Modello “Redditi PF” 2025 (periodo d’imposta 2024) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 27 maggio 2025, del 15 maggio 2025 e del 28 aprile 2025 pubblichiamo il modello (aggiornato) Redditi Persone fisiche 2025 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2024, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica 31 ottobre 2025. (Cfr. articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

A tal riguardo, si precisa che, per effetto dell’inserimento, del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, per quest’ultima ipotesi, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Per le persone decedute nel 2024 o entro il mese di febbraio 2025 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.

Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella tabella di seguito riportata, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione (art. 65, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Termini di presentazione

 

È utile sapere che se nel 2024 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

 

Termini di versamento

 

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2025 (cfr. art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Per le persone decedute nel 2024 o entro il 28 febbraio 2025 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 31 dicembre 2025.

 I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2024 e prima rata di acconto per il 2025) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza (entro i 30 luglio 2025) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Dopo queste brevi note sui termini di presentazione e versamento, vediamo ora quali sono le novità del modello Redditi Persone fisiche 2025 per l’anno d’imposta 2024, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità.

Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Redditi persone fisiche 2025- Fascicolo 1

 

Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

 

Inserito nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

 

 

La nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T. In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.

Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella nuova casella:

  • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

 

Comunicazione CPB – Comunicazione di adesione (separata o in dichiarazione dei redditi)

 

Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2025 – 2026 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;

b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata esclusivamente in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Casella “Comunicazione CPB”,

 

Modalità di trasmissione

La comunicazione di adesione al CPB o di revoca dello stesso va trasmessa per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il termine previsto per l’adesione al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto.

 

Si richiama a tal riguardo quanto previsto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025, prot.n. 195422/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 nonché delle modifiche alle specifiche tecniche degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei modelli REDDITI 2025.».

Casella Comunicazione CPB impostata con il valore “1“

In particolare, il punto 3.2 del suddetto provvedimento prevede che:

«Ai medesimi fini indicati al punto precedente, il predetto modello CPB 2025/2026 può, altresì, essere trasmesso autonomamente per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 1 “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.».

 

Casella Comunicazione CPB impostata con il valore “2”

In particolare, il punto 4.2 del suddetto provvedimento prevede che:

«La revoca di cui al precedente punto 4.1 può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 2 “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e i righi da P01 a P10 del modello CPB 2025/2026 non devono essere compilati. L’invio effettuato con queste modalità ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.».

La compilazione della casella Comunicazione CPB con il valore 1 o il valore 2 deve essere conforme ai criteri di seguito riportati. La non conformità a tali criteri comporta lo scarto del documento relativo al modello CPB 2025/2026 senza possibilità di conferma.

Se la casella Comunicazione CPB assume il valore “1” o il valore “2”, al frontespizio del modello RPF 2025 deve risultare allegato il Modello CPB 2025/2026.

Inoltre, se la casella “Comunicazione CPB” risulta compilata (campo 11 del record B con valore 1 o 2), nel documento non deve risultare presente alcun quadro relativo ai tre fascicoli del modello RPF 2025 (Familiari a carico, Terreni, Fabbricati, Scelte 8, 5 e 2 per mille, RP, ecc) ma deve risultare compilato il solo frontespizio del modello RPF 2025. Nel frontespizio non possono risultare compilati alcune sezioni o alcuni singoli campi descritti e individuati nei seguenti estratti del frontespizio, salvo alcune eccezioni.

 

Vedi anche: Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

 

Aliquote IRPEF

 

Per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre.

 

Aliquote IRPEF 2024

 

Nuovo regime di determinazione del totale reddito dominicale e agrario (RIGO RA23) di coltivatori diretti e I.A.P.

 

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo si ricorda che l’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nell’aggiungere un ultimo periodo al comma 44 dell’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 (zero) per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.»

In sostanza, con un nuovo periodo si disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

  • rispettano le definizioni previste all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
  • sono iscritti nella previdenza agricola;
  • sono diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il nuovo regime prevede che: fino a 10.000 euro i redditi citati sono totalmente esenti ai fini dell’imposta, mentre per la parte eccedente i 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, essi concorrano alla partecipazione al reddito complessivo per il 50 per cento.

Per la parte eccedente i 15.000 euro, i redditi concorrono infine integralmente alla formazione del reddito complessivo.

