qualora i crediti dichiarati costituiscano Aiuti di Stato.

 

 

Termini e modalità 

 

La trasmissione telematica della dichiarazione, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, deve avvenire dal 15 aprile al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

“ … dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 7)

 

REDDITI PF precompilato: consultazione dal 20 maggio, invio dal 27 maggio

 

La campagna dichiarativa REDDITI PF 2026 presenta una scansione operativa distinta dalla dichiarazione precompilata 730. Per il modello REDDITI Persone fisiche, dal 20 maggio 2026 è possibile accedere alla dichiarazione precompilata, consultarla e modificarla; dal 27 maggio 2026 è aperta la trasmissione telematica. Il termine finale di presentazione resta fissato al 2 novembre 2026.

 

Il Modello REDDITI Persone fisiche precompilato

 

I contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato.  L’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi. Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Le agevolazioni e la disciplina sui controlli, nei casi di accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, si applicano anche se si presenta il modello Redditi precompilato. Anche in questo caso, non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati: i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto al modello Redditi precompilato.

L’Agenzia elabora il modello redditi precompilato per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario, utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, le informazioni reddituali tratte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno, che si presumono incassati nell’anno, e i dati dei contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS.

Pertanto, i titolari di una partita IVA possono consultare i dati riferiti ai redditi da dichiarare nei quadri LM, RL, RU, RR del modello Redditi Persone fisiche.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

 

Adempimento Data
Consultazione e modifica del modello REDDITI PF precompilato Dal 20 maggio 2026
Invio del modello REDDITI PF precompilato Dal 27 maggio 2026
Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2026 Entro il 2 novembre 2026
Presentazione tardiva entro novanta giorni Entro il 1° febbraio 2027

 

Istruzioni aggiornate al 28 maggio 2026

 

La lettura del modello e delle istruzioni non può arrestarsi alla versione delle istruzioni inizialmente pubblicata con il provvedimento di approvazione. Con aggiornamento del 28 maggio 2026, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul Fascicolo 1 per chiarire la compilazione del prospetto dei familiari a carico, correggere il riferimento temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e integrare i richiami di prassi in materia di Art bonus. Il medesimo documento di aggiornamento riepiloga anche le correzioni del 13 maggio ai Fascicoli 1, 2 e 3 e ai modelli.

 

Data aggiornamento Ambito Incidenza operativa
28 maggio 2026 Familiari a carico Ascendenti non conviventi: non compilare la colonna 7 «Percentuale» nei casi indicati dalle istruzioni
28 maggio 2026 Quadro RP – recupero patrimonio edilizio Riferimento temporale corretto: dal 31 marzo 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
28 maggio 2026 Art bonus Inserito il richiamo alla circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023

 

La comunicazione CPB 2026-2027 nel frontespizio

 

Il modello, pur essendo riferito al periodo d’imposta 2025, contiene un adempimento funzionalmente riferito al biennio successivo: la comunicazione di adesione o revoca al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027.

Tale comunicazione interessa i contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ai quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

“Comunicazione CPB.
Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2026 e 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;
b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate. Contestualmente alla comunicazione della revoca, può anche essere inviata una nuova comunicazione di adesione al CPB allegando alla dichiarazione anche la Comunicazione CPB;
b) in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca”. In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pagg. 16 e 17)

 

La comunicazione non incide sulla determinazione del reddito 2025, ma consente di esercitare nel modello 2026 una scelta destinata a produrre effetti sui periodi d’imposta 2026 e 2027. Va pertanto distinta dagli effetti del CPB 2025-2026 dichiarati nel quadro CP del Fascicolo 3.

 

Frontespizio modello REDDITI PF 2026: la casella «Comunicazione CPB» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

 

Le novità del Fascicolo 1 applicabili al periodo d’imposta 2025

 

Irpef a tre scaglioni e detrazione da lavoro dipendente elevata a 1.955 euro

 

Il modello recepisce a regime, dal 2025, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e la conferma dell’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assegni equiparati, da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

 

“Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 12)

 

CALCOLO DELL’IRPEF

 

Detrazioni per familiari a carico

 

Per il periodo d’imposta 2025 le detrazioni per figli a carico spettano, in via ordinaria, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni; oltre tale limite anagrafico la detrazione resta riconoscibile in presenza della condizione di disabilità prevista dalla legge. Per gli altri familiari, la detrazione viene circoscritta agli ascendenti conviventi con il contribuente.

 

“Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero”;

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Il comma 11 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato le lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR e inserito, dopo il comma 2, il nuovo comma 2-bis.

Di seguito si riporta un estratto delle parti delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR come modificate dalla suddetta legge di bilancio 2025 ed il nuovo comma 2-bis:

«c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (…)

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (…).

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.»

 

L’aggiornamento del 28 maggio 2026 ha precisato, con riferimento agli ascendenti non conviventi, che:

“Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 ‘Percentuale’”.

(Cfr. aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026 del 28 maggio 2026, Fascicolo 1, istruzioni relative a pag. 26)

 

 

Modello REDDITI PF 2026: prospetto «Familiari a carico»: righi da 3 a 5 e colonna 7 «Percentuale», interessata dall’aggiornamento del 28 maggio 2026. 

 

Lavoratori dipendenti: somma non imponibile, ulteriore detrazione, mance e neoassunti

 

Le istruzioni raccolgono più modifiche riferite al lavoro dipendente. Per l’anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro spetta, invece, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Vengono inoltre rimodulati il trattamento delle mance nel settore turistico-alberghiero e il regime delle somme erogate ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 per canoni di locazione e manutenzione di fabbricati locati, escluse da imposizione nei limiti previsti dalle istruzioni.

“Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione V del Quadro RC del modello REDDITI PF 2026: area interessata dalle nuove misure per il lavoro dipendente e dal successivo aggiornamento delle istruzioni del rigo RC14. 

 

Detrazioni per oneri: nuovo limite per redditi superiori a 75.000 euro

 

Dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione entro il limite determinato dalla nuova disciplina. L’intervento impone una verifica d’insieme delle spese: il controllo non può più esaurirsi nell’esame atomistico del singolo documento detraibile.

“Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Bonus edilizi: aliquote 2025 

 

Per le spese documentate sostenute nel 2025 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, le istruzioni indicano, in via generale, la detrazione del 36 per cento, elevata al 50 per cento qualora gli interventi siano realizzati dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, la percentuale indicata è il 65 per cento.

“Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Aggiornamento del 28 maggio. Per la Sezione III-A del quadro RP, le parole «A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024)» sono state sostituite dal riferimento «A partire dal 31 marzo 2024 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39 del 2024)». Tale rettifica deve essere recepita nei richiami alla disciplina della comunicazione dell’opzione e delle limitazioni collegate agli interventi agevolati.

 

 

Sezione III A del Quadro RP del modello REDDITI PF 2026 – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto che, per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per le spese sostenute nel 2027, la detrazione è del 30% (ovvero del 36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

Crediti d’imposta per la montagna: abitazione di servizio e acquisto della prima casa

 

Il modello introduce la gestione dei crediti d’imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie e delle scuole di montagna che prendano in locazione o acquistino, mediante finanziamento, un immobile ad uso abitativo per finalità di servizio nel comune interessato o in comune limitrofo.

Un ulteriore credito riguarda le persone fisiche under 41 che acquistino o ristrutturino l’abitazione principale sita in un comune di montagna, in presenza di un finanziamento stipulato dopo il 20 settembre 2025.

La compilazione, pertanto, richiede la verifica congiunta della qualifica del beneficiario, dell’ubicazione dell’immobile, della destinazione ad abitazione o a esigenze di servizio, del requisito anagrafico e della data di accensione del finanziamento. A tal fine nel quadro CR è stato inserito un nuovo rigo CR16. In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni previste dagli art. 6, 7 e 27 della Legge 12 settembre 2025, n. 131, il rigo CR16 al momento non può essere compilato (scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma).

 

Sezione VIII del Quadro CR del modello REDDITI PF 2026 – Crediti d’imposta Zone Montane

 

Cripto-attività e rideterminazione del valore: le innovazioni che incidono sui redditi 2025

 

 

Nel Fascicolo 2 assumono rilievo, per l’anno 2025, la soppressione della soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività e la facoltà di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, il valore esistente a tale data in luogo del costo o valore di acquisto.

“Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione XI  del Quadro RT del modello REDDITI PF 2026 – Cripto-attività: valutazione al valore normale

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sostitutiva al 18 per cento per il 2025

 

La dichiarazione recepisce la stabilizzazione dell’agevolazione in materia di rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. Per le fattispecie rilevanti nel 2025, l’imposta sostitutiva è indicata nella misura del 18 per cento. La valutazione professionale dovrà raffrontare l’onere dell’affrancamento con l’imposizione potenziale della plusvalenza in caso di successiva cessione.

 

“Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito […] rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.”

 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Fascicolo 3: le novità per professionisti e imprenditori individuali

Concordato preventivo biennale: imposta sostitutiva 2025-2026 e uscita dei forfetari

 

Il quadro CP viene aggiornato per il concordato preventivo biennale 2025-2026. Le nuove caselle «comma 1-bis» dei righi CP1 e CP2 consentono la gestione dell’imposta sostitutiva; i righi CP3, CP4 e CP5 accolgono l’eventuale imponibile concordato ricevuto per trasparenza. Le istruzioni segnalano inoltre che, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni relative al CPB dei forfetari, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato ai contribuenti in regime forfetario.

“Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle “comma 1-bis” per gestire le novità previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordata, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); a seguito dell’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Aggiornamento del 13 maggio. Nelle istruzioni della Sezione V del quadro CP, la causa di cessazione in precedenza abbinata al codice «6» è associata al nuovo codice «9». Il dato è particolarmente rilevante nei controlli di coerenza sulle cause di cessazione o decadenza indicate nei righi CP11 e CP12.

 

Quadro CP del Modello REDDITI PF 2026 – Imposta sostitutiva, imponibile ricevuto per trasparenza e Sezione V «Cessazione o decadenza».

 

Liquidazione ordinaria dell’impresa individuale: utilizzo delle perdite residue

 

Il frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS sono adeguati alla nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR, modificato dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) . A determinate condizioni, la nuova disciplina consente l’utilizzo delle perdite d’impresa residue alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella liquidazione e, progressivamente, dei precedenti esercizi.

“Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

La disposizione deve essere verificata per le liquidazioni interessate dalla nuova disciplina, potendo incidere già sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025. Per l’imprenditore individuale la corretta compilazione richiede una ricostruzione analitica dei risultati dei periodi coinvolti e delle perdite ancora disponibili alla chiusura.

 

Lavoro autonomo: rimborsi, tracciabilità e rigo RE15

 

Il quadro RE è interessato da due modifiche di impatto immediato per il periodo d’imposta 2025. Da un lato, nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande addebitate analiticamente al committente. Dall’altro, le somme percepite a rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono al reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non risultano tracciabili.

“Nel quadro RE nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84)” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Effetti operativi. Per il professionista il fascicolo documentale deve contenere non solo i giustificativi delle spese e la prova del riaddebito, ma anche l’evidenza del mezzo di pagamento. L’assenza della tracciabilità può mutare il trattamento fiscale del rimborso e della spesa.

 

Quadro RE del Modello REDDITI PF 2026: il rigo RE15 e l’area delle spese del professionista interessate dalla nuova disciplina.

 

Affrancamento delle riserve ed estromissione degli immobili strumentali: le nuove scelte nel quadro RQ

 

Nel quadro RQ sono concentrate due opzioni di particolare rilievo per l’imprenditore individuale. La Sezione VII gestisce l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. La Sezione XXII, righi RQ81 e RQ82, consente invece l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento.

“È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXII (righi RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

L’affrancamento richiede la verifica delle poste in sospensione e della loro permanenza al termine del 2025; l’estromissione esige la ricostruzione del valore normale e del costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, nonché la verifica della sua strumentalità ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR.

 

Sezione VII «Affrancamento straordinario delle riserve» e Sezione XXII «Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa» del Quadro RQ del Modello REDDITI PF 2026.




Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell’Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l’Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell’IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l’Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell’Agenzia. In primo luogo, l’Amministrazione precisa che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l’esistenza di un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati”, cui sarebbe stata attribuita l’analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Il comunicato si colloca nel quadro delle precisazioni già rese dall’Agenzia in materia di utilizzo dell’IA nelle attività istituzionali. Nel precedente intervento del 17 dicembre 2025, originato dalle notizie relative a presunti atti di accertamento “allucinati”, l’Agenzia aveva richiamato la propria policy interna, emanata il 23 ottobre 2025, secondo cui i sistemi di IA generativa non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi gli atti connessi alla gestione delle controversie e quelli riferibili alla fase endoprocedimentale.

