Rottamazione-quinquies, prima o unica rata in scadenza. Termine di pagamento anche per la quater e i riammessi

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

 

Moduli di pagamento

 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quinquies: per la rata unica c’è tempo fino al 5 agosto

 

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

 

Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione

 

Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

 

Il calendario online con tutte le scadenze

 

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 luglio 2026)




Bilanci 2026, il Manuale Unioncamere apre la campagna depositi: XBRL, Terzo Settore, start-up innovative e presìdi sanzionatori

Con la pubblicazione del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2026”, aggiornato al 24 aprile 2026, Unioncamere e sistema camerale segnano formalmente l’avvio della nuova campagna dei depositi di bilancio. (Link esterno sito Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-05/Manuale-Operativo-Bilanci-2026_0.pdf)

Il documento Unioncamere si propone di offrire a società e professionisti un quadro uniforme delle regole di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci, ma assume rilievo anche sul piano sistematico, perché richiama il valore del deposito annuale come adempimento essenziale della fisiologia societaria, puntualizza il perimetro applicativo della tassonomia XBRL e dedica ampio spazio alle fattispecie speciali, dal Terzo Settore alle start-up innovative.

La guida, nella versione del 24 aprile 2026, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci. Ma il documento va oltre il profilo meramente operativo: richiama il rilievo giurisprudenziale del mancato deposito del bilancio quale possibile evidenza della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.; conferma l’assetto ordinario del deposito in formato XBRL con tassonomia “2018-11-04”; ribadisce, per le società di capitali, il termine generale di 30 giorni dall’approvazione assembleare; disciplina le particolarità di ETS, imprese sociali, società benefit e altri soggetti speciali; richiama il regime agevolato di start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati; coordina il deposito con la nuova classificazione ATECO 2025; e ricorda il quadro sanzionatorio dell’omesso o tardivo adempimento.

 

Il deposito del bilancio come obbligo annuale e il rilievo della giurisprudenza

 

Uno dei passaggi più significativi del Manuale è quello nel quale si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo per tutte le società di capitali e per tutte le società cooperative e che tale adempimento deve essere assolto per ciascun esercizio. La guida richiama, inoltre, un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse: il mancato deposito del bilancio viene presentato come elemento idoneo a costituire evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. Il Manuale richiama pronunce che ravvisano tale situazione sia in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi, sia addirittura per un solo esercizio.

 

La tassonomia XBRL 

 

Sul versante tecnico-documentale, il Manuale conferma che, per il 2026, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Restano utilizzabili le tassonomie “2015-12-14” solo per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, mentre tutte le ulteriori tassonomie risultano dismesse e non più impiegabili per il deposito. La guida ribadisce inoltre che il file XBRL non può essere omesso, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Questo profilo è particolarmente rilevante, perché conferma che la struttura ordinaria del deposito continua a fondarsi sul linguaggio standardizzato XBRL, con funzione non soltanto di uniformazione tecnica, ma anche di rafforzamento della qualità e confrontabilità della banca dati bilanci.

 

Doppio formato, validazione e sottoscrizione digitale

 

Il Manuale affronta con precisione anche l’ipotesi del doppio deposito XBRL/PDF/A, chiarendo che il ricorso al PDF/A in aggiunta all’istanza XBRL si impone quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 c.c. La guida precisa però che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL. Viene inoltre ribadita l’importanza della validazione preventiva dell’istanza tramite il servizio TEBENI e il principio secondo cui la sottoscrizione digitale deve avvenire esclusivamente in modalità CAdES, con estensione .p7m, mentre la firma PAdES non deve essere utilizzata.

 

Società di capitali: termini ordinari e struttura del fascicolo

 

Per le società di capitali, il Manuale ribadisce la regola generale fissata dall’articolo 2435 c.c.: il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione. La guida richiama inoltre la scansione codicistica dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ricordando il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sul piano documentale, il fascicolo di deposito deve contenere il bilancio in XBRL e gli altri allegati obbligatori in PDF/A, come relazione sulla gestione, verbale di approvazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore, ove dovuti. Per le S.p.A., S.a.p.A. e società consortili per azioni, resta inoltre centrale il tema dell’elenco soci, da allegare tramite il modulo S, con disciplina distinta tra mera conferma dell’assetto proprietario, operazioni straordinarie sul capitale e trasferimenti di azioni.

 

Terzo Settore, imprese sociali e società benefit

 

Un rilievo specifico merita la parte del Manuale dedicata ai soggetti speciali e, in particolare, al Terzo Settore. La guida riserva sezioni autonome agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese – non imprese sociali, alle imprese sociali e alle società benefit. Nel quadro dei termini speciali, viene ricordato che il bilancio di esercizio degli ETS non imprese sociali deve essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione, e analogo termine di 60 giorni è previsto per il bilancio sociale delle imprese sociali. Il Manuale richiama inoltre il deposito del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale per le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese.

 

Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

 

Di notevole interesse operativo è anche il quadro delle esenzioni dedicato a start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati. Il Manuale precisa che, per il deposito del bilancio ordinario, abbreviato o micro, i diritti di segreteria sono esenti per start-up innovative e incubatori certificati, mentre l’imposta di bollo è esente per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative. La guida puntualizza che il regime di favore dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e opera comunque entro il limite massimo del quinto anno dalla costituzione o dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seconda della figura soggettiva considerata.

 

Il coordinamento con ATECO 2025

 

Tra i profili di aggiornamento operativo merita attenzione anche il riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Il Manuale segnala che la nuova classificazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL, indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio. La guida precisa, però, che non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica ATECO 2007. La scelta di inserire questo chiarimento all’interno del Manuale conferma che la campagna bilanci 2026 si colloca in una fase di transizione tecnica che richiede attenzione non solo ai contenuti del bilancio, ma anche alla corretta gestione dei dati classificatori che alimentano la banca dati camerale.

 

Sanzioni e qualità della banca dati

 

Il Manuale non trascura il versante sanzionatorio. Viene infatti richiamato l’articolo 2630 c.c., secondo cui chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo. La guida aggiunge che, nei casi di mancato deposito continuativo, gli uffici camerali si riservano l’attivazione dei procedimenti opportuni, con possibile coinvolgimento del Giudice del Registro. Il richiamo alle sanzioni è completato da una sezione sulla qualità della banca dati bilanci, che ribadisce implicitamente come la correttezza e tempestività del deposito rilevino non solo per l’impresa, ma per l’affidabilità complessiva del sistema informativo pubblico.

 

I punti da presidiare nella campagna 2026 DEPOSITO bilanci 

 

Obbligo annuale di deposito

Il deposito del bilancio resta obbligatorio per società di capitali e cooperative per ciascun esercizio. Il mancato deposito può assumere rilievo anche sotto il profilo della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.

Tassonomia XBRL

Per il 2026 la tassonomia di riferimento è la 2018-11-04. Il file XBRL resta la regola generale del deposito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Termine ordinario per le società di capitali

Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione. Restano termini speciali per ETS, imprese sociali e altre fattispecie particolari.

Terzo Settore e imprese sociali

Per ETS non imprese sociali e imprese sociali la guida disciplina i casi in cui, accanto al bilancio di esercizio, rilevano il bilancio sociale e ulteriori documenti rappresentativi della situazione economico-patrimoniale.

Start-up innovative e PMI innovative

Confermate le esenzioni da diritti di segreteria e/o imposta di bollo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa speciale.

Firma digitale e formati

La sottoscrizione deve avvenire in CAdES (.p7m). Il PDF/A resta il formato per gli allegati e, nei casi previsti, per il doppio deposito.

Sanzioni

L’omesso o tardivo deposito espone alla sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.


 

Bilanci, scritture, assestamenti, principi contabili?

Per il lavoro quotidiano di studio, Finanza & Fisco mette a disposizione F&F Bilancio e Contabilità: il nuovo assistente virtuale pensato per commercialisti, consulenti fiscali, revisori e professionisti della contabilità d’impresa.

 

Il punto decisivo è questo:

è completamente gratuito.

 

Con F&F Bilancio e Contabilità puoi ottenere subito supporto operativo su:

 

  • redazione del bilancio d’esercizio
  • principi contabili
  • scritture contabili e assestamenti
  • classificazioni patrimoniali ed economiche

 

Nessuna registrazione. Nessuna e-mail. Accesso immediato.

 

 Provalo ora:

Nasce l’Assistente Virtuale “F&F Bilancio e Contabilità”

 

Serve un livello ancora più avanzato?

 

Passa a ai.finanzaefisco.com, il (Super)collaboratore AI in Diritto Tributario: normativa, prassi, giurisprudenza e archivio strutturato Finanza & Fisco in un unico ambiente di consultazione, progettato per chi lavora ogni giorno con il diritto tributario italiano.

 

Attualmente disponibile con Offerta Benvenuto -30% sull’abbonamento Expert All Digital + AI.

