Assegno per il nucleo familiare: nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2026

Con la circolare n. 13 del 30 giugno 2026, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nel periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027.

La rivalutazione, pari all’1,4 per cento sulla base della variazione ISTAT, riguarda esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili, per i quali l’ANF è stato sostituito dall’assegno unico e universale.

Si ricorda che in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Pertanto, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022). 

In sostanza, l’Assegno Nucleo Familiare spetta esclusivamente ai nuclei composti da:

  • Coniugi (senza figli a carico);
  • Fratelli e sorelle;
  • Nipoti (in linea collaterale o retta, sempre in assenza di figli).

Allegate alla circolare le nuove tabelle di riferimento, elaborate sui redditi conseguiti nel 2025, e il modello di domanda da utilizzare per la richiesta o la rideterminazione della prestazione.




Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Codice della crisi, in consultazione la Parte II della bozza di circolare su sovraindebitamento ed esdebitazione

Contributi entro il 24 luglio 2026. Il documento dell’Agenzia delle Entrate esamina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

L’Agenzia delle Entrate apre la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata alle novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che presentano profili di interesse fiscale.

La Parte II della bozza di circolare è dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione.

In particolare, il documento esamina le disposizioni generali sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui agli articoli 65 e 66 del Codice, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli da 67 a 73, il concordato minore, regolato dagli articoli da 74 a 83, la liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dagli articoli da 268 a 277, e l’esdebitazione, disciplinata dagli articoli da 278 a 283

La bozza ricostruisce l’evoluzione della disciplina del sovraindebitamento, originariamente contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, e ora confluita nel Codice della crisi, con l’obiettivo di ricondurre gli strumenti destinati ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale all’interno di un sistema unitario. La trattazione valorizza il ruolo delle procedure di regolazione dell’indebitamento e dell’esdebitazione come strumenti diretti a favorire il reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico, secondo la logica della “seconda opportunità”.

Sul piano operativo, il documento affronta il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, le condizioni di accesso alle procedure, le fasi procedimentali, gli effetti dell’omologazione, le ipotesi di revoca e il coordinamento con le posizioni creditorie, incluse quelle di rilievo tributario.

La consultazione si colloca nel percorso avviato dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione, il 15 aprile 2026, della Parte I della bozza di circolare, dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza. Secondo quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria, il percorso proseguirà con la consultazione delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, nonché alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, ad eccezione di quelli per i quali sia stata formulata espressa richiesta di non divulgazione.

La consultazione sulla Parte II della bozza di circolare assume rilievo per professionisti, OCC, consulenti fiscali, creditori pubblici e soggetti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento. Il documento punta a fornire un quadro interpretativo organico sugli istituti destinati ai debitori non fallibili e sulle ricadute fiscali delle procedure di regolazione della crisi, con particolare attenzione al bilanciamento tra tutela del debitore, soddisfazione dei creditori e interessi erariali.

 

Termine per l’invio dei contributi

 

Le osservazioni devono essere inviate entro il 24 luglio 2026 all’indirizzo dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it, utilizzando lo schema richiesto dall’Agenzia: Tematica / Paragrafi della circolare interessati / Osservazioni / Contributi.

 

Link al testo della Bozza di circolare in consultazione pubblica del 26 giugno 2026 – OGGETTO: Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II) – Consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare relativa al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione

 




Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 17/2026, con le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.

La misura, prevista dal Regolamento UE n. 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate. Contestualmente viene meno la precedente franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile.

 La circolare chiarisce l’ambito applicativo del nuovo prelievo, con particolare riferimento alle merci importate tramite regime IOSS, alle spedizioni postali, alle vendite a distanza di beni importati e alle merci eventualmente vincolate al regime di deposito doganale. Particolare attenzione è dedicata anche alla clausola antiabuso prevista per le catene di vendite concluse prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, ADM fornisce indicazioni sui soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, individuati secondo un criterio gerarchico che tiene conto dell’utilizzo del regime IOSS, del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, del rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, di altri soggetti in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie.

Il documento interviene inoltre sulla nuova nozione di “articolo” ai fini dell’applicazione del dazio forfettario, precisando che il prelievo è collegato alle linee dichiarative e che, quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta.

 Rilevanti anche gli aggiornamenti ai tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, con l’introduzione dei codici procedura IVA F48, F49 e F53 e dello specifico codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al nuovo regime di tassazione forfettaria. Per le dichiarazioni H7, il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio di 3 euro mediante codice tributo A00; in caso di tracciato H1, invece, l’operatore dovrà dichiarare il dazio forfettario nel medesimo codice tributo.

La circolare disciplina anche gli obblighi informativi relativi ai Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026, nonché le regole sulla garanzia globale, sul monitoraggio dell’importo di riferimento e sulle modalità di pagamento del dazio.

Per le operazioni in regime IOSS, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile IVA all’importazione. Nei regimi non-IOSS, invece, l’IVA resta dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include anche il dazio forfettario.