La descritta agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio per il 2019). Al riguardo, si veda la circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 1.6 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2019, pag. 332). Possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (in tal senso, cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, paragrafo 9 – in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2922).

Si ricorda che l’agevolazione ai fini IRPEF per l’anno 2023 – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dall’articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) – per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stata da ultimo disposta dal comma 80, art. 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), comportava l’esclusione dalla base imponibile dei citati redditi dominicali e agrari.

 

Locazioni Brevi

 

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che a decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% o del 26%.

È prevista anche un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (cfr. risoluzione 20 aprile 2018 n. 31 e circolare n. 15 del 19 giugno 2023, pag. 70)

Il comma 63, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2465) ha disposto che «Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi».

Inoltre, si ricorda quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2024 (RPF/2025), è prevista per la cedolare secca anche l’aliquota del 26 per cento. Si rimanda per ogni ulteriore chiarimento alle indicazione riportate nella circolare 10 del 10 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 14/2024, pag. 796).

 

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

 

Inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore.

 

Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera

 

Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro.

 

Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera

 

I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva.

 

Detrazione per lavoro dipendente

 

Per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000.

Si riporta di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

 

Schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente

 

Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 13 del TUIR, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del medesimo TUIR.

Al riguardo si osserva che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14 nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

 

Ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

 

Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza

 

Per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

 

Bonus tredicesima

 

Per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Si evidenzia che con tre risposte l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può beneficiare del bonus anche dichiarazione dei Redditi (modello 730 o modello Redditi PF).

Di seguito le Faq del 18 aprile 2025 – Bonus tredicesima

“È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?

Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.

Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?

Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.

Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.

Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?

In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus“.

 

Lavoratori impatriati

 

Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, disciplina il «Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati», che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.».

In base al successivo comma 2, ai fini del comma 1, lettera b), «si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto».

A tal riguardo nella risposta ad interpello n. 41 del 20 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che “la sussistenza di tale condizione deve essere valutata nel periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.

In altri termini, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero viene innalzato da tre periodi d’imposta a:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Ad esempio, il lavoratore impiegato all’estero presso la Società Alfa che, al trasferimento in Italia, continua a lavorare per tale Società (o per una società del medesimo gruppo) potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sei anni.

Inoltre, se il lavoratore già lavorava per la Società Alfa (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all’estero potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sette anni”.

Al riguardo,  l’Agenzia delle entrate, nella risposta citata, chiarisce come “ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all’estero, occorra valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale ha lavorato all’estero durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

Pertanto, ad esempio, per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero fino al 2020, avendo successivamente interrotto il rapporto di lavoro con tale soggetto, il periodo minimo di permanenza all’estero è di tre anni.

Ciò in quanto non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.

Qualora, inoltre, vi sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società/ gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia, al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, occorre verificare se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

In altri termini, ad esempio, per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei anni se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente o, comunque, fino alla data del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia”

I redditi indicati nel sopra riportato comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare qualora:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso, l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

Si fa presente che la maggiore agevolazione da ultimo descritta si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Come previsto nel citato articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, i regimi agevolativi descritti richiedono che i lavoratori:

  • si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di quattro anni;
  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • prestino l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime degli impatriati, abroga, a far data dal 29 dicembre 2023, la disciplina dei lavoratori impatriati come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tuttavia, tali ultime disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 il beneficio fiscale di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare (cfr. comma 10, dell’ art. 5 del D.Lgs. 209/2023).

 

Trattamento Integrativo

 

Per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;

Si ricorda che il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, all’art. 1 comma 3 ha previsto che «Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno».

Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo e per la sua determinazione si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative (par da 27.2 a 27.4.4) al Modello Redditi PF 2025 disponibili nel sito internet: www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Rimodulazione delle detrazioni per oneri

 

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;

A tal proposito si ricorda che il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, all’art. 2, comma 2, ha previsto che «1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.».

In sostanza, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 è diminuito di un importo pari ad euro 260. In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (ad esclusione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative (par. 21.1) al Modello PF 2025/2024, disponibili nel sito internet: www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativamente alle modalità di calcolo della detrazione (vedi anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 6 febbraio 2024, par. 1.4 in “Finanza & Fisco” n. 3/2024, pag. 204).

