Decreto correttivo su cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo in Gazzetta Ufficiale. Soddisfazione dei Commercialisti

La soddisfazione dei commercialisti – De Nuccio e Regalbuto: “Accolto un nutrito pacchetto di nostre proposte per migliorare le norme e l’attività dei nostri colleghi”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “viva soddisfazione” per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale.

“L’approdo in Gazzetta ufficiale di questo provvedimento – affermano il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che accoglie un nutrito pacchetto di nostre proposte, avanzate con spirito costruttivo sia per migliore le norme e provare a favorirne il successo, sia, in tema di adempimenti, nell’interesse dei nostri colleghi e della qualità del loro lavoro”.

Il Consiglio nazionale ha raccolto in una scheda tutte le sue proposte accolte nel decreto.

Concordato preventivo

  • Tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l’aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività;
  • Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità;
  • Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l’elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

Adempimento collaborativo

  • Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

Adempimenti

  • Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari;
  • Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest’anno, relative al 2023;
  • Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC  del 6 Agosto 2024)




Cooperative compliance, adempimenti e concordato, Commercialisti: bene Decreto correttivo

Il provvedimento accoglie molte proposte del Consiglio Nazionale della categoria come le modifiche in materia di concordato preventivo biennale, per cui è prevista una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15%. Avvisi bonari: il pagamento passa da 30 a 60 giorni

 Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il decreto, infatti, accoglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

“Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente – dichiara Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Rivolgo, inoltre, un particolare ringraziamento per il consueto ascolto ricevuto dal Governo, nella persona del Viceministro Maurizio Leo, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate del provvedimento, Massimo Garavaglia e Marco Osnato, e da tutti i membri delle stesse Commissioni e dall’Agenzia delle Entrate”.

 

“Il correttivo recepisce alcune nostre proposte che riteniamo molto importanti – commenta Salvatore Regalbuto, Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità –. In particolare, la messa a regime del termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. Quest’ultima modifica è stata tenacemente richiesta dal Consiglio Nazionale nella consapevolezza che il maggior termine consentirà una gestione più efficace e meno frenetica degli avvisi da parte dei Colleghi ma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, con indubbi benefici per tutti. La norma ha richiesto un tangibile sforzo per individuare le coperture finanziarie e anche per questo deve essere valorizzato l’impegno delle Commissioni Parlamentari, del Governo e della stessa Agenzia delle Entrate per introdurre una modifica quanto mai opportuna”.

Così, comunicato stampa del CNDCEC del 26 luglio 2024




Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




Pubblicato un documento dei Commercialisti sulle problematiche relative ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare n. 34/E del 2022

“I trust istituiti prima della circolare n. 34/e del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazionale nazionali dei commercialisti, che si  si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali tematiche inerenti ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate.

La Circolare, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale è rilevante, ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, il solo trasferimento stabile e definitivo dei beni in trust a favore dei beneficiari, ha rovesciato la precedente impostazione dell’Amministrazione finanziaria che prevedeva l’applicazione delle imposte di successione e donazione all’atto della destinazione dei beni in trust, aderendo al diverso schema di tassazione al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari del medesimo.

“Il passaggio dalla regola di tassazione “in entrata” a quella “in uscita” – scrivono i commercialisti nella prefazione – pone la necessità di risolvere una serie di problemi di coordinamento intertemporale con riferimento ai trust le cui dotazioni patrimoniali si sono (almeno in parte) perfezionate in costanza del precedente orientamento manifestato dalla prassi amministrativa. Ciò in quanto le vicende che riguardano i trust si sviluppano nel corso del tempo e non esauriscono i loro effetti istantaneamente”.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee”, presieduta da Roberto D’Imperio e operante nell’area fiscalità alla quale è delegato il Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto, prende in considerazione le fattispecie che potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e propone delle linee interpretative da impiegare per altre casistiche che potrebbero sorgere nella pratica. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 6 giugno 2024)

Link al Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 6 giugno 2024 – I trust istituiti prima della circolare n. 34/E del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente – Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1770

 




Bilanci enti Terzo settore. Dai Commercialisti la versione aggiornata della relazione dell’organo di controllo

Pubblicato dal Consiglio nazionale della categoria il modello aggiornato che si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre. (link esterno verso: Press – Testata ufficiale del CNDCEC: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/05/20240520relazioneocets-1.pdf)

Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

La pubblicazione del documento rientra nell’attività delle aree Enti del Terzo Settore e Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non Financial) cui sono delegati rispettivamente il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele de Tavonatti e il consigliere nazionale David Moro e i consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2024)

 

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Consiglio nazionale dei commercialisti. Online il nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale del Consiglio nazionale dei commercialisti, che cambia veste, adottando un design pulito e conforme alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) per i siti delle Pubbliche amministrazioni.

Il portale integrerà nel tempo nuovi servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la professione.

Nel menu principale, interamente dedicato proprio ai servizi, nel tema “Utilità per gli Iscritti” è possibile navigare attraverso la nuova sezione riservata, accessibile con SPID e CIE, nella quale saranno ospitate iniziative a favore dei soli iscritti all’Albo come, ad esempio, quella già presente relativa al tool per la gestione automatizzata degli incarichi di revisione legale.

Sul sito, oltre ai servizi di base rivolti agli Ordini locali e agli iscritti, sono presenti altre due tipologie specifiche di informazioni, le “Norme per la Professione” e “Albo Nazionale”. Quest’ultima sarà a breve integrata con una interfaccia per gli Ordini territoriali in modo da consentire la gestione integrata di tutti i dati a vantaggio della sincronizzazione delle informazioni e del loro aggiornamento in tempo reale.

Nel Top bar è collocato il menù istituzionale con i temi che più identificano l’organo di vertice della Categoria. Tra questi, la sezione “Il CNDCEC” è stata integrata con la composizione di tutti gli organismi consultivi del Consiglio Nazionale e un richiamo alla documentazione prodotta nel mandato di riferimento.

È stata poi creata un’apposita sezione denominata “International Area”, finalizzata a favorire la fruibilità da parte degli utenti stranieri, anche in una logica di cooperazione transnazionale tra i diversi istituti esteri dei commercialisti.

Il motore di ricerca interno sarà integrato con una chatbot basata su intelligenza artificiale che, attraverso l’Avatar di Fra Luca Pacioli – considerato il padre della ragioneria -, fornirà assistenza agli utenti su alcune aree tematiche.

