Modello “REDDITI SP” 2024 per società di persone ed equiparate. Le novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024, approvato il nuovo modello dichiarativo “Redditi 2024-SP, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello 2024 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 va presentato entro il 15 ottobre 2024 (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Come stabilito dal comma 1 del citato articolo 38 del D.Lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “Redditi 2024”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto “Adempimenti” al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2023, il modello Redditi 2024.

Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2023.

Come spiegano la istruzioni, “Istruzioni parte generale Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Encin “Finanza & Fisco” n. 4-5/2024) si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2014), anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi Sp 2023 approvato nel corso del 2023.

 

In tema di imputazione dei redditi nelle società di persone in caso di mutamento della compagine sociale nel corso del periodo d’imposta, vedi:

Cessione di quote e modifica delle percentuali di partecipazione agli utili nelle società “trasparenti”. Criteri di imputazione temporale ai soci del reddito

L’applicazione del c.d. principio di trasparenza nell’attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone
di Enrico Molteni

 

Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi  Sp

Sono obbligati alla presentazione del modello Redditi Sp 2024 – Società di persone ed equiparate – le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

  • società semplici;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovve- ro coniugi entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico GEIE.

Non devono presentare il modello Redditi-Sp:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi-Sc o il modello Redditi-Enc);
  • i condomini; questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.

Il modello Redditi-Sp deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

 

Le principali novità contenute nel modello Redditi-SP 2024 sono le seguenti:

 

Immobili sequestrati

 

Nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG, è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR. A tal riguardo, vedi: il rigo RF55 (variazioni in diminuzione), codice 97 (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RF10 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), e RG22, (altri componenti negativi deducibili), codice 51, (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RG10 con il codice 2 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I («Redditi fondiari»), dell’art. 70 («Redditi di natura fondiaria») e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo («Proventi immobiliari») del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.

 

Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato

 

Nei quadri RF, RG e RE (righi RF50, RG23 e RE18A) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato (cd. Reshoring in Italia di imprese) da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (cfr. art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024. L’efficacia della disposizione del citato articolo 6 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea).

 

Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus.

 

Nella sezione II del quadro RL è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi da 64 a 66, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023). Si ricorda che l’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 66 dispone che la predetta disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

 

I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023).

 

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

 

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479)

 

Superbonus

 

I quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104).

 

Imposta sul valore delle cripto-attività

 

Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dell’Imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).

 

Soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

 

Le novità del Modello conseguenti alle modifiche introdotte nel sistema tributario dal Decreto legislativo n. 1/2024

 

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 e 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 309), nel modello “Redditi Sp 2024” sono state apportate diverse semplificazioni.

In particolare, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU e sono state, inoltre, eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui crediti sono adesso gestiti nella Sezione I.

Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Pertanto, a partire dall’annualità in corso al 31 dicembre 2023, i contribuenti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA – pur se esonerati dal suddetto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tal riguardo si ricorda che comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 stabilisce, a seguito della modifica introdotte dall’articolo 15, comma 2, del decreto Adempimenti,  che «per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15/16 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale Modulistica 2024
Redditi PF 2024 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Modello “Redditi PF” 2024 (periodo d’imposta 2023) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati del 22 maggio 2024, 23 aprile 2024 e il 19 aprile 2024 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2024 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI-PF 2024, periodo d’imposta 2023 …

Continua a leggere →

 

Il modello “Redditi 2024-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024 per il periodo d’imposta 2023

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 23 aprile 2024)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 23 aprile 2024)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2024 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13 maggio 2024 e sono stati aggiornati con le modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 23 aprile 2024.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 23 aprile 2024), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 17 del 2024).

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2024-PF” intero con le relative istruzioni

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello “Redditi PF” 2024 (periodo d’imposta 2023) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 22 maggio 2024, 23 aprile 2024 e il 19 aprile 2024 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2024 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

 

I termini di presentazione della dichiarazione

 

Il modello Redditi Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo);
  • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene tra- smessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Termini di versamento

 

I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2024, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) ovvero entro il 31 luglio 2024.

 

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR (cfr. art. 37 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 562).

 

Dopo queste brevi note sui termini di presentazione e versamento, vediamo ora quali sono le novità del modello Redditi Persone fisiche 2024 per l’anno d’imposta 2023, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024.

 

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Redditi persone fisiche 2024 – Fascicolo 1

 

Prospetto familiari a carico

 

A seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità.

Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto:

 

 

 

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

 

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Il prospetto deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare è necessario compilare un rigo per ogni situazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

 

Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.