Nel nuovo documento, l’Agenzia amplia il perimetro della precisazione: non soltanto esclude specifici utilizzi dell’intelligenza artificiale prospettati dalla stampa, ma ribadisce che l’attività amministrativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132 del 2025, richiamata nel comunicato quale disciplina che proibisce l’utilizzo di sistemi di IA per la creazione di provvedimenti amministrativi.

La rilevanza della comunicazione risiede, pertanto, nella delimitazione ufficiale degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: l’Agenzia nega l’acquisizione massiva di dati dai social network, esclude l’esistenza dell’algoritmo descritto negli articoli di stampa e riafferma il limite all’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione degli atti amministrativi.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

 

 

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026

 

Comunicato stampa – Precisazioni

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che riguardano presunti controlli da parte del Fisco sui social network dei contribuenti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate precisa che si tratta di ricostruzioni giornalistiche del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.

In primo luogo, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso.

Inoltre, non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati” che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o “acquisti di beni di lusso” effettuati dai contribuenti.

Più in generale, a garanzia di una corretta informazione ai cittadini, è doveroso sottolineare che l’Agenzia delle entrate agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026)




Nuova disciplina della rateazione debiti contributivi INPS: domanda tramite Smart Task nel Cassetto previdenziale

L’Inps, con il messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, in attuazione del nuovo Regolamento illustrato dalla circolare n. 60 del 21 maggio 2026.

La nuova procedura è disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, mediante la funzionalità Smart Task “Domanda di dilazione”. L’accesso avviene dall’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Operativamente, il contribuente o l’intermediario può procedere selezionando la posizione contributiva interessata e accedendo alla sezione “Contatti” > “Smart Task”, oppure accedendo direttamente allo Smart Task, con successiva selezione della posizione contributiva.

La domanda deve essere completata allegando uno dei moduli PDF editabili previsti dall’Istituto: SC106, per tutte le gestioni contributive amministrate dall’INPS, escluse quelle dei lavoratori domestici; SC80, da utilizzare esclusivamente per il rapporto di lavoro domestico.

 

 

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L’esito dell’istruttoria sarà consultabile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”. Per la rideterminazione del numero di rate dei piani in corso, invece, l’interessato deve creare una nuova richiesta di comunicazione bidirezionale, selezionando l’oggetto “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa” e indicando data della domanda, nuovo numero di rate richiesto e gestioni coinvolte.

In sintesi, il nuovo messaggio completa il quadro applicativo della nuova disciplina delle dilazioni contributive, rendendo operativa la procedura telematica e individuando i modelli da utilizzare per l’istanza. Per commercialisti e consulenti del lavoro, il passaggio centrale è la corretta gestione preventiva delle posizioni contributive e la compilazione puntuale dell’atto di impegno, poiché la domanda incide direttamente sul percorso di regolarizzazione e sul mantenimento della correttezza contributiva.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1699 del 22 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti – Contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa – Cassetto Previdenziale del Contribuente – Smart Task “Domanda di dilazione” – Moduli SC106 e SC80 – Rideterminazione del numero delle rate – Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Decreto interministeriale 24 ottobre 2025

 

Riferimenti normativi e di prassi

 


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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2/3 del 2026

ATTENZIONE:

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Speciale Modulistica 2026

Modello “Redditi-Sp 2026”
per le società di persone ed equiparate

 

 

Soggetti obbligati, termini e novità

Continua a leggere →

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Il provvedimento di approvazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 07.05.2026.

 

Le Istruzioni Generali ai modelli REDDITI SC, SP e ENC sono state pubblicate nel n. 36-37/2025

 

 

Modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti
Redditi Sc • Redditi Sp • Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2026 degli enti e delle società

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello “Redditi SP 2026”, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025”

 

I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026

 

Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.

 

In particolare, devono utilizzare il modello:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  • le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
  • i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.

 

Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.

 

I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP

 

Non devono presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

Termini di presentazione

 

Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.

 

Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.

 

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa

 

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.

Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Definito brevemente l’ambito soggettivo e temporale del modello, l’analisi delle modifiche introdotte nelle istruzioni REDDITI SP 2026 richiede particolare cautela: non tutte le novità presenti nel modello relativo al periodo d’imposta 2025 incidono sulla determinazione del reddito dello stesso periodo. Alcune disposizioni operano immediatamente sul 2025; altre sono state inserite nel modello per gestire operazioni o componenti destinati a rilevare dal 1° gennaio 2026 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È quindi necessario esaminare separatamente ciascuna innovazione, individuandone non soltanto il quadro interessato e la fonte normativa, ma anche l’effettiva decorrenza applicativa

 

Le Novità del Modello Redditi SP 2026

 

Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, recepisce un insieme articolato di modifiche derivanti dalla revisione del regime impositivo dei redditi, dai correttivi al concordato preventivo biennale e dalla legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il dato di particolare interesse è quello temporale: accanto alle innovazioni già applicabili alla dichiarazione del reddito 2025 – quali la nuova disciplina della liquidazione ordinaria, il coordinamento del quadro RE, l’affrancamento straordinario delle riserve e le detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2025 – il modello contiene anche quadri e campi predisposti per fattispecie che acquistano rilievo dal 2026.

È il caso dell’iper-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’aliquota del 33 per cento sulle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026, dell’aumento al 21 per cento della sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dell’assegnazione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2026.

 

Un modello “2026” per dichiarare il 2025, ma con regole che guardano già al periodo successivo

 

Il modello Redditi SP 2026 rappresenta il punto di confluenza dichiarativa di interventi normativi appartenenti a fasi temporali diverse. Da un lato, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2025; dall’altro, contiene sezioni e istruzioni che accolgono disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563), destinate a produrre effetti, in tutto o in parte, dal 1° gennaio 2026 o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, la presenza di una nuova sezione o di un nuovo codice nel modello non implica automaticamente che la corrispondente disciplina debba essere applicata alla generalità dei soggetti per il reddito 2025. Occorre invece verificare, per ciascuna fattispecie:

  • il periodo d’imposta cui la disposizione si riferisce;
  • la data di effettuazione dell’investimento o dell’operazione;
  • l’eventuale coincidenza o non coincidenza dell’esercizio con l’anno solare;
  • la necessità di compilare il quadro nel modello relativo al 2025 oppure in quello relativo al periodo successivo.

È questa la chiave di lettura delle principali novità del modello.