Abbonamento Expert All Digital (rivista in .pdf via email + AI)

 

 




Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica | Documento con funzione partecipativa e acquisizione di contributi ai fini della versione definitiva, ma già rilevante quale primo orientamento interpretativo sugli istituti, sul coordinamento con l’ordinamento tributario e sui principali effetti fiscali (Parte I)

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

È disponibile da oggi e fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Agenzia delle entrate. In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

Questa circolare (I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza “Parte I”) rappresenta il primo step di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: al sovraindebitamento; agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo e- mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione. (Così, comunicato stampa del 15 aprile 2026)

 

Link al testo della bozza di circolare, con oggetto: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA – PROCEDURE CONCORSUALI – CRISI D’IMPRESA – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) –  Consultazione pubblica, finalizzata alla raccolta di osservazioni e contributi degli operatori ai fini della eventuale recezione nella versione definitiva – Inquadramento sistematico degli istituti e delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Analisi delle definizioni, dei presupposti soggettivi e oggettivi e delle modalità di accesso agli strumenti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani attestati e procedure concorsuali) – Qualificazione fiscale delle fattispecie e coordinamento con il TUIR e il D.P.R. IVA n. 633/1972 – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – Documento, pur non definitivo, idoneo a delineare un primo orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate – Coordinamento con la prassi amministrativa e profili di criticità applicativa- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Articoli 88 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il documento di prassi, in bozza, offre i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni inerenti la Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), il Concordato semplificato (articolo 25-sexies), il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e le disposizioni relative ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

L’autoconsumo e l’assegnazione di beni merce ai soci: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

Speciale – Enti del Terzo settore: fiscalità, RUNTS e rendicontazione

Una guida tecnica alle nuove coordinate fiscali e amministrative del Terzo settore: dalla circolare n. 1/E/2026 alle modifiche al D.M. n. 106/2020 e al nuovo rendiconto per cassa aggregato

 

ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

 

Nuove regole su RUNTS e rendicontazione: i decreti ministeriali di marzo 2026

 

Aggiornato il Decreto RUNTS del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 2/2026 recante modifiche al D.M. n. 106/2020

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2026: «Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante: “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”»

 

RUNTS, il D.M. 15 settembre 2020 aggiornato al D.M. 13 gennaio 2026
Il testo coordinato sulle procedure di iscrizione, il deposito degli atti e la tenuta, conservazione e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Consulta subito la versione aggiornata e navigabile per una verifica rapida e affidabile delle disposizioni applicabili.

Tra i più recenti chiarimenti ministeriali sul punto, si segnala:

ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

 

ETS, nuovo Modello E per il rendiconto per cassa aggregato degli enti fino a 60.000 euro

 

Approvato un nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata: modello semplificato per gli enti con entrate fino a 60.000 euro

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2026: «Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro»

Il D.M. 18 febbraio 2026 introduce il nuovo schema semplificato destinato agli enti del Terzo settore di minori dimensioni, completando il quadro degli obblighi di rendicontazione e offrendo un riferimento operativo immediato per la redazione del bilancio.

Tra i più recenti documenti sul tema, si segnala:

Lista di controllo integrativa dei principi di redazione del  Bilancio d’esercizio per gli enti del terzo settore (Enti ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, D.Lgs. 117/2017 – D.M. del 05/03/2020 e successive modifiche) – A cura Assirevi, Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità fiscali in materia di lavoro dipendente

 

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d’imposta e facoltà di rinuncia»

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Università non statali: confermate le soglie di detrazione per l’anno d’imposta 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il Decreto del MUR 30 dicembre 2025, che individua gli importi massimi detraibili ai fini IRPEF per le spese universitarie sostenute presso atenei non statali.

Il provvedimento conferma i limiti già fissati dal DM 20 dicembre 2024, n. 1924, garantendo continuità applicativa per l’anno d’imposta 2025.

Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

 

In sintesi:

Nessuna revisione degli importi: restano invariati i tetti di detraibilità

Confermata la struttura per:
 – area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale)
 – zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole)

Inclusi anche i corsi post-laurea (master, specializzazioni, dottorati)

Alcuni riferimenti operativi (anno d’imposta 2025)

Area sanitaria: fino a euro 4.100 (Nord)
Area medica: fino a euro 3.600 (Nord)
Area scientifico-tecnologica: fino a euro 3.700 (Nord)
Area umanistico-sociale: fino a euro 3.200 (Nord)
Post-laurea: fino a euro 4.100 (Nord)

Agli importi va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio

Il decreto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR, che limita la detrazione per le università non statali agli importi definiti annualmente dal MUR sulla base dei costi medi delle università statali.

 

Vuoi trasformare subito la norma in operatività?
Su ai.finanzaefisco.com  (servizio riservato agli abbonati di Finanza & Fisco), trovi le note tecniche già pronte: interpretazione, casi pratici e criteri applicativi “da studio”.

 

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2026
Modelli dichiarativi dei redditi 2025

 

Modello “Redditi SC 2026” per società di capitali, enti commerciali ed equiparati. Termini, sanzioni e novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, approvato il modello “Redditi SC 2026”, …

Continua a leggere →

 

 

Modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2026 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2026-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modello “Redditi 2026-SC” per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”», pubblicato il 27.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 02.03.2026

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Comitati ed enti del Terzo settore: ammessa l’iscrizione al RUNTS anche senza personalità giuridica e applicabile il procedimento ex articolo 22 CTS per l’acquisto della personalità giuridica, con patrimonio minimo allineato a quello delle fondazioni

 

Aggiornamento del 20 Marzo 2026 

La soluzione interpretativa accolta dalla Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 ha successivamente trovato un espresso consolidamento sul piano regolamentare con il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, (cfr. artt. 10, 11 e 12) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il quale, intervenendo sul D.M. n. 106/2020, ha esteso ai comitati le disposizioni regolamentari in materia di iscrizione e di acquisto della personalità giuridica mediante RUNTS. In particolare, l’inserimento della figura del comitato negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento attuativo recepisce in via positiva l’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore a tale fattispecie organizzativa, superando definitivamente ogni residuo dubbio interpretativo circa la possibilità che il comitato, ove in possesso dei requisiti dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017, possa non solo conseguire la qualifica di ETS, ma altresì acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale fondato sull’iscrizione nel RUNTS. Il passaggio dalla prassi amministrativa alla fonte regolamentare attribuisce così stabilità sistematica a una lettura inclusiva del perimetro soggettivo del Terzo settore, coerente con i principi della legge delega n. 106/2016 e con la logica non concessoria del modello delineato dall’articolo 22 CTS.

 

Con Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul tema dell’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore ai Comitati già in possesso di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) o a quelli che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al Registro.

Dal Ministero viene offerta una lettura apertamente inclusiva della disciplina, attraverso la quale si consente ai comitati, già personificati o intenzionati a conseguire la personalità giuridica, di entrare a far parte del Terzo settore senza subire irragionevoli preclusioni derivanti dalla forma organizzativa adottata. Il documento non si limita a chiarire la mera iscrivibilità dei comitati al RUNTS, ma affronta anche il rapporto tra articolo 22 del Codice del Terzo settore e procedimento di riconoscimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il tema del patrimonio minimo e quello, ulteriore, della devoluzione dei fondi nelle ipotesi previste dall’articolo 42 del codice civile.

La circolare si colloca nel quadro di una progressiva sistemazione interpretativa della categoria degli «altri enti del Terzo settore», rispetto ai quali il Ministero valorizza l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 quale norma-cardine di accesso al perimetro del Terzo settore. L’approccio seguito è significativamente sistematico: la forma giuridica del Comitato non è letta come elemento ostativo, ma come possibile contenitore organizzativo compatibile con la qualifica di ETS, purché risultino integrati i requisiti sostanziali di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, svolgimento di attività di interesse generale e iscrizione al RUNTS.

 

Il comitato può essere ETS: l’articolo 4 CTS prevale su una lettura tipologica restrittiva

 

Il primo chiarimento di rilievo riguarda la possibilità, che il Ministero del Lavoro considera ormai pacifica, di iscrivere nel RUNTS un comitato privo di personalità giuridica. La soluzione viene fondata sulla ampia formulazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, che, accanto agli ETS “tipici”, ricomprende gli “altri enti di diritto privato diversi dalle società” in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma. In tale cornice, il comitato viene ricondotto alla sezione residuale di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata agli «altri enti del Terzo settore».

Il Ministero rafforza la soluzione con tre argomenti convergenti. In primo luogo, richiama l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al comitato, indipendentemente dalla personalità giuridica, la qualità di autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In secondo luogo, valorizza il carattere altruistico e di interesse generale che emerge dall’articolo 39 del codice civile. In terzo luogo, sottolinea l’assenza dello scopo di lucro. Né assume rilievo ostativo il carattere tendenzialmente temporaneo del comitato, poiché anche gli ETS possono avere una durata limitata, come emerge dall’articolo 21, comma 1, del CTS.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS.”

 

Sul piano operativo, il passaggio è rilevante perché chiude lo spazio per letture amministrative eccessivamente formalistiche, che avrebbero potuto escludere dal Registro soggetti in concreto perfettamente compatibili con la nozione sostanziale di ETS. La circolare, dunque, consolida una lettura funzionale del Codice: il baricentro si sposta dalla nomen iuris alla verifica dei requisiti sostanziali.

 

La sezione RUNTS dei comitati è quella residuale degli “altri ETS”

 

Dopo avere affermato la compatibilità tra comitato e qualifica di ETS, il Ministero affronta il tema della corretta collocazione del soggetto all’interno del RUNTS. Sul punto la conclusione è definita “obbligata”: il comitato può accedere esclusivamente alla sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), riservata agli altri enti del Terzo settore. Ciò in quanto le sezioni speciali risultano incompatibili con la forma giuridica del comitato: ODV, APS e reti associative postulano una struttura associativa; gli enti filantropici, necessariamente dotati di personalità giuridica, possono assumere solo forma di associazione riconosciuta o fondazione; le società di mutuo soccorso richiedono, per definizione, una diversa conformazione soggettiva.

Di particolare utilità pratica è la precisazione con cui il Ministero invita a non confondere i comitati ex articolo 39 del codice civile con quei livelli territoriali di associazioni complesse che, sul piano organizzativo interno, assumono la denominazione di “comitati” pur mantenendo natura giuridica associativa. Il riferimento, tra gli altri, ai comitati territoriali della Croce Rossa Italiana o ai livelli territoriali di enti di promozione sportiva segnala la volontà di evitare improprie assimilazioni nominalistiche.

 

Punto centrale della risposta:

 

“L’individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti del libro primo del codice civile.”

 

L’indicazione ministeriale assume rilievo non solo classificatorio, ma anche sostanziale, poiché evita errori nella domanda di iscrizione e contribuisce a ordinare il rapporto tra figura civilistica del comitato e tassonomia interna del RUNTS.

 

Articolo 22 CTS applicabile anche ai comitati: il procedimento non è derogatorio, ma alternativo a quello del D.P.R. n. 361/2000

 

Il punto centrale della circolare è costituito dal chiarimento relativo all’applicabilità ai comitati dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, vale a dire della procedura che consente l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS o, per i soggetti già personificati ex D.P.R. n. 361/2000, il conseguimento della qualifica di ETS.

