Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025. In arrivo disposizioni correttive in materia di concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e operazioni societarie transfrontaliere

Adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il testo introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti. Inoltre, in materia di concordato preventivo biennale, si proroga la possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) e, tenuto conto della sperimentalità del concordato, si escludono i soggetti che adottano il regime forfetario.

In materia di contenzioso, si estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata quelli successivi al 5 gennaio 2024. Infine, nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne.

Alcune delle modifiche inserite nello schema di D.Lgs.

 Proroga adesione al Concordato Preventivo Biennale: il termine per aderire viene prorogato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025.

  • Esclusione dei forfetari: i contribuenti con regime forfetario non potranno aderire al CPB dal 2025.
  • Certificazioni Uniche per i redditi da lavoro autonomo inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
  • Estesa la conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione.
  • Giustizia tributaria. Modificata la certificazione di conformità.

 

Trasformazioni, fusioni e scissioni di società transfrontaliere

 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

Gli interventi correttivi operati mirano a semplificare ulteriormente le procedure e chiarire, ove necessario, i passaggi procedurali che devono essere effettuati (o che in alcuni casi possono essere omessi) per l’esito favorevole dell’operazione transfrontaliera o internazionale, mantenendo sempre i principi di controllo proporzionato ed efficace della legalità dell’operazione stessa.

Inoltre, si introducono norme che consentono alle società di integrare, ove possibile, i dati mancanti necessari per il positivo superamento del controllo di legalità da parte del notaio e per conseguire l’iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano.

 

Provvedimenti approvati in esame definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti in esame definitivo:

  • Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame definitivo)
  • Revisione delle disposizioni in materia di accise (decreto legislativo – esame definitivo)

Sui testi, che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono state ottenute le intese in sede di Conferenza unificata.




Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. I Commercialisti pubblicano i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, senza tuttavia pretese di esaustività, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche riscontrabili nella prassi.

Il documento operativo analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.

Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.

Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.

L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.

I modelli sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/24658/)

Allegato 1 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe

Allegato 1 bis – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe – Società che redige il bilancio in forma abbreviata

Allegato 2 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili

Allegato 3 – Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, co. 3, c.c.

 

 

 




Registro delle imprese. Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Nel documento interpretativo, evidenziato che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 

Sanzioni per il mancato adempimento

 

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancato adempimento, Il MIMIT precisa che si applica all’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». Peraltro, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dalle imprese.

 

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 




Imposte di registro, ipocatastali, bollo e relativo sistema sanzionatorio. Le novità post-riforma

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Registro al restyling

 

In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Le novità sull’accesso alle banche dati del Catasto

 

Per incentivare l’uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa cambia per l’imposta di bollo

 

Razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Interventi apportati con il D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 e D.Lgs. 14/06/2024, n. 87.




Rottamazione-quater, al via le richieste di riammissione. Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il servizio per i decaduti fino al 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.

 

Cosa prevede il decreto milleproroghe

 

 

La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (c.d. decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Domanda online entro aprile

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.

Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. Si ricorda che in caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Esito della richiesta entro giugno

 

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

 

Che cos’è la rottamazione-quater.

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’11 marzo 2025)

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2025

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Speciale Manovra 2025

La Legge
di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207

 

La guida alla normativa

Comma per comma,
l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 207/2024

Il testo della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»

 

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Ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2025

 

Le ultime risposte agli interpelli

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 65 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 64 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Stabile organizzazione e applicabilità dell’articolo 192-bis della direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP – Art. 83, co. 1, del Tuir – Art. 8, co. 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 62 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Aiuto alla crescita economica (ACE) – Limite del patrimonio netto – art. 11 del D.M. 3 agosto 2017 – Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) – Somme ricevute a fronte dell’emissione di ”azioni” – Contabilizzazione – Passività finanziarie – Non concorrono»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 61 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Impianti agrivoltaici avanzati – Produzione e cessione di energia elettrica – Art. 1, co. 423, della legge n. 266 del 2005 – Imprenditore agricolo – Requisito della connessione con l’attività agricola – Criteri – Regime fiscale»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Credito d’imposta per l’acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – Prenotazione – Oneri accessori non preventivabili – efficacia – Limiti»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 59 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina transitoria – legge n. 205 del 2017 – Rinuncia ai dividendi – Sopravvenienza attiva – Art. 88, co. 4-bis, del TUIR – Assenza»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 58 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Applicabilità delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al d.P.R: 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)»