 

Concordato preventivo biennale: nel quadro CP il biennio 2025-2026, nel frontespizio la nuova adesione 2026-2027

 

Il quadro CP viene aggiornato per recepire le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727), intervenuto sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nella sezione I del quadro CP, i righi CP1 e CP2, dedicati rispettivamente al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, contengono le nuove caselle “Comma 1-bis”, destinate alla gestione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 13 del 2024. “riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (…)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni).

 

Nei righi CP3, CP4 e CP5 viene invece esposta l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza.

 

 

Nei righi CP6 e CP8 assumono rilievo anche gli effetti della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

 

 

Nei righi CP11 e CP12 sono gestite le nuove cause di esclusione e cessazione.

 

 

La novità del quadro CP incide direttamente sul modello relativo al periodo d’imposta 2025, perché riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Diverso è il profilo della comunicazione presente nel frontespizio: le istruzioni disciplinano l’adesione e la revoca riferite al nuovo biennio 2026-2027.

Nel medesimo modello convivono, quindi, la dichiarazione degli effetti del CPB già operativo sul 2025 e la comunicazione relativa al successivo biennio.

Quanto alla nuova comunicazione inserita nel frontespizio, le istruzioni precisano: “La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (‘CPB’) per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità […]”. (Cfr. pag. 4 delle istruzioni Redditi SP 2026).

 

 

In sostanza, le società di persone e le associazioni professionali interessate dovranno tenere distinti tre livelli di controllo: il reddito concordato in capo al soggetto collettivo; la quota imputata per trasparenza ai soci o associati; l’eventuale assoggettamento dell’imponibile incrementale all’imposta sostitutiva. La stessa dichiarazione può inoltre veicolare, mediante il frontespizio, l’adesione o la revoca per il biennio successivo.

 

Liquidazione ordinaria: la nuova gestione delle perdite opera per le liquidazioni iniziate dal 2025

 

La nuova disciplina della liquidazione ordinaria viene recepita nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS. La modifica deriva dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) che ha riformulato l’art. 182 del TUIR.

Il nuovo assetto consente, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella procedura e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti.

Nel frontespizio compaiono i campi:

  • “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”;
  • “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”.

 

 

 

La novità rileva già nel periodo d’imposta 2025, ma esclusivamente per le liquidazioni ordinarie iniziate successivamente al 31 dicembre 2024, ossia dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni precisano inoltre che la data di chiusura della liquidazione assume rilievo in caso di dichiarazione integrativa diretta a rideterminare il reddito d’impresa computando in diminuzione le perdite residue alla chiusura.

In particolare, le istruzioni precisano: “Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […]”. (cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026),

Inoltre, le istruzioni relative al frontespizio chiariscono: “I campi ‘Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24’ e ‘Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)’ possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).” (Cfr. pagg. 7-8 delle istruzioni Redditi SP 2026).

In particolare:

  • la casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24” va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 2, lett. b), del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 192/24 nel sostituire il citato articolo 182 TUIR “ribalta” il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l’impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l’imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. Il biennio di riferimento per la determinazione dell’aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all’anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci. (Nuovo articolo 182, comma 2).

 

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: il rigo RE15 viene adeguato dal periodo d’imposta 2025

 

Il quadro RE, utilizzato dalle associazioni professionali e dagli altri soggetti che determinano redditi di lavoro autonomo, viene modificato anche in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente, precedentemente trattate sulla base dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

 

 

 

La modifica costituisce un coordinamento dichiarativo con la revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo operata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2043).

La novella rileva già periodo d’imposta 2025.

Nelle istruzioni chiarito che “nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).” (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

 

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: la tracciabilità rileva già per il periodo d’imposta 2025

 

Sempre nel quadro RE vengono recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione è ricondotta dalle istruzioni all’art. 54, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non siano eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili. La nuova disciplina rileva nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce, infatti, che le disposizioni relative alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entrato in vigore il 18 giugno 2025; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina interessa quindi il periodo d’imposta 2025.

 

Così estratto dalle istruzioni: “Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

Per associazioni professionali e società tra professionisti, il controllo dichiarativo deve pertanto essere preceduto dalla verifica dei mezzi di pagamento utilizzati. La documentazione della spesa e l’analitico riaddebito al cliente non sono sufficienti quando il pagamento originario non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma.

 

Iper-ammortamento: il modello accoglie una misura applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

 

Nei quadri RF e RG vengono introdotti nuovi codici per rappresentare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione o autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La disposizione trova fondamento nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nel testo definitivo delle istruzioni viene inoltre puntualizzato che i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Decorrenza verificata. Questa novità non riguarda, in via ordinaria, il reddito del periodo d’imposta 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le istruzioni stabiliscono espressamente che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il modello SP 2026 risulta, quindi, già strutturato per accogliere la disciplina con riferimento alle fattispecie che intercettano tale decorrenza, in particolare nei casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estratto dalle istruzioni: “Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

Il dato operativo più rilevante consiste, dunque, nella necessità di non anticipare l’applicazione della maggiorazione ai beni acquisiti nel 2025 sulla sola base della presenza dei nuovi codici nel modello. Occorrerà verificare puntualmente la data di effettuazione dell’investimento, la localizzazione della struttura produttiva e l’appartenenza del bene agli allegati previsti dalla legge n. 199 del 2025.

 

Rateizzazione delle plusvalenze: la nuova disciplina non opera sul reddito 2025 dei soggetti solari

 

Il modello viene adeguato alla nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nelle istruzioni chiarito che la novità riguarda non soltanto il quadro RF, ma anche il quadro RG, interessando dunque sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata. La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, essa si applica quindi dal periodo d’imposta 2026 e non incide sulla determinazione del reddito dichiarato nel modello relativo al 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

La presenza della novità nel modello impone una cautela interpretativa: per le operazioni realizzate nel 2025 restano applicabili le regole riferibili al periodo dichiarato, mentre il nuovo regime dovrà essere utilizzato solo quando sia maturata la specifica decorrenza prevista dalla norma.

 

Cripto-attività: l’aliquota del 33 per cento opera dal 1° gennaio 2026; per il 2025 resta distinta la disciplina già applicabile

 

Il quadro RT viene riorganizzato per accogliere la nuova imposizione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Le istruzioni prevedono:

  • la sezione V-A1 e la sezione V-B1 per le plusvalenze e gli altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 33 per cento;
  • la sezione V-A2 per i proventi relativi ai token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti all’aliquota del 26 per cento.