ADM chiarisce infine che, dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla sola base dell’invalidazione per reso, salvo l’applicazione delle ordinarie regole unionali in materia di merci difettose o non conformi.

La circolare contiene anche indicazioni sul contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, la cui applicazione, salvo ulteriori proroghe, è prevista per le importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.

 

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 17/2026 del 25 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza – Novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l‘eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Riferimenti normativi e documentali

  • Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, pubblicato nella GUUE Serie L del 18 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009 eliminando la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro. Il testo prevede anche, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale transitorio di 3 euro per articolo per determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 4, punto 2), e articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis)
  • P.R. n. 633/1972, articoli 70.1 e 74-sexies.1
  • Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
  • Codice doganale dell’Unione, articoli 89, 95, 102, 105, 110, 111, 116 e 118
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Articolo 1, commi 126-129
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 5
  • Circolare ADM n. 37/2025.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

 

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del Gruppo IVA, dell’acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest’ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell’incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l’Agenzia affronta l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d’impresa ed è soggetta a IRES.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l’agevolazione per il compendio unico agricolo. L’Agenzia esclude l’applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l’Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione in presenza di un acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell’operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell’importo dell’operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

 

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

 

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: Superbonus, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei trust

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l’Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto e l’applicazione dell’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l’attenzione si sposta sulla fiscalità dei trust residenti, con particolare riguardo alla verifica dell’effettiva autonomia del trust, alla possibile interposizione fiscale, all’imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell’IVAFE.

 

 

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Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell’imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42

 

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l’esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.

 

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell’abitazione fusa; credito d’imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche:Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).

 

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

 

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.

 

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.

 

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all’estero; l’esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.

 

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

 

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

 

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all’usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l’eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l’immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di specie, in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, la rinuncia dell’usufrutto quale atto unilaterale dell’usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, giorno in cui l’Istante ha acquistato la piena proprietà dell’immobile mediante compravendita. La rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell’Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.

 

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l’assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che “in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell’impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l’autonomia decisionale e gestoria dell’Istante/Trustee, essendo il fondo in Trust a disposizione ”illimitata” delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.

 

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall’area di frontiera non impedisce il regime dell’Accordo se l’attività è svolta integralmente nell’area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
 
La risposta  chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. Pertanto, se l’attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell’Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che “l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente” 

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo,  sempreché  il  lavoratore  che  ne  invoca  le  disposizioni  soddisfi  tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

 

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il 2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024.
Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l’ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l’incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell’incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell’incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell’incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell’incorporata, senza attendere l’ordinario termine di ingresso di cui all’articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018; Risoluzioni n. 78 E del 29 luglio 2011 e n. 570624 del 1989; Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024 

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell’articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell’esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell’allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d’impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo  73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025

 

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l’agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l’esenzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l’agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l’impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

 

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell’operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell’attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L’acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025; Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

 

 


 

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Decreti Lavoro e Carburanti-ter, doppio via libera definitivo del Senato

Si chiude l’iter approvativo per incentivi all’occupazione, salario giusto, rider, accise e sostegni a trasporti e agricoltura.

 

Aggiornamento 30 giugno 2026

 

Decreto Lavoro

Legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.».

 

Decreto Carburanti-ter

Legge 25 giugno 2026, n. 113, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

 

 

 

 

Doppia approvazione definitiva al Senato per due provvedimenti destinati a incidere in modo significativo sul quadro economico e normativo. L’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo sul D.L. n. 62/2026, c.d. Decreto lavoro, approvando il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Nella stessa giornata, con 79 voti favorevoli e 51 contrari, è arrivato anche il via libera definitivo al ddl di conversione del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto carburanti-ter, in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

 

Messaggio disegno di legge 1891-B

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali”

24/06/2026

 

Messaggio disegno di legge 1933

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

24/06/2026

 

 

Il Decreto Lavoro si articola lungo tre direttrici principali: incentivi all’occupazione, salario giusto e contrasto al caporalato digitale. Un impianto normative articolato in cinque capi, con misure su bonus donne, assunzioni di giovani, ZES unica, stabilizzazione degli under 35, conciliazione famiglia-lavoro, salario minimo contrattuale, monitoraggio retributivo, codice alfanumerico unico dei CCNL e tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali.

Sul fronte degli incentivi, il provvedimento riscrive per il 2026 il bonus donne 2.0, riconoscendo ai datori di lavoro privati un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il beneficio può durare 24 o 12 mesi, a seconda della condizione di svantaggio, ed è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’accesso resta subordinato, tra l’altro, all’incremento occupazionale netto, all’assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti e al rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Il capitolo del salario giusto rafforza il ruolo della contrattazione collettiva qualificata. Per il settore privato, il trattamento economico complessivo del lavoratore non può essere inferiore a quello definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il medesimo parametro diventa anche condizione di accesso ai benefici previsti dal decreto. Inoltre, le posizioni di lavoro pubblicate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), dovranno riportare dati relativi al contratto collettivo applicato e alla retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale.