 

È stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 ed estesa dal comma 80 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2553, all’anno 2023) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La disposizione richiamata stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. A tal fine è novellato l’articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l’esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022. La norma, come detto, introdotta dall’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 è stata prorogata da ultimo al 2022 dall’articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Si ricorda che l’Agenzia delle entrate con circolare n. 9 del 1° aprile 2022 (§ 1 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 729) ha specificato che l’esenzione dalla tassazione si applica anche ai terreni presi in affitto per curarne la conduzione. In questo caso, ovviamente, l’agevolazione riguarda il solo reddito agrario, visto che la tassazione del reddito dominicale avviene in capo al proprietario del terreno. Si ricorda, infine, che il beneficio spetta anche alle società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. (In tal senso, cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8, § 9 — in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2922)

 

Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

 

La Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha stabilito l’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e, a partire dal 1° gennaio 2023, questa imposta ha ivi sostituito l’IMU. Pertanto nelle istruzioni al modello Redditi Pf 2024 i riferimenti all’IMU si intendono effettuati anche all’IMI, all’IMIS ed all’ILIA. Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia di Trento le disposizioni relative all’IMU riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

 

Tassazione agevolata mance

 

Per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. (Cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2545).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

 

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

 

Ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315).

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

 

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza

 

Per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro. L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2024). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2024 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571,00 euro (D.P.C.M. 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 

Credito di imposta contributo unificato

 

È riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.

Il credito d’ imposta è commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00 (articolo 20 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo n. 149/2022).

Il Decreto del Ministero della giustizia del 1° agosto 2023 (pubblicato nella G.U. 7 agosto 2023, n. 183) prevede che a decorrere dal 7 agosto 2023, la domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive. Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’ imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

Superbonus

 

Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

 

Detrazione bonus mobili

 

Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro.

 

Detrazione acquisto abitazione principale

 

Per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

 

Redditi persone fisiche 2024 – Fascicolo 3

 

Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi

 

Nei quadri RF e RG, sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2556).

 

In estrema sintesi, il sopracitato comma 84 ha introdotto i commi da 9-bis a 9-quinquies nell’articolo 110, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), allo scopo di ripristinare una disciplina speciale e più limitata della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori non cooperativi a fini fiscali. Il comma 9-bis prevede la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, qualora tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. In sostanza tali componenti sfuggono al regime ordinario di deducibilità previsto dall’articolo 110 TUIR, per essere deducibili nel limite del valore normale. Viene, in pratica, ripresa la struttura normativa contenuta nel decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147 del 2015 – in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1348), che richiamava la deducibilità al cd. valore normale dei predetti componenti reddituali. Le disposizioni considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (vedi: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/), adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

Ai sensi del comma 9-ter la precedente disposizione (che prevede la deducibilità dei componenti negativi nei limiti normale delle stesse) non si applica in presenza contemporanea di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

  • che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico;
  • che le stesse operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

Le norme dispongono che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell’applicazione di tale limite, siano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Valutazione delle cripto-attività

 

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2587).

Per approfondimenti sulla disciplina dell’imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).

 

Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti

 

Nel Quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, nel caso di opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, esercitata nel Quadro RQ sezione XXV del modello Redditi PF 2023 (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2562).

 

Tassa piatta incrementale

 

Nel quadro LM è inserita una nuova sezione, nella quale i soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale, determinano il reddito incrementale, costituito dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare, sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, in misura del 15 per cento (art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2544).

Come anticipato, possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitata- mente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (D.L. n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni). Si ricorda che con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2023, pag. 1248) l’Agenzia delle Entrate ha illustrato, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva IRPEF.

 

Concordato preventivo biennale – Forfetari

 

Nel Quadro LM è inserita una nuova sezione nella quale gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono aderire al “concordato preventivo biennale”.

Nei confronti dei predetti soggetti, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità. (Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 527).

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

Imposta sostitutiva per esclusione beni dal patrimonio dell’impresa

 

A seguito della reintroduzione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata inserita la sezione XXII (righi RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva delle IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, comma 106, legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2572).

 

Più nel dettaglio, il citato comma 106 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. In pratica, prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Non è dato avvalersi dell’agevolazione nel caso in cui l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2023 atteso che per l’intera durata dell’affitto o della concessione viene a cessare l’attività d’impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. In tale ipotesi tutti i beni che fanno parte dell’azienda concessa in affitto restano beni relativi all’impresa e, in caso di successiva cessione dell’azienda stessa, concorreranno alla formazione dell’eventuale plusvalenza realizzata (cfr. circolare n. 26 del 1° giugno 2016 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 580).

Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all’ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell’immobile e l’importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti. In base alla presente disposizione, l’imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

La disposizione facilita l’estromissione dell’immobile utilizzato nell’attività dell’impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull’autoconsumo dei beni che comportano l’ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. L’esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022. Per quanto riguarda gli immobili strumentali per destinazione, l’agevolazione troverà applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa. Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2022.