Le innovazioni introdotte nel portale del Consiglio Nazionale potranno essere ritrovate in gran parte anche all’interno dei siti degli Ordini territoriali che hanno aderito al progetto del Consiglio Nazionale finalizzato a fornire agli utenti strutture omogenee a livello nazionale e territoriale.

Per i siti degli Ordini territoriali – che avranno caratteristiche grafiche e tecniche simili a quelle del sito nazionale e che saranno realizzati dal Consiglio nazionale – è stato creato un unico menù dedicato ai servizi e ai temi che più identificano l’Ordine. Tra le novità di maggiore rilievo, la sezione “CNDCEC comunica”, sempre al passo con le comunicazioni del Consiglio Nazionale. Navigando all’interno del sito dell’Ordine territoriale, gli utenti potranno così trovare notizie di carattere nazionale sempre aggiornate.

“Con la realizzazione del nuovo sito del Consiglio nazionale e l’avvio del progetto che ci porterà alla realizzazione di siti uniformi per tutti gli Ordini che aderiranno alla nostra iniziativa – commenta il presidente nazionale Elbano de Nuccio – realizziamo uno degli obiettivi che ci eravamo dati all’inizio di questa consiliatura. Un sito nazionale più performante, pienamente rispettoso delle linee guida Agid, e con una sezione riservata ai nostri iscritti è un grosso passo in avanti in una logica di servizio per i nostri colleghi. A ciò si aggiunge la realizzazione dei siti degli Ordini locali, di cui si farà carico il Consiglio nazionale e che ci porterà ad avere servizi e impostazioni grafiche analoghi a livello nazionale e locale. Un salto di qualità anche in termini di comunicazione omogena della categoria”

Fabrizio Escheri – il consigliere nazionale delegato all’innovazione e alla digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese, che sta seguendo il progetto – sottolinea come si stia “già lavorando alla realizzazione dei due software dell’albo unico e della formazione professionale, che saranno i primi contenuti che forniremo gratuitamente agli Ordini e che costituiscono la prima parte del progetto complessivo. Ad essi si aggiungerà successivamente anche il software per la gestione delle procedure disciplinari. Il progetto relativo alla realizzazione degli Ordini locali sarà seguito da un pool di informatici appositamente creato dal Consiglio nazionale”. 112 Ordini territoriali su 132 hanno già manifestato il proprio interesse per il progetto.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 maggio 2024)




Commercialisti, pubblicata nuova versione dei principi di attestazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato una nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il precedente risaliva a quasi dieci anni fa.

Il nuovo testo era stato posto nelle scorse settimane in pubblica consultazione.

Considerati gli elementi di novità introdotti dal Codice della crisi, i Principi di attestazione sono stati arricchiti nei contenuti in più parti. Nella nuova versione viene esaminata l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi; si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7; si sono corredati i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l’allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi in tema di transazione contributiva e previdenziale.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 8 maggio 2024)

Link alla nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento

(Link esterno verso il sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1765)

 




Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile

 




Dal bilancio al reddito d’impresa, dai Commercialisti una studio sulla determinazione dell’ammontare deducibile di proventi e oneri finanziari

“Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e Fondazione nazionale Ricerca.

Il lavoro – che rientra nell’ambito dell’attività dell’area “Fiscalità”, alla quale è delegato il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni nel tempo. L’ultimo aggiornamento dell’art. 96, che ha comportato la revisione complessiva del regime, deriva dal recepimento della Direttiva ATAD 1 (2016/1164) con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 pe gli esercizi solari). La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Oltre alle modifiche dell’art. 96, ci sono anche le novità, a partire dai bilanci 2016, introdotte dal Codice civile (D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139) con la conseguente variazione dei principi contabili OIC.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, è stata introdotta la “derivazione rafforzata” con l’art. 83 TUIR (prima tramite l’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con la L. 27 febbraio 2017 n. 19, poi con l’art. 8 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito con la L. 4 agosto 2022 n. 122 e da ultimo con l’art. 1, commi 273-275 della L. 29 dicembre 2022 n. 197).

Nella versione attuale (1° marzo 2024) della derivazione rafforzata le imprese possono essere di fatto suddivise in tre categorie:

  1. soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
  2. soggetti (non IAS adopter) diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti anche soggetti “OIC adopter”;
  3. microimprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dall’art. 83, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di microimpresa (che non abbiano optato per la contabilità ordinaria), non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese anche laddove le stesse:

  • redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.), oppure
  • decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

La procedura non tiene conto dell’art. 6, comma 1, lett. d) della L. 111/2023, che tra i principi di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede la «revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposte franchigie, fermo restando il contrasto all’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali».

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al Documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Ricerca “Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile”

Link esterno al sito Press https://press-magazine.it: testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/04/2024_04_17_proventi-e-oneri-finanziari-per-bilancio-2023-e-successivi.pdf




Antiriciclaggio. Commercialisti, prorogare termine per la comunicazione al registro delle imprese della titolarità effettiva

Il TAR del Lazio ha dichiarato infondati i ricorsi su operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

Per la categoria “la riapertura dei termini dal 9 aprile ha un pesante impatto operativo sugli studi professionali. Troppo ravvicinata la scadenza dell’11 aprile”

 

Prorogare il termine dell’11 aprile 2024 previsto per la comunicazione al Registro delle Imprese della titolarità effettiva.

È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi ai Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e a quello delle imprese del made in Italy, Adolfo Urso.

“Appellandoci ad un condivisibile sentimento di ragionevolezza, avvalorato dalle scadenze legate all’imminente approvazione e deposito dei bilanci, auspichiamo, se non una integrale remissione in termini, quanto meno la proroga del predetto termine ad una data successiva alla fine del mese di aprile”, scrive de Nuccio.

Come spiegato dalla Consigliera nazionale dei commercialisti delegata all’antiriciclaggio e all’anticorruzione, Gabriella Viggiano, “con le Sentenze pubblicate lo scorso 9 aprile (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845), il TAR del Lazio ha dichiarato come infondati i sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 (attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva), del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese, nonché di atti e provvedimenti ad essi collegati”.

“L’istanza cautelare di sospensione”, ricorda Viggiano, “era stata accolta dal Tribunale amministrativo del Lazio con l’Ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine, fissato per l’11 dicembre 2023, per l’inoltro delle comunicazioni. La sospensione, peraltro, aveva interessato tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ad entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi”.