Il Ministero prende le mosse da un’obiezione legata alla formulazione letterale delle disposizione in esame: l’articolo 22 del CTS menziona espressamente associazioni e fondazioni, mentre l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 si riferisce più ampiamente anche alle “altre istituzioni di carattere privato”. Una lettura meramente testuale potrebbe, dunque, condurre a escludere i comitati dal meccanismo di cui all’articolo 22. La circolare, però, supera questa impostazione in chiave sistematica. Secondo il Ministero, il procedimento previsto dal Codice del Terzo settore non ha natura derogatoria rispetto a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000, ma natura alternativa: mutano i soggetti destinatari, le amministrazioni competenti, le modalità di verifica, i requisiti patrimoniali e, soprattutto, il modello di acquisto della personalità giuridica, fondato non più su una logica concessoria tradizionale, ma sul meccanismo speciale costruito attorno al RUNTS.

Da qui la conclusione favorevole: negare l’accesso al procedimento di cui all’articolo 22 ai comitati si porrebbe in contrasto sia con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 106 del 2016, sia con il principio costituzionale di eguaglianza formale. La circolare insiste, infatti, sull’“essenziale e irrinunciabile autonomia” che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore e considera irragionevole subordinare l’accesso alla disciplina ETS a una distinzione formale basata sulla sola disponibilità della personalità giuridica.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione favorevole circa l’applicabilità dell’articolo 22 ai comitati.”

 

La portata applicativa del chiarimento è notevole. Il Ministero evita, infatti, un duplice effetto distorsivo: da un lato, impedire ai comitati già personificati di accedere al RUNTS come ETS; dall’altro, precludere ai comitati non personificati già iscritti o iscrivendi la possibilità di acquisire, tramite il Registro, anche la personalità giuridica. La soluzione accolta, oltre a essere coerente col sistema, rimuove aporie e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

 

Il comitato già dotato di personalità giuridica può acquisire la qualifica di ETS; quello già ETS può conseguire la personalità giuridica

 

La circolare non si limita a una generica apertura all’articolo 22, ma esplicita i due versanti dell’applicabilità. In primo luogo, il comitato già dotato di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 può conseguire la qualifica di ETS tramite iscrizione al RUNTS. In secondo luogo, il comitato privo di personalità giuridica, già iscritto o candidato all’iscrizione nel Registro, può acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale previsto dal CTS. Proprio questa duplice possibilità consente al Ministero di neutralizzare quelle incongruenze sistemiche che deriverebbero da una lettura restrittiva della disciplina.

La circolare sottolinea, in particolare, che sarebbe irragionevole ammettere l’accesso al regime ETS per il comitato già personificato e negarlo a quello che intenda conseguire la personalità giuridica in via contestuale o successiva all’iscrizione, ovvero viceversa ammettere il comitato non personificato nel RUNTS e impedirgli di completare il proprio percorso organizzativo attraverso il meccanismo dell’articolo 22. L’argomentazione ministeriale, dunque, si muove chiaramente lungo una direttrice di parità di trattamento tra soggetti sostanzialmente omogenei.

 

Punto centrale della risposta:

 

“La lettura sopra esposta consente pertanto di evitare aporie sistemiche capaci di generare ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo.”

 

Per notai, professionisti e uffici RUNTS, la conseguenza pratica è evidente: nella gestione delle domande di iscrizione o delle istanze relative al riconoscimento della personalità giuridica occorre abbandonare un approccio meramente formalistico e valorizzare, invece, l’alternatività dei procedimenti e la piena compatibilità del comitato con entrambe le dimensioni – ETS e personalità giuridica.

 

Patrimonio minimo: per i comitati si assume la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni

 

Una volta ammessa l’applicabilità dell’articolo 22 CTS ai comitati, si pone inevitabilmente il problema del patrimonio minimo necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Su questo punto il Ministero compie una scelta interpretativa di particolare interesse: il parametro di riferimento deve essere quello di 30.000 euro previsto dal comma 4 dell’articolo 22 per le fondazioni. La ragione di tale opzione viene rinvenuta nella specifica fisiologia del comitato, nella cui evoluzione organizzativa assume rilievo primario l’elemento patrimoniale, legato alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.

La circolare non assimila il comitato alla fondazione sul piano tipologico, ma individua nella struttura patrimoniale della fattispecie un elemento di prossimità funzionale tale da giustificare l’utilizzo di quel parametro come soglia minima. Si tratta di una soluzione che, pur non espressamente prevista dalla lettera dell’articolo 22, appare coerente con la logica complessiva della fattispecie e con la centralità del fondo raccolto nella definizione civilistica del comitato.

 

Punto centrale della risposta:

 

“All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.”

 

Dal punto di vista applicativo, l’indicazione è preziosa perché colma una lacuna che avrebbe potuto generare incertezza istruttoria e prassi difformi a livello territoriale. Resta naturalmente fermo che il patrimonio dovrà essere effettivo, adeguatamente documentato e coerente con la struttura e l’operatività concreta dell’ente.

 

Devoluzione dei fondi: i poteri dell’articolo 42 c.c. spettano all’ufficio RUNTS territorialmente competente

 

La circolare affronta, da ultimo, una questione ulteriormente sistematica: chi esercita, per i comitati iscritti nel RUNTS, i poteri che l’articolo 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa in materia di devoluzione dei fondi quando essi risultino insufficienti per il raggiungimento dello scopo originario, quando lo scopo divenga inattuabile o, ancora, quando, raggiunto lo scopo, residui una parte dei fondi raccolti.

Sul punto il Ministero attribuisce tali poteri all’ufficio del RUNTS territorialmente competente. Spetterà dunque a quest’ultimo individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, ove la destinazione originaria non sia più concretamente attuabile. Anche qui la circolare mostra una chiara volontà di concentrare nel circuito RUNTS non solo le funzioni di iscrizione e controllo formale, ma anche quelle connesse alla fisiologia finale del rapporto tra ente e patrimonio destinato allo scopo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Da ultimo, sempre nell’ottica dell’inquadramento sistematico della materia, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.”

 

L’indicazione appare coerente con la centralità del Registro nel nuovo assetto del Terzo settore e consente di evitare incertezze sulla competenza amministrativa nelle fasi patologiche o finali della vita del comitato-ETS.

 

Considerazioni conclusive

 

La Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 costituisce un documento di notevole rilievo sistematico, perché estende al comitato una lettura pienamente coerente con la logica sostanziale del Codice del Terzo settore. Il Ministero muove da una concezione inclusiva della nozione di ETS e, attraverso una lettura coordinata degli articoli 4, 22 e 46 del CTS con gli articoli 39, 41 e 42 del codice civile e con il D.P.R. n. 361/2000, giunge a una conclusione di forte impatto pratico: il comitato non è figura marginale o incompatibile con il Terzo settore, ma può pienamente accedere al relativo regime giuridico, anche sul versante della personalità giuridica.

Il documento ha il pregio di evitare disparità di trattamento e di sciogliere nodi interpretativi che avrebbero potuto condurre a esiti irragionevolmente differenziati tra comitati già personificati, comitati non personificati iscritti al RUNTS e comitati intenzionati a conseguire contestualmente personalità giuridica e qualifica di ETS. Al tempo stesso, la circolare completa il quadro applicativo dettando criteri anche in ordine al patrimonio minimo e alla devoluzione dei fondi.

Per gli operatori del Terzo settore, per i professionisti e per gli uffici RUNTS, la circolare rappresenta dunque un chiarimento di sistema, destinato a incidere stabilmente sulla prassi: la forma del comitato, se coerente con i requisiti sostanziali dell’articolo 4 CTS, non costituisce un limite all’ingresso nel Terzo settore, né sul piano della qualifica, né su quello della personalità giuridica.

 

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 5 del 26 marzo 2025, con oggetto: TERZO SETTORE – Comitati – Iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Altri enti del Terzo settore – Acquisto della personalità giuridica – Procedimento alternativo a quello del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Patrimonio minimo – Devoluzione dei fondi residui – Articoli 4, comma 1, 22, commi 1, 1-bis e 4, e 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 39, 41 e 42 del codice civile – Articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 




POS-RT – Collegamento strumenti di pagamento elettronico – Le nuove FAQ di marzo 2026 – Termini, casi particolari e modalità di pagamento

Con nuove Faq introdotte precisazioni in materia di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, con interventi sia su profili temporali sia su fattispecie particolari.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 completano il quadro applicativo chiarendo:

  • le scadenze effettive del primo adempimento;
  • la gestione di errori e anomalie di censimento;
  • l’estensione dell’obbligo anche in presenza di assetti contrattuali complessi (franchising);
  • la corretta classificazione dei pagamenti nel documento commerciale;
  • i requisiti tecnici di accesso e operatività sulla piattaforma.

Di seguito sintesi e testo delle nuove risposte.

POS-RT – Termini di primo collegamento (POS già in uso)

Per i POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento ai registratori telematici deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web (a partire dal 5 marzo 2026).

POS-RT – Termini per nuovi POS e variazioni

Per i POS attivati o modificati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione o variazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.


12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”? (Pubblicata il 19 febbraio 2026 e aggiornata il 9 marzo 2026)

Risposta: Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.


POS-RT – POS erroneamente segnalato come restituito

In caso di erronea segnalazione di restituzione di un POS, lo strumento deve essere nuovamente inserito manualmente nella procedura, al fine di consentirne il successivo collegamento al registratore telematico.


25. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.


POS-RT – Rilevanza dell’utilizzo vs titolarità (franchising e casi analoghi)

L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico sussiste anche qualora lo strumento di pagamento sia intestato a un soggetto terzo, rilevando l’utilizzo ai fini della certificazione dei corrispettivi e non la titolarità formale.


26. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: . In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.


POS-RT – Modalità di indicazione dell’assegno nel documento commerciale

I pagamenti effettuati mediante assegno bancario o circolare devono essere indicati nel documento commerciale come pagamenti in contante.


27. Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.


POS-RT – Accesso alla procedura e accreditamento

L’accesso alla funzione di collegamento dei dispositivi POS sul portale “Fatture e Corrispettiviè subordinato all’accreditamento dell’esercente, possibile  anche tramite intermediario delegato al servizio di accreditamento e censimento dispositivi.


28. Nella procedura web non trovo il link “Collegamento dispositivi POS”. Cosa devo fare? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: È necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi del portale.





Inps rilascia la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Si può accedere al documento tramite numerosi canali, sia tradizionali che digitali

L’Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio è stato pari a 26.723.939.

Come accedere alla Certificazione Unica 2026:

  • Online: visita il portale inps.it e accedi all’Area personale con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Vai alla sezione “I tuoi servizi e strumenti”, quindi “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, e seleziona “Certificazione Unica 2026”.
  • Pensionati: i pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio onlineCedolino pensione”.
  • App INPS Mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS, consente l’accesso alla CU utilizzando le credenziali personali.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Richiesta alternativa della Certificazione Unica:

  • Patronati e CAF
  • PEC: invia una richiesta all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” allegando una copia del tuo documento d’identità. La CU sarà inviata all’indirizzo e-mail utilizzato.
  • Numero Verde: Contatta il servizio dedicato al numero 800 434320.
  • Contact Center: Chiama il numero 803 164 o il 06 164164 per assistenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il portale istituzionale www.inps.it  

Così, comunicato stampa Inps del 13 marzo 2026




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida ricostruisce la portata applicativa delle principali disposizioni fiscali della L. n. 199/2025, con rinvio puntuale ai singoli commi e alle relative decorrenze.

Tra le misure esaminate nel nuovo numero.

IRPEF: riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione e meccanismo di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro.

Lavoro dipendente: imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali del settore privato; nuova disciplina agevolata per premi di risultato, partecipazione agli utili, maggiorazioni e indennità.

Buoni pasto elettronici: innalzamento da 8 a 10 euro della soglia giornaliera non imponibile.

Agricoltura ed energia: proroga dell’agevolazione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP; revisione del regime per la produzione di energia da impianti fotovoltaici.

Locazioni brevi: cedolare secca applicabile solo fino a due appartamenti per periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale.

Bonus edilizi: proroga per il 2026 delle detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica, sismabonus e bonus mobili, alle condizioni già previste per il 2025.

Forfetario, criptoattività e Tobin Tax: proroga delle condizioni reddituali di accesso al regime forfetario; interventi sulle criptoattività; aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Assegnazione agevolata ed estromissione: riproposizione del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci e dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Plusvalenze e riserve: stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze sui beni d’impresa; riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

IRAP e dividendi: revisione del trattamento IRAP dei dividendi infra-UE/SEE per banche e assicurazioni e nuova disciplina delle istanze di rimborso; modifiche al regime di esclusione per dividendi e plusvalenze da strumenti partecipativi.

Banche e intermediari: nuova disciplina della deducibilità delle svalutazioni su crediti nei primi due stadi di rischio IFRS 9; facoltà di valutazione dei titoli per i soggetti non IAS adopter; incremento dell’aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione.

Riscossione e IVA: rottamazione-quinquies, definizioni agevolate regionali e locali, nuova liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, contrasto alle indebite compensazioni ed estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Investimenti e incentivi: nuovo iperammortamento 2026-2028, crediti d’imposta per ZES unica, ZLS e investimenti nei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

IMU enti non commerciali: disposizioni di interpretazione autentica sull’esenzione per immobili posseduti e utilizzati per attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte con modalità non commerciali.

La guida dedica ampio spazio ai commi 438-443 sull’estensione del credito d’imposta ZES unica agli anni 2026, 2027 e 2028, nonché ai commi 448-452 sul credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica.

L’analisi tiene conto dei primi provvedimenti attuativi già richiamati nel fascicolo, tra cui:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, che approva i modelli di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e di “Comunicazione integrativa”, con relative istruzioni, per gli anni 2026, 2027 e 2028; l’indicazione delle finestre temporali annuali per la trasmissione delle comunicazioni preventive (31 marzo – 30 maggio di ciascun anno) e delle comunicazioni integrative, da inviare a pena di decadenza;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, relativo al modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, con trasmissione telematica prevista dal 15 aprile al 15 maggio 2026; i chiarimenti su rideterminazione, decadenza, utilizzo in compensazione, limiti complessivi del beneficio e coordinamento con il credito principale già richiesto nel 2025.

 

Vedi anche:

Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ...

 

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32/33 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

La mappa
delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

Le Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

 

Il testo della L. n. 199/2025
Il testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»

 

Nel prossimo numero l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 con particolare riguardo alle disposizioni fiscali.

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istat, cambia la soglia che fa scattare l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii in scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l’INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

 

 

 

Decorrenza

 

La Determinazione ADM chiarisce che le nuove disposizioni si applicano «a partire dagli invii… entro il 25 febbraio 2026»

In pratica, il nuovo criterio rileva già dalla prima scadenza utile successiva alla pubblicazione. In sintesi operativa: dal 25 febbraio 2026, “mensile” per l’INTRA 2-bis solo se, in uno dei quattro trimestri precedenti, gli acquisti intra-UE di beni raggiungono almeno 2 milioni su base trimestrale.

 

Continuità con la disciplina esistente

Restano fermi modelli e specifiche tecniche già approvati con la Determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, richiamata espressamente dal provvedimento 2026.

 

La ratio: meno oneri statistici grazie a nuove fonti dati

Nella premesse, l’ADM evidenzia che l’innalzamento della soglia è reso possibile dalla disponibilità di nuove fonti informative in capo all’Istat (in particolare i micro-dati MDE e i flussi dei “dati fattura” ricevuti dall’Agenzia delle entrate), che consentono una sostituzione parziale dei dati raccolti tramite INTRA 2-bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari.

 

Link al testo della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, pubblicata su www.adm.gov.it il 04/02/2026

 




Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Decreti legislativi delega Riforma fiscale: correttivi-ter

 

Il D.Lgs. “Correttivo-ter
della Riforma fiscale

D.Lgs. 18 Dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Tra i punti trattati nella guida:

  • IRPEF: familiari; redditi di lavoro dipendente
  • Reddito d’impresa: avvicinamento valori fiscali/contabili; correzione errori contabili; interpretazione autentica art. 177, comma 2-ter TUIR; scissione mediante scorporo
  • Fiscalità internazionale: correttivi su D.Lgs. n. 209/2023; imposizione integrativa (Direttiva UE 2022/2523); sospensione convenzioni contro le doppie imposizioni
  • Successioni/donazioni e registro: interventi sulla determinazione della base imponibile di rendite e pensioni.
  • Statuto del contribuente e adempimento collaborativo: adeguamenti su interpello e modifiche allo Statuto; disposizioni su adempimento collaborativo.
  • Riscossione: accesso alle funzioni di ufficiali della riscossione
  • Dogane e accise: interventi di coordinamento sul comparto
  • Testi unici e coordinamenti: modifiche ai testi unici (sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione; registro e altri tributi indiretti)

Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192,
coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

La Relazione illustrativa

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale Modulistica 2026

Modelli dichiarativi ai fini IVA

Modelli e istruzioni – Periodo d’imposta 2025

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La dichiarazione annuale IVA 2026

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione
Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …
Continua a leggere →

Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …
Continua a leggere →

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto»

 

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.




Rottamazione-quinquies: ambito applicativo, servizio on-line e prime Faq (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, commi 82-101)

È on-line il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Contestualmente sono state pubblicate le prime Faq.

Con le Faq sull’ambito applicativo e l’implementazione del servizio digitale completata la prima fase operativa. Da ora i contribuenti/intermediari possono già verificare i carichi definibili e trasmettere l’istanza. Termine per l’adesione: 30 aprile 2026. La Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il 30 giugno 2026. 

 

 

 

 Ambito applicativo

 

Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);

• contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate decadute, nonché nella rottamazione-quater (o riammissione) decaduta alla data 30/9/2025.

Si tratta delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze e della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

Esclusioni. Restano fuori i debiti da accertamento, i carichi affidati da enti locali/Regioni (es. TARI, bollo regionale) e i carichi inseriti in piani quater per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 risultano versate.

 

Come si aderisce: servizio on-line attivo

 

Domanda telematica entro 30 aprile 2026 sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

Effetti della presentazione della domanda

 

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La comunicazione di accoglimento/diniego con scadenze e moduli per il pagamento arriva entro 30/6/2026 (in area riservata se l’istanza è stata presentata lì).

Inoltre, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

 

Quanto si paga

 

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

 Calendario e rate

 

Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

La legge prevede il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
• la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

 

Decadenza, tolleranza e conseguenze

 

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Facciamo un esempio:

nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

In sintesi, si decade se:

(i) non si paga la prima e unica rata (31/07/2026);

(ii) nel piano rateale si saltano due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata.

Tolleranza: è consentito restare in arretrato con una rata (purché non l’ultima); il pagamento successivo copre quella arretrata. 

In caso di decadenza: i versamenti restano acconti, riprendono prescrizione/decadenza, ripartono le azioni cautelari/esecutive; i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

 

Rateazioni pregresse

 

La domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi “definibili”; alla stessa data, se la domanda è accolta, i piani sono revocati. Se nello stesso piano ci sono anche carichi non definibili, la sospensione vale solo per quelli definibili; per gli altri si prosegue il pagamento (Paga on-line/EquiClick/sportelli).

 

Vedi anche:

 

Comunicato stampa del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

 

Al via la Rottamazione-quinquies, online il servizio per presentare la richiesta sul sito di riscossione anche il prospetto dei debiti rottamabili

 

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. (Così, comunicato stampa 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione).

 

.




Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

Il modello IVA BASE/2026 è presentato come versione semplificata del modello IVA/2026 e può essere utilizzato in alternativa a quest’ultimo, nei limiti e con le condizioni indicate nelle istruzioni dedicate.

