Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese pubbliche per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni. In particolare per quanto attiene l’interpretativo n.10 sulle rivalutazioni e riallineamenti il CdG ha anche discusso le modifiche da apportare al documento qualora fosse definitivamente approvato l’emendamento in discussione in Parlamento che consente alle società la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate. Sui tre documenti sarà ora avviata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’OIC.

Nel corso della riunione il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Il CdG è stato infine ragguagliato sul dibattito in corso in sede Iasb su due problematiche che potrebbero avere significative ripercussioni anche in Italia. In una recente riunione tra gli standard setter globali è stata discussa l’applicabilità dello IAS 27 sul bilancio separato ai bilanci di esercizio redatti in coerenza con i principi Ias/IFRS. Qualora lo IASB continuasse a non adeguare lo IAS 27 per disciplinare fattispecie nuove che si evidenziano attraverso il suo utilizzo per la redazione dei bilanci d’esercizio si potrebbe porre un serio problema circa la sua adeguatezza.

Il tema è particolarmente sentito in Italia dove l’opzione è stata esercitata dal legislatore e dove circa 3mila società sono Ias compliant anche per i bilanci d’esercizio. L’OIC ha da tempo avviato sul tema un progetto a livello internazionale con gli standard setter di Brasile, Corea del Sud ed India. Un prossimo step del progetto sarà quello di provocare un incontro con lo IASB per chiarire questo delicato profilo dell’applicazione dello IAS 27.

Un’altra questione sottoposta all’esame dello Iasb riguarda i criteri di contabilizzazione dei contratti di reverse factoring dove un finanziatore, tipicamente una banca, si impegna a pagare gli importi di un fornitore di una società e quest’ultima si impegna a pagare il finanziatore in una data successiva. Questo tipo di contratti si stanno diffondendo nella prassi e sul modo migliore di darne evidenza nei bilanci è in corso un confronto tra lo stesso Iasb e l’Efrag, l’organismo di consulenza della Commissione Europea in materia contabile. Nella riunione odierna l’OIC ha approvato la propria posizione sul documento messo in consultazione da parte dello IASB. L’OIC supporta l’iniziativa dello IASB di migliorare la disclosure relativa a questi contratti, tuttavia nota che permane il dubbio se i debiti che risultano da queste operazioni vadano considerati come finanziari o come operativi. (Così, comunicato stampa OIC del 28 marzo 2022)




L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.