Nel merito, le Sentenze hanno rigettato i ricorsi, assorbendo le esigenze cautelari in forza delle quali era stata accordata la sospensione dell’efficacia dell’obbligo di comunicazione. “A stretto rigore giuridico”, sottolinea l’esponente dei commercialisti, “i termini hanno ripreso a decorrere dal 9 aprile 2024 con scadenza prevista per l’11 aprile 2024, come già evidenziato da alcune Camere di Commercio territoriali. Sul punto, attesa l’impostazione dei ricorsi, era lecito attendersi che, a prescindere dall’esito del giudizio, il TAR del Lazio disponesse alternativamente o sulla cessazione dell’adempimento o sulla statuizione di un congruo termine per l’invio delle comunicazioni sospese”.

“Ciò non è avvenuto e, di conseguenza”, conclude Viggiano, “non è difficile immaginare quale possa essere l’impatto operativo di questa scadenza così ravvicinata sugli studi professionali direttamente coinvolti nella trasmissione telematica delle pratiche di comunicazione della titolarità effettiva delle società e degli altri enti coinvolti”. Di qui la richiesta di rinvio avanzata dalla categoria.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 10 aprile 2024)

 

Link al sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa – www.giustizia-amministrativa.it 

202406845 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406845

…fini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee d…

Numero ricorso:202315586

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6845SENT

 

202406844 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406844

…fini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee d…

Numero ricorso:202315585

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6844SENT

 

202406841 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406841

…alla ratio che assiste la tenuta del Registro dei trust e dei relativi titolari effettivi a norma dell’art. 21 del D.A e delle Direttive UE. Infatti le fiduc…

Numero ricorso:202315221

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6841SENT

 

202406840 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406840

…ono l’accesso generalizzato del pubblico alle informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche – e ha compiuto una assimilazione tra l’acces…

Numero ricorso:202315699

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6840SENT

 

202406839 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406839

…fini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee d…

Numero ricorso:202315566

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6839SENT

 

202406838 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406838

…un registro centrale nazionale , denominato registro dei titolari effettivi . Il legislatore europeo ha …

Numero ricorso:202315249

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6838SENT

 

202406837 (ROMA, SEZIONE 4) html

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202406837, Verifica appello

Verifica massima , Verifica news

…va UE 2015/849); – “L’identificazione e la verifica dell’identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che pos…

Numero ricorso:202315247

ECLI:IT:TARLAZ:2024:6837SENT

 

 

 




Superbonus: Commercialisti, salvaguardare chi ha lavori in corso | Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni

La categoria in audizione al Senato: “Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni”

 

 “Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”.

È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione svoltasi oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.

La delegazione dei commercialisti, composta dal Consigliere nazionale e tesoriere, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscale della Fondazione nazionale della categoria, Pasquale Saggese, ha ribadito quanto già posto all’attenzione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Viceministro, Maurizio Leo, in una missiva inviata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

In particolare, è stato proposto che “per coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità”. Ciò al fine, sottolineano i commercialisti, “di evitare che a coloro che hanno fatto legittimo affidamento nell’accesso a tali opzioni venga ingiustificatamente negata tale possibilità, con inevitabili conseguenze anche sotto il profilo dei contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese appaltatrici”.

È stato inoltre proposto il rispristino della possibilità di avvalersi della remissione in bonis estendendola a coloro che, non avendo ancora individuato il cessionario del credito d’imposta, vi riescano entro il prossimo 15 ottobre 2024, termine ultime per accedere alla remissione. “Se l’ampliamento del perimetro della remissione in bonis dovrà essere oggetto di valutazioni tecniche anche in termini di coperture, sicuramente l’accesso all’istituto deve essere garantito – ha sottolineato Regalbuto – a coloro che, avendo presentato tempestivamente la comunicazione entro il 4 aprile scorso, si trovino nella necessità di dover correggere errori commessi in buona fede”.

Tra le ulteriori proposte la possibilità per il fornitore o il cessionario di optare per la rateizzazione in dieci anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzate, per “incapienza”, nell’anno di competenza finanziaria, norma peraltro già prevista per le comunicazioni inviate lo scorso anno, e introdurre una serie di norme di interpretazione autentica volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.

Infine, sono state poste all’attenzione della Commissione le criticità connesse alla preventiva comunicazione dell’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti che, in assenza dei provvedimenti attuativi, attualmente inibisce le compensazioni, e quelle relative all’entrata in vigore delle nuove norme in materia di contraddittorio preventivo. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 10 aprile 2024)

Link al documento presentato in audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili




Cooperative, dai Commercialisti il “modello” per la relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative

Pubblicato un documento che offre una tipizzazione dei contenuti obbligatori per questo tipo di società

Fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio Sindacale nelle Società Cooperative.

È la finalità del documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, predisposto dalla sua Commissione “Società Cooperative”, presieduta da Paola Maria Rho.

“La normativa specifica che riguarda le Società Cooperative – afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – conferisce al Collegio Sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all’interno della relazione ai Soci delle Società Cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Con questo documento il Consiglio Nazionale consolida il proprio impegno anche rispetto a tale tipologia di organizzazioni, le cui finalità e caratteristiche richiedono un’attenzione e iniziative peculiari. Il documento vuole mantenere e rafforzare l’impegno del Consiglio nazionale al servizio dei nostri professionisti, fornendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori, e di altri “consigliati”, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in merito al bilancio di esercizio”.

Il consigliere nazionale delegato all’area Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione), Gian Luca Galletti, sottolinea come “il lavoro contiene primariamente l’inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative e a seguire una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione – “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” – emanati dal nostro Consiglio nazionale, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 marzo 2024)

Link al documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti – Commissione “Società Cooperative”

 




Commercialisti, pubblicati i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Aggiornati alla normativa vigente, rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico quando nominato nelle s.r.l.

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.

Si tratta, più nello specifico, del modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., e del modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

I contenuti dei modelli delle due relazioni non si discostano dalle precedenti versioni. Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

“Questi modelli di relazione, aggiornati alla normativa vigente – commenta il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio – rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.

Con la loro pubblicazione il Consiglio nazionale prosegue nella sua attività costantemente volta a supportare l’attività dei colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 25 marzo 2024)

Link ai documenti:

Link esterno verso: https://press-magazine.it/pubblicati-i-modelli-di-relazione-del-collegio-sindacale-di-societa-di-capitali/

 

 

 




Approvato il nuovo codice deontologico dei Commercialisti

Sarà in vigore dal 1° aprile. Principali novità su equo compenso, social media, pubblicità

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice deontologico della categoria.

Il nuovo testo entrerà in vigore il prossimo 1° aprile. Il via libera è arrivato al termine di una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 10 marzo. Oltre 120 le osservazioni giunte alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.