 

 

Risoluzioni

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»




Revisori della sostenibilità. Le regole per l’abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Con decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) è stato affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, «il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

 

Pubblicato sulla G.U. il DM relativo all’abilitazione dei revisori allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (cd. “Decreto Milleproroghe).

 

Modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

 

Fase 1  (a decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.M. 19/02/2025)

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla Fase 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial. (link esterno verso il sito: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 

Fase 2 – (a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato, da adottare a conclusione dell’implementazione dell’applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025)

 

Nella Fase 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

 

Fase 3 – (abilitazione a regime)

 

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle Fasi 1 e 2.

Fonte: portale della revisione legale – https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 




Bonus ZES per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno. Firmato il D.M. attuativo

Prende ufficialmente il via il Bonus ZES, l’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Con il decreto attuativo 7 gennaio 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati fissati i criteri per l’esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili.

La misura prevista dall’articolo 24 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027.

 

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Approvato il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, prot. n. 75896/2025 approvato il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche, che consentiranno l’invio della dichiarazione.

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

 

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.

 

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025

 

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2025 i seguenti soggetti i quali:

  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

 

Termini di presentazione della dichiarazione

 

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

Redazione della dichiarazione

 

Il riquadro “Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

 

 

 

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso.

In particolare, indicare:

1.nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2.nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

Inoltre, dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

  • Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
  • Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Ad esempio, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle “Dipendente” e “Autonomo”.

La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2 nella casella “Tipologia invio”.

Si ricorda che l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

 

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:

  • indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
  • barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Esempio: il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata.

In tale caso il sostituto può servirsi dell’ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione spacchettando i flussi.

In entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando codice 2 nella casella “Tipologia invio”.

 

CASO A: Il sostituto si avvale dell’ausilio di intermediari per l’invio di entrambi i flussi.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo.

INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”.

 

CASO B: Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.

INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

 

CASO C: Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opti per l’invio tramite intermediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.

 

INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

Si ricorda che nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”.

Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

INVIO 1: Dipendente

INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

INVIO 1: Locazioni

INVIO 2: Dipendente

La tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

Si ricorda che caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.

 

Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:

C.t. 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “dipendente”;

C.t. 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “autonomo”;

C.t. 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “capitale”.

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, indicare:

1. nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;

2. nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo di imposta 2024 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.




Gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 (di seguito riportata), ha chiarito che gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate evidenzia che si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

 

Di seguito il testo integrale della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali – Non deducibilità degli interessi da ravvedimento “speciale” versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Affermazione – Ragioni – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

  

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Istante è un professionista che ­ avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (di seguito, ravvedimento speciale) disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)  ­  ha  presentato  nel  2024  delle  dichiarazioni  integrative  relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l’Istante ha versato, in un’unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Ciò posto, l’Istante chiede se i predetti interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’Istante ritiene che gli importi versati nel 2024 a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle imposte siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto:

  • il principio espresso in materia di reddito di impresa, con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi versati in un’unica soluzione per il ritardato pagamento di imposte dirette, «vada applicato, oltre che ai ”Soggetti IRES”, anche ai ”Soggetti IRPEF»;
  • «la mancanza nel TUIR, tanto di una specifica disciplina in ordine alla deducibilità degli interessi per ritardato pagamento quanto di una loro espressa esclusione dai componenti negativi del reddito da lavoro autonomo, legittimi il contribuente a dedurre questi ultimi dal reddito, secondo i principi generali».