La disciplina si collega all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, all’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

L’imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività si applica ai realizzi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche la disciplina specifica dei token di moneta elettronica denominati in euro, assoggettati al 26 per cento, riguarda operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026. Le istruzioni di dettaglio chiariscono che le nuove sezioni riferite alle operazioni dal 2026 devono essere compilate, nel modello SP 2026, dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025, permane invece la gestione delle plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento secondo la disciplina applicabile al periodo dichiarato.

 

Estratto dalle istruzioni: “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 […]”.

“Nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento […]”. (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.)

La gestione dichiarativa dovrà quindi distinguere:

  • operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025;
  • operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026;
  • cripto-attività ordinarie soggette al 33 per cento;
  • token di moneta elettronica denominati in euro soggetti al 26 per cento;
  • eventuale rilevanza del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Rivalutazione delle partecipazioni: l’aliquota del 21 per cento decorre dal 1° gennaio 2026

 

Nella sezione X del quadro RT viene recepito l’aumento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, previsto dalla modifica all’art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’intervento è disposto dall’art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652) e innalza l’aliquota dal 18 al 21 per cento.

Decorrenza verificata. L’aliquota del 21 per cento si applica alle rideterminazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’aumento non rappresenta una regola di tassazione riferita al reddito 2025, benché la relativa gestione sia già introdotta nel modello SP 2026.

 

Estratto dalle istruzioni: “Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.).

 

Sismabonus ed Ecobonus: la detrazione del 36 per cento comprende le spese sostenute nel 2025 e nel 2026

 

I quadri RP e RN vengono aggiornati per la gestione delle detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576), che prevede la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

Diversamente dalle novità esclusivamente proiettate sul periodo d’imposta 2026, la disciplina del Sismabonus e dell’Ecobonus interessa immediatamente anche il periodo d’imposta 2025, oggetto del modello Redditi SP 2026. Le istruzioni comprendono espressamente le spese sostenute sia nel 2025 sia nel 2026; nel modello in commento assumono immediata rilevanza le spese sostenute nel 2025, da attribuire ai soci o associati secondo le regole applicabili.

Estratto dalle istruzioni: “Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi ‘Sismabonus’ ed ‘Ecobonus’, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RP, pag. 116 e ss.; quadro RN, pag. 120 e ss.)

Le istruzioni di dettaglio del quadro RN confermano, per le spese antisismiche e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, l’applicazione della misura del 36 per cento alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, mentre per le spese sostenute nel 2027 è prevista la misura del 30 per cento.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci: nel quadro RQ convivono la disciplina 2025 e la riapertura per le operazioni entro il 30 settembre 2026

 

La sezione XXII del quadro RQ gestisce l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.

La disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nonché le società che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, si trasformano in società semplici entro la stessa data.

La nuova riapertura disposta dalla legge di bilancio 2026 riguarda operazioni effettuate entro il 30 settembre 2026 e non costituisce, quindi, in via generale, una fattispecie riferita al reddito 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tuttavia, le istruzioni precisano che la medesima sezione deve essere compilata anche dalle società che, entro il 30 settembre 2025, hanno effettuato operazioni agevolate in applicazione dell’art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405). Il quadro RQ assolve dunque una duplice funzione: accoglie le operazioni già rilevanti nel 2025 e predispone la gestione della riapertura 2026.

Estratto dalle istruzioni “La sezione deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data.” “La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, e entro la medesima data, hanno applicato l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP […]”. (cfr. quadro RQ, sezione XXII, pagg. 110-111 delle istruzioni Redditi SP 2026)

L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Per il contribuente è indispensabile distinguere l’annualità normativa dell’operazione: le assegnazioni eseguite nel 2025 e quelle realizzate nel 2026 poggiano su riaperture differenti e richiedono la verifica dei rispettivi requisiti soggettivi, inclusa la data di iscrizione dei soci nel libro soci o la data certa del titolo di trasferimento.

 

Affrancamento straordinario delle riserve: l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025

 

La sezione VII del quadro RQ viene aggiornata per gestire l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

La disciplina riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

Decorrenza. L’affrancamento è una novità direttamente rilevante nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Le istruzioni stabiliscono espressamente che l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella presente dichiarazione REDDITI SP 2026. Non si tratta, quindi, di una misura soltanto prospettica, nonostante la fonte normativa sia la legge di bilancio 2026.

Estratto dalle istruzioni: “I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, legge 30 dicembre 2025, n. 199).”

“L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.”(Cfr. quadro RQ, sezione VII, pag. 108 delle istruzioni Redditi SP 2026).

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento, da indicare nel rigo RQ29 e versare, con il “codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per le società di persone il controllo dovrà estendersi alla ricostruzione delle riserve esistenti nei bilanci interessati, alla loro permanenza alla chiusura del periodo d’imposta 2025 e agli effetti dell’affrancamento nei rapporti con i soci.

 

Disallineamenti da ibridi: la comunicazione nel quadro RS segue il periodo cui si riferisce la documentazione

 

Il quadro RS contiene un nuovo prospetto destinato alle imprese che abbiano predisposto la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi.

La previsione deriva dall’art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

La comunicazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione predisposta. Pertanto, nel modello REDDITI SP 2026 la compilazione assume rilievo quando la documentazione riguarda il periodo d’imposta 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RS, pag. 134 e ss.).

La compilazione del prospetto dovrà essere coordinata con la documentazione materialmente predisposta dall’impresa e con il periodo al quale essa si riferisce. L’omessa comunicazione non può essere trattata come mero errore di compilazione in presenza di un regime documentale collegato a specifici effetti protettivi.




Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l’articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

 

Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

 

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
  • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (Cosi, comunicazione del 25 maggio 2025 pubblicata sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)



D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, reca un pacchetto di misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche, con effetti immediati sul versante tributario, energetico e settoriale. Il decreto proroga al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti aventi i relativi requisiti. Il versamento può essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ma qui si colloca la vera novità: la maggiorazione è fissata allo 0,80 per cento, e non più allo 0,40 per cento come nella prassi dei precedenti differimenti. Accanto alla proroga, il provvedimento estende fino a giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto, amplia il credito per il gasolio agricolo, introduce un nuovo credito d’imposta fino al 30 per cento per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, ridetermina fino al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel e riduce da 60 a 30 giorni, dal 1° ottobre 2026, il termine per la formazione del silenzio assenso sui rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il testo comprende inoltre il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo con il FMI per l’istituzione a Roma del centro SEETAC.