Successivamente, il Consiglio nazionale pubblicherà una relazione di accompagnamento al testo per illustrare agli iscritti le novità nel modo più compiuto.

Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso – utile anche in vista dell’ormai prossima campagna di rinnovo delle cariche nei collegi sindacali – e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione, in particolar modo sui social media.

Per il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, “l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria. Abbiamo ricevuto decine e decine di osservazioni, con una partecipazione avvenuta correttamente attraverso il canale ufficiale aperto del Consiglio nazionale, per la quale ringrazio i colleghi. Anche grazie a loro, abbiamo adesso un Codice più rispondente al contesto sociale nel quale operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni. Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci siamo concentrati. Il comma 5 dell’articolo 44, che aveva suscitato qualche polemica, è stato riformulato, restando però chiarissimo relativamente alle modalità per un corretto utilizzo del titolo professionale, affinché esso sia pienamente rispondente a quanto previsto dal nostro Ordinamento professionale. Mi piace anche sottolineare il recepimento dell’osservazione di alcuni giovani colleghi che hanno giustamente chiesto che il nuovo Codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco”.

Il consigliere nazionale delegato alla deontologia, Pasquale Mazza, sottolinea come “le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono, nella nuova formulazione, a renderli più chiari e intellegibili per i nostri colleghi. In tema di comunicazione e uso dei social, ad esempio, chiariamo che, fermo restando ovviamente il diritto di critica, bisogna attenersi a comportamenti deontologicamente corretti sia verso l’esterno, a cominciare dall’approccio da avere verso le Istituzioni, sia verso l’interno, con comportamenti che devono essere rispettosi anche tra colleghi”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 21 marzo 2024) 

 

Link al nuovo Codice deontologico della categoria




Commercialisti, pubblicato documento su sostenibilità, governance e finanza | Analizzato l’impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI

Evidenziare e approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issue e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con gli stakeholder, e soprattutto col sistema bancario e creditizio.

È l’obiettivo del documento “Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e realizzato dalla sua Commissione “Governance e finanza”, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile.

Il documento è articolato in tre parti: la prima è dedicata alla descrizione del contesto economico e normativo di riferimento; la seconda approfondisce le implicazioni dei fattori ESG e le conseguenze degli impatti dei fenomeni della sostenibilità sulla governance aziendale e sugli adeguati assetti societari; la terza si focalizza sul rapporto tra sostenibilità e finanza d’impresa nell’attuale scenario del sistema bancario e creditizio, in cui l’environmental, social, governance (ESG) assessment svolge ormai una funzione imprescindibile ai fini della comprensione della solidità economico-patrimoniale e delle prospettive di lungo periodo delle organizzazioni. Il ragionamento muove dalla considerazione della centralità della “sostenibilità” nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell’impresa e si sposta poi sullo stretto legame tra i principi di corretta amministrazione, di cui gli assetti OAC rappresentano la principale esplicitazione, e i fattori ESG nel contesto dei processi di sviluppo normativo europeo e nazionale nella sustainability economics e di digitalizzazione dell’operatività aziendale, con particolare riferimento alle realtà aziendali di medie e piccole dimensioni.

L’interpretazione dei fenomeni ESG risulta oggi essenziale per legislatori, governi, autorità di regolamentazione e fornitori di capitale, per ragioni sia politico-istituzionali sia economico-sociali. La coerenza degli assetti OAC con i recenti sviluppi nel settore della finanza – anche in ragione di una serie di meccanismi di pressione indiretti, calati nell’ordinamento giuridico e nel sistema economico da molteplici fonti (tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Sustainable Finance Disclosure Regulation e la Corporate Sustainability Reporting Directive) – è cruciale per l’incontro tra la domanda e l’offerta di capitale, che si caratterizza per una crescente richiesta di requisiti idonei a uno sviluppo sostenibile dell’azienda e di forme innovative di gestione, volte a un aumento dell’affidabilità dell’organizzazione.

Peraltro, secondo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato allo Sviluppo sostenibile, Gianluca Galletti, “dovremmo tutti – professionisti, imprese, legislatore – sentirci obbligati non solo al rispetto della norma, bensì alla riflessione sui suoi valori, sul valore della sostenibilità. L’iniziativa dei commercialisti su questi temi, in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali quali consulenti dell’impresa, deve essere robusta e diffusa. Deve essere sempre più informata, consapevole e volta alla “pubblica opinione”, tale da spingere ciascuno (il legislatore in primis) ad assumersi responsabilità di scelte scientificamente inderogabili, anche quando politicamente scomode o incerte”. “Pur comprendendo i dubbi di alcuni nel seguire percorsi innovativi – aggiungono – è necessario anticipare ciò che riteniamo sia l’esito naturale o prevedibile dei processi che abbiamo sotto gli occhi”.

Il Presidente della Commissione di studio “Governance e finanza”, Paolo Vernero, sottolinea come con il documento “si è mirato a fornire alcuni spunti per il salto concettuale e culturale che viene richiesto ai commercialisti e ai loro clienti, cercando di fornire alcuni driver che devono guidare il mutamento e la transizione verso la sostenibilità, comprendendone a fondo le origini, lo sviluppo, il contesto normativo e di self-regulation, nonché le relative best practice che stanno prepotentemente emergendo. In un ideale percorso dell’impresa verso la sostenibilità, ci si è soffermati, da un lato, sull’evoluzione della governance, dei principi di corretta amministrazione e dei relativi assetti organizzativi, secondo le loro diverse declinazioni, senza tralasciare quegli elementi, come la digitalizzazione, che rappresentano strumenti strettamente connessi all’evoluzione dell’impresa moderna ed ai fattori ESG in particolare; dall’altro, sono state prese in esame le relazioni fra il mondo della finanza ed i temi posti dalla sostenibilità e dalla relativa compliance in materia”. (Così, comunicato stampa del CNDCEC dell’ 8 marzo 2024)

Link al documento “Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e realizzato dalla sua Commissione “Governance e finanza”, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile.

(Link esterno verso il sito web ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC):
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1547236&plid=1510800)




Documenti operativi dei Commercialisti. Aggiornati i facsimile in considerazione delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”, la cui attività rientra nell’area di delega “Funzioni giudiziarie” seguita dal segretario nazionale Giovanna Greco.

Il documento è un utile strumento a presidio delle molteplici attività svolte dagli OCC (Organismi di composizione della crisi) e dei gestori della crisi e, in continuità con quanto fatto dal Consiglio nazionale dei Commercialisti in precedenti occasioni, aggiorna e integra la modulistica finora diffusa agli Ordini territoriali della categoria e ai loro OCC in considerazione delle novità apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dopo la definitiva entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 la disciplina della crisi da sovraindebitamento risulta differentemente articolata rispetto alle previsioni e agli istituti presenti nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni).