Ai fini IVA, l’esclusione da parte dell’imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile non ancora distribuiti

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

 

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

Per ulteriori approfondimenti vedi: “Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024” di Marco Orlandi (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 334)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2024
Modelli dichiarativi dei redditi 2023

 

 

Dichiarazioni “Redditi 2024-SC”. Le novità del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68514/2024, approvato il nuovo il modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”, …

Continua a leggere →

 

Modelli “Redditi 2024” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2024 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2024-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68514/2024, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione Redditi 2024-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”».

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 04.03.2024

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Dichiarazioni Redditi 2024 SC. Le novità del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68514/2024, approvato il nuovo il modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), la parte motiva del citato provvedimento, chiarisce che nel nuovo modello “Redditi 2024-SC” “sono state apportate diverse semplificazioni”. In particolare, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I e sono state, inoltre, eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”), III (credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui crediti sono adesso gestiti nella Sezione I. Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Infine, nel quadro OP è stata prevista un’apposita sezione al fine di consentire l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, che sostituisce la precedente modalità di comunicazione da effettuarsi mediante l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2015”.

 

Chi deve utilizzare il nuovo modello 2024

 

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2023 il modello REDDITI 2024. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2023.

Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.

È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2023 va utilizzato il modello REDDITI 2024).

Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2023, anche se iniziati nel corso del 2022 (ad es. periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2023 approvato nel corso del 2023. Qualora il modello REDDITI 2023 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2024, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Soggetti obbligati alla compilazione del modello redditi Sc – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

 

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

 

Termini di presentazione della dichiarazione

 

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC scade, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) entro il 15 aprile 2025.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

Di seguito, le novità di rilievo contenute nel modello SC 2024

 

 

Frontespizio

Immobili sequestrati

Nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR.

In particolare, come spiegano le istruzioni, “i beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell’art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati.

Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella Immobili sequestrati e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN”.

 

 

Quadro RQ – Altre imposte

Sezione XXIII – Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

La nuova sezione è utilizzata dai soggetti che:

  • hanno esercitato l’opzione nel modello Redditi 2023 per l’integrale esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022);
  • hanno assoggettato i predetti utili a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota ridotta di 3 punti percentuali, rispetto all’aliquota del 9 per cento o, per i contribuenti in regime di trasparenza a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR), all’aliquota del 30 per cento;
  • sono decaduti dall’opzione per l’imposta sostitutiva agevolata in quanto non sono state rispettate le condizioni indicate nell’art. 6, commi da 1 a 4, decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

In tal caso deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 9 per cento (o del 30 per cento) e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta del 6 per cento (o del 27 per cento).

Nel rigo RQ98 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali è stata esercitata l’opzione (di cui alla colonna 6 dei righi da RQ98 a RQ100 del modello Redditi 2023) e sono venute meno le condizioni di applicazione dell’aliquota ridotta;
  • in colonna 2, l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari al 3 per cento applicato all’ammontare indicato in colonna 1, maggiorato del 20 per cento e dei relativi interessi.

Il versamento di detto importo è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, utilizzando il codice tributo 1725 (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 26 giugno 2023).

 

Sezione XXIV – Imposta straordinaria banche

Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXIV dedicata alle banche di cui all’art. 1 del TUB (di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (art. 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136).

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dell’imposta straordinaria per le banche (e alternative al versamento dell’imposta straordinaria), si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 23 febbraio 2024 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria, con la risoluzione del 24 gennaio 2024, n. 7/E, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
  • 1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
  • 8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”

e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

 

 

Sezione XXV – Contributo di solidarietà temporaneo

 

Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV che, per il solo anno 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate (art. 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191).

Si ricorda che il citato l’articolo 6 del D.L. “Anticipi” esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente. La disposizione ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

 

A tal riguardo le istruzioni evidenziano che “per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In tal caso devono, parimenti, essere stati esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (art. 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).

Il contributo di solidarietà è di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle citate disposizioni (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022) ed è da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024, utilizzando gli appositi codici tributo. A tal fine, nel rigo RQ106 va indicato l’ammontare del contributo di solidarietà determinato in misura pari alla quota non versata in virtù dell’esclusione dal computo del reddito complessivo di periodo gli utilizzi delle riserve di patrimonio nette accantonate sopra indicate.

