D.L. n. 200/2025. Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge

Mercoledì 25 febbraio, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 1812 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. Milleproroghe.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

 

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

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L’articolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell’incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nell’isola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dell’incarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell’area di Bagnoli-Coroglio e dispone in merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 proroga all’anno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per l’evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l’ammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per l’iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. I commi 14-bis e 14-ter rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali. Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nell’ordinario per l’emergenza determinatasi nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4. Il comma 16-bis differisce al 1° gennaio 2027 l’applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-bis prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-ter proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l’acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-quater estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell’elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-quinquies differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dell’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-sexies a 19-octies prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale”, con relativa autorizzazione di spesa.

L’articolo 2 interviene in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-ter dispone l’erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprensive anche dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-bis e 6-ter dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-quater proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L’articolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

L’articolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (Asset Management Company) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno l’efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dell’accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali. Il comma 11 estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Il comma 11-bis proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-ter fissa al 30 giugno 2026 il termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo all’adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione delle entrate locali. Il comma 12-bis proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere l’incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella “zona rossa” degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori un’indennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-quater proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-quinquies proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali. Il comma 12-sexies reca la proroga del termine per le delibere della TARI. Il comma 12-septies dispone l’immediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche. Il comma 12-octies dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

L’articolo 5 dispone proroghe in materie di salute. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno l’autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per l’applicazione di una norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per l’applicazione di una disciplina transitoria per l’ammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina d’emergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell’anno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-bis e 8-ter recano la dotazione per l’anno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-bis proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-bis dispone un’ulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-ter proroga il termine di una disciplina transitoria n materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del SSN. Il comma 10-quater dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-quinquies dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-sexies a 10-octies prorogano l’assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall’Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-novies e 10-decies estendono il periodo di durata massima dell’incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per l’anno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L’articolo 6 reca proroghe in materia di istruzione e merito. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 l’efficacia della disposizione che consente al Ministero dell’istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Il comma 1-bis proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-ter dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, stipulati nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per l’anno scolastico 2026/27, la possibilità per l’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell’anno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche all’anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-ter estende l’applicazione della disciplina transitoria già prevista per l’anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all’anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a materie di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, l’articolo 7, comma 1, proroga di sei mesi l’esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell’ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023- 2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-bis proroga fino al 31 luglio 2027 l’attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-ter proroga all’anno accademico 2026/2027 l’applicazione delle linee guida per l’offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all’esame finale degli studenti stabilmente impegnati all’estero nell’ambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-quater proroga fino al 31 dicembre 2026 l’attuale composizione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L’articolo 8 reca proroghe in materia di cultura. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-bis dispone che, limitatamente all’anno 2026, nelle more della riforma del cinema e dell’audiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziate. I commi 5-ter e 5-quater rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l’autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia”. Il comma 5-quinquies prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità.

Nell’ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dell’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Il comma 2 proroga i termini previsti per l’accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-ter, oltre a confermare anche per l’anno 2026 l’applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-bis proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-ter differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell’area portuale. Il comma 3-quinquies prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3- sexies proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente bagnante. Il comma 3-septies differisce l’efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell’integrazione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all’aggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-octies e 3-novies intervengono sulla disciplina del “buono portuale“, con l’obiettivo di prorogare al 2027 l’orizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-decies proroga fino al 2027 l’autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell’intervento “Linea 2 della metropolitana della città di Torino”. Il comma 3-undecies dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. “decreto rilancio”, siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell’anno 2026. Il comma 3-duodecies differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L’articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L’articolo 11, intervenendo in materia di competenza del Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all’articolo 2229, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare e apporta modifiche all’articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante l’emergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC) alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, l’articolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

L’articolo 13 reca disposizioni di proroga in materia ambientale. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l’attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-bis differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-ter prevede l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dell’incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dell’affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”. I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-ter e 5-quater estendono agli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. Il comma 5-novies rinvia di un anno l’efficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, l’articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-bis a 1-quater prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. Bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. Bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. Bonus donne). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il bonus donne e al 30 aprile 2026 per il bonus giovani e il bonus ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-quinquies proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l’invalidità e l’inabilità. Il comma 1-sexies è volto a prorogare, per l’anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

Di seguito, le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Prorogato il cosiddetto Bonus Giovani Under 35 per le assunzioni (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) che interverranno sino al 30 aprile 2026. Si tratta di un esonero per un massimo di 24 mesi dal versamento dei contributi in misura pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026 e pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il massimale dell’esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria

Prorogato il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica per le assunzioni che interverranno sino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il Bonus Giovani

Prorogato il cosiddetto Bonus Donne per le assunzioni che interverranno sino al 31 dicembre 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell’esonero, ma con il requisito dell’aumento occupazionale netto

Prorogata per l’anno 2026 anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

 

L’articolo 15 reca proroghe in materia di agricoltura. In particolare, il comma 2 proroga il termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Il comma 2-bis fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato. Il comma 3-bis estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull’immissione in natura di specie ittiche non autoctone. Il comma 3-ter proroga fino al 31 dicembre 2028 l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera. I commi 3-quater e 3-quinquies introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

In materia di turismo, l’articolo 16, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali. I commi 1-bis e 1-ter destinano un contributo di 130.000 euro per l’anno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito ad alcune piccole e microimprese. Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all’aperto. Il comma 3-bis proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

L’articolo 17, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.




Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 13.20

Approvato Decreto Milleproroghe

Nella seduta di lunedì 23 febbraio, con 154 voti favorevoli, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 12.20

Decreto Milleproroghe, votata la fiducia

La Camera con 177 voti favorevoli e 93 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

Al termine della discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753), il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sullo stesso provvedimento.

La Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

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Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).

Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

 

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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

  • un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
  • in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 

 

Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività

 

L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.

La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
  • nell’attività svolta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2020

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Commenti

 

Più ampia la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione  di Enrico Molteni

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Errori dichiarativi – Applicazione del ravvedimento operoso

 

Le regole del ravvedimento operoso delle dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 24 dicembre 2020:

  • «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Ravvedimento operoso – Applicazione – Sanzioni per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario – Riduzione alla metà ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/97 e successiva applicazione della riduzioni da ravvedimento – Possibilità – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
  • SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente emergente da infedele dichiarazione sanata per mezzo del ravvedimento operoso – Pagamento della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ridotta in applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Possibilità di qualificare come una dichiarazione integrativa “a favore” quella nella quale, oltre ad essere esposto un maggior costo deducibile, viene indicato contestualmente anche un maggior reddito originariamente non dichiarato, dove comunque il risultato finale della stessa è rappresentato da un maggior credito – Esclusione – Solo la dichiarazione integrativa totalmente a favore non è soggetta ad alcuna sanzione – Conseguenze – Applicazione della sanzione da a euro 250 a euro 2.000 di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione integrativa, per assoggettare al regime della cedolare secca canoni di locazione originariamente tassati, erroneamente, in via ordinaria – Qualificazione come dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 – Affermazione – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione omessa – Dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) – Riporto, nella prima dichiarazione utile, l’eccedenza d’imposta risultante – Irregolarità sanabile – Condizioni -Riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa – Presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Necessità
  • ACCERTAMENTO – Liquidazione e controllo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni – Omessa dichiarazione con eccedenze a credito – Impossibilità della compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa
  • MONITORAGGIO FISCALE – Compilazione del modulo RW – Violazione -Sanzioni applicabili – Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria»

 

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione

 

Recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA per i soggetti in ambito split payment. Se il fornitore non emettere la nota di variazione, la P.A. può presentare un’istanza di rimborso “atipico” ex art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione – Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 -Possibilità di presentare istanza di rimborso “residuale” o “atipico” di cui all’art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Cessioni di fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge

 

Cessioni di fabbricati strumentali. La regolarizzazione ex post di un intervento edilizio realizzato, oltre i cinque anni, in difformità dal titolo abilitativo non basta per l’imponibilità IVA ex lege

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 611 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale delle cessioni di fabbricati – Fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge – Condizioni – Costruiti o rispristinati dall’impresa cedente – Cessione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori – Materiale esecuzione degli interventi edilizi previsti dall’art. 10, comma 1, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633/72 – Necessità – Art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale

 

Servizi. Rilevanza della cd. “prima utilizzazione” per l’inclusione nella rettifica della detrazione IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 612 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività – «Servizi … non ancora utilizzati» di cui all’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Rilevanza della cd. “prima utilizzazione”– Fattispecie – Rettifica della detrazione IVA in sede di dichiarazione IVA relativa al 2019, con riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili ed alcuni servizi effettuati da società antecedentemente all’ingresso in Gruppo IVA – Art. 19-bis2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. da 70-bis a 70-duodecies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Il quesitario sul Superbonus 110%. Novità e raccolta delle risposte del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Risposte a quesiti – Controlli ai fini del visto di conformità -Elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

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Commenti

 

Le principali novità del modello IVA 2019
di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario
di Marco Peirolo

L’esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell’ambito del processo tributario
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezioni tributarie

 

Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’A.F.

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie operante “ratione temporis”) – Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 – Necessità – Violazione – Conseguenze – Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti – Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci

Trasparenza per “presunzione” nell’accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Separati giudizi – Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Art. 295 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Proposizione del ricorso tributario – Termine di decadenza

 

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Proposizione del ricorso – Termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato – Rispetto – Necessità della produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato – Prova della tempestività del ricorso – A carico del contribuente – Mancanza – Rilievo d’ufficio – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte ai quesiti

 

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

 

Nuovo regime forfetario – Termini di entrata e uscita nel regime contributivo agevolato

 

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita»

 

Assistenza fiscale – Flusso telematico

 

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Legislazione

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Disposizioni di attuazione e primi chiarimenti

 

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

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