Il Capo II, del Titolo IV, reca le disposizioni relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, oltre alle disposizioni di carattere generale. Alle procedure di sovraindebitamento, per quanto non specificatamente previsto, si applicano le disposizioni del Titolo III del medesimo D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, oltre a definire le regole ordine a giurisdizione e competenza, disciplina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 65 -83).

Il Capo IX, del titolo V, reca le disposizioni relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato e il successivo Capo X risulta dedicato, tra l’altro, all’esdebitazione nella liquidazione controllata, cui si aggiunge l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 278 -283).

Al fine di supportare, anche sotto il profilo operativo e pratico, l’attività degli OCC, e del gestore della crisi in particolare, il documento propone alcuni modelli di relazione, redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, nonché la modulistica in uso negli OCC, per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell’Organismo medesimo.

In particolare, vengono proposti modelli di relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure sopra richiamate, oltre all’attestazione da rendere ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, con gli opportuni adeguamenti, può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 67 comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Link al documento pratico e operativo “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”.

Link esterno al sito Press – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/03/2024_03_06_modelli-di-relazioni-del-gestore-della-crisi-e-modulistica-a-uso-degli-o.c.c.pdf

 

 




Commercialisti, bene proroga certificazioni uniche autonomi e intermediari

De Nuccio: “Accolta nostra richiesta”. Regalbuto: “Provvedimento che evita congestionamenti nell’anno della riforma tributaria”

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “apprezzamento” per il differimento del termine, dal 18 marzo al 31 ottobre 2024, per l’invio delle certificazioni uniche di autonomi e intermediari, reso noto oggi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 13.

“Nei giorni scorsi – afferma il presidente della categoria, Elbano de Nuccio –, anche sulla base di segnalazioni provenienti da parte di numerosi iscritti, ci siamo attivati per richiedere un maggiore termine per l’invio delle Certificazioni uniche relative ad autonomi e intermediari in scadenza il prossimo 18 marzo. Ciò in considerazione delle novità introdotte in tema di dichiarazione precompilata che, nella sostanza, anticipano il termine di presentazione delle CU rispetto a quello che si era consolidato negli anni precedenti. Apprezziamo, quindi, particolarmente l’odierno provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che, di fatto, conferma anche per il 2024 il termine del 31 ottobre e ringraziamo per l’attenzione alle nostre proposte dimostrata ancora una volta dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo e dai vertici dell’Agenzia delle Entrate”.

Per Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale tesoriere delegato alla fiscalità,

“la dichiarazione precompilata per gli autonomi, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, può essere uno strumento utile soprattutto per intercettare eventuali disallineamenti tra i dati delle scritture contabili e quelli risultanti all’Agenzia delle Entrate. Necessita però di un percorso di affinamento e perfezionamento e, non a caso, è stata introdotta in via sperimentale. L’odierno provvedimento è particolarmente apprezzabile, quindi, perché evita congestionamenti in un anno che sarà fortemente interessato dalle novità introdotte dalla riforma tributaria. Peraltro, nell’ambito dei percorsi correttivi ai decreti attuativi già emanati, proporremo termini più congrui per la trasmissione delle CU e la messa a disposizione della precompilata per i titolari di partite Iva”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 4 marzo 2024)




Nuovo albo CTU: da MinGiustizia le slide che illustrano procedura di iscrizione online

La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia ha realizzato alcune slide per guidare i professionisti nella procedura di iscrizione online al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini locali della categoria attraverso una informativa a firma del presidente Elbano de Nuccio.

Gli uffici del Ministero hanno realizzato due file Power Point che riproducono fedelmente le schermate che il professionista incontrerà durante la compilazione della domanda. Il primo file è per coloro che accedono al portale attraverso CNS o CIE, il secondo è per chi decide di accedere tramite SPID. In entrambi i file, tra l’altro, si dà atto della possibilità di allegare il modulo dell’autocertificazione unica plurima, richiesta nelle scorse settimane dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti allo stesso Ministero.

Per completare l’iscrizione, i commercialisti potranno utilizzare il facsimile di dichiarazione sostitutiva delle singole autocertificazioni e/o dei documenti richiesti (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti) che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione dei propri iscritti.

Si ribadisce che la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita in modalità esclusivamente telematica, prevede che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024 devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso l’Albo telematico entro il prossimo 4 marzo.

Le nuove domande, invece, potranno essere presentate esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

“Il Consiglio nazionale, fin dall’inizio di gennaio, ha segnalato al Ministero anomalie di funzionamento del Portale unico, chiedendo di implementare la procedura di iscrizione – afferma Giovanna Greco, consigliere e segretario nazionale dei commercialisti con delega a Funzioni giudiziarie e ADR –. Raccogliendo le istanze provenienti da molti iscritti, abbiamo inoltre predisposto un modello di autocertificazione unica per facilitare i commercialisti nella compilazione delle domande. Le slide messe a disposizione del Ministero rappresentano un ulteriore passaggio verso la semplificazione della loro attività”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 29 febbraio 2024)




Nuovo Albo telematico dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale: dai Commercialisti facsimile di autocertificazione per iscriversi al portale Unico

Il modello potrà essere allegato in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti.

Lo rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti attraverso un’informativa agli Ordini territoriali

(Link al esterno verso il sito: https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+21-2024.pdf/b9be9424-0d4e-4176-a03a-b14e3a515c76)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha messo a disposizione degli iscritti un facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i CTU potranno utilizzare a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale.

Il modello, che potrà essere allegato in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o dei documenti richiesti, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, ai fini del caricamento sul Portale.

A comunicarlo agli Ordini territoriali della categoria, attraverso un’informativa a firma del presidente Elbano de Nuccio, è il Consiglio nazionale dei commercialisti che, nelle scorse settimane, aveva avanzato la richiesta di allegare un’unica autocertificazione al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia.

Il Portale Unico consente quindi a coloro che richiedono l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente come la residenza, l’anagrafica, l’iscrizione all’Ordine professionale, il casellario giudiziale ed i carichi pendenti.

La procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall’art.16-novies D.L. n.179/2012 in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, prevede che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione entro il 4 marzo 2024.

Le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno, sempre attraverso la procedura telematica prevista sul già menzionato Portale.