Particolarmente rilevante per imprese, piattaforme e consulenti del lavoro è il capo sul caporalato digitale. Le nuove disposizioni si applicano ai rider, cioè ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore, tramite piattaforme anche digitali. Il decreto incide sulla qualificazione del rapporto, attribuendo rilievo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, e introduce obblighi di comunicazione e informazione rafforzati.

 

Il Decreto Carburanti-ter interviene invece sul versante energetico, fiscale e produttivo. Un perimetro di azione molto ampio: accise sui carburanti, trasporto merci, agricoltura, gasolio commerciale, trasporto pubblico locale, versamenti fiscali, definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali, contrasto alle manovre speculative sui carburanti, pagamenti elettronici e ulteriori misure settoriali.

Il nucleo del provvedimento resta la rimodulazione delle accise sui carburanti.

Per le imprese, il decreto affianca agli interventi sui prezzi dei carburanti misure specifiche per settori esposti. È prorogato al mese di giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto merci, con limite massimo innalzato a 300 milioni di euro; per l’agricoltura, il credito d’imposta per gasolio e benzina viene esteso ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con limite di 90 milioni di euro, ed è introdotto un credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli pari al 30 per cento della spesa, nel limite di 40 milioni di euro.

Sul fronte dei controlli di mercato, il provvedimento rafforza anche la prevenzione delle manovre speculative sui carburanti, ridefinendo l’ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera: l’istruttoria potrà risalire fino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell’autorizzazione petrolifera in regime sospensivo.




La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 24 giugno 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché alcuni chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto e tassazione del lavoro dipendente. Infine, si pubblica la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 secondo la quale nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

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Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIRCircolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.


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Dipendenti privati: l’Agenzia delle entrate amplia il perimetro delle agevolazioni fiscali su aumenti contrattuali e lavoro festivo/notturno

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene nuovamente sul regime della tassazione sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e sull’imposta sostitutiva del 15% applicabile a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, fornendo una serie di risposte operative ai quesiti formulati da imprese e operatori.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura l’estensione della tassazione agevolata del 5% anche agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. L’Agenzia conferma inoltre l’applicabilità del beneficio agli incrementi delle indennità connesse alla mansione (ad esempio indennità di cassa), ai superminimi assorbibili, alle ferie, alle festività soppresse, ai permessi retribuiti e alle gratifiche feriali. Restano invece escluse le somme erogate “una tantum”.

Sul fronte dell’imposta sostitutiva del 15%, il documento interviene sul perimetro applicativo della misura, chiarendo che l’aliquota agevolata si applica anche alle maggiorazioni per lavoro domenicale, alle indennità di reperibilità e all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito. Viene inoltre precisato che l’agevolazione interessa l’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario festivo o notturno.

La circolare affronta anche alcune questioni interpretative relative ai rapporti di lavoro part-time, ai casi di assenza di un contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e al coordinamento delle nuove imposte sostitutive con i regimi agevolativi previsti per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori trasferiti in Italia. In particolare, viene chiarito che le somme assoggettate alle imposte sostitutive del 5% e del 15% devono essere tassate per il loro intero ammontare, senza applicazione delle riduzioni previste dai regimi agevolativi per il rientro dei lavoratori dall’estero.

Le indicazioni fornite consolidano l’impostazione già delineata dalla circolare n. 2/E del febbraio scorso e confermano l’obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2026 di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e la valorizzazione delle prestazioni lavorative svolte in condizioni particolarmente gravose o disagiate.

 

Link al testo della circolare – Agenzia delle Entrate – n. 3/E del 24 giugno 2026 – Oggetto: Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Risposte a quesiti.

 




Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l’intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Il nuovo Testo unico è composto da 368 articoli, organizzati in tre Parti dedicate rispettivamente agli adempimenti fiscali, alla collaborazione, ai controlli e agli accertamenti, nonché alle disposizioni transitorie e finali. L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare una ricognizione organica della normativa vigente, coordinando e razionalizzando disposizioni stratificatesi nel tempo e recependo le innovazioni introdotte dalla riforma fiscale degli ultimi anni.

Tra i principali contenuti figurano la disciplina dell’anagrafe tributaria, del codice fiscale, dell’anagrafe dei rapporti finanziari, delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, della dichiarazione precompilata, degli ISA, delle comunicazioni IVA, nonché l’intero sistema della collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, comprensivo di concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, interpelli per nuovi investimenti, accordi preventivi internazionali e procedure di accertamento.

Il Governo sottolinea l’urgenza dell’esame parlamentare anche in considerazione dell’entrata in vigore del Testo unico fissata al 1° gennaio 2027, data entro la quale dovranno essere completati i necessari coordinamenti con gli altri testi unici della riforma tributaria già adottati.