 

 

 

 

 

Termine di presentazione e “finestra” febbraio per il quadro VP

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

Le istruzioni chiariscono che il quadro VP, Liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (richiamo all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010). In tale caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio e, conseguentemente, il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente.

Sempre secondo le istruzioni:

  • se la dichiarazione è presentata entro febbraio per inviare/integrare/correggere dati omessi, incompleti o errati si compila il quadro VP (senza compilare VH/VV in assenza di dati da gestire per trimestri precedenti al quarto);
  • se la dichiarazione è presentata oltre febbraio occorre compilare il quadro VH (o VV).

 

Le istruzioni del nuovo modello

4.2.17 – QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

 

Modalità di presentazione (solo telematica) e tardività

 

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite intermediario, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Quanto alla tardività, le istruzioni ricordano che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide (ferma l’applicazione delle sanzioni), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Versamento del saldo IVA e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo se l’importo supera euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile versare in unica soluzione oppure rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: le rate sono di pari importo, la prima scade al 16 marzo e le successive il giorno 16 di ciascun mese; l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

È inoltre previsto il differimento del saldo IVA alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (termine fissato al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; la maggiorazione si applica sulla parte del debito non compensato.

Le istruzioni richiamano anche la possibilità di un ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Le istruzioni del nuovo modello

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72, titolari di partita IVA.

Le istruzioni indicano, “in particolare”, una serie di soggetti esonerati tra cui:

  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10) o che, avvalendosi della dispensa ex 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (con esclusioni dall’esonero in presenza, ad esempio, di operazioni imponibili, intracomunitarie, rettifiche ex art. 19-bis2 o acquisti con imposta dovuta dal cessionario);
  • contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario (legge n. 190/2014);
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
  • esercenti attività di intrattenimento/spettacolo esonerati ex 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA;
  • ulteriori fattispecie elencate (ad es. art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993; opzione legge n. 398/1991; identificazione ex 74-quinquies; raccoglitori occasionali ex art. 34-ter; organizzazioni/APS in regimi indicati).

 

Le istruzioni del nuovo modello

 2.2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami );
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2025: rigo VX5, compensazione e vincoli

 

Il rigo VX5 accoglie l’importo del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo oppure compensare nel modello F24.

Le istruzioni richiamano che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale oltre 5.000 euro può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 subordina la compensazione per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel citato rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

È inoltre precisato che, in caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti), il credito annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali ISA e CPB: esonero visto/garanzia e corretta indicazione in dichiarazione

 

Le istruzioni del frontespizio prevedono la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: essa va barrata se il contribuente è esonerato dal visto ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

In particolare, viene ricordato che tale norma prevede, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono i livelli di affidabilità individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2025 benefici tra cui:

  • esonero dal visto per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui.

La stessa casella va barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024, se l’anno oggetto della dichiarazione corrisponde a una delle annualità di concordato, poiché ai medesimi sono riconosciuti i benefici dell’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

 

Le istruzioni del nuovo modello

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017. In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

AVVERTENZA: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3) il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere lett. a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Sul versante rimborsi, nelle istruzioni del quadro VX è precisato che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia e che non deve essere compilato tra l’altro, dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017; dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità posta nel riquadroFirma della dichiarazione del frontespizio.

Si ricorda che il citato campo 7 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

“2” se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;

“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

 

Novità 2026: principali modifiche ai modelli dichiarativi

 

Le istruzioni generali IVA/2026 evidenziano alcune modifiche di carattere generale, tra cui:

Quadro VA: inserimento del rigo VA15 (casella) riservato alle società non operative ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VE: nel rigo VE38 (sezione 4) aggiunti i campi 2 e 3 per indicare imponibile e imposta relativi a prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi 59-63, legge n. 207/2024;

Quadro VJ: rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni; la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese della logistica sopra citate, da indicare nel rigo VJ30;

Quadro VX: nel rigo VX4 eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi;

Prospetto IVA 26/PR: nel quadro VS (sezione 1) il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VW: eliminazione del rigo VW21 (in precedenza usato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo).

 

Modello IVA BASE/2026: quando è utilizzabile

 

Le istruzioni IVA BASE/2026 precisano che il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA (persone fisiche e non) che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA (senza applicare regimi speciali), hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati/operazioni ex art. 34-bis, non hanno effettuato operazioni con l’estero non hanno operato con plafond e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Le stesse istruzioni elencano anche varie fattispecie che escludono l’uso dell’IVA BASE/2026 (ad esempio: non residenti con stabile organizzazione/rappresentanza/identificazione diretta; soggetti tenuti all’F24 auto elementi identificativi; curatori/commissari; società in liquidazione IVA di gruppo ex art. 73; ecc.).




Online la versione definitiva della dichiarazione IVA 2026. Approvata anche la Certificazione unica (CU 2026)

Online la Certificazione unica (CU 2026) e il modello di dichiarazione annuale IVA da utilizzare nel 2026 per il periodo d’imposta 2025. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già pubblicate a dicembre, sono state approvate con due provvedimenti e sono disponibili, insieme alle istruzioni, sul sito dell’Agenzia.

 

La nuova Certificazione unica

 

Le principali novità della Certificazione Unica (Cu) 2026 riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo fino a 960 euro che non concorre alla formazione della base imponibile; per i lavoratori con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Il modello tiene inoltre conto delle agevolazioni riconosciute, in presenza di alcuni requisiti, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, nonché dell’innalzamento a 5mila euro del limite agevolabile dei premi di risultato corrisposti sotto forma di utili. Spazio anche all’aumento dell’ammontare delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva per il settore turistico-alberghiero e ricettivo, così come alle novità relative alla riorganizzazione del lavoro sportivo e alle misure di favore previste per i comparti sicurezza e difesa.

 

La dichiarazione IVA 2026

 

Il modello recepisce le novità normative introdotte nel 2025. In particolare, nei quadri VE e VJ trovano oggi posto le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi e nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2026)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Riforma Fiscale – Terzo Settore, Crisi d’impresa, IVA e Sport

Disposizioni in materia di Terzo settore, Crisi d’impresa, Sport e Imposta sul valore aggiunto

 

Tutte le novità fiscali tra IVA, redditi d’impresa e coordinamento della disciplina del Terzo settore

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Opzione IVA Logistica

 

Settore logistica. Le istruzioni per l’applicazione del regime opzionale dell’IVA “a carico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica – Art. 1, commi da 57 a 63, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 9, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto Fiscale) – Art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento 28/07/2025, prot. n. 309107»

 

 

Trasferte e missioni – Tracciabilità dei pagamenti

 

 

Spese per trasferte o missioni e spese di rappresentanza, dopo la Legge di bilancio 2025 e il decreto fiscale: disciplina e novità in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 22 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Reddito di lavoro autonomo – Reddito di impresa – Determinazione – Trasferte e missioni – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi – Condizioni – Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC, anche tramite piattaforme di mobilità) ai fini della non imponibilità/deducibilità dei rimborsi e della deducibilità delle spese, con effetti anche su redditi di lavoro autonomo e d’impresa e sulle spese di rappresentanza – Artt. 3 e 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 (Decreto delegato IRPEF-IRES) – Art. 1, commi da 81 a 83, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 1, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto fiscale) – Art. 51, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. da 54 a 54-octies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 95, 108 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 23 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

Ci sono punti del provvedimento su cui desideri chiarimenti? Siamo a tua disposizione

   vai su ai.finanzaefisco.com

È il primo assistente virtuale AI progettato specificamente per il diritto tributario italiano, con un impianto fondato sui principi costituzionali e sul diritto dell’Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 




Milleproroghe 2026. Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Le misure su imprese e fisco

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito le principali misure su imprese e fisco.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

 

 

Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari

 

L’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)

 

Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020

 

La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, si occupa dello svolgimento delle assemblee di società ed enti. È prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020 (assemblee “a distanza, e per i casi previsti, ricorso al rappresentante designato).

A tal fine si ricorda che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. L’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’applicazione dell’articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.

Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.

Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.

L’esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l’accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l’articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).

Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l’introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.

Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.

In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l’ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina. Pratica, la proroga evita un “vuoto” tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della riforma collegata alla legge capitali e allo schema di D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331).

 

Concessionari della riscossione dei tributi locali. Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale

 

Il comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell’albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

Estesa anche per l’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada

 

Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento. Si ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della stradaCdS).

In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione registrata, la variazione dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.

Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l’annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall’altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.

Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l’inflazione relativa al biennio 2025-2026.

Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall’applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento (numero 3).

In pratica:

  • sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);
  • decreto di aggiornamento entro 1° dicembre 2026;
  • nuovi importi efficaci dal 1° gennaio 2027;
  • indice riferito al biennio 2025-2026.

 

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

 

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.

Il predetto Fondo, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi), come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l’anno 2026. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Differimento di tre mesi del termine per l’adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 

Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.