 

Detrazione bonus mobili

 

Per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro. Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

 

Detrazione Superbonus

 

Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.

 

Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

 

Per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.

 

Opzione Superbonus 2023

 

Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La casella “Opzione 2023” è stata prevista nel modello RPF 2025 al fine di recepire quanto previsto dall’ art. 1, comma 56, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2408) che ha modificato l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo il comma 8-sexies, secondo il quale: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024».

 

IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

 

Ad opera dell’articolo 1, comma 91,  lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2482), l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento (era pari allo 0,76 per cento fino al 2023). Più nel dettaglio, dal 2024 l’aliquota è pari, ordinariamente, allo 1,06 per cento del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW. L’imposta non si applica per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che tali immobili in Italia non risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’aliquota scende allo 0,4 per cento, invece, per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Cfr. comma 15-bis dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Dall’IVIE è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito IRPEF ai sensi dell’articolo 165 TUIR. (Cfr. comma 16 dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

 

IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

L’articolo 1, comma 91, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2482) ha elevato al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Con la modifica in argomento, al citato articolo 19 è aggiunto il comma 20-bis, ai sensi del quale «l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».

Si tratta degli Stati e dei territori individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Si evidenzia, in proposito, che, per effetto delle modifiche apportate allo stesso dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2023 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), a partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera è eliminata dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Giova ricordare che sono soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Si tratta dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi. A decorrere dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l’IVAFE dovuta è, pertanto, stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo. (Cfr. comma 20, dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

 

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

 

Dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. A tal proposito, l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni (di cui all’allegato 1), nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio (di cui all’allegato 2 del medesimo decreto), possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.  Invece, fino al periodo d’imposta 2023, si applicava la Convenzione ratificata con legge n. 943/1978 (articolo 15 – paragrafo 4), secondo cui i redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dai residenti nei Comuni italiani di frontiera andavano tassati esclusivamente in Svizzera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani.

Su ricorda che con la risoluzione n. 27 del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri. Il pagamento degli importi deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento F24. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative

 

Qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza. L’art. 2 della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2024, pag. 1914), ha previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, relativi ai commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione (comma 2) si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. In pratica, per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta. Con l’entrata in vigore della nuova legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione IRPEF del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.

 

Redditi persone fisiche 2025- Fascicolo 3

  

Lavoratori autonomi Impatriati

 

Nel quadro RE, sono stati previsti appositi codici da indicare nella casella “impatriati”, per consentire di applicare l’agevolazione prevista per i soggetti esercenti arti e professioni che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 2024, per i quali i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono, entro il limite annuo di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, ovvero limitatamente al 40 per cento, in presenza di figli minori. (Art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 382).

Per fruire dell’agevolazione è necessario che il lavoratore rispetti le condizioni specificate ai commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 5:

  • si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di cinque anni;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • presti l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

I predetti redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare qualora il lavoratore sia in possesso degli ulteriori requisiti specificati al comma 4, del citato articolo 5:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime.

In tale caso, l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le predette agevolazioni (di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

La previgente disciplina dei lavoratori impatriati di cui all’ art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è abrogata a far data dal 29 dicembre 2023, tuttavia continua ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni del citato art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1 del medesimo art. 5 , negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

 

Maggiorazione costo del personale

 

Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216). Si ricorda che con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2024, pag. 2255), l’Agenzia delle entrate ha ricordato i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

 

Reddito di attività trasferite nel territorio dello stato (Reshoring)

 

Nei quadri RF e RG, ai righi RF50 e RG23, è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

Le disposizioni (in tema di Reshoring) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 209/2023 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 209/2023, ossia dal periodo di imposta che inizia successivamente al 29 dicembre 2023. Tuttavia, in considerazione del fatto che l’efficacia delle stesse è subordinata, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, sarà effettivamente possibile avvalersi dell’agevolazione soltanto dopo il rilascio della stessa.

 

Redditi derivanti dalla produzione di vegetali

 

Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108).

 

Codice identificativo nazionale (CIN)

 

È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS nel quale i contribuenti che compilano il presente fascicolo indicano il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, cd. Legge di Bilancio 2025 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2426).