 

Proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari con maggiorazione raddoppiata allo 0,8% per chi paga entro il 20 agosto 2026

 

Tra le misure contenute nel D.L. n. 89/2026 merita un rilievo particolare l’annunciato differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali. In un decreto nato formalmente per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, per contenere gli effetti del rincaro dei carburanti e per sostenere alcune attività economiche maggiormente esposte, trova dunque spazio anche una disposizione di immediata rilevanza per professionisti e contribuenti, destinata a incidere sul calendario dei versamenti di metà anno.

L’articolo 6 stabilisce infatti che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, possono effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. La disposizione si applica, secondo la consueta formulazione estensiva, non soltanto ai soggetti ISA in senso stretto, ma anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in regime di vantaggio, ai soggetti in regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma.

Va tuttavia segnalato che rispetto alla prassi degli anni precedenti, il decreto consente sì di eseguire il versamento anche entro i trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, ma assoggetta questo ulteriore differimento a una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ed è precisamente qui che si colloca la novità più rilevante del provvedimento. Negli ultimi anni, infatti, il rinvio “breve” dei versamenti fiscali era stato normalmente accompagnato dalla maggiorazione dello 0,40 per cento; per il 2026, invece, la misura viene raddoppiata.

La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga che conserva il beneficio del rinvio al 20 luglio senza aggravio, rendendo però economicamente più onerosa la scelta di collocare il pagamento nel segmento successivo. In termini pratici, il decreto continua a offrire ai contribuenti interessati una finestra temporale più ampia rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, ma rende meno neutrale, sotto il profilo finanziario, l’utilizzo del differimento ulteriore. È questo l’aspetto che dovrà essere immediatamente segnalato alla clientela, perché modifica in modo sensibile la convenienza del rinvio rispetto agli schemi ormai consolidati negli anni più recenti.

 

 

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Sostegno ai costi energetici dei settori più esposti

 

Il decreto-legge dedica l’articolo 2 a un duplice intervento in favore di autotrasporto e agricoltura. In primo luogo, viene prorogato il credito d’imposta previsto dal D.L. n. 33/2026 in favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante: l’arco temporale di riferimento viene esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, mentre il limite di spesa viene elevato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026. Si tratta, dunque, di una proroga accompagnata da un significativo rifinanziamento, che amplia sia la durata del beneficio sia la sua dotazione finanziaria.

Sempre l’articolo 2 rafforza il sostegno alle imprese agricole. Da un lato, modifica l’articolo 8-ter del D.L. n. 38/2026, portando da 30 a 90 milioni di euro la dotazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo e ampliando il periodo di riferimento dal solo mese di marzo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Dall’altro lato, introduce un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2026. Il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, comprovati dalle relative fatture di acquisto, al netto dell’IVA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2026; non si applicano i limiti generali di utilizzo dei crediti d’imposta e il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È inoltre prevista la cumulabilità con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che, tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non si superi il costo sostenuto. Il comma 5 collega poi espressamente la misura alla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026, recante il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, mentre il comma 6 rimette a un successivo decreto interministeriale MASAF-MEF, da adottare entro sessanta giorni, la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

Un ulteriore intervento settoriale riguarda i rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il comma 7 dell’articolo 2 riduce da sessanta a trenta giorni il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 5, del Testo Unico Accise (TUA) per la formazione del silenzio assenso e stabilisce che, per fruire del rimborso con tale modalità, la dichiarazione debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 2026.

 

Misure in materia di accise

 

Sul terreno delle accise, l’articolo 4 ridetermina, dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, le aliquote applicabili a benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti. In particolare, l’accisa sulla benzina è fissata a 622,90 euro per mille litri, quella sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri, quella sul GPL a 242,77 euro per mille chilogrammi, mentre per il gas naturale usato come carburante l’aliquota è fissata a zero euro per metro cubo. Per il medesimo periodo, l’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, viene anch’essa rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. Il costo della misura è valutato in 133,8 milioni di euro per il 2026 e in 1,8 milioni di euro per il 2028.

 


 

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Riscossione coattiva più selettiva: i dati delle fatture elettroniche guidano i pignoramenti presso terzi

Con il provvedimento del 22 maggio 2026 l’Agenzia delle entrate disciplina la trasmissione all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle informazioni sui corrispettivi fatturati dai debitori IVA e dai loro coobbligati

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, sono state definite le modalità operative per la messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) nell’ambito degli interventi diretti ad ampliare il patrimonio informativo utilizzabile ai fini della riscossione coattiva.

 

Dalla fatturazione elettronica all’esecuzione presso terzi

 

L’intervento segna un passaggio rilevante nell’utilizzo amministrativo dei dati transitati attraverso il Sistema di Interscambio. Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche non sono più valorizzate esclusivamente per attività di analisi del rischio, controllo o vigilanza fiscale, ma possono essere impiegate anche nella fase esecutiva, per individuare in modo maggiormente selettivo i soggetti presso i quali avviare un pignoramento.

Il presupposto operativo è rappresentato dall’esistenza di rapporti commerciali documentati da fatture elettroniche emesse dal debitore o dal coobbligato nei confronti di uno stesso cliente o committente. Tali rapporti possono evidenziare la presenza di crediti del debitore suscettibili di essere aggrediti dall’Agente della riscossione.

La procedura di pignoramento presso terzi consente, infatti, all’Agenzia delle entrate-Riscossione di richiedere al terzo di versare direttamente all’Agente della riscossione quanto dovuto al debitore sottoposto a esecuzione. Nel nuovo assetto, i dati delle fatture elettroniche diventano uno strumento preliminare di individuazione dei rapporti economici potenzialmente utili all’azione esecutiva.

 

I soggetti interessati: debitori IVA, coobbligati e terzi pignorabili

 

Il provvedimento individua con precisione il perimetro soggettivo della nuova disciplina.

Per debitori si intendono tutti i titolari di partita IVA, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali risultino partite di ruolo o carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per coobbligati si intendono i soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito.

La categoria dei terzi pignorabili comprende, invece, i cessionari o committenti titolari di partita IVA nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati abbiano emesso fattura.

La disciplina riguarda, pertanto, rapporti economici intercorrenti tra soggetti IVA e consente di utilizzare l’informazione relativa alla fatturazione attiva del debitore per selezionare posizioni nelle quali l’avvio dell’esecuzione presso terzi possa risultare concretamente efficace.