 

Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero

 

Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

 

Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali

 

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all’assicurazione l’effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento

 

L’intervento normativo di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l’attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025 (ora al 15 dicembre 2026), presentino:

  • atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l’aggiornamento della mappa catastale;
  • atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L’odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall’articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l’anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L’eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell’anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l’imposta dovuta per l’anno 2025 per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

 

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Il nuovo art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 deve essere letto assieme alla nuova L. n. 212/2000: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Vendite con obbligo o opzione di riacquisto (principio OIC 34 – Ricavi)
di Marco Orlandi

Credito d’imposta solo esposto e mai utilizzato: la giurisprudenza di merito si allinea alla Cassazione sulle preclusioni all’utilizzo della cartella da controllo automatizzato
di Eugenio Grimaldi

Vedi anche:

Credito d’imposta “Sud” ed eccedenza da precedente dichiarazione: limiti alla cartella da controllo automatizzato e divieto di duplicazione della pretesa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VIII, Sentenza n. 517 del 16 gennaio 2025

Credito di imposta da precedente dichiarazione mai utilizzato: la comunicazione di irregolarità è priva di effetti
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 5 maggio 2025

Controllo automatico e credito IRPEF solo esposto: illegittima la cartella per il riversamento di un credito non utilizzato
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sezione I, Sentenza n. 468 del 23 luglio 2025

Rimborso IVA negato e credito solo esposto: la liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 non può trasformare il credito in debito
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, Sezione II, Sentenza n. 148 del 10 febbraio 2025

Credito IVA acquisito da altra società non utilizzato: escluso il recupero in cartella in mancanza di effettiva fruizione
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, Sentenza n. 4304 del 17 giugno 2025

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 e giudicato penale nel processo tributario: le Sezioni Unite rinviano a nuovo ruolo in attesa della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza interlocutoria n. 31961 del 9 dicembre 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024) – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Efficacia di giudicato – Efficacia vincolante nel processo tributario “in ogni stato e grado” quanto ai fatti materiali coincidenti – Produzione in Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza/adunanza – Questioni di legittimità costituzionale (artt. 3, 24, 53) per l’“automatismo” del giudicato penale assolutorio e per la compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione estranea al processo penale sollevate da recenti ordinanze delle Corti di giustizia tributaria – Pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale – Rinvio della causa a nuovo ruolo»

Vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIII, Ordinanza del 16 giugno 2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione III, Ordinanza del 10 marzo 2025

 

 

  • Sezioni tributarie

 

Funzione liquidatoria ex artt. 36-bis e 54-bis – Requisito dell’utilizzazione del credito

 

Credito esposto in dichiarazione non spettante ma non utilizzato: va annullata la cartella da controllo automatico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 792 del 9 gennaio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Credito IVA non spettante indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cartella di pagamento per recupero di credito indebitamente esposto – Presupposti – Necessità dell’effettivo utilizzo del credito – Illegittimità dell’“automatica trasformazione” della voce di credito in debito in assenza di danno erariale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

In caso di mancato utilizzo del credito di imposta, giacché erroneamente dichiarato, il Fisco rettifica l’errore, ma non può emettere la cartella di pagamento ai fini del recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 30320 del 17 novembre 2025: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Disconoscimento del credito IVA – Credito IVA indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Credito IVA destinato ad essere compensato ma proveniente da dichiarazioni precedenti nel quale era stato esposto a rimborso – Rettifica degli errori materiali o di calcolo – Esclusione della possibilità dell’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non utilizzato dal contribuente – Ragione – Il credito di imposta esposto, non ha generato alcun un debito nei confronti dell’Amministrazione – Conseguenze – Illegittimità del recupero dell’importo esposto a credito mediante la notifica della cartella di pagamento – Caso di specie – Controllo automatizzato ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, e 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero dell’IVA non versata per l’anno d’imposta 2015 – Credito erroneamente riportato nella dichiarazione 2015, ma non utilizzato – L’eventuale utilizzo nel 2018 non può costituire oggetto di recupero a mezzo di una cartella di pagamento afferente all’anno d’imposta 2015 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 -Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Esercizio di attività professionale – Cessione della clientela

 

Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 dell’11 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione  del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità di passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA»

 

Pmi e franchigia IVA nell’Unione Europea

 

Franchigia IVA UE per le piccole imprese: soglie, requisiti, procedura di adesione, codice “EX”, comunicazioni trimestrali, cause di uscita e coordinamento con il forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 16 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime UE di franchigia IVA per le piccole imprese – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto – Operatività dal 1° gennaio 2025, soglie (100.000 euro UE e limiti nazionali) – Modalità di accesso (comunicazione preventiva) e identificazione con suffisso “EX” – Obblighi informativi (comunicazioni trimestrali) -Cause di cessazione e coordinamento con il regime forfetario nazionale (modifiche L. n. 190/2014: non residenti UE/SEE e regole 75% reddito – Applicazione ai fini IVA del Titolo V-ter per soggetti UE stabiliti all’estero – Estensione della fattura semplificata ex art. 21-bis D.P.R. n. 633/1972 anche oltre i limiti – Necessità di monitoraggio “doppio binario” soglie UE/nazionali e soglie forfetario 85.000/100.000 euro di incassi) – Modifiche di coordinamento al D.P.R. n. 633/1972 (art. 19: detrazione/indetraibilità IVA per operazioni estere in regime transfrontaliero di franchigia) e al D.L. n. 41/1995 (regime del margine) – Disposizioni in materia di territorialità IVA per servizi e accesso a eventi trasmessi in streaming o resi virtualmente disponibili (interventi sull’art. 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972)»

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2026 all’1,60 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025: «Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




TAX JUSTICE DGT UPDATE – Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto – 19/12/2025

È stato pubblicato un nuovo Quaderno dal titolo “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto (a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia tributaria).

In questo documento sono analizzate diverse sentenze delle Corti di giustizia tributaria e della Cassazione sul tema delle agevolazioni R&S.

Le tematiche emergenti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ad oggetto in particolare le attività e le spese ammissibili, la documentazione richiesta, l’obbligatorietà del parere del MIMIT, l’utilizzo del Manuale di Frascati, nonché, da ultimo, il profilo sanzionatorio, profondamente rinnovato dalla recente riforma.

Il Quaderno del Dipartimento della Giustizia tributaria offre una lettura “ragionata” del contenzioso sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo (ex art. 3, D.L. 145/2013) e, soprattutto, mette a fuoco i nodi operativi che più spesso determinano il recupero del credito: qualificazione delle attività, tenuta documentale, ruolo del parere tecnico ministeriale, (in)applicabilità del Manuale di Frascati e profili sanzionatori.

Il valore pratico del documento di studio sta nel fatto che fotografa un contenzioso nato da una “lacuna strutturale”: la normativa del vecchio credito R&S non contiene una definizione autosufficiente di “ricerca e sviluppo”, con conseguente oscillazione interpretativa (anche in relazione ai criteri OCSE/Frascati) e contestazioni spesso impostate su parametri tecnico-scientifici non sempre esplicitati nella fonte primaria.

Da qui gli impatti operativi:

  • aumenta la necessità di dossier tecnici (non solo “contabili”);
  • diventa decisivo presidiare il riparto dell’onere della prova tra contribuente e Ufficio;
  • la qualificazione del credito come “non spettante” vs “inesistente” incide su decadenza, sanzioni e rischio penale.

 

“Ricerca” & “sviluppo”: la linea di confine 

 

Nel riepilogo giurisprudenziale, alcune pronunce di merito insistono sulla distinzione: la “ricerca” va intesa in senso tecnico-scientifico, mentre lo “sviluppo sperimentale” resta agevolabile solo se conserva contenuti di progettazione/validazione non riducibili a ordinaria produzione o applicazione commerciale. È richiamata, in particolare, la lettura per cui il rischio agevolato è il rischio tecnico di insuccesso, non l’insuccesso “di mercato” (rischio d’impresa).

Ricaduta pratica: in perizia/relazione va spiegato che cosa fosse ignoto all’inizio (gap di conoscenza/capacità), quale incertezza tecnica fosse presente e quali prove (test, prototipi, validazioni) abbiano governato il processo.

 

La Documentazione decide la causa

 

Il Quaderno valorizza la casistica in cui i giudici hanno ritenuto “provati” i costi quando il contribuente ha prodotto un set documentale completo: relazione tecnica, prospetti di calcolo del credito e della media storica, schede/fogli presenza, dettaglio attività dei dipendenti, contratti di ricerca extra-muros, oltre a certificazioni e prospetti riepilogativi.

Parallelamente, sul piano normativo-operativo viene ricordato che:

  • la relazione del responsabile R&S (rafforzata nel tempo) e la certificazione contabile non vivono su piani “separati”: nella pratica si intrecciano con la verifica e con la difesa in giudizio;
  • il decreto attuativo impone la conservazione di ogni ulteriore documentazione utile (clausola “aperta”), con elenchi solo esemplificativi.

 

Il parere Ministero delle imprese e del made in Italy: facoltà, (quasi) necessità o “peso” probatorio?

 

Sul punto, il Quaderno ricostruisce il dato di partenza: l’Agenzia delle Entrate può chiedere il parere tecnico (non “deve”), quando servano valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla congruità/pertinenza dei costi.

La giurisprudenza di merito, però, si articola in filoni:

a) parere come facoltà istruttoria (nessun vizio se manca);

Alcune decisioni affermano che l’omessa richiesta non integra di per sé un vizio procedimentale né incide automaticamente sul merito.

b) parere come “necessario” in concreto per reggere l’onere probatorio;

Altre pronunce, pur partendo dalla non obbligatorietà letterale, enfatizzano che, a fronte di una perizia tecnica solida del contribuente, l’Ufficio che contesti nel merito deve attrezzarsi con un corredo tecnico adeguato, che spesso “passa” proprio dal coinvolgimento ministeriale.

c) Se il parere c’è, non è automaticamente “vincolante”;

È evidenziato che il parere, pur autorevole, può essere sindacato quanto a logicità e completezza; e, se generico, può indebolire la motivazione dell’atto.

Ricaduta operativa per i difensori: costruire perizia e dossier in modo da “alzare l’asticella” dell’onere tecnico dell’Ufficio; se l’atto è fondato su valutazioni tecnico-scientifiche senza adeguato supporto (o con parere apodittico), la contestazione va impostata su motivazione e prova.

 

Manuale di Frascati: valore giuridico e (non) retroattività

 

Il Quaderno mostra che il “Manuale di Frascati” è uno snodo centrale proprio perché, almeno fino al 2020, nel vecchio regime mancava un richiamo espresso; da qui il contenzioso sulla possibilità di usarlo come criterio “retroattivo”.

a) orientamento “pro-Frascati” (rilevanza già dal 2014 via UE)

Una parte della giurisprudenza ritiene che i criteri Frascati abbiano assunto rilievo quantomeno dal 2014, in quanto richiamati (almeno come esempi/criteri) nella disciplina UE e nelle definizioni comunitarie utilizzate dal legislatore nazionale.

b) orientamento “legalità/gerarchia delle fonti” (Frascati solo dal 2020)

Un altro filone sostiene che, mancando il rinvio nella norma speciale per le annualità pregresse, l’ammissibilità vada valutata solo alla luce di fonte primaria e secondaria nazionale applicabili “ratione temporis”; in questo solco si innesta anche la presa di posizione che evidenzia profili di legalità tributaria e gerarchia delle fonti.