 

 

Sezione XXVI – Imposta sul valore delle cripto-attività

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVI dedicata all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

La sezione va utilizzata per la liquidazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività prevista dall’art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L’imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi utilizzando il codice tributo 1727 (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36 del 26 giugno 2023 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun periodo d’imposta rilevato dalla piattaforma dell’exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Qualora le cripto-attività non siano più possedute al termine del periodo d’imposta si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Come previsto dall’art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

L’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Nei righi RQ107 e RQ108 indicare:

  • in colonna 1, il valore della cripto-attività determinato al termine dell’esercizio o al termine del periodo di detenzione;
  • in colonna 2, il numero di giorni di detenzione;
  • in colonna 3, la quota di possesso;
  • in colonna 4, l’imposta calcolata;
  • in colonna 5, l’eventuale credito di imposta pari all’imposta patrimoniale pagata a titolo definitivo nello Stato estero, per un importo non superiore all’imposta calcolata di cui alla colonna 4;
  • in colonna 6, l’imposta dovuta pari all’importo di colonna 4 meno colonna 5.

Nel caso in cui i precedenti righi non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Il rigo RQ109 deve essere compilato, solo sul Mod. n. 1, per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare. In particolare, indicare:

  • in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 6 dei righi RQ107 e RQ108 di tutti i moduli compilati. Il totale da riportare nella presente colonna non può essere superiore a 14.000 euro;
  • in colonna 2, l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
  • in colonna 3, l’importo del credito di cui a colonna 2 eventualmente compensato utilizzando il modello F24;
  • in colonna 4, l’ammontare degli acconti versati con il modello F24.

Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

col.1 – col. 2 + col. 3 – col. 4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 e nel rigo RX36, colonna 1.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 e nel rigo RX36, colonna 2.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dell’Imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).

 

 

Sezione XXVII – Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

Sulla cd. Rottamazione del magazzino le istruzioni chiariscono che “per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479). L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.

I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:

  • nel rigo RQ110, va indicato:
    • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
    • in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
    • in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
  • nel rigo RQ111, va indicato:
    • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
    • in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
    • in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
    • in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;

In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, nel rigo RQ112, va indicato:

    • in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
    • in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando gli appositi codici tributo.

 

 

Quadri RS, GN e TN

Superbonus

 

I quadri RS, GN e TN sono stati aggiornati con riferimento ai prospetti relativi alle spese di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus, Sisma bonus, ecc.) per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024.

Inoltre, nei medesimi prospetti, il quadro RS è stato aggiornato per gestire l’esercizio dell’opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in dieci quote annuali a partire dal 2023 (art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

 

Quadro RS

Prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”

 

Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” per consentire alle società sportive professionistiche, per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, di esercitare correttamente l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).

Si ricorda che il citato articolo 33, ai commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche.

Per effetto delle citate modifiche, per le società sportive professionistiche (comma 1, lettera a)) il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, viene allungato da uno a due anni. La lettera b) del comma 1, aggiungendo un periodo al comma 4 dell’articolo 86, del Tuir introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche.

In particolare, si dispone che, per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito:

  • in quote costanti secondo il primo periodo dell’articolo 86, comma 4 del Tuir (come modificato dalla lettera a)) in cinque anni, con periodo di possesso minimo di due anni;
  • nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, la rateizzazione quinquennale opera se tale scelta è indicata nella dichiarazione dei redditi; ove questa non sia presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata (condizioni indicate nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 86);
  • la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

In deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone che le norme introdotte si applichino ai contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023.

Il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tal fine, nel rigo RS126 va indicato in colonna 1, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, l’importo delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro, in colonna 2, l’importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), al netto dell’importo indicato in colonna 1 e in colonna 3, l’importo delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), oggetto di rateazione.

Nel rigo RS127, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta, in colonna 1, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in colonna 2, per le plusvalenze diverse da quelle indicate in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 3.

Nel rigo RS128, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.

Nel rigo RS129, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS128.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RF7, RF8, RF34 e RF35 del quadro RF.

 

 

 

Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, soprarichiamato, le istruzioni (pag. 18), fanno presente che ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, “le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, con periodo di possesso minimo di due anni secondo il primo periodo dell’art. 86, comma 4, del TUIR (come previsto dalla lettera a), comma 1, dell’art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le predette disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 75 del 2023.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al pe- riodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (indicate nel rigo RS126, colonna 1 e colonna 2) e delle sopravvenienze attive (indicate nel rigo RS126, colonna 3) da rateizzare del predetto prospetto e una varia- zione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS127 del prospetto stesso. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta”.

 

 

 

 

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa

 Variazioni in diminuzione – Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato.

 Nel quadro RF (rigo RF50) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

 

 

 

Quadro OP- Comunicazioni per i regimi opzionali

Sezione V – opzione per il regime SIIQ e SIINQ

Nel quadro OP è stata prevista un’apposita sezione al fine di poter esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Quadri RQ e RM

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

I quadri RQ e RM sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2454).

 

Quadro RM e FC 

Soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lett. a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).