 

Dati trasmessi: non il contenuto delle fatture, ma somme, numero dei documenti e dati del cliente

 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione, con cadenza periodica, i dati relativi:

  • alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse;
  • al numero delle fatture emesse;
  • al soggetto destinatario delle fatture, quando le operazioni siano state effettuate tra soggetti IVA.

I dati riguardano le fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui le informazioni vengono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda il cessionario o committente individuato come possibile terzo pignorabile, sono trasmesse esclusivamente le informazioni necessarie all’avvio della procedura esecutiva:

  • codice fiscale;
  • partita IVA;
  • cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale;
  • domicilio fiscale.

La struttura del flusso informativo assume particolare rilievo sotto il profilo sistematico: il provvedimento non dispone la trasmissione generalizzata del dettaglio delle singole operazioni fatturate, ma limita la comunicazione alle informazioni quantitative e identificative funzionali alla selezione dei terzi verso i quali orientare l’attività esecutiva.

 

Pignoramenti meno casuali e maggiore efficacia del recupero

 

Nelle motivazioni del provvedimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive e di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

L’obiettivo della disposizione non è, dunque, quello di introdurre una nuova forma di controllo fiscale sul contribuente, bensì di rafforzare la fase successiva all’affidamento del carico, nella quale la concreta riscossione del credito dipende dalla possibilità di individuare disponibilità o crediti effettivamente aggredibili.

In questa prospettiva, il dato relativo ai corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti può consentire di intercettare rapporti commerciali recenti e potenzialmente ancora produttivi di crediti. L’Agente della riscossione potrà quindi concentrare le attività di analisi su posizioni caratterizzate da maggiore probabilità di recupero, evitando iniziative esecutive prive di concreta utilità.

Il provvedimento rende così operativa una delle misure della legge di bilancio 2026 dirette a contrastare la c.d. evasione da riscossione, ossia la distanza tra crediti affidati alla riscossione e somme effettivamente recuperate.

 

Trasmissione tramite PEC nella fase iniziale; successivamente previsto uno scambio automatizzato

 

Il provvedimento disciplina anche le modalità tecniche di messa a disposizione delle informazioni, distinguendo tra una fase iniziale e una soluzione a regime.

Nella prima fase di avvio, definita nel documento come soluzione “as is”, la trasmissione dei dati avverrà mediante posta elettronica certificata. Le informazioni saranno contenute in file protetti da una password robusta, comunicata attraverso un canale diverso rispetto a quello utilizzato per l’invio del file.

L’accesso ai dati ricevuti sarà riservato esclusivamente a personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere le attività di analisi e, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Per la soluzione a regime, denominata “to be”, il provvedimento prevede invece la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

La disciplina consente, pertanto, l’avvio immediato del nuovo flusso informativo, pur rinviando a una successiva infrastruttura automatizzata la gestione strutturale e sistematica delle trasmissioni.

 

Trattamento dei dati personali: selezione territoriale delle posizioni e gradualità delle azioni esecutive

 

L’impiego dei dati della fatturazione elettronica per finalità di riscossione coattiva impone un bilanciamento particolarmente rigoroso tra efficacia dell’azione esecutiva e tutela dei dati personali.

Il provvedimento individua la base giuridica del trattamento nell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 127 del 2015 e precisa che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Di particolare rilievo è la previsione relativa alla minimizzazione dei dati trasmessi. Le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione territorialmente competente devono definire il numero delle posizioni da segnalare tenendo conto:

  • delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio;
  • della capacità operativa dell’Agente della riscossione;
  • dei principi di proporzionalità e non eccedenza;
  • della gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento.

Il nuovo flusso informativo non determina, pertanto, un automatismo tra fatturazione verso un determinato cliente e avvio immediato del pignoramento. I dati costituiscono uno strumento di analisi e selezione delle posizioni, da utilizzare secondo criteri di proporzionalità, effettiva utilità dell’azione esecutiva e rispetto delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Il provvedimento dà inoltre atto dell’avvenuta valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

 

Effetti per imprese e professionisti con carichi affidati alla riscossione

 

Per i contribuenti titolari di partita IVA, la disposizione produce conseguenze operative importanti. In presenza di partite di ruolo o di carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, i rapporti commerciali documentati dalle fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti o committenti IVA possono ora essere utilizzati per individuare i possibili destinatari di un pignoramento presso terzi.

La novità assume rilievo soprattutto per imprese e professionisti che operano stabilmente nei confronti di pochi committenti o che presentano flussi di fatturazione concentrati verso determinati clienti: la continuità o l’importanza economica del rapporto commerciale può rendere più agevole l’individuazione di crediti potenzialmente pignorabili.

Sotto altro profilo, il provvedimento consolida la centralità della fatturazione elettronica quale infrastruttura informativa dell’Amministrazione finanziaria.

I dati originariamente acquisiti per documentare le operazioni IVA diventano ora funzionali anche alla fase di recupero coattivo dei crediti affidati alla riscossione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto», pubblicato il 22.05.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le istruzioni operative Inps per la presentazione delle domande di dilazione tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 comunica l’entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026.

 

La nuova disciplina, come previsto all’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» ed al successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, ha l’obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva.

“La riforma”, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, “si inserisce nel più ampio processo di semplificazione delle attività di gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti”, aggiungendo: “L’Inps conferma, inoltre, il proprio impegno nel promuovere comportamenti virtuosi e nel favorire la regolarità contributiva quale elemento essenziale per lo sviluppo del sistema produttivo e per la tutela dei lavoratori”.

 

Principali novità:

Fino a 60 rate per il pagamento dei debiti contributivi

 

La riforma consente all’Inps di concedere il pagamento rateale per le esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, come di seguito indicato:

  • per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
  • per importi da 500.000,01 euro per un massimo 60 rate mensili.

La nuova disciplina supera il precedente sistema basato sull’autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate.

 

Potere decisionale

 

Il nuovo Regolamento Inps definisce criteri uniformi per l’accesso alla dilazione e rafforza il ruolo delle strutture territoriali. Le decisioni sulle domande di rateazione sono infatti attribuite:

  • ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro;
  • ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano per i piani fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.

“Tale assetto, sottolinea Antonio Pone, “consente una valutazione più aderente alle specificità delle situazioni aziendali e del contesto territoriale, migliorando la qualità del servizio e i tempi di risposta”.

 

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’Inps illustra il contenuto del nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, fornendo le istruzioni operative per la presentazione delle domande di dilazione che deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità definite dall’Istituto.