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

 

L’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, prevede che: «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]». In relazione al quesito posto dall’Istante, inerente al trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista in occasione del ravvedimento speciale, appare opportuno preliminarmente considerare la natura del costo sostenuto.

Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare talune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del quantum dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale, articolo 1, commi da 174 a 178, L. n. 197/2022, cfr. da ultimo circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Riguardo ai menzionati interessi, in mancanza di una previsione specifica e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, si rinvia alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono dovuti gli «interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno». Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E emanata in occasione del citato decreto n. 472 del 1997, rappresentano «una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari».

 

La qualificazione di ”interessi moratori” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Sotto altro profilo, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54-­octies del Tuir) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato articolo 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività», e quindi all’effettivo sostenimento delle spese nel periodo d’imposta, debitamente documentato, nonché all’inerenza delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta.

In via interpretativa, è stato affermato che:

  • «Un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso» (circolare 20 giugno 2002 n. 55/E, paragrafo 5);
  • «Le spese devono […] essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30).

Sulla base dei principi sopra esposti, quindi, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall’Istante i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltreché attenere alla diversa categoria del reddito d’impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi (i.e. gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione) aventi una funzione ”compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella ”risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, in applicazione della normativa sopra citata e in linea con i principi su esposti, gli interessi versati nel 2024 dall’Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Direttore centrale ad interim
(firmato digitalmente)




Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 scade la prossima rata. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025

In arrivo una nuova scadenza per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 è il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025.

Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A tale riguardo si specifica che, per i piani di pagamento in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio.

Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla “Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Servizi online.

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 febbraio 2025)

 

Vedi anche:

 Le scadenze fiscali del mese di marzo




Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali. Pubblicata la circolare Inps

L’Inps annuncia la pubblicazione di una nuova circolare (Circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025) riguardante l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani. Questa circolare fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

L’obiettivo principale della circolare è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Essa descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creator, comprendente influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile che possa evolvere con il settore. La circolare non intende creare un elenco rigido di figure professionali, ma piuttosto stabilire principi comuni per inquadrare le diverse attività.

“La circolare Inps sull’inquadramento previdenziale di creator digitali ed influencer è un segno concreto dell’attenzione dell’Istituto ai giovani e alle nuove professioni sui temi previdenziali e al contempo risulta coerente con l’obiettivo di promuovere lavoro in regola in un mercato, quello dei lavori digitali, dove c’è grande rischio di speculazione. Questa iniziativa, che ha trovato la valutazione positiva del Ministero del Lavoro, rientra nel più ampio progetto di promozione della cultura previdenziale che caratterizzerà i prossimi anni e punta a portare a bordo il maggior numero di giovani”, afferma il presidente INPS, Gabriele Fava.

La parte centrale del documento si concentra sulla disciplina previdenziale applicabile, affrontando l’inquadramento giuridico di queste professioni in mancanza di normative specifiche. L’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Inoltre, la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025 sul sito dell’INPS.

(Così, comunicato Stampa Inps del 19 febbraio 2025)

 




D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

 

 

Si riporta il testo integrale della risposta:

Faq del 13 febbraio 2025Regime del registrato e imputazione dei ricavi. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

Legislazione

 

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

 

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Approvato il provvedimento per l’abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta»

 

 

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Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Con circolare del 7 febbraio 2025, n. 38, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La circolare specifica la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

Gli artigiani e gli esercenti over 65 di attività commerciali, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti previsti, usufruiranno della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Nella circolare evidenziato che l’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025  per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli  artigiani  e  degli  esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Infine, il documento di prassi ricorda che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024. 

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Speciale Modulistica 2025. La Certificazione unica “CU 2025”

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Speciale Modulistica 2025

La Certificazione unica “CU 2025”
Modello e Istruzioni

 

 

Certificazione Unica 2025. Termini, sanzioni e alcune novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, approvata la Certificazione unica 2025 (Cu), …

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Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Online le bozze dei modelli Redditi 2025 e IRAP aggiornate con le ultime novità normative

Disponibili sul sito dell’Agenzia i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e IRAP, in veste non definitiva. Dopo le bozze di 730 e 770, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione un primo schema della modulistica. Già definitivamente approvate a metà gennaio, invece, la dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (CU) 2025.