 

Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali

 

Nel Quadro RS è stata inserita una nuova sezione per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR (Operazioni straordinarie e attività professionali) che possono verificarsi in capo alle persone fisiche (art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108). Per i primi casi di applicazione del regime di neutralità fiscale delle aggregazioni professionali (riguardanti tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali, comprese le società odontoiatriche), vedi la risposta ad interpello del 4 giugno 2025, n. 148/2025 dell’Agenzia delle entrate.

 

Affrancamento straordinario delle riserve

 

E’ stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, secondo il quale «I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento». Peraltro, il medesimo comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024 dispone, inoltre, che «L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi». A tal riguardo, con la risoluzione n. 35 del 4 giugno 2025 sono stati che istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve. (Per un approfondimento si rinvia a: M. ORLANDI, Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10% in “Finanza & Fisco” n. 2/2025, pag. 101).

 

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

 

Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36). L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi e va comunicata tramite il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Per l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 31 del 28 aprile 2025. 

 

Soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

 

Concordato preventivo biennale

 

È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RE, RF, RG, LM ed RS per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2023

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Speciale Modulistica 2023

I modelli 730/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

 

Modello 730 del 2023. Le novità

 

La nuova modulistica 2023 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023, contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provvedimento 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 26.04.2023 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2023.

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Vedi anche, il “vademecum” (circolare 24 del 7 luglio 2022) delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativo al periodo di imposta 2021. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021 (valido, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2022).

Con circolare n. 28 del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha diffuso il seguito della citata circolare 24 del 7 luglio 2022. Con la seconda parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021, l’Agenzia fornisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.

Le circolari, che fanno seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023. L’aggiornamento si è reso necessario per la correzioni alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2023 per l’anno d’imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa), ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Di seguito, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2023.

 

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

 

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773) all’articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella n. 1 in appendice istruzioni modello 730/2023).

 

Rispetto alla previgente disciplina:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in appendice istruzioni modello 730/2023, sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

 

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

 

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo

 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2774) ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», rimodulando l’istituto del “Trattamento integrativo” e abrogando l’art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l’ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre che:

«Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell’istituto in oggetto, di cui di seguito si riportano gli aspetti principali.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda: determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
    • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
    • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell’anno.

Per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito complessivo è assunto:

  • considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, chi presta “l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta”.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14 del modello 730/2023.

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2023.

Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

Gli importi delle agevolazioni da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituiscono una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trovano una loro collocazione nel modello 730-3, in particolare:

  • Rigo 68 del 730-3 – Trattamento integrativo spettante
  • Rigo 69 del 730-3 – Trattamento integrativo Riconosciuto in dichiarazione
  • Rigo 70 del 730-3 – Restituzione trattamento integrativo non spettante

 

 

Individuazione dei dati presenti in dichiarazione e relativi alla riduzione del Cuneo Fiscale

Al fine della definizione dei criteri di liquidazione e di controllo per la determinazione del Trattamento integrativo, di seguito, si riportano le informazioni presenti nel modello 730/2023 relative al cuneo fiscale.

 

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

Come specifica un’avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma”.

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in “Finanza & Fisco” n. 24/2022, pag. 1137).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche – righi da E41 a E43: nuovi codici 21 e 22, colonna 2 (Tipologia):

 

 

Detrazione per canoni di locazione ai giovani (nuovo comma 1-ter art 16 del TUIR)

 

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro. Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (Rigo E71 codice 4); Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi quattro anni e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E71 nel quale in colonna 1 è presente il codice “4” qualora il Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (rigo 137 mod. 730-3) non sia superiore ad euro 15.494,00. (Cfr.: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 735) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

 

Credito d’imposta social bonus

 

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. (Rigo G15, codice 11). (Cfr.: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

 

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa)

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15, codice 12).

Si ricorda che comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (dell’importo del credito richiesto). Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15 codice 13).

 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.  Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell’importo del credito richiesto. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse (Rigo G15 codice 14). L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali (Rigo G15 codice 15).

Si ricorda che i bonus pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Credito d’imposta per bonifica ambientale

 

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, per le erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spetta nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. (Cfr.: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, l’importo dell’erogazione per la quale si richiede di fruire del credito d’imposta va indicata nella colonna 2 del rigo G15 del quadro G indicando il codice “4” nella relativa casella “Codice” di col. 1.