“Il Consiglio nazionale ha predisposto un modello di autocertificazione unica per facilitare gli iscritti impegnati nella compilazione delle domande di iscrizione al nuovo Portale, che potrà essere allegata in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti – afferma Giovanna Greco, consigliere e segretario nazionale dei commercialisti con delega a Funzioni giudiziarie e ADR –. Ringraziamo gli uffici del Ministero che, ancora una volta, hanno raccolto le istanze provenienti da questo Consiglio nazionale”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 26 febbraio 2024)

 




Precompilata. Il CNDCEC chiede di prorogare i termini della trasmissione dei dati relativi alle ristrutturazioni edilizie

La categoria chiede anche una “sensibile riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati”

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, per il tramite del Tesoriere e delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, ha presentato alle competenti Istituzioni alcune istanze relative agli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Lo rende noto una informativa agli Ordini territoriali della categoria firmata dal presidente nazionale Elbano de Nuccio.

In particolare, è stata chiesta un’adeguata proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata considerate le tempistiche con cui è stato messo a disposizione il software di compilazione.

In tale ambito, il Consiglio Nazionale ha anche richiesto che sia eliminato l’obbligo di indicare i dati relativi alle spese oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, già oggetto della separata Comunicazione di esercizio dell’opzione.

Secondo i commercialisti “la comunicazione di tali spese, nei casi in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non ha particolare utilità ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.

“L’Agenzia delle entrate  – è scritto nell’informativa – sta valutando le casistiche per le quali sia possibile evitare l’adempimento e, pertanto, si invitano gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse”.

ll Consiglio Nazionale ha anche formalizzato una proposta emendativa finalizzata ad una sensibile riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. Attualmente, infatti, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie ovvero delle altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, la sanzione applicabile è pari a euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

“Si tratta, evidentemente – scrivono i commercialisti – di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 19 febbraio 2024)




Dai commercialisti un focus sulla scissione mediante scorporo

Un documento CNDCEC – FNC con un’analisi dei profili civilistici dell’operazione e di alcune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo

 

“La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi” è il titolo del documento pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell’attività dell’area del Diritto societario, cui è delegato il Consigliere nazionale David Moro.

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introduce nel nostro ordinamento l’istituto della scissione mediante scorporo. Considerata la novità delle previsioni che connotano la disciplina di questa tipologia di scissione e considerato l’interesse riscontrato nella prassi professionale, Consiglio e Fondazione nazionali hanno ritenuto opportuno effettuare un’analisi dei profili civilistici dell’operazione, illustrandone i tratti peculiari e dando conto di talune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.

Il documento affronta anche profili strettamente operativi e applicativi dell’operazione di scissione mediante scorporo e delle sue principali finalità, effettuando una ricognizione delle diversità riscontrate con la disciplina della scissione ordinaria e la disciplina del conferimento in natura.

Nella parte conclusiva, vengono esposte alcune prime considerazioni in merito ai connessi aspetti di ordine contabile e fiscale. Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che la legge delega per la riforma fiscale prevede che, in sede di attuazione della stessa, venga introdotta nell’ordinamento una specifica disciplina in ordine ai profili fiscali della scissione mediante scorporo. (Così, Comunicato stampa del CNDCEC del 14 febbraio 2024)

Link al documento CNDCEC – FNC con un’analisi dell’operazione di scissione mediante scorporo

(Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/02/2024_02_14_la-scissione-mediante-scorporo_d.pdf)

 

 

Vedi anche:

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

La scissione mediante scorporo

Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 luglio 2023

 

Il testo del Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere»

 

 

 




Commercialisti, servono semplificazioni per le società di persone

De Tavonatti e Moro: “Puntare su trasparenza e pubblicità”. Collaborazione con diversi stakeholder per un una proposta di riforma modernizzatrice

Per le società di persone serve una riforma che introduca correttivi volti a facilitare trasparenza delle informazioni, anche contabili, e forme di rendicontazione semplificata che possano essere utili anche nella prospettiva della loro finanziabilità.  È la principale indicazione emersa dal Convegno “Le società di persone: prospettive di riforma per trasparenza e finaziabilità” organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltosi oggi a Roma, al quale hanno preso parte studiosi della materia e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino. 

 “Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un calo delle società semplici neocostituite a favore di un aumento delle società di capitali – ha affermato il Consigliere nazionale dei commercialisti con delega al diritto societario David Moro -, si tratta ancora di un fenomeno di una certa importanza, con circa 700mila società di persone attive che rappresentano l’11% degli addetti totali occupati nelle imprese italiane. La duttilità e l’agilità di funzionamento e i minori costi amministrativi sono stati fin dalle origini caratteristici delle società di persone, aspetti assolutamente da apprezzare, confermare e valorizzare. Ma il tempo passa e le più recenti riforme in un’economia in continua evoluzione come quella attuale manifestano che queste tipologie societarie e la disciplina che le regolamenta necessitano di un intervento di riforma modernizzatrice che possa farne modelli competitivi nel sistema produttivo italiano”.

 “Molte delle vigenti disposizioni sulle società di persone – ha aggiunto Moro – sono difficilmente compatibili con recenti riforme che hanno interessato l’impresa in generale come, ad esempio, potrebbe avvenire con riferimento alla disposizione sugli assetti organizzativi introdotti nel 2019 con il Codice della crisi. Non rari sono i casi in cui si ravvisano disallineamenti con altre normative come avviene nel caso della ammissibilità della contabilità semplificata, prevista in ambito fiscale, ma non in quello civilistico, con il concreto rischio per gli amministratori di imbattersi nei reati di bancarotta semplice. Tale forma di contabilità, inoltre, non contemplando le informazioni richieste dalle direttive Eba, per i finanziamenti bancari alle imprese, rischia concretamente di rendere non finanziabili snc e sas di piccole dimensioni”. “La disciplina delle società di persone – ha concluso – presenta voragini sistematiche di un certo impatto: dall’assenza di una disciplina della costituzione di vincoli sulle quote di partecipazione alle regole del recesso che non contemplano cause legali; dalle regole sulla liquidazione della società a quelle sulle decisioni; dalla disciplina della liquidazione giudiziale poco mutata dal 1942 all’assenza di puntuali regole sulla trasformazione eterogenea. Tutto ciò dimostra la necessità di intervenire con una riforma che attualizzi il sistema normativo vigente”.

Concetti condivisi nel suo intervento di saluto anche dal Vicepresidente del Consiglio nazionale della categoria, Michele de Tavonatti, il quale ha annunciato la volontà della categoria di lavorare ad una proposta organica di riforma per la quale “sarà importante il confronto e la condivisione di idee con diversi stakeholder quali imprese, banche e altri Ordini professionali”.