Con l’Atto del Governo n. 414 prosegue il percorso di codificazione e riordino della legislazione tributaria previsto dall’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023.

Il nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento non introduce, in linea generale, una disciplina innovativa sul piano sostanziale, ma si propone di raccogliere, coordinare e sistematizzare le disposizioni vigenti concernenti gli obblighi dichiarativi e comunicativi dei contribuenti, le banche dati fiscali, i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria e le procedure di controllo e accertamento.

Il provvedimento delegato costituisce pertanto uno strumento di razionalizzazione normativa destinato a diventare il riferimento unitario per professionisti, imprese, contribuenti e operatori dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito degli adempimenti tributari e delle attività di verifica fiscale.

Link al testo coordinato dalla Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN).

 




Rottamazione-quinquies.  Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili  sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Somme dovute e moduli di pagamento

 

La Comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

 

I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu

 

La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.

 

Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026)

 

Dove trovare la Comunicazione

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la “Comunicazione“, oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Tipologie di “Comunicazione”
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies, nonché, per i debiti non rientranti nella misura agevolativa, il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies; per i restanti debiti contenuti nella domanda e “non definibili” vengono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera sono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione dalla Rottamazione-quinquies.

Le “Comunicazioni” di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

A tali “Comunicazioni” sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.

Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

  • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
  • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Se intendi pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu.

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

 

Comunicato Stampa Mef n. 73 del 23 giugno 2026

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2026

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sopra riportato), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

 




Caldo: dal 22 giugno attivo il 1500, Ministero salute e Inail rafforzano la prevenzione

Dal 22 giugno è attivo il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, in sinergia con l’Inail, dedicato all’ascolto e all’informazione sui rischi connessi alle ondate di calore. Il servizio si rivolge ai cittadini, con particolare attenzione alle persone fragili e ai soggetti maggiormente esposti, e assume rilievo anche in chiave giuslavoristica per la tutela dei lavoratori che operano all’aperto o in ambienti esposti a temperature elevate.

Il numero sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i festivi. Gli operatori forniranno indicazioni sui comportamenti da adottare per prevenire gli effetti del caldo sulla salute, sui servizi territoriali attivati da Regioni e Comuni, sui consigli di tipo medico-sanitario e sulle informazioni in materia di salute nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai lavoratori outdoor.

Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della prevenzione, l’attivazione del servizio si inserisce nel quadro degli obblighi di valutazione e gestione del rischio microclimatico, soprattutto nei settori maggiormente esposti: edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni, cantieri stradali e attività svolte all’aperto.

Il Ministero ricorda inoltre la disponibilità dei bollettini sulle ondate di calore, con previsioni a tre giorni e raccomandazioni per la popolazione. In ambito lavoristico, la notizia conferma la centralità della prevenzione organizzativa: rimodulazione degli orari, pause, idratazione, sorveglianza dei soggetti vulnerabili e informazione preventiva dei lavoratori diventano strumenti essenziali per ridurre il rischio da stress termico.




Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

 

Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.

La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.

La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi e documentali

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.

 

Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.




Assistenza fiscale 2026: conguagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall’Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS per l’anno 2026 e dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L’obiettivo è chiarire quando l’istituto previdenziale può operare come sostituto d’imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l’esistenza, nell’anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d’imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l’Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all’Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l’altro, l’impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all’estero, per i quali resta necessario l’utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l’eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

La Guida INPS richiama inoltre l’attenzione su alcune situazioni a rischio: prestazioni non pensionistiche cessate prima dell’effettuazione dei conguagli, prestazioni di importo insufficiente, prestazioni esenti, contribuenti che hanno soltanto richiesto una prestazione ma non ne sono ancora titolari, pensioni semestrali, assegni ordinari di invalidità in scadenza, quote di reversibilità e pensioni di soggetti residenti all’estero. In tali casi, prima di indicare l’INPS come sostituto d’imposta, è opportuno verificare titolarità, continuità e capienza della prestazione.

Sul versante dei sostituti d’imposta e degli intermediari, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate confermano la centralità della corretta comunicazione della sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4, tramite modello CSO o quadro CT della Certificazione Unica. La correttezza del canale di ricezione è condizione essenziale per la gestione ordinata dei flussi tra Agenzia delle Entrate, sostituti, intermediari e INPS.

Il quadro che emerge è quello di una gestione dell’assistenza fiscale sempre più procedurale e integrata: il modello 730 con sostituto INPS resta utilizzabile, ma richiede una verifica preventiva della posizione del contribuente. L’indicazione dell’INPS come sostituto non è automatica né sempre conveniente: deve essere coerente con la natura della prestazione, la sua imponibilità, la sua permanenza nel periodo utile e la capacità della prestazione di assorbire eventuali debiti d’imposta.

Per CAF, professionisti e intermediari, il punto operativo è quindi duplice: da un lato, evitare l’indicazione impropria dell’INPS come sostituto d’imposta; dall’altro, assistere il contribuente nella verifica degli esiti del modello 730-4, dei dinieghi e dell’eventuale necessità di ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche o al versamento diretto tramite F24.