 

Il modello Redditi 2025 persone fisiche (Pf)

 

Nella bozza spiccano diverse novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. Il modello fa spazio, nel quadro Rc, al “bonus tredicesima” così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

 

I modelli per le Società e gli Enti non commerciali (Sc, Sp, Enc) e la dichiarazione Irap 

 

In pista anche le bozze dei modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (CNM). Online, infine, il modello IRAP, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2025)

 

Modelli in bozza – Aggiornamento: 4 febbraio 2025

Modello e istruzioni 730/2025 (bozze)

Modello e istruzioni 770/2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi persone fisiche 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di persone 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di capitali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi enti non commerciali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Consolidato nazionale e mondiale 2025 (bozze)

Modello e istruzioni IRAP 2025 (bozze)

 

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 




Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta

I commi da 4 a 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 4, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

 

Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1704” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 30/12/2024, n. 207




Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 30/12/2023, n. 213), l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Link ai Software 2025

Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo (versione 1.00)
Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione (versione 1.00)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Vedi anche:

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, …

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024.

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli …

 

 




Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA».

Di conseguenza, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia e l’estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023). Allo stesso modo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati

 

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2025 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2025, concernenti l’anno 2024. Il punto 4.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica.

Per questo motivo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025 sono state approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione. (Allegato A).

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)




Trasformazione progressiva da Snc a Srl e concordato preventivo biennale. Le modalità di compilazione REDDITI SP 2024 al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione nel periodo ante trasformazione

L’Agenzia delle entrate in data 28 gennaio 2025 ha pubblicato il VII aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Di seguito le indicazioni fornite.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 28 gennaio 2025

Una società in nome collettivo si è trasformata ad aprile 2024 in società a responsabilità limitata. In considerazione del fatto che le operazioni di trasformazione non sono comprese tra le cause di esclusione dal CPB, la società ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 aderendo con la medesima al CPB per il biennio 2024 – 2025. La società dovrà, quindi, presentare il modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024 relativi alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione. Poiché nei predetti modelli non è gestito l’istituto del CPB, si chiede di precisarne le modalità di compilazione al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione concordati, per la quota relativa alla frazione di anno 2024 che precede la trasformazione.

 

Nel caso rappresentato nel quesito, il modello REDDITI SP 2024 relativo alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione (di seguito “periodo ante trasformazione”) va così compilato:

– nella sezione “ALTRI DATI” del frontespizio va indicato il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” per segnalare di trovarsi nella situazione in esame;

– nel quadro RF, rigo RF63, va indicata la quota di reddito concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi RF31 o RF55 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RF63;

– la quota di reddito concordato di cui al punto precedente è determinata moltiplicando il reddito concordato per l’anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo ante trasformazione e il numero di giorni dell’intero esercizio (365). Tale quota non può essere inferiore all’importo ottenuto moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del reddito per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, occorre indicare la quota di reddito concordato nel quadro RG, rigo RG31. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni degli altri componenti positivi o negativi nei righi RG10 o RG22 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RG31.

Si precisa che, per poter compilare la dichiarazione secondo le indicazioni sopra fornite, è necessario utilizzare il software di compilazione del modello REDDITI SP 2024 messo disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (Vedi: versione 1.3.1 del 28 gennaio 2025 – Aggiornamento per recepire quanto chiarito con la faq del 28 gennaio 2025 in materia di trasformazione progressiva e CPB).