Per Giulio Biino, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, “il convegno di oggi risponde in modo affermativo alla domanda: abbiamo ancora bisogno delle società di persone?

Se sì è tuttavia indubbio che debbono essere riportate al passo con i tempi. Non dimentichiamo che negli ultimi dieci anni sono calate numericamente in misura superiore al 20%. Riformarle, aggiornarle, rinfrescarle allora deve significare mantenerne la snellezza, ma sempre nell’imprescindibile rispetto della legalità e dei relativi controlli, della certezza del diritto e dell’affidabilità dei pubblici registri”.

(Così, Comunicato stampa del CNDCEC del 13 febbraio 2024)




Revisione enti locali, dai Commercialisti un aggiornamento delle carte di lavoro

Un documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria sulle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti”

 

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”.

Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell’attività dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Questo lavoro rientra in un più ampio intervento di aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di luglio 2020 al fine di fornire a quanti svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali un supporto operativo adeguato e allineato alle recenti modifiche normative e di prassi.

Questo documento, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale) a seguito dell’abrogazione dal 1° luglio 2023 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31.3.2023, Suppl. Ordinario n. 12.

Il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023 prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio codice D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.

Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore. (Così, comunicato stampa Cndcec del 31 gennaio 2024)

 

Link ai documenti (link esterni verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Collegio sindacale. Il Consiglio nazionale dei commercialisti adotta nuove norme di comportamento per le società non quotate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove norme di comportamento per le società non quotate. Il documento, che recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto, aggiorna il precedente pubblicato nel 2021.

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Si tratta di regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto. Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate, nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Queste nuove Norme sostituiscono la precedente versione pubblicata nel 2021 per tener conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.

“Quella di componente di sindaco di società – afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio – è una delle attività di maggior rilevanza per i professionisti iscritti al nostro Albo. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. –, continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. Questa nuova versione delle norme dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società”.

 

I due consiglieri nazionali delegati ai Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini sottolineano “l’importanza che il documento riveste per orientare l’attività dei sindaci” e precisano che “queste Norme possono essere integrate con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e possono trovare applicazione, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società”. “Il testo – concludono – recepisce anche alcuni dei contributi pervenutici nel corso della pubblica consultazione”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 20 dicembre 2023)

 

Link alla nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”

Link esterno verso:Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_20_norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-di-societa-non-quotate_-2.pdf




Sport, dai Commercialisti un documento sui bilanci delle associazioni dilettantistiche

I modelli forniti possono già essere applicati volontariamente per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare

 

Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”.

Nell’introduzione al documento il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele De Tavonatti, il Consigliere nazionale David Moro (entrambi delegati agli Enti del Terzo settore), e il Presidente della Fondazione Antonio Tuccillo, ricordano come la riforma dello Sport stia divenendo progressivamente operativa nei suoi diversi ambiti di applicazione e che “a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una “modulistica” degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi”.

 

In questo contesto “il Consiglio nazionale e la Fondazione hanno inteso suggerire, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento “di base”, per gli iscritti all’Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico. Gli schemi, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore”.

 

Il documento prevede due modelli alternativi:

  • un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
  • un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative. I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare.

 

Il documento è scaricabile dal sito della Fondazione nazionale di ricerca (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/)

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 13 dicembre 2023)




Riforma del lavoro sportivo, dai Commercialisti un quaderno operativo

La pubblicazione fornisce un supporto di carattere operativo a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore

 

“Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi” è il titolo del nuovo quaderno operativo del commercialista del lavoro, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti. La pubblicazione nasce con l’intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il quaderno operativo è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici.

“Il nostro auspicio – affermano i consiglieri nazionali delegati all’area Economia e fiscalità del lavoro, Marina Andreatta e Aldo Campo – è che questo lavoro possa aiutare i colleghi ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo”.

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – aggiungono – a partire dall’approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”.

“A breve distanza dall’emanazione del decreto di attuazione – sottolineano – il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d’ombra nell’interpretazione della disciplina”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 1° dicembre 2023)

Link al quaderno operativo

Link  esterno verso: il sito web della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1743




Delega fiscale: Commercialisti, contraddittorio e autotutela rafforzati per superare la mediazione

D’Angiolella:

“Nel nuovo scenario, conciliazione anticipata su iniziativa del giudice al posto della mediazione”

 

 “Sono note le criticità che caratterizzano gli istituti del reclamo e della mediazione, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice. Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il rafforzamento degli istituti del contraddittorio preventivo e dell’autotutela”.

È il punto di vista espresso da Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale dei commercialisti, nel corso del suo intervento al Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino.

“In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorre dare pienezza e concretezza al contraddittorio preventivo al fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in un diritto di replica successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia attivato prima di emanare l’avviso di accertamento, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non “partecipato”.

Secondo l’esponente dei commercialisti, deve trattarsi

“di una partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto giusto procedimento, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché l’obbligo di motivazione “rafforzata”, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle”.

Per D’Angiolella è anche

“necessario estendere a tutti gli accertamenti l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gli accertamenti “a tavolino” che quelli di natura parziale, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato”.

I commercialisti propongono di disciplinare in modo appropriato anche le forme con cui il contraddittorio dovrà svolgersi.

“Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un contraddittorio orale, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta”.

La procedura di mediazione potrebbe essere trasferita per D’Angiolella all’interno del giudizio di primo grado. “In sintesi – ha concluso – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Commercialisti: con la delega fiscale arriva una rivoluzione nei controlli

De Nuccio: “Con concordato preventivo e adempimento collaborativo svolta culturale nella lotta all’evasione. Commercialisti centrali come “certificatori”, ma serve linguaggio comune con l’Amministrazione finanziaria”.

Regalbuto: “Stop a sistema vessatorio, semplificare e razionalizzare il prelievo”

 

“Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L’introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli. Si passerà infatti da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l’amministrazione fiscale. Una vera svolta nella lotta all’evasione, che necessariamente  affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla Legge Delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all’istituto. Tutto ciò richiederà anche l’implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell’Amministrazione Finanziaria”.

È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino. 

Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come

“si passerà dalla lotta all’evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo. L’approccio tradizionale, nonostante il miglioramento negli ultimi anni della tax compliance e dei risultati delle azioni di contrasto all’evasione condotte dall’Amministrazione finanziaria, fa registrare – secondo i dati più aggiornati del Rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2023 – valori del tax gap complessivo ancora troppo elevati, pari a circa 99,6 miliardi nell’anno 2019, 86,9 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 12,7 miliardi alle entrate contributive. Con la delega fiscale siamo di fronte ad una svolta culturale: l’approccio collaborativo significa limitare le attività di controllo ex post, laddove contribuente e fisco concordino preventivamente il reddito da dichiarare nel biennio successivo ovvero sia attivata, sulle posizioni fiscali incerte e controverse, un’interlocuzione preventiva ex ante con l’autorità fiscale, al fine di ottenere certezza tramite una comune valutazione che anticipa i controlli”.

“Un cambio di prospettiva che non potrà che attribuire un ruolo centrale ai commercialisti, una rete di oltre 120.000 professionisti qualificati diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che commercialisti e funzionari del fisco parlino la stessa lingua, una sorta di esperanto ispirato a principi di reciproca trasparenza e collaborazione, perché solo attraverso questo percorso virtuoso gli obiettivi della Legge Delega potranno essere efficacemente raggiunti”, ha aggiunto il presidente de Nuccio.

“Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale – ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto – e i Commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni ’90 alla recente introduzione della fattura elettronica. Ma dovrà essere un cambiamento epocale anche e soprattutto per l’Amministrazione finanziaria e per le sue capacità di gestire un simile cambiamento su larga scala, che impone un potenziamento della macchina pubblica per un fisco al quale, nel rispetto dei ruoli, non si chiede di essere amico, ma di essere efficiente nel dipanare incertezze e nel rapporto quotidiano con i contribuenti e i professionisti che li assistono”.

Regalbuto ha poi sottolineato

“l’importanza di ridurre al minimo quelle asimmetrie di tipo informativo e interpretativo tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria, che sono spesso la causa principale, nel nostro Paese, dell’elevato tasso di conflittualità del rapporto tributario e dell’eccessivo ricorso al contenzioso, ma che, a ben guardare, costituiscono anche l’humus che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive. E non deve essere trascurato che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono una delle principali cause che scoraggiano gli investimenti da parte di soggetti esteri”.

“In un momento storico come quello attuale, il sistema fiscale non può continuare ad essere percepito come vessatorio. Pagare i tributi è un dovere civico prima che giuridico, ma tale dovere deve essere bilanciato dal diritto a vedere efficacemente utilizzate le risorse pubbliche e dall’esigenza di poter adempiere in un contesto di certezza del diritto. Se il sistema tributario saprà evolversi in questa direzione sarà l’intero sistema Paese a beneficiarne. E in questo contesto bisognerà operare per semplificare e razionalizzare il sistema e, contestualmente, per disegnare regole certe che consentano di raggiungere il corretto equilibrio tra le indispensabili esigenze di gettito e la necessità di utilizzare la leva fiscale per il sostegno a famiglie e imprese soprattutto attraverso azioni che premino la creazione di lavoro, che rappresenta il pilastro fondamentale che regge un’economia moderna, e sostengano l’aumento della produttività e competitività di imprese e professionisti premiando coloro che assumono, investono e innovano. Siamo fiduciosi – ha concluso Regalbuto – che, anche grazie all’ausilio qualificato dei Commercialisti, molti di questi obiettivi, delineati dalla Legge Delega, potranno essere raggiunti”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Commercialisti: prorogare i termini per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Lettera di de Nuccio a Leo: “Termini attuali troppo stretti, a rischio l’accesso alle disposizioni agevolative per molti contribuenti. Con maggior termine più imposte sostitutive riscosse”

Concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dalla legge di bilancio 2023. È la richiesta dei commercialisti contenuta in una lettera del presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

“Molti dei nostri Iscritti – scrive il numero uno della categoria – che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere per numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative”.

Da qui la richiesta “di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute”.

Una proposta, conclude de Nuccio, che “risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 agosto 2023)

 

Ultimi documenti pubblicati sull’argomento:

 

Assegnazione e cessione agevolata di immobili. Dalla VI Commissione Finanze della Camera il punto sul regime IVA

Risposta n. 5-01057 del Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Saverio Congedo, fornita nel corso della seduta del 5 luglio 2022 nella VI Commissione Finanze della Camera

Documenti di prassi citati nella risposta:

Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 — § 3.6 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1897, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 — in “Finanza & Fisco” n. 26/2002, pag. 2500 e n. 191/E del 23 luglio 2009 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agliabbonati), Circolari n. 26/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556) e 37/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273)

 

Beni immobili – Assegnazione agevolata ai soci

 Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023




Pubblicato il vademecum per la prevenzione delle difficoltà delle Pmi

On-line il vademecum per la prevenzione delle difficoltà delle Pmi. (Link esterno verso: https://press-magazine.it/imprese-un-vademecum-per-la-prevenzione-delle-difficolta-dedicato-alle-pmi/)

Il documento predisposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze (con il coordinamento del professor Lorenzo Stanghellini) e la Fondazione CR del capoluogo toscano, si occupa di tre argomenti:

  • gli “assetti adeguati”. La legge, partendo dall’ovvia constatazione che le difficoltà dell’impresa, se non affrontate tempestivamente, possono arrecare danno anche a terzi, impone all’imprenditore di adottare una struttura organizzativa che funzioni da “sistema antincendio”, capace di rilevare tempestivamente i segnali di difficoltà e di consentire di reagire in modo efficace. Il Vademecum spiega in cosa consiste questa struttura;
  • la composizione negoziata. Nel 2021 è stato introdotto un nuovo strumento, la composizione negoziata, che non è una “procedura”, ma un percorso che consente al debitore, in caso di difficoltà, di avviare, con l’ausilio di un esperto indipendente, una trattativa con i creditori e/o con le controparti contrattuali, al fine di trovare una soluzione concordata tutte le volte che sia In questo percorso il giudice entra solo se è il debitore a volerlo, per ottenere protezione da controparti impazienti o “aggressive”. Il Vademecum spiega in cosa consiste la composizione negoziata;
  • il dialogo con i creditori finanziari. Le banche non sono creditori qualsiasi: non solo perché esse sono importanti per ogni tentativo di ristrutturazione, ma anche perché esse sono soggette a regole molto precise e stringenti che le limitano nel dialogo con il debitore. Se un’impresa in difficoltà vuole dialogare con le banche (e con i creditori finanziari in genere), essa deve conoscere queste regole, pena non comprendere le motivazioni e gli obiettivi dei suoi interlocutori. Il Vademecum descrive in modo semplice le principali regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.