 

Link al testo del Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026 – OGGETTO: Assistenza fiscale 2026 – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4 – Avvio delle attività INPS quale sostituto d’imposta – Guida all’assistenza fiscale INPS 2026 – Rapporto di sostituzione d’imposta e diniego dei risultati contabili – Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” – Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca – Gestione delle risultanze contabili e dei modelli 730-4

 

Assistenza fiscale 2026: dall’Inps le istruzioni per verificare conguagli e dinieghi del modello 730-4

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps illustra l’avvio delle attività di assistenza fiscale 2026 da parte dell’istituto previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, per la gestione dei conguagli sulle prestazioni previdenziali derivanti dai risultati contabili del modello 730-4.

Il documento chiarisce quando sussiste il rapporto di sostituzione d’imposta, i casi di diniego, le funzionalità del servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, la gestione delle richieste di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca e le modalità di gestione delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle entrate.

 

Guida 2025 all’assistenza fiscale da parte di Inps

Documento di supporto operativo per contribuenti, CAF, professionisti e intermediari: spiega quando indicare l’INPS come sostituto, come funziona il flusso 730-4, quali prestazioni presentano rischi di diniego o incapienza e quali verifiche effettuare prima della dichiarazione.

 

FAQ Agenzia delle Entrate – Flusso 730-4 

Risposte su questioni tecnico-procedurali sul flusso dei modelli 730-4: comunicazione della sede telematica, modello CSO, quadro CT, variazioni, sostituti d’imposta e gestione della ricezione telematica dei risultati contabili.

 

 


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Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

 

Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.

Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.

 

Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)

 

La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.

La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.

 

Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)

 

La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.

L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.

Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.

Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.

 

Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies

 

La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.

L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.

Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.

 

Conclusioni

 

Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.

La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.




Concordato preventivo biennale 2026-2027, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Serie generale – il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Il provvedimento assume rilievo centrale nell’assetto operativo del concordato preventivo biennale, in quanto definisce il quadro metodologico in base al quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La metodologia approvata tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, delle risultanze della loro applicazione e delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Il decreto individua inoltre gli elementi necessari per l’elaborazione della proposta, chiarendo che la stessa viene costruita utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni correlate all’applicazione degli ISA anche con riferimento ad annualità pregresse e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Il decreto disciplina anche alcuni profili di particolare interesse operativo, tra cui i criteri di adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi straordinari e le misure di tutela dei diritti e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei processi decisionali automatizzati.

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale. L’articolo 4 chiarisce infatti che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si manifestano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la soglia prevista dalla disciplina legislativa, purché tale scostamento sia collegato a circostanze eccezionali espressamente individuate.

La norma considera, tra l’altro, gli eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, i danni ai locali o alle scorte tali da compromettere l’attività, l’impossibilità di accesso ai luoghi di esercizio, la sospensione dell’attività per cause straordinarie, la liquidazione, la cessione in affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività o dell’esercizio della professione, nonché gli effetti economici negativi riconducibili ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, se accompagnati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.

Si tratta di una previsione rilevante perché delimita in modo puntuale le ipotesi in cui il concordato può venir meno per eventi non riconducibili alla fisiologica oscillazione dell’attività economica, ma a fattori straordinari e oggettivamente idonei a incidere sulla capacità reddituale del contribuente.

Con la pubblicazione del decreto viene dunque completato un passaggio essenziale del cantiere attuativo del concordato preventivo biennale 2026-2027, offrendo la base tecnica di riferimento per la successiva elaborazione delle proposte da sottoporre ai contribuenti interessati.




730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 giugno 2026 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Per professionisti, CAF e contribuenti, la pubblicazione del provvedimento rappresenta quindi un passaggio importante nella gestione della campagna dichiarativa 2026, soprattutto nei casi in cui le modifiche apportate al modello 730 incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta e conducano a un rimborso.




Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

Bozza del Testo, sintesi operativa e bozze delle Relazioni

 

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

La Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Le Relazioni (Illustrativa e Tecnica) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

 

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in bozza, reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La relazione illustrativa, anch’essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la bozza consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del welfare aziendale; la revisione del regime dei fringe benefit per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l’ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l’estensione dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

 

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Quadro generale del provvedimento

 

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e integrative nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull’adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull’operatività di imprese, professionisti, sostituti d’imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

 

Sintesi delle principali novità

 

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La prima riguarda i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali.

La seconda concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi.

La terza incide sui redditi d’impresa, con interventi in materia di attività agricole, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La quarta riguarda la fiscalità internazionale, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all’imposizione integrativa nell’ambito del Pillar Two.