 

Il nuovo Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare e, nella logica di maggiore favore nei confronti del contribuente, anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della stessa circolare. In tal caso, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate. La richiesta di rideterminazione dei piani già concessi nel periodo transitorio sarà possibile per 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia. (Così, comunicato Stampa Inps del 21 maggio 2026)

 

 

Link al testo della circolare n. 60 del 21 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025 – Pagamento rateale dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a sessanta rate mensili – Debiti oggetto di dilazione – Seconda dilazione – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Presentazione della domanda, potere decisionale, piano di ammortamento, requisiti di permanenza e revoca – Prime istruzioni applicative

 

La circolare illustra il nuovo Regolamento INPS sulla dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25 febbraio 2026 in attuazione della legge n. 203/2024 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025. La disciplina consente la rateazione dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a un massimo di sessanta rate mensili, definendo presupposti, competenze decisionali, domanda telematica, seconda dilazione, rapporti con le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, condizioni di permanenza e cause di revoca.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1699 del 22 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti – Contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa – Cassetto Previdenziale del Contribuente – Smart Task “Domanda di dilazione” – Moduli SC106 e SC80 – Rideterminazione del numero delle rate – Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Decreto interministeriale 24 ottobre 2025

 

 

 

 

Riferimenti normativi

  • Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 (in allegato alla circolare)
  • Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge (in allegato alla circolare)
  • Articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203
  • Articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
  • Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 ottobre 2025
  • Articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • Articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
  • Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, confluito nell’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Iscrizione alla Gestione commercianti: non basta la qualifica formale, serve la prova dell’attività personale abituale e prevalente
di Eugenio Grimaldi

Gestione separata INPS: l’omesso quadro RR non sospende automaticamente la prescrizione
di Enrico Molteni

Processo tributario e prova insufficiente. Sul raccordo tra art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 e art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nella Sentenza n. 50 del 2026 della Consulta
di Antonio Terlizzi

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Assoluzione penale e giudizio tributario: la Consulta conferma il raccordo tra i due processi, con eccezioni per presunzioni legali e inutilizzabilità probatoria

Corte Costituzionale – Sentenza n. 50 del 13 aprile 2026: «PROCESSO TRIBUTARIO – Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario – Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Denunciata violazione del diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate in relazione all’interesse fiscale di cui è portatrice – Non fondatezza delle questioni»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

 

Omessa compilazione del quadro RR – Prescrizione contributi gestione separata INPS

 

Contributi alle Gestioni separate Inps: escluso l’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 6005 del 17 marzo 2026: «PROFESSIONISTI – INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PRESCRIZIONE CIVILE – Sospensione – Gestione separata INPS – Professionisti – Prescrizione – Dichiarazione dei redditi – Omessa compilazione del quadro RR – Occultamento doloso del debito – Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. – Automatismo – Insussistenza – Accertamento in concreto del dolo – Necessità – Art. 2941, n. 8, c.c. – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335»

 

I principali orientamenti giurisprudenziali sull’omessa compilazione del Quadro RR e la prescrizione dei contributi previdenziali

 

SENTENZA  ANNO  SEZIONE  SINTESI ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Cassazione n. 6005 2026 Lavoro L’omessa compilazione del Quadro RR non sospende automaticamente la prescrizione. Occorre dolo specifico, cioè volontà di occultare il debito contributivo.
Cassazione n. 28594 2024 Lavoro La prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento contributi, non dalla dichiarazione. L’omissione del Quadro RR non prova dolo.
Cassazione n. 6838 2026 Lavoro Conferma che la mancata compilazione del Quadro RR non determina sospensione della prescrizione senza prova di occultamento doloso.
Corte d’Appello di Roma n. 2124 2020 – L’omessa compilazione del Quadro RR non integra l’elemento psicologico per sospendere la prescrizione se il reddito è comunque dichiarato.
Corte d’Appello di Salerno n. 715 2019 – Mancata denuncia del reddito non equivale a occultamento doloso. INPS può comunque attivare controlli ordinari.
Corte d’Appello di Torino n. 150 2019 – Pur obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata, l’omessa indicazione nel Quadro RR non sospende la prescrizione.

 

 

Enti del Terzo settore: fiscalità, RUNTS e rendicontazione

 

Prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Rendicontazione degli ETS

 

Modello “E” (cassa aggregata) per ETS fino a 60.000 euro: semplificazione “di esposizione”, facoltà vincolata e decorrenza. Focus sul caso degli enti dotati di personalità giuridica per i quali, alla data del 21 marzo 2026, l’esercizio 2025 risultava già chiuso

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 17 aprile 2026: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Bilancio ETS – Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore – DM 18 febbraio 2026 – Utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E) per ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro – Facoltà di adozione e vincolo della modulistica – Decorrenza e disciplina transitoria per enti con personalità giuridica – Decorrenza (art. 3 D.M. 18 febbraio 2026) – Esclusioni (imprese sociali e ETS “commerciali” ex art. 13, comma 5 CTS) – Caso particolare enti con personalità giuridica con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026 – Tali enti possono redigere il bilancio 2025 nella forma del rendiconto per cassa previsto dal modello D, allegato al D.M. 05/03/2020 – Art. 13, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 18/02/2026»

 

Tenuta, conservazione e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

 

Ex Onlus e istanze RUNTS post 31 marzo 2026: obbligo devolutivo fuori dalla procedibilità, ma rilevante per il patrimonio minimo ex art. 22 CTS

Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6665 del 28 aprile 2026: «TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, CTS) – Ex ONLUS e istanze di iscrizione presentate successivamente al 31 marzo 2026 – Obbligo devolutivo del patrimonio incrementale ex articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e sua irrilevanza quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione nel RUNTS per ex ONLUS prive di personalità giuridica – Istruzione delle domande tardive ex articolo 47 CTS secondo la procedura ordinaria (DM 15/09/2020, n. 106) – Domande ex articolo 22 CTS delle ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla: incidenza della devoluzione sul patrimonio minimo e attestazione notarile (articolo 22, comma 4, CTS) – Richieste integrative ex articolo 16 DM n. 106/2020 – Invito alla rimozione dell’acronimo ONLUS dalla denominazione senza effetti su iscrizione/permanenza»

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 14 del 9 febbraio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2026 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214»

 

 

Legislazione

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

Contribuenti ISA: i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici premiali dal periodo d’imposta 2025

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2025. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis»

 

 

 

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