 

Per saperne di più, vedi:

 

Il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 730/2023 e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si ricorda che per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023

 

La circolare di Liquidazione del Modello 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 contenente le “istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provv. 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

Vedi anche: Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall




Modello 730 del 2022. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 15 aprile 2022 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2022. L’aggiornamento si è reso necessario per recepire le recenti novità, tra le quali, lo slittamento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) o il nuovo bonus acqua potabile.

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2022 per l’anno d’imposta 2021, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022.

Nel nuovo modello trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fa inoltre il suo debutto il “bonus musica”, ovvero la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Spazio anche al nuovo credito d’imposta per l’acquisto con IVA della “prima casa”, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Da segnalare tra le new entry anche il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro). Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

Nel dettaglio, le principali modifiche introdotte nei modelli 730/2022 sono le seguenti:

 

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

 

Sezione V – Riduzione del cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale – Rigo C14)
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

 

Si ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2240), ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento a quanto chiarito con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

La prima misura “trattamento integrativo”, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, a decorrere dall’anno di imposta 2021 è pari a 1.200 euro.

 

 

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura “ulteriore detrazione fiscale”, riconosce una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Come meglio chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro.

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Si ricorda, altresì, che come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2022. Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

 

Sezione VI – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)
Nel Comparto sicurezza è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (D.P.C.M. del 27 ottobre 2021)

 

 

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, è prevista una detrazione d’imposta per il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle forze di Polizia (art. 45, comma 2, Decreto Legislativo n. 95/2017) – La sezione, come anticipato, è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022).

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono state individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021. Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro.

Nel rigo 39 del mod. 730-3 va riportato l’importo di Detrazione Spettante come determinato nel paragrafo “Quadro C – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)”

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 – Rigo G8
È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

 

 

Il Rigo G8 – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

L’utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”.

Colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

 

PROSPETTO CREDITI QUADRO G
Rigo G8 Mod.730/2022

Credito d’imposta RIGO DEL QUADRO G  

RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO IL CREDITO

 

 RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO L’EVENTUALE CREDITO RESIDUO
 

Acquisto

Prima Casa Under 36

 

G8

 

Rigo 46

mod. 730-3

Rigo 157

mod. 730-3

 

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2021, pag. 2279) per ogni opportuno approfondimento in merito ai presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali della disciplina agevolativa, si ricorda che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (cd. D.L. Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1767) è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

 

QUADRO E – Oneri e spese

 

Sezione III A – (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche
Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110% (Superbonus).
È possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

 

Come spiegano le istruzioni ai righi E41 a E43, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

 

Colonna 1 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al 2021) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021 e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

 

Se la colonna 1 “Anno” assume il valore 2021 e la colonna 2 assume il valore 20:
▪ se è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 5 rate;
▪ se non è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 10 rate.

 

Indicare uno dei seguenti codici:

‘2’ spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
‘3’ spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
‘4’ spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
‘5’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘6’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘7’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘8’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di de- trazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘9’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘10’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘11’ spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘12’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
‘13’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
‘15’ spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su orna- menti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
‘16’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
‘17’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
‘18’ quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
‘19’ quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

‘20’ spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Sezione III C – Rigo E56 – Spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (codice 4 e codice 5 nella colonna 1)
Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

 

 

Nelle istruzioni relative al citato rigo E56 precisato che vanni indicate le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In devono essere indicate:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”;

‘5’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”.

 

Sezione III C – Spese per l’arredo degli immobili (E57 ed E58) e IVA per acquisto abitazione classe A o B (E59)
Innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire Bonus mobili.

 

 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2114) e n. 11/E del 21 maggio 2014 (par. 5 in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 800)

 

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%
Per le spese veterinarie righi da E8 a E10 codice “29” aggiornato limite importo spesa detraibile ad euro 550

Pertanto, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 550 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

 

 

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro: Codice “45” – Spese per iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione XIII – Altri crediti d’imposta – Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo contenitori plastica – Rigo G15, codice 10
È possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

 

 

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326 è stata stabilità la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura pari a 30,3745 per cento. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

L’importo della spesa indicata nella col. 2 del singolo rigo G15 con a col. 1 il codice 10 non può essere superiore ad euro 1.000.

 

Locazioni brevi – Quadro B o Quadro D.

 

Dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2017, pag. 1187) e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1851)