La quinta attiene all’IVA, con l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La sesta investe l’imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La settima interviene sull’adempimento collaborativo e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L’ottava riguarda il Terzo settore, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

 

Fringe benefit auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e optional

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

L’elemento innovativo più rilevante è l’incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell’assegnazione, ma guarda all’anzianità del veicolo. L’effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del fringe benefit è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l’incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d’imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

 

Lavoro autonomo: crediti d’imposta agevolativi ceduti o compensati

 

L’articolo 3 introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando il credito d’imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un’area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d’imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

 

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell’articolo 32 del TUIR tiene conto dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L’intervento sull’articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell’articolo 32, rientrano nel reddito d’impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La relazione illustrativa sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all’articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all’impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l’interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d’impresa.

 

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

 

Gli articoli 5 e 6 intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L’articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall’articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L’obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

 

Riporto delle perdite fiscali

 

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell’attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l’ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell’articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell’attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l’affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

 

Revisione della disciplina dei conferimenti

 

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La relazione illustrativa segnala, in particolare, l’esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L’obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell’articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d’imposta precedenti a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

 

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

 

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall’altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull’imposizione integrativa e al sistema Pillar Two.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al Pillar Two, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l’imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l’evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

 

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

 

L’articolo 12 interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all’articolo 19 amplia il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all’anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l’articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L’ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell’anno di ricezione.

 

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

 

Gli articoli 13, 14 e 15 intervengono sul testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l’imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l’acquisizione dell’imposta, tenuto conto dell’incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L’articolo 14 modifica l’articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l’imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale effettuata dall’ufficio.

L’articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell’abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all’autoliquidazione. L’anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

 

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

 

L’articolo 16 interviene sulla disciplina dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l’adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l’equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

 

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell’Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. L’intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L’articolo 18 interviene invece sull’articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedimentali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

 

Terzo settore: regime speciale IRAP

 

L’articolo 24 introduce nel Codice del Terzo settore un nuovo articolo 82-bis, dedicato all’IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull’articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l’ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l’area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La relazione tecnica chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l’IRAP.

 

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

L’articolo 25 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L’intervento consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l’utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell’analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

 

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Inps: al via domande per l’indennità ISCRO 2026, scadenza al 31 ottobre

L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.

L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.

Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 

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Riferimenti normativi e documentali

ISCRO e DIS-COLL: chiarimenti INPS sul requisito di iscrizione alla Gestione separata e sulla liquidazione delle prestazioni quando l’obbligo contributivo risulta assolto ma l’iscrizione non è stata formalizzata

Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione

Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.

 

ISCRO 2026: apertura delle domande telematiche per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, termini di presentazione, accesso al servizio e limiti biennali di fruizione

Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso

Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 




Pagamenti con il Pos, Mef: nuovo Protocollo per riduzione costi agli esercenti

Firmato oggi al Mef il nuovo Protocollo d’intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L’accordo, reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rientra nell’iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un significativo progresso nell’ottica di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Protocollo promuove l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro.

Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del CNEL.

L’accordo, che rappresenta la prosecuzione dell’impegno avviato nel luglio 2023 dal governo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, ed è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

(Così, comunicato stampa Mef n. 67 del 15 giugno 2026)




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

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Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casaex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

 Operative le misure previste dal decreto-legge n. 62/2026 per sostenere l’occupazione stabile e l’inclusione lavorativa delle categorie svantaggiate

 

 

L’Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale». 

Aggiornamento iter approvativo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

Disegno di legge 1933

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2026
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 giugno 2026 

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Le tre misure sono finalizzate a sostenere l’occupazione stabile e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori assunti e dei contesti territoriali interessati.

 

Bonus Giovani 2026

 

La misura è destinata alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e siano classificati come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la normativa europea. L’esonero è riconosciuto fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e sale fino a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.

 

Bonus ZES 2026

 

Il Bonus ZES è rivolto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive localizzate nelle regioni della ZES unica. L’incentivo, riconosciuto per una durata massima di 24 mesi, prevede un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.

 

Bonus Donne 2026

 

La misura sostiene le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate effettuate nel corso del 2026. L’esonero contributivo è riconosciuto entro i limiti previsti dalla normativa e può raggiungere importi maggiorati nei casi di assunzione nelle regioni della ZES unica.

 

Domande e modalità di fruizione

 

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure agevolative.

A partire dal periodo di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens, secondo le modalità operative indicate dall’Istituto per le diverse Gestioni previdenziali interessate.

Sarà inoltre possibile recuperare le agevolazioni spettanti per i periodi compresi tra gennaio 2026 e il mese precedente l’esposizione corrente, secondo le finestre operative individuate dall’Istituto.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente e riguardano esclusivamente la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai messaggi attuativi e alle circolari INPS n. 55, n.56 e n.57 del 14 maggio 2026, disponibili sul sito www.inps.it

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 




Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, l’INPS completa il quadro operativo degli esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, (cd. Decreto Primo maggio) rendendo effettivamente accessibili le procedure per la richiesta e la fruizione dei bonus sulle assunzioni a tempo indeterminato. I tre messaggi, inoltre, forniscono le indicazioni sulla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso UNIEMENS.