 

Profilo sanzionatorio: la distinzione che cambia tempi, sanzioni e penale

 

Il Quaderno collega la stagione del recupero crediti R&S alla corretta qualificazione del credito contestato come “non spettante” o “inesistente”, evidenziando effetti operativi su:

  • termini di decadenza dell’atto di recupero;
  • intensità sanzionatoria;
  • potenziale rilevanza penale in tema di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), inclusa l’attenzione del legislatore alla “obiettiva incertezza” per le valutazioni tecniche.

In questa cornice, il Quaderno richiama l’evoluzione della disciplina dell’atto di recupero e la razionalizzazione con termini differenziati (5 anni per non spettanti, 8 per inesistenti) e strumenti deflattivi, segnalando la rilevanza pratica del corretto inquadramento.

Punto-chiave (operativo): il Quaderno evidenzia l’indirizzo secondo cui il mero difetto di “qualità tecniche” (innovatività/novità) tende a ricadere nella non spettanza, mentre l’inesistenza è riservata a ipotesi più “oggettive” e gravi (frode/mancanza materiale), con riduzione del rischio sanzionatorio-penale per chi ha operato in buona fede.

Il quaderno è prelevabile in formato .pdf  nel sito web:  https://www.dgt.mef.gov.it/gt/-/tax-justice-dgt-update-agevolazioni-r-s-giurisprudenza-a-confronto?search=true

 

 




Il Senato ha approvato il ddl Bilancio 2026. L’esame passa alla Camera

L’Assemblea del Senato ha approvato, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, il ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), che passa all’esame della Camera, dopo il via libera alla Nota di variazioni e al rinnovo della fiducia al Governo con l’approvazione, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl.

Il testo del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), approvato dal Senato della Repubblica il giorno 23 dicembre 2023

 

Vedi anche:

Atto Camera: 2750

S. 1689. – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (approvato dal Senato) (2750) – Disegno di legge trasmesso dal Senato il 23 dicembre 2025

 

Ddl di bilancio 2026. Via libera dalla Commissione V Bilancio del Senato. Gli interventi su locazioni brevi, plusvalenze, dividendi e nuovi presidi su IVA e compensazioni

 

 

 

 

 

 




Spese per trasferte e missioni. Fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti. Una circolare illustra le regole

Escono dal reddito imponibile i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte e missioni anche all’interno del comune, a patto che le spese siano comprovate e documentate.

È una delle indicazioni contenute nella circolare n. 15/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.

Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.

 

I rimborsi esclusi dal reddito

 

La circolare illustra in prima battuta le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore. Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità. Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

 

Le regole sulla tracciabilità

 

La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (D.L n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).

In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

(Così, comunicato stampa del 22 dicembre 2025)

 

 

 




Ddl di bilancio 2026. Via libera dalla Commissione V Bilancio del Senato. Gli interventi su locazioni brevi, plusvalenze, dividendi e nuovi presidi su IVA e compensazioni

Il testo A.S. 1689-A, come risultante dall’esame in V Commissione, concentra una serie di interventi puntuali su regimi sostitutivi, tassazione finanziaria e strumenti di compliance.

Di seguito un sintesi dei contenuto di talune disposizioni:

  • articolo 7 – Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi
  • articolo 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
  • articolo 18 – Modifica alla disciplina dei dividendi
  • articolo 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
  • articolo 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni
  • articolo 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa
  • articolo 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
  • articolo 36-bis – Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.

 

 

 

 

Art. 7 – Modifica alla disciplina sulle locazioni brevi

 

L’intervento della V Commissione del Senato incide sulla soglia massima di immobili che consente l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi: per fruire del regime sostitutivo, il contribuente deve destinare alle locazioni brevi non più di due appartamenti (in luogo della soglia previgente di quattro), con efficacia dall’anno 2026.

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 595 della legge n. 178 del 2020 che dispone, nel testo vigente, che, a decorrere dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi sia applicabile a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
• l’aliquota del 21 per cento resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
al secondo immobile si applica l’aliquota del 26 per cento;
dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d’impresa.

 

Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

 

Nuova regola: rateizzazione “selettiva”

Il testo Commissione riscrive l’art. 86, comma 4, TUIR, prevedendo che le plusvalenze concorrono per l’intero nell’esercizio di realizzo, ma ammette la tassazione in quote costanti (non oltre il quarto) solo per:

  • plusvalenze da cessione di azienda o rami d’azienda;
  • plusvalenze relative ai diritti di utilizzazione delle prestazioni dell’atleta (ambito sportivo professionistico),

a condizione che beni/diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni

 

Necessaria la “Scelta” dichiarativa

 

La rateizzazione diventa un’opzione che deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza di dichiarazione, la plusvalenza torna integralmente nell’esercizio di realizzo.

 

Decorrenza e acconti

 

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con clausola di ricalcolo dell’acconto assumendo l’imposta “virtuale” determinata con le nuove disposizioni.

 

Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

  • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).
Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni.
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni

 

 

Art. 18 – Modifica alla disciplina dei dividendi – Razionalizzazione con soglia “dimensionale”

 

La Commissione introduce un criterio selettivo per l’accesso ai regimi di esclusione (parziale) su utili e plusvalenze: i meccanismi agevolativi si ancorano al possesso di partecipazioni “rilevanti”:

  • soglia percentuale: partecipazione non inferiore al 5%;
  • oppure soglia di valore: valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

 

Il perimetro e le conseguenze si colgono su tre assi principali.

 

1) Plusvalenze e dividendi in capo a imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR)

Larticolo inserisce una disciplina che condiziona l’operatività dell’esclusione alla soglia 5%/500.000 euro, con previsione espressa di nuovi commi nel corpo dell’articolo.

Nello specifico, lettera a),  novella l’articolo 58, comma 2, (rubricato «Plusvalenze») del Capo VI – «Redditi d’impresa» del Titolo I – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del TUIR, al fine di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

Si dispone che le plusvalenze su partecipazioni siano esenti nei limiti del 41,86 per cento del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. “regime PEX”, di cui all’articolo 87 del TUIR, includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo comma 1.1 aggiunto al medesimo articolo 87. Pertanto, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Per la misura del regime di esenzione delle plusvalenze (del 41,86 per cento, in luogo alla previgente misura del 60 per cento) applicabile agli imprenditori individuali, si veda l’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017.

La lettera b), novellando l’articolo 59 (rubricato «Dividendi») del Capo VI – «Redditi d’impresa» del  Titolo I – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

In particolare, ai sensi della nuova formulazione del comma 1, si stabilisce – quale regola generale – che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES (società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento (c.d. “regime di esclusione” al 41,86 per cento).

In conseguenza delle modifiche operate, viene aggiunto all’articolo 59 il nuovo comma 1-bis, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

  • a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 1-bis);
  • a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 1-bis).

Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5 per cento del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

 

2) Plusvalenze “PEX” (art. 87 TUIR)

È introdotto un comma 1.1 all’art. 87 TUIR, che innesta il requisito dimensionale (5%/500.000 euro) come condizione ulteriore per l’applicazione del regime di esenzione sulle plusvalenze da partecipazioni.

La lettera c), novellando l’articolo 87 (rubricato «Plusvalenze esenti») della Sezione I, Capo II – «Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti», Titolo II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ del TUIR, modifica il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del TUIR, il regime di esenzione al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) è applicabile alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società per cui sono verificati tutti i seguenti requisiti:
a) possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;
b) classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio
chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR (con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento per le partecipazioni di controllo ovvero, in mancanza del requisito di controllo, livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia). Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Nello specifico, in conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 1) viene aggiunto all’articolo 87 il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il citato regime di esenzione al 95 per cento si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

La nuova disposizione precisa che, ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Il successivo punto n. 2), sostituendo il comma 3 dell’articolo 87, stabilisce che l’esenzione al 95 per cento si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR, relativamente:

  • alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;
  • ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, di valore non inferiore a 500 mila euro;
  • ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).

 

3) Dividendi IRES e coordinamenti su ritenute “intra-UE/SEE”

L’art. 89 TUIR viene integrato con il richiama il medesimo criterio dimensionale, e si coordina la disciplina delle ritenute sugli utili corrisposti a soggetti UE/SEE.

La lettera d), novellando l’articolo 89, commi 2 e 3 (rubricato «Dividendi e interessi»), della Sezione I, Capo II – «Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti», Titolo II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

Nello specifico, il punto n. 1.1.) della lettera d), modificando il primo periodo comma 2 dell’articolo 89, stabilisce in primo luogo – quale regola generale – che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR) concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lettera a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95 per cento del loro ammontare (c.d. “regime di esclusione” al 95 per cento).

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 89, si stabilisce che la medesima esclusione al 95 per cento si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lettera b) del nuovo comma 2.1.

In conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 2) viene aggiunto all’articolo 89 il nuovo comma 2.1, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

  • a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 2.1);
  • ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 2.1).

Analogamente, il punto n. 3) della lettera d), reca delle modifiche al comma 3  dell’articolo 89.

Più precisamente, modificando il primo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che l’esclusione pari al 95 per cento dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

  • agli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
  • alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 (o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b), ovverosia che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa (o dell’ente) ricevente, per il 50 per cento del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • gli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1;
  • le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1.

In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50 per cento è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo (ossia che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).

Si ricorda che il regime di esclusione al 95 per cento degli utili provenienti da partecipazioni in società o enti non residenti è applicabile nei seguenti casi:

1. sia verificata la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR (rubricato «Redditi di capitale»), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito;
2. si tratti di utili provenienti da soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea per cui è verificata la condizione di cui al punto 1);
3. si tratti di utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondi i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, ovverosia che abbiano un livello di tassazione effettivo non inferiore al 15 per cento (criterio di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 47-bis) o, in caso di partecipazioni non di controllo, con un livello nominale di tassazione non inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (criterio di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 47-bis);
4. si tratti di utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (condizione indicata al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 47-bis).

Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l’ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5 per cento (valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50 per cento, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis (ossia lo svolgimento di un’attività economica effettiva). In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del TUIR, inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento (non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato). In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Il punto n. 4) della lettera d), sostituendo la lettera a) al comma 3-bis del citato articolo 89 del TUIR, stabilisce che l’esclusione al 95 per cento è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109.

 

4) Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi

Il comma 2, sostituendo l’articolo 27, comma 3-ter (rubricato «Ritenuta su dividendi»), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilisce che la ritenuta dell’1,20 per cento, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • sono soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ai sensi del citato articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, con uno o più decreti il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce l’elenco degli Stati e territori di cui all’articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
A tal fine, l’elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni (c.d. “white list”) è stato approvato con il decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

  • sono residenti negli Stati di cui sopra;
  • tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;

e, qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR ed ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 

Decorrenza e regole transitorie operative

 

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; per le plusvalenze e per gli strumenti/contratti assimilati è rilevante anche la data di acquisizione/sottoscrizione e opera una regola tipo FIFO (“ceduti per primi i più risalenti”). 

In particolare, il comma 4 stabilisce che le nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si ricorda che, in ossequio al c.d. “criterio di cassa”, nel reddito d’impresa – sia ai fini IRES, sia ai fini IRPEF – i dividendi sono tassati nell’esercizio di effettiva percezione.

Dalla medesima data del 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:

  • plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR;
  • plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a);
  • proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

A tal fine, la norma precisa che si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).

Il comma 5 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

 

1) Nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. n. 633/1972: liquidazione IVA “potenziata” su base dati

Viene introdotto un meccanismo di liquidazione fondato su elementi informativi (in particolare, flussi digitali), con:

  • comunicazione degli esiti e finestra di 60 giorni per fornire elementi o pagare;
  • applicazione della sanzione, con riduzione a un terzo se il pagamento avviene nei 60 giorni;
  • soprattutto, un vincolo forte: per il pagamento non è possibile usare la compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 e, in caso di iscrizione a ruolo, resta preclusa anche la compensazione ex art. 31 D.L. n.  78/2010.

È inoltre previsto un coordinamento sanzionatorio (definizione di “imposta dovuta” in caso di successivo accertamento dopo la comunicazione).

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), inserisce una nuova norma al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta dell’articolo 54-bis.1, rubricato «Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse». Il comma 1 di tale nuovo articolo consente all’Agenzia delle entrate, «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’azione dell’Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Non si tiene invece conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.
Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 illustra la procedura da seguire qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio: l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l’eventuale adempimento.

La relazione illustrativa indica in particolare il contraddittorio come sede in cui valutare, tra l’altro, il credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente rispetto a quello oggetto di liquidazione. Di tale circostanza non tiene infatti conto la liquidazione, che si basa su “ipotesi semplificatorie”.

È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall’IVA per il pagamento delle somme dovute (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e delle somme iscritte a ruolo (articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine (comma 3).
Il comma 4 esclude che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (articoli 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 5).

La relazione illustrativa cita, quale possibile contenuto di tale provvedimento, l’utilizzo di informazioni diverse da quelle connesse all’IVA (ad esempio dati delle transazioni elettroniche) o le specifiche modalità di invio della comunicazione.

Il comma 1, lettere b) e c), della disposizione in esame recano disposizioni di coordinamento stabilendo che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione introdotta dall’articolo in esame sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.

 

2) Estensione della ritenuta anche ai corrispettivi d’impresa, con logica premiale (CPB / cooperative compliance)

La V Commissione inserisce commi aggiuntivi che modificano l’art. 25 D.P.R. n. 600/1973: la ritenuta viene calibrata come incentivo alla compliance, prevedendo che:

  • sia applicata con aliquota 0,5% per il 2028 e 1% dal 2029;
  • colpisca corrispettivi per prestazioni/cessioni nell’esercizio di imprese effettuate da residenti e stabili organizzazioni, quando il percettore non ha aderito al concordato preventivo biennale o non è in regime di adempimento collaborativo;
  • non si applichi se il pagamento avviene con modalità tracciate richiamate dalla norma.

 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Nel testo proposto dalla V Commissione risulta soppresso l’intervento più ampio previsto in origine, mentre viene confermato l’abbassamento della soglia che attiva i presìdi: il riferimento agli importi “superiori a 100.000 euro” è sostituito con “superiori a 50.000 euro”

Più nel dettaglio, l’articolo in esame, modificato in sede referente, riguarda il regime delle compensazioni di crediti tributari.

Il comma 2,  interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).
Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei sopra menzionati crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

 

Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

 

a) Azioni proprie assegnate ai soci: assimilazione ai meccanismi distributivi

L’articolo interviene sull’art. 85, comma 5, TUIR includendo espressamente le azioni proprie assegnate ai soci nel perimetro rilevante, con effetti di sistematizzazione del trattamento fiscale dell’assegnazione.

In estrema sintesi, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.

 

b) Piani di incentivazione “cash settled”: nuova simmetria tra costo deducibile e reddito del dipendente

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta;

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).

 

c) Marchi e avviamento “vita utile indefinita”: deduzione 1/18 e presidio dichiarativo

Si interviene sull’art. 103, comma 1, TUIR, precisando la deduzione (massimo un diciottesimo) per marchi e avviamento a vita utile indefinita, indipendentemente da imputazioni contabili e con riferimento anche a fattispecie collegate a differenze rilevate in bilancio. 

Più nel dettaglio, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Con una modifica inserita in sede referente, si specifica che la deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’articolo 166-bis del TUIR nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).

 

Nuovi obblighi dichiarativi 

 

Il comma 2 specifica che le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

 

Art. 35 – Modifiche al D.P.R. n. 633/1972 e al D.P.R. n. 600/1973

 

1) Base imponibile IVA nelle permute/operazioni a corrispettivo “non monetario”: criterio dei costi

È modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/1972: la base imponibile non è più ancorata al «valore normale», ma al valore determinato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni/prestazioni. Applicazione alle operazioni successive all’entrata in vigore, con salvezza dei comportamenti pregressi.

Nella relazione tecnica il Governo mette in luce che, poiché il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore, dalla norma può derivare una perdita di gettito, calcolata in 15,25 milioni di euro l’anno a partire dal 2026.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, nel delineare la ratio dell’intervento modificativo, riferisce come esso si sia reso necessario dopo che i servizi della Commissione europea hanno segnalato possibili disallineamenti della normativa sopra descritta rispetto alla direttiva IVA. Tale segnalazione ha avuto luogo tramite la comunicazione EU Pilot (2022) 10314

Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile, specificando che esso si potrà applicare solamente «alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» Sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi.

 

2) Ritenute su provvigioni: ampliamento soggettivo (fine di esenzioni settoriali) e decorrenza

Sono soppresse alcune esclusioni dall’obbligo di ritenuta su provvigioni intervenendo sull’art. 25-bis, quinto comma, D.P.R. n.  600/1973 e, in coordinamento, sull’art. 39, comma 5, del TU versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025).

La decorrenza è fissata alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.

Nel dettaglio, il comma 2-bis modifica il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 ed in particolare l’articolo 25-bis, comma V. La norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti

1) agenzie di viaggio e turismo;
2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

 

Art. 36-bis – Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

 

L’articolo innalza l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, modificando l’art. 5, comma 2, L. 448/2001: dal 18% al 21%.




Disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In consultazione la bozza di circolare

È disponibile da oggi in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026 all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)




Campagna dichiarativa 2026. Pronte le bozze per 730, Redditi, Certificazione unica, 770, IVA e IRAP

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli (in bozza) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026.

Nel dettaglio sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770, IVA e IRAP (consultabili tramite i link riportati in calce alla pagina). Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. Nei modelli per le società trova inoltre spazio l’IRES premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per l’anno 2025.

 

Le novità 730, Redditi Pf e Cu

 

I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Redditi Pf Imprenditori e professionisti, società ed enti

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (IRES premiale), prevista per l’anno 2025. Novità anche per il modello IRAP in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

 

Cosa cambia nel modello IVA e nel 770

 

Il modello IVA è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. Quanto al 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)

 

 

Modelli in bozza

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2025

Link esterni verso:  https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

730 2026 (bozze)

Modello 730 2026

Istruzioni per la compilazione 730 2026

 

Redditi Enti non commerciali 2026 (bozze)

Modello Enc 2026

Istruzioni per la compilazione Enc 2026

Parte generale istruzioni

 

Redditi Società di capitali 2026 (bozze)

Modello Sc 2026

Istruzioni per la compilazione Sc 2026

 

Redditi Società di persone 2026 (bozze)

Modello Sp 2026

Istruzioni per la compilazione Sp 2026

 

Consolidato nazionale e mondiale 2026 (bozze)

Modello Cnm 2026

Istruzioni per la compilazione Cnm 2026

 

IRAP 2026 (bozze)

Modello IRAP 2026

Istruzioni per la compilazione IRAP

 

IVA annuale 2026 (bozze)

Modello IVA annuale 2026

Istruzioni per la compilazione IVA annuale

Specifiche tecniche IVA annuale

 

Certificazione unica 2026 (bozze)

Modello Cu 2026

Istruzioni per la compilazione Cu 2026

Specifiche tecniche Cu 2026

 

Redditi Persone fisiche 2026 (bozze)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

 

770 2026 (bozze)

Modello 770 2026

Istruzioni per la compilazione 770 2026

Specifiche tecniche 770 2026




Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

L’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato da medesimo articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il “Ravvedimento anni pregressiex art. 12-ter si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

— hanno applicato gli ISA;

— ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020;

— ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;

— ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, previsto che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

— la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

— la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del citato decreto-legge n. 84/2025.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il citato provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

 

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 18 dicembre 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo Anno di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84 del 2025 prevede che «il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati».

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4091”.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81