 

Il modello IRAP 2024 relativo al periodo ante trasformazione va così compilato:

– nella sezione II del quadro IP, rigo IP45, va indicata la quota di valore della produzione concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, la sezione II di tale quadro va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi IP37 o IP43 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP45;

– la quota di valore della produzione concordato di cui al punto precedente è determinata secondo il medesimo criterio previsto per il calcolo della quota di reddito concordato;

– non vanno compilati i righi da IP67 a IP70 (mentre va compilata la sezione I del quadro IS) e il rigo IP73.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del valore della produzione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs n. 446 del 1997, occorre indicare la quota di valore della produzione concordato nella sezione I del quadro IP, rigo IP12. In particolare, tale sezione va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni dei ricavi o dei costi nei righi IP1 o IP5, ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP12. La restante parte del quadro IP va compilata secondo le indicazioni di cui sopra.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2024

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Speciale Modulistica 2025

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

 

 

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

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Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

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La dichiarazione annuale IVA 2025

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che “il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dallarticolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta”

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA (per gli esoneri vedi infra).

 

I termini di presentazione

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (nella specie: termine prorogato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 marzo 2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Per le sanzioni civili tributarie riguardanti i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i reati riscossivi o legati alla indebita compensazione di crediti non spettanti, vedi, l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) e l’articolo 10-quater (Indebita compensazione) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’ 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, par. 3. Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100.000 euro – tale chiarimento è collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’ 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

Con le circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, è stato precisato che nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui è titolare viene sospesa la partita IVA. Ciò è stato consentito al fine di evitare l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti nel titolo II del DPR n. 633 del 1972 per il periodo di durata dell’affitto. Pertanto, ove nel periodo di affitto il titolare dell’azienda ponga in essere cessioni di beni facenti parte della azienda stessa, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale.

  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’ art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2024

 

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo (compensazione “verticale” nel 2025), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 (compensazione “orizzontale” nel 2025 con tributi/contributi).

Nelle istruzioni al Rigo VX5 chiarito che va indicato “l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24”. Nella medesime istruzioni chiarito che i sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, “l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015”. La compensazione “verticale” non è, invece, soggetta ad alcuna limitazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;
  • società che nel triennio 2022-2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali soggetti ISA – Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per il rimborso IVA (§ 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024)

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente (per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, vedi infra).

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (2025) per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1297) ha chiarito che la “soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. … a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Le principali modifiche ai modelli

 

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

Frontespizio – Firma della dichiarazione – La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Quadro VM – Versamenti auto F24 elementi identificativi

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

 

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

 

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

 

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 – Quadro VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Vedi anche: Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

 




Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024.

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

In particolare, prevede che

  • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
  • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
  • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

Ad esempio, per un bene ammortizzabile entrato in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta (per gli immobili, la rettifica deve essere effettuata per decimi, tenendo conto non dell’entrata in funzione, ma della data di acquisto o ultimazione del fabbricato).

Inoltre, l’articolo 1, comma 61, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prescrive che: «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie».

A tal fine, nelle istruzioni sono stati indicati gli adempimenti che i contribuenti che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2025, passano al regime forfetario, devono porre in essere. Queste le istruzioni: “I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2025 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.
Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014”.

Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto D. È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall’art. 19-bis2. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione. In particolare, in relazione al “Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale”, chiarito che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi: (omissis)

  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • passaggio dal regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario”.

 

Al riguardo, si richiama, la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 – recante chiarimenti sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2543) – dove, al paragrafo 3.1.4 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2007, pag. 4041), è stato precisato che l’“applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.”. Ai fini della rettifica in rassegna si rimanda ai chiarimenti della circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 55). Sull’argomento, vedi anche: “La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario” di Marco Peirolo (in “Finanza & Fisco” n. 37/2018, pag. 2580).

Inoltre, i contribuenti in parola dovranno barrare la casella del Rigo VA14. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

 

Vedi anche: Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

 




ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

 

·  “7035” denominatocredito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.




La proroga di 85 giorni No limits

La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020 si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.

La “risoluzione” della questione da parte della Corte di cassazione (Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 del  23/01/2025)

Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18/11/2024 con n. 6665/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia, 64/2024
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19/11/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, RG. 1620/2024