Il passaggio è di rilievo, perché consente di trasformare le misure agevolative già delineate dalle circolari INPS n. 55, n. 56 e n. 57 del 14 maggio 2026 in strumenti concretamente utilizzabili nei flussi contributivi. Le domande possono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni, già DiResCo, e gli esoneri possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026.

 

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Il nucleo comune delle tre misure è rappresentato dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, entro i massimali mensili previsti per ciascun incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La finalità è quella di incentivare la stabilizzazione occupazionale, concentrando l’intervento su tre aree considerate prioritarie: l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e l’occupazione nelle aree territoriali della ZES unica.

 

Il punto operativo: domanda telematica e fruizione da luglio 2026

 

I tre messaggi INPS segnano il passaggio dalla disciplina generale dell’agevolazione alla sua concreta gestione amministrativa. Per ciascun incentivo, l’Istituto previdenziale comunica l’apertura della procedura di domanda nel Portale delle Agevolazioni, accessibile con identità digitale, e disciplina le modalità di esposizione dell’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.

La domanda telematica. Il datore di lavoro deve presentare l’istanza nell’apposita sezione del Portale delle Agevolazioni relativa al singolo beneficio richiesto. Il numero di protocollo della domanda diventa poi elemento necessario per l’esposizione dell’agevolazione nella denuncia contributiva, poiché consente di collegare la fruizione mensile dell’esonero all’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

L’avvio operativo riguarda anche le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026. Gli arretrati relativi ai mesi pregressi possono essere recuperati nelle denunce UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026, secondo le specifiche tecniche dettate per ciascuna gestione contributiva.

 

Bonus Giovani 2026: domanda e codici per la fruizione dell’esonero

 

Il Messaggio n. 1966/2026 riguarda il Bonus Giovani 2026, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026. La misura si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto 35 anni e che rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuate dalla disciplina europea.

L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore. Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica, il massimale può salire a 650 euro mensili, ove ricorrano le condizioni previste.

Dal punto di vista procedurale, la domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus giovani 2026”. La fruizione avviene mediante esposizione nel flusso UniEmens, con regole distinte per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri.

Per la sezione PosContributiva, l’INPS istituisce i codici causale EG26 ed EGZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e all’esonero collegato alla ZES unica. I dati confluiscono poi nel DM2013 “VIRTUALE” mediante i codici L645 e L646 per il beneficio ordinario e L647 e L648 per la misura connessa alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 76 e 77. Per il settore agricolo rilevano, invece, i codici agevolazione U8, U9, UA e UB.

Sul piano contabile, gli oneri sono rilevati sul conto GAW37201, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la gestione delle somme conguagliate dai datori di lavoro nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.

 

Bonus ZES 2026: incentivo territoriale per le assunzioni nella ZES unica

 

Il Messaggio n. 1968/2026 rende operative le istruzioni per il Bonus ZES 2026, disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e che assumono a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.

La misura ha durata massima di 24 mesi e prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Anche per il Bonus ZES, la domanda deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni, nella specifica sezione dedicata. Dal mese di competenza luglio 2026, i datori autorizzati possono esporre il beneficio nei flussi UniEmens.

Per la PosContributiva, il codice causale da utilizzare è EZE1, mentre nel DM2013 “VIRTUALE” sono previsti i codici L637 e L638, rispettivamente per il conguaglio corrente e per gli arretrati. Per la ListaPosPA è previsto il codice recupero 78. Nel settore agricolo, invece, i codici agevolazione sono ZR e ZU, riferiti rispettivamente all’esonero corrente e agli arretrati.

La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37203, utilizzato per contabilizzare gli oneri relativi all’agevolazione nelle diverse modalità di esposizione previste per i datori di lavoro interessati.

Il Bonus ZES presenta una particolare caratterizzazione territoriale: la sede o unità produttiva presso cui è impiegato il lavoratore deve essere ubicata in una delle regioni rientranti nella ZES unica. La verifica del requisito territoriale, insieme a quella dei limiti dimensionali e dello stato di disoccupazione del lavoratore, diventa quindi elemento essenziale ai fini dell’accesso al beneficio.

 

Bonus Donne 2026: operativa la domanda per le lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate

 

Il Messaggio n. 1970/2026 disciplina le modalità operative del Bonus Donne 2026, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo la definizione contenuta nel regolamento europeo n. 651/2014.

L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice. Per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, il massimale può arrivare a 800 euro mensili.

La domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus donne 2026”. Anche in questo caso l’esposizione dell’esonero decorre dalla competenza luglio 2026, con possibilità di recupero degli arretrati relativi ai periodi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione corrente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026.

Per la PosContributiva, i codici causale sono ED26 ed EDZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e a quello potenziato per la ZES unica. Nel DM2013 “VIRTUALE” i codici sono L641 e L642 per il beneficio ordinario e L643 e L644 per quello collegato alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 74 e 75.

Nel settore agricolo, infine, i codici agevolazione sono DE, DF, DG e DH.

Particolare attenzione è richiesta nei casi in cui il datore di lavoro abbia già fruito di altri incentivi non cumulabili per il medesimo rapporto. In tali ipotesi, il messaggio disciplina le modalità di restituzione dell’agevolazione già goduta, anche con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge n. 92/2012.

La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37202, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la contabilizzazione degli esoneri nelle diverse gestioni interessate.

 

Le condizioni comuni: regolarità, incremento occupazionale e salario giusto

 

La fruizione dei tre bonus non si esaurisce nella presentazione della domanda e nell’esposizione del conguaglio. Il datore di lavoro deve verificare il rispetto delle condizioni generali previste dalla disciplina degli incentivi all’occupazione e dalla normativa speciale del decreto-legge n. 62/2026.

Resta centrale la regolarità contributiva, da valutare anche ai fini del DURC, insieme al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi applicabili. In tale quadro si inserisce anche il requisito del cosiddetto “salario giusto”, previsto dal decreto-legge n. 62/2026 come condizione di accesso alle misure. Il datore di lavoro è quindi chiamato a verificare che il trattamento economico riconosciuto al lavoratore sia coerente con i parametri contrattuali richiesti dalla disciplina agevolativa.

Altro profilo comune è quello dell’incremento occupazionale netto, ove previsto dalla struttura della misura e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La logica non è quella di finanziare meri avvicendamenti di personale, ma di sostenere effettive dinamiche incrementali dell’occupazione, nel rispetto dei vincoli posti dal regolamento europeo n. 651/2014.

Le misure non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni e non si estendono ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale nei limiti e secondo le esclusioni previste, senza incidere sui premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

La gestione degli arretrati e il ruolo dei flussi UniEmens

 

Uno dei profili operativi più rilevanti è il recupero degli arretrati per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. I messaggi INPS consentono di recuperare le mensilità pregresse attraverso i flussi UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026.

La scelta dell’Istituto è funzionale a concentrare il recupero degli importi in una finestra temporale definita, evitando esposizioni disordinate o non coerenti con le autorizzazioni rilasciate. Ne deriva la necessità, per i datori di lavoro e per gli intermediari, di raccordare puntualmente domanda telematica, protocollo dell’istanza, autorizzazione, codice causale e periodo di competenza.

Nel settore agricolo, la gestione degli arretrati segue regole proprie, con specifici codici agevolazione da utilizzare entro il periodo di trasmissione indicato dall’Istituto. Anche in questo ambito l’INPS effettua controlli di coerenza tra i codici esposti nei flussi e le autorizzazioni presenti nella posizione aziendale.

 

Profili di non cumulabilità e restituzione di incentivi incompatibili

 

I tre messaggi richiamano anche la disciplina della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Se il datore di lavoro sta già beneficiando di incentivi incompatibili e intende accedere ai nuovi bonus, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione precedentemente fruita mediante le modalità tecniche indicate dall’Istituto.

Questo passaggio è particolarmente delicato, perché impone una verifica preventiva del singolo rapporto di lavoro e delle agevolazioni già applicate. L’errore nella cumulabilità può determinare scarti nei flussi, recuperi contributivi o contestazioni in sede di controllo.

Per tale ragione, prima della presentazione della domanda, appare opportuno ricostruire la posizione contributiva del rapporto, verificare eventuali incentivi già goduti, controllare la capienza del beneficio e coordinare l’esposizione con le istruzioni UniEmens.

 

Effetti per datori di lavoro e intermediari

 

L’apertura delle domande segna l’effettiva partenza del sistema degli esoneri contributivi 2026. Per i datori di lavoro, tuttavia, l’operatività dei bonus non va letta come automatica acquisizione del diritto al beneficio. La domanda telematica è solo il primo passaggio di un procedimento che richiede la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi, territoriali e contributivi.

Gli intermediari sono chiamati a svolgere un ruolo decisivo: selezione dell’incentivo corretto, verifica del lavoratore, controllo della sede produttiva, valutazione della dimensione aziendale nel Bonus ZES, verifica della compatibilità con altri incentivi, esposizione dei codici corretti in UniEmens e gestione degli eventuali arretrati.

Sul piano operativo, la principale criticità è il coordinamento tra tre livelli: disciplina sostanziale dell’agevolazione, autorizzazione INPS e gestione tecnica della denuncia contributiva. 

 

Conclusioni

 

Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, il quadro degli incentivi alle assunzioni 2026 entra nella fase applicativa. La concreta convenienza dei bonus dovrà quindi essere valutata caso per caso, tenendo conto non solo del massimale mensile riconoscibile, ma anche degli adempimenti richiesti e dei vincoli di compatibilità. 

 

I bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) si richiedono all’INPS tramite istanza telematica presentata dai datori di lavoro